Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2573 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0 25 73 /0 1 I ME EL POR LO ALIANG LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 9189/98 - Rel. Consigliere Cron. 5244 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 28/11/00 - ConsigliereDott. Florindo MINICHIELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: # 21 FEB 2001 QUARANTA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in ID 3000 CANCELLERIA atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, l'Avvocaturapresso 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta 4892 -1- delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 193/98 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 09/02/98 R.G.N. 5946/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. B จ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 9 febbraio 1998 il Tribunale di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da RI QU per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione spettante, in relazione ai periodi per i quali l'assicurato era stato esposto al rischio dell'amianto, mediante applicazione dell'anzianità contributiva in proporzione all'indice moltiplicatore 1,5, così come previsto dall'art. 13 comma 8 della legge n.257 del 1992. Il giudice dell'appello escludeva l'estensione ai lavoratori già pensionati del beneficio della maggiorazione, ai fini pensionistici, del periodo lavorativo soggetto ad assicurazione. Avverso questa sentenza il QU propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. L'INPS resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dei commi 7 ed 8 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n.257, come modificati dall'art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993 n.169, convertito, con modificazioni, con legge 4 agosto 1993 n. 271, nonché dell'art. 12 disp.prel. cod.civ. (in relazione all'art. 360 n.3 cod.proc.civ.). Si sostiene che la ratio individuata dal Tribunale risulta estranea alla norma oggetto di interpretazione, la quale, espressamente riferendosi ai lavoratori «che abbiano contratto», che siano stati esposti» intende con tutta evidenza concedere 3 un beneficio a tutti coloro che, anche nel passato, abbiano subito l'usura provocata dalla frequenza con l'amianto, indipendentemente da un lo interesse all'abbandono della lavorazione morbigena. Non contrasta con tale interpretazione, secondo la parte ricorrente, né il riferimento legislativo ad un periodo minimo di esposizione di almeno 10 anni, né la (presunta dal Tribunale) mancanza di copertura finanziaria, né l'uso del termine «lavoratori» e dell'espressione «ai fini delle f prestazioni pensionistiche», entrambi da ritenere generali ed omnicomprensivi. Il ricorso non è fondato. La Corte si è già pronunciata sulla questione con numerose decisioni (Cass. 7 luglio 1998 n.6605, 7 luglio 1998 n.6620, 28 luglio 1998 n.7407, 27 ottobre 1998 n.10722, Cass. Sez. Un. 1 aprile 1999 n.207, ed altre successive conformi, tra cui, da ultimo, Cass. 10 agosto 2000 n.10557) nelle quali sono affermati i seguenti principi: «l'art. 13, 8 comma, l. 27 marzo 1992 n. 257, nel testo di cui al d.l. 5 giugno 1993 n. 169, così come modificato dalla 1. di conversione 4 agosto 1993 n. 271, deve essere interpretato nel senso che la maggiorazione secondo il coefficiente uno virgola cinque, ai fini delle prestazioni pensionistiche, del periodo lavorativo soggetto ad assicurazione obbligatoria per le malattie professionali, derivanti dall'esposizione dell'amianto, "per i lavoratori" per cui tale esposizione sia avvenuta per un periodo superiore a dieci anni, non è applicabile ai soggetti che al momento dell'entrata in vigore della 1. n. 257/1992 e successive modificazioni erano anzianità titolari di pensione di vecchiaia o di Invalidità); infatti, mentre scopo generale della legge è il sostegno di lavoratori pregiudicati nelle loro possibilità occupazionali dalla soppressione delle lavorazioni dell'amianto, i benefici di cui al 7 comma (relativo ai soggetti affetti da specifica malattia professionale) e all'8 comma specificamente dell'art. 13 mirano ad agevolare il pensionamento di vecchiaia o di anzianità dei soggetti esclusi dal beneficio del prepensionamento (previsto dal 2 comma), per la mancanza del requisito dei trenta anni di contribuzione o della attualità del rapporto di lavoro;
d'altra parte contrastano con l'ipotesi interpretativa dell'estensione del beneficio ai pensionati elementi quali: l'inesistenza nei confronti dei medesimi dell'esigenza della specifica protezione a cui mira la legge (che non intende dare rilievo in se alla prestazione di attività lavorativa in una attività insalubre); la mancata previsione della decorrenza del beneficio nei confronti dei soggetti già pensionati e della presentazione di una domanda da parte degli interessati;
la mancanza di una copertura finanziaria relativamente agli oneri derivanti dall'art. 13». A questi principi (non contrastanti con gli artt.3 e 38 Cost.: v. Cass. 6620/1998 cit.) né con l'art.32 Cost., risulta conforme la sentenza impugnata, e da essi il Collegio non ha ragione di discostarsi, posto che gli argomenti posti nel ricorso a sostegno della contraria tesi interpretativa non sono diversi da quelli già esaminati e confutati nelle ricordate pronunce di questa Corte. Della questione concernente l'applicabilità del beneficio contributivo ai titolari di trattamenti di invalidità (questione pure affrontata nella citata decisione n.6620/1998) la Corte non deve occuparsi in questa sede, posto che, a fronte della sentenza del Tribunale che fa generico riferimento alla qualità di pensionato INPS del QU, nulla è stato dedotto da parte di questi, né nel ricorso né successivamente, in ordine alla titolarità di uno dei suindicati trattamenti. In conclusione, il ricorso va rigettato, mentre nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio di legittimità, ricorrendo i requisiti per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 28 novembre 2000 Il Presidente lumini. Pravaquani I Il Consignere estensore D A 0 , S 3 1 S Shille O 3 . L A 5 T L T , R O . A A B ' N S I L E IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA L D P 3 E S 7 A Depositata in Cancelleria I - D T N 8 I S - S G 1 O oggi, 21 FEB 2001 N O 1 P E A S M I E D I G E A A IL -LABORATORE , G D O O E E T DI CANCELLERIA R L T T T I S N I R A E I G S L E D E L 1985 R E O D