Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1361/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. LIDO VITA appellante contro
C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. TROIA LUCA appellata
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: appellante: “conclude riportandosi alle conclusioni già proposte con l'atto di citazione in appello, chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; appellata: “ribadite integralmente le eccezioni e difese di cui alla comparsa di costituzione cui integralmente si riporta, con le presenti note insiste nel rigetto del proposto appello e nell'accoglimento della già precisate conclusioni e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 24/5/2019, ha proposto gravame Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 1236/2018 del 28/12/2018, con cui erano state solo parzialmente accolte le domande proposte (quale correntista) nei confronti di per l'accertamento di nullità di clausole di Controparte_1
contratto di conto corrente, affidandolo a un unico motivo.
Costituendosi, ha contestato Controparte_1
l'impugnazione, chiedendone il rigetto.
Senza incombenti istruttori, sulle conclusioni delle parti come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, giusta ordinanza del 7/6/2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, vale ricordare che in prime cure Parte_1
avevano convenuto in giudizio
[...] Controparte_1
per l'accertamento della nullità di talune clausole afferenti al contratto di conto corrente bancario n. 611044.44 con apertura di credito intercorso con la banca convenuta.
Segnatamente, aveva chiesto la rideterminazione dell'an e del quantum del saldo contabile previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali ritenute illegittime afferenti:
l'applicazione di costi e spese, di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto, di valute antergate e postergate, di interessi in misura superiore ai tassi di cui alla normativa antiusura. Conseguentemente, aveva chiesto, previa rideterminazione del saldo di conto corrente, anche il diritto alla ripetizione delle somme integranti saldo attivo.
La convenuta si era costituita contestando le avverse pretese, deducendo l'infondatezza delle domande formulate da parte attrice e chiedendone l'integrale rigetto.
All'esito dell'istruttoria, con acquisizioni documentali e consulenza contabile il primo giudice, accogliendo alcune delle doglianze attoree, ha condannato “ dei CP_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 … a pagare al sig. la somma di € 1.562,93 oltre Controparte_1 Parte_1
interessi”, importo pari al saldo rettificato alla data del 30/6/2015.
Con l'unico motivo gravame (che risulta specifico e tale da superare il vaglio richiesto dall'art. 342 c.p.c., diversamente da quanto addotto dalla banca), l'appellante si duole del criterio scelto in prime cure per il ricalcolo, e cioè partendo da quello portato dal primo estratto conto disponibile, e non dal cd. saldo zero: e ciò nonostante la non avesse CP_1
ottemperato all'ordine di esibizione impartito.
Dal canto suo, quest'ultima ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto.
Ciò posto, la disamina deve soffermarsi sull'onere probatorio correlato alla domanda di ripetizione di indebito, avanzata dal correntista nei confronti della banca, e in particolare al tema della produzione degli estratti-conto atti a documentare l'andamento del rapporto, necessari alla ricostruzione di esso laddove, come nel caso di specie, sia stata acclarata la presenza di clausole prive di validità e debba perciò procedersi al ricalcolo espungendo gli effetti di esse.
Vale sul punto richiamare recente arresto del Supremo Collegio (Cassazione civile sez. I
26/6/2024 n. 17584), che riprendendo precedenti della stessa Corte su vari aspetti del contenzioso bancario, offre numerosi appigli interpretativi oramai costanti, e che questo
Collegio che condivide. Evidenzia la Suprema Corte (qui richiamando Cassazione civile n.
24641/2021) che “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, comma 4, del D.Lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato.”. Ancora, (la pronuncia evocata è Cassazione civile n. 12993/2023) evidenzia che “in tema di conto corrente bancario, la scelta del correntista circa il momento - anteriore all'instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art. 210 cod. proc. civ. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119, comma 4, del D.Lgs. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine
(novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest'ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l'istituto della rimessione in termini.”; e poi “Proprio con riguardo al tema degli oneri probatori in controversie, che vedano contrapposti banca e correntista, aventi ad oggetto la rideterminazione del saldo di un conto corrente bancario al fine di espungerne poste illegittimamente ivi addebitate, la recente Cass. n. 1763 del 2024 … ha puntualizzato (cfr., in particolare i par. par. 2.9, 2.9.2. 2.9.4. 2.9.5. e 2.9.6 delle "Ragioni della decisione"), tra l'altro, che, nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario: a) "(...) l'istituto di credito ed il correntista sono onerati della dimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delle loro domande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione del principio sancito dall'art. 2697 cod. civ."; … "In quest'ottica, dunque, potrà certamente trovare applicazione anche il criterio dell'azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, il quale, pertanto, altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsi il meccanismo della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti sancito dall'art. 2697 cod. civ.".
Tornando, sulla base di tali principi, al caso di specie, è allegato e documentato che richiese alla banca, ai sensi dell'art. 119 TUB estratti-conto relativi al rapporto in Pt_1
esame con missiva (cfr. copia in atti) del 21/11/2008; la banca rispose inoltrando la documentazione, poi prodotta in giudizio, con saldo iniziale al 31/10/1999. Stante, quindi, la mancata consegna quantomeno di quella risalente al decennio antecedente la richiesta,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 avanzò richiesta ex art. 210 c.p.c., ma il conseguente ordine di esibizione Pt_2
(accordato con ordinanza istruttoria dell'8-9/2/2018, con cui venne pure disposta CTU contabile) rimase ineseguito, come emerge in particolare dalla relazione di consulenza.
Questo essendo lo sviluppo in fatto, il motivo di gravame risulta fondato: la parziale acquisizione documentale, anche ove da ritenersi entro i confini del decennio antecedente alla richiesta ex art. 119 TUB (stante appunto il riferimento a detto periodo ivi contemplato), è da ascrivere alla condotta della banca, avendo questa scelto di dare solo parziale seguito all'istanza avanzata stragiudizialmente e nessun riscontro all'ordine di esibizione, il cui onere di custodia della documentazione (che la banca stessa crea) è implicitamente prescritto dalla norma, non rilevando che la consegna che possa in precedenza aver fatto in favore del correntista, come evocato dalla banca.
In altri termini: è vero che è onere del correntista, come addotto dalla banca, acquisire e produrre la documentazione necessaria;
ma se questi si è attivato, sia prima che dopo il giudizio, e non è riuscito a ottenere quanto richiesto, e spettantegli a norma dell'art. 119TUB già richiamato, per il sostanziale diniego della banca, non può che dirsi adempiuto l'onere e fare ricadere sulla banca l'impossibilità di ricostruire anche solo parzialmente il flusso delle operazioni riversate sul conto corrente;
ciò, pur per il solo periodo dal novembre 1998 al 31/10/1999, non consentendo di verificare come siasi formato il saldo a debito risultante a quest'ultima data, conduce necessariamente ad azzerare detto saldo.
Ne consegue che risulta fondato il gravame, e di conseguenza il saldo iniziale da considerare per la ricostruzione del rapporto, risultando a debito del correntista, doveva essere azzerato. Devesi quindi fare riferimento alla seconda ipotesi di calcolo, prospettata dal CTU nominato in prime cure con la relazione redatta in risposta alle osservazioni delle parti, e rideterminare in € 17.271,44 il saldo rettificato al 30.6.2015 oggetto della statuizione di condanna (oltre interessi legali dal 30.6.2015 al saldo).
Infine, quanto alle spese processuali del presente giudizio (non vi è motivo di appello che attiene tale voce relativamente a quelle del primo grado, poste a carico della banca), esse
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 seguono la soccombenza della banca, e sono liquidate come indicato in dispositivo (con pagamento in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da , e in riforma della sentenza Parte_1
del Tribunale di Marsala n. 1236/2018 resa il 28/12/2018:
- condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
di € 17.271,44 oltre interessi legali dal 30.6.2015 al saldo;
[...]
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
- Condanna al pagamento delle spese Controparte_1
processuali del presente giudizio in favore di , che liquida in € 4.000,00 Parte_1
per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge - con pagamento in favore dello Stato -.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 30 gennaio
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6