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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 15 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2017, vertente
tra
(C.F.: ), nato Parte_1 C.F._1
a Pescara il 19 settembre 1993 e residente a [...], elettivamente domiciliato a Casoli, in via San Nicola n.
4, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Troilo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di costituzione di nuovo procuratore depositato il 17 marzo 2020.
- appellante -
e
C.F.: Controparte_1
), in persona del suo Presidente p.t., elettivamente domiciliato P.IVA_1 presso l'Ufficio legale della locale sede in Corso S. Giorgio, n. 12/14, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Aquilone e dall'Avv. Silvana Mariotti, giusta procura generale alle liti del 21 luglio 2015, rep. n. 80974 a rogito n.
21569 del Notaio dott. di Roma;
Persona_1
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 489/2016 del Giudice di Pace di
Teramo depositata in data 24 maggio 2016.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 26 novembre 2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 23 dicembre 2016, il sig.
ha proposto impugnazione avverso la Parte_1 sentenza n. 489/2016, depositata e pubblicata in data 24 maggio 2016 (e successivamente non notificata), con la quale il Giudice di Pace di Teramo, in accoglimento della domanda proposta dall'attore (in primo grado) ha CP_1 dichiarato nullo ed illegittimo l'atto di precetto di pagamento al medesimo notificato in data 22 gennaio 2016 dal sig. per la somma di € Parte_1
1.360,79.
In particolare, il sig. ha censurato la sentenza del giudice Parte_1 di prime cure laddove la stessa affermerebbe “in maniera apodittica la non opponibilità” all'ente previdenziale della cessione del credito operata in proprio favore dalla sig.ra avente ad oggetto il credito Parte_2 da quest'ultima vantato nei confronti di e di cui la sig.ra Parte_3
è divenuta titolare, giusta ordinanza di assegnazione del 13 Parte_2 maggio 2015 del G.E. del Tribunale di Teramo, limitatamente ad un quinto degli importi mensili erogati dall a titolo di pensione, così come CP_1
“Ancor più apoditticamente, poi, il giudice di prime cure ha affermato che “con
l'ordinanza di assegnazione si verifica una modificazione soggettiva” per cui all'originario debitore si sostituisce il debitor debitoris”.
L'appellante, al riguardo, sostiene che si tratta di debito non dell'odierna appellata ma di un privato (in specie, della sig.ra ) verso altro privato Pt_3
(la sig.ra , come tale “normato in tutto e per tutto dallo jus Parte_2 privatorum”, e dunque non può trovare applicazione alcuna normativa pubblicistica relativa ai debiti propri dell'ente, che peraltro il primo giudice ha omesso di indicare, essendo “infatti palese la carenza di normativa di riferimento alcuno che tanto supporti”.
Inoltre, il sig. ha svolto contestazioni in ordine al Parte_1 pagamento della rata di novembre 2015 ed alla inesistenza di una posizione debitoria della sig.ra nei confronti dell che ne consente la Parte_2 CP_1 compensazione con il credito portato dal precetto notificato.
2 Si è costituito in giudizio l rilevando la inammissibilità del CP_1 gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e contestando, nel merito, la fondatezza dell'impugnazione.
Tanto osservato in riferimento alle posizioni delle parti, deve preliminarmente chiarirsi che, in ordine alla eccezione sollevata dalla parte appellata relativa alla inammissibilità del gravame per mancanza di specificità dei motivi di appello, ritiene il Tribunale di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo il quale, in applicazione del principio della effettività della tutela giurisdizionale, ai fini della specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., deve ritenersi necessario e sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenendo anche conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ. n. 13535/2018).
Di conseguenza, essendo l'atto di citazione in appello sufficientemente motivato in ordine alle censure prospettate, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'ente appellato.
Passando al vaglio del merito della controversia, l'appello deve essere respinto, con conferma integrale della pronuncia gravata.
Si ritiene, infatti, immune da censure la sentenza del Giudice di Pace, che ha correttamente rilevato la inopponibilità all della cessione del CP_1 credito effettuata dalla sig.ra in favore dell'odierno appellante, con Parte_2 conseguente carenza di legittimazione ad agire in executivis di quest'ultimo.
Al fine di meglio comprendere il portato della affermazione che precede, si reputa utile ricostruire sinteticamente la vicenda da cui trae origine la sentenza oggi appellata.
Mediante atto di precetto notificato in data 22 gennaio 2016, all'odierna parte appellata, è stato intimato il pagamento di € 1.369,79 da parte CP_1
3 dell'odierno appellante, il sig. , il quale ha agito in qualità di Parte_1 cessionario di credito vantato verso il predetto ente previdenziale dalla sig.ra beneficiaria della ordinanza di assegnazione resa dal Parte_2
G.E. del Tribunale di Teramo nell'ambito del procedimento di espropriazione presso terzi rubricato al R.G.E. n. 1755/2014; in particolare, mediante la predetta ordinanza emessa in data 13 maggio 2015, l in qualità di CP_1 terzo pignorato, è stato obbligato a corrispondere alla sig.ra il Parte_2 quinto della pensione mensile di pari a € 251,78. In Parte_3 particolare, il sig. ha sostenuto che l nonostante Parte_1 CP_1
l'avvenuta comunicazione in data 19 ottobre 2015 della cessione del credito in suo favore, non gli ha corrisposto la somma di € 1.360,79 e dunque ha notificato all'ente il precetto per il predetto importo.
Oggi viene quindi impugnata la sentenza del Giudice di Pace che ha accolto l'opposizione spiegata dall'ente pubblico costituito in primo grado
(odierno appellato), fondamentalmente avallando l'eccezione dallo stesso sollevata di inopponibilità della cessione del credito.
Ciò premesso, non coglie nel segno la difesa coltivata nell'atto di gravame nella parte in cui si valorizza la circostanza che, a ben vedere, si tratterebbe di un credito verso privati, in specie verso la sig.ra , e non Pt_3 nei confronti dell CP_1
Come infatti affermato da costante giurisprudenza di legittimità, a seguito della assegnazione, si verifica la sostituzione del creditore all'originario creditore-debitore-pignorato, sicché, da quel momento, il terzo
è tenuto nei confronti del creditore esecutante (cfr. Cass. civ. sez. III, 8 febbraio
2007, n. 2745): infatti, “l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata
a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, che determina il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore medesimo” (cfr. Cass. civ., 29 novembre 2005, n. 26036).
In altri termini, nella “espropriazione presso terzi, il provvedimento di assegnazione di crediti di cui all'art. 533 c.p.c., emesso dal giudice dell'esecuzione, è configurato come una cessio pro solvendo in favore del creditore;
cosicché l'ordine del giudice produce una modificazione giuridica che incide sul diritto di credito
4 coattivamente ceduto, il quale è trasferito all'assegnatario simultaneamente al provvedimento di assegnazione” (cfr. Cass. civ. n. 4494 del 28 marzo 2001).
Quindi il Giudice di Pace ha fatto buon governo dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, posto che la cedente, la sig.ra se è Parte_2 vero che ha trasferito all'odierna parte appellante il credito dalla medesima vantato nei confronti di altro privato (la sig.ra ), è altrettanto vero che Pt_3
è divenuta ella stessa assegnataria del credito del debitore assegnante (la sig.ra ) nei confronti del terzo pignorato (l , per cui, in Pt_3 CP_1 applicazione delle coordinate ermeneutiche appena richiamate, attraverso l'assegnazione, ha assunto la veste di nuovo creditore dell per un CP_1 quinto della pensione mensile erogata al debitore esecutato.
Ciò significa che, a seguito e per effetto della ordinanza di assegnazione del G.E., non si tratta - come sostenuto dall'appellante - di rapporto obbligatorio “di un privato verso altro privato Parte_3 Parte_2
), per ciò normato in tutto e per tutto dallo jus privatorum.”, bensì di crediti
[...] verso ente pubblico, con conseguente applicazione della normativa di riferimento, che, sebbene non richiamata esplicitamente nella sentenza gravata, è stata invero applicata, e cioè l'art. 69, comma III del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, che richiede, per l'efficacia della cessione di un credito di un privato verso una p.a., che la stessa risulti “da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio”.
Di conseguenza, “Poiché l'art. 69, terzo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n.
2440 (nel testo applicabile "ratione temporis"), richiede, affinché la cessione di un credito di un privato verso una P.A. sia efficace nei confronti di quest'ultima, che la stessa risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nei modi di legge, ne deriva che ove una tale cessione sia realizzata in forme diverse da quelle prescritte dalla citata norma, essa, pur valida nei rapporti tra cedente e cessionario, è inefficace nei confronti della P.A. medesima, salva la facoltà di accettazione.” (cfr. Cass. civ., sez. V, n. 5493 del 6 marzo 2013).
Tuttavia, nel caso di specie, come rilevato dal Giudice di prime cure, non solo difetta la autenticazione della scrittura privata, ma a monte manca proprio la forma scritta della cessione del credito, non potendosi attribuire a tal fine valore alla nota con la quale, in data 19 ottobre 2015, la cedente (la sig.ra ha semplicemente notiziato l della cessione, in Parte_2 CP_1
5 favore del sig. , del credito dalla stessa vantato nei confronti Parte_1 della sig.ra ; peraltro, anche a voler (in maniera forzata e Parte_3 quindi erroneamente) attribuire rilevanza a siffatta comunicazione nel senso di elevarla essa stessa ad atto formale di cessione, questa, in ogni caso, non reca le autenticazioni delle sottoscrizioni della cedente e del cessionario prescritte dalla legge.
Di conseguenza, non può che essere integralmente confermata la sentenza del giudice di prime cure che ha correttamente evidenziato “la necessità che la cessione di crediti della P.A. sia effettuata con scrittura autenticata”, dovendosi quindi concludere per la insussistenza del diritto dell'odierna parte appellante ad azionare in executivis nei confronti dell'ente previdenziale le somme oggetto di precetto, in quanto sprovvista di legittimazione.
Il rigetto dell'appello per la superiore argomentazione rende superfluo lo scrutinio degli ulteriori motivi di gravame, che rimangono assorbiti e conduce altresì alla reiezione della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellante, difettandone il requisito base della soccombenza di controparte, risultata vittoriosa.
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, non sussistendo i presupposti della compensazione invocata in via subordinata dall'appellante, queste seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate nella misura complessiva indicata in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 10 marzo
2014, n. 55, con esclusione della fase istruttoria ed in rapporto, peraltro, allo scaglione minimo, che si giustifica in relazione alla non particolare complessità delle questioni giuridiche involte e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Il rigetto integrale dell'appello costituisce inoltre il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione qui proposta e integralmente rigettata, ai sensi dell'art. 13, co. I quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello relativamente al procedimento rubricato al
6 R.G. n. 15/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza n. 489/2016 emessa dal Giudice di Pace di Teramo e depositata in data 24 maggio 2016;
2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellante;
3) condanna parte appellante alla rifusione, in favore di
[...]
delle spese di lite del presente grado, Controparte_1 che si liquidano nella somma di € 962,00 per competenze professionali, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. al 22% e C.P.A. al 4% sui compensi;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Teramo, 18 febbraio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 15 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2017, vertente
tra
(C.F.: ), nato Parte_1 C.F._1
a Pescara il 19 settembre 1993 e residente a [...], elettivamente domiciliato a Casoli, in via San Nicola n.
4, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Troilo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di costituzione di nuovo procuratore depositato il 17 marzo 2020.
- appellante -
e
C.F.: Controparte_1
), in persona del suo Presidente p.t., elettivamente domiciliato P.IVA_1 presso l'Ufficio legale della locale sede in Corso S. Giorgio, n. 12/14, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Aquilone e dall'Avv. Silvana Mariotti, giusta procura generale alle liti del 21 luglio 2015, rep. n. 80974 a rogito n.
21569 del Notaio dott. di Roma;
Persona_1
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 489/2016 del Giudice di Pace di
Teramo depositata in data 24 maggio 2016.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 26 novembre 2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 23 dicembre 2016, il sig.
ha proposto impugnazione avverso la Parte_1 sentenza n. 489/2016, depositata e pubblicata in data 24 maggio 2016 (e successivamente non notificata), con la quale il Giudice di Pace di Teramo, in accoglimento della domanda proposta dall'attore (in primo grado) ha CP_1 dichiarato nullo ed illegittimo l'atto di precetto di pagamento al medesimo notificato in data 22 gennaio 2016 dal sig. per la somma di € Parte_1
1.360,79.
In particolare, il sig. ha censurato la sentenza del giudice Parte_1 di prime cure laddove la stessa affermerebbe “in maniera apodittica la non opponibilità” all'ente previdenziale della cessione del credito operata in proprio favore dalla sig.ra avente ad oggetto il credito Parte_2 da quest'ultima vantato nei confronti di e di cui la sig.ra Parte_3
è divenuta titolare, giusta ordinanza di assegnazione del 13 Parte_2 maggio 2015 del G.E. del Tribunale di Teramo, limitatamente ad un quinto degli importi mensili erogati dall a titolo di pensione, così come CP_1
“Ancor più apoditticamente, poi, il giudice di prime cure ha affermato che “con
l'ordinanza di assegnazione si verifica una modificazione soggettiva” per cui all'originario debitore si sostituisce il debitor debitoris”.
L'appellante, al riguardo, sostiene che si tratta di debito non dell'odierna appellata ma di un privato (in specie, della sig.ra ) verso altro privato Pt_3
(la sig.ra , come tale “normato in tutto e per tutto dallo jus Parte_2 privatorum”, e dunque non può trovare applicazione alcuna normativa pubblicistica relativa ai debiti propri dell'ente, che peraltro il primo giudice ha omesso di indicare, essendo “infatti palese la carenza di normativa di riferimento alcuno che tanto supporti”.
Inoltre, il sig. ha svolto contestazioni in ordine al Parte_1 pagamento della rata di novembre 2015 ed alla inesistenza di una posizione debitoria della sig.ra nei confronti dell che ne consente la Parte_2 CP_1 compensazione con il credito portato dal precetto notificato.
2 Si è costituito in giudizio l rilevando la inammissibilità del CP_1 gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e contestando, nel merito, la fondatezza dell'impugnazione.
Tanto osservato in riferimento alle posizioni delle parti, deve preliminarmente chiarirsi che, in ordine alla eccezione sollevata dalla parte appellata relativa alla inammissibilità del gravame per mancanza di specificità dei motivi di appello, ritiene il Tribunale di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo il quale, in applicazione del principio della effettività della tutela giurisdizionale, ai fini della specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., deve ritenersi necessario e sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenendo anche conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ. n. 13535/2018).
Di conseguenza, essendo l'atto di citazione in appello sufficientemente motivato in ordine alle censure prospettate, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'ente appellato.
Passando al vaglio del merito della controversia, l'appello deve essere respinto, con conferma integrale della pronuncia gravata.
Si ritiene, infatti, immune da censure la sentenza del Giudice di Pace, che ha correttamente rilevato la inopponibilità all della cessione del CP_1 credito effettuata dalla sig.ra in favore dell'odierno appellante, con Parte_2 conseguente carenza di legittimazione ad agire in executivis di quest'ultimo.
Al fine di meglio comprendere il portato della affermazione che precede, si reputa utile ricostruire sinteticamente la vicenda da cui trae origine la sentenza oggi appellata.
Mediante atto di precetto notificato in data 22 gennaio 2016, all'odierna parte appellata, è stato intimato il pagamento di € 1.369,79 da parte CP_1
3 dell'odierno appellante, il sig. , il quale ha agito in qualità di Parte_1 cessionario di credito vantato verso il predetto ente previdenziale dalla sig.ra beneficiaria della ordinanza di assegnazione resa dal Parte_2
G.E. del Tribunale di Teramo nell'ambito del procedimento di espropriazione presso terzi rubricato al R.G.E. n. 1755/2014; in particolare, mediante la predetta ordinanza emessa in data 13 maggio 2015, l in qualità di CP_1 terzo pignorato, è stato obbligato a corrispondere alla sig.ra il Parte_2 quinto della pensione mensile di pari a € 251,78. In Parte_3 particolare, il sig. ha sostenuto che l nonostante Parte_1 CP_1
l'avvenuta comunicazione in data 19 ottobre 2015 della cessione del credito in suo favore, non gli ha corrisposto la somma di € 1.360,79 e dunque ha notificato all'ente il precetto per il predetto importo.
Oggi viene quindi impugnata la sentenza del Giudice di Pace che ha accolto l'opposizione spiegata dall'ente pubblico costituito in primo grado
(odierno appellato), fondamentalmente avallando l'eccezione dallo stesso sollevata di inopponibilità della cessione del credito.
Ciò premesso, non coglie nel segno la difesa coltivata nell'atto di gravame nella parte in cui si valorizza la circostanza che, a ben vedere, si tratterebbe di un credito verso privati, in specie verso la sig.ra , e non Pt_3 nei confronti dell CP_1
Come infatti affermato da costante giurisprudenza di legittimità, a seguito della assegnazione, si verifica la sostituzione del creditore all'originario creditore-debitore-pignorato, sicché, da quel momento, il terzo
è tenuto nei confronti del creditore esecutante (cfr. Cass. civ. sez. III, 8 febbraio
2007, n. 2745): infatti, “l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata
a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, che determina il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore medesimo” (cfr. Cass. civ., 29 novembre 2005, n. 26036).
In altri termini, nella “espropriazione presso terzi, il provvedimento di assegnazione di crediti di cui all'art. 533 c.p.c., emesso dal giudice dell'esecuzione, è configurato come una cessio pro solvendo in favore del creditore;
cosicché l'ordine del giudice produce una modificazione giuridica che incide sul diritto di credito
4 coattivamente ceduto, il quale è trasferito all'assegnatario simultaneamente al provvedimento di assegnazione” (cfr. Cass. civ. n. 4494 del 28 marzo 2001).
Quindi il Giudice di Pace ha fatto buon governo dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, posto che la cedente, la sig.ra se è Parte_2 vero che ha trasferito all'odierna parte appellante il credito dalla medesima vantato nei confronti di altro privato (la sig.ra ), è altrettanto vero che Pt_3
è divenuta ella stessa assegnataria del credito del debitore assegnante (la sig.ra ) nei confronti del terzo pignorato (l , per cui, in Pt_3 CP_1 applicazione delle coordinate ermeneutiche appena richiamate, attraverso l'assegnazione, ha assunto la veste di nuovo creditore dell per un CP_1 quinto della pensione mensile erogata al debitore esecutato.
Ciò significa che, a seguito e per effetto della ordinanza di assegnazione del G.E., non si tratta - come sostenuto dall'appellante - di rapporto obbligatorio “di un privato verso altro privato Parte_3 Parte_2
), per ciò normato in tutto e per tutto dallo jus privatorum.”, bensì di crediti
[...] verso ente pubblico, con conseguente applicazione della normativa di riferimento, che, sebbene non richiamata esplicitamente nella sentenza gravata, è stata invero applicata, e cioè l'art. 69, comma III del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, che richiede, per l'efficacia della cessione di un credito di un privato verso una p.a., che la stessa risulti “da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio”.
Di conseguenza, “Poiché l'art. 69, terzo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n.
2440 (nel testo applicabile "ratione temporis"), richiede, affinché la cessione di un credito di un privato verso una P.A. sia efficace nei confronti di quest'ultima, che la stessa risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nei modi di legge, ne deriva che ove una tale cessione sia realizzata in forme diverse da quelle prescritte dalla citata norma, essa, pur valida nei rapporti tra cedente e cessionario, è inefficace nei confronti della P.A. medesima, salva la facoltà di accettazione.” (cfr. Cass. civ., sez. V, n. 5493 del 6 marzo 2013).
Tuttavia, nel caso di specie, come rilevato dal Giudice di prime cure, non solo difetta la autenticazione della scrittura privata, ma a monte manca proprio la forma scritta della cessione del credito, non potendosi attribuire a tal fine valore alla nota con la quale, in data 19 ottobre 2015, la cedente (la sig.ra ha semplicemente notiziato l della cessione, in Parte_2 CP_1
5 favore del sig. , del credito dalla stessa vantato nei confronti Parte_1 della sig.ra ; peraltro, anche a voler (in maniera forzata e Parte_3 quindi erroneamente) attribuire rilevanza a siffatta comunicazione nel senso di elevarla essa stessa ad atto formale di cessione, questa, in ogni caso, non reca le autenticazioni delle sottoscrizioni della cedente e del cessionario prescritte dalla legge.
Di conseguenza, non può che essere integralmente confermata la sentenza del giudice di prime cure che ha correttamente evidenziato “la necessità che la cessione di crediti della P.A. sia effettuata con scrittura autenticata”, dovendosi quindi concludere per la insussistenza del diritto dell'odierna parte appellante ad azionare in executivis nei confronti dell'ente previdenziale le somme oggetto di precetto, in quanto sprovvista di legittimazione.
Il rigetto dell'appello per la superiore argomentazione rende superfluo lo scrutinio degli ulteriori motivi di gravame, che rimangono assorbiti e conduce altresì alla reiezione della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellante, difettandone il requisito base della soccombenza di controparte, risultata vittoriosa.
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, non sussistendo i presupposti della compensazione invocata in via subordinata dall'appellante, queste seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate nella misura complessiva indicata in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 10 marzo
2014, n. 55, con esclusione della fase istruttoria ed in rapporto, peraltro, allo scaglione minimo, che si giustifica in relazione alla non particolare complessità delle questioni giuridiche involte e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Il rigetto integrale dell'appello costituisce inoltre il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione qui proposta e integralmente rigettata, ai sensi dell'art. 13, co. I quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello relativamente al procedimento rubricato al
6 R.G. n. 15/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza n. 489/2016 emessa dal Giudice di Pace di Teramo e depositata in data 24 maggio 2016;
2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellante;
3) condanna parte appellante alla rifusione, in favore di
[...]
delle spese di lite del presente grado, Controparte_1 che si liquidano nella somma di € 962,00 per competenze professionali, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. al 22% e C.P.A. al 4% sui compensi;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Teramo, 18 febbraio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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