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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/11/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P., dott.ssa Longo Adriana Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3852 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CARUSO SALVATORE, giusta Parte_1
procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Corigliano-
Rossano (CS) Via B. Telesio 17;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CARNOVALE CP_1
AR e RR ER elettivamente domiciliato in Castrovillari, C.so
Calabria, presso la sede dell' , giusta procura in atti. CP_2
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Riconoscimento di indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato in data 16.09.2024 e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva: - in data 20/03/2023 presentava domanda amministrativa per essere sottoposta a visita presso la Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, delle condizioni visive e della sordità al fine del riconoscimento all'indennità di accompagnamento;
- a seguito della citata visita medica del 25/05/2023, la sig.ra riceveva Parte_1
notifica verbale con la quale veniva giudicata solo “invalido ultrasessantacinquenne con
difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88,
124/98)), grave 100% senza indennità di accompagnamento.
- che avverso il predetto provvedimento presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n. 3275/23 al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto;
- che il CTU depositava relazione peritale escludendo il beneficio dell'assistenza continua.
Assumendo l'illegittimità di tale provvedimento adiva questo Tribunale e chiedeva il riconoscimento del diritto alla prestazione di cui in premessa, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione in suo favore dei ratei di indennità di accompagnamento CP_1
maturati e maturandi con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' ed eccepiva la decadenza del diritto e l'improponibilità del CP_1
ricorso per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite in mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152 disp. att. c.p.c.
La domanda attorea è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
Deve premettersi che i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, devono essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Nel caso di specie, le contestazioni mosse all'elaborato peritale si sostanziano in generiche censure di erroneità ed inadeguatezza senza evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente o specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Passando al merito, occorre evidenziare che nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di accertamento preventivo – le cui conclusioni questo giudicante condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – non ha riconosciuto la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, di uno stato di invalidità utile per beneficiare dell'assistenza continua.
Dunque, alla luce delle argomentazioni sopra svolte il ricorso proposto è inammissibile.
Quanto alle spese processuali, nonostante il principio della soccombenza, nulla può
statuirsi considerata la sussistenza delle condizioni di reddito di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c., come da documentazione in atti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- nulla per le spese di giudizio;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
Castrovillari, 14/11/2025 IL G.O.P. Dott.ssa Adriana Marilù Longo