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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/02/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Marco Campagnolo Consigliere
dott.ssa Elena Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1387/2024 R.G. e promossa con ricorso notificato dalla
, Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliata in VENEZIA, PIAZZA SAN MARCO N. 63, con il patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA,
contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_2
- appellata -
pagina 1 di 22 elettivamente domiciliata in MILANO, VIA PRINCIPE AMEDEO n. 3, con il patrocinio degli avv.ti NOLASCO SALVATORE e BELCREDI PIERFRANCESCA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 265/2024, pubblicata in data
20.3.24.
Conclusioni dell'appellante:
Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello proposto avverso l'impugnata sentenza come indicata in epigrafe, riformare la medesima sentenza e conseguentemente:
in via preliminare: sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza per i motivi sopra esposti;
nel merito: in accoglimento dei motivi d'appello, rigettare l'originaria domanda di rilascio dell'immobile poiché infondata in fatto e in diritto, previa eventuale sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente a Roma
avente RG 1852/2023.
In subordine, dichiarare l'applicazione dell'art. 4 D.L. n. 351/2001 e dunque eventualmente condannare al rilascio dell'immobile non prima del 28 dicembre 2026.
Compensi professionali rifusi
Sempre nel merito con riferimento all'immobile sito in Porto Tolle dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Conclusioni della appellata:
Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis
Contr QUANTO ALL'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO PROPOSTO DALL
➢ accertare e dichiarare con sentenza ex art. 436 bis c.p.c. ovvero in subordine con
Contr sentenza ex art. 437 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dall' per avere pagina 2 di 22 introdotto una domanda nuova in violazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c., in quanto nel presente giudizio ha richiesto il riconoscimento del “diritto di occupazione precaria”
fino al 28 dicembre 2026, che presuppone che il Contratto di Locazione sia cessato al 28
Contr dicembre 2022, laddove in primo grado l' aveva invece chiesto di “accertare e dichiarare che il contratto di locazione, per quanto concerne la clausola di occupazione precaria inseritavi ex art. 1339 cc, cesserà i propri effetti non prima del 28 dicembre
2026”, che invece presuppone che il Contratto di Locazione produca i suoi effetti fino appunto al 28 dicembre 2026;
QUANTO ALL'INIBITORIA RICHIESTA DALL'ADD
IN VIA PRELIMINARE CIRCA IL NON LUOGO A PROCEDERE
➢ dichiarare il non luogo a procedere in merito all''istanza dell'ADD di sospensione della esecutività della Sentenza ex art. 447 bis, ultimo comma, c.p.c., per non avere proposto riscorso separato al Presidente come previsto dall'art. 351, comma 2, c.p.c.;
➢ in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse applicabile l'art. 283, comma
1, c.p.c., dichiarare il non luogo a procedere in merito all'istanza dell'ADD di sospensione della esecutività della Sentenza per non avere proposto riscorso separato al
Presidente come previsto dall'art. 351, comma 2, c.p.c., e condannare l'ADD alla pena pecuniaria nella misura massima prevista dall'art. 283, ultimo comma, c.p.c.;
IN SUBORDINE IN VIA PREGIUDIZIALE ED ASSORBENTE CIRCA
L'INAMMISSIBILITÀ
➢ dichiarata l'inammissibilità del ricorso in appello dell'ADD per violazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'istanza dell'ADD di sospensione della esecutività della Sentenza ex art. 447 bis, ultimo comma, c.p.c.;
➢ in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse applicabile l'art. 283, comma
1, c.p.c., dichiarata l'inammissibilità del ricorso in appello dell'ADD per violazione pagina 3 di 22 dell'art. 437, comma 2, c.p.c., per l'effetto dichiarare inammissibile l'istanza dell'ADD di sospensione della esecutività della Sentenza e condannare l'ADD alla pena pecuniaria nella misura massima prevista dall'art. 283, ultimo comma, c.p.c.;
IN SUBORDINE CIRCA L' CP_3
➢ nella denegata ipotesi in cui il ricorso in appello proposto dall'ADD e quindi la richiesta di Inibitoria avanzata dall'ADD venisse dichiarata ammissibile, dichiarare infondata, in quanto insussistenti i presupposti di legge, per i motivi in fatto ed in diritto dedotti in narrativa, l'istanza dell'ADD di sospensione della esecutività della Sentenza
ex art. 447 bis, ultimo comma, c.p.c.;
➢ in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse applicabile l'art. 283, comma
Contr 1, c.p.c., nella denegata ipotesi in cui il ricorso proposto dall' e quindi la richiesta
Contr di Inibitoria avanzata dall' venisse dichiarata ammissibile, dichiarare infondata, in quanto insussistenti i presupposti di legge, per i motivi in fatto ed in diritto dedotti in narrativa, l'istanza dell'ADD di sospensione della esecutività della Sentenza e
Contr condannare l' alla pena pecuniaria nella misura massima prevista dall'art. 283,
ultimo comma, c.p.c.
QUANTO AL MERITO
• CON RIFERIMENTO ALL' (CODICE Controparte_4
ROB001701):
dichiarare la cessata materia del contendere per tutti i motivi esposti in narrativa, a spese interamente compensate tra le parti.
• CON RIFERIMENTO ALL'IMMOBILE DI ESTE (codice PDB001601):
IN VIA PRINCIPALE
pagina 4 di 22 Contr
➢ rigettare l'appello proposto dall' perché infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare, anche con diversa motivazione,
la Sentenza;
Contr
➢ in subordine rigettare l'appello proposto dall' , perché infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il
Contr Contratto di Locazione è cessato in data 28 dicembre 2022 e condannare l' al rilascio immediato dell'Unità Immobiliare per cui è causa, libera e vuota da persone e cose, e nella piena disponibilità dell'istante.
IN VIA SUBORDINATA, NELLA DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI IN
CUI SI RITENESSE FONDATA L'INTERPRETAZIONE FORNITA DALL'ADD
DEL COMMA 2 DELL'ART. 4, D.L. 351/2001, COSÌ COME CP_5
MODIFICATO DALL'ART. 69, D.L. 104/2020
➢ rimettere alla Corte Costituzionale le questioni incidentali di costituzionalità che con il presente atto sono state dedotte, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere,
poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza;
➢ in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte di
Appello non ritenesse di rimettere la questione alla Corte Costituzionale e/o quest'ultima dovesse respingere le questioni di costituzionalità che con il presente atto vengono dedotte, accertare e dichiarare che il Contratto di Locazione è cessato in data
28 dicembre 2022 e condannare l'ADD al rilascio alla data del 29 dicembre 2026 dell'Unità Immobiliare per cui è causa, libera e vuota da persone e cose, e nella piena disponibilità dell'istante.
QUANTO ALLE SPESE
pagina 5 di 22 Contr
➢ condannare l' al rimborso delle spese di lite sia di primo grado - fase sommaria e fase di merito - che di secondo grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di intimazione per finita locazione promosso avanti al Tribunale di Rovigo,
, premettendo: Controparte_1
- di aver stipulato con L'Agenzia del Demanio in data 29.12.04 un contratto di locazione ai sensi del secondo comma ter dell'art. 4 del D.L. n. 351/2001, poi modificato e integrato nel corso degli anni, avente ad oggetto, inter alia:
o una unità immobiliare situata nel Comune di Porto Tolle, lungo Strada del
Mare,
o una unità immobiliare situata nel Comune di Este, al civico n. 15 di via
Principe Amedeo,
- che l'art. 4 del contratto prevedeva una durata di nove anni del rapporto, con decorrenza dalla data di efficacia come nello stesso definita, e il tacito rinnovo della locazione per un ulteriore novennio e poi per successivi periodi di sei anni ciascuno,
salvo disdetta da inviarsi almeno dodici mesi prima della relativa data di scadenza,
- che la data di efficacia doveva ritenersi decorrere dal momento del trasferimento degli immobili in questione al Fondo, avente efficacia dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti,
- che il contratto di locazione si era pertanto tacitamente rinnovato alla prima scadenza del 29.12.13 per un ulteriore novennio, sino al 28.12.22, rispetto alla quale data era stata inviata tempestiva disdetta in data 26.6.20,
ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendo la convalida dell'intimazione per tale epoca.
pagina 6 di 22 Nel costituirsi in giudizio l' ha formulato opposizione alla Parte_1
convalida sostenendo di avere la facoltà di rinnovare o di prorogare i contratti in essere,
nonché eventualmente di stipularne di nuovi, a mente del disposto dell'art. 69 del D.L.
n. 104/2020, il quale, nell'integrare i contratti di locazione in oggetto ex art. 1339 cc,
avrebbe condizionato il rilascio dell'immobile, anche in caso di scadenza del contratto,
alla sussistenza della reperibilità da parte delle amministrazioni di altre strutture ove trasferire i propri uffici, prevedendo, in mancanza di tale alternativa, la possibilità per le conduttrici di permanere legittimamente nell'immobile locato a fronte della corresponsione di una indennità di occupazione precaria, così da evitare l'interruzione dell'attività di interesse pubblico svolta negli immobili locati. Ha, inoltre, contestato la titolarità del diritto di proprietà in capo alla ricorrente, seppur limitatamente all'immobile sito in Este.
Pronunciata ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc ed introdotto da parte della ricorrente il procedimento di mediazione obbligatoria, al quale l' non riteneva Parte_1
peraltro di partecipare, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 265/2024,
pubblicata in data 20.3.24, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato che l' non si era avvalsa della facoltà concessa dal Parte_1
secondo comma sexies della medesima norma, in forza del quale avrebbe potuto stipulare con la locatrice nuovi contratti ovvero prorogare quelli esistenti, sicché il termine di scadenza del rapporto doveva essere individuato per la data del 28.12.22,
- ritenuta infondata l'interpretazione dell'art. 4 del D.L. n. 351/2000, come modificato dall'art. 69 del D.L. n. 104/2020, proposta dalla intimata dal momento che il secondo comma septies della norma si limita a predeterminare la quantificazione dell'indennità di occupazione, anche in deroga alle pattuizioni contrattuali,
prevedendo peraltro una precisa delimitazione temporale di tale compressione della pagina 7 di 22 volontà negoziale, collegata alla permanenza delle amministrazioni utilizzatrici nell'immobile locato in mancanza di valide alternative, e con imposizione dell'obbligo di versamento di una indennità di occupazione precaria pari al canone
pro tempore vigente, senza applicazione di alcuna penale, onere o maggiorazione e fatto solo salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore provato dal locatore,
con automatica inserzione di siffatta disposizione nel contratto di locazione ai sensi del disposto dell''art. 1339 cc, anche in deroga ad ogni eventuale diversa pattuizione esistente, con efficacia limitata ad un periodo massimo di quarantotto mesi a decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione del rapporto,
- rilevato, in particolare, che la locuzione contenuta nel comma in esame relativa alla
“permanenza delle amministrazioni utilizzatrici in mancanza di alternative” non risultava peraltro posta quale condizione ostativa al rilascio, ma rappresentava semmai il presupposto per accedere alla disciplina di predeterminazione legale della misura dell'indennità di occupazione, destinata a protrarsi per un periodo massimo di quarantotto mesi,
- opinato, di conseguenza, che laddove l'amministrazione, pur in presenza di valide soluzioni alternative al momento della cessazione del contratto di locazione, avesse persistito nell'occupazione dell'immobile oggetto del contratto di locazione cessato,
non si sarebbe allora potuta applicare la disciplina speciale relativa alla quantificazione legale dell'indennità di occupazione, trovando per converso operatività la disciplina comune relativa agli effetti dell'occupazione senza titolo,
- considerato, d'altro canto, che ove il legislatore avesse voluto prevedere a carico del locatore una condizione ostativa per ottenere il titolo esecutivo al rilascio, l'avrebbe detto esplicitamente, senza lasciare l'interprete nel dubbio in merito all'attribuzione di un diritto del conduttore in grado di incidere per ben quattro anni sul diritto di pagina 8 di 22 proprietà del locatore,
- ritenuto pertanto, conclusivamente, che il secondo comma septies del richiamato art. 69 si limitasse esclusivamente ad imporre per quarantotto mesi dalla scadenza il versamento di una indennità di occupazione pari all'importo del canone sino ad allora corrisposto,
- osservato poi, quanto all'immobile di Este, come l'eccezione relativa al difetto di titolarità del bene risultasse infondata giacché, se era pur vero che la Regione
Veneto aveva in passato posto in dubbio la possibilità per l'Agenzia del Demanio di trasferire al Fondo l'immobile in questione, risultava altrettanto pacifico e verificabile per tabulas che ciò nonostante il trasferimento era poi effettivamente avvenuto provvedendosi, contestualmente, alla stipula del contratto di locazione oggetto di causa,
ha dichiarato cessato quest'ultimo e confermato l'ordinanza di rilascio già emessa ai sensi dell'art. 665 cpc, disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione della novità e complessità delle questioni affrontate.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l : Parte_1
- invocando la declaratoria di cessazione della materia del contendere relativamente all'immobile sito in Porto Tolle,
- formulando due motivi di appello in ragione dei quali ha chiesto il rigetto della domanda di rilascio dell'altro bene ex adverso avanzata,
con richiesta di previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi del secondo comma dell'art. 437 cpc aderendo,
quindi, nel merito alla richiesta declaratoria della sopravvenuta cessazione della materia pagina 9 di 22 del contendere relativamente all'immobile ubicato in Porte Tolle e chiedendo viceversa il rigetto del gravame quanto all'immobile di Este con richiesta, in subordine, di accertamento della sopravvenuta cessazione del contratto per la data del 28.12.22 e di condanna dell' all'immediato rilascio del bene, libero e sgombro Parte_1
di persone e cose, con richiesta, in ulteriore subordine, di rimessione alla Corte
Costituzionale delle questioni incidentali all'uopo dedotte in merito alla incostituzionalità dell'art. 4, secondo comma septies, del D.L. n. 351/2001, laddove interpretato nel senso proposto dalla controparte.
Accolta l'istanza di inibitoria, la causa è stata quindi discussa e decisa all'udienza del 19
febbraio 2025, tenutasi in modalità cartolare.
3. I motivi della decisione
Il gravame è fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Sotto un primo profilo, esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità
del gravame, formulata dalla parte appellata a norma del secondo comma dell'art. 437
cpc, lamentando l'intervenuta introduzione in appello da parte dell' Parte_1
di una domanda nuova mai svolta in primo grado, se ne deve riscontrare
[...]
l'infondatezza. Ed invero, quand'anche si dovesse accedere alla tesi sostenuta da in merito alla novità di una delle questioni sollevate dalla Controparte_1
controparte, il riscontro della novità della singola questione non comporterebbe comunque, di per sé, l'inammissibilità del gravame nel suo complesso, che, a mente del disposto dell'art. 436 bis cpc – il quale a sua volta richiama sul punto gli artt. 348, 348
bis e 350, terzo comma, cpc – può essere invero pronunciata solo nei casi disciplinati dalle menzionate norme, i quali non ricorrono nel caso di specie.
Dovendosi, al contrario, ritenere che, stante la presenza di ulteriori questioni non affette pagina 10 di 22 da tale eventuale vizio, il gravame ben possa essere esaminato nel merito, salvo poi, se del caso, riscontrarsi l'infondatezza delle richieste formulate sulla base delle deduzioni effettivamente inammissibili.
3.2 Venendo allora al merito, va innanzi tutto preso atto della circostanza, esposta da entrambe le parti, relativa al fatto che tra le medesime è intervenuto un accordo di definizione della controversia in forza del quale ha rinunciato Controparte_1
agli effetti della disdetta del contratto di locazione avente, tra gli altri, ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Porto Tolle, ottenendo l'accettazione sul punto della controparte.
Ricorrono, di conseguenza, i presupposti per procedere, con riferimento a tale edificio,
alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, la quale appunto costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, allorquando venga meno la ragion d'essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto che priva i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio e del quale le parti abbiano dato atto al giudice mediante contemporaneo e conforme mutamento delle loro domande (Cass. 22.5.06 n.
11931).
Essendosi in proposito ben precisato da parte della Suprema Corte:
- che siffatta situazione costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle pagina 11 di 22 difese svolte dal convenuto (Cass.
3.3.06 n. 4714),
- che in ogni caso la cessazione della materia del contendere non necessariamente costituisce oggetto di eccezione in senso proprio risultando, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni
(Cass.
7.3.06 n. 4883),
- che si ravvisa una ipotesi di cessazione della materia del contendere nell'ipotesi in cui le parti abbiano risolto la controversia redigendo un apposito verbale di conciliazione (Cass. 28.12.99 n. 14634, 21.2.87 n. 1889 e 2.9.86 n. 5379).
3.3 Con il secondo motivo di appello, da esaminarsi sin da subito in quanto logicamente preminente rispetto al primo, il conduttore contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto di escludere la sopravvenuta proroga del contratto, da ritenersi compiuta in forza del disposto del secondo comma septies dell'art. 4 del D.L. n.
351/2001, come modificato dall'art. 69 del successivo D.L. n. 104/2020, il quale,
nell'integrare direttamente i contratti di locazione in questione ex art. 1339 cc, avrebbe previsto che in mancanza di alternative contrattuali per le amministrazioni utilizzatrici,
le stesse ben possano legittimamente permanere negli immobili locati, a fronte della corresponsione di una indennità di occupazione precaria, per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla scadenza del contratto, all'evidente fine di evitare l'interruzione delle attività di pubblico interesse svolte in tali edifici. Ciò che nella fattispecie si sarebbe appunto verificato, siccome comprovato dall'esito delle verifiche di mercato sino ad ora condotte e dall'esame delle disponibilità immobiliari dello Stato, siccome dimostrato per iscritto mediante la documentazione già versata in atti in primo grado.
Più in particolare, si sostiene che, con tale norma, il legislatore abbia inteso affiancare,
pagina 12 di 22 al binomio occupazione legittima / inadempimento moroso ex art. 1591 cc (fondato su di un titolo originariamente valido e successivamente venuto meno) e occupazione illegittima ab origine (priva, già a monte, di un qualsiasi titolo legittimante), un peculiare tertium genus di occupazione, definita precaria, che si tradurrebbe in una forma meramente transitoria di legittima occupazione dell'immobile che trarrebbe spunto da un valido titolo di locazione originario e la cui permanenza, successivamente alla scadenza del contratto, sarebbe poi tollerata e giustificata dall'ordinamento in virtù
dello stato emergenziale, a tutela di ragioni economiche nazionali legate alla necessità
di consentire il prosieguo delle attività istituzionali.
Tale motivo di doglianza è infondato.
Ed invero, una volta ricordato come la norma in esame disponga che “in caso di
mancata sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2-sexies e di permanenza delle
amministrazioni utilizzatrici in mancanza di alternative negli immobili per i quali si
verifichi ogni ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti dei contratti di locazione
previsti dal comma 2-ter, è dovuta un'indennità di occupazione precaria pari al canone
pro tempore vigente, senza applicazione di alcuna penale, onere o maggiorazione fatto
salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore provato dal locatore”, ed altresì
osservato che l' non ha inteso avvalersi delle facoltà: Parte_1
- di proroga o di rinnovazione del rapporto concesse dall'art. 17.1 del contratto, il quale prevedeva che, unitamente alla disdetta, dovesse Controparte_1
inviare una comunicazione di prima offerta unitamente alla stima di un perito del canone di locazione ai valori di mercato, rispetto alla quale la conduttrice aveva sessanta giorni di tempo per accettare e quindi rinnovare il contratto esistente,
pagina 13 di 22 - di stipula di un nuovo contratto alle condizioni previste dall'art. 4, secondo comma
sexies, del D.L. n. 351/01, il quale, a seguito dell'inerzia del Ministero
dell'Economia e delle Finanze nell'emettere i decreti relativi destinati a fissare i termini e le condizioni per il rinnovo e la proroga dei contratti in essere, è risultato quindi operante solo nella parte in cui ammetteva la conclusione di nuovi rapporti,
deve poi anche sottolinearsi come l'appellante non possa pretendere di ottenere il prodursi di effetti similari a quelli derivanti dal mancato esercizio delle predette facoltà
dall'applicazione del successivo comma secondo septies.
La norma in questione, infatti – la quale opera appunto, in maniera sostanzialmente eccezionale, laddove si sia verificata la scadenza del contratto di locazione e sempre che non siano state reperite soluzioni alternative – non prevede in alcun modo né che le amministrazioni utilizzatrici abbiano diritto a permanere lecitamente nell'immobile dopo la scadenza del rapporto né che la locatrice non abbia diritto a richiedere ovvero ad eseguire il rilascio degli immobili in questione, limitandosi viceversa a prevedere, in merito all'entità della indennità di occupazione precaria, che, una volta verificati i predetti presupposti, la stessa sia determinata in misura pari al canone pro tempore
vigente, senza applicazione di alcuna penale, onere o maggiorazione, fatto unicamente salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore provato dal locatore, e ciò per la durata massima di quarantotto mesi dalla scadenza del contratto.
E ciò all'evidente scopo di regolare e calmierare, a fronte dell'emergenza epidemiologica e della peculiarità degli immobili oggetto di tali norme, unicamente gli effetti della indebita occupazione del conduttore, una volta risolto il vincolo negoziale,
senza che da tale testo normativo si possa desumere, neanche in via indiretta, alcuna pagina 14 di 22 proroga ex lege di quei contratti di locazione.
Anzi, è proprio la circostanza che il legislatore:
- da un lato, si limiti a disciplinare la sola misura dell'indennità di occupazione, senza prevedere espressamente alcunché in merito al rilascio dell'immobile,
- d'altro lato, continui a qualificare la somma dovuta alla stregua di una indennità di occupazione,
a far propendere per l'ipotesi ermeneutica che il vincolo negoziale sia in effetti liberamente risolvibile nel rispetto dei parametri di disdetta previsti dalla legge con riguardo a tale tipologia di immobili, non sussistendo alcun elemento letterale il quale consenta di arguire che, mediante tale disposizione, il legislatore abbia inteso in qualche modo affermare la natura pubblicistica del rapporto locativo in oggetto a fronte dell'interesse della collettività alla permanenza negli immobili locati delle attività
amministrative in essi svolte.
Così come identiche osservazioni vanno svolte con riferimento alla tesi secondo cui la norma subordinerebbe poi comunque l'operatività del diritto al rilascio degli immobili alla effettiva reperibilità di altri edifici idonei ad allocare gli uffici delle amministrazioni utilizzatrici, giacché in realtà essa non vale in alcun modo a legittimare siffatta situazione – per la quale si prevede appunto il versamento non di un corrispettivo contrattuale ma di una indennità di occupazione precaria appositamente determinata,
dandosi quindi per scontata la natura illegittima della predetta permanenza nei locali,
compiuta dopo la scadenza del contratto – ma si limita a considerare la stessa alla stregua di una mera circostanza di fatto in presenza della quale trova applicazione la predetta quantificazione dell'indennità.
pagina 15 di 22 Né, da ultimo e conclusivamente, è ragionevole pensare che il legislatore, se avesse voluto operare un intervento destinato ad incidere in maniera così pesante sui diritti del proprietario, lo abbia fatto in maniera solo indiretta ed equivoca travolgendo, inter alia,
anche il principio legato all'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti.
3.4 Quanto, invece, al primo motivo di doglianza, con esso l' Parte_1
contesta la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla intimante senza tenere conto del fatto che l'immobile di Este risultava del tutto pacificamente non essere stato oggetto di trasferimento in proprietà in favore della intimante, siccome dalla stessa riconosciuto e posto a fondamento di una diversa causa, tuttora pendente, promossa avanti al Tribunale
di Roma invocando la sussistenza dei vizi elencati nell'art. 3, lett. a), b) e c),
dell'accordo di indennizzo siglato con il Ministero contestualmente all'emissione del decreto di trasferimento del dicembre 2004, e volta appunto a far accertare la nullità del trasferimento e ad ottenere dal Ministero dell'Economia e delle Finanze un giusto indennizzo per la sopravvenuta evizione del bene che sarebbe risultato inalienabile.
Nella quale sede la stessa Avvocatura Generale avrebbe poi riconosciuto la fondatezza della pretesa avanzata dall'attrice, stante l'evidente inalienabilità dell'immobile.
afferma viceversa: Controparte_1
- di essere l'unica e formale proprietaria del bene in virtù del trasferimento di proprietà avvenuto in forza del Decreto Operazione e del Decreto di chiusura dell'Operazione (doc. 1bis e 1ter del fascicolo di primo grado), allo stato perfettamente validi ed efficaci, siccome attestato dalle risultanze catastali già
prodotte in atti,
pagina 16 di 22 - che tale resterà fino a quando non interverrà un provvedimento ministeriale di revoca del trasferimento o altro provvedimento, anche eventualmente giudiziale,
idoneo a dichiarare inefficace, invalido o nullo il trasferimento della predetta unità
immobiliare di cui ai citati decreti,
- che nel procedimento di indennizzo pendente avanti al Tribunale di Roma essa si è
limitata a chiedere l'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'applicabilità
dell'art. 3) dell'Accordo di Indennizzo e la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in suo favore della somma di € 16.715.266,76 e non invece, come strumentalmente asserito da controparte, l'accertamento della nullità
del trasferimento del bene dallo Stato al Fondo,
- che, del tutto conseguentemente, il Tribunale di Roma non potrà adottare alcun provvedimento idoneo a modificare la titolarità del bene in questione e quindi a ritrasferire la proprietà di esso in capo allo Stato, essendo semmai necessario a tal fine un provvedimento ministeriale di revoca del trasferimento.
Il motivo è fondato.
In proposito, osserva innanzi tutto il collegio come l'odierna appellata, nella sua veste di società di gestione di un fondo di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato denominato “FIP - Fondo Immobili Pubblici”, a seguito:
- della emanazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze:
o in data 15.12.04 del “Decreto Operazione Fondo Immobili Pubblici”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.04 e volto a disciplinare alcuni aspetti afferenti alla complessiva operazione di conferimento e trasferimento di taluni immobili ai fondi di tal genere appositamente creati,
pagina 17 di 22 o in data 23.12.04 del “Decreto di Trasferimento FIP”, sempre pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.04 unitamente ai singoli Decreti di
Individuazione del Demanio,
o in data 24.12.04 del “Decreto di Chiusura dell'Operazione Fondo Immobili
Pubblici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29.12.04,
- della successiva sottoscrizione con il Ministero, unitamente a , CP_6
, Controparte_7 Controparte_8
di un Accordo di indennizzo, il cui art. 3 prevedeva
[...]
l'obbligo per l'amministrazione di risarcire, manlevare e tenere indenne ciascuna controparte rispetto a qualsivoglia danno, perdita, spesa, costo, onere, obbligazione o minusvalenza, dalla medesima patita e derivante:
o da invalidità, revoca o sopravvenuta inefficacia, anche temporanea o parziale, dell'apporto e/o del trasferimento, in tutto o in parte, di uno o più
degli Immobili
o da parziale o totale evizione a seguito dell'esercizio di diritti di terzi sugli immobili trasferiti,
o dalla impossibilità legale per il Fondo di vendere uno o più immobili per cause già esistenti alla data di efficacia dell'atto,
o da non veridicità o inesattezza di una o più delle dichiarazioni rese dal
Ministero ai sensi del precedente art. 2,
abbia in effetti azionato avanti al Tribunale di Roma il proprio diritto ad ottenere l'indennizzo sopra menzionato, previo accertamento della sussistenza dei requisiti per l'applicabilità dell'art. 3), lett. a), b) e c) dell'Accordo appena richiamato.
pagina 18 di 22 E tanto ha fatto allegando a sostegno della propria pretesa le risultanze dell'attività
istruttoria dell' di cui alle note del 7.12.10, di prot. n. Parte_1
2010/43436/DAO e del 15.10.10 di prot. n. 2010/36858/DAO, dalle quali si evinceva:
- che dell'intero fabbricato di Este era in realtà prevista l'attribuzione in favore della
Regione Veneto per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di opere pubbliche, giusta quanto disposto dalla legge n. 616/1977, dal D.
Lgs. n. 112/1998 e dal DPCM 12.10.00,
- che, in proposito, apposito accordo, avente appunto per oggetto l'individuazione e l'attribuzione della porzione individuata, era stato sottoscritto ancora in data
31.1.02, e cioè prima dei decreti di trasferimento, tra i responsabili dell'Ufficio del
Genio Civile di Padova e quelli del Magistrato delle Acque.
Laddove poi, in secondo luogo, merita anche sottolineare come pure il Ministero
dell'Economia e delle Finanze e l' , costituitesi in quella causa, Parte_1
abbiano riconosciuto la fondatezza della pretesa così esperita, stante la pacifica inalienabilità dell'immobile, con l'unica precisazione relativa alla necessità di procedere a compensazione tra quanto appunto dovuto a titolo d'indennizzo e quanto medio
tempore percepito sine titulo da in forza del contratto di Controparte_1
locazione sottoscritto con l' dopo l'emissione del decreto di Parte_1
trasferimento, trattandosi di una evidente situazione di indebito oggettivo.
Ciò posto, essendo pacifico sia tra le parti in causa sia per questa Corte, che il decreto di trasferimento non fosse in alcun modo idoneo a comportare l'attribuzione della proprietà dell'immobile in capo al Fondo di investimento immobiliare, trattandosi di un bene inalienabile, resta da verificare se siffatta circostanza sia in grado di esplicare un pagina 19 di 22 qualche effetto nell'ambito della presente controversia ovvero se il dato formale relativo all'intervenuta emissione del decreto ministeriale di trasferimento ed alle conseguenti trascrizioni operate presso i Pubblici Registri comporti l'impossibilità di tenere conto della effettiva situazione sostanziale, sopra accennata, sino a quando non intervengano un decreto di revoca o di annullamento di quello già emesso ovvero un provvedimento giudiziario che accerti l'effettiva spettanza del bene in capo al Ministero dell'Economia
e delle Finanze.
In proposito, ritiene peraltro il collegio che, nel caso di specie, sovvenga il potere del giudice ordinario di valutare la validità ed efficacia del provvedimento amministrativo,
sia esso ablativo ovvero traslativo di diritti, senza che con ciò si abbia ad invadere la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché in tal caso non si procede all'annullamento dell'atto ma ci si limita a disapplicarlo, in quanto riscontrato invalido o inefficace, in forza di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 2248/1865, allegato E,
conoscendo di esso non già principaliter, e cioè quale fatto costitutivo del diritto azionato, ma solo incidenter tantum, quale presupposto o antecedente logico della fattispecie (Cass. 17.9.24 n. 25027).
Siccome poi tra l'altro confermato da altra recente pronuncia della Cassazione la quale ha avuto modo di precisare che il potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi può essere esercitato anche nelle controversie in cui è parte la pubblica amministrazione e non soltanto nelle liti tra privati, a condizione che l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio – e, cioè, laddove la questione della sua legittimità sia prospettata come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale – e che il provvedimento sia pagina 20 di 22 affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, dovendosi invece escludere il sindacato del giudice con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione (Cass. Sez. Un. 25.5.18 n. 13193).
Sicché, ai fini della decisione della odierna controversia, finalizzata unicamente a statuire in merito al diritto della appellata di ottenere la declaratoria di cessazione del contratto di locazione e la conferma dell'ordinanza di rilascio dell'immobile, e quindi fondata sull'esercizio dei diritti discendenti dal diritto di locazione concluso fra le parti,
ben può valutarsi, in via incidentale, la validità del decreto che attribuiva la proprietà di un bene inalienabile in favore di , riscontrandone la palese Controparte_1
illegittimità e, conseguentemente, disapplicandolo, poiché appunto, in tal modo, non viene inciso il diritto della appellata a far valere i diritti discendenti dal contratto di locazione, che in ipotesi potrebbe anche essere concluso a non domino, ma si valuta unicamente la possibilità di emettere una pronuncia di condanna al rilascio.
A fronte della quale situazione ne deriva allora doversi riconoscere l'attuale proprietà
del bene in capo al demanio dello Stato e pertanto l'impossibilità di confermare il provvedimento che disponeva il rilascio dell'immobile in favore della locatrice, dal momento che quest'ultimo, una volta cessato il rapporto locativo, non può che essere restituito allo Stato, mancando, a seguito della predetta disapplicazione, qualsiasi titolo che ne legittimi la riconsegna a . Controparte_1
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite, della circostanza che le domande svolte dalla originaria intimante sono state in parte accolte ed in parte respinte, con reciproca soccombenza di entrambe le parti, e che le questioni trattate si presentavano nuove e pagina 21 di 22 particolarmente complesse, ricorrono allora giusti presupposti per compensarle integralmente.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) dichiara cessata fra le parti la materia del contendere relativamente all'immobile sito nel Comune di Porto Tolle;
2) rigetta la domanda di rilascio dell'immobile svolta da;
Controparte_1
3) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 22 di 22
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Marco Campagnolo Consigliere
dott.ssa Elena Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1387/2024 R.G. e promossa con ricorso notificato dalla
, Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliata in VENEZIA, PIAZZA SAN MARCO N. 63, con il patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA,
contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_2
- appellata -
pagina 1 di 22 elettivamente domiciliata in MILANO, VIA PRINCIPE AMEDEO n. 3, con il patrocinio degli avv.ti NOLASCO SALVATORE e BELCREDI PIERFRANCESCA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 265/2024, pubblicata in data
20.3.24.
Conclusioni dell'appellante:
Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello proposto avverso l'impugnata sentenza come indicata in epigrafe, riformare la medesima sentenza e conseguentemente:
in via preliminare: sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza per i motivi sopra esposti;
nel merito: in accoglimento dei motivi d'appello, rigettare l'originaria domanda di rilascio dell'immobile poiché infondata in fatto e in diritto, previa eventuale sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente a Roma
avente RG 1852/2023.
In subordine, dichiarare l'applicazione dell'art. 4 D.L. n. 351/2001 e dunque eventualmente condannare al rilascio dell'immobile non prima del 28 dicembre 2026.
Compensi professionali rifusi
Sempre nel merito con riferimento all'immobile sito in Porto Tolle dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Conclusioni della appellata:
Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis
Contr QUANTO ALL'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO PROPOSTO DALL
➢ accertare e dichiarare con sentenza ex art. 436 bis c.p.c. ovvero in subordine con
Contr sentenza ex art. 437 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dall' per avere pagina 2 di 22 introdotto una domanda nuova in violazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c., in quanto nel presente giudizio ha richiesto il riconoscimento del “diritto di occupazione precaria”
fino al 28 dicembre 2026, che presuppone che il Contratto di Locazione sia cessato al 28
Contr dicembre 2022, laddove in primo grado l' aveva invece chiesto di “accertare e dichiarare che il contratto di locazione, per quanto concerne la clausola di occupazione precaria inseritavi ex art. 1339 cc, cesserà i propri effetti non prima del 28 dicembre
2026”, che invece presuppone che il Contratto di Locazione produca i suoi effetti fino appunto al 28 dicembre 2026;
QUANTO ALL'INIBITORIA RICHIESTA DALL'ADD
IN VIA PRELIMINARE CIRCA IL NON LUOGO A PROCEDERE
➢ dichiarare il non luogo a procedere in merito all''istanza dell'ADD di sospensione della esecutività della Sentenza ex art. 447 bis, ultimo comma, c.p.c., per non avere proposto riscorso separato al Presidente come previsto dall'art. 351, comma 2, c.p.c.;
➢ in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse applicabile l'art. 283, comma
1, c.p.c., dichiarare il non luogo a procedere in merito all'istanza dell'ADD di sospensione della esecutività della Sentenza per non avere proposto riscorso separato al
Presidente come previsto dall'art. 351, comma 2, c.p.c., e condannare l'ADD alla pena pecuniaria nella misura massima prevista dall'art. 283, ultimo comma, c.p.c.;
IN SUBORDINE IN VIA PREGIUDIZIALE ED ASSORBENTE CIRCA
L'INAMMISSIBILITÀ
➢ dichiarata l'inammissibilità del ricorso in appello dell'ADD per violazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'istanza dell'ADD di sospensione della esecutività della Sentenza ex art. 447 bis, ultimo comma, c.p.c.;
➢ in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse applicabile l'art. 283, comma
1, c.p.c., dichiarata l'inammissibilità del ricorso in appello dell'ADD per violazione pagina 3 di 22 dell'art. 437, comma 2, c.p.c., per l'effetto dichiarare inammissibile l'istanza dell'ADD di sospensione della esecutività della Sentenza e condannare l'ADD alla pena pecuniaria nella misura massima prevista dall'art. 283, ultimo comma, c.p.c.;
IN SUBORDINE CIRCA L' CP_3
➢ nella denegata ipotesi in cui il ricorso in appello proposto dall'ADD e quindi la richiesta di Inibitoria avanzata dall'ADD venisse dichiarata ammissibile, dichiarare infondata, in quanto insussistenti i presupposti di legge, per i motivi in fatto ed in diritto dedotti in narrativa, l'istanza dell'ADD di sospensione della esecutività della Sentenza
ex art. 447 bis, ultimo comma, c.p.c.;
➢ in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse applicabile l'art. 283, comma
Contr 1, c.p.c., nella denegata ipotesi in cui il ricorso proposto dall' e quindi la richiesta
Contr di Inibitoria avanzata dall' venisse dichiarata ammissibile, dichiarare infondata, in quanto insussistenti i presupposti di legge, per i motivi in fatto ed in diritto dedotti in narrativa, l'istanza dell'ADD di sospensione della esecutività della Sentenza e
Contr condannare l' alla pena pecuniaria nella misura massima prevista dall'art. 283,
ultimo comma, c.p.c.
QUANTO AL MERITO
• CON RIFERIMENTO ALL' (CODICE Controparte_4
ROB001701):
dichiarare la cessata materia del contendere per tutti i motivi esposti in narrativa, a spese interamente compensate tra le parti.
• CON RIFERIMENTO ALL'IMMOBILE DI ESTE (codice PDB001601):
IN VIA PRINCIPALE
pagina 4 di 22 Contr
➢ rigettare l'appello proposto dall' perché infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare, anche con diversa motivazione,
la Sentenza;
Contr
➢ in subordine rigettare l'appello proposto dall' , perché infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il
Contr Contratto di Locazione è cessato in data 28 dicembre 2022 e condannare l' al rilascio immediato dell'Unità Immobiliare per cui è causa, libera e vuota da persone e cose, e nella piena disponibilità dell'istante.
IN VIA SUBORDINATA, NELLA DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI IN
CUI SI RITENESSE FONDATA L'INTERPRETAZIONE FORNITA DALL'ADD
DEL COMMA 2 DELL'ART. 4, D.L. 351/2001, COSÌ COME CP_5
MODIFICATO DALL'ART. 69, D.L. 104/2020
➢ rimettere alla Corte Costituzionale le questioni incidentali di costituzionalità che con il presente atto sono state dedotte, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere,
poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza;
➢ in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte di
Appello non ritenesse di rimettere la questione alla Corte Costituzionale e/o quest'ultima dovesse respingere le questioni di costituzionalità che con il presente atto vengono dedotte, accertare e dichiarare che il Contratto di Locazione è cessato in data
28 dicembre 2022 e condannare l'ADD al rilascio alla data del 29 dicembre 2026 dell'Unità Immobiliare per cui è causa, libera e vuota da persone e cose, e nella piena disponibilità dell'istante.
QUANTO ALLE SPESE
pagina 5 di 22 Contr
➢ condannare l' al rimborso delle spese di lite sia di primo grado - fase sommaria e fase di merito - che di secondo grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di intimazione per finita locazione promosso avanti al Tribunale di Rovigo,
, premettendo: Controparte_1
- di aver stipulato con L'Agenzia del Demanio in data 29.12.04 un contratto di locazione ai sensi del secondo comma ter dell'art. 4 del D.L. n. 351/2001, poi modificato e integrato nel corso degli anni, avente ad oggetto, inter alia:
o una unità immobiliare situata nel Comune di Porto Tolle, lungo Strada del
Mare,
o una unità immobiliare situata nel Comune di Este, al civico n. 15 di via
Principe Amedeo,
- che l'art. 4 del contratto prevedeva una durata di nove anni del rapporto, con decorrenza dalla data di efficacia come nello stesso definita, e il tacito rinnovo della locazione per un ulteriore novennio e poi per successivi periodi di sei anni ciascuno,
salvo disdetta da inviarsi almeno dodici mesi prima della relativa data di scadenza,
- che la data di efficacia doveva ritenersi decorrere dal momento del trasferimento degli immobili in questione al Fondo, avente efficacia dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti,
- che il contratto di locazione si era pertanto tacitamente rinnovato alla prima scadenza del 29.12.13 per un ulteriore novennio, sino al 28.12.22, rispetto alla quale data era stata inviata tempestiva disdetta in data 26.6.20,
ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendo la convalida dell'intimazione per tale epoca.
pagina 6 di 22 Nel costituirsi in giudizio l' ha formulato opposizione alla Parte_1
convalida sostenendo di avere la facoltà di rinnovare o di prorogare i contratti in essere,
nonché eventualmente di stipularne di nuovi, a mente del disposto dell'art. 69 del D.L.
n. 104/2020, il quale, nell'integrare i contratti di locazione in oggetto ex art. 1339 cc,
avrebbe condizionato il rilascio dell'immobile, anche in caso di scadenza del contratto,
alla sussistenza della reperibilità da parte delle amministrazioni di altre strutture ove trasferire i propri uffici, prevedendo, in mancanza di tale alternativa, la possibilità per le conduttrici di permanere legittimamente nell'immobile locato a fronte della corresponsione di una indennità di occupazione precaria, così da evitare l'interruzione dell'attività di interesse pubblico svolta negli immobili locati. Ha, inoltre, contestato la titolarità del diritto di proprietà in capo alla ricorrente, seppur limitatamente all'immobile sito in Este.
Pronunciata ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc ed introdotto da parte della ricorrente il procedimento di mediazione obbligatoria, al quale l' non riteneva Parte_1
peraltro di partecipare, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 265/2024,
pubblicata in data 20.3.24, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato che l' non si era avvalsa della facoltà concessa dal Parte_1
secondo comma sexies della medesima norma, in forza del quale avrebbe potuto stipulare con la locatrice nuovi contratti ovvero prorogare quelli esistenti, sicché il termine di scadenza del rapporto doveva essere individuato per la data del 28.12.22,
- ritenuta infondata l'interpretazione dell'art. 4 del D.L. n. 351/2000, come modificato dall'art. 69 del D.L. n. 104/2020, proposta dalla intimata dal momento che il secondo comma septies della norma si limita a predeterminare la quantificazione dell'indennità di occupazione, anche in deroga alle pattuizioni contrattuali,
prevedendo peraltro una precisa delimitazione temporale di tale compressione della pagina 7 di 22 volontà negoziale, collegata alla permanenza delle amministrazioni utilizzatrici nell'immobile locato in mancanza di valide alternative, e con imposizione dell'obbligo di versamento di una indennità di occupazione precaria pari al canone
pro tempore vigente, senza applicazione di alcuna penale, onere o maggiorazione e fatto solo salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore provato dal locatore,
con automatica inserzione di siffatta disposizione nel contratto di locazione ai sensi del disposto dell''art. 1339 cc, anche in deroga ad ogni eventuale diversa pattuizione esistente, con efficacia limitata ad un periodo massimo di quarantotto mesi a decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione del rapporto,
- rilevato, in particolare, che la locuzione contenuta nel comma in esame relativa alla
“permanenza delle amministrazioni utilizzatrici in mancanza di alternative” non risultava peraltro posta quale condizione ostativa al rilascio, ma rappresentava semmai il presupposto per accedere alla disciplina di predeterminazione legale della misura dell'indennità di occupazione, destinata a protrarsi per un periodo massimo di quarantotto mesi,
- opinato, di conseguenza, che laddove l'amministrazione, pur in presenza di valide soluzioni alternative al momento della cessazione del contratto di locazione, avesse persistito nell'occupazione dell'immobile oggetto del contratto di locazione cessato,
non si sarebbe allora potuta applicare la disciplina speciale relativa alla quantificazione legale dell'indennità di occupazione, trovando per converso operatività la disciplina comune relativa agli effetti dell'occupazione senza titolo,
- considerato, d'altro canto, che ove il legislatore avesse voluto prevedere a carico del locatore una condizione ostativa per ottenere il titolo esecutivo al rilascio, l'avrebbe detto esplicitamente, senza lasciare l'interprete nel dubbio in merito all'attribuzione di un diritto del conduttore in grado di incidere per ben quattro anni sul diritto di pagina 8 di 22 proprietà del locatore,
- ritenuto pertanto, conclusivamente, che il secondo comma septies del richiamato art. 69 si limitasse esclusivamente ad imporre per quarantotto mesi dalla scadenza il versamento di una indennità di occupazione pari all'importo del canone sino ad allora corrisposto,
- osservato poi, quanto all'immobile di Este, come l'eccezione relativa al difetto di titolarità del bene risultasse infondata giacché, se era pur vero che la Regione
Veneto aveva in passato posto in dubbio la possibilità per l'Agenzia del Demanio di trasferire al Fondo l'immobile in questione, risultava altrettanto pacifico e verificabile per tabulas che ciò nonostante il trasferimento era poi effettivamente avvenuto provvedendosi, contestualmente, alla stipula del contratto di locazione oggetto di causa,
ha dichiarato cessato quest'ultimo e confermato l'ordinanza di rilascio già emessa ai sensi dell'art. 665 cpc, disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione della novità e complessità delle questioni affrontate.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l : Parte_1
- invocando la declaratoria di cessazione della materia del contendere relativamente all'immobile sito in Porto Tolle,
- formulando due motivi di appello in ragione dei quali ha chiesto il rigetto della domanda di rilascio dell'altro bene ex adverso avanzata,
con richiesta di previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi del secondo comma dell'art. 437 cpc aderendo,
quindi, nel merito alla richiesta declaratoria della sopravvenuta cessazione della materia pagina 9 di 22 del contendere relativamente all'immobile ubicato in Porte Tolle e chiedendo viceversa il rigetto del gravame quanto all'immobile di Este con richiesta, in subordine, di accertamento della sopravvenuta cessazione del contratto per la data del 28.12.22 e di condanna dell' all'immediato rilascio del bene, libero e sgombro Parte_1
di persone e cose, con richiesta, in ulteriore subordine, di rimessione alla Corte
Costituzionale delle questioni incidentali all'uopo dedotte in merito alla incostituzionalità dell'art. 4, secondo comma septies, del D.L. n. 351/2001, laddove interpretato nel senso proposto dalla controparte.
Accolta l'istanza di inibitoria, la causa è stata quindi discussa e decisa all'udienza del 19
febbraio 2025, tenutasi in modalità cartolare.
3. I motivi della decisione
Il gravame è fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Sotto un primo profilo, esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità
del gravame, formulata dalla parte appellata a norma del secondo comma dell'art. 437
cpc, lamentando l'intervenuta introduzione in appello da parte dell' Parte_1
di una domanda nuova mai svolta in primo grado, se ne deve riscontrare
[...]
l'infondatezza. Ed invero, quand'anche si dovesse accedere alla tesi sostenuta da in merito alla novità di una delle questioni sollevate dalla Controparte_1
controparte, il riscontro della novità della singola questione non comporterebbe comunque, di per sé, l'inammissibilità del gravame nel suo complesso, che, a mente del disposto dell'art. 436 bis cpc – il quale a sua volta richiama sul punto gli artt. 348, 348
bis e 350, terzo comma, cpc – può essere invero pronunciata solo nei casi disciplinati dalle menzionate norme, i quali non ricorrono nel caso di specie.
Dovendosi, al contrario, ritenere che, stante la presenza di ulteriori questioni non affette pagina 10 di 22 da tale eventuale vizio, il gravame ben possa essere esaminato nel merito, salvo poi, se del caso, riscontrarsi l'infondatezza delle richieste formulate sulla base delle deduzioni effettivamente inammissibili.
3.2 Venendo allora al merito, va innanzi tutto preso atto della circostanza, esposta da entrambe le parti, relativa al fatto che tra le medesime è intervenuto un accordo di definizione della controversia in forza del quale ha rinunciato Controparte_1
agli effetti della disdetta del contratto di locazione avente, tra gli altri, ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Porto Tolle, ottenendo l'accettazione sul punto della controparte.
Ricorrono, di conseguenza, i presupposti per procedere, con riferimento a tale edificio,
alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, la quale appunto costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, allorquando venga meno la ragion d'essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto che priva i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio e del quale le parti abbiano dato atto al giudice mediante contemporaneo e conforme mutamento delle loro domande (Cass. 22.5.06 n.
11931).
Essendosi in proposito ben precisato da parte della Suprema Corte:
- che siffatta situazione costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle pagina 11 di 22 difese svolte dal convenuto (Cass.
3.3.06 n. 4714),
- che in ogni caso la cessazione della materia del contendere non necessariamente costituisce oggetto di eccezione in senso proprio risultando, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni
(Cass.
7.3.06 n. 4883),
- che si ravvisa una ipotesi di cessazione della materia del contendere nell'ipotesi in cui le parti abbiano risolto la controversia redigendo un apposito verbale di conciliazione (Cass. 28.12.99 n. 14634, 21.2.87 n. 1889 e 2.9.86 n. 5379).
3.3 Con il secondo motivo di appello, da esaminarsi sin da subito in quanto logicamente preminente rispetto al primo, il conduttore contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto di escludere la sopravvenuta proroga del contratto, da ritenersi compiuta in forza del disposto del secondo comma septies dell'art. 4 del D.L. n.
351/2001, come modificato dall'art. 69 del successivo D.L. n. 104/2020, il quale,
nell'integrare direttamente i contratti di locazione in questione ex art. 1339 cc, avrebbe previsto che in mancanza di alternative contrattuali per le amministrazioni utilizzatrici,
le stesse ben possano legittimamente permanere negli immobili locati, a fronte della corresponsione di una indennità di occupazione precaria, per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla scadenza del contratto, all'evidente fine di evitare l'interruzione delle attività di pubblico interesse svolte in tali edifici. Ciò che nella fattispecie si sarebbe appunto verificato, siccome comprovato dall'esito delle verifiche di mercato sino ad ora condotte e dall'esame delle disponibilità immobiliari dello Stato, siccome dimostrato per iscritto mediante la documentazione già versata in atti in primo grado.
Più in particolare, si sostiene che, con tale norma, il legislatore abbia inteso affiancare,
pagina 12 di 22 al binomio occupazione legittima / inadempimento moroso ex art. 1591 cc (fondato su di un titolo originariamente valido e successivamente venuto meno) e occupazione illegittima ab origine (priva, già a monte, di un qualsiasi titolo legittimante), un peculiare tertium genus di occupazione, definita precaria, che si tradurrebbe in una forma meramente transitoria di legittima occupazione dell'immobile che trarrebbe spunto da un valido titolo di locazione originario e la cui permanenza, successivamente alla scadenza del contratto, sarebbe poi tollerata e giustificata dall'ordinamento in virtù
dello stato emergenziale, a tutela di ragioni economiche nazionali legate alla necessità
di consentire il prosieguo delle attività istituzionali.
Tale motivo di doglianza è infondato.
Ed invero, una volta ricordato come la norma in esame disponga che “in caso di
mancata sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2-sexies e di permanenza delle
amministrazioni utilizzatrici in mancanza di alternative negli immobili per i quali si
verifichi ogni ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti dei contratti di locazione
previsti dal comma 2-ter, è dovuta un'indennità di occupazione precaria pari al canone
pro tempore vigente, senza applicazione di alcuna penale, onere o maggiorazione fatto
salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore provato dal locatore”, ed altresì
osservato che l' non ha inteso avvalersi delle facoltà: Parte_1
- di proroga o di rinnovazione del rapporto concesse dall'art. 17.1 del contratto, il quale prevedeva che, unitamente alla disdetta, dovesse Controparte_1
inviare una comunicazione di prima offerta unitamente alla stima di un perito del canone di locazione ai valori di mercato, rispetto alla quale la conduttrice aveva sessanta giorni di tempo per accettare e quindi rinnovare il contratto esistente,
pagina 13 di 22 - di stipula di un nuovo contratto alle condizioni previste dall'art. 4, secondo comma
sexies, del D.L. n. 351/01, il quale, a seguito dell'inerzia del Ministero
dell'Economia e delle Finanze nell'emettere i decreti relativi destinati a fissare i termini e le condizioni per il rinnovo e la proroga dei contratti in essere, è risultato quindi operante solo nella parte in cui ammetteva la conclusione di nuovi rapporti,
deve poi anche sottolinearsi come l'appellante non possa pretendere di ottenere il prodursi di effetti similari a quelli derivanti dal mancato esercizio delle predette facoltà
dall'applicazione del successivo comma secondo septies.
La norma in questione, infatti – la quale opera appunto, in maniera sostanzialmente eccezionale, laddove si sia verificata la scadenza del contratto di locazione e sempre che non siano state reperite soluzioni alternative – non prevede in alcun modo né che le amministrazioni utilizzatrici abbiano diritto a permanere lecitamente nell'immobile dopo la scadenza del rapporto né che la locatrice non abbia diritto a richiedere ovvero ad eseguire il rilascio degli immobili in questione, limitandosi viceversa a prevedere, in merito all'entità della indennità di occupazione precaria, che, una volta verificati i predetti presupposti, la stessa sia determinata in misura pari al canone pro tempore
vigente, senza applicazione di alcuna penale, onere o maggiorazione, fatto unicamente salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore provato dal locatore, e ciò per la durata massima di quarantotto mesi dalla scadenza del contratto.
E ciò all'evidente scopo di regolare e calmierare, a fronte dell'emergenza epidemiologica e della peculiarità degli immobili oggetto di tali norme, unicamente gli effetti della indebita occupazione del conduttore, una volta risolto il vincolo negoziale,
senza che da tale testo normativo si possa desumere, neanche in via indiretta, alcuna pagina 14 di 22 proroga ex lege di quei contratti di locazione.
Anzi, è proprio la circostanza che il legislatore:
- da un lato, si limiti a disciplinare la sola misura dell'indennità di occupazione, senza prevedere espressamente alcunché in merito al rilascio dell'immobile,
- d'altro lato, continui a qualificare la somma dovuta alla stregua di una indennità di occupazione,
a far propendere per l'ipotesi ermeneutica che il vincolo negoziale sia in effetti liberamente risolvibile nel rispetto dei parametri di disdetta previsti dalla legge con riguardo a tale tipologia di immobili, non sussistendo alcun elemento letterale il quale consenta di arguire che, mediante tale disposizione, il legislatore abbia inteso in qualche modo affermare la natura pubblicistica del rapporto locativo in oggetto a fronte dell'interesse della collettività alla permanenza negli immobili locati delle attività
amministrative in essi svolte.
Così come identiche osservazioni vanno svolte con riferimento alla tesi secondo cui la norma subordinerebbe poi comunque l'operatività del diritto al rilascio degli immobili alla effettiva reperibilità di altri edifici idonei ad allocare gli uffici delle amministrazioni utilizzatrici, giacché in realtà essa non vale in alcun modo a legittimare siffatta situazione – per la quale si prevede appunto il versamento non di un corrispettivo contrattuale ma di una indennità di occupazione precaria appositamente determinata,
dandosi quindi per scontata la natura illegittima della predetta permanenza nei locali,
compiuta dopo la scadenza del contratto – ma si limita a considerare la stessa alla stregua di una mera circostanza di fatto in presenza della quale trova applicazione la predetta quantificazione dell'indennità.
pagina 15 di 22 Né, da ultimo e conclusivamente, è ragionevole pensare che il legislatore, se avesse voluto operare un intervento destinato ad incidere in maniera così pesante sui diritti del proprietario, lo abbia fatto in maniera solo indiretta ed equivoca travolgendo, inter alia,
anche il principio legato all'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti.
3.4 Quanto, invece, al primo motivo di doglianza, con esso l' Parte_1
contesta la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla intimante senza tenere conto del fatto che l'immobile di Este risultava del tutto pacificamente non essere stato oggetto di trasferimento in proprietà in favore della intimante, siccome dalla stessa riconosciuto e posto a fondamento di una diversa causa, tuttora pendente, promossa avanti al Tribunale
di Roma invocando la sussistenza dei vizi elencati nell'art. 3, lett. a), b) e c),
dell'accordo di indennizzo siglato con il Ministero contestualmente all'emissione del decreto di trasferimento del dicembre 2004, e volta appunto a far accertare la nullità del trasferimento e ad ottenere dal Ministero dell'Economia e delle Finanze un giusto indennizzo per la sopravvenuta evizione del bene che sarebbe risultato inalienabile.
Nella quale sede la stessa Avvocatura Generale avrebbe poi riconosciuto la fondatezza della pretesa avanzata dall'attrice, stante l'evidente inalienabilità dell'immobile.
afferma viceversa: Controparte_1
- di essere l'unica e formale proprietaria del bene in virtù del trasferimento di proprietà avvenuto in forza del Decreto Operazione e del Decreto di chiusura dell'Operazione (doc. 1bis e 1ter del fascicolo di primo grado), allo stato perfettamente validi ed efficaci, siccome attestato dalle risultanze catastali già
prodotte in atti,
pagina 16 di 22 - che tale resterà fino a quando non interverrà un provvedimento ministeriale di revoca del trasferimento o altro provvedimento, anche eventualmente giudiziale,
idoneo a dichiarare inefficace, invalido o nullo il trasferimento della predetta unità
immobiliare di cui ai citati decreti,
- che nel procedimento di indennizzo pendente avanti al Tribunale di Roma essa si è
limitata a chiedere l'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'applicabilità
dell'art. 3) dell'Accordo di Indennizzo e la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in suo favore della somma di € 16.715.266,76 e non invece, come strumentalmente asserito da controparte, l'accertamento della nullità
del trasferimento del bene dallo Stato al Fondo,
- che, del tutto conseguentemente, il Tribunale di Roma non potrà adottare alcun provvedimento idoneo a modificare la titolarità del bene in questione e quindi a ritrasferire la proprietà di esso in capo allo Stato, essendo semmai necessario a tal fine un provvedimento ministeriale di revoca del trasferimento.
Il motivo è fondato.
In proposito, osserva innanzi tutto il collegio come l'odierna appellata, nella sua veste di società di gestione di un fondo di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato denominato “FIP - Fondo Immobili Pubblici”, a seguito:
- della emanazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze:
o in data 15.12.04 del “Decreto Operazione Fondo Immobili Pubblici”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.04 e volto a disciplinare alcuni aspetti afferenti alla complessiva operazione di conferimento e trasferimento di taluni immobili ai fondi di tal genere appositamente creati,
pagina 17 di 22 o in data 23.12.04 del “Decreto di Trasferimento FIP”, sempre pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.04 unitamente ai singoli Decreti di
Individuazione del Demanio,
o in data 24.12.04 del “Decreto di Chiusura dell'Operazione Fondo Immobili
Pubblici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29.12.04,
- della successiva sottoscrizione con il Ministero, unitamente a , CP_6
, Controparte_7 Controparte_8
di un Accordo di indennizzo, il cui art. 3 prevedeva
[...]
l'obbligo per l'amministrazione di risarcire, manlevare e tenere indenne ciascuna controparte rispetto a qualsivoglia danno, perdita, spesa, costo, onere, obbligazione o minusvalenza, dalla medesima patita e derivante:
o da invalidità, revoca o sopravvenuta inefficacia, anche temporanea o parziale, dell'apporto e/o del trasferimento, in tutto o in parte, di uno o più
degli Immobili
o da parziale o totale evizione a seguito dell'esercizio di diritti di terzi sugli immobili trasferiti,
o dalla impossibilità legale per il Fondo di vendere uno o più immobili per cause già esistenti alla data di efficacia dell'atto,
o da non veridicità o inesattezza di una o più delle dichiarazioni rese dal
Ministero ai sensi del precedente art. 2,
abbia in effetti azionato avanti al Tribunale di Roma il proprio diritto ad ottenere l'indennizzo sopra menzionato, previo accertamento della sussistenza dei requisiti per l'applicabilità dell'art. 3), lett. a), b) e c) dell'Accordo appena richiamato.
pagina 18 di 22 E tanto ha fatto allegando a sostegno della propria pretesa le risultanze dell'attività
istruttoria dell' di cui alle note del 7.12.10, di prot. n. Parte_1
2010/43436/DAO e del 15.10.10 di prot. n. 2010/36858/DAO, dalle quali si evinceva:
- che dell'intero fabbricato di Este era in realtà prevista l'attribuzione in favore della
Regione Veneto per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di opere pubbliche, giusta quanto disposto dalla legge n. 616/1977, dal D.
Lgs. n. 112/1998 e dal DPCM 12.10.00,
- che, in proposito, apposito accordo, avente appunto per oggetto l'individuazione e l'attribuzione della porzione individuata, era stato sottoscritto ancora in data
31.1.02, e cioè prima dei decreti di trasferimento, tra i responsabili dell'Ufficio del
Genio Civile di Padova e quelli del Magistrato delle Acque.
Laddove poi, in secondo luogo, merita anche sottolineare come pure il Ministero
dell'Economia e delle Finanze e l' , costituitesi in quella causa, Parte_1
abbiano riconosciuto la fondatezza della pretesa così esperita, stante la pacifica inalienabilità dell'immobile, con l'unica precisazione relativa alla necessità di procedere a compensazione tra quanto appunto dovuto a titolo d'indennizzo e quanto medio
tempore percepito sine titulo da in forza del contratto di Controparte_1
locazione sottoscritto con l' dopo l'emissione del decreto di Parte_1
trasferimento, trattandosi di una evidente situazione di indebito oggettivo.
Ciò posto, essendo pacifico sia tra le parti in causa sia per questa Corte, che il decreto di trasferimento non fosse in alcun modo idoneo a comportare l'attribuzione della proprietà dell'immobile in capo al Fondo di investimento immobiliare, trattandosi di un bene inalienabile, resta da verificare se siffatta circostanza sia in grado di esplicare un pagina 19 di 22 qualche effetto nell'ambito della presente controversia ovvero se il dato formale relativo all'intervenuta emissione del decreto ministeriale di trasferimento ed alle conseguenti trascrizioni operate presso i Pubblici Registri comporti l'impossibilità di tenere conto della effettiva situazione sostanziale, sopra accennata, sino a quando non intervengano un decreto di revoca o di annullamento di quello già emesso ovvero un provvedimento giudiziario che accerti l'effettiva spettanza del bene in capo al Ministero dell'Economia
e delle Finanze.
In proposito, ritiene peraltro il collegio che, nel caso di specie, sovvenga il potere del giudice ordinario di valutare la validità ed efficacia del provvedimento amministrativo,
sia esso ablativo ovvero traslativo di diritti, senza che con ciò si abbia ad invadere la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché in tal caso non si procede all'annullamento dell'atto ma ci si limita a disapplicarlo, in quanto riscontrato invalido o inefficace, in forza di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 2248/1865, allegato E,
conoscendo di esso non già principaliter, e cioè quale fatto costitutivo del diritto azionato, ma solo incidenter tantum, quale presupposto o antecedente logico della fattispecie (Cass. 17.9.24 n. 25027).
Siccome poi tra l'altro confermato da altra recente pronuncia della Cassazione la quale ha avuto modo di precisare che il potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi può essere esercitato anche nelle controversie in cui è parte la pubblica amministrazione e non soltanto nelle liti tra privati, a condizione che l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio – e, cioè, laddove la questione della sua legittimità sia prospettata come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale – e che il provvedimento sia pagina 20 di 22 affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, dovendosi invece escludere il sindacato del giudice con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione (Cass. Sez. Un. 25.5.18 n. 13193).
Sicché, ai fini della decisione della odierna controversia, finalizzata unicamente a statuire in merito al diritto della appellata di ottenere la declaratoria di cessazione del contratto di locazione e la conferma dell'ordinanza di rilascio dell'immobile, e quindi fondata sull'esercizio dei diritti discendenti dal diritto di locazione concluso fra le parti,
ben può valutarsi, in via incidentale, la validità del decreto che attribuiva la proprietà di un bene inalienabile in favore di , riscontrandone la palese Controparte_1
illegittimità e, conseguentemente, disapplicandolo, poiché appunto, in tal modo, non viene inciso il diritto della appellata a far valere i diritti discendenti dal contratto di locazione, che in ipotesi potrebbe anche essere concluso a non domino, ma si valuta unicamente la possibilità di emettere una pronuncia di condanna al rilascio.
A fronte della quale situazione ne deriva allora doversi riconoscere l'attuale proprietà
del bene in capo al demanio dello Stato e pertanto l'impossibilità di confermare il provvedimento che disponeva il rilascio dell'immobile in favore della locatrice, dal momento che quest'ultimo, una volta cessato il rapporto locativo, non può che essere restituito allo Stato, mancando, a seguito della predetta disapplicazione, qualsiasi titolo che ne legittimi la riconsegna a . Controparte_1
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite, della circostanza che le domande svolte dalla originaria intimante sono state in parte accolte ed in parte respinte, con reciproca soccombenza di entrambe le parti, e che le questioni trattate si presentavano nuove e pagina 21 di 22 particolarmente complesse, ricorrono allora giusti presupposti per compensarle integralmente.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) dichiara cessata fra le parti la materia del contendere relativamente all'immobile sito nel Comune di Porto Tolle;
2) rigetta la domanda di rilascio dell'immobile svolta da;
Controparte_1
3) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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