Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/06/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n.650/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 650/2023 R.G. promossa da:
(codice fiscale ), Parte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Filippo M. Siracusano,
-parte attrice - nei confronti di
Partita I.V.A.: ), CP_1 P.IVA_1
col patrocinio degli Avv.ti Giuseppe Fundarò, Giuseppe Conforti, Raffaella Polimanti,
PR AR, contumace
-parte convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come da atti e verbali di causa.
*****
ha convenuto in giudizio e AR PR, Parte_1 CP_1 chiedendo al Tribunale: 1) In via preliminare, accertare, ritenere e dichiarare l'assoluta nullità, illegittimità, inesistenza, e non opponibilità dell'atto di Vendita, in Notar del 28.12.2018, Persona_1
numero repertorio 37088/13795, trascritto l'11.01.2019, ai nn. 812 Reg. Gen/610 Reg. Part., nei confronti dell'odierno attore, (Codice Fiscale: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 nato a [...] l'[...] e residente in [...]; 2) Accertare, ritenere e dichiarare che la vendita dei due immobili oggetto del suddetto atto in Notar è stata Per_1 precostituita con l'intento di ledere i diritti e le ragioni dei creditori (nello specifico, del Signor
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stessi; 3) In via principale, per le causali di cui in narrativa, accertare la simulazione assoluta o relativa dell'atto vendita, in Notar del 28.12.2018, numero repertorio 37088/13795, trascritto Persona_1
l'11.01.2019, ai nn. 812 Reg. Gen/610 Reg. Part., con il quale la società a venduto CP_1
al socio PR AR la nuda proprietà, e ceduto al socio Parte_2
l'usufrutto, a titolo di prestazione in luogo dell'adempimento del debito di Euro 48.750,00 la seguente consistenza immobiliare:
- Locale Deposito, sito in Piraino, Via Nazionale Zappardino, frazione Gliaca, snc, identificato al catasto fabbricati del Comune di Piraino al foglio 3, particella 713, sub. 16, cat. C/2, classe 3, mq. 94, rendita € 213,61, Piano S1;
- Locale Deposito, sito in Piraino, Via Nazionale Zappardino, frazione Gliaca, snc, identificato al catasto fabbricati del Comune di Piraino al foglio 3, particella713, sub. 17, cat. C/2, classe 5, mq.
177, rendita € 557,62, Piano S1;
4) Per l'effetto, dichiarare nullo e/o inesistente e/o inefficace nei confronti del Signor
[...]
l'atto in oggetto;
Parte_1
5) In via subordinata, alternativa o complementare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dichiarare inefficace nei confronti del Signor (Codice Fiscale: ), nato Parte_1 CodiceFiscale_1
a Messina l'01.01.1974 e residente in [...], il suddetto atto di vendita, in Notar del 28.12.18, numero repertorio 37088/13795, trascritto l'11.01.2019, ai nn. 812 Reg. Persona_1
Gen/610 Reg. Part.;
5) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina di compiere le trascrizioni di legge.
Costituendosi in giudizio, in persona dell'Amministratore Unico e come tale CP_1
rappresentante pro tempore, Sig. ( ), ha contestato Controparte_2 C.F._2
la domanda attorea, e ha chiesto al Tribunale nel merito: respingere tutte le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto.
In particolare, il convenuto ha eccepito: l'infondatezza dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. i.
1. la sussistenza del credito del sig. per finanziamento soci i.
2. esigibilità del credito Parte_2
del sig. per finanziamento soci i.
3.assenza del pregiudizio, della consapevolezza Parte_2
del pregiudizio e della preordinazione del pregiudizio alle ragioni dei creditori sociali. ii infondatezza dell'azione di simulazione assoluta e/o relativa ii.
1. infondatezza della simulazione assoluta ii.
2. infondatezza della simulazione relativa.
AR PR, pur ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio, e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
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1. Della domanda di simulazione.
Al fine di esaminare la domanda di simulazione, occorre svolgere una premessa.
Il negozio simulato presuppone concettualmente un negozio dissimulato.
In altri termini, la volontà negoziale è irrilevante se non manifestata all'esterno, e quindi anche la volontà (dissimulata) realmente perseguita dalle parti, e contraria a quella cui le parti conferiscono apparenza di valido impegno tra le stesse (simulata), necessita di una qualche forma di esteriorizzazione per poter produrre i suoi effetti.
Il Codice civile non riporta una definizione del negozio giuridico, che però, secondo accreditata dottrina, può essere definito come una dichiarazione di volontà (privata), o un complesso di dichiarazioni di volontà (private), dirette alla produzione di dati effetti giuridici (anche se non chiaramente ed interamente previsti da colui che emette la dichiarazione e da costui concepiti come effetti meramente economici e pratici), che l'ordinamento riconosce e garantisce – di regola – nei limiti della corrispondenza o congruità, fra essi e la volontà che li persegue” .
Il nostro Codice sembra aderire alla cd. teoria volontaristica temperata dal principio dell'affidamento; ed invero, allo stesso art. 1325 cc, vengono elencati i cd. elementi essenziali del contratto, individuati nell'accordo tra le parti (vale a dire, la volontà), nella forma quando richiesta a pena di nullità (e dunque nella esteriorizzazione della volontà dei soggetti, quindi la dichiarazione), e nella causa.
Con la locuzione “accordo tra le parti” il legislatore intende, dunque, riferirsi alla volontà, intesa come vero e proprio contenuto del negozio giuridico: la stessa deve consistere in una disposizione immediatamente operativa, capace, cioè, di modificare una situazione giuridica preesistente.
Se questa costituisce il nucleo essenziale del negozio giuridico, secondo l'impostazione accolta nel
Codice Civile, l'elemento che permette la creazione, estinzione o modifica di situazioni giuridiche, affinché la stessa possa essere considerata valida ed efficace, è necessario che venga espressa e manifestata all'esterno.
Se ne desume che il volere interno di un soggetto non è giuridicamente rilevante quando non è manifestato verso l'esterno.
La simulazione descrive il contrasto tra la dichiarazione esterna, resa conoscibile dalle parti e la dichiarazione interna, o controdichiarazione, chiamata ad esplicare i suoi effetti tra le parti.
In altri termini, si ha simulazione quando le parti dichiarano di porre in essere un negozio giuridico, ma in realtà non vogliono che lo stesso produca effetti, oppure vogliono che produca effetti diversi.
Nell'ipotesi in cui le parti pongano in essere un negozio giuridico ma non vogliono che lo stesso produca alcun effetto, si parlerà di simulazione assoluta: si pensi al caso in cui le parti pongano in
Pag. 3 di 11 essere un trasferimento simulato che ha il solo scopo di far apparire uscito dal patrimonio del simulato alienante un bene, con il fine di evitare, per esempio, un'esecuzione forzata.
Al contrario, nel caso in cui le parti vogliano produrre effetti giuridici di un negozio diverso, si avrà simulazione relativa: si pensi al caso in cui le parti pongano in essere una compravendita allo scopo di celare, invece, una donazione, per sottrarre il bene all'azione di riduzione.
Nel caso in esame, deve escludersi che si sia trattato di simulazione.
E invero deve reputarsi che le parti intendessero realmente modificare la situazione giuridica esistente.
Gli elementi in atti conducono coerentemente a ritenere che , personalmente e Parte_2
nella qualità di amministratore unico di , e RM PR, socio, rispettivamente padre CP_1
e figlio, intendessero realmente determinare l'effetto giuridico di trasferire gli immobili dal patrimonio della società al patrimonio degli stessi e RM PR persone Parte_2
fisiche.
Gli stessi hanno infatti autorizzato l'alienazione dal patrimonio societario e stipulato il Parte_2
contratto di datio in solutum/ compravendita.
Nessun elemento è stato addotto a sostegno del contrario.
E, anzi, l'intento elusivo della garanzia avvalora la volontà delle parti di realizzare il trasferimento di proprietà.
2. Della domanda di revocatoria.
Orbene, il trasferimento del diritto di proprietà de quo è avvenuto in sostanzialmente tra i medesimi soggetti persone fisiche, nella duplice veste di danti e aventi causa.
Precisamente, benché non sia stata prodotta dalle parti visura camerale relativa al tempo del contratto
(2018), è pacifico tra le parti che all'epoca fosse amministratore unico della Parte_2
società , e RM PR fosse socio. CP_1
Tanto risulta anche documentalmente dal verbale di assemblea societaria che ha dato luogo alla delibera di autorizzazione al rimborso del finanziamento in favore di e Parte_2 all'alienazione del patrimonio immobiliare.
Nel contratto e nella preliminare delibera di assemblea, e RM PR, padre e figlio, Pt_2 hanno dato atto della “offerta di acquisto”, proveniente da loro medesimi e RM Pt_2
PR, che a seguito del rogito diverranno rispettivamente titolari del diritto del diritto di usufrutto e del diritto di nuda proprietà.
L'intera operazione (delibera- rogito avvenuti in data 18.12.2018 e 28.12.2018) presenta evidenti anomalie.
a. La coincidenza dei soggetti contraenti, danti e aventi causa.
Pag. 4 di 11 La circostanza è stata già sottolineata, e tuttavia è opportuno ribadirne la rilevanza.
In primo luogo, è evidente come si configuri un contratto con sé stesso, avendo l'amministratore unico trasferito a sé il diritto di usufrutto dei due immobili appartenenti al patrimonio societario.
L'operazione era stata autorizzata (dieci giorni prima) con delibera assembleare nella quale Pt_2
e RM PR, che quel verbale hanno sottoscritto nella qualità di presidente e segretario, davano atto della regolare costituzione dell'assemblea in seconda convocazione, con la presenza dei soci personalmente o a mezzo delega.
Veniva tuttavia omesso di indicare i nomi dei soci presenti per delega ed è stata qui omessa l'allegazione delle deleghe. Ciò, tanto nell'allegato contenente la delibera, tanto nell'allegato contenente il contratto che a sua volta contiene la delibera.
Dunque, tutta l'operazione di autorizzazione all'alienazione degli immobili- e quindi alienazione degli immobili- acquisto degli immobili avviene sempre per volontà manifestata da e Pt_2
RM PR.
Occorre espressamente osservare che il contratto con sé stesso, benché integrante ipotesi di confitto di interessi tra amministrato e amministratore, cioè tra società e legale rappresentante, nel caso di specie difficilmente avrebbe potuto suscitare la reazione del rappresentato, dal momento che la compagine sociale si risolveva nella medesima composizione famigliare.
Pertanto, più che dell'ipotesi naturale di conflitto di interessi ai danni della società, che afferisce all'ipotesi del contratto con sé stesso, nella specie si verte in un caso di perfetta sovrapposizione tra l'interesse della società e del rappresentante.
A potenziale scapito, però, dell'interesse dei terzi.
b. I due immobili sono gli unici del patrimonio societario.
La circostanza è incontestata, oltre che documentalmente provata (doc 5 allegato all'atto di citazione).
Nonostante si trattasse degli unici due immobili della società, la valutazione circa la convenienza dell'affare è stata riferita frettolosamente nel verbale di assemblea dei soci;
nulla è stato allegato circa l'atto di conferimento degli immobili medesimi alla società così da fornire un parametro per il valore degli immobili stessi.
L'affare è stato così giustificato, al punto 2 dell'odg del verbale di assemblea ordinaria del
18.12.2018:
“L'operazione si presenta vantaggiosa per la società perchè consente di liberare risorse finanziarie e migliorare gli indici di liquidità. Si apre il dibattito tra i soci. In particolare la discussione si sofferma sulle ipotesi di conflitto di interessi configurate dall'art. 2475-ter c.c., ed emerge l'insussistenza delle ipotesi di conflitto di interessi”.
Pag. 5 di 11 Il verbale omette di riportare gli elementi considerati e che hanno portato alla conclusione dell'insussistenza del conflitto di interessi.
È altresì ignoto, poiché omesso a verbale, sulla scorta di quale parametro l'affare sia stato ritenuto vantaggioso per la società.
Si evidenzia, inoltre, quanto affermato a verbale circa l'opportunità di ottenere liquidità, circostanza sospetta per la solvibilità di un soggetto, soprattutto laddove lo induca a vendere i suoi unici immobili.
Ma che, soprattutto, stride con la decisione di procedere al rimborso del finanziamento del socio, e mediante il mezzo anomalo della datio in solutum.
c. L'esistenza del debito.
Anche l'esistenza del debito nei confronti del socio è stata scarsamente documentata.
Il punto deve essere affrontato, tenendo a mente l'insegnamento della Suprema Corte, espresso in
Cassazione civile sez. III, 05/06/2023, n.15714: “Deve, per mera completezza espositiva, affermarsi che, secondo le più recenti pronunce di questa Corte, alle quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità (Cass. n. 2552 del 27/01/2023 Rv. 666543 - 01) è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza di per sé sola escludere la sussistenza dell'evento di danno, dovendosi comunque vagliare da parte del giudice di merito l'eventuale (in)sufficienza del residuo patrimonio del debitore a garantire le ragioni creditorie”.
Al punto 1 dell'ordine del giorno della medesima assemblea si legge che:
“Il Presidente ( , nota di chi scrive) rappresenta all'assemblea che negli anni il Parte_2
socio ha effettuato in favore della società dei finanziamenti infruttiferi per Parte_2
sopperire ad esigenze di liquidità della società e nel contempo anche per non gravarla di ulteriori oneri finanziari. Alla data odierna sono maturate le condizioni, anche agli effetti dell'art. 2467 c.c., per il rimborso di Euro 48.750,00. Si apre il dibattito tra i soci. Al termine della discussione l'Assemblea all'unanimità delibera di rimborsare al socio la complessiva somma Parte_2
di Euro 48.750,00 (Euro quarantottomilasettecentocinquanla/OO) a titolo di finanziamenti infruttiferi dallo stesso effettuati in favore della società”.
Dunque, agganciandosi a tale verbale e al bilancio 2017, parte convenuta ha dedotto che Parte_2
avesse effettuato dei prestiti nel corso degli anni dal 2002 al 2011, finanziamenti infruttiferi
[...]
in favore della stessa onde sopperire ad esigenze di liquidità della Società con lo scopo di non gravarla di ulteriori oneri finanziari, finanziamenti che, al 31/12/2017, al netto dei rimborsi precedentemente eseguiti, ammontavano alla somma residua di € 499.881,00 come risulta dal bilancio di esercizio
01/01/2017-31/12/2017 depositato nel registro delle imprese presso la CCIAA di Messina.
Pag. 6 di 11 Orbene, deve osservarsi che il bilancio 2017 è la fonte documentale dell'esistenza del debito più antica che sia stata prodotta dalla società convenuta.
Occorre focalizzare che si tratta però di una fonte di conoscenza e non della fonte costitutiva del credito, che non è stata in alcun modo documentata.
Nulla ha prodotto la società convenuta a riprova dei finanziamenti effettuati nel corso di 9 anni (dal
2002 al 2011), circa le modalità, gli importi, le finalità, il numero di finanziamenti, con quali accordi tra socio e società, e con quali caratteristiche.
Dunque, non si riscontrano in atti tracce dei finanziamenti (pari complessivamente a euro 499.881,00
a fronte di un capitale sociale di euro 93.500,00) precedenti all'anno 2018: il 2018 è lo stesso anno in cui la società ha depositato il bilancio 2017 in cui si rendeva noto il lauto finanziamento, nonché autorizzato il rimborso parziale del finanziamento e proceduto all'alienazione degli immobili.
Dovendosi aggiungere rispetto a quest'ultimo punto che, pur affermandone l'esistenza, l'assemblea non descrive le condizioni legittimanti il rimborso al socio.
d. Il prezzo.
Ulteriore anomalia oltre alla documentazione dell'esistenza del debito e del tempo del suo rimborso riguarda la modalità di pagamento.
Sul punto è significativo quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza appresso riportata e trascritta nello stralcio motivazionale di interesse.
Cassazione civile sez. III, 21/12/1990, n.12123: “In ordine alla seconda affermazione è poi da porre in rilievo la precisazione contenuta nella Relazione del Ministro al Codice Civile (n. Persona_2
1182) nel senso che il recepimento legislativo del principio della non assoggettabilità a revoca dell'"adempimento in senso tecnico, senza escludere la possibilità di impugnare con la azione revocatoria, ad esempio, la datio in solutum o la novazione, se sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge".
E le ragioni di siffatta limitazione dell'ambito di operatività del disposto di cui al penultimo comma dell'art. 2901 cod. civ. sono, del resto, di intuitiva evidenza.
L'adempimento del debito scaduto, infatti, quando sia normale e cioè sia realizzato secondo i termini temporali e di prestazione d'oggetto prestabiliti, si presenta quale atto dovuto, cosicché lo stesso carattere obbligato assumono anche gli atti dispositivi del patrimonio del debitore legati da un rapporto di stretta ed indispensabile inerenza strumentale con quello di soddisfacimento del debito.
Soddisfacimento in esito al quel alla definitiva eliminazione della posta passiva costituita dal rapporto debitorio venuto a scadenza corrispondente un depauperamento di valore esattamente eguale della massa dei beni del patrimonio considerato dall'art. 2740 cod. civ., senza che siano configurabili effetti od esito, dell'atto satisfattiva normale, di maggior disfavore per gli altri creditori.
Pag. 7 di 11 Quando invece la estinzione del debito avviene attraverso una vicenda novativa e quindi in un modo diverso dall'adempimento (cfr. rubrica del capo IV del titolo I del libro IV del cod. civ.) è innegabile
l'intervento di una scelta volitiva, da parte del debitore in accordo con il creditore, intervento sufficiente ad escludere ogni carattere di "atto dovuto" dal meccanismo negoziale prescelto. Secondo la struttura e la funzione della novazione, inoltre, alla estinzione della obbligazione preesistente si ricollega la costituzione di una obbligazione nuova, la sostituzione di un vincolo debitorio ad un altro ed in definitiva una modificazione sostanziale, in senso giuridico ed economico dell'assetto delle componenti attive e passive del patrimonio del debitore, la quale può riverberarsi in senso negativo
o deteriore sulla posizione di uno di più altri creditori, rispetto a quella assicurata dall'assetto precedente.
Se, di conseguenza, il disposto del terzo comma dell'art. 2901 cod. civ. è espressione del doppio principio, secondo cui non sono astrattamente configurabili gli estremi dell'eventus damni e del consilium fraudis nei confronti degli atti adempimento in senso stretto del debito scaduto, in quanto non forieri di una modificazione patrimoniale volontaria comportante rischi di compromissione delle ragioni di altri creditori, e secondo cui tali atti, perché dovuti, non sono soggetti ad azione revocatoria, lo stesso principio non è certamente invocabile per sottrarre all'azione revocatoria ordinaria i negozi sia pre indiretti e complessi prescelti e realizzati in funzione novativa di una preesistente obbligazione, specie quando alla costituzione del nuovo titolo di credito ai accompagni la prestazione di una garanzia ipotecari, che non assisteva il precedente”.
In ossequio alle coordinate della Suprema Corte, emerge come sia stato impiegato un mezzo anomalo di adempimento a fronte di una obbligazione della quale si sconosce la scadenza (oltre a tutti i profili inerenti all'assunzione, trattati supra).
e. Il credito dell'attore e la preordinazione dolosa.
Ogni credito è tutelato nella previsione normativa dell'azione revocatoria.
Si veda in tal senso quanto affermato da Cassazione civile sez. III, 06/10/2023, (ud. 15/09/2023, dep.
06/10/2023), n.28141: “mette conto ribadire che "in tema di azione revocatoria ordinaria l'art. 2901
c.c., accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali;
pertanto, ai fini dell'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, e rilevano a tal fine anche i crediti litigiosi o comunque oggetto di contestazioni, purché non manifestamente fondate;
deve quindi ritenersi sufficiente ragione di credito ai fini dell'esercizio
Pag. 8 di 11 dell'azione in questione quella dedotta del portatore di uno o più assegni bancari emessi dal debitore, costituendo detti titoli promesse di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., che invertono l'onere della prova a carico del debitore sull'inesistenza della relativa obbligazione": per tutte cfr. Cass.
15/11/2016, n. 23208;(…) senza sottacersi che i presupposti dell'azione revocatoria vengono meno, ai sensi dell'art. 2901 c.c., comma 3, se l'atto dispositivo sia posto in essere allo scopo di reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché esso rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (Cass. 15/05/2020, n. 8992); al contrario, nel caso in cui risulti dimostrata la sussistenza di una difficoltà economica del disponente - nel caso di specie il ricorrente ha lamentato l'esigenza di liquidità determinata dal suo stato di disoccupazione - essa è un indizio che rafforza la presunzione che l'atto dispositivo sia stato posto in essere allo scopo di sottrarre il bene che ne costituisce
l'oggetto alle pretese creditorie”.
Nel caso di specie, il credito che legittima all'azione è un credito da lavoro.
Parte convenuta contesta la sproporzione tra credito richiesto e credito in corso di accertamento;
così come contesta, consequenzialmente, la sproporzione tra mezzo e fine sostenendo l'assoluta affidabilità dell'impresa allegando anche l'elevato punteggio stimato dall'agenzia di rating.
Tuttavia, l'azione revocatoria è rimedio esperibile non solo quando venga svuotata la garanzia patrimoniale in generale, bensì quando sia stata sminuita e quindi anche allorché l'atto di disposizione abbia reso meno agevole la soddisfazione coattiva del credito. Il che accade esattamente quando un debitore si disfa dei beni immobili, più facilmente aggredibili rispetto al volatile denaro.
I disponenti, entrambi, erano senz'altro a conoscenza di aggravare la posizione dei creditori.
Tutti gli elementi sopra descritti convergono in tal senso: la compagine sociale;
il rapporto parentale e la convergenza di interessi;
l'identità tra soggetti persone fisiche che hanno autorizzato l'alienazione e che se ne sono avvantaggiate acquistando diritti reali;
l'omessa documentazione dei finanziamenti del socio;
l'omessa esposizione del valore degli immobili, dei parametri che hanno portato a una valutazione di convenienza dell'affare; l'omessa esposizione delle ragioni a giustificazione dei tempi prescelti per il rimborso al socio.
Appare poi poco significativo che le iniziative stragiudiziali e giudiziali dell'attore contro la società datrice di lavoro siano state intraprese successivamente all'atto di disposizione, circa un anno e mezzo dopo.
Al riguardo, appaiono necessarie due osservazioni.
In primo luogo, sulla scorta di tutto quanto fin qui esposto deve ravvisarsi tra i disponenti la dolosa preordinazione del trasferimento ai danni dei creditori della società.
Pag. 9 di 11 In secondo luogo, deve precisarsi che tale prova non sarebbe strettamente necessaria, poiché
l'obbligazione nei confronti del dipendente era già sorta.
In altri termini, è successivo al rogito de quo esclusivamente l'accertamento della differenza retributiva, non il momento nel quale sia venuta a esistenza.
L'obbligazione è, cioè, nata contestualmente alla prestazione lavorativa e, specificamente, dall'insufficienza della controprestazione di pagamento come effettuata: non nascerà con la sentenza del giudice del lavoro, attingendo a quel momento solo la sua esatta quantificazione.
*****
Per tutte le ragioni fin qui rappresentate, la domanda di revocatoria è fondata e viene accolta, discendendone la dichiarazione di inefficacia nei confronti dell'attore dell'atto di disposizione in controversia.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi (in ragione dell'attività difensiva che si è resa in concreto necessaria, anche per la natura prettamente documentale della causa e l'assenza di prove costituende e della relativa attività istruttoria) cui al DM55/2014 come modificato dal DM147/2022 per scaglione di valore (per tale intendendosi il valore dell'atto soggetto a revocatoria e non del credito dell'attore, come da costante insegnamento della Corte di Cassazione, si veda Cassazione civile sez. II, 16/12/2024, n.32661).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
I. DICHIARA INEFFICACE NEI CONFRONTI DI Controparte_3
L'ATTO DI COMPRAVENDITA E PRESTAZIONE IN LUOGO DI
ADEMPIMENTO in Notar del 28.12.2018, numero repertorio Persona_1
37088/13795, trascritto l'11.01.2019, ai nn. 812 Reg. Gen/610 Reg. Part., con il quale la società ha venduto al socio PR AR la nuda CP_1 proprietà, e ceduto al socio l'usufrutto, a titolo di Parte_2 prestazione in luogo dell'adempimento del debito di Euro 48.750,00 la seguente consistenza immobiliare:
- Locale Deposito, sito in Piraino, Via Nazionale Zappardino, frazione Gliaca, snc, identificato al catasto fabbricati del Comune di Piraino al foglio 3, particella 713, sub. 16, cat. C/2, classe
3, mq. 94, rendita € 213,61, Piano S1;
Pag. 10 di 11 - Locale Deposito, sito in Piraino, Via Nazionale Zappardino, frazione Gliaca, snc, identificato al catasto fabbricati del Comune di Piraino al foglio 3, particella713, sub. 17, cat. C/2, classe
5, mq. 177, rendita € 557,62, Piano S1;
II. ORDINA AL CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI MESSINA LA
TRASCRIZIONE DELLA PRESENTE SENTENZA;
III. CONDANNA I CONVENUTI, IN SOLIDO TRA LORO, ALLA REFUSIONE DELLE
SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DI , CHE LIQUIDA IN Parte_1
EURO 545,00 OER RIMBORSO SPESE VIVE, ED EURO 14.103,00 PER COMPENSI
PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA OVE
DOVUTI COME PER LEGGE.
Così deciso il 13 Giugno 2025.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
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