Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 798/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Udienza del 4.2.2025 sostituita da note scritte
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Daniela Lococo Presidente
dott. Leonardo Scionti Consigliere
dott. Chiara Ermini Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 798/2022 RG vertente tra:
rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Parte_1
Antongiovanni del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec Email_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Visto il decreto ex art. 127 ter cod. proc. civ., con il quale il Presidente di
Sezione ha sostituto l'udienza del 4.2.2025 con lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva alla Corte di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento;
Verificata la sua comunicazione alle parti costituite;
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze
[...]
n. 2623/2021 con la quale, revocato il decreto ingiuntivo n. 3468/2017, era dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, con la condanna della convenuta opposta alle spese liquidate in € 13.430 Parte_1
oltre accessori;
Rilevato che la parte appellante, a mezzo del suo procuratore munito dei relativi poteri come da procura in atti, con le note depositate il 20.1.2025,
ha allegato che nelle more del giudizio è intervenuto un accordo transattivo e dichiarato di rinunciare al giudizio;
Rilevato che la parte appellata è stata dichiarata contumace con ordinanza resa all'udienza dell'8.11.2022;
Verificata la ritualità della dichiarazione di rinuncia formulata dall'appellante e ritenuto che il processo d'appello vada dichiarato estinto con declaratoria di irripetibilità delle spese del grado, attesa la contumacia della parte appellata;
Dato atto che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato (Cass. 23175/2015; Cass. 19071/2018);
PQM
1) Dichiara l'estinzione del presente processo di appello;
2) Dichiara l'irripetibilità delle spese del grado.
Firenze 5.2.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
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