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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/07/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3470/2023 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Fabio Luongo Giudice dr.ssa IS RT Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
con l'avv. ALBERTA MARTINI Parte_1 C.F._1
BARZOLAI ricorrente contro
) con l'avv. DEBORAH Controparte_1 C.F._2
COMISSO resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente: pronunciarsi sentenza parziale di divorzio con successiva rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo
Conclusioni di parte resistente: pronunciarsi sentenza parziale di divorzio con successiva rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 22.11.2023, ha adito il Tribunale Parte_1 di Udine per ottenere la separazione personale e successivamente lo scioglimento del
1 matrimonio dal marito , chiedendo, altresì, l'adozione Controparte_1 urgente, anche inaudita altera parte, di ordini di protezione.
Il sig. e la sig.ra hanno contratto matrimonio civile in data CP_1 Pt_1
18.03.2023. La ricorrente al momento del deposito del ricorso era in attesa della nascita del primo figlio, avvenuta in data 08.04.2024, in corso di giudizio.
La sig.ra ha dedotto di essere stata vittima di aggressioni, morali e fisiche, Pt_1 agite dal marito, dopo pochi mesi dall'inizio della convivenza, nel maggio 2023, presso l'abitazione condotta in locazione dal sig. le violenze sarebbero avvenute CP_1 anche nel corso della gravidanza.
La ricorrente ha esposto altresì che il resistente abusa di sostanze alcoliche e stupefacenti e che molti litigi sono insorti, durante la vita matrimoniale, proprio a cause di tali problematiche.
Con decreto emesso inaudita altera parte, successivamente confermato per l'intero, il
Tribunale ha ordinato al marito la cessazione delle condotte pregiudizievoli in danno alla moglie;
ha disposto il divieto di avvicinamento del resistente ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e anche dai genitori di quest'ultima, per la durata di sei mesi
(il divieto è stato rinnovato con ordinanza dd. 20.06.2024 e ora deve intendersi cessato per sforamento del termine di legge annuale senza che vi sia stata medio tempore richiesta di rinnovo); ha altresì disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, anche Specialistici, competenti per territorio, per controllo, supporto e monitoraggio.
All'esito della prima udienza avanti al giudice istruttore, è stata accertata la mancata costituzione del resistente e vi è stato l'esame della relazione trasmessa dai Servizi
Sociali. La procuratrice di parte ricorrente ha dunque chiesto di poter discutere la causa e di poter precisare le conclusioni con riferimento al giudizio di separazione, ferma la prosecuzione del giudizio per la sentenza di scioglimento del matrimonio. Il giudice relatore ha pertanto adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 473- bis.22 c.p.c., confermando la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali, disponendo l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore della coppia alla madre,
2 con collocamento presso la residenza della stessa. Inoltre, con la medesima ordinanza dd. 20.06.2024, è stato disposto che il padre possa vedere il figlio esclusivamente alla presenza di personale dei Servizi Sociali, subordinatamente alla presa in carico dello stesso da parte dei Servizi Sociali, anche Specialistici;
è stato previsto, altresì, a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla sig.ra CP_1 una somma mensile di euro 150,00, oltre al rimborso del 50% delle spese Pt_1 straordinarie.
Con sentenza pubblicata in data 31.07.2024 (passata in giudicata) è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza di medesima data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione del giudizio di divorzio.
In data 7.7.2025 si è costituito in giudizio il resistente.
In data 8.7.2025 si è svolta la prima udienza di comparizione delle parti per il giudizio di divorzio;
le parti hanno confermato personalmente la volontà di procedere allo scioglimento del vincolo matrimoniale, non essendovi stata riconciliazione. Le procuratrici hanno quindi chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza parziale di divorzio, con successiva rimessione della causa in istruttoria per un monitoraggio complessivo della situazione familiare.
Il giudice ha quindi adottato i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. (di fatto, confermando tutte le misure in essere) e ha rimesso la causa in decisione al Collegio in punto status.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55 e dal d.lgs. n. 149/2022 come modificato dalla L. n. 197/2022, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere pronunciati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da
“almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella
3 procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Inoltre, “nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima e' procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, come ricordato in parte motiva, risulta che, con sentenza depositata in data
31.07.2024, il Tribunale di Udine pronunciava la separazione personale;
la sentenza di separazione è passata in giudicato. Inoltre, è ormai decorso più di un anno dalla data di comparizione delle parti avanti al giudice relatore nel giudizio di separazione
(4.6.2024).
Infine è certamente da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti non condividono più da tempo alcuna comunanza di vita, morale e materiale.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970 pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18/03/2023, in Remanzacco (UD) e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di REMANZACCO dell'anno 2023 al n. 3, parte I, da Pt_1
nata in [...] il [...] e nato in
[...] Controparte_1
MAROCCO il 17/10/1998;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Remanzacco (UD) di procedere
4 all'annotazione della sentenza (atto n. 3 parte I anno 2023);
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 9.7.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa IS RT
5
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Fabio Luongo Giudice dr.ssa IS RT Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
con l'avv. ALBERTA MARTINI Parte_1 C.F._1
BARZOLAI ricorrente contro
) con l'avv. DEBORAH Controparte_1 C.F._2
COMISSO resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente: pronunciarsi sentenza parziale di divorzio con successiva rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo
Conclusioni di parte resistente: pronunciarsi sentenza parziale di divorzio con successiva rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 22.11.2023, ha adito il Tribunale Parte_1 di Udine per ottenere la separazione personale e successivamente lo scioglimento del
1 matrimonio dal marito , chiedendo, altresì, l'adozione Controparte_1 urgente, anche inaudita altera parte, di ordini di protezione.
Il sig. e la sig.ra hanno contratto matrimonio civile in data CP_1 Pt_1
18.03.2023. La ricorrente al momento del deposito del ricorso era in attesa della nascita del primo figlio, avvenuta in data 08.04.2024, in corso di giudizio.
La sig.ra ha dedotto di essere stata vittima di aggressioni, morali e fisiche, Pt_1 agite dal marito, dopo pochi mesi dall'inizio della convivenza, nel maggio 2023, presso l'abitazione condotta in locazione dal sig. le violenze sarebbero avvenute CP_1 anche nel corso della gravidanza.
La ricorrente ha esposto altresì che il resistente abusa di sostanze alcoliche e stupefacenti e che molti litigi sono insorti, durante la vita matrimoniale, proprio a cause di tali problematiche.
Con decreto emesso inaudita altera parte, successivamente confermato per l'intero, il
Tribunale ha ordinato al marito la cessazione delle condotte pregiudizievoli in danno alla moglie;
ha disposto il divieto di avvicinamento del resistente ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e anche dai genitori di quest'ultima, per la durata di sei mesi
(il divieto è stato rinnovato con ordinanza dd. 20.06.2024 e ora deve intendersi cessato per sforamento del termine di legge annuale senza che vi sia stata medio tempore richiesta di rinnovo); ha altresì disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, anche Specialistici, competenti per territorio, per controllo, supporto e monitoraggio.
All'esito della prima udienza avanti al giudice istruttore, è stata accertata la mancata costituzione del resistente e vi è stato l'esame della relazione trasmessa dai Servizi
Sociali. La procuratrice di parte ricorrente ha dunque chiesto di poter discutere la causa e di poter precisare le conclusioni con riferimento al giudizio di separazione, ferma la prosecuzione del giudizio per la sentenza di scioglimento del matrimonio. Il giudice relatore ha pertanto adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 473- bis.22 c.p.c., confermando la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali, disponendo l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore della coppia alla madre,
2 con collocamento presso la residenza della stessa. Inoltre, con la medesima ordinanza dd. 20.06.2024, è stato disposto che il padre possa vedere il figlio esclusivamente alla presenza di personale dei Servizi Sociali, subordinatamente alla presa in carico dello stesso da parte dei Servizi Sociali, anche Specialistici;
è stato previsto, altresì, a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla sig.ra CP_1 una somma mensile di euro 150,00, oltre al rimborso del 50% delle spese Pt_1 straordinarie.
Con sentenza pubblicata in data 31.07.2024 (passata in giudicata) è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza di medesima data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione del giudizio di divorzio.
In data 7.7.2025 si è costituito in giudizio il resistente.
In data 8.7.2025 si è svolta la prima udienza di comparizione delle parti per il giudizio di divorzio;
le parti hanno confermato personalmente la volontà di procedere allo scioglimento del vincolo matrimoniale, non essendovi stata riconciliazione. Le procuratrici hanno quindi chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza parziale di divorzio, con successiva rimessione della causa in istruttoria per un monitoraggio complessivo della situazione familiare.
Il giudice ha quindi adottato i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. (di fatto, confermando tutte le misure in essere) e ha rimesso la causa in decisione al Collegio in punto status.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55 e dal d.lgs. n. 149/2022 come modificato dalla L. n. 197/2022, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere pronunciati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da
“almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella
3 procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Inoltre, “nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima e' procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, come ricordato in parte motiva, risulta che, con sentenza depositata in data
31.07.2024, il Tribunale di Udine pronunciava la separazione personale;
la sentenza di separazione è passata in giudicato. Inoltre, è ormai decorso più di un anno dalla data di comparizione delle parti avanti al giudice relatore nel giudizio di separazione
(4.6.2024).
Infine è certamente da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti non condividono più da tempo alcuna comunanza di vita, morale e materiale.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970 pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18/03/2023, in Remanzacco (UD) e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di REMANZACCO dell'anno 2023 al n. 3, parte I, da Pt_1
nata in [...] il [...] e nato in
[...] Controparte_1
MAROCCO il 17/10/1998;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Remanzacco (UD) di procedere
4 all'annotazione della sentenza (atto n. 3 parte I anno 2023);
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 9.7.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa IS RT
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