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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena, assistito dal
Funzionario addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Antonella Raccuia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 622 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], il [...], e residente in Patti, c. Parte_1 da Provenzani n. 31, C. F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CodiceFiscale_1 dall'Avv. Luca Musmeci presso il cui studio sito in Patti, via F. Crispi n. 44, è elettivamente domiciliata;
- OPPONENTE -
CONTRO
C. F. , con sede in Verona, viale Agricoltura n.7, in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di C. F. n. Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Nicola Andreozzi ed P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonella Sicilia, sito in Brolo via Trento
n.82;
- OPPOSTA -
OGGETTO: Opposizione a Precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 quale mandataria della per proporre opposizione avverso CP_1 Controparte_2
l'atto di precetto notificato in data 14 maggio 2024, con il quale quest'ultima intimava il pagamento della somma di € 16.856,97 (oltre interessi e spese di procedura) derivante un contratto di mutuo dalla stessa stipulato.
Premetteva di aver stipulato, con atto pubblico in data 17 luglio 2007, un contratto di mutuo con la BA VI S.p.A. e deduceva, tuttavia, di non esser mai stata beneficiaria di tali somme poiché la BA non aveva proceduto allo svincolo delle stesse in suo favore.
Eccepiva la carenza di legittimazione a stare in giudizio e di titolarità del credito della società odierna convenuta per inesistenza dell'intervenuta cessione del credito di cui sopra.
Contestava espressamente, in primo luogo, l'esistenza del contratto di cessione del 2 maggio
2022 asseritamente concluso da e, in secondo luogo, la circostanza che in Controparte_2 esso fosso ricompreso il credito vantato nei confronti dell'odierna attrice.
Sosteneva, pertanto, la mancata prova di detto trasferimento e la carenza di legittimazione attiva in capo all'odierna convenuta.
Deduceva che la pubblicazione della predetta cessione nella Gazzetta Ufficiale non è sufficiente al fine di radicare la legittimazione attiva in capo alla società opposta, poiché la pubblicazione ha la funzione di notifica della cessione al debitore ceduto ma non è di per sé prova della cessione medesima.
Specificava, altresì, che il credito per cui è causa non avrebbe potuto essere oggetto di cessione perché non era mai stato classificato a sofferenza.
Eccepiva la nullità dell'atto di precetto per genericità del contenuto e mancanza degli elementi essenziali.
Eccepiva la nullità della statuizione della misura degli interessi determinata nel contratto di mutuo poiché il tasso EURIBOR, nel periodo settembre 2005 – maggio 2008, risultava oggetto di manipolazione da parte di un gruppo di banche che avevano costituito un cartello allo scopo di alterare il procedimento di formazione del suddetto tasso.
Sosteneva dunque che la nullità del tasso EURIBOR comportava l'illegittimità della relativa statuizione sugli interessi apposta nel contratto di mutuo e che, per l'effetto, gli interessi corrispettivi andavano sostituiti con il tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c. c.
Concludeva chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto di precetto impugnato, la carenza di legittimazione ad agire dell'opposta, l'inesistenza del diritto di parte opposta a procedere all'esecuzione forzata, con vittoria di spese e compensi. Si costituiva, con comparsa di risposta, la nella quale contestava le CP_1 affermazioni avversarie, ribadiva la legittimità del precetto opposto e la pretestuosità delle motivazioni addotte da controparte.
Spiegava che la aveva acquistato pro soluto dalle Banche cedenti una Controparte_2 serie di crediti classificati a sofferenza ed elencati in un allegato al contratto di cessione, tra i quali risultava compreso anche quello nascente dal contratto di mutuo del 17.07.2007 concesso dalla
BA VI S.p.A.
Rappresentava che, nel caso di cessioni di crediti in blocco, l'art. 58 del testo unico bancario, derogando a quanto previsto dal Codice civile, prevede che la pubblicazione dell'avviso nella G.
U. produce i medesimi effetti dell'accettazione e della notificazione previsti dall'art. 1264 c. c. e che, pertanto, tali ultime incombenze non sono necessarie da parte dei singoli debitori.
Spiegava, quindi, che tale disciplina trovava giustificazione principalmente nel fatto che tali cessioni riguardano non singoli crediti ma interi blocchi di rapporti giuridici sicché ciò che il giudice deve accertare è se il singolo credito corrisponda ai detti requisiti.
Contestava la doglianza relativa alla mancata ricezione delle somme da parte dell'attrice poiché la stessa aveva sottoscritto all'epoca dei fatti espressa quietanza.
Sosteneva la pretestuosità e l'infondatezza della presunta nullità del precetto per indeterminatezza del contenuto e del tasso di interesse applicato.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, confermarsi il precetto opposto;
con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa con la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di carenza di titolarità del credito e di legittimazione a stare in giudizio sollevata da parte opponente.
L'attore opponente ha contestato la titolarità, in capo all'odierna opposta, del credito per cui
è causa.
Ora, di fronte a tale eccezione, quale mandataria della CP_1 Controparte_2 avrebbe dovuto dimostrare compiutamente in giudizio di essere titolare del credito in forza di atti di cessione validi ed efficaci, dall'originario dante causa (BA VI S.p.A.) all'avente causa finale, in una catena di più cessioni.
Secondo la Suprema Corte, in caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, “La parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr Cass. Civ. n. 24978/2020).
Con l'ordinanza de qua, la Corte di Cassazione fa chiarezza anche in termini di prova processuale dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione, rispetto a rapporti contestati. Sul piano prettamente processuale, chiarisce la Corte, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, osservando che la prova può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario (si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto). Tra le varie modalità, idonee al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto;
la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
le dichiarazioni confessorie della cedente.
A proposito della pubblicazione dell'avviso di cessione nella G. U. la Suprema Corte ha recentemente spiegato che “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella
Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.” (cfr Cass. Civ. n. 17944/2023).
Ciò posto, va da sé che la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria va fornita preferibilmente mediante produzione del contratto di cessione, quale documento idoneo a fondare la legittimazione della parte.
Occorre naturalmente che anche il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile.
Non provano, infatti, la titolarità del credito in capo alla cessionaria i contratti che non consentano di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione e, soprattutto, se il credito azionato fosse ricompreso nel blocco dei crediti ceduti, pena la indeterminabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 cod. civ. Sul creditore che si afferma titolare del diritto grava, dunque, l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza l'oggetto della cessione e l'inclusione del credito azionato al suo interno, mediante idonea produzione documentale.
Da questo punto di vista si osserva che l'opposta ha depositato, a sostegno della propria domanda ed al fine di comprovare la titolarità in capo ad essa del credito azionato, i seguenti documenti:
- Avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 5 maggio 2022, relativo all'intervenuta cessione dei crediti a cessionaria); Controparte_3
- dichiarazione di cessione del credito tra BA di Credito PE di CH e
[...] contenente l'espressa indicazione del numero “NDG 2400693 (ora Controparte_2
0000000003965002010095001)” quale elemento identificativo del credito in oggetto.
A ben vedere il credito per cui è causa (identificato come sopra) risulta rientrare tra quelli oggetto della cessione pubblicata in G. U.
Difatti tramite il link contenuto nell'avviso in gazzetta ufficiale si passa alla pagina https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/ nella quale, selezionando il nome della cessionaria si accede a un file in formato pdf contenente l'elenco dei crediti Controparte_2 oggetto di cessione, tra i quali risulta compreso anche il credito identificato come “NDG
2400693”.
Tuttavia, non vi è prova agli atti del contratto di cessione di cui si discute.
Ma vi è di più.
Pur volendo considerare gli elementi forniti idonei a provare la suddetta cessione non può non osservarsi che la BA di Credito PE di CH (che dovrebbe aver ceduto il credito alla , a propria volta, non era l'originaria titolare del credito nei Controparte_2 confronti della signora . Parte_1
Va da sé, infatti, che tale prova debba necessariamente essere fornita in relazione a ciascuna delle cessioni che hanno determinato l'acquisto finale. Facendo applicazione del generale principio secondo il quale nessuno può trasmettere ad altri più diritti di quanti ne abbia egli stesso, in caso di cessioni multiple o a catena, quindi, la validità della cessione a valle è inevitabilmente condizionata da quella a monte.
Ebbene, relativamente alle precedenti vicende traslative del credito, nato dal contratto stipulato da con BA VI S.p.A., non risultano prodotti nel presente Parte_1 giudizio né la copia del contratto di cessione né la copia dell'inserzione nella Gazzetta ufficiale. In questa ottica emerge, quindi, un vulnus probatorio in ordine a tutte le precedenti operazioni di cartolarizzazione tra BA VI S.p.A. e BA di Credito PE di CH.
È evidente, pertanto, che non vi sono elementi sufficienti per comprendere se i crediti azionati, ed originariamente nella titolarità di BA VI S.p.A., siano stati effettivamente ceduti a nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione indicate. Controparte_2
Peraltro, costituisce mero elemento indiziario la circostanza del possesso della documentazione relativa al contratto intercorso fra terzi, non idonea a sostituire il documento attestante l'intervenuta cessione del credito (Cass., n. 2780/2019).
Con espresso riferimento a plurime cessioni di uno stesso credito, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet (Tribunale di Trani, n. 1210 del 25 luglio 2023).
Per quanto esposto, manca la prova della titolarità del credito azionato esecutivamente e della legittimazione ad agire della BA accertandosi che nulla è dovuto dall'attrice alla convenuta in virtù del precetto opposto.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che il creditore opposto non ha il diritto di procedere esecutivamente nei confronti di
. Parte_1
Ogni altra questione ed eccezione rimane assorbita.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opposta. Le stesse, tenuto conto del valore della causa e dell'entità delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 622/2024 vertente tra Parte_1
(opponente) contro quale mandataria di (opposta),
[...] CP_1 Controparte_2 disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara la nullità del precetto opposto e, per l'effetto, dichiara inesistente il diritto della quale mandataria di di procedere CP_1 Controparte_2 esecutivamente nei confronti di in virtù del precetto opposto in questa Parte_1 sede.
2. Condanna parte opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.700,00 oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A.
e c.p.a. come per legge ed € 237,00 per spese vive.
Così deciso in Patti, 11/02/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena