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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/10/2025, n. 5246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5246 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE QUARTA
R.G. 10511/2020 Il Tribunale di Catania, Sezione Quarta, in persona del GOP Dr. Ilario Lo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'Avv. VINCIGUERRA FEDERICO Attore-opponente e (C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
ES MA Convenuto-opposto
CONCLUSIONI: come da verbale del 21. 03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato telematicamente in data 16.09.2020, La proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n.2547/2020 emesso dal Tribunale di Catania su ricorso iscritto al n.4924/2020 promosso da quale Controparte_2 cessionaria di crediti originariamente vantati da Controparte_3 deducendo molteplici motivi, quali la Controparte_4 carenza di legittimazione attiva della cessionaria, il difetto di prova del credito, la prescrizione, nonché la nullità delle clausole contrattuali relative a interessi, anatocismo, usura e piano di ammortamento alla francese. Si costituiva contestando Controparte_2 integralmente le avverse deduzioni, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo e producendo ampia documentazione a supporto della propria pretesa, tra cui il contratto di cessione in blocco, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e i documenti attestanti l'inclusione del credito azionato tra quelli ceduti. Con ordinanza del 10.09.2021, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta, né di facile e pronta soluzione, veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto ed ordinata, a carico del convenuto opposto, l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione. L' provvedeva ad avviare la procedura di mediazione che aveva CP_2 esito negativo stante la mancata adesione di parte convenuta. Concessi i termini di cui all'art.183, 6° comma c.p.c. le parti depositavano memorie 183 co. 6 c.p.c., all'esito delle quali, il G.U., con ordinanza del 24.01.2022 rigettava tutti i mezzi istruttori richiesti e fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Dopo vari rinvii, all'udienza del 21.03.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c,p.c.
Entrambe le parti in causa depositavano comparse conclusionali e repliche.
Passando all'esame del merito dell'opposizione, va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell' . CP_2
L'opposta ha documentato la propria legittimazione quale cessionaria del credito, producendo in giudizio il contratto di finanziamento originario sottoscritto dall'opponente, l'inserimento nell'elenco delle società veicolo ex L. 130/1999, i vari contratti di cessione succedutisi nel tempo, la loro pubblicazione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e le varie comunicazioni di avvenuta cessione con richiesta di pagamento. Invero, la giurisprudenza, nei suoi più recenti arresti, ha evidenziato la necessità che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ., Sez. I, 22.02.2022, n. 5857). L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco contiene, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti (quali, fra gli altri, la data di insorgenza, la tipologia di contratto da cui origina, l'epoca del passaggio a sofferenza etc), permettono di individuare con certezza che il credito di cui si discute è ricompreso nell'oggetto della cessione, rispondendo ai requisiti indicati pag. 2/7 (cfr., ex multis, la recente sent. Corte d'Appello di Milano n. 220 del 24 gennaio 2023).
Difatti, è stato ritenuto sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare “senza incertezze” i rapporti oggetto della cessione (così, Cass. Civ., Sez. VI, 28 giugno 2022; Cass. n. 20495/2020 n. 20739; Cass. n. 17110/2019 e Cass. 31188/2017). Nel caso di specie, ha prodotto: il Controparte_2 contratto di cessione in blocco;
la pubblicazione in G.U.; la documentazione attestante che il credito per cui è causa rientra tra quelli ceduti;
le lettere inviate al debitore con cui lo stesso veniva informato dell'avvenuta cessione. Tale produzione soddisfa i criteri indicati dalla giurisprudenza sopra richiamata e rispetta le condizioni richieste dall'art. 58 TUB e dalla costante giurisprudenza di merito per cui l'eccezione va rigettata. Quanto alla prova del credito, la cessionaria ha allegato i contratti di finanziamento, i piani di ammortamento, gli estratti conto cronologici e la contabilizzazione delle rate scadute, documentando l'esistenza, la titolarità e l'entità del credito. Tali documenti sono idonei a fondare la pretesa monitoria e a resistere alle contestazioni dell'opponente che sono generiche e non provate. E' principio assolutamente pacifico in giurisprudenza quello in base al quale in tema di prova dell'inadempimento di obbligazioni, opera a favore del creditore che abbia provato l'esistenza dell'obbligazione e l'esigibilità del credito, la presunzione di persistenza del diritto oltre il termine di scadenza;
pertanto il creditore è esonerato dall'onere della prova dell'inadempimento e grava sul debitore la prova del fatto estintivo o della mancanza della colpa, (ex multis, Cass. civ. Sez. Unite, 30-10-2001, n. 13533; Cass. civ. Sez. V, 18-09-2013, n. 21324). Ne consegue che parte opponente sarebbe gravata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. di contestare prontamente e specificamente i fatti costitutivi allegati da controparte a sostegno della fondatezza del proprio diritto di credito, invocando ed allegando, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'altrui diritto.
pag. 3/7 Ebbene, nel caso di specie, a fronte dei documenti prodotti dalla cessionaria sia in sede monitoria sia nel presente giudizio, di carattere contrattuale e contabile, risulta adeguatamente provata la sussistenza del diritto di credito, nonché la relatività liquidità ed esigibilità, mentre l'opponente nulla ha allegato per contraddire quanto attestato dagli stessi al di fuori dei soli decreti di rilevamento dei tassi riguardanti il perioro 2002- 2010 . A fronte dell'assoluta carenza di prova contraria in ordine ad un eventuale proprio adempimento, si deve presumere che effettivamente l'inadempimento dedotto dell'opponente sia esistente.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione: occorre- in merito- procedere alla corretta individuazione del dies a quo in tema di prescrizione: il contratto di finanziamento n. 50875 stipulato dall'opponente con in data 09-06-2010, prevede il Controparte_3 rimborso della somma erogata in n. 24 rate mensili a partire dal 20-01-2011 (vedasi documento 2 fasc. monitorio). Poichè la scadenza dell'ultima rata era prevista per il 20.12.2012, il diritto di credito non può ritenersi prescritto stante che il d.i. opposto è stato depositato ed emesso e notificato nell'aprile del 2020, quindi entro il termine decennale di prescrizione, e ciò senza considerare che la prescrizione è stata interrotta con la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento inviata da
[...]
controparte in data 22/01/2016. Controparte_2
Con riferimento invece al contratto di finanziamento n. 20072458213301 stipulato con in data Controparte_4
23/10/2002 (cfr. DOC. 09 fasc. monit.) va rammentato come lo stesso sia relativo ad una linea di credito in conto revolving che si è protratto sino al 06/03/2012 così come risultante dall'estratto conto versato in sede monitoria (vedasi documento 15 fascicolo monitorio). Costituisce ormai ius receptum che il finanziamento, per quanto vada pagato a rate, si considera come un debito unitario per cui il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla sua scadenza (ossia dall'ultima rata) o, se anteriore, dalla sua revoca. Questo significa che anche il debito derivante da carta di credito si prescrive in 10 anni da quando cessa il contratto, a prescindere dalla ragione (sia essa la cessazione del termine o la revoca unilaterale di una delle parti). E' pacifico che finché il rapporto è “in vita” la prescrizione non inizia a decorrere;
fermo restando che nel caso di specie la prescrizione è
pag. 4/7 stata interrotta dalla comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento inviata da a controparte in CP_2 data 24/08/2016. Infine vanno rigettate le ulteriori eccezioni riguardanti la presunta violazione di clausole che riguardano interessi, usura, anatocismo e piano di ammortamento. Come già rilevato l'opposta ha prodotto i contratti di finanziamento ritualmente sottoscritti dal debitore ed indicanti le condizioni applicate ad ogni singolo rapporto, con indicazione specifica dei tassi applicati e di ogni altra voce contemplata nel TAEG. Non risponde al vero che il contratto in epigrafe presenterebbe due TAEG distinti ovvero uno pari allo 0,01% in frontespizio e uno pari al 19,00% nelle condizioni economiche: dall'esame del contratto prodotto dall'opposta si evince che il TAEG applicato è quello indicato nel frontespizio contrattuale (pari allo 0,01%) mentre il tasso pari al 19,00% viene indicato nel foglio informativo quale valore massimo eventualmente applicabile alle operazioni di Finanziamento finalizzato (vedasi DOC. 2 fasc. monitorio, pag. 2). Inoltre, non è condivisibile l'assunto attoreo secondo cui nel TEG dovrebbe essere ricompresa la penale prevista in caso di anticipata estinzione, ovvero nell'ipotesi (non verificatasi nel caso in esame) di adempimento anticipato delle obbligazioni contrattuali, per cui il parametro ivi risultante sarebbe usurario. Sul punto le “Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio ai sensi della legge sull'usura” dell'agosto del 2009 (il contratto in questione è del 09.06.2010), al punto C4 (rubricato “Trattamento e onere delle spese”), prevedono espressamente che “ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. In particolare, sono esclusi:… d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo (…). Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica” Ne consegue, quindi, che la penale di anticipata estinzione è una componente eventuale che non va considerata ai fini del calcolo del TEG: infatti, oltre a non essere mai stata applicata nel caso di specie, non rientra nel TEG nella misura in cui il citato parametro esprime il costo reale e complessivo dell'intera operazione economica e non già ipotetico.
pag. 5/7 Quanto alle contestazioni circa la violazione della legge n. 108 del 1996 in materia di usura, le stesse sono del tutto generiche e la c.t.u. richiesta sul punto si appalesa marcatamente esplorativa, non potendosi presumere, in mancanza di qualunque tempestiva allegazione specifica, l'applicazione di interessi usurari;
né un accertamento disposto d'ufficio potrebbe mai supplire alle carenze probatorie di parte opponente. E' onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia" (cfr Cass., n. 15065/2014nonchè Tribunale di Ferrara, 5 dicembre 2013; Tribunale di Latina, 28.08.2013. Tribunale di Nola, 09.01.2014). L'opponente si è limitata ad una contestazione generica riguardante l'usurarietà dei tassi d'interesse applicati limitandosi a produrre i Decreti di rilevamento dei tassi relativamente al periodo 2002-2010, senza contestare le pattuizioni contenute nel contratto, il computo degli interessi applicati dalla società con raffronto al tasso soglia vigente al momento della stipula e senza produrre una diversa ricostruzione dei rapporti contabili tra le parti eventualmente a mezzo di una verifica tecnica di parte. In difetto di precise e rituali contestazioni (e in assenza di consulenza di parte), la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio, sollecitata da parte opponente per la verifica della propria esposizione debitoria, è inammissibile, in quanto derogatoria all'onus probandi: la consulenza tecnica d'ufficio, infatti - il cui scopo è quello di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche - non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr Cass. n. 9060/2003; conformi, ex multis, Cass. n. 3130/2011). Del pari infondata è la contestazione relativa all'indebita applicazione di interessi anatocistici e la nullità delle clausole sugli interessi e quella del piano di ammortamento “alla francese”. Tuttavia, la documentazione contrattuale prodotta evidenzia la chiarezza nella pattuizione degli interessi e la trasparenza delle condizioni di rimborso. Inoltre la previsione di un metodo di ammortamento alla francese non genera in sé anatocismo “occulto”, in quanto gli interessi di periodo sono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata e pag. 6/7 quelli maturati non sono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi dalla rata di rimborso del finanziamento. Quanto al piano di ammortamento, la giurisprudenza di merito ha chiarito che l'ammortamento alla francese non è contrario a norme imperative, né determina di per sé un illecito anatocismo se le condizioni sono trasparenti e il TAEG rispecchia il costo effettivo del finanziamento ( in tal senso Trib. Padova 1134/2024; Trib. Taranto 2263/2024). Alla luce di quanto sin qui esposto, l'opposizione è palesemente infondata e va interamente rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, applicando gli onorari medi come dal D.M. 55/2014 e succ. modifiche ed integrazioni senza inclusione della fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: Rigetta integralmente l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n.2547/2020 (RG 494/2020) per tutti
[...]
i motivi esposti in narrativa e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto. Condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di che liquida in €.3397,00 per Controparte_2 compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Catania 29.10.2025.
Il GOP
Dott. Ilario Lo Giudice
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE QUARTA
R.G. 10511/2020 Il Tribunale di Catania, Sezione Quarta, in persona del GOP Dr. Ilario Lo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'Avv. VINCIGUERRA FEDERICO Attore-opponente e (C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
ES MA Convenuto-opposto
CONCLUSIONI: come da verbale del 21. 03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato telematicamente in data 16.09.2020, La proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n.2547/2020 emesso dal Tribunale di Catania su ricorso iscritto al n.4924/2020 promosso da quale Controparte_2 cessionaria di crediti originariamente vantati da Controparte_3 deducendo molteplici motivi, quali la Controparte_4 carenza di legittimazione attiva della cessionaria, il difetto di prova del credito, la prescrizione, nonché la nullità delle clausole contrattuali relative a interessi, anatocismo, usura e piano di ammortamento alla francese. Si costituiva contestando Controparte_2 integralmente le avverse deduzioni, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo e producendo ampia documentazione a supporto della propria pretesa, tra cui il contratto di cessione in blocco, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e i documenti attestanti l'inclusione del credito azionato tra quelli ceduti. Con ordinanza del 10.09.2021, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta, né di facile e pronta soluzione, veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto ed ordinata, a carico del convenuto opposto, l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione. L' provvedeva ad avviare la procedura di mediazione che aveva CP_2 esito negativo stante la mancata adesione di parte convenuta. Concessi i termini di cui all'art.183, 6° comma c.p.c. le parti depositavano memorie 183 co. 6 c.p.c., all'esito delle quali, il G.U., con ordinanza del 24.01.2022 rigettava tutti i mezzi istruttori richiesti e fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Dopo vari rinvii, all'udienza del 21.03.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c,p.c.
Entrambe le parti in causa depositavano comparse conclusionali e repliche.
Passando all'esame del merito dell'opposizione, va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell' . CP_2
L'opposta ha documentato la propria legittimazione quale cessionaria del credito, producendo in giudizio il contratto di finanziamento originario sottoscritto dall'opponente, l'inserimento nell'elenco delle società veicolo ex L. 130/1999, i vari contratti di cessione succedutisi nel tempo, la loro pubblicazione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e le varie comunicazioni di avvenuta cessione con richiesta di pagamento. Invero, la giurisprudenza, nei suoi più recenti arresti, ha evidenziato la necessità che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ., Sez. I, 22.02.2022, n. 5857). L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco contiene, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti (quali, fra gli altri, la data di insorgenza, la tipologia di contratto da cui origina, l'epoca del passaggio a sofferenza etc), permettono di individuare con certezza che il credito di cui si discute è ricompreso nell'oggetto della cessione, rispondendo ai requisiti indicati pag. 2/7 (cfr., ex multis, la recente sent. Corte d'Appello di Milano n. 220 del 24 gennaio 2023).
Difatti, è stato ritenuto sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare “senza incertezze” i rapporti oggetto della cessione (così, Cass. Civ., Sez. VI, 28 giugno 2022; Cass. n. 20495/2020 n. 20739; Cass. n. 17110/2019 e Cass. 31188/2017). Nel caso di specie, ha prodotto: il Controparte_2 contratto di cessione in blocco;
la pubblicazione in G.U.; la documentazione attestante che il credito per cui è causa rientra tra quelli ceduti;
le lettere inviate al debitore con cui lo stesso veniva informato dell'avvenuta cessione. Tale produzione soddisfa i criteri indicati dalla giurisprudenza sopra richiamata e rispetta le condizioni richieste dall'art. 58 TUB e dalla costante giurisprudenza di merito per cui l'eccezione va rigettata. Quanto alla prova del credito, la cessionaria ha allegato i contratti di finanziamento, i piani di ammortamento, gli estratti conto cronologici e la contabilizzazione delle rate scadute, documentando l'esistenza, la titolarità e l'entità del credito. Tali documenti sono idonei a fondare la pretesa monitoria e a resistere alle contestazioni dell'opponente che sono generiche e non provate. E' principio assolutamente pacifico in giurisprudenza quello in base al quale in tema di prova dell'inadempimento di obbligazioni, opera a favore del creditore che abbia provato l'esistenza dell'obbligazione e l'esigibilità del credito, la presunzione di persistenza del diritto oltre il termine di scadenza;
pertanto il creditore è esonerato dall'onere della prova dell'inadempimento e grava sul debitore la prova del fatto estintivo o della mancanza della colpa, (ex multis, Cass. civ. Sez. Unite, 30-10-2001, n. 13533; Cass. civ. Sez. V, 18-09-2013, n. 21324). Ne consegue che parte opponente sarebbe gravata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. di contestare prontamente e specificamente i fatti costitutivi allegati da controparte a sostegno della fondatezza del proprio diritto di credito, invocando ed allegando, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'altrui diritto.
pag. 3/7 Ebbene, nel caso di specie, a fronte dei documenti prodotti dalla cessionaria sia in sede monitoria sia nel presente giudizio, di carattere contrattuale e contabile, risulta adeguatamente provata la sussistenza del diritto di credito, nonché la relatività liquidità ed esigibilità, mentre l'opponente nulla ha allegato per contraddire quanto attestato dagli stessi al di fuori dei soli decreti di rilevamento dei tassi riguardanti il perioro 2002- 2010 . A fronte dell'assoluta carenza di prova contraria in ordine ad un eventuale proprio adempimento, si deve presumere che effettivamente l'inadempimento dedotto dell'opponente sia esistente.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione: occorre- in merito- procedere alla corretta individuazione del dies a quo in tema di prescrizione: il contratto di finanziamento n. 50875 stipulato dall'opponente con in data 09-06-2010, prevede il Controparte_3 rimborso della somma erogata in n. 24 rate mensili a partire dal 20-01-2011 (vedasi documento 2 fasc. monitorio). Poichè la scadenza dell'ultima rata era prevista per il 20.12.2012, il diritto di credito non può ritenersi prescritto stante che il d.i. opposto è stato depositato ed emesso e notificato nell'aprile del 2020, quindi entro il termine decennale di prescrizione, e ciò senza considerare che la prescrizione è stata interrotta con la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento inviata da
[...]
controparte in data 22/01/2016. Controparte_2
Con riferimento invece al contratto di finanziamento n. 20072458213301 stipulato con in data Controparte_4
23/10/2002 (cfr. DOC. 09 fasc. monit.) va rammentato come lo stesso sia relativo ad una linea di credito in conto revolving che si è protratto sino al 06/03/2012 così come risultante dall'estratto conto versato in sede monitoria (vedasi documento 15 fascicolo monitorio). Costituisce ormai ius receptum che il finanziamento, per quanto vada pagato a rate, si considera come un debito unitario per cui il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla sua scadenza (ossia dall'ultima rata) o, se anteriore, dalla sua revoca. Questo significa che anche il debito derivante da carta di credito si prescrive in 10 anni da quando cessa il contratto, a prescindere dalla ragione (sia essa la cessazione del termine o la revoca unilaterale di una delle parti). E' pacifico che finché il rapporto è “in vita” la prescrizione non inizia a decorrere;
fermo restando che nel caso di specie la prescrizione è
pag. 4/7 stata interrotta dalla comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento inviata da a controparte in CP_2 data 24/08/2016. Infine vanno rigettate le ulteriori eccezioni riguardanti la presunta violazione di clausole che riguardano interessi, usura, anatocismo e piano di ammortamento. Come già rilevato l'opposta ha prodotto i contratti di finanziamento ritualmente sottoscritti dal debitore ed indicanti le condizioni applicate ad ogni singolo rapporto, con indicazione specifica dei tassi applicati e di ogni altra voce contemplata nel TAEG. Non risponde al vero che il contratto in epigrafe presenterebbe due TAEG distinti ovvero uno pari allo 0,01% in frontespizio e uno pari al 19,00% nelle condizioni economiche: dall'esame del contratto prodotto dall'opposta si evince che il TAEG applicato è quello indicato nel frontespizio contrattuale (pari allo 0,01%) mentre il tasso pari al 19,00% viene indicato nel foglio informativo quale valore massimo eventualmente applicabile alle operazioni di Finanziamento finalizzato (vedasi DOC. 2 fasc. monitorio, pag. 2). Inoltre, non è condivisibile l'assunto attoreo secondo cui nel TEG dovrebbe essere ricompresa la penale prevista in caso di anticipata estinzione, ovvero nell'ipotesi (non verificatasi nel caso in esame) di adempimento anticipato delle obbligazioni contrattuali, per cui il parametro ivi risultante sarebbe usurario. Sul punto le “Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio ai sensi della legge sull'usura” dell'agosto del 2009 (il contratto in questione è del 09.06.2010), al punto C4 (rubricato “Trattamento e onere delle spese”), prevedono espressamente che “ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. In particolare, sono esclusi:… d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo (…). Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica” Ne consegue, quindi, che la penale di anticipata estinzione è una componente eventuale che non va considerata ai fini del calcolo del TEG: infatti, oltre a non essere mai stata applicata nel caso di specie, non rientra nel TEG nella misura in cui il citato parametro esprime il costo reale e complessivo dell'intera operazione economica e non già ipotetico.
pag. 5/7 Quanto alle contestazioni circa la violazione della legge n. 108 del 1996 in materia di usura, le stesse sono del tutto generiche e la c.t.u. richiesta sul punto si appalesa marcatamente esplorativa, non potendosi presumere, in mancanza di qualunque tempestiva allegazione specifica, l'applicazione di interessi usurari;
né un accertamento disposto d'ufficio potrebbe mai supplire alle carenze probatorie di parte opponente. E' onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia" (cfr Cass., n. 15065/2014nonchè Tribunale di Ferrara, 5 dicembre 2013; Tribunale di Latina, 28.08.2013. Tribunale di Nola, 09.01.2014). L'opponente si è limitata ad una contestazione generica riguardante l'usurarietà dei tassi d'interesse applicati limitandosi a produrre i Decreti di rilevamento dei tassi relativamente al periodo 2002-2010, senza contestare le pattuizioni contenute nel contratto, il computo degli interessi applicati dalla società con raffronto al tasso soglia vigente al momento della stipula e senza produrre una diversa ricostruzione dei rapporti contabili tra le parti eventualmente a mezzo di una verifica tecnica di parte. In difetto di precise e rituali contestazioni (e in assenza di consulenza di parte), la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio, sollecitata da parte opponente per la verifica della propria esposizione debitoria, è inammissibile, in quanto derogatoria all'onus probandi: la consulenza tecnica d'ufficio, infatti - il cui scopo è quello di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche - non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr Cass. n. 9060/2003; conformi, ex multis, Cass. n. 3130/2011). Del pari infondata è la contestazione relativa all'indebita applicazione di interessi anatocistici e la nullità delle clausole sugli interessi e quella del piano di ammortamento “alla francese”. Tuttavia, la documentazione contrattuale prodotta evidenzia la chiarezza nella pattuizione degli interessi e la trasparenza delle condizioni di rimborso. Inoltre la previsione di un metodo di ammortamento alla francese non genera in sé anatocismo “occulto”, in quanto gli interessi di periodo sono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata e pag. 6/7 quelli maturati non sono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi dalla rata di rimborso del finanziamento. Quanto al piano di ammortamento, la giurisprudenza di merito ha chiarito che l'ammortamento alla francese non è contrario a norme imperative, né determina di per sé un illecito anatocismo se le condizioni sono trasparenti e il TAEG rispecchia il costo effettivo del finanziamento ( in tal senso Trib. Padova 1134/2024; Trib. Taranto 2263/2024). Alla luce di quanto sin qui esposto, l'opposizione è palesemente infondata e va interamente rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, applicando gli onorari medi come dal D.M. 55/2014 e succ. modifiche ed integrazioni senza inclusione della fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: Rigetta integralmente l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n.2547/2020 (RG 494/2020) per tutti
[...]
i motivi esposti in narrativa e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto. Condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di che liquida in €.3397,00 per Controparte_2 compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Catania 29.10.2025.
Il GOP
Dott. Ilario Lo Giudice
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