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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/04/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Composto dai signori magistrati: dr. Giuseppe Rini Presidente dr. Rossana Musumeci Giudice rel. dr. Claudia Musola Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1511 dell'anno 2024 del Ruolo Generale promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaspare Celesia per mandato in atti;
Parte_1 contro
, nata a [...] l'[...]; Controparte_1
e con l'intervento del PM.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con il ricorso introduttivo dell'odierno procedimento, ha chiesto la Parte_1 modifica della sentenza n. 773 del 5.7.2017, resa nel giudizio n. 425/2011, che, a seguito della pronuncia non definitiva, che aveva dichiarato esclusivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra l'odierno ricorrente e aveva disposto l'obbligo per il padre di Controparte_2 corrispondere un assegno di mantenimento mensile pari a € 400,00 mensili per la figlia CP_1 nata a [...] l'[...], minorenne all'epoca della pronuncia definitiva di divorzio.
Esponeva il ricorrente che l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia era CP_1 stato confermato dalla Corte d'appello di Palermo, con decreto n. 2912/2023 dell'8.8.2023, in sede di reclamo avverso il decreto n. 7174/2022 emesso da questo tribunale in data 25.3-11.4.2022, che aveva deciso la domanda di modifica delle condizioni di divorzio già proposta dallo stesso ricorrente relativamente alla statuizione relativa all'assegno di mantenimento nei confronti dei figli. adduceva a sostegno della domanda di modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio relativamente al mantenimento della figlia divenuta maggiorenne, che CP_1 quest'ultima, con nota del 6.11.2023 inviata a mezzo pec dal procuratore nominato, gli aveva dichiarato la volontà di rinunciare all'assegno di mantenimento versato dal padre in suo favore, provvedendo alla restituzione degli importi a tale titolo ricevutio dal novembre 2023 al marzo 2024.
Rappresentava, infine, che la figlia, oggi di anni 25, era iscritta presso il corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza all'Università Lumsa di Palermo e di non avere informazioni sull'andamento del percorso di studi, e che, nonostante la volontà espressa di rinuncia all'assegno di mantenimento versato dal padre in suo favore, la stessa aveva trattenuto gli importi a tale titolo versati dal padre nei mesi di aprile e maggio 2024.
Tanto premesso e precisato, esponendo che la figlia, già maggiorenne, fosse abbondantemente fuori corso all'Università e valorizzando la volontà espressa di rinuncia all'assegno di mantenimento, chiedeva, pertanto, la revoca del predetto assegno previsto in favore della stessa, con vittoria di spese e compensi.
Pure ritualmente evocata in giudizio, non si è, tuttavia, costituita. Controparte_1
Al'udienza del 4.11.2024 parte ricorrente chiedeva un rinvio per discussione e decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Il procedimento veniva, dunque, rinviato all'udienza cartolare del 25.3.2025, con assegnazione a parte ricorrente dei termini per il deposito degli scritti conclusionali e di termine fino al giorno dell'udienza per il deposito di note di trattazione scritta.
All'udienza cartolare del 25.3.2025, sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente negli scritti conclusionali e nelle note di trattazione scritta ritualmente depositate, la causa è stata assunta in decisione.
Ciò posto ritiene questo Collegio che la domanda di modifica delle condizioni di divorzio in ordine all'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia domanda proposta dal padre CP_1
debba essere rigettata. Parte_1
Osserva il Tribunale, invero, che non risultano dimostrate circostanze sopravvenute rispetto al decreto emesso in sede di reclamo dalla Corte d'appello di Palermo in data 8.8.2023 (decreto n.
2912/2023, in atti), che ha rigettato il reclamo confermando l'obbligo di mantenimento di CP_1 in capo al padre.
[...]
infatti, figlia del ricorrente, oggi di anni 25, risulta allo stato iscritta presso il Controparte_1 corso di laurea in Giurisprudenza all'Università Lumsa di Palermo, come parrebbe dalla copia del libretto universitario già prodotta in sede di reclamo, non essendo stato dimostrato dal ricorrente che la figlia abbia utilmente concluso il percorso di studi e/o che abbia intrapreso un'attività lavorativa.
Nel caso di specie, dunque, non risulta affatto dimostrato che di anni 25, abbia Controparte_1 raggiunto l'autosufficienza economica, atteso che le scarne allegazioni offerte dal padre, odierno ricorrente, sul punto provano, anzi, che la stessa sia ancora impegnata nel percorso di studi universitari. Osserva questo Collegio che, per costante giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr., tra le altre, Cass. n. 17183/2020);
Alla luce delle circostanze di fatto prospettate dal ricorrente, nonché sulla scorta della giurisprudenza or ora richiamata, si ritengono del tutto insussistenti le condizioni per la revoca dell'assegno di mantenimento versato dal ricorrente in favore della figlia CP_1
Si ritiene, peraltro, che non possa essere in alcun modo valorizzata in questa sede la volontà della resistente di rinunciare all'assegno di mantenimento in suo favore, manifestata dal procuratore della stessa, con pec del 6.11.2023, nell'ambito di una più ampia transazione in cui risultano coinvolte tutti i soggetti del menage familiare, e in ogni caso smentita dai successivi comportamenti della medesima resistente, che ha trattenuto gli assegni di mantenimento versati in suo favore nei mesi di aprile e maggio 2024, presumibilmente per il fallimento delle succitate trattative tra le parti.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili tenuto conto della contumacia della resistente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa: rigetta il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 spese di lite irripetibili.
Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso in Termini Imerese nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Composto dai signori magistrati: dr. Giuseppe Rini Presidente dr. Rossana Musumeci Giudice rel. dr. Claudia Musola Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1511 dell'anno 2024 del Ruolo Generale promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaspare Celesia per mandato in atti;
Parte_1 contro
, nata a [...] l'[...]; Controparte_1
e con l'intervento del PM.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con il ricorso introduttivo dell'odierno procedimento, ha chiesto la Parte_1 modifica della sentenza n. 773 del 5.7.2017, resa nel giudizio n. 425/2011, che, a seguito della pronuncia non definitiva, che aveva dichiarato esclusivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra l'odierno ricorrente e aveva disposto l'obbligo per il padre di Controparte_2 corrispondere un assegno di mantenimento mensile pari a € 400,00 mensili per la figlia CP_1 nata a [...] l'[...], minorenne all'epoca della pronuncia definitiva di divorzio.
Esponeva il ricorrente che l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia era CP_1 stato confermato dalla Corte d'appello di Palermo, con decreto n. 2912/2023 dell'8.8.2023, in sede di reclamo avverso il decreto n. 7174/2022 emesso da questo tribunale in data 25.3-11.4.2022, che aveva deciso la domanda di modifica delle condizioni di divorzio già proposta dallo stesso ricorrente relativamente alla statuizione relativa all'assegno di mantenimento nei confronti dei figli. adduceva a sostegno della domanda di modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio relativamente al mantenimento della figlia divenuta maggiorenne, che CP_1 quest'ultima, con nota del 6.11.2023 inviata a mezzo pec dal procuratore nominato, gli aveva dichiarato la volontà di rinunciare all'assegno di mantenimento versato dal padre in suo favore, provvedendo alla restituzione degli importi a tale titolo ricevutio dal novembre 2023 al marzo 2024.
Rappresentava, infine, che la figlia, oggi di anni 25, era iscritta presso il corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza all'Università Lumsa di Palermo e di non avere informazioni sull'andamento del percorso di studi, e che, nonostante la volontà espressa di rinuncia all'assegno di mantenimento versato dal padre in suo favore, la stessa aveva trattenuto gli importi a tale titolo versati dal padre nei mesi di aprile e maggio 2024.
Tanto premesso e precisato, esponendo che la figlia, già maggiorenne, fosse abbondantemente fuori corso all'Università e valorizzando la volontà espressa di rinuncia all'assegno di mantenimento, chiedeva, pertanto, la revoca del predetto assegno previsto in favore della stessa, con vittoria di spese e compensi.
Pure ritualmente evocata in giudizio, non si è, tuttavia, costituita. Controparte_1
Al'udienza del 4.11.2024 parte ricorrente chiedeva un rinvio per discussione e decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Il procedimento veniva, dunque, rinviato all'udienza cartolare del 25.3.2025, con assegnazione a parte ricorrente dei termini per il deposito degli scritti conclusionali e di termine fino al giorno dell'udienza per il deposito di note di trattazione scritta.
All'udienza cartolare del 25.3.2025, sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente negli scritti conclusionali e nelle note di trattazione scritta ritualmente depositate, la causa è stata assunta in decisione.
Ciò posto ritiene questo Collegio che la domanda di modifica delle condizioni di divorzio in ordine all'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia domanda proposta dal padre CP_1
debba essere rigettata. Parte_1
Osserva il Tribunale, invero, che non risultano dimostrate circostanze sopravvenute rispetto al decreto emesso in sede di reclamo dalla Corte d'appello di Palermo in data 8.8.2023 (decreto n.
2912/2023, in atti), che ha rigettato il reclamo confermando l'obbligo di mantenimento di CP_1 in capo al padre.
[...]
infatti, figlia del ricorrente, oggi di anni 25, risulta allo stato iscritta presso il Controparte_1 corso di laurea in Giurisprudenza all'Università Lumsa di Palermo, come parrebbe dalla copia del libretto universitario già prodotta in sede di reclamo, non essendo stato dimostrato dal ricorrente che la figlia abbia utilmente concluso il percorso di studi e/o che abbia intrapreso un'attività lavorativa.
Nel caso di specie, dunque, non risulta affatto dimostrato che di anni 25, abbia Controparte_1 raggiunto l'autosufficienza economica, atteso che le scarne allegazioni offerte dal padre, odierno ricorrente, sul punto provano, anzi, che la stessa sia ancora impegnata nel percorso di studi universitari. Osserva questo Collegio che, per costante giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr., tra le altre, Cass. n. 17183/2020);
Alla luce delle circostanze di fatto prospettate dal ricorrente, nonché sulla scorta della giurisprudenza or ora richiamata, si ritengono del tutto insussistenti le condizioni per la revoca dell'assegno di mantenimento versato dal ricorrente in favore della figlia CP_1
Si ritiene, peraltro, che non possa essere in alcun modo valorizzata in questa sede la volontà della resistente di rinunciare all'assegno di mantenimento in suo favore, manifestata dal procuratore della stessa, con pec del 6.11.2023, nell'ambito di una più ampia transazione in cui risultano coinvolte tutti i soggetti del menage familiare, e in ogni caso smentita dai successivi comportamenti della medesima resistente, che ha trattenuto gli assegni di mantenimento versati in suo favore nei mesi di aprile e maggio 2024, presumibilmente per il fallimento delle succitate trattative tra le parti.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili tenuto conto della contumacia della resistente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa: rigetta il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 spese di lite irripetibili.
Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso in Termini Imerese nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. Giuseppe Rini
Rossana Musumeci