Sentenza 10 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 10/03/2022, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/03/2022
N. 00389/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01448/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1448 del 2021, proposto da avvocati Massimiliano Del Vecchio e Fabrizio Del Vecchio, in propria difesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro, n. 1307/2021, nella parte di interesse degli avvocati ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 il dott. Andrea Vitucci e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Dagli atti di causa emerge quanto segue.
1.1) Con sentenza n. 1307 del 21 maggio 2021, ormai definitiva, il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, condannava il Ministero della Difesa al pagamento, tra l’altro, delle spese di quel giudizio, liquidate “ in complessivi €. 6.000,00 a titolo di compenso professionale ex DM n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell’eventuale contributo unificato, dell’I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Fabrizio DEL VECCHIO e Massimiliano DEL VECCHIO, dichiaratisi anticipatari ”.
1.2) La sentenza veniva ritualmente notificata al Ministero della Difesa, il quale, nella prospettazione di cui al ricorso in esame, rimaneva inadempiente.
1.3) Decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997, gli avvocati Fabrizio Del Vecchio e Massimiliano Del Vecchio hanno proposto il gravame in esame, con cui chiedono, in particolare, l’ottemperanza al giudicato nella parte relativa al pagamento delle spese di lite, distratte in loro favore.
2) Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio quanto segue.
2.1) Il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve essere sancito l’obbligo del Ministero della Difesa di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 1307 del 21 maggio 2021, nella parte relativa alle spese di lite, provvedendo al pagamento, in favore degli avvocati ricorrenti, Fabrizio Del Vecchio e Massimiliano Del Vecchio, delle spese di lite di cui al dispositivo della predetta sentenza, se e nella misura in cui siano ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D. L. n. 669/96 cit.
2.2) Ai fini dell’ottemperanza si ritiene congruo assegnare alla P.A. resistente il termine di novanta giorni, decorrenti dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
2.3) Si nomina, quale commissario ad acta , qualora il competente ufficio del Ministero della Difesa non provveda nel termine indicato, il Direttore Generale della Direzione Generale del personale civile del Ministero della Difesa, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di novanta giorni, senza maturare alcun diritto al compenso.
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO