Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Maria Casaregola Presidente
2) dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 3708/2022, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( , in pers. dell'amministratore e Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.tata e difesa dall'avv. Armando Sessa ( ), come C.F._1
da procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio di primo grado, con il quale elett.te dom.lia in Napoli alla via A. Vespucci n. 9.
APPELLANTE
E
( ), in pers. del titolare Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
( , rapp.tata e difesa, in virtù di procura in
[...] C.F._2
calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Paolo Russo
( ), con il quale elett.te dom.lia in Napoli Centro Direzionale C.F._3
Isola E/5, scala C, 5 piano.
APPELLATA
Conclusioni
12, 14, 16 e 19 del 2017 – e sfornita di prova, relativamente alla somma di €
81.306,01 di cui alle fatture nn. 21, 23 e 24 del 2017, e conseguentemente dichiarare nullo e revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
condannare, infine, l'appellata alle spese del doppio grado, con attribuzione al procuratore antistatario.
Per l'appellata: rigettare l'impugnazione avversaria, in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 4194/2022 pubblicata il 29.04.2022 dal
Tribunale di Napoli;
condannare l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari degli onorari del presente grado di giudizio, delle spese di registrazione della sentenza, oltre accessori di legge con attribuzione al sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. in persona del l.r.p.t., propose opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 12546/2018 emesso dal tribunale di Napoli, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 239.440,49 oltre interessi ex art. 4 e 5 D.L. vo 231/02, accessori e spese, in favore di Controparte_1
titolare dell'omonima ditta, a titolo di corrispettivo per fornitura di latte bufalino.
1.1. A fondamento dell'opposizione eccepì in primo luogo l'avvenuto pagamento di una parte del credito azionato in via monitoria, rappresentato dalle fatture nn. 10-12-14-16-19 - il cui ammontare complessivo era di €
130.245,36, allegando nr. 12 assegni bancari, emessi tra il 7.4 e il 16.11 del
2017, per complessivi € 131.000,00, comprensivi degli interessi maturati a causa del leggero ritardo nel pagamento;
in secondo luogo eccepì la mancata ricezione delle merci indicate nelle fatture nn 21-23-24 del 2017.
1.2. Costituitasi, l'opposta chiese il rigetto dell'opposizione.
Dedusse che gli assegni prodotti riguardavano pagamenti da imputare a forniture e fatture precedenti, relative agli anni 2015, 2016 e 2017 ed, a tal fine, produsse il prospetto del complessivo svolgimento del rapporto commerciale intercorso tra le parti, da cui emergeva che gli assegni erano in realtà idonei a colmare solo parzialmente il disavanzo, dovuto per le forniture di merci erogate tra il 2015 e il 2016. Produsse, altresì, gli originali dei documenti di trasporto relativi alle operazioni di fornitura di latte bufalino, per agli anni 2015, 2016 e
2017, nonché le relative fatture emesse dalla nei confronti del CP_1
e, in fine, le copie degli assegni versati, a titolo di Parte_1
pagamento delle forniture ricevute, dall'opponente alla Controparte_1
[...]
In relazione al residuo credito, al fine di dimostrare l'effettiva consegna della merce, produsse i DDT relativi alle consegne avvenute dal 1/08/2017 al
31/10/2017.
1.3. L'opponente , alla prima udienza di comparizione, disconobbe i Parte_1
timbri e le firme apposte sui documenti di accompagnamento e sui documenti di trasporto prodotti dalla controparte in originale;
la ditta opposta, CP_1
depositò i dati estratti dalla Piattaforma informatica “Tracciabilità della filiera bufalina” gestita dal SIAN e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno, aventi ad oggetto le transazioni di fornitura di latte bufalino intercorse tra le società in causa, con specifica indicazione delle quantità, del tipo di prodotto, delle date di riferimento, nonché dei DDT e relativi numeri.
All'esito il Tribunale rigettò l'opposizione, confermando l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il tribunale, in sintesi, ritenne: inidoneo il disconoscimento della sottoscrizione per ricezione della merce, apposta ai DDT prodotti;
contraddittorie le difese dell'opponente, avendo da un lato negato di avere ricevuto la merce oggetto di ingiunzione e dall'altro eccepito il parziale pagamento del debito ingiunto;
provata la fornitura di latte di cui ai DDT prodotti, in quanto corrispondenti ai dati trasmessi dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno ed inseriti dall'utente, nonché ai dati estratti dalla piattaforma "tracciabilità della filiera bufalina”; gli assegni prodotti dall'opponente riferibili a precedenti forniture.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Napoli n. 4194/2022, del 29/4/22, pubblicata in pari data è stata impugnata dal . Parte_1
2.1. L'appellante censura la decisione per i seguenti profili:
- Nullità della sentenza per mancata comunicazione, alle parti costituite, dell'ordinanza pronunciata all'esito delle note ex art. 127 ter cpc di rimessione della causa in decisione ed assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
- Erroneità della statuizione di inidoneità del disconoscimento delle sottoscrizioni e timbri della società apposte ai DTT
- Erronea imputazione degli assegni prodotti a forniture precedenti
- Erroneo rigetto dell'eccezione di insussistenza del credito, in ragione dell'inidoneità delle fatture a provare il credito e per non avere l'Istituto
Zooprofilattico depositato i dati inseriti nella piattaforma, avendo depositato una mera comunicazione di inserimento.
2.2. Costituitasi, la ha chiesto il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza impugnata. Sostiene che:
- ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il provvedimento reso dal giudice sulle note scritte dalle parti, si considera reso in udienza e, pertanto, non andava comunicato alle parti;
- il disconoscimento, in caso di pluralità di soggetti deputati alla ricezione della merce, doveva essere effettuato in modo tale da escludere la riconducibilità della sottoscrizione a taluno di questi soggetti;
- in merito alla prova delle forniture, il documento di “estrapolazione acquisti tracciabilità filiera bufalina” contiene i dati trasmessi dall'utente
[...]
, Parte_2
consistenti nella dichiarazione degli acquisti dall'01/01/2015 al 31/12/2017 tra il e la con indicazione Parte_1 Controparte_1
delle quantità, del tipo di prodotto, delle date e periodo di riferimento, dei DDT
e relativi numeri, i quali corrispondono ai DDT prodotti dalla CP_1
- infine, quanto all'inesistenza del credito, il conteggio dei rapporti tra le parti aveva evidenziato addirittura un credito maggiore di quello azionato in via monitoria.
§.
3. La Corte all'udienza del 23.10.2024 ha assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
3.1. Il primo motivo è fondato, tuttavia la conseguente nullità della sentenza non conduce all'accoglimento dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento.
La mancata comunicazione dell'ordinanza di scioglimento della riserva con la quale siano stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. costituisce motivo di nullità della sentenza, senza che la parte risulti onerata di indicare quale pregiudizio, in concreto, le sia derivato da tale inosservanza, trattandosi di ipotesi, equiparabile a quella della mancata assegnazione dei suddetti termini, di impedimento all'esercizio, nella sua pienezza, del diritto di difesa con conseguente violazione del principio del contraddittorio. (cfr. Cass. 23056/2024)
La declaratoria di nullità della sentenza gravata, tuttavia, non è causa di rimessione al primo giudice, pertanto, la causa va decisa nel merito.
3.2. Il sostiene di avere disconosciuto le sottoscrizioni per Parte_1
ricevuta della merce, apposte alle fatture azionate dalla ditta Vendemia in via monitoria. Invero la Corte di Cassazione, in ordine alle modalità di disconoscimento da parte di società, ha affermato che Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente (cfr. Cass. 7240/2019). Ne consegue che il disconoscimento effettuato dal l.r. della società , non avendo Parte_3
egli dedotto di essere l'unico titolare del potere di firma, e non avendo negato la riconducibilità delle sottoscrizioni a tutti i titolari del potere di firma, è inidoneo a far insorgere l'onere di proporre istanza di verificazione in capo alla controparte. Sicchè deve concludersi che le merci, indicate nelle fatture recanti la sottoscrizione per ricevuta da parte del , siano state Parte_3
effettivamente consegnate e non siano state pagate.
3.3. Anche l'eccezione di pagamento parziale, sollevata dal , è Parte_3
infondata. Va infatti considerato che la debitrice ha eccepito di avere effettuato i pagamenti della merce a mezzo assegni. Orbene la Cassazione ha avuto modo di chiarire che In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito,
l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e
l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore. (cfr. Cass. 27247/2023).
In sostanza la debitrice non poteva limitarsi a sostenere di avere estinto
(parzialmente) il credito azionato in monitorio, mediante il pagamento con assegni, ma doveva altresì dare la prova del collegamento dei detti assegni con le fatture poste a fondamento del credito. In mancanza di detta prova gli assegni sono inidonei a dimostrare la parziale estinzione del credito.
3.4. Anche l'eccezione di inesistenza del credito sollevata dal Parte_3
è infondata, sia in relazione alla prova dell'avvenuta consegna della merce, in ragione di quanto detto al punto 3.2. circa le sottoscrizioni delle fatture per ricezione della merce, sia per quanto emerso dati estratti dalla Piattaforma informatica “Tracciabilità della filiera bufalina” gestita dal SIAN e dall'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.
La documentazione in questione dà conto delle transazioni di fornitura di latte bufalino intercorse tra la ditta e il , con specifica CP_1 Parte_3
indicazione delle quantità di merce, del tipo di prodotto, delle date di riferimento, nonché dei DDT, i cui dati risultano essere stati comunicati dallo stesso . Parte_3
Ne consegue che l'opposizione va rigettata e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, sulla base delle tabelle dm 147/2022, nei valori medi, in ragione al valore della controversia, dandosi atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della ditta Parte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4194/2022, Controparte_1
del 29/4/22, così provvede:
1. Dichiara la nullità della sentenza di primo grado e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione al DI nr. n. 12546/2018 emesso dal tribunale di Napoli, che conferma;
2. Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore Parte_4
della ditta che liquida in complessivi € 14.317,00 per Controparte_1
compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15% con attribuzione al procuratore antistatario.
3. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 26.03.2025
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Maria Casaregola