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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 7043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7043 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra, all'udienza del 17/06/2025 , all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.5990/2025 promossa
DA
Parte_1
Con l'avvocato RINALDI GIOVANNI
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato premesso di essere docente nelle scuole Parte_1 statali;
di aver lavorato con contratti a tempo determinato per l'anno 2020/2021 ; di non aver percepito la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'art 7 del CCNL 2001 corrisposto, di contro, ai decenti di ruolo e a quelli con contratto a tempo determinato di durata annuale conveniva in giudizio il per sentir accogliere le seguenti conclusioni “ . Accertare e CP_2 dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il . Per l'effetto, condannare il Controparte_1
al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione Controparte_1 dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in €
1.334,42, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Previe argomentazioni in diritto concludeva come sopra.
Il non si costituiva e veniva dichiarata la contumacia. CP_1
All'udienza odierna, la causa istruita documentalmente veniva discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale. Il Ricorso è fondato e va pertanto accolto.
La questione della “ retribuzione professionale dei docenti a tempo determinato è stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza di legittimità . In particolare la Suprema Corte , con riguardo all'art 7 del CCNL per il personale del comparto scuola del 15.3.2001 che attribuisce la “ retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente e educativo ha affermato il principio secondo cui tale articolo debba essere interpretato in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/CE nel senso di essere esteso a tutto il personale , ivi compreso quello assunto a tempo determinato , a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n 124 del 1999. Poiché non vi sono ragioni per discostarsi da detto principio la domanda di deve essere accolta. Pt_1
Va quindi dichiarato il diritto della ricorrente di ottenere la retribuzione professionale docenti per il periodo di servizio a tempo determinato indicato in ricorso con la condanna del al CP_1 pagamento di detta voce retributiva , in misura di legge e da rimodularsi in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi legali da ogni rateo mensile fino al saldo.
Le spese di giudizio , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Condanna il convenuto al pagamento in favore di della retribuzione CP_1 Parte_1 professionale docenti ex art 7 comma 1 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001, per il periodo dal
21.10.2020-30.6.2021, in misura di legge e da modularsi in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato , oltre interessi legali da ogni rateo mensile e fino al saldo.
Condanna il a rimborsare le spese di lite che si liquidano in euro 1650,00, oltre IVA, CPA CP_1
e spese generali nella misura del 15%, con distrazione.
Così deciso, Roma 17 giugno 2025.
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra, all'udienza del 17/06/2025 , all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.5990/2025 promossa
DA
Parte_1
Con l'avvocato RINALDI GIOVANNI
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato premesso di essere docente nelle scuole Parte_1 statali;
di aver lavorato con contratti a tempo determinato per l'anno 2020/2021 ; di non aver percepito la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'art 7 del CCNL 2001 corrisposto, di contro, ai decenti di ruolo e a quelli con contratto a tempo determinato di durata annuale conveniva in giudizio il per sentir accogliere le seguenti conclusioni “ . Accertare e CP_2 dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il . Per l'effetto, condannare il Controparte_1
al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione Controparte_1 dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in €
1.334,42, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Previe argomentazioni in diritto concludeva come sopra.
Il non si costituiva e veniva dichiarata la contumacia. CP_1
All'udienza odierna, la causa istruita documentalmente veniva discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale. Il Ricorso è fondato e va pertanto accolto.
La questione della “ retribuzione professionale dei docenti a tempo determinato è stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza di legittimità . In particolare la Suprema Corte , con riguardo all'art 7 del CCNL per il personale del comparto scuola del 15.3.2001 che attribuisce la “ retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente e educativo ha affermato il principio secondo cui tale articolo debba essere interpretato in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/CE nel senso di essere esteso a tutto il personale , ivi compreso quello assunto a tempo determinato , a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n 124 del 1999. Poiché non vi sono ragioni per discostarsi da detto principio la domanda di deve essere accolta. Pt_1
Va quindi dichiarato il diritto della ricorrente di ottenere la retribuzione professionale docenti per il periodo di servizio a tempo determinato indicato in ricorso con la condanna del al CP_1 pagamento di detta voce retributiva , in misura di legge e da rimodularsi in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi legali da ogni rateo mensile fino al saldo.
Le spese di giudizio , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Condanna il convenuto al pagamento in favore di della retribuzione CP_1 Parte_1 professionale docenti ex art 7 comma 1 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001, per il periodo dal
21.10.2020-30.6.2021, in misura di legge e da modularsi in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato , oltre interessi legali da ogni rateo mensile e fino al saldo.
Condanna il a rimborsare le spese di lite che si liquidano in euro 1650,00, oltre IVA, CPA CP_1
e spese generali nella misura del 15%, con distrazione.
Così deciso, Roma 17 giugno 2025.
Il Giudice