Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4630 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 11/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3534/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
,elett.te dom.ta ai fini del presente giudizio in Napoli Parte_1 alla via Privata Detta Maffettone n. 8, 80144 presso lo studio dell'avv. Federica
Pezzella che la rapp.ta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Napoli alla via De Gasperi 55 (Sede CP_1) presso l'avv. Maria Sofia Lizzi che lo rappresenta e difende come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.02.2024 l'istante proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2023 00127101 78 000, notificatole in data 05.01.2024 ed emesso dalla sede CP_1 di Napoli a titolo di omesso versamento dei contributi dovuti alla Gestione Commercianti per l'arco temporale dal gennaio 2021 al dicembre 2022, per importo di € 9.114,09. A sostegno dell'opposizione eccepiva di essere stata titolare dell'omonima ditta individuale, recante p.iva P.IVA_1 con sede in Napoli, alla via Nicolò Garzilli n.
,
69/71, cap 80126 ed operante nel settore del Bar e Caffè coloniali, la quale (iscritta il
24.07.2006 al registro Imprese), in data 17/02/2020, era stata definitivamente cancellata dal registro delle imprese, mentre ancor prima, ovvero, in data 31/12/2015, aveva cessato l'attività.
Deduceva, quindi, sulla base dell'intervenuta cessazione dell'attività commerciale in periodo antecedente a quello oggetto della pretesa, l'insussistenza dell'obbligo contributivo vantato dall CP_1 per cui chiedeva, previa sospensione dell'efficacia
L CP_1 si costituiva in giudizio e chiedeva, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite. All'odierna udienza, all'esito del deposito di note conclusionali, il Tribunale osserva che:
Va, in via preliminare, evidenziato che con l'avviso di addebito di cui è causa 1 [...] ha richiesto alla parte ricorrente il pagamento di complessivi € 9.114,09 CP_2 per contributi IVS e sanzioni relative al periodo 10/2021 - 09/2022, così suddivisi: rata n. 4/2021: € 1.925,20 (contributi IVS) + € 367,64 (sanzioni); rata n. 1/2022: € 1.991,88 (IVS) + € 331,80 (sanzioni);
• rata n. 2/2022: € 1.991,88 (IVS) + € 278,32 (sanzioni); rata n. 3/2022: € 1.991,88 (IVS) + € 231,38 (sanzioni);
€ 4,11 per spese di notifica.
Ebbene, con provvedimenti datati 29 e 30 agosto 2024, depositati in atti dallo stesso
CP_1, è stato disposto lo sgravio parziale per un importo complessivo di € 4.554,29, così suddiviso:
• rata n. 4/2021: € 962,60 (IVS) + € 183,82 (sanzioni); rata n. 1/2022: € 995,94 (IVS) + € 165,90 (sanzioni);
rata n. 2/2022: € 995,94 (IVS) +€ 139,16 (sanzioni); rata n. 3/2022: € 995,94 (IVS) + € 115,69 (sanzioni).
In relazione all'importo di € 4554,29 va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La formula di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite che costituendo una condizione dell'azione deve
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sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401;
Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto sgravio parziale dell'avviso di addebito di cui è causa per l'importo di € 4.554,29 - determina, in
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parte qua, la cessazione della materia del contendere perché è venuto meno l'interesse a proseguire il giudizio e l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Per quanto riguarda, invece, la residua somma di € 4.559,80 richiesta dall CP_1, si osserva quanto segue.
L'opposizione risulta infondata e va rigettata sulla base delle considerazioni che seguono.
La premessa contributiva dell'CP_1 trae origine, in via esclusiva, come emerge dal tenore della memoria di costituzione, dal fatto che la ricorrente dal 19/09/2012 è amministratrice unica e socia al 70% della Società Big P s.r.l., esercente l'attività di
"gelaterie e pasticcerie", recante c.f. P.IVA_2 N. REA NA-874265 e dal
-
2/12/2019 è amministratrice e socia unica della Big Pinelli s.r.l., esercente l'attività di "Bar e altri esercizi simili senza cucina", recante c.f. P.IVA_3 - N. REA NA-
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915124, per cui la presente indagine giudiziale deve necessariamente ritenersi circoscritta a tale aspetto.
Osserva il Tribunale che nelle opposizioni ad avviso di addebito è onere dell'intimante opposto che riveste la posizione di attore in senso sostanziale - fornire la prova dei
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fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata. Nella specie sarebbe stato onere dell' CP_1 fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento agli anni in questione, di iscrizione nella gestione commercianti. Al riguardo è utile premettere la disciplina che regola la assicurazione presso la gestione commercianti.
Deve premettersi che l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove si realizzino, congiuntamente, le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L.
662/1996, art. 1 co. 202 e 203.
Per quanto attiene alle condizioni oggettive, la norma rimanda alla L. 88/1989, art. 49, co. 1, lett. d), che, espressamente, fa rientrare nel settore terziario (ai fini della classificazione dei datori di lavoro per ragioni previdenziali ed assicurative) le seguenti attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione di servizi finanziari;
professionali ed artistiche nonché attività ausiliarie. Quanto al requisito soggettivo, "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere da numero di dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze e/o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riguardo all'abitualità ed alla prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, che esse "si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa" (Cass. 11804/2012; vd., anche, Cass. 9873/2014 che, con riferimento al familiare coadiutore che sia anche socio accomandante di società in accomandita semplice, precisa che l'abitualità ricorre ogni qualvolta la prestazione lavorativa sia resa "con continuità e stabilmente e non in via straordinaria od eccezionale - ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà e prevalente in quanto resa, sotto il
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profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore"). L'obbligo di iscrizione sussiste sia per le attività commerciali svolte in forma individuale sia per quelle svolte in forma societaria. Con specifico riferimento a queste ultime, l'obbligo sorge in dipendenza della partecipazione dei soci al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, nei termini sopra illustrati ovvero in dipendenza del prevalente affidamento ai soci dell'organizzazione e/o della direzione della società.
Sotto quest'aspetto, vi sono coinvolti: i soci di società in nome collettivo che, ai sensi dell'art. 2291 c.c., sono solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali ed i loro familiari coadiutori;
i soci di società di fatto;
i soci accomandatari di società in accomandita semplice;
va osservato che questi sono solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2313 c.c. e che l'amministrazione della società può essere conferita "soltanto a soci accomandatari" (art. 2318, cpv., c.c.); i soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari;
i soci di società a responsabilità limitata.
Ha chiarito, in particolare, la Suprema Corte, con ord. n. 20268/2012, che "l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha previsto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale, rispondendo tale scelta all'esigenza di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale". Non può assumere rilevo, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione
Commercianti, l'iscrizione alla Gestione Separata CP_1.
L'art. 2, comma 26, della L. 335/1995, ha previsto che "A decorrere dal 1° gennaio
1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' CP_1 e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426".
L'art. 1, comma 208, L. 662/1996, ha previsto che: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi (ovvero gli esercenti attività artigiane e commerciali) esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' [...] decidere sulla iscrizione nell'assicurazione Controparte_3 corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' CP_2 , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche".
L' CP_1, in sede di concreta applicazione di tale norma, ha sempre ritenuto che per attività autonome, soggette a comparazione in termini di prevalenza, dovessero intendersi solo quelle che avessero natura imprenditoriale, ai sensi dell'art. 2195 c.c. (ovvero attività economiche organizzate ed esercitate professionalmente dall'imprenditore al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi e soggette a registrazione).
Di conseguenza, l' CP 2 ha sempre escluso l'applicazione del criterio della prevalenza in relazione a quelle attività autonome svolte in forma non imprenditoriale, rientranti nell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, di cui al cit. art. 2, comma 26, L. 335/1995.
Pertanto, in caso di contemporaneo esercizio di due attività, l'una di natura imprenditoriale e l'altra compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione Separata, l' CP_1 ha sempre proceduto, in presenza dei rispettivi requisiti, ad imposizione contributiva nell'ambito di entrambe le gestioni previdenziali interessate. Invero le SS.UU. della Corte di Cassazione (v. sent. n. 3240 del 12.2.2010), dirimendo un contrasto giurisprudenziale sussistente in materia, avevano, però, affermato l'insussistenza di "alcun riferimento letterale, logico o sistematico (nell'art. 1, comma
208, L. 662/96) che [valesse] a circoscrivere l'applicazione del principio della prevalenza e, quindi, dell'unica iscrizione esclusivamente alla cosiddette attività miste di artigiano e commerciante", ritenendo, quindi, che ai fini dell'accertamento dei presupposti per l'iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. 662/1992, di un socio di una società a responsabilità limitata che esercitasse attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolgesse attività di amministratore, si dovesse procedere, in ogni caso, ad un giudizio di prevalenza, verificandosi, quindi, la dedizione prevalente dell'opera personale e professionale del socio amministratore al lavoro aziendale e non, invece, ai compiti di amministratore della società.
Ora, però, l'art. 12, comma 11, del D.L. n. 78 del 2010, conv. con modif. nella L. n. 122 del 2010, ha previsto che l'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si debba "interpreta[re] nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell CP_1 Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali é obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335".
La Cass. a SS.UU. con la Sentenza n. 17076 dell'8.8.2011, ha, quindi, ritenuto che la suddetta norma effettivamente sia "una norma di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata" e che "pertanto, in quanto tale, non
[sia] lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost.", affermando i seguenti principi che, pedissequamente, riprendono il dettato normativo: "a) Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.
30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1 - prevede che la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' CP_1, mentre restano esclusi dall'applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26"; "b) In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani o coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208" (v. Cass. SS.UU. 17076/2001 e, dello stesso identico tenore,
Cass. SS.UU. 17074/2001, poi seguite da pronunce conformi quali Cass. 3839/2012). Pertanto, per quanto sin qui esposto, nell'ipotesi in cui un soggetto eserciti, contemporaneamente, una qualsiasi attività autonoma che comporti l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ed un'attività imprenditoriale, compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione Commercianti o Artigiani, ai fini di tali iscrizioni non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza.
Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208,) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' CP_1, non fa scattare il criterio dell' "attività prevalente". Rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.
Non opera il criterio "semplificante" (dell'art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l'iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un'unica attività d'impresa quella "prevalente" con la
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conseguenza che unica è la posizione previdenziale ( trattasi, nella specie, di un criterio di semplificazione perchè nelle attività "miste" può non essere agevole distinguere ciò che è da qualificare come impresa commerciale o artigianale o agricola;
si pensi all'artigiano o al coltivatore diretto che abbia anche un'attività di vendita al minuto). Non opera più, quindi, alla stregua della norma interpretativa (ritenuta conforme a Costituzione dalla sentenza n. 15 del 2012 della Corte Costituzionale), la regola della attività prevalente e, quindi, in via generale, vale l'obbligo di iscrizione e contribuzione sia alla gestione commercianti, sia alla gestione separata.
Tuttavia, come dalla Suprema Corte precisato nelle decisioni del 5 marzo 2013, n. 5444 e del 26 marzo 2015, n. 6192 (e, da ultimo, da Cass. n. 873/2016), il presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è che si eserciti, effettivamente, l'attività commerciale e, quindi, vi siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo, così come sancite dalla già citata L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1.
L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino, congiuntamente, le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Da tanto deriva che se la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è che l'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' CP_1 non fa scattare il criterio dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione secondo l'individuazione dell'attività "prevalente", rimanendo attività distinte e (sotto questo profilo) autonome rispetto a quelle per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa, deve, coerentemente, ritenersi che ognuna delle due distinte attività (quella soggetta all'obbligo di iscrizione alla gestione separata e quella soggetta all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti) debba essere valutata, ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo, secondo gli ordinari criteri.
Così la sussistenza di un'attività comportante l'obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti va valutata con i criteri di cui al già sopra ricordato della L. n.
662 del 1996, medesimo art. 1, comma 203.
Ai fini, dunque, di tale ulteriore (rispetto a quello della gestione separata) obbligo contributivo non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza (che vale nel solo ambito delle attività autonome inquadrabili nei settori produttivi del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura; vale, cioè, solo al fine di evitare più di una contribuzione nel caso di un soggetto esercente, contemporaneamente, anche in un'unica impresa, attività plurime, ma pur sempre tutte "assicurabili" nelle gestioni previste per le attività in parola), bensì quella della sussistenza degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa nonchè degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore. Per il doppio onere occorre, dunque, una "coesistenza" di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria.
La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale "coesistenza" è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell'amministratore, ancorchè pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che diversamente possono sussistere quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti
- si veda, per una ipotesi di questo secondo tipo, Cass. 11 luglio 2012, n. 11685).
In definitiva, se è, dunque, vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta, tuttavia, fermo che ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione
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dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti deve sussistere la prova
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dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1, comma 203, 1.662/1996.
Con specifico riferimento alla società a responsabilità limitata ed alla posizione contributiva e previdenziale del socio e del socio-amministratore all'interno della stessa, in applicazione di tutti i principi suesposti, per quanto riguarda il primo profilo, come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24898 del 2010, senza dubbio la lett. c) del comma 203 cit. ha previsto, sia pure in maniera implicita, l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel concorso degli altri requisiti di legge, nel momento in cui ha previsto la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della "piena responsabilità dell'impresa", con l'assunzione dei relativi oneri e rischi.
"Quest'ultima specificazione, resa necessaria dal regime giuridico proprio delle s.r.l., deve formare oggetto di una valutazione interpretativa adeguata, che tenga conto delle suddette ragioni specifiche della non applicazione ai soci di s.r.l. del requisito della illimitata responsabilità e individui il tipo di collaborazione all'attività della società che, comunque, il socio deve svolgere affinché sia concepibile la sua iscrizione all'assicurazione commercianti".
Quanto ai presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti del socio amministratore di s.r.l., si è precisato che, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (v. Cass. 10426/18).
In definitiva, una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, in via di principio, la c.d. "doppia iscrizione" consentita dalla legge (in base alla norma interpretativa contenuta nell'art. 12, comma
11, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010), rimane pur sempre da accertare in concreto, cioè in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, dovendosi dare, comunque, applicazione all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 cit. La Corte di Cassazione ha, altresì, affermato: "In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della
"prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della 1. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa" (v. Cass. 4440/17; in senso conforme v. anche Cass. 19273/18).
Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, invero, il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi, cioè, in senso relativo e soggettivo ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già, comparativamente, con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa. Tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come, peraltro, affermato nella stessa sentenza delle
Sezioni Unite n. 3240 del 2010. Essa, inoltre, aderisce maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di s.r.l. con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di s.r.l., ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
In base ai lavori preparatori, per come risulta anche dal parere n. 926/1998 reso dal Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro, la norma dettata dal comma
203 era finalizzata, infatti, ad eliminare, tra l'altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di s.r.l. e ad evitare che grazie allo schermo della struttura societaria la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale. Nel contempo, essa era volta a superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata.
In tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare, quindi, la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato dalla Cassazione (sent. n.
5360 del 2012), deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa. Tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è tenuto ad iscriversi alla gestione separata.
Occorre distinguere, perciò, tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore: la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge, ai fini della iscrizione alla gestione commercianti, richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, mentre, qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, egli dovrà essere iscritto alla gestione separata.
Non possono, perciò, confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione. Si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza.
L'attività lavorativa è, invece, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (v. per queste condivisibili considerazioni Cass. 10426/18, in motivazione).
Ciò conferma l'indirizzo, che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. 3835/16 e 5210/17), per cui con riferimento alle società non è sufficiente né la qualità di socio nè la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (v. sul punto Cass. 26657/18, che si richiama a Cass. 10426/18).
Tanto premesso in termini generali e tornando, a questo punto, all'esame della fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, 1 CP_1 ha provveduto all'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti in quanto in CCIAA è risultato che la 66
ricorrente dal 19/09/2012 è amministratrice unica e socia al 70% della Società Big P
s.r.l., esercente l'attività di "gelaterie e pasticcerie", recante c.f. P.IVA_2 - N. REA NA-874265 e dal 2/12/2019 è amministratrice e socia unica della Big Pinelli
s.r.l., esercente l'attività di "Bar e altri esercizi simili senza cucina", recante c.f. N. REA NA-915124...È iscrivibile il socio che, sebbene non abbia la P.IVA_3 piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale anche solo per quanto attiene alla parte organizzativa e gestionale. La stessa Legge 662/96 e la successiva Circolare n. 32 del 15 febbraio 1999 della D.C. Entrate
Contributive, precisa che nel lavoro aziendale rientra sia l'attività esecutiva sia l'attività di organizzazione e direzione (svolte con carattere di abitualità e di prevalenza a prescindere dal numero dei dipendenti occupati nell'impresa) atteso che anche con tali atti il socio amministratore apporta il proprio contributo all'attività dell'azienda ingerendo direttamente in quest'ultima....L'ufficio addetto alle iscrizioni e cancellazioni, infatti, ha ritenuto che sussistono i requisiti per l'scrizione della Sig.ra Parte_1 nella suddetta Gestione. Nelle suddette società non è presente alcun soggetto con qualifica apicale, secondo la visura della CCIA che si allega. Inoltre, in riferimento al personale assunto per la ditta Big P s.r.l. (precisamente tre dipendenti), è emerso, dagli Pt_2 che si allegano, come tutti risultavano a tempo determinato part-time, inquadrati con livelli che non consentivano agli stessi di poter gestire la società in modo autonomo, mentre per la società Big Pinelli s.r.l., si annoverano nel contesto aziendale, dal 2014 al 2018, soltanto due dipendenti. ...Né, si ripete, era presente un soggetto con qualifica apicale, diverso dall'odierna ricorrente, che poteva surrogare la stessa nelle varie mansioni amministrative e manuali. Ancora, dalla consultazione degli archivi UNEX che si allega, non risulta che la ricorrente abbia svolto altra attività lavorativa. Ciò, avvalora maggiormente la circostanza che, la stessa svolgeva con abitualità e prevalenza l'attività lavorativa all'interno delle SRL.". A fronte di quanto evidenziato dall CP_1 parte ricorrente ha eccepito che la qualifica di amministratore e la titolarità delle quote sociali non possono essere ritenute elementi determinanti ai fini dell'obbligo contributivo;
dal 2018, come risulta dallo stesso estratto contributivo prodotto dall CP_1, è iscritta alla Gestione Separata CP_1 e, dopo la chiusura dell'impresa individuale, ha svolto attività di lavoro parasubordinato per conto di enti terzi, anche nel periodo in cui rivestiva la carica di amministratrice;
entrambe le compagini, a decorrere dal 31/12/2019, sono di fatto inattive;
dagli atti emerge chiaramente che le predette società disponevano di personale dipendente regolarmente assunto, sebbene con contratti part-time o a tempo determinato, non risultando la sottoscrizione, da parte sua, di atti operativi significativi né l'assunzione di incarichi gestionali diretti;
le società esercitavano attività di bar, settore per il quale - secondo un dato di comune esperienza - l'operatività concreta dell'amministratore non è affatto necessaria ai fini del funzionamento dell'impresa in quanto l'attività tipica di somministrazione di alimenti e bevande, in contesti di piccole-medie dimensioni, viene abitualmente svolta da baristi, camerieri o cassieri, senza che ciò implichi un coinvolgimento diretto o quotidiano dell'amministratore nella conduzione materiale del servizio;
in particolare, nel caso di specie, l'attività era rivolta ad una clientela prevalentemente studentesca, proveniente dall'Università Federico II - Complesso di Monte Sant'Angelo (cfr sede legale in visura agli atti di causa in cui sino al 2019 - ultimo anno di operatività delle compagini la sede legale era sita in Napoli alla via
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Ben Hur n. 72 nei pressi dell'Università) e si concentrava in prevalenza nelle ore diurne per cui la presenza di dipendenti part-time era sufficiente a garantire la regolare gestione dell'esercizio commerciale, escludendo la necessità di un apporto lavorativo sistematico da parte sua.
Ciò posto, trattasi di un'impostazione che non può in alcun modo essere condivisa in quanto radicalmente smentita dalle stesse risultanze della documentazione in atti, laddove, in relazione ad entrambe le compagini societarie, non risultano dipendenti assunti nell'arco temporale dal gennaio 2021 al dicembre del 2022 oggetto dell'avviso di addebito di cui è causa- mentre, in relazione allo stato di " inattività” di 66
fatto indicato dalla parte a sostegno della proprie ragioni, vanno fatte alcune precisazione in ordine alla sua effettiva portata.
In proposito, va condiviso l'orientamento enunciato dalla suprema Corte in ipotesi di società di persone inattiva, ma valevole anche per la società di capitali, secondo cui "deve ritenersi indiscutibile (sulla base della univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr. Cass. SU nn. 6070 e 6071 del 2013) la correttezza del principio - a cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi - in base al quale la permanenza dell'iscrizione nel registro delle imprese della società di persone di cui sia attestata la sola inattività non comporta né il difetto di legittimazione attiva o passiva rispetto alla titolarità delle sue situazioni né la carenza della sua legittimazione a stare in giudizio, essendo irrilevante che essa sia stata cancellata dall'albo delle imprese artigiane (la cui iscrizione rappresenta, essenzialmente, la condizione per la concessione delle varie agevolazioni previste a favore di tali tipi di imprese). In altri termini, ove la società di persone non è (più o ancora) sostanzialmente operativa ma risulti comunque regolarmente iscritta, anche se emerga l'annotazione di essere "inattiva" dalla relativa visura, rimane giuridicamente esistente e conserva, perciò, la piena capacità e legittimazione a compiere tutti gli atti che la riguardano, permanendo gli ordinari effetti pubblicitari correlati alla sua iscrizione (cfr., da ultimo, Cass. n. 17957/2021).Infatti, la società inattiva, ma non cancellata dal registro delle imprese, che si ha nella situazione in cui la società, per quanto esistente, non è operativa sotto il profilo gestionale, non può determinare gli effetti estintivi e successori riconducibili alla cancellazione dal registro delle imprese (più esattamente, con la iscrizione della cessazione della società nel registro delle imprese). Ed,invero, la disciplina di cui all'art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 6 del 2003), secondo la quale l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono i rapporti giuridici dell'ente, è estesa alle società di persone quanto agli effetti estintivi. In definitiva, quindi, è solo la cancellazione della società dal registro delle imprese - dalla quale consegue l'estinzione stessa - che priva la medesima della legittimazione ad agire o resistere in giudizio (e ciò anche se non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo sono stati definiti)" (cfr. Cass. civile sez. II, 16/03/2023 n.7642). Pertanto, pur essendo sostenibile che la società inattiva all'inizio della sua costituzione
- o divenuta tale in corso di attività - possa trovarsi in uno stato di quiescenza e, quindi, non produrre ricavi e non effettuare operazioni commerciali e, di conseguenza, non esercitare attività di impresa, la valutazione in ordine alla ricorrenza di tale condizione va fatta caso per caso.
Nel caso in esame, dalla visura camerale storia della Big Pinelli s.r.l. risulta che difformemente da quanto dichiarato dal procuratore di parte ricorrente la società è attualmente attiva e che sulla base dei dati rilevati al 31.12.2022 non vi erano
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lavoratori dipendenti ( 1 CP_1 eccepisce, al riguardo, che si annoverano nel contesto aziendale, solo in relazione all'arco temporale dal 2014 al 2018, due dipendenti) mentre parte ricorrente nulla ha provato in merito allo stato di ❝inattività di fatto” da lei invocata a fondamento dell'inesistenza dell'obbligo contributivo in relazione alle annualità 2021-2022 oggetto dell'avviso di addebito di cui è causa per cui nulla ha provato in merito alla specifica circostanza impeditiva - da essa invocata - in relazione all'esistenza, in quel frangente temporale, di uno stato di quiescenza e, quindi, della non produzione di ricavi e della non effettuazione di operazioni commerciali e, di conseguenza, del mancato esercizio di un'attività di impresa.
Ciò posto, premesso che l'esercizio di un bar implica necessariamente lo svolgimento di un'attività di vendita e somministrazione al pubblico di bevande e similari, in tale evenienza, l'assenza di dipendenti consente di formulare un giudizio di elevata verosimiglianza che sia l'amministratore e socio unico ad esercitare un potere gestorio avente carattere di abitualità e prevalenza.
Parimenti, anche in relazione alla società Big P s.r.l. le allegazioni di fatto di entrambe le parti convergono nel senso dell'inesistenza, con riferimento all'arco temporale di cui all'avviso di addebito opposto, di lavoratori dipendenti - tant'è vero che tutta la documentazione depositata dall CP_1 attiene ad annualità precedenti mentre parte
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ricorrente nulla ha provato in merito allo stato di “inattività di fatto” da essa invocata anche in relazione a questa compagine societaria. Infine, a corroborare la tesi dell CP_1 in ordine al carattere abituale e prevalente dell'attività gestoria esercitata dalla ricorrente in entrambe le compagini societarie suindicate, interviene, poi, l'ulteriore elemento del mancato svolgimento, da parte della ricorrente, di altra attività lavorativa di carattere subordinato, dato pacifico tra le parti in causa.
Ed, infatti, la Corte Cassazione nella sentenza 18331 del 3 settembre 2020 ribadisce che questi due requisiti devono essere intesi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto all'interno della stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della società (con esclusione delle attività svolte in qualità di amministratore) e non attraverso la comparazione con tutti gli altri fattori produttivi dell'impresa, a carattere naturale, materiale e personale. Dunque, nello specifico, quanto al requisito della prevalenza, quello che maggiormente implica la verifica del dato temporale oggettivo, lo stesso deve essere interpretato come maggiore consistenza, anche da un punto di vista numerico, e deve seguire a una comparazione tra l'attività del lavoratore-socio in ambito aziendale e l'attività svolta dallo stesso in altri contesti e ambiti, esterni a quello aziendale. In questo senso è rilevante la valutazione di qualsiasi attività lavorativa svolta dal socio in settori esterni rispetto a quello aziendale e, per questo motivo, assume una sua oggettiva rilevanza l'attività di lavoro subordinato, alle dipendenze di altra impresa, proprio perché si tratta di un rapporto tendenzialmente esclusivo e capace di occupare gran parte del tempo lavorativo quotidiano a disposizione del lavoratore.
Il principio, dunque, da cui non è possibile prescindere, è solo uno: in questa materia non sono possibili presunzioni. La sussistenza dei requisiti dell'abitualità e della prevalenza deve essere valutata caso per caso e in concreto, secondo i parametri suggeriti dalla Corte, non essendo praticabili giudizi astratti e aprioristici di irrilevanza o di incompatibilità tra attività lavorativa subordinata e attività svolta dal socio a favore della società (per alcuni precedenti in punto di prevalenza si veda Cassazione 19273/2018 e 4440/2017).
Cassazione 19273/2018: "la nozione di “prevalenza" della partecipazione del socio al lavoro aziendale, la cui interpretazione quale parametro normativo è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n.
13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del
1999), equivale a maggiore consistenza, intesa anche come superiorità numerica, e presuppone una comparazione tra l'attività lavorativa svolta dal socio nell'ambito aziendale e quella dal medesimo dedicata ad altri ambiti, esterni a quello aziendale.
14. in tale opera di comparazione il giudice deve valutare qualsiasi attività lavorativa svolta dal socio in settori esterni a quello aziendale, al fine appunto di verificarne la
"prevalenza" o meno rispetto alla partecipazione al lavoro aziendale;
rileva certamente al fine suddetto, ad esempio, il contemporaneo svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze di altra impresa per le caratteristiche proprie di tale tipo di rapporto, come delineate dall'art. 2094 c.c."
Conseguentemente, deve ritenersi che la ricorrente sia tenuta all'iscrizione nella gestione commercianti e al pagamento dei relativi contributi quanto al periodo controverso, con conseguente conferma in relazione alla quota non sgravata- dell'avviso di addebito opposto.
E' assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Le spese processuali si intendono compensate ravvisandosi, nella specie, un'ipotesi di soccombenza reciproca.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 13.02.2024 nei Parte_1 confronti dell CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere per l'importo di € 4.554,29; rigetta, per la restante parte, la domanda giudiziale;
compensa le spese processuali. Così deciso in Napoli in data 11.06.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario