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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 314/2024 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. T. Solignani
CONTRO
CP_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Benedetti
in punto a: vendita, pagamento somma.
All'udienza del 14/1/25 dopo discussione orale la causa è stata assegnata a decisione, con termine per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, C.p.c., , sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“contrariis reiectis, voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previo accertamento dell'inadempimento, da parte di del contratto di compravendita di cosa altrui concluso in data 12/7/2023 tra CP_1 Pt_1
[.
e lo stesso condannare al pagamento, a favore della societa
[...] CP_1 CP_1
della somma di 58.000€, di cui 20.000€ pari al doppio della caparra corrisposta da Parte_2 Pt_1
a 28.000€ corrispondenti alla restituzione di un anticipo rimesso da
[...] CP_1 Parte_3 5.000€ per lucro cessante e 5000€ per danno da immagine. Con vittoria di spese, competenze, onorari, oneri e accessori come per legge ed anche con il provvedimento di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. ove controparte rimanga resistente”;
per parte convenuta: “In via preliminare Accertare e dichiarare l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda avversaria per i motivi meglio argomentati in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità dell'avversario ricorso, ai sensi dell'art. 164, 4° comma, c.p.c.; Nel merito
Dichiarare inammissibili le domande ex adverso proposte in quanto non cumulabili tra loro e in ogni caso rigettare tutte le domande svolte da in quanto infondate in fatto e in diritto, per
Parte_1 tutte le ragioni esposte in atto;
Conseguentemente condannare ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., al pagamento delle spese
Parte_1 di causa, quantomeno quelle maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa formulata all'udienza del 16.07.2024 In via riconvenzionale accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento di rispetto al contratto
Parte_1 preliminare di vendita intercorso tra le parti in data 12/07/2023 e per l'effetto condannare
Parte_1 a corrispondere al Sig. , a titolo di risarcimento danni, da determinarsi anche in
[...] CP_1 via equitativa, l'importo di € 20.000,00 o quello maggiore o diverso che risulterà di giustizia, anche mediante compensazione con eventuali somme che il Sig. dovesse essere chiamato a restituire;
CP_1 In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di inadempimento a carico del Sig. CP_1
contenere la pretesa avversaria nel limite della minor somma ritenuta di giustizia.
[...] Con vittoria di spese e compensi del giudizio. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle prove orali dedotte in comparsa di costituzione e risposta”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Parte attrice allega di avere concordato l'acquisto di un'autovettura CP_2
dal convenuto, utilizzatore in leasing del veicolo, e di avere anticipato le
[...]
somme necessarie per il riscatto del leasing al fine del passaggio di proprietà, a cui parte convenuta non ha mai provveduto. Allega quindi l'inadempimento del convenuto all'obbligo di effettuare il riscatto anticipato del leasing, con conseguente inadempimento all'obbligazione, scaturente dal contratto di compravendita, di trasferimento del bene. Chiede la restituzione delle somme versate e il risarcimento
2 del danno da inadempimento, quantificato nel doppio della caparra versata, di €
10.000,00.
Parte convenuta eccepisce preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 164, 4° comma c.p.c. per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, e nel merito contesta il diritto di parte attrice alla restituzione del doppio della caparra, per l'insussistenza, da un lato, dell'inadempimento, e per l'inammissibilità del cumulo tra la domanda di risoluzione contrattuale e quella di recesso ai sensi del 2° comma dell'art. 1385 C.c. e, d'altro lato, l'infondatezza della pretesa della somma di € 20.000,00 anche in caso di qualificazione della domanda in termini di recesso, non essendo stata in realtà pattuita tale somma a titolo di caparra, ma arbitrariamente imputata in tal modo da parte attrice all'atto del bonifico bancario.
Deduce, inoltre, a sua volta inadempimento di parte attrice al contratto di compravendita, essendo stato indebitamente privato per otto mesi della possibilità di utilizzare l'autovettura, e svolge domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno, sia per il danno emergente inerente le spese sostenute per ricorrere ad automezzi sostitutivi, sia per il lucro cessante inerente il danno da mancato guadagno rappresentato dalla differenza tra il prezzo che avrebbe conseguito dal trasferimento dell'automezzo e l'attuale valore di mercato dello stesso.
4. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per genericità ed indeterminatezza dell'oggetto, già oggetto di esame con l'ordinanza in data 16/7/2024, con la quale era stato osservato: < particolare sulla circostanza che parte attrice, nel formulare le conclusioni del proprio atto introduttivo, secondo parte convenuta <da un lato omette di precisare la norma in forza della quale intende agire, dall'altro cumula più istituti (caparra confirmatoria / risarcimento del danno) riferiti a ipotesi alternative di risarcimento>> così facendo sorgere il dubbio se ha inteso formulare la domanda ai sensi dell'art. 1385, 2° comma c.c., ovvero agire ai sensi dell'art. 1453 c.c..
l'eccezione non appare allo stato fondata perché nella descritta situazione non ricorre una assoluta carenza dell'indicazione del petitum, non essendo comunque impossibile specificare il titolo della legittimazione attorea, ma in ogni caso l'artt. 281 duodecies
3 C.p.c. consente di precisare e modificare la domanda e le conclusioni fino a venti giorni dopo l'udienza di trattazione, e nella specie parte attrice ha chiesto che venga assegnato termine per memoria>>.
Come già rilevato, dunque, l'eccezione é infondata. L'atto di citazione ha la duplice funzione di identificare la domanda (editio actionis) e di chiamare il convenuto in giudizio (vocatio in ius). La prima funzione viene ritenuta soddisfatta dalla determinazione della cosa oggetto della domanda e dall'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, e dall'indicazione dei relativi mezzi di prova (modificabili ed integrabili nel successivo corso del giudizio). In particolare, per quanto concerne l'indicazione del petitum, l'artt. 183 C.p.c. consente di precisare e modificare la domanda e le conclusioni fino a trenta giorni dopo l'udienza di trattazione, o comunque entro il diverso termine assegnato per la prima memoria
Contenuto della domanda é l'affermazione dell'esistenza del diritto, ossia la richiesta di tutela giudiziale in ordine ad un diritto. L'individuazione della domanda esige, perciò, la specificazione del diritto nelle sue note strutturali: soggetto e posizione giuridica in ordine ad un bene della vita. In casi simili a quello di specie occorre, poi, l'indicazione del fatto generatore della posizione giuridica. La domanda deve, quindi, essere esplicitata nell'atto introduttivo e deve permettere l'individuazione del diritto fatto valere: questo é quanto richiesto in particolare dall'art. 163 n° 3 C.p.c.. Il n° 4 del medesimo articolo richiede poi l'esposizione
(almeno secondo la interpretazione tradizionale) della cosiddetta causa petendi.
Ciò che la norma, dunque, esige é l'individuazione della cosiddetta res in iudicium deducta nei suoi profili oggettivi, in tutti gli estremi, cioè, volta a volta necessari. Indicare l'oggetto della domanda significa rendere individuale, distinta da ogni altra, una posizione autonoma della realtà giuridica, e comprende tutto quanto é necessario secondo i casi.
La sanzione di nullità di cui all'art. 164, 4° c., C.p.c. può derivare, quindi, solo dall'assenza od assoluta incertezza sul bene giuridico oggetto della domanda, oppure dall'erronea indicazione o mancata precisione dello stesso, ovvero dall'assoluta contraddittorietà di domande proposte in via cumulativa.
4 Inoltre, per quanto concerne in particolare le ragioni oggetto della domanda
(cioè, nel caso di specie, il titolo sul quale la pretesa si fonda), nel testo vigente dell'art. 164 C.p.c. (a differenza che in precedenza) é espressamente prevista, come motivo di nullità dell'atto introduttivo, anche la mancata indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Dall'esame concreto dell'esposizione delle ragioni della domanda nell'atto introduttivo, il ricorso non appare affetto dal vizio di genericità preteso da parte convenuta, in quanto il petitum immediato è ben chiaro ed indiscutibilmente individuato nella richiesta di accertamento dell'inadempimento del contratto di compravendita e di condanna alla restituzione del doppio della caparra, nonché alla condanna risarcitoria per danni ulteriori per lucro cessante e danno all'immagine da quantificarsi, ma dei quali, comunque, nel caso di specie una quantificazione precisa
è ugualmente effettuata.
Quanto alla causa petendi, è evidente che dal complesso delle argomentazioni difensive dell'attore il suo oggetto può essere chiaramente individuato nella parte espositiva dell'atto introduttivo: che, nel caso di specie contiene un'esposizione sufficientemente dettagliata dei fatti che hanno dato origine al giudizio, con indicazione degli estremi spazio-temporali dell'evento dannoso (inadempimento contrattuale), degli antefatti (acquisto del veicolo e accordi sul riscatto del leasing) e postfatti (richiesta risarcitoria stragiudiziale, disattesa), e del fondamento della pretesa a stessa, la cui qualificazione normativa spetta comunque, in ultima analisi, al giudicante;
nel caso di specie, come già accennato, la stessa potrà poi trovare o meno fondamento, a seconda delle risultanze istruttorie, nella disciplina degli istituti, richiamati o anche non espressamente richiamati da parte attrice, di volta in volta individuabili come pertinenti rispetto al tenore dell'atto introduttivo.
Gli esposti principi sono correntemente applicati da questo ufficio, che al riguardo ha avuto modo di precisare, tra l'altro:
<La patologia dell'atto introduttivo per violazione della previsione di cui all'art.
163 n. 3 e 4 cpc rileva ai fini del successivo art. 164 cpc solamente allorchè la indeterminatezza sia tale da ostare all'efficace esercizio del diritto di difesa di controparte>> (Trib. NA -Saracini- 24/5/16, n. 997; Trib. NA -Pagliani-
5 30/10/19, n. 1672; Trib. NA -Pagliani- 17/1/20; Trib. NA -Pagliani- 28/4/22,
n. 548; Trib. NA -Pagliani- 19/10/23, n. 1722);
<La patologia dell'atto introduttivo per violazione della previsione di cui all'art.
163 n. 3 e 4 la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 164, comma IV e
163 comma III, n. 3 e 4 cpc. sussiste nelle ipotesi in cui l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto di citazione a giudizio, nel senso che non è dato riscontrare quale sia l'oggetto della domanda e della pretesa (petitum e causa petendi) fatta valere dalla parte, tale da non consentire alla controparte un adeguato diritto di difesa e del necessario contraddittorio>> (Trib. NA -Salvatore- 2/7/18, n. 1227; Trib.
NA -Pagliani- 17/1/20; Trib. NA -Pagliani- 30/10/19, n. 1672; Trib. NA
-Pagliani- 7/12/19, n. 1856; Trib. NA -Pagliani- 29/6/22, n. 845; Trib. NA -
Pagliani- 14/3/23, n. 415; Trib. NA -Pagliani- 19/10/23, n. 1722);
<L'omessa indicazione della causa petendi non rende nulla la citazione, avendo il giudice il potere-dovere di attribuire al rapporto controverso un nomen iuris>>
(Trib. NA -Grandi- 19/12/20, n. 1645; Trib. NA -Grandi- 12/1/21, n. 48).
5. Sotto quest'ultimo profilo, nel caso in esame in effetti occorre un preliminare chiarimento in termini di qualificazione della domanda, in quanto parte attrice non propone esplicitamente domanda di risoluzione negoziale, chiedendo solo di accertamento dell'inadempimento e di condanna al pagamento del doppio della caparra, senza peraltro chiedere di accertare la legittimità del recesso.
Sul punto il criterio di giudizio applicabile è ben chiarito da una pronuncia di questo stesso ufficio, in applicazione del condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità: <In tema di caparra confirmatoria, il diritto di recesso previsto dall'art. 1385 cc non è altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto i presupposti
(l'inadempimento della controparte) quanto le conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto); tanto che, ad esempio, una domanda di risoluzione contrattuale correlata ad una richiesta risarcitoria contenuta nei limiti della caparra non è altro che una domanda di accertamento dell'avvenuto recesso. Ciò comporta la necessità di procedere a corretta qualificazione in iure delle contrapposte
6 domande solutorie al di là del loro dato formale, considerando l'interesse in concreto perseguito dalle parti. Peraltro, “nell'indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se ed a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio;
ovvero si sia resa responsabile delle trasgressioni che, per numero o per gravità ovvero per entrambe le cause, si rivelino idonee a turbare il sinallagma contrattuale>> (Trib. NA -
Cifarelli- 9/5/23, n. 749).
Nel caso in esame, la domanda di recesso non si può intendere implicitamente proposta, solo per effetto della domanda di restituzione del doppio della caparra. In realtà, le richieste di parte attrice sono quelle che conseguono all'azione di risoluzione negoziale per inadempimento, in quanto viene svolta, oltre alla richiesta di restituzione della caparra, la domanda risarcitoria del danno ulteriore, che viene anche espressamente qualificato distinguendolo in due distinte voci.
6. Premesso quanto sopra, va in primo luogo rilevato che la somma versata, che le parti nella scrittura privata sottoscritta il 12/7/23 alla riga “caparra confirmatoria” definiscono come “(bonificata a cliente)” configura una caparra soggetta alla disciplina dell'art. 1385 C.c., oltre che alla disciplina negoziale prevista dalle parti, peraltro non specificata. La giurisprudenza, anche di questo Tribunale, distingue infatti chiaramente il regime della somma data in “deposito” a seconda delle diverse funzioni svolte: <La caparra confirmatoria consente, in via di autotutela, di recedere dal contratto senza la necessità di adire il giudice: essa indica la preventiva
e forfetaria liquidazione del danno derivante dal recesso cui la parte è stata costretta
a causa dell'inadempimento della controparte ed è volta a garantire l'esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di inadempimento della controparte (sotto tale profilo avvicinandosi alla cauzione). Va invece escluso che abbia anche funzione probatoria e sanzionatoria, così distinguendosi sia rispetto alla caparra penitenziale,
7 che costituisce il corrispettivo del diritto di recesso, sia dalla clausola penale, diversamente dalla quale non pone un limite al danno risarcibile, sicché la parte non inadempiente ben può recedere senza dover proporre domanda giudiziale o intimare la diffida ad adempiere, e trattenere la caparra ricevuta o esigere il doppio di quella prestata senza dover dimostrare di aver subito un danno effettivo>>: Trib. NA n.
866, 3/4-23/5/2008, in: www.giusrisprudenzamodenese.it, e altre successive: Trib.
NA -Pagliani- 26/3/2019, n. 504). Nel caso in esame, la funzione è quella di caparra confirmatoria, e ciò risulta anche dal testo dei due bonifici emessi in esecuzione dell'accordo da parte di , entrambi in data 13/7/2023, che, Pt_1
diversamente da quanto allega parte convenuta non è stata “arbitrariamente e senza alcun accordo sul punto” imputata in tal modo da parte attrice all'atto del bonifico bancario;
la scomposizione del pagamento in due bonifici in pari data, l'uno (doc. n. 4 att.) con causale “caparra acquisto Maserati…” per € 10.000,00, e l'altro (doc. n. 5 att.) con causale “acconto acquisto Maserati…” per 28.000,00, corrisponde pienamente al testo contrattuale (doc. n. 1 att.) dove le somme già bonificate vengono indicate in € 38.000,00, su un prezzo complessivo indicato in € 48.000,00. Una siffatta modalità esecutiva non può che corrispondere a precisi accordi tra le parti, confermati, sul piano del comportamento post-negoziale, anche dall'assenza di contestazioni o richieste di chiarimento nelle comunicazioni intercorse tra le parti, dopo l'esecuzione dei bonifici;
è, sul punto, pertinente quanto dedotto da parte attrice, ossia che, se parte convenuta non avesse concordato sulla dazione della CP_1
somma di € 10.000,00 a titolo di caparra, avrebbe contestato tale qualificazione immediatamente, mentre di simile contestazione non vi è traccia nelle comunicazioni intercorse tra le parti, come il messaggio via e-mail del 25/8/23 (doc. n. 4 conv.) e il messaggio di posta elettronica certificata del 17/10/23 (doc. n. 12 att.), nei quali non si fa alcuna contestazione sulla natura di caparra, e nemmeno menzione della stessa.
7. A questo punto, va rilevato che la parte inadempiente nella specie è l'odierno convenuto, che non provvedeva al riscatto anticipato del leasing della vettura in questione, pur essendo stato fornito da della provvista a ciò necessaria, Pt_1
determinando così il fallimento dell'intera operazione di subentro nella titolarità
8 dell'automezzo; la circostanza non è contestata, e risulta anche dalla documentazione prodotta attinente alla corrispondenza tra le parti tramite messaggi whatsapp (doc. n.
7).
Al riguardo va applicato un criterio analogo a quello utilizzato per gli sms e le e-mail, che nel processo civile hanno piena efficacia di prova, se colui contro il quale esse sono prodotte non dimostra, con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la loro non rispondenza con la realtà (Trib. NA -Pagliani- 4/5/2023, n.
734).
In sostanza, trattandosi di comunicazioni non certificate, a fronte del disconoscimento, o addirittura della radicale negazione del ricevimento, spetta a chi le vuole utilizzare dimostrare che la comunicazione è pervenuta al destinatario, o che comunque è stata posta nella sua disponibilità e non è stata letta per ragioni dipendenti dal destinatario stesso, non rientrando la conoscenza nell'ambito di una presunzione semplice, in quanto non può dirsi far parte del notorio la completa affidabilità della comunicazione elettronica non certificata;
per quanto concerne, invece, il contenuto e il tenore delle conversazioni, <chi vuol utilizzare la chat
(nella specie, WhatsApp) come prova non deve dimostrarne la genuinità; è, invece, chi la contesta a dover provare che la stessa non è attendibile e non può farlo con affermazioni generiche, ma in modo puntuale e con argomentazioni convincenti. Ed anche in tal caso, il Giudice potrebbe comunque accertare da sé tale corrispondenza con altri mezzi di prova, compresi gli indizi>> (Trib. NA -Pagliani- 4/5/2023, n.
734; Trib. NA -Legittimo- 7/7/2023, n. 1152; Trib. NA -Primiceri-
30/1/2024, n. 259; Trib. NA -Pagliani- 13/9/2024, n. 1354; Trib. NA -
Pagliani- 17/10/2024, n. 1524, tutte in: www.giurisprudenzamodenese.it).
Tuttavia, <per assurgere a rango di prova, i messaggi WhatsApp devono essere accompagnati da supporto materiale (nella specie, “screenshot”), mentre la trascrizione delle conversazioni stesse (nella specie, su fogli di Word) può divenire presunzione grave, precisa e concordante laddove confermata da altri indizi univoci
e se solo genericamente contestata>> (Trib. NA -Legittimo- 7/7/2023, n, 1152;
Trib. NA -Pagliani- 13/9/2024, n. 1354).
9 Nel caso di specie le produzioni di parte attrice non sono state contestate -e tanto meno disconosciute- in giudizio.
8. Parte convenuta allega, a giustificazione dell'inadempimento (art. 1460 C.c.), e anche a fondamento della domanda di accertamento dell'inadempimento di parte attrice e della conseguente domanda risolutoria e risarcitoria, il rifiuto di parte attrice di corrispondere la somma sborsata da parte convenuta a titolo di superbollo nelle more delle pratiche per il passaggio di proprietà.
Parte convenuta sostiene che parte attrice ha inspiegabilmente deciso, in modo unilaterale e arbitrario, di non farsi carico del superbollo dell'autovettura, ritenendo di competenza del convenuto stesso la tassa di possesso in scadenza al 31 agosto 2023; ciò anche in ragione del fatto che, a far data dal 12/7/2023, il convenuto aveva consegnato il mezzo alla concessionaria attrice che, dunque, lo ha trattenuto per oltre otto mesi nonostante la richiesta di restituzione del convenuto, che svolge al riguardo la già menzionata domanda riconvenzionale risolutoria e risarcitoria.
In realtà, in caso di veicolo oggetto di contratto di leasing è tenuto al pagamento chi risulta essere utilizzatore del veicolo al PRA;
al riguardo va condivisa la giurisprudenza della Corte di Cassazione ormai consolidata, che nell'anno 2019 ha emesso quattro sentenze identiche (Cass. sez. Trib., 16/5/2019, n. 13131, n. 13132, n.
13133 e n. 13135; conf.: Cass. VI, 9/2/2022, n. 4168), con le quali ha stabilito che unico soggetto che deve pagare il bollo per le auto a leasing è l'utilizzatore; in questo caso, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultava essere utilizzatore il convenuto. D'altronde, come controdedotto da parte attrice, il convenuto, al momento della consegna dell'auto presso i locali dell'attrice, non ne ha dismesso il possesso, avendo la concessionaria ha acquisito solo la mera detenzione dell'auto, dal momento che ne riconosceva la proprietà altrui, non solo in capo al convenuto come utilizzatore, ma anche in capo all'effettivo proprietario, cioè la società di leasing;
a fronte della formale risultanza della titolarità del leasing in capo a parte convenuta,
l'eccezione di mancanza del possesso materiale del bene risulta infondata in diritto.
Conseguentemente, sono infondate le domande riconvenzionali svolte.
10 9. Nella specie, quindi, è il venditore, che ha ricevuto la caparra di € 10.000,00, ad essere inadempiente. In questa situazione all'altra parte (acquirente) non inadempiente è data la scelta tra il recesso e la risoluzione: in caso di recesso può ottenere la restituzione del doppio della caparra versata (art. 1385, 2°., C.c.); in caso di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali in tema di inadempimento (art. 1385, 3°., C.c.).
Nel caso di specie parte attrice ha -come già sopra esaminato al par.
5- la via della risoluzione, come si ricava indiscutibilmente dal tenore delle domande proposte,
e anche dell'atto introduttivo, nel quale si legge espressamente che <il presente giudizio viene instaurato per richiedere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte a nonché il risarcimento del danno subito>>, ovvero i CP_1
due effetti tipici della risoluzione negoziale per inadempimento (restitutorio e risarcitorio), da intendersi quindi richiesta anche se non espressamente menzionata
(come peraltro non è espressamente richiesta nemmeno l'accertamento della legittimità del recesso). In tal modo, il contraente, avvalendosi della facoltà prevista dalla norma, mostra in concreto di scegliere il regime previsto dal menzionato terzo comma della stessa, di procedere con la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento del danno da inadempimento secondo le norme generali.
Nella descritta fattispecie parte attrice non ha il diritto di chiedere il doppio della caparra, ma solo il diritto di ottenere la restituzione della caparra versata, come effetto generale restitutorio della risoluzione contrattuale, così come la restituzione - espressamente domandata- della ulteriore somma versata in acconto.
10. Nella specie, quindi, va, previa pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento di parte convenuta, accolta in quanto fondata la domanda di restituzione della caparra versata, così come di ogni altra somma versata in acconto (€
28.000,00), mentre per gli aspetti risarcitori non vi è prova, né per quanto concerne il danno da lucro cessante, non sostenuta da alcun riscontro documentale sulla redditività dell'affare, né per quanto concerne il danno da lesione dell'immagine commerciale, peraltro poco comprensibile, atteso che per il settore del commercio delle vetture -anche se di lusso- episodi come la mancata conclusione di una
11 trattativa, o la risoluzione di in contratto, o la restituzione di una vettura in permuta, sono da considerare fisiologici e, comunque, non sono in grado di scalfire la considerazione di affidabilità dell'utenza, per non dire della sostanziale assenza di diffusione e circolazione di simili notizie.
D'altronde neppure la richiesta di liquidazione equitativa può sostituire, in simili casi, le deficienze istruttorie. In proposito va osservato che l'art. 1226 C.c. richiama il concetto di equità integrativa per i casi in cui il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, che la giurisprudenza ha interpretato nel senso di impossibilità o rilevante difficoltà della parte danneggiata di provare il danno nel suo preciso ammontare (cfr. Corte di cassazione I, 10/7/03, n. 10850; II, 26/2703, n.
2874; III, 16/7/02, n. 10271; II, 18/6/02, n. 8827; I, 30/5/02, n. 7896; II, 28/6/2000, n.
8795; S. L., 14/5/98, n. 4894; III, 27/12/95, n. 13114; S.U. 9/6/92, n. 7067; I, 13/9/91,
n. 9578; III, 6/6/90, n. 6056; espressamente nel senso che “il potere del giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa presuppone la prova in concreto della esistenza del danno”, cfr. Cass. II, 8/9/97, n. 8711), ma nei quali l'integrazione equitativa deve pur sempre essere fondata su una base di ragionamento ancorata ad elementi concreti, risolvendosi altrimenti in un'inammissibile presunzione de praesumpto; é infatti possibile calcolare in via presuntivo-equitativa l'ammontare di un danno che sia certo nella sua esistenza, mentre nel caso di specie é proprio questo primo dato ad essere totalmente carente, essendo in sostanza dimostrato il solo inadempimento. In simili casi é imprescindibile, per poter procedere ad una valutazione del danno con le particolari modalità della liquidazione equitativa, che il giudicante sia messo in condizione di disporre degli elementi probatori e dei dati di fatto idonei a consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare le lacune inevitabili nella determinazione del danno, e che comunque ciò avvenga sulla base di criteri e parametri di riferimento concreti, oggettivi e controllabili. Dei quali, infine, il giudice non può non dare conto in motivazione (cfr. Cass. III, 9/5/01, n. 6426; S.L., 16/12/99,
n. 14166; III, 25/9/98, n. 9588).
12 Altrimenti si tratta di elementi che, restando ben al di sotto dei requisiti previsti dall'art. 2729, I c., C.c., e per non trasformare la prova presuntiva in presunzione di prova, vanno ritenuti privi di rilevanza.
La domanda di risarcimento, per la parte indicata, non può quindi trovare accoglimento sul piano probatorio.
11. Dunque, va emanata condanna di pagamento per la parte dovuta. Sulla somma complessiva di € 38.000,00 sono dovuti gli interessi in misura legale dalla data di messa in mora -identificabile, in mancanza di diversa data di formale messa in mora, nella notifica del ricorso introduttivo in data 13/2/2024- fino alla data del saldo effettivo.
12. Non è, invece, fondata, la domanda di parte attrice di liquidazione di una somma a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 I° e/o III° co. C.p.c., atteso che per la condanna per lite temeraria non basta la semplice prospettazione di tesi giuridiche infondate (Trib. NA (Pagliani), 1/9/2017, n. 1463; Trib. NA
(Pagliani), 11/9/2017, n. 1538; Trib. NA (Rovatti), 15/1/2018, n. 23; Trib.
NA (Pagliani), 23/5/2018, n. 920; Trib. NA (Pagliani), 7/6/2018, n. 1047;
Trib. NA (Pagliani), 7/6/2018, n. 1049; Trib. NA (Pagliani), 20/6/2018, n.
1131; Trib. NA (Rovatti), 28/6/2018, n. 1201; Trib. NA (Pagliani),
29/3/2019, n. 516; Trib. NA (Pagliani), 16/5/2019, n. 769; Trib NA
(Pagliani), 13/12/2019, n. 1901; Trib NA (Grandi), 21/12/2019, n. 1975; Trib
NA (Rovatti), 23/12/2019, n. 1999; Trib NA (Pagliani), 3/1/2020, n. 1; Trib
NA (Grandi), 4/5/2020, n. 498; Trib NA (Pagliani), 30/6/2020, n. 739; Trib
NA (Grandi), 8/7/2020, n. 768; Trib NA (Grandi), 15/7/2020, n. 841; Trib
NA (Grandi), 21/7/2020, n. 871; Trib NA (Grandi), 23/9/2020, n. 995; Trib
NA (Pagliani), 3/11/2020, n. 1315; Trib NA (Grandi), 5/11/2020, n. 1334;
Trib NA (Grandi), 24/11/2020, n. 1465; Trib NA (Pagliani), 26/11/2020, n.
1480; Trib NA (Pagliani), 1/12/2020, n. 1512; Trib NA (Grandi), 3/12/2020,
n. 1518; Trib NA (Pagliani), 9/12/2020, n. 1551; Trib NA (Grandi),
17/3/2021, n. 448; Trib NA (Grandi), 6/5/2021, n. 751; Trib. NA (Grandi),
13 16/11/2021, n.1525; Trib NA (Grandi), 23/11/2021, n. 1592; Trib. NA
(Grandi), 14/12/2021, n. 1684; Trib NA (Grandi), 19/1/2022, n. 44), ed atteso altresì che, nel caso di specie, colui che intende ottenere il risarcimento dei danni non ha dato alcuna prova della sussistenza di un danno distinto dall'aver semplicemente dovuto contrastare argomentazioni infondate od aver dovuto far ricorso all'autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni (danno interamente risarcito con la rifusione delle spese legali), né in particolare dell'ammontare di detto danno ulteriore, che il giudice non può liquidare, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi idonei a identificarne concretamente l'esistenza, la domanda riconvenzionale del convenuto risulta infondata (“in presenza di un danno incerto nella sua stessa esistenza storica, nessuna valutazione equitativa del giudice può avvenire ai sensi dell'art. 1226 cc.”: Trib. NA (Cortelloni), 16/9/2017, n. 1601; Trib. NA
(Cortelloni), 18/9/2017, n. 1602; Trib NA (Grandi), 16/3/2022, n. 321; Trib
NA (Grandi), 25/3/2022, n. 372).
Quanto sopra non incide tuttavia (cfr. C. App. Bologna II (Fiore-Bellotti),
19/9/18, n. 2327; Trib NA (Pagliani), 12/2/2023, n. 34; Trib NA (Pagliani),
2/3/2023, n. 362; Trib NA (Pagliani), 19/10/2023, n. 1730) sulla soccombenza sostanziale, che resta totale in capo a parte convenuta, con conseguente condanna alle spese processuali -per valore dichiarato e bassa complessità- che si liquidano come in dispositivo. La soccombenza è totale anche in assenza di accoglimento circa il pagamento del doppio della caparra, perché la difesa di parte convenuta ha allegato l'assenza di inadempimento e di debito alcuno, svolgendo anzi domanda riconvenzionale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda, anche riconvenzionale, respinta, dichiara risolto il contratto concluso in data 12/7/2023 tra e Parte_1 CP_1 per inadempimento di quest'ultimo;
[...] dichiara tenuto e condanna a corrispondere a la CP_1 Parte_1 somma di € 38.000,00, oltre interessi legali dal 13/2/2024 fino alla data del saldo effettivo;
dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese CP_1 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi € 8.109,80, di cui € 1.057,80 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.
14 Così deciso in NA, il giorno 11/2/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 314/2024 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. T. Solignani
CONTRO
CP_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Benedetti
in punto a: vendita, pagamento somma.
All'udienza del 14/1/25 dopo discussione orale la causa è stata assegnata a decisione, con termine per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, C.p.c., , sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“contrariis reiectis, voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previo accertamento dell'inadempimento, da parte di del contratto di compravendita di cosa altrui concluso in data 12/7/2023 tra CP_1 Pt_1
[.
e lo stesso condannare al pagamento, a favore della societa
[...] CP_1 CP_1
della somma di 58.000€, di cui 20.000€ pari al doppio della caparra corrisposta da Parte_2 Pt_1
a 28.000€ corrispondenti alla restituzione di un anticipo rimesso da
[...] CP_1 Parte_3 5.000€ per lucro cessante e 5000€ per danno da immagine. Con vittoria di spese, competenze, onorari, oneri e accessori come per legge ed anche con il provvedimento di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. ove controparte rimanga resistente”;
per parte convenuta: “In via preliminare Accertare e dichiarare l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda avversaria per i motivi meglio argomentati in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità dell'avversario ricorso, ai sensi dell'art. 164, 4° comma, c.p.c.; Nel merito
Dichiarare inammissibili le domande ex adverso proposte in quanto non cumulabili tra loro e in ogni caso rigettare tutte le domande svolte da in quanto infondate in fatto e in diritto, per
Parte_1 tutte le ragioni esposte in atto;
Conseguentemente condannare ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., al pagamento delle spese
Parte_1 di causa, quantomeno quelle maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa formulata all'udienza del 16.07.2024 In via riconvenzionale accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento di rispetto al contratto
Parte_1 preliminare di vendita intercorso tra le parti in data 12/07/2023 e per l'effetto condannare
Parte_1 a corrispondere al Sig. , a titolo di risarcimento danni, da determinarsi anche in
[...] CP_1 via equitativa, l'importo di € 20.000,00 o quello maggiore o diverso che risulterà di giustizia, anche mediante compensazione con eventuali somme che il Sig. dovesse essere chiamato a restituire;
CP_1 In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di inadempimento a carico del Sig. CP_1
contenere la pretesa avversaria nel limite della minor somma ritenuta di giustizia.
[...] Con vittoria di spese e compensi del giudizio. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle prove orali dedotte in comparsa di costituzione e risposta”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Parte attrice allega di avere concordato l'acquisto di un'autovettura CP_2
dal convenuto, utilizzatore in leasing del veicolo, e di avere anticipato le
[...]
somme necessarie per il riscatto del leasing al fine del passaggio di proprietà, a cui parte convenuta non ha mai provveduto. Allega quindi l'inadempimento del convenuto all'obbligo di effettuare il riscatto anticipato del leasing, con conseguente inadempimento all'obbligazione, scaturente dal contratto di compravendita, di trasferimento del bene. Chiede la restituzione delle somme versate e il risarcimento
2 del danno da inadempimento, quantificato nel doppio della caparra versata, di €
10.000,00.
Parte convenuta eccepisce preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 164, 4° comma c.p.c. per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, e nel merito contesta il diritto di parte attrice alla restituzione del doppio della caparra, per l'insussistenza, da un lato, dell'inadempimento, e per l'inammissibilità del cumulo tra la domanda di risoluzione contrattuale e quella di recesso ai sensi del 2° comma dell'art. 1385 C.c. e, d'altro lato, l'infondatezza della pretesa della somma di € 20.000,00 anche in caso di qualificazione della domanda in termini di recesso, non essendo stata in realtà pattuita tale somma a titolo di caparra, ma arbitrariamente imputata in tal modo da parte attrice all'atto del bonifico bancario.
Deduce, inoltre, a sua volta inadempimento di parte attrice al contratto di compravendita, essendo stato indebitamente privato per otto mesi della possibilità di utilizzare l'autovettura, e svolge domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno, sia per il danno emergente inerente le spese sostenute per ricorrere ad automezzi sostitutivi, sia per il lucro cessante inerente il danno da mancato guadagno rappresentato dalla differenza tra il prezzo che avrebbe conseguito dal trasferimento dell'automezzo e l'attuale valore di mercato dello stesso.
4. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per genericità ed indeterminatezza dell'oggetto, già oggetto di esame con l'ordinanza in data 16/7/2024, con la quale era stato osservato: < particolare sulla circostanza che parte attrice, nel formulare le conclusioni del proprio atto introduttivo, secondo parte convenuta <da un lato omette di precisare la norma in forza della quale intende agire, dall'altro cumula più istituti (caparra confirmatoria / risarcimento del danno) riferiti a ipotesi alternative di risarcimento>> così facendo sorgere il dubbio se ha inteso formulare la domanda ai sensi dell'art. 1385, 2° comma c.c., ovvero agire ai sensi dell'art. 1453 c.c..
l'eccezione non appare allo stato fondata perché nella descritta situazione non ricorre una assoluta carenza dell'indicazione del petitum, non essendo comunque impossibile specificare il titolo della legittimazione attorea, ma in ogni caso l'artt. 281 duodecies
3 C.p.c. consente di precisare e modificare la domanda e le conclusioni fino a venti giorni dopo l'udienza di trattazione, e nella specie parte attrice ha chiesto che venga assegnato termine per memoria>>.
Come già rilevato, dunque, l'eccezione é infondata. L'atto di citazione ha la duplice funzione di identificare la domanda (editio actionis) e di chiamare il convenuto in giudizio (vocatio in ius). La prima funzione viene ritenuta soddisfatta dalla determinazione della cosa oggetto della domanda e dall'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, e dall'indicazione dei relativi mezzi di prova (modificabili ed integrabili nel successivo corso del giudizio). In particolare, per quanto concerne l'indicazione del petitum, l'artt. 183 C.p.c. consente di precisare e modificare la domanda e le conclusioni fino a trenta giorni dopo l'udienza di trattazione, o comunque entro il diverso termine assegnato per la prima memoria
Contenuto della domanda é l'affermazione dell'esistenza del diritto, ossia la richiesta di tutela giudiziale in ordine ad un diritto. L'individuazione della domanda esige, perciò, la specificazione del diritto nelle sue note strutturali: soggetto e posizione giuridica in ordine ad un bene della vita. In casi simili a quello di specie occorre, poi, l'indicazione del fatto generatore della posizione giuridica. La domanda deve, quindi, essere esplicitata nell'atto introduttivo e deve permettere l'individuazione del diritto fatto valere: questo é quanto richiesto in particolare dall'art. 163 n° 3 C.p.c.. Il n° 4 del medesimo articolo richiede poi l'esposizione
(almeno secondo la interpretazione tradizionale) della cosiddetta causa petendi.
Ciò che la norma, dunque, esige é l'individuazione della cosiddetta res in iudicium deducta nei suoi profili oggettivi, in tutti gli estremi, cioè, volta a volta necessari. Indicare l'oggetto della domanda significa rendere individuale, distinta da ogni altra, una posizione autonoma della realtà giuridica, e comprende tutto quanto é necessario secondo i casi.
La sanzione di nullità di cui all'art. 164, 4° c., C.p.c. può derivare, quindi, solo dall'assenza od assoluta incertezza sul bene giuridico oggetto della domanda, oppure dall'erronea indicazione o mancata precisione dello stesso, ovvero dall'assoluta contraddittorietà di domande proposte in via cumulativa.
4 Inoltre, per quanto concerne in particolare le ragioni oggetto della domanda
(cioè, nel caso di specie, il titolo sul quale la pretesa si fonda), nel testo vigente dell'art. 164 C.p.c. (a differenza che in precedenza) é espressamente prevista, come motivo di nullità dell'atto introduttivo, anche la mancata indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Dall'esame concreto dell'esposizione delle ragioni della domanda nell'atto introduttivo, il ricorso non appare affetto dal vizio di genericità preteso da parte convenuta, in quanto il petitum immediato è ben chiaro ed indiscutibilmente individuato nella richiesta di accertamento dell'inadempimento del contratto di compravendita e di condanna alla restituzione del doppio della caparra, nonché alla condanna risarcitoria per danni ulteriori per lucro cessante e danno all'immagine da quantificarsi, ma dei quali, comunque, nel caso di specie una quantificazione precisa
è ugualmente effettuata.
Quanto alla causa petendi, è evidente che dal complesso delle argomentazioni difensive dell'attore il suo oggetto può essere chiaramente individuato nella parte espositiva dell'atto introduttivo: che, nel caso di specie contiene un'esposizione sufficientemente dettagliata dei fatti che hanno dato origine al giudizio, con indicazione degli estremi spazio-temporali dell'evento dannoso (inadempimento contrattuale), degli antefatti (acquisto del veicolo e accordi sul riscatto del leasing) e postfatti (richiesta risarcitoria stragiudiziale, disattesa), e del fondamento della pretesa a stessa, la cui qualificazione normativa spetta comunque, in ultima analisi, al giudicante;
nel caso di specie, come già accennato, la stessa potrà poi trovare o meno fondamento, a seconda delle risultanze istruttorie, nella disciplina degli istituti, richiamati o anche non espressamente richiamati da parte attrice, di volta in volta individuabili come pertinenti rispetto al tenore dell'atto introduttivo.
Gli esposti principi sono correntemente applicati da questo ufficio, che al riguardo ha avuto modo di precisare, tra l'altro:
<La patologia dell'atto introduttivo per violazione della previsione di cui all'art.
163 n. 3 e 4 cpc rileva ai fini del successivo art. 164 cpc solamente allorchè la indeterminatezza sia tale da ostare all'efficace esercizio del diritto di difesa di controparte>> (Trib. NA -Saracini- 24/5/16, n. 997; Trib. NA -Pagliani-
5 30/10/19, n. 1672; Trib. NA -Pagliani- 17/1/20; Trib. NA -Pagliani- 28/4/22,
n. 548; Trib. NA -Pagliani- 19/10/23, n. 1722);
<La patologia dell'atto introduttivo per violazione della previsione di cui all'art.
163 n. 3 e 4 la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 164, comma IV e
163 comma III, n. 3 e 4 cpc. sussiste nelle ipotesi in cui l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto di citazione a giudizio, nel senso che non è dato riscontrare quale sia l'oggetto della domanda e della pretesa (petitum e causa petendi) fatta valere dalla parte, tale da non consentire alla controparte un adeguato diritto di difesa e del necessario contraddittorio>> (Trib. NA -Salvatore- 2/7/18, n. 1227; Trib.
NA -Pagliani- 17/1/20; Trib. NA -Pagliani- 30/10/19, n. 1672; Trib. NA
-Pagliani- 7/12/19, n. 1856; Trib. NA -Pagliani- 29/6/22, n. 845; Trib. NA -
Pagliani- 14/3/23, n. 415; Trib. NA -Pagliani- 19/10/23, n. 1722);
<L'omessa indicazione della causa petendi non rende nulla la citazione, avendo il giudice il potere-dovere di attribuire al rapporto controverso un nomen iuris>>
(Trib. NA -Grandi- 19/12/20, n. 1645; Trib. NA -Grandi- 12/1/21, n. 48).
5. Sotto quest'ultimo profilo, nel caso in esame in effetti occorre un preliminare chiarimento in termini di qualificazione della domanda, in quanto parte attrice non propone esplicitamente domanda di risoluzione negoziale, chiedendo solo di accertamento dell'inadempimento e di condanna al pagamento del doppio della caparra, senza peraltro chiedere di accertare la legittimità del recesso.
Sul punto il criterio di giudizio applicabile è ben chiarito da una pronuncia di questo stesso ufficio, in applicazione del condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità: <In tema di caparra confirmatoria, il diritto di recesso previsto dall'art. 1385 cc non è altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto i presupposti
(l'inadempimento della controparte) quanto le conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto); tanto che, ad esempio, una domanda di risoluzione contrattuale correlata ad una richiesta risarcitoria contenuta nei limiti della caparra non è altro che una domanda di accertamento dell'avvenuto recesso. Ciò comporta la necessità di procedere a corretta qualificazione in iure delle contrapposte
6 domande solutorie al di là del loro dato formale, considerando l'interesse in concreto perseguito dalle parti. Peraltro, “nell'indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se ed a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio;
ovvero si sia resa responsabile delle trasgressioni che, per numero o per gravità ovvero per entrambe le cause, si rivelino idonee a turbare il sinallagma contrattuale>> (Trib. NA -
Cifarelli- 9/5/23, n. 749).
Nel caso in esame, la domanda di recesso non si può intendere implicitamente proposta, solo per effetto della domanda di restituzione del doppio della caparra. In realtà, le richieste di parte attrice sono quelle che conseguono all'azione di risoluzione negoziale per inadempimento, in quanto viene svolta, oltre alla richiesta di restituzione della caparra, la domanda risarcitoria del danno ulteriore, che viene anche espressamente qualificato distinguendolo in due distinte voci.
6. Premesso quanto sopra, va in primo luogo rilevato che la somma versata, che le parti nella scrittura privata sottoscritta il 12/7/23 alla riga “caparra confirmatoria” definiscono come “(bonificata a cliente)” configura una caparra soggetta alla disciplina dell'art. 1385 C.c., oltre che alla disciplina negoziale prevista dalle parti, peraltro non specificata. La giurisprudenza, anche di questo Tribunale, distingue infatti chiaramente il regime della somma data in “deposito” a seconda delle diverse funzioni svolte: <La caparra confirmatoria consente, in via di autotutela, di recedere dal contratto senza la necessità di adire il giudice: essa indica la preventiva
e forfetaria liquidazione del danno derivante dal recesso cui la parte è stata costretta
a causa dell'inadempimento della controparte ed è volta a garantire l'esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di inadempimento della controparte (sotto tale profilo avvicinandosi alla cauzione). Va invece escluso che abbia anche funzione probatoria e sanzionatoria, così distinguendosi sia rispetto alla caparra penitenziale,
7 che costituisce il corrispettivo del diritto di recesso, sia dalla clausola penale, diversamente dalla quale non pone un limite al danno risarcibile, sicché la parte non inadempiente ben può recedere senza dover proporre domanda giudiziale o intimare la diffida ad adempiere, e trattenere la caparra ricevuta o esigere il doppio di quella prestata senza dover dimostrare di aver subito un danno effettivo>>: Trib. NA n.
866, 3/4-23/5/2008, in: www.giusrisprudenzamodenese.it, e altre successive: Trib.
NA -Pagliani- 26/3/2019, n. 504). Nel caso in esame, la funzione è quella di caparra confirmatoria, e ciò risulta anche dal testo dei due bonifici emessi in esecuzione dell'accordo da parte di , entrambi in data 13/7/2023, che, Pt_1
diversamente da quanto allega parte convenuta non è stata “arbitrariamente e senza alcun accordo sul punto” imputata in tal modo da parte attrice all'atto del bonifico bancario;
la scomposizione del pagamento in due bonifici in pari data, l'uno (doc. n. 4 att.) con causale “caparra acquisto Maserati…” per € 10.000,00, e l'altro (doc. n. 5 att.) con causale “acconto acquisto Maserati…” per 28.000,00, corrisponde pienamente al testo contrattuale (doc. n. 1 att.) dove le somme già bonificate vengono indicate in € 38.000,00, su un prezzo complessivo indicato in € 48.000,00. Una siffatta modalità esecutiva non può che corrispondere a precisi accordi tra le parti, confermati, sul piano del comportamento post-negoziale, anche dall'assenza di contestazioni o richieste di chiarimento nelle comunicazioni intercorse tra le parti, dopo l'esecuzione dei bonifici;
è, sul punto, pertinente quanto dedotto da parte attrice, ossia che, se parte convenuta non avesse concordato sulla dazione della CP_1
somma di € 10.000,00 a titolo di caparra, avrebbe contestato tale qualificazione immediatamente, mentre di simile contestazione non vi è traccia nelle comunicazioni intercorse tra le parti, come il messaggio via e-mail del 25/8/23 (doc. n. 4 conv.) e il messaggio di posta elettronica certificata del 17/10/23 (doc. n. 12 att.), nei quali non si fa alcuna contestazione sulla natura di caparra, e nemmeno menzione della stessa.
7. A questo punto, va rilevato che la parte inadempiente nella specie è l'odierno convenuto, che non provvedeva al riscatto anticipato del leasing della vettura in questione, pur essendo stato fornito da della provvista a ciò necessaria, Pt_1
determinando così il fallimento dell'intera operazione di subentro nella titolarità
8 dell'automezzo; la circostanza non è contestata, e risulta anche dalla documentazione prodotta attinente alla corrispondenza tra le parti tramite messaggi whatsapp (doc. n.
7).
Al riguardo va applicato un criterio analogo a quello utilizzato per gli sms e le e-mail, che nel processo civile hanno piena efficacia di prova, se colui contro il quale esse sono prodotte non dimostra, con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la loro non rispondenza con la realtà (Trib. NA -Pagliani- 4/5/2023, n.
734).
In sostanza, trattandosi di comunicazioni non certificate, a fronte del disconoscimento, o addirittura della radicale negazione del ricevimento, spetta a chi le vuole utilizzare dimostrare che la comunicazione è pervenuta al destinatario, o che comunque è stata posta nella sua disponibilità e non è stata letta per ragioni dipendenti dal destinatario stesso, non rientrando la conoscenza nell'ambito di una presunzione semplice, in quanto non può dirsi far parte del notorio la completa affidabilità della comunicazione elettronica non certificata;
per quanto concerne, invece, il contenuto e il tenore delle conversazioni, <chi vuol utilizzare la chat
(nella specie, WhatsApp) come prova non deve dimostrarne la genuinità; è, invece, chi la contesta a dover provare che la stessa non è attendibile e non può farlo con affermazioni generiche, ma in modo puntuale e con argomentazioni convincenti. Ed anche in tal caso, il Giudice potrebbe comunque accertare da sé tale corrispondenza con altri mezzi di prova, compresi gli indizi>> (Trib. NA -Pagliani- 4/5/2023, n.
734; Trib. NA -Legittimo- 7/7/2023, n. 1152; Trib. NA -Primiceri-
30/1/2024, n. 259; Trib. NA -Pagliani- 13/9/2024, n. 1354; Trib. NA -
Pagliani- 17/10/2024, n. 1524, tutte in: www.giurisprudenzamodenese.it).
Tuttavia, <per assurgere a rango di prova, i messaggi WhatsApp devono essere accompagnati da supporto materiale (nella specie, “screenshot”), mentre la trascrizione delle conversazioni stesse (nella specie, su fogli di Word) può divenire presunzione grave, precisa e concordante laddove confermata da altri indizi univoci
e se solo genericamente contestata>> (Trib. NA -Legittimo- 7/7/2023, n, 1152;
Trib. NA -Pagliani- 13/9/2024, n. 1354).
9 Nel caso di specie le produzioni di parte attrice non sono state contestate -e tanto meno disconosciute- in giudizio.
8. Parte convenuta allega, a giustificazione dell'inadempimento (art. 1460 C.c.), e anche a fondamento della domanda di accertamento dell'inadempimento di parte attrice e della conseguente domanda risolutoria e risarcitoria, il rifiuto di parte attrice di corrispondere la somma sborsata da parte convenuta a titolo di superbollo nelle more delle pratiche per il passaggio di proprietà.
Parte convenuta sostiene che parte attrice ha inspiegabilmente deciso, in modo unilaterale e arbitrario, di non farsi carico del superbollo dell'autovettura, ritenendo di competenza del convenuto stesso la tassa di possesso in scadenza al 31 agosto 2023; ciò anche in ragione del fatto che, a far data dal 12/7/2023, il convenuto aveva consegnato il mezzo alla concessionaria attrice che, dunque, lo ha trattenuto per oltre otto mesi nonostante la richiesta di restituzione del convenuto, che svolge al riguardo la già menzionata domanda riconvenzionale risolutoria e risarcitoria.
In realtà, in caso di veicolo oggetto di contratto di leasing è tenuto al pagamento chi risulta essere utilizzatore del veicolo al PRA;
al riguardo va condivisa la giurisprudenza della Corte di Cassazione ormai consolidata, che nell'anno 2019 ha emesso quattro sentenze identiche (Cass. sez. Trib., 16/5/2019, n. 13131, n. 13132, n.
13133 e n. 13135; conf.: Cass. VI, 9/2/2022, n. 4168), con le quali ha stabilito che unico soggetto che deve pagare il bollo per le auto a leasing è l'utilizzatore; in questo caso, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultava essere utilizzatore il convenuto. D'altronde, come controdedotto da parte attrice, il convenuto, al momento della consegna dell'auto presso i locali dell'attrice, non ne ha dismesso il possesso, avendo la concessionaria ha acquisito solo la mera detenzione dell'auto, dal momento che ne riconosceva la proprietà altrui, non solo in capo al convenuto come utilizzatore, ma anche in capo all'effettivo proprietario, cioè la società di leasing;
a fronte della formale risultanza della titolarità del leasing in capo a parte convenuta,
l'eccezione di mancanza del possesso materiale del bene risulta infondata in diritto.
Conseguentemente, sono infondate le domande riconvenzionali svolte.
10 9. Nella specie, quindi, è il venditore, che ha ricevuto la caparra di € 10.000,00, ad essere inadempiente. In questa situazione all'altra parte (acquirente) non inadempiente è data la scelta tra il recesso e la risoluzione: in caso di recesso può ottenere la restituzione del doppio della caparra versata (art. 1385, 2°., C.c.); in caso di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali in tema di inadempimento (art. 1385, 3°., C.c.).
Nel caso di specie parte attrice ha -come già sopra esaminato al par.
5- la via della risoluzione, come si ricava indiscutibilmente dal tenore delle domande proposte,
e anche dell'atto introduttivo, nel quale si legge espressamente che <il presente giudizio viene instaurato per richiedere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte a nonché il risarcimento del danno subito>>, ovvero i CP_1
due effetti tipici della risoluzione negoziale per inadempimento (restitutorio e risarcitorio), da intendersi quindi richiesta anche se non espressamente menzionata
(come peraltro non è espressamente richiesta nemmeno l'accertamento della legittimità del recesso). In tal modo, il contraente, avvalendosi della facoltà prevista dalla norma, mostra in concreto di scegliere il regime previsto dal menzionato terzo comma della stessa, di procedere con la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento del danno da inadempimento secondo le norme generali.
Nella descritta fattispecie parte attrice non ha il diritto di chiedere il doppio della caparra, ma solo il diritto di ottenere la restituzione della caparra versata, come effetto generale restitutorio della risoluzione contrattuale, così come la restituzione - espressamente domandata- della ulteriore somma versata in acconto.
10. Nella specie, quindi, va, previa pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento di parte convenuta, accolta in quanto fondata la domanda di restituzione della caparra versata, così come di ogni altra somma versata in acconto (€
28.000,00), mentre per gli aspetti risarcitori non vi è prova, né per quanto concerne il danno da lucro cessante, non sostenuta da alcun riscontro documentale sulla redditività dell'affare, né per quanto concerne il danno da lesione dell'immagine commerciale, peraltro poco comprensibile, atteso che per il settore del commercio delle vetture -anche se di lusso- episodi come la mancata conclusione di una
11 trattativa, o la risoluzione di in contratto, o la restituzione di una vettura in permuta, sono da considerare fisiologici e, comunque, non sono in grado di scalfire la considerazione di affidabilità dell'utenza, per non dire della sostanziale assenza di diffusione e circolazione di simili notizie.
D'altronde neppure la richiesta di liquidazione equitativa può sostituire, in simili casi, le deficienze istruttorie. In proposito va osservato che l'art. 1226 C.c. richiama il concetto di equità integrativa per i casi in cui il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, che la giurisprudenza ha interpretato nel senso di impossibilità o rilevante difficoltà della parte danneggiata di provare il danno nel suo preciso ammontare (cfr. Corte di cassazione I, 10/7/03, n. 10850; II, 26/2703, n.
2874; III, 16/7/02, n. 10271; II, 18/6/02, n. 8827; I, 30/5/02, n. 7896; II, 28/6/2000, n.
8795; S. L., 14/5/98, n. 4894; III, 27/12/95, n. 13114; S.U. 9/6/92, n. 7067; I, 13/9/91,
n. 9578; III, 6/6/90, n. 6056; espressamente nel senso che “il potere del giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa presuppone la prova in concreto della esistenza del danno”, cfr. Cass. II, 8/9/97, n. 8711), ma nei quali l'integrazione equitativa deve pur sempre essere fondata su una base di ragionamento ancorata ad elementi concreti, risolvendosi altrimenti in un'inammissibile presunzione de praesumpto; é infatti possibile calcolare in via presuntivo-equitativa l'ammontare di un danno che sia certo nella sua esistenza, mentre nel caso di specie é proprio questo primo dato ad essere totalmente carente, essendo in sostanza dimostrato il solo inadempimento. In simili casi é imprescindibile, per poter procedere ad una valutazione del danno con le particolari modalità della liquidazione equitativa, che il giudicante sia messo in condizione di disporre degli elementi probatori e dei dati di fatto idonei a consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare le lacune inevitabili nella determinazione del danno, e che comunque ciò avvenga sulla base di criteri e parametri di riferimento concreti, oggettivi e controllabili. Dei quali, infine, il giudice non può non dare conto in motivazione (cfr. Cass. III, 9/5/01, n. 6426; S.L., 16/12/99,
n. 14166; III, 25/9/98, n. 9588).
12 Altrimenti si tratta di elementi che, restando ben al di sotto dei requisiti previsti dall'art. 2729, I c., C.c., e per non trasformare la prova presuntiva in presunzione di prova, vanno ritenuti privi di rilevanza.
La domanda di risarcimento, per la parte indicata, non può quindi trovare accoglimento sul piano probatorio.
11. Dunque, va emanata condanna di pagamento per la parte dovuta. Sulla somma complessiva di € 38.000,00 sono dovuti gli interessi in misura legale dalla data di messa in mora -identificabile, in mancanza di diversa data di formale messa in mora, nella notifica del ricorso introduttivo in data 13/2/2024- fino alla data del saldo effettivo.
12. Non è, invece, fondata, la domanda di parte attrice di liquidazione di una somma a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 I° e/o III° co. C.p.c., atteso che per la condanna per lite temeraria non basta la semplice prospettazione di tesi giuridiche infondate (Trib. NA (Pagliani), 1/9/2017, n. 1463; Trib. NA
(Pagliani), 11/9/2017, n. 1538; Trib. NA (Rovatti), 15/1/2018, n. 23; Trib.
NA (Pagliani), 23/5/2018, n. 920; Trib. NA (Pagliani), 7/6/2018, n. 1047;
Trib. NA (Pagliani), 7/6/2018, n. 1049; Trib. NA (Pagliani), 20/6/2018, n.
1131; Trib. NA (Rovatti), 28/6/2018, n. 1201; Trib. NA (Pagliani),
29/3/2019, n. 516; Trib. NA (Pagliani), 16/5/2019, n. 769; Trib NA
(Pagliani), 13/12/2019, n. 1901; Trib NA (Grandi), 21/12/2019, n. 1975; Trib
NA (Rovatti), 23/12/2019, n. 1999; Trib NA (Pagliani), 3/1/2020, n. 1; Trib
NA (Grandi), 4/5/2020, n. 498; Trib NA (Pagliani), 30/6/2020, n. 739; Trib
NA (Grandi), 8/7/2020, n. 768; Trib NA (Grandi), 15/7/2020, n. 841; Trib
NA (Grandi), 21/7/2020, n. 871; Trib NA (Grandi), 23/9/2020, n. 995; Trib
NA (Pagliani), 3/11/2020, n. 1315; Trib NA (Grandi), 5/11/2020, n. 1334;
Trib NA (Grandi), 24/11/2020, n. 1465; Trib NA (Pagliani), 26/11/2020, n.
1480; Trib NA (Pagliani), 1/12/2020, n. 1512; Trib NA (Grandi), 3/12/2020,
n. 1518; Trib NA (Pagliani), 9/12/2020, n. 1551; Trib NA (Grandi),
17/3/2021, n. 448; Trib NA (Grandi), 6/5/2021, n. 751; Trib. NA (Grandi),
13 16/11/2021, n.1525; Trib NA (Grandi), 23/11/2021, n. 1592; Trib. NA
(Grandi), 14/12/2021, n. 1684; Trib NA (Grandi), 19/1/2022, n. 44), ed atteso altresì che, nel caso di specie, colui che intende ottenere il risarcimento dei danni non ha dato alcuna prova della sussistenza di un danno distinto dall'aver semplicemente dovuto contrastare argomentazioni infondate od aver dovuto far ricorso all'autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni (danno interamente risarcito con la rifusione delle spese legali), né in particolare dell'ammontare di detto danno ulteriore, che il giudice non può liquidare, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi idonei a identificarne concretamente l'esistenza, la domanda riconvenzionale del convenuto risulta infondata (“in presenza di un danno incerto nella sua stessa esistenza storica, nessuna valutazione equitativa del giudice può avvenire ai sensi dell'art. 1226 cc.”: Trib. NA (Cortelloni), 16/9/2017, n. 1601; Trib. NA
(Cortelloni), 18/9/2017, n. 1602; Trib NA (Grandi), 16/3/2022, n. 321; Trib
NA (Grandi), 25/3/2022, n. 372).
Quanto sopra non incide tuttavia (cfr. C. App. Bologna II (Fiore-Bellotti),
19/9/18, n. 2327; Trib NA (Pagliani), 12/2/2023, n. 34; Trib NA (Pagliani),
2/3/2023, n. 362; Trib NA (Pagliani), 19/10/2023, n. 1730) sulla soccombenza sostanziale, che resta totale in capo a parte convenuta, con conseguente condanna alle spese processuali -per valore dichiarato e bassa complessità- che si liquidano come in dispositivo. La soccombenza è totale anche in assenza di accoglimento circa il pagamento del doppio della caparra, perché la difesa di parte convenuta ha allegato l'assenza di inadempimento e di debito alcuno, svolgendo anzi domanda riconvenzionale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda, anche riconvenzionale, respinta, dichiara risolto il contratto concluso in data 12/7/2023 tra e Parte_1 CP_1 per inadempimento di quest'ultimo;
[...] dichiara tenuto e condanna a corrispondere a la CP_1 Parte_1 somma di € 38.000,00, oltre interessi legali dal 13/2/2024 fino alla data del saldo effettivo;
dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese CP_1 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi € 8.109,80, di cui € 1.057,80 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.
14 Così deciso in NA, il giorno 11/2/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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