TAR Milano, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 2181
TAR
Ordinanza cautelare 6 marzo 2024
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TAR
Sentenza 5 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Atto endoprocedimentale

    Il Collegio ha accolto l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione resistente, ritenendo che la nota del 16 novembre 2023 fosse un atto endoprocedimentale privo del carattere della lesività.

  • Rigettato
    Affidamento ingenerato dal precedente permesso di costruire

    Il Collegio ha ritenuto infondata tale censura, affermando che il precedente permesso di costruire era illegittimo in quanto contrastante con la normativa sulle distanze e, pertanto, non poteva vincolare l'Amministrazione a perseverare nell'errore.

  • Accolto
    Violazione dei termini per l'esercizio del potere inibitorio sulla SCIA

    Il Collegio ha ritenuto fondata la censura, affermando che il termine di trenta giorni per l'esercizio del potere inibitorio sulla SCIA è perentorio e che la mancata produzione dell'atto di assenso dei confinanti non è un elemento essenziale che impedisce il decorso di tale termine. L'atto di inibitoria è intervenuto oltre i termini previsti.

  • Rigettato
    Violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni

    Il Collegio ha ritenuto infondata tale censura, precisando che l'art. 79 del d.P.R. n. 380 del 2001 ammette la deroga alle distanze dei regolamenti edilizi ma non a quelle del codice civile (artt. 873 e 907) se non vi è interposto uno spazio comune. Nel caso di specie, l'area è di esclusiva proprietà dei ricorrenti e non vi sono spazi comuni con il confinante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 2181
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2181
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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