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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 12149/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 12.3.2025, lette le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 12149/2022
tra
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Pasquale Guastafierro Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: malattia professionale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.09.2022 parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- Di aver lavorato presso la società “ , con qualifica di operaio Parte_2
e mansione di manovale edile, come addetto alla manutenzione nonché alla costruzione delle reti stradali ed in particolare di quelle fognarie;
- Che in data 04.12.2019, mentre espletava le mansioni cui era preposto, subiva un grave incidente;
1 - In particolare, nel mentre era intento ad effettuare una sigillatura della tubazione presente nel pozzetto della nuova reta fognaria cui era stato adibito alla costruzione, perdeva l'equilibrio, cadendo parzialmente all'interno del predetto pozzetto.
- Che, in conseguenza di tale rovinosa caduta riportava diversi traumi quali “trauma chiuso anca dx, trauma chiuso anca sx, trauma chiuso coscia sx, trauma chiuso spalla sx”;
- che, a seguito di tale infortunio, l'Ente resistente procedeva all'istruzione della relativa pratica identificata con n. 516906360 e con provvedimento del 27/05/2021, l'Istituto accertava una menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari al 22%.
Ciò premesso, chiedeva di accertare e dichiarare che, a causa dell'infortunio subito, ha riportato postumi invalidanti in misura pari al 30% o quantomeno superiori al 22% a decorrere dal
04/12/2019 (data infortunio); per l'effetto, condannare l' , in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., al pagamento del maggior indennizzo del danno biologico dovuto a seguito dell'infortunio patito dal ricorrente per un grado invalidante pari al 30% o quantomeno superiore all' 22%, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione con conseguente pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati maturati, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, se dovuta;
condannare l' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo a vario titolo il rigetto CP_1
del ricorso.
Ritenuto necessario disporre un accertamento peritale sulla persona del ricorrente, veniva nominato CTU il dott. . Persona_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, è opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del
2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria - applicabile alla fattispecie che ci occupa - così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al
16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al
2 grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di CP_1
mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato dall'automaticità delle prestazioni, le quali CP_1
spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si struttura in modo diverso da un risarcimento del CP_1
danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
In base alla norma definitoria di cui all'art. 2 D.P.R. 1124/1965 la tutela indennitaria si applica non solo nelle ipotesi di effettiva responsabilità datoriale ma anche nei casi in cui la causa violenta si sia verificata “in occasione di lavoro”. Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2838/2018) secondo cui “la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che "l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 Testo Unico n. 1124 del 1964, non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche
l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purché connesse con il solo limite in quest'ultima ipotesi del cd. "rischio elettivo". (cfr. in tal senso già Cass. n. 5419 del 1999, cui hanno dato seguito Cass. nn. 10298 del 2000, 9556 del 2001, 1944 del 2002, 16417 del
3 2005, Cass. n. 2136 del 2015 e da ultimo Cass. Ord. n 24765/2017). E', dunque, consolidato il principio secondo il quale l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art. 38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta”. Per_ Orbene, il CTU dott. nel dare riscontro ai quesiti rivoltigli, sulla base di quanto emerso dall'analisi della documentazione sanitaria disponibile e di quanto accertato nel corso della visita medica, ha ritenuto che il ricorrente sia affetto da: “Esiti di frattura dei processi trasversi di D12, L1, L2, L3,L4; Esiti di frattura scapola sx.”
Ha osservato il CTU relativamente al rachide lombare che: “la funzionalità è stata valutata considerando quali punti di repere cutanei orizzontali quelli posti sul processo spinoso di T12 e di S1. L'assenza di anchilosi è stata valutata osservando che il rachide è in grado di flettersi e di estendersi oltre il punto neutrale.”
Ha inoltre evidenziato che permangono alcune limitazioni funzionali ed in particolare: riduzione della capacità di sforzo e nelle attività della vita quotidiana;
dolore o, comunque, dolenzia, nonché motivi psicologici.
Da un punto di vista funzionale, ha osservato che un vero spartiacque sembra essere il livello della sede della deformazione rachidea del ricorrente: più vertebre lombari risultano incluse, più residua limitazione funzionale e ciò in quanto il tratto lombare è quello che esprime la maggiore mobilità, e la sua limitazione influenza negativamente la sua azione fisiologica.
A questi associava gli esiti della frattura alla scapola di sinistra, con moderate limitazioni algo- funzionali.
Riteneva, pertanto, condivisibile la valutazione dell' del 22% in quanto riteneva che: CP_1
“Le lesioni somatiche vertebrali hanno interessato i processi trasversi senza deformazione delle limitanti superiori e con integrità dei muri;
1. L'ampiezza del canale vertebrale è conservata e la patologia vertebrale da discoartrosi non è correlata all'evento traumatico lavorativo;
2. Le menomazioni residuate, non hanno determinato l'annullamento completo e permanente dei movimenti articolari (anchilosi secondo DM 12.07.2000 punto 10), ma sono state causa di limitazioni;
3. Non sussistono esiti estetici ragguardevoli in sedi significative. “
Ha applicato la voce tabellare 193 riconoscendo una percentuale del 20% e la 217 in una percentuale del 3% con un danno complessivo del 22% con decorrenza dal 4.12.2019.
4 Il ctu ha poi chiarito che ha operato anche una seconda valutazione, rimettendo al Magistrato la relativa decisione. Tale seconda valutazione tuttavia è fondata su documentazione non autorizzata e riferita a lesioni non valutate dall' né allegate al ricorso;
pertanto, osserva il CP_1
Tribunale che, trattandosi di documentazione non autorizzata e di lesioni neppure allegate in ricorso, in ragione dell'onere di allegazione, tale valutazione ulteriore non possa essere presa in considerazioni.
Deve pertanto confermarsi quanto osservato dal ctu in merito al riconoscimento in capo al ricorrente di una menomazione pari al 22%, come già riconosciuto dall' , essendo tale CP_1
valutazione del ctu coerente con la documentazione in atti ed è quindi integralmente condivisa e fatta propria.
Sul punto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003)
e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro
Sanitario.
In conclusione, per quanto esposto, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere rigettato.
Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
nulla per le spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
spese di CTU a carico dell' . CP_1
Aversa, 10.4.2025.
Si comunichi
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 12.3.2025, lette le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 12149/2022
tra
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Pasquale Guastafierro Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: malattia professionale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.09.2022 parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- Di aver lavorato presso la società “ , con qualifica di operaio Parte_2
e mansione di manovale edile, come addetto alla manutenzione nonché alla costruzione delle reti stradali ed in particolare di quelle fognarie;
- Che in data 04.12.2019, mentre espletava le mansioni cui era preposto, subiva un grave incidente;
1 - In particolare, nel mentre era intento ad effettuare una sigillatura della tubazione presente nel pozzetto della nuova reta fognaria cui era stato adibito alla costruzione, perdeva l'equilibrio, cadendo parzialmente all'interno del predetto pozzetto.
- Che, in conseguenza di tale rovinosa caduta riportava diversi traumi quali “trauma chiuso anca dx, trauma chiuso anca sx, trauma chiuso coscia sx, trauma chiuso spalla sx”;
- che, a seguito di tale infortunio, l'Ente resistente procedeva all'istruzione della relativa pratica identificata con n. 516906360 e con provvedimento del 27/05/2021, l'Istituto accertava una menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari al 22%.
Ciò premesso, chiedeva di accertare e dichiarare che, a causa dell'infortunio subito, ha riportato postumi invalidanti in misura pari al 30% o quantomeno superiori al 22% a decorrere dal
04/12/2019 (data infortunio); per l'effetto, condannare l' , in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., al pagamento del maggior indennizzo del danno biologico dovuto a seguito dell'infortunio patito dal ricorrente per un grado invalidante pari al 30% o quantomeno superiore all' 22%, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione con conseguente pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati maturati, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, se dovuta;
condannare l' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo a vario titolo il rigetto CP_1
del ricorso.
Ritenuto necessario disporre un accertamento peritale sulla persona del ricorrente, veniva nominato CTU il dott. . Persona_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, è opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del
2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria - applicabile alla fattispecie che ci occupa - così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al
16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al
2 grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di CP_1
mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato dall'automaticità delle prestazioni, le quali CP_1
spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si struttura in modo diverso da un risarcimento del CP_1
danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
In base alla norma definitoria di cui all'art. 2 D.P.R. 1124/1965 la tutela indennitaria si applica non solo nelle ipotesi di effettiva responsabilità datoriale ma anche nei casi in cui la causa violenta si sia verificata “in occasione di lavoro”. Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2838/2018) secondo cui “la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che "l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 Testo Unico n. 1124 del 1964, non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche
l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purché connesse con il solo limite in quest'ultima ipotesi del cd. "rischio elettivo". (cfr. in tal senso già Cass. n. 5419 del 1999, cui hanno dato seguito Cass. nn. 10298 del 2000, 9556 del 2001, 1944 del 2002, 16417 del
3 2005, Cass. n. 2136 del 2015 e da ultimo Cass. Ord. n 24765/2017). E', dunque, consolidato il principio secondo il quale l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art. 38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta”. Per_ Orbene, il CTU dott. nel dare riscontro ai quesiti rivoltigli, sulla base di quanto emerso dall'analisi della documentazione sanitaria disponibile e di quanto accertato nel corso della visita medica, ha ritenuto che il ricorrente sia affetto da: “Esiti di frattura dei processi trasversi di D12, L1, L2, L3,L4; Esiti di frattura scapola sx.”
Ha osservato il CTU relativamente al rachide lombare che: “la funzionalità è stata valutata considerando quali punti di repere cutanei orizzontali quelli posti sul processo spinoso di T12 e di S1. L'assenza di anchilosi è stata valutata osservando che il rachide è in grado di flettersi e di estendersi oltre il punto neutrale.”
Ha inoltre evidenziato che permangono alcune limitazioni funzionali ed in particolare: riduzione della capacità di sforzo e nelle attività della vita quotidiana;
dolore o, comunque, dolenzia, nonché motivi psicologici.
Da un punto di vista funzionale, ha osservato che un vero spartiacque sembra essere il livello della sede della deformazione rachidea del ricorrente: più vertebre lombari risultano incluse, più residua limitazione funzionale e ciò in quanto il tratto lombare è quello che esprime la maggiore mobilità, e la sua limitazione influenza negativamente la sua azione fisiologica.
A questi associava gli esiti della frattura alla scapola di sinistra, con moderate limitazioni algo- funzionali.
Riteneva, pertanto, condivisibile la valutazione dell' del 22% in quanto riteneva che: CP_1
“Le lesioni somatiche vertebrali hanno interessato i processi trasversi senza deformazione delle limitanti superiori e con integrità dei muri;
1. L'ampiezza del canale vertebrale è conservata e la patologia vertebrale da discoartrosi non è correlata all'evento traumatico lavorativo;
2. Le menomazioni residuate, non hanno determinato l'annullamento completo e permanente dei movimenti articolari (anchilosi secondo DM 12.07.2000 punto 10), ma sono state causa di limitazioni;
3. Non sussistono esiti estetici ragguardevoli in sedi significative. “
Ha applicato la voce tabellare 193 riconoscendo una percentuale del 20% e la 217 in una percentuale del 3% con un danno complessivo del 22% con decorrenza dal 4.12.2019.
4 Il ctu ha poi chiarito che ha operato anche una seconda valutazione, rimettendo al Magistrato la relativa decisione. Tale seconda valutazione tuttavia è fondata su documentazione non autorizzata e riferita a lesioni non valutate dall' né allegate al ricorso;
pertanto, osserva il CP_1
Tribunale che, trattandosi di documentazione non autorizzata e di lesioni neppure allegate in ricorso, in ragione dell'onere di allegazione, tale valutazione ulteriore non possa essere presa in considerazioni.
Deve pertanto confermarsi quanto osservato dal ctu in merito al riconoscimento in capo al ricorrente di una menomazione pari al 22%, come già riconosciuto dall' , essendo tale CP_1
valutazione del ctu coerente con la documentazione in atti ed è quindi integralmente condivisa e fatta propria.
Sul punto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003)
e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro
Sanitario.
In conclusione, per quanto esposto, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere rigettato.
Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
nulla per le spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
spese di CTU a carico dell' . CP_1
Aversa, 10.4.2025.
Si comunichi
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
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