TRIB
Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile Unica
Controversie in materia di lavoro e previdenza
Il Giudice, dott.ssa Francesca Caselli, esaminata e valutata la documentazione in atti, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa RG n. 837/2020, promossa da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Callà Maria Carmela, nei confronti dell' , in persona del L.R.P.T., CP_1
rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa Palermo Luisa Patrizia, avente ad oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'accesso ai benefici di cui agli artt. 12 e 13 l. 118/71 e art. 1 l. 18/1980.
Rilevato che, con comunicazione del 16.11.2024, il C.T.U. incaricato, Dott. Per_1
ha attestato la mancata presentazione del ricorrente alla visita peritale
[...]
fissata ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dei benefici oggetto del presente procedimento, allegando altresì certificato medico della dott.ssa del 05.01.2024; Persona_2
Rilevato che nessuna richiesta di visita domiciliare è prevenuta dal difensore del ricorrente né risulta intrapresa alcuna altra attività volta a dare impulso al procedimento neppure a seguito della richiesta di chiarimenti avanzata da questo giudicante in data 18.11.2024;
Considerato che parte ricorrente non ha fatto pervenire a questa A.G. alcuna giustificazione in merito alla mancata presentazione a visita né rispetto alla successiva inerzia;
Ritenuto pertanto che difetti la prova del requisito sanitario legittimante l'accesso ai benefici richiesti, atteso che il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di detto requisito, omettendo di sottoporsi alla verifica sanitaria da parte del C.T.U., senza peraltro fornire idonee giustificazioni ai fini della rimessione in termini;
Ritenuto che il contegno processuale delle parti sia elemento idoneo a concorrere alla formazione del convincimento del Giudice e che, pertanto, alla mancata ed ingiustificata presentazione a visita di parte ricorrente consegua il rigetto della domanda per difetto di prova in ordine alla sussistenza del presupposto sanitario legittimante l'accesso ai benefici richiesti (v. Cass., sent. n. 4751/1995; Cass. n.
2304/1986);
Ritenuto di non doversi procedere alla definizione del procedimento nel contraddittorio tra le parti con fissazione di nuova udienza, in considerazione del persistente disinteresse all'esito del medesimo, desumibile dall'assenza del periziando alla visita fissata dal consulente ed altresì dalla inerzia mantenuta anche a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del medico incaricato e del giudicante;
Preso atto della comunicazione del C.T.U. e del tempo trascorso dall'ultimo deposito in atti di parte ricorrente (21.06.2021);
Ritenuti sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite in quanto l resistente si è difeso in giudizio tramite propri funzionari che non hanno CP_2
documentato spese;
PQM
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Locri, 14/04/2025
Il Giudice
Francesca Caselli
Sezione Civile Unica
Controversie in materia di lavoro e previdenza
Il Giudice, dott.ssa Francesca Caselli, esaminata e valutata la documentazione in atti, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa RG n. 837/2020, promossa da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Callà Maria Carmela, nei confronti dell' , in persona del L.R.P.T., CP_1
rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa Palermo Luisa Patrizia, avente ad oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'accesso ai benefici di cui agli artt. 12 e 13 l. 118/71 e art. 1 l. 18/1980.
Rilevato che, con comunicazione del 16.11.2024, il C.T.U. incaricato, Dott. Per_1
ha attestato la mancata presentazione del ricorrente alla visita peritale
[...]
fissata ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dei benefici oggetto del presente procedimento, allegando altresì certificato medico della dott.ssa del 05.01.2024; Persona_2
Rilevato che nessuna richiesta di visita domiciliare è prevenuta dal difensore del ricorrente né risulta intrapresa alcuna altra attività volta a dare impulso al procedimento neppure a seguito della richiesta di chiarimenti avanzata da questo giudicante in data 18.11.2024;
Considerato che parte ricorrente non ha fatto pervenire a questa A.G. alcuna giustificazione in merito alla mancata presentazione a visita né rispetto alla successiva inerzia;
Ritenuto pertanto che difetti la prova del requisito sanitario legittimante l'accesso ai benefici richiesti, atteso che il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di detto requisito, omettendo di sottoporsi alla verifica sanitaria da parte del C.T.U., senza peraltro fornire idonee giustificazioni ai fini della rimessione in termini;
Ritenuto che il contegno processuale delle parti sia elemento idoneo a concorrere alla formazione del convincimento del Giudice e che, pertanto, alla mancata ed ingiustificata presentazione a visita di parte ricorrente consegua il rigetto della domanda per difetto di prova in ordine alla sussistenza del presupposto sanitario legittimante l'accesso ai benefici richiesti (v. Cass., sent. n. 4751/1995; Cass. n.
2304/1986);
Ritenuto di non doversi procedere alla definizione del procedimento nel contraddittorio tra le parti con fissazione di nuova udienza, in considerazione del persistente disinteresse all'esito del medesimo, desumibile dall'assenza del periziando alla visita fissata dal consulente ed altresì dalla inerzia mantenuta anche a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del medico incaricato e del giudicante;
Preso atto della comunicazione del C.T.U. e del tempo trascorso dall'ultimo deposito in atti di parte ricorrente (21.06.2021);
Ritenuti sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite in quanto l resistente si è difeso in giudizio tramite propri funzionari che non hanno CP_2
documentato spese;
PQM
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Locri, 14/04/2025
Il Giudice
Francesca Caselli