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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.o.p.
Dott.ssa Concetta Menale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 25375/2018 avente ad oggetto: prelazione immobiliare
TRA
nata in [...] il [...] Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliata in Napoli alla via Cesario C.F._1
Console n. 3 presso lo studio dell'Avv. Erik Furno che la rappresenta e difende, come da procura in atti.
ATTRICE
E
I germani sigg.ri nata a [...] il [...] Parte_2
C.F.: , nato a [...] il [...] C.F._2 Parte_3
C.F.: e nata a [...] C.F._3 Parte_4
18.05.1940 C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._4
Stanislao Sansone c.f.: giusto mandato a margine della C.F._5
comparsa di risposta ed elettivamente dom.ti presso il suo studio in Napoli alla via Luigia Sanfelice 5.
CONVENUTI
E
1 nato a [...] il [...] e residente in [...]
Annunziata n.61 C.F.: ed elettivamente domiciliato in C.F._6
Portici (NA) alla Via Libertà n. 279 presso lo studio degli avv.ti Gianluca Conte
( ) e Carlo Esposito, che lo rappresentano e difendono C.F._7
come da procura in atti
INTERVENTORE
FATTO
Con atto di citazione la sig.ra conveniva in giudizio i germani Parte_1
per sentir accertare e dichiarare il diritto di riscatto e/o di prelazione Parte_2
dell'attrice in relazione ad un contratto preliminare di compravendita stipulato il
28.05.2018 tra i convenuti e l'interventore e conseguentemente, ordinare il trasferimento in favore dell'istante del fondo rustico con vittoria di spese di giudizio.
Parte attrice sosteneva che i germani e Parte_4 Pt_3 Parte_2
avevano stipulato in data 28.05.2018 un preliminare di vendita con il
[...]
quale avevano promesso al sig. la vendita del fondo rustico sito Controparte_1
in Secondigliano Napoli, località “Aria Nova” o “Cupa dell'Arco”, per il prezzo di € 300.000,00, di cui € 100.000,00 versati all'atto del preliminare ed i restanti €
200.000,00, da corrispondere al momento della stipula dell'atto notarile, da effettuarsi entro il 3.09.2018. L'attrice, ricevuta la comunicazione dei convenuti circa la vendita del fondo confinante con il suo il 2.8.2018, a mezzo raccomandata aveva comunicato ai convenuti di possedere tutti i requisiti per l'esercizio della prelazione agraria previsti dall'art. 7 L. 14.08.1971, n. 817 e dall'art. 8 L.
26.05.1965 n. 590 e la sua volontà di acquistare l'intero fondo alle stesse condizioni del promissario acquirente aderendo Controparte_1
incondizionatamente a tutti i patti del compromesso notificatole come coltivatore diretto confinante. Deduceva, inoltre, che in data 03.09.2018 si recava presso lo studio del notaio per la stipula dell'atto definitivo, previo versamento del corrispettivo di € 300.000,00 e che i germani non si presentavano Parte_2
per la stipula costringendola a convenirli in giudizio.
2 I germani si costituivano in giudizio ed eccepivano l'infondatezza Parte_2
della domanda, assumevano che nella lettera del 30.07.2018 inviata all'attrice le chiedevano di confermare specificamente i requisiti contestati per l'esercizio della prelazione, di essere stati “allarmati” dal comportamento ambiguo della stessa dalla quale si aspettavano chiarimenti dettagliati ricevendo, invece, solo dichiarazioni generiche. Ancora affermavano che la non era riuscita ad Pt_1
opporre nulla di concreto alle contestazioni dettagliate formulate dall'altro aspirante acquirente, SI. che ne contestava i requisiti per esercitare il CP_1
diritto di prelazione e concludevano:
-) in via principale per il rigetto dell'atto di citazione della SI.ra
[...]
, in quanto carente di qualsiasi prova dei presupposti necessari per il Parte_1
valido esercizio del diritto di prelazione e contestualmente per la dichiarazione che la SI.ra effettivamente non possedeva alcuno dei requisiti necessari Pt_1
per il valido esercizio del diritto di prelazione sul fondo p.lla 87 promesso in vendita dagli esponenti, come sopra elencati dai convenuti, e non era coltivatrice diretta dei suoi fondi p.lle 494, 502 e 503 col detto fondo confinanti;
-) in via riconvenzionale dichiarare la nullità e l'inefficacia per contrarietà a norme imperative ex artt. 1418 e 1421 cc dell'atto in data 27/6/2018 con cui la
SI.ra accettava, priva dei necessari requisiti, l'offerta in prelazione del Pt_1
fondo degli esponenti;
-) accertare e dichiarare che il comportamento della parte attrice integri gli estremi della temerarietà della lite e dell'abuso dello strumento processuale e, per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni in favore degli esponenti ex art. 96 co. 1 cpc, da liquidarsi d'ufficio nella sentenza finale, nonché al pagamento in favore degli esponenti medesimi di una somma ex art. 96 co. 3 cpc, da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore ad euro 50.000,00, nonché al risarcimento di euro 1.830,00 come richiesti al punto 5 dei motivi, il tutto oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
3 -) condannare la parte attrice all'integrale refusione in favore degli esponenti di ogni spesa e competenza professionale a loro carico per il presente giudizio, oltre spese forfetarie, IVA e CPA;
-) rigettare integralmente la domanda di risarcimento danni avanzata dal SI. contro gli esponenti, non sussistendo alcun loro inadempimento CP_1
contrattuale nei suoi confronti;
-) in via gradata e solo nella denegata ipotesi di accoglimento dell'atto di citazione, condannare il terzo interventore SI. all'integrale Controparte_1
risarcimento in favore degli esponenti dei danni da essi subiti per effetto del suo descritto comportamento di induzione all'inadempimento degli obblighi nascenti dal citato contratto preliminare del 28/5/18 nei confronti della prelazionante SI.ra danni da quantificare anche per via equitativa ex art. 1226 Parte_1
cc, ed a cui aggiungere il risarcimento di euro 1.830,00 come richiesti al punto 5 dei motivi che precedono, condannandolo altresì al risarcimento degli ulteriori danni in favore degli esponenti ex art. 96 co. 1 e 3 cpc, il tutto oltre rivalutazione ed interessi come per legge, nonché all'integrale refusione delle spese e competenze di lite, oltre spese forfetarie, IVA e CPA;
-) emettere ogni altro provvedimento funzionale al trasferimento del terreno in favore della parte che l'Ecc.mo Tribunale riconoscerà come avente diritto all'acquisto, ed in particolare:
a) in caso di vittoria dell'interventore , dare atto che egli ha già Controparte_1
versato in data 14/1/2019 il saldo del prezzo dovuto per il terreno dei germani pari ad euro 200.000,00; Parte_2
b) in caso di vittoria della parte attrice , condizionare l'effetto Parte_1
traslativo al versamento finale da parte di quest'ultima, a titolo di prezzo del terreno, di euro 300.000,00 in favore dei convenuti germani Parte_2
c) in ogni caso condannare il pretendente compratore che sarà risultato soccombente al versamento in favore dei medesimi convenuti, sempre a titolo di risarcimento danni, degli interessi legali sul detto saldo di prezzo a far data dal
4 30/9/2018, termine ultimo per la stipula del definitivo, sino all'effettivo soddisfo avvenuto in udienza il 14/1/2019 a seguito di offerta eseguita dalle parti interessate.
con domanda di intervento ad opponendum interveniva in Controparte_1
giudizio chiedendo: -) la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta da parte dell'attrice nei confronti dei convenuti sulla inesistenza dei Parte_2
requisiti previsti dalla normativa in materia di prelazione agraria;
-) l'emissione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 cc, per il trasferimento della proprietà del fondo rustico sito in Napoli, in considerazione dell'inadempimento del contratto preliminare del 28.05.2018 da parte dei germani -) ordinare Parte_2
Conservatore dei RR.II. di Napoli, con esonero da ogni responsabilità, di trascrivere l'emananda sentenza;
-) condannare le parti al pagamento delle spese di giudizio. Il assumeva, inoltre, che l'intervento svolto era legittimo e CP_1
fondato sussistendo una connessione con la domanda presentata dalle parti del processo.
Espletata la prova testimoniale, il giudice rigettava la richiesta di CTU proposta dall'attrice, volta a verificare la vetusta delle coltivazioni e rinviata per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni il giudice assegnava la causa a sentenza, concedendo i termini di legge previsti dall'articolo 190 del Codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda è infondata per quanto di ragione.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione sollevata da parte attrice di inammissibilità dell'intervento volontario del in quanto, a suo dire, CP_1
rappresenterebbe una domanda nuova, che amplia il thema decidendum, e, come tale, il sig. avrebbe dovuto formulare autonoma domanda riconvenzionale. CP_1
5 La detta eccezione è infondata e va rigettata atteso che il sig. è Controparte_1
promittente acquirente e parte del contratto preliminare stipulato con i convenuti
, e Parte_3 Parte_4 Parte_2
venditori del fondo oggetto della presente controversia, su cui parte attrice sta agendo per far valere il diritto di prelazione al fine di ottenerne il trasferimento in suo favore. Ciò posto, sul punto è opportuno precisare che secondo la giurisprudenza di legittimità l'ammissibilità dell'intervento adesivo ex art. 105
c.p.c. è consentito ove l'interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non di mero fatto, attesa la necessità che la soccombenza della parte determini un pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dal terzo quale effetto riflesso del giudicato (Cass. civ. n. 25145/2014). Con riguardo alla causa oggetto della presente controversia la risoluzione della stessa a favore dell'attrice-prelazionaria si tradurrebbe in una situazione di soccombenza del e di conseguenza CP_1
vigerebbe una totale incompatibilità tra diritto di acquisto vantato dall'attrice e quello del promissario acquirente. Ne deriva che vige una stretta connessione tra la domanda dell'interveniente con quella delle altre parti del processo, tali da giustificare un simultaneo processo, visto che la tutela del diritto vantato dall'attrice appare incompatibile con quello vantato dal promittente acquirente- interveniente.
I convenuti, ancora, eccepiscono l'inammissibilità della domanda autonoma proposta dall'interveniente diretta a ottenere l'adempimento in forma specifica del contratto preliminare - ai sensi dell'art. 2932 cc - ordinandone il trasferimento del fondo. Va detto che anche detta eccezione non è fondata in quanto la domanda di intervento proposta dall'interventore andrebbe qualificata come intervento autonomo e non meramente adesivo. Come affermato in plurime occasioni dalla giurisprudenza di legittimità “la domanda proposta non sarebbe preclusa ai sensi dell'art. 268 c.p.c. che interdice all'interveniente - non sul piano assertivo, ma sul piano istruttorio, relativamente sia alle prove costituente che a quelle
6 documentali - il compimento di atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte” (Cass. civ. n. 19422/2020). Sostenere il contrario, e negare che la parte intervenuta non possa proporre domande autonome fino a che non vengano precisate le conclusioni, “significherebbe di fatto vanificare qualsiasi valore ed utilità processuale all'istituto degli interventi contemplati nel primo comma dell'art. 105 c.p.c.” (Cass. civ. n. 25264/2008). Da quanto argomentato ne consegue che la domanda proposta dell'interventore, volta non solo ad ottenere il rigetto della domanda attrice ma anche ad ottenere l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare da questi firmato, è ammissibile.
Prima di passare ad esaminare il merito della controversia è opportuno precisare che in tema di esercizio del diritto di prelazione la CTU è inammissibile. Sul punto occorre evidenziare che nel nostro ordinamento processuale, la consulenza tecnica
(in qualsiasi ambito essa venga esperita) costituisce uno strumento rimesso alla discrezionalità del giudice, il quale, anche a prescindere dalle istanze delle parti, può decidere se avvalersi o meno dell'opera dei consulenti quando la risoluzione della causa concerne peculiari questioni tecniche che solo il tecnico è in grado di conoscere (Cass. civ., 13.03.2009, n. 6155).
La giurisprudenza distingue, invero, due forme di consulenza tecnica: la consulenza “deducente”, ove l'ausiliario del giudice è tenuto soltanto a valutare i fatti accertati o dati per esistenti dalle parti, e la consulenza “percipiente”, ove il consulente, pur basandosi su elementi allegati dalla parti è tenuto ad esprimersi su fatti che possono essere esaminati ed accertati soltanto per mezzo delle competenze tecniche di cui dispone (cfr.: Cass. civ., 22.01.2015, n. 1190).
Orbene, entrambe le due forme di consulenza non possono prescindere dall'onere di allegazione che ricade sulle parti ma mentre la “consulenza deducente” si riduce ad accertare, per mezzo del consulente nominato dal giudice, i fatti dedotti dalle parti dal punto di vista tecnico, la “consulenza percipiente” si spinge oltre, nel senso che il consulente può svolgere indagini (anche, in ipotesi, ulteriori rispetto a quelle demandate dal giudice), ove esse si rendano necessarie per
7 rispondere al quesito affidato al CTU. In particolare questa seconda forma di consulenza (percipiente), oltre a fornire al giudice la valutazione di fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (fra le più recenti: Cass. civ.,
09.05.2023, n. 12348; conforme Cass. civ., 06.12.2019, n. 31889; Cass. civ,
15.06.2018, n. 15774). Tale principio subisce però un temperamento in materia di prelazione e riscatto agraria ove, normalmente, occorre accertare la sussistenza dei requisiti necessari al prelazionante (sia esso coltivatore diretto o proprietario confinante) per esercitare l'azione di prelazione (o domanda di riscatto), requisiti che non possono essere provati tramite il ricorso alla consulenza tecnica, bensì solo dalle parti. Sul punto, parte della giurisprudenza ha chiarito che tali requisiti
(o prerequisiti) costituiscono condizioni dell'azione e che la mancanza anche di uno solo di essi determina il rigetto della domanda (Cass. n.3538/2000).
Aderendo a tale interpretazione, affinché le domande di prelazione e di riscatto agrario possano trovare accoglimento, incombe sull'attore, l'onere di provare la sussistenza in capo a sé di tutti i requisiti previsti dall'art. 8 legge 1965 n. 590
(Cass. civ., n. 5149/2001) in caso contrario, ove manchi la prova anche di uno solo dei citati requisiti, la domanda attorea va rigettata. Da quanto motivato è evidente che in materia di prelazione agraria non sia possibile il ricorso alla consulenza “percipiente”. Ed infatti, se incombe sull'attore fornire la prova dei requisiti di cui all'art. 8 legge 590/1965 (in caso di coltivatore diretto), il consulente eventualmente nominato dal Tribunale, per verificare la sussistenza dei detti requisiti, non potrà svolgere indagini esplorative (benché riguardanti questioni tecniche), poiché dovrà scrupolosamente attenersi a quanto allegato dall'attore, non potendo, il consulente stesso, sostituirsi al prelazionanate – riscattante nell'assolvimento dell'onere probatorio. In caso contrario, la consulenza sarà inammissibile, poiché svolta in violazione del principio dispositivo posto a carico delle parti, e conseguente violazione del principio del
8 contraddittorio che postula la parità delle parti sul piano processuale. A conferma di tale conclusione, si richiama una recente sentenza della S.C. (Cass. n.
7023/2020) sempre dettata in materia di esercizio del diritto di riscatto di fondo rustico da parte del proprietario confinante (ma valida anche nel caso della prelazione dell'affittuario coltivatore diretto). Fra i vari motivi di ricorso dedotti dal ricorrente, il primo motivo concerneva la violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3, degli artt. 8 e 31 L. 590/65 e art. 7 L.
817/71 in relazione all'art. 2697 c.c., disputandosi, nella specie, a quale delle parti dovesse spettare l'onere della prova in punto di esistenza o meno sul fondo oggetto di riscatto dell'insediamento di un coltivatore diretto da oltre un biennio.
Gli in accoglimento del motivo di ricorso, ribadiscono il principio che Parte_5
in materia di prelazione agraria grava sull'attore prelazionante l'onere di dimostrare che sul fondo oggetto di riscatto non sussista la condizione impeditiva dello stabile insediamento di un coltivatore diretto, non trovando applicazione, nel caso di specie, il principio di “vicinanza della prova”, essendo in materia agraria le circostanze oggetto di prova perfettamente conoscibili ed accessibili da entrambe le parti (dunque nella disponibilità delle parti le quali sono tenute a conoscere la sussistenza o meno di tutti i requisiti della prelazione). Il principio di vicinanza della prova, è un principio di elaborazione giurisprudenziale che ricorre nell'ipotesi in cui una delle parti si trovi in condizione di inferiorità e di limitato accesso alla fonte di prova, che invece si trova nella disponibilità diretta soltanto dell'altra e che ha lo scopo di riequilibrare, sul piano istruttorio, la posizione di attore e convenuto (Cass. civ.,
19.11.2007, n. 23929).
Invero, nel caso della prelazione, quando le circostanze oggetto di prova sono pacificamente note ad entrambe le parti in causa, l'attore non può ricorrere a tale agevolazione, dovendo, come detto, egli stesso provare sia i propri requisiti soggettivi, che i requisiti oggettivi della prelazione;
in caso contrario, ove egli non sia a conoscenza di tali requisiti, la propria domanda dovrà essere rigettata.
9 Da quanto argomentato, sulla base dei nuovi orientamenti giurisprudenziali sopra esaminati, è possibile concludere affermando che in materia agraria una consulenza tecnica di tipo “percipiente” non sia mai ammissibile, né possibile: essa infatti consentirebbe ad un terzo (come, di fatto, è il consulente tecnico nominato dal Tribunale) di ricercare fonti di prova più ampie rispetto a quanto posto nella disponibilità delle parti, e poiché, come visto, la giurisprudenza considera i requisiti soggettivi ed oggettivi della prelazione agraria (e del riscatto) condizioni dell'azione, ammettere una consulenza di questo tipo in tale materia, significherebbe violare i principi di riparto dell'onere probatorio previsti dall'ordinamento, con conseguente violazione del principio del contraddittorio e nullità insanabile della consulenza. Quanto alla “consulenza deducente”, nel silenzio della giurisprudenza, il ricorso a tale mezzo di prova sarà limitato ai soli casi in cui si tratti di esaminare elementi tecnici che solo un tecnico specializzato nel settore possa chiarire, come nel caso in cui si tratti di esaminare documenti specifici in materia agraria, oppure ove si tratti di verificare la reale forza lavorativa del prelazionante o dei suoi familiari o ove si tratti di verificare l'autonomia colturale e produttiva dei fondi. In tutti gli altri casi, proprio per i principi sopra esaminati, anche tale forma di consulenza apparirà inammissibile, proprio perché rivolta a sostituirsi alle parti nell'adempiere all'onere probatorio posto a loro carico.
Nel caso in esame la consulenza richiesta dall'attrice si è palesata inammissibile oltre che esplorativa atteso che il consulente avrebbe dovuto sopperire alla prova, che non è stata fornita da parte attrice, della coltivazione del fondo nei due anni antecedenti la proposta di vendita formulata dagli interventori.
Passando all'esame del merito della controversia la questione che, appare dirimente per valutare la fondatezza o meno della domanda di parte attrice, è rappresentata dalla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione in capo a parte attrice.
10 La disciplina alla quale bisogna fare riferimento è quella contenuta nell'art. 8 della
Legge n. 590/1965 sullo sviluppo della proprietà coltivatrice, come integrato dall'art. 7 della Legge n. 817/1971, il quale riconosce il diritto di prelazione agraria con facoltà di riscatto "al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfi tenti coltivatori diretti". La prelazione costituisce un limite al pieno diritto del proprietario confinante di trasferire pienamente il bene, prevedendo una categoria di beneficiari che, in quanto titolari di determinati requisiti/ devono essere preferiti nelle ipotesi di alienazione. La ratio del diritto di prelazione del proprietario confinante si individua nella promozione della proprietà contadina e nella tutela volta al consolidamento della stessa;
la circostanza di essere coltivatori diretti e di possedere fondi confinanti garantisce uno sfruttamento mirato della terra e migliora la redditività dei fondi attraverso il loro accorpamento. Dunque, la legge obbliga l'alienante a notificare la proposta di vendita al proprietario del fondo confinante titolare della prelazione onde consentirne l'esercizio, entro il termine di trenta giorni, riconoscendo, in caso contrario, all'avente diritto la potestà di riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni successivo avente causa entro un anno dalla trascrizione della compravendita. La normativa subordina l'esercizio del diritto di prelazione e/o il riscatto alla sussistenza delle seguenti condizioni soggettive e oggettive: a) che il retraente sia coltivatore diretto del fondo;
b) che abbia, anche unitamente ai componenti del proprio nucleo familiare, una capacità lavorativa adeguata, ossia non inferiore ad un terzo della forza lavoro necessaria per la lavorazione, secondo le colture abitualmente impiantate, dei terreni posseduti unitamente a quelli oggetto di retratto;
c) che i terreni agricoli di sua proprietà siano coltivati da almeno due anni;
d) che, nel biennio precedente all'alienazione, non abbia venduto fondi di sua proprietà di imponibile fondiario superiore a Lire mille, salvo che per ragioni di ricomposizione fondiaria;
e) che ì fondi siano contigui;
f) che sul terreno contiguo messo in vendita non siano
11 insediati affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti;
g) che il fondo venduto abbia destinazione agricola.
La prova della sussistenza di tutte le suindicate condizioni dell'azione deve essere fornita, come su motivato, da chi agisce in giudizio (Cass. civ., n. 12893/2012: "il coltivatore del fondo confinante che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione di cui alla legge 26 maggio 1965 n. 590, intenda esercitare il retratto, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla suddetta legge, ivi compreso quello relativo ai possesso di una adeguata forza lavoro in grado di coltivare non solo la superficie oggetto della domanda di prelazione, ma l'intera superficie risultante dalla sommatoria del fondo posseduto e di quello retrattato").
Occorre osservare che vige nel processo civile il c.d. principio di non contestazione, previsto dall'art. 115 co. 1 c.p.c., in forza del quale devono ritenersi provati i fatti che la controparte costituita non abbia specificamente contestato. In tal senso, proprio con riguardo alla materia in esame, si è pronunciata la Suprema
Corte che ha affermato che "...anche nelle controversie in tema di riscatto o prelazione agrari la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti..." (Cass. n. 3727/12, in termini anche Cass. n. 7253/13).
Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, va osservato che nel caso di specie né i convenuti né l'interventore hanno contestato le condizioni indicate sub d) e) f) g) che pertanto si intendono provati in virtù del principio richiamato.
Invero, i requisiti contestati dalle parti sono quelli di cui al punto a) b) c). Con riferimento al requisito di cui alla lett. a) - b) ossia l'essere coltivatore diretto del fondo confinante, si deve rilevare che l'art. art. 31 legge 590/1965 afferma che
12 “Sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché' la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo”. A ciò si aggiunga che un ulteriore requisito previsto dalla normativa su menzionata
è quello che abbiamo indicato con la lett. c) ossia che i terreni agricoli del prelazionante siano coltivati da almeno due anni.
La mancanza di uno dei detti requisiti impedirà al confinante il diritto di prelazione.
Dai documenti in atti bisogna osservare che il requisito di cui alla lettera c) non risulta essere stato adeguatamente provato da parte dell'attrice anche in considerazione del fatto che la stessa consulenza di parte, da lei depositata, non ha dimostrato la coltivazione continuativa del fondo nei due anni antecedenti il preliminare essendo stata redatta solo nel settembre 2019 cioè a distanza di ben
14 mesi dalla formale contestazione del requisito della coltivazione del fondo. Sul punto parte attrice non è stata in grado di assolvere all'onere della prova su di lei gravante. Dai documenti in atti, infatti, emerge che le certificazioni depositate
(tessera coldiretti;
elenchi dei coltivatori diretti ed il pagamento dei contributi previdenziali), e tutta la documentazione allegata alle note ex art. 183, VI comma,
n. 2, c.p.c. del 26.11.2019 (fatture di acquisto di attrezzi agricoli nel 1986, contributi versati, acquisto di autocarri agricoli, ecc.) non hanno provato l'effettiva coltivazione del fondo dell'attrice nel bienno antecedente il 2018 nè ha aiutato la perizia di parte redatta dal in data 3.10.2019 (un anno Testimone_1
dopo la richiesta dell'attrice di esercitare il diritto di prelazione), depositata al fine di provare la coltivazione. La detta perizia non è sufficiente a provare la coltivazione del fondo nei due anni antecedenti il preliminare del atteso CP_1
che il perito si è limitato a certificare solo l'esistenza di un agrumeto (che dalle
13 foto appare di evidente impianto recente alla data della relazione) all'atto della redazione. Le stesse dichiarazioni rese dal non provano il requisito richiesto Tes_1
egli, infatti, in sede di escussione, dichiara che a Pasqua 2018 c'erano i limoni e sottopostegli le foto prodotte dal allegate alla perizia di parte da lui CP_1
prodotta, dichiara. “il 2016 il fondo non era lavorato e il 2017 appare essere stata fatta una lavorazione con la trincia (tagliaerba superficiale)”.
Anche le dichiarazioni rese dal teste , all'udienza del Testimone_2
28.11.2022 sono generiche e non probanti egli afferma che “ dal 2014 e fino al
2021, è stato chiamato a fresare il terreno con il suo trattore saltuariamente;
di essere stato chiamato “un paio di volte l'anno ma non ricorda se fu chiamato tutti gli anni….” E comunque non provano l'attività di coltivatore diretto dell'attrice in quanto l'attività di fresatura è una attività di mera manutenzione e pulizia del fondo e non attività di coltivazione.
Né dalla produzione dei documenti di parte attrice si riesce a ritenere provata l'attività di coltivazione del fondo per i due anni antecedenti il 2018 ed infatti, dall'esame dei documenti, risulta che la fosse proprietaria di una Pt_1
motozappa acquistata in data 06.08.1986(doc. 8 di parte), di una fresa acquistata il 12.08.2019 (doc.9 di parte) di due autocarri acquistati in data 07.12.2018
(doc.10) e 16.09.2019 (doc. 11). Orbene dai documenti indicati si evince che ben tre acquisti sono posteriori alla data del giugno 2018 ciò a supporto delle affermazioni del secondo il quale, negli anti antecedenti il 2018, la signora CP_1
non esercitava più l'attività di coltivazione del fondo fatto poi rilevato dalle foto estratte da google maps e allegate alla perizia di parte dallo stesso prodotta.
Orbene, ciò che davvero conta in tema di prelazione agraria, come sostenuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, è la dimostrazione che nel periodo biennale considerato il fondo sia stato effettivamente coltivato non bastando una dimostrazione in astratto in base a certificazioni ma essendo richiesta una prova concreta. Ebbene simile onere non è stato adeguatamente assolto in quanto le prove fornite dall'attore sono carenti così come la deposizione dei
14 testimoni appaiono generiche e non dirimenti ai fini probatori. Secondo la giurisprudenza, infatti, “la prova della qualità di coltivatore diretto in capo al richiedente deve essere fornita in concreto, ovvero dimostrando l'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio o della propria famiglia in relazione alle necessità colturali del fondo, senza che certificazioni anagrafiche o altre attestazioni amministrative possano assurgere al valore di prova piena e rimanendo irrilevante il dato formale dell'eventuale iscrizione dell'interessato in appositi elenchi o albi. Inoltre, l'accertamento della qualità di coltivatore diretto in capo a chi intende esercitare il riscatto va compiuto in relazione alla data della vendita del fondo al terzo, che segna la nascita del diritto di riscatto, nonché in riferimento all'epoca in cui il diritto di riscatto viene esercitato, in termini sia di attualità che di prospettiva futura” (cfr.
Cass. Civ., n. 4799/2006; Cass. Civ., n. 21621/2007; Cass civ., n. 1112/2006;
Cass. Civ., n. 10972/2004).
Va di contra rilevato che dall'esame dei documenti prodotti in atti dall'interventore emerge che: CP_1
-) (doc. 19) la dal 01.01.1973 al 30.11.1998 è stata titolare di P.IVA; Pt_1
-) (doc. 17) dall'estratto INPS l'attrice ha versato i contributi di coltivatore dal
1962 al 2001;
-) (doc. 18) iscrizione alla C.C.I.A.A. della sig. dal 13.07.2018 (dopo Pt_1
aver ricevuto la notifica dell'atto per l'esercizio del diritto di prelazione del
06.06.2018 dai germani;
Parte_2
-) dalla perizia giurata del dott. , redatta a luglio del 2018, risulta in modo Per_1
inequivocabile che il terreno di proprietà dell'attrice a luglio 2018 risultava incolto ma non in stato di abbandono e presentava un taglio erbe recente per pulizia del fondo, che dalle foto scaricate da google maps non vi erano evidenze di essenze vegetali di tipo agrario e/o destinate ad uso produttivo, bensì solo essenze spontanee. Il perito concludeva affermando che nell'ultimo decennio gli appezzamenti dell'attrice non erano stati mai oggetto di coltivazione.
15 -) in data 14.02.1985 l'attrice fa denuncia di inizio attività in qualità di coltivatore diretto, dagli estratti in atti dell'Inps risulta essere pensionata dal 2003 allorquando procedeva anche alla cancellazione dal registro dei coltivatori diretti e, solo dopo aver ricevuto la richiesta dei circa la prelazione, in data Parte_2
27.06.2018 comunicava che intendeva esercitare il diritto di prelazione e in data
13.07.2018 procedeva all'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
-) le ricevute di tesseramento come coltivatore diretto si fermano al 2007 (mentre le copie di presunte tessere non direttamente attribuibili alla attrice non si ritengono prove idonee).
Ancora, l'interventore nega e contesta la sussistenza del requisito di cui alla lett.
b) ossia che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo. Sebbene la mancanza di un solo requisito determinerebbe la nullità della richiesta prelazione si esamina anche l'eccezione dell'insussistenza del requisito suindicato. A detta eccezione aderivano anche i riportandosi alla Parte_2
ricostruzione svolta dal ctp dell'interventore, Dott. . Persona_2
Anche detto requisito non risulta sia stato provato dall'attrice non avendo dimostrato che la forza lavoro del suo nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo della forza lavoro necessaria per la lavorazione, secondo le colture abitualmente impiantate, dei terreni posseduti unitamente a quelli oggetto di retratto. Parte attrice stima attraverso una valutazione approssimativa e meramente superficiale che avrebbe “la sufficiente capacità lavorativa consistente in 40 giornate lavorative all'anno.” La qualità di questo requisito e cioè la citata capacità lavorativa necessaria per la lavorazione deve essere stabilita in base ad un rapporto di proporzionalità, per almeno un terzo, tra il fabbisogno di attività lavorativa del fondo e la forza lavorativa familiare che vi trova impiego detto rapporto non è stato provato. Il primo termine del rapporto, che è alla base del calcolo, è "istituito da quel che occorre, in giornate lavorative, per far fronte alle normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto dell'estensione, del
16 tipo di coltura, del sistema di coltivazione e dell'ausilio di mezzi meccanici, Il secondo termine del rapporto è costituito dalla forza lavorativa del coltivatore e della sua famiglia, che non è la forza lavorativa astratta disponibile, ma quella che in concreto può essere impiegata nella coltivazione del fondo, con la conseguenza che, ove il retraente sia nel godimento di una pluralità di fondi, ai quali dedica l'attività lavorativa propria e della sua famiglia, di ciò occorrerà tener conto ai fini della valutazione della sussistenza della proporzione richiesta”
( in tal senso Corte appello Potenza n. 355/2022).
Dal rigetto della domanda e dall'insussistenza dei requisiti di prelazione da parte attrice, va accolta consequenzialmente la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti tesa a dichiarare la nullità e l'inefficacia per contrarietà a norme imperative ex artt. 1418 e 1421 cc dell'atto del 27/6/2018 con cui la SI.ra
[...]
accettava l'offerta in prelazione del fondo dei convenuti. Pt_1
In considerazione della invalidità della denunciatio, stante l'assenza dei requisiti da parte dell'attrice, va accolta la domanda proposta in via autonoma da parte dell'interveniente volta - ai sensi dell'art. 2932 cc – ad ottenere il trasferimento a suo favore del fondo rustico oggetto della presente controversia.
La non sussistenza, accertata in giudizio, dei requisiti normativamente descritti per la sussistenza del diritto di prelazione dell'attrice implica la persistente validità del contratto preliminare e quindi la validità della domanda di cui all'art. 2932 c.c..
Va rigettata la domanda dei germani di risarcimento dei danni nei Parte_2
confronti dell'attrice, ai sensi dell'art. 96 comma 1 e 3 non avendo rinvenuto il giudicante un effettiva malafede o colpa grave della e non avendo gli Pt_1
stessi, avendo dichiarato di aver già percepito l'intero prezzo della vendita, subito danni economici dal ritardo cagionato dal giudizio de quo.
Va dichiarato l'inadempimento dei germani nei confronti Parte_2
dell'interventore per non aver inteso procedere al trasferimento della proprietà sebbene avessero incassato l'intero importo della compravendita.
17 Per le spese di lite in favore dei convenuti germani della si procede ad Pt_2
una unica liquidazione, in adesione all'orientamento della Suprema corte (Cass. ord. 29651/2018). Infatti, al difensore che abbia assistito in giudizio una pluralità di parti, a meno che l'opera defensionale, pur se formalmente unica e non abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche va liquidato un unico onorario. Sul punto va precisato che tutti gli atti della parti sono identici e, pertanto, la semplice costituzione separata delle parti con il deposito di difese e memorie identiche non è sufficiente ad ottenere una liquidazione multipla delle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, con applicazione dei parametri medi di cui alle Tabelle del DM n. 147/2022 per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalle parti, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-) accertato che la sig.ra non possiede i requisiti previsti Parte_1
dall'art. 8 L 26.05.1965 n. 590 a cui l'art. 7 L 14.08.1971 n. 817 rigetta la domanda di prelazione proposta;
-) dichiara l'inadempimento dei sigg. Parte_3 Parte_4
e all'esecuzione del contratto preliminare inter
[...] Parte_2
partes di compravendita del fondo rustico del 28.05.2018, stante il rifiuto di stipulare l'atto pubblico di compravendita in favore del pur avendo CP_1
incassato l'intero prezzo;
-) in accoglimento della domanda del ai sensi dell'art. 2932 cc, Controparte_1
ordina il trasferimento in suo favore del fondo rustico sito in Napoli alla Via
Napoli alla località “Aria Nuova” o “Cupa dell'Arco” della superficie complessiva di Ha 01.03.70, riportato nel NCT di Napoli alla partita 294525,
18 foglio 4, p.lla 87 di natura seminativo, RD € 190,13, RA € 96,40 di proprietà dei sigg. , e il cui prezzo è già stato Parte_3 Parte_2 Parte_4
interamente pagato come dichiarato dai venditori;
-) Ordina al Conservatore dei RR.II. di Napoli di trascrivere l'emananda sentenza, con ogni altra conseguente e pertinente statuizione di legge;
-) rigetta la domanda proposta dai convenuti di condanna Parte_2
dell'attrice al risarcimento danni per quanto su motivato;
-) condanna i convenuti per un terzo e la sig.ra Parte_2 Parte_1
per i restanti 2/3 al pagamento delle spese di lite, in favore del che liquida CP_1
complessivamente in € 22.457,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito;
-) condanna la sig.ra al pagamento delle spese di lite, in favore Parte_1
dei germani e che liquida Parte_6 Pt_3 Parte_2
complessivamente in € 22.457,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cosi deciso in Napoli, 20 gennaio 2025
Il GOP (dott.ssa Concetta Menale)
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