TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/03/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6673/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6673/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SENIN Parte_1 C.F._1
NA, elettivamente domiciliato in VIALE G. GOZZADINI N. 11/2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. SENIN NA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRONI Controparte_1 P.IVA_1
SC, elettivamente domiciliato in V. DU. N. 25 20122 MILANO presso il difensore avv.
FERRONI SC
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni) Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: Nel merito:
- accertato e dichiarato che il sinistro per cui è causa è stato causato da autovettura rimasta non identificata, condannare la società quale impresa designata dalla CONSAP per la Controparte_1
Regione Emilia Romagna per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., a risarcire tutti i danni subiti dalla sig.ra conseguenti alle lesioni da quest'ultima subite a seguito del sinistro Parte_1 per cui è causa, pari alla somma complessiva di € 63.861,00 (di cui € 59.850,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 4.011,56 a titolo di danno patrimoniale) ovvero ai diversi importi, minori o maggiori, ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal giorno del sinistro al saldo.
In via subordinata:
pagina 1 di 10
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. si chiede che, accertata comunque la corresponsabilità del veicolo rimasto ignoto nella causazione del sinistro per cui è causa, la convenuta venga condannata a risarcire - nella misura che verrà ritenuta di giustizia - il danno patito dall'attrice in seguito al sinistro per cui è causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal giorno del sinistro al saldo.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, I.v.a. e C.N.P.A. come per legge.”
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni) Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via principale:
- RIGETTARE tutte le domande proposte dalla parte attrice nei confronti di per le Controparte_1 ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata:
- ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità concorrente dell'attrice nella causazione del sinistro e, per l'effetto, contenere il risarcimento dovuto entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di colpa dell'attrice e, dall'altro, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle concrete ed obiettive risultanze di causa, con esclusione di ogni maggior domanda e detratte in ogni caso eventuali somme percepite a ristoro dei danni di cui è richiesto il risarcimento nel presente giudizio.
In ogni caso, con vittoria dei compensi e delle spese del giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio, avanti il Parte_1
Tribunale di OL, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Controparte_1 per le Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento del danno da lei patito a causa del sinistro occorso il giorno 22.01.2022 alle ore 16,20-16,40 circa a OL in via Saragozza.
A sostegno della propria pretesa, l'attrice esponeva che: i) in data 22.01.2022, alle ore 16,20- 16,40 circa, stava percorrendo in sella alla propria bicicletta la via Saragozza di OL, in direzione Casalecchio di Reno, quando, una volta giunta all'altezza del civico n. 81, veniva urtata da un veicolo che, marciando nella medesima direzione sopraggiungeva da tergo e con lo specchietto retrovisore, lato passeggero, agganciava il manubrio della bicicletta, provocando la rovinosa e violenta caduta a terra dell'attrice; ii) il conducente della vettura coinvolta non si fermava a prestare il dovuto soccorso alla vittima, consentendole di notare solo il modello e la marca della vettura, una VOswagen LO di colore grigio metallizzato, ma impedendole di prendere nota della targa;
iii) sul posto interveniva una pattuglia della Polizia Municipale che redigeva verbale del sinistro
(doc. 1 fascicolo attoreo); iv) soccorsa da alcuni passanti, la era trasportata al Pronto Soccorso dell'Istituto Ortopedico Pt_1 Rizzoli di OL, dove le veniva diagnosticata la frattura scomposta dell'omero prossimale (doc. 2 fascicolo attoreo); v) alla diagnosi seguiva ricovero per intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con placca e viti;
in data 26.01.2022 l'attrice era dimessa con prognosi di 60 giorni (docc.
3-4 fascicolo attoreo);
pagina 2 di 10 vi) in data 28.01.2022, la provvedeva a sporgere querela per i fatti occorsi presso la Stazione Pt_1 dei Carabinieri OL NA, a seguito della quale veniva aperto procedimento penale contro ignoti (doc. 5 fascicolo attoreo); vii) ritenendo sussistente la legittimazione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in data
28.02.2022 l'attrice inviava lettera di richiesta di risarcimento danni alla Compagnia
[...]
quale impresa designata dalla CONSAP per la Regione Emilia-Romagna Controparte_1
(doc. 7 fascicolo attoreo); viii) tale richiesta, tuttavia, era respinta dalla Compagnia assicurativa che, ritenendo non provata la dinamica del sinistro, affermava la mancata legittimazione del Fondo Vittime della Strada (doc.
8 fascicolo attoreo); ix) in data 03.08.2022 la dopo essere venuta a conoscenza che nell'ambito del procedimento Pt_1 penale era stato sentito il signor il quale aveva testimoniato di aver visto Per_1 direttamente lo scontro tra il veicolo e la bicicletta, reiterava, seppur invano, la richiesta risarcitoria (doc. 10 fascicolo attoreo); x) in data 14.12.2022, a fronte della stabilizzazione dei postumi del sinistro e previa quantificazione dei postumi invalidanti da parte del consulente di parte, Prof. Per_2
l'attrice nuovamente inviava ad una richiesta risarcitoria, la
[...] Controparte_1 quale, però, restava inevasa (doc.14 fascicolo attoreo).
Preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, Parte_1 instaurava l'odierno procedimento, chiamando in giudizio e rassegnando Controparte_1 le conclusioni in epigrafe riportate.
Costituitasi in lite, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto infondata in Controparte_1 fatto e in diritto, e non provata. Più segnatamente, la Compagnia assicurativa eccepiva l'insussistenza dei presupposti di operatività del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, atteso che l'attrice non avrebbe fornito la prova dei fatti posti a fondamento della propria domanda.
In via subordinata, la convenuta chiedeva, in applicazione dell'art. 2054 comma 2 c.c., di accertare la responsabilità concorrente dell'attrice nella causazione del sinistro e, per l'effetto, di contenere il risarcimento dovuto entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di colpa dell'attrice e, dall'altro, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro. Depositate le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., il Giudice ammetteva la prova testimoniale del signor sui capitoli nn. 1, 2, 3 articolati da parte attrice nel libello introduttivo, e disponeva Per_1
CTU medico-legale affidata al Dott. Persona_3
Terminata la fase istruttoria, il Giudice rinviava all'udienza del 20.02.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini ex art. 189 c.p.c. All'udienza del 20.02.2025, i difensori delle parti, riportandosi agli scritti depositati, insistevano nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione. Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
***
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito spiegate.
Sulla sussistenza dei presupposti di operatività del F.G.V.S.
La domanda risarcitoria oggetto del presente procedimento è stata avanzata da ai sensi Parte_1 dell'art. 283, comma primo lett. A), D.Lvo n. 209/2005.
Secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza del Supremo Collegio - con argomentazioni la cui validità va ritenuta anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lvo n. 209/2005- con la legge n. 990/69
pagina 3 di 10 il legislatore non ha inteso introdurre nell'ordinamento un generalizzato sistema di tutela assicurativa per i danni cagionati dalla circolazione di veicoli soggetti all'obbligo assicurativo, bensì uno strumento integrativo dell'ordinaria tutela sanzionatoria della responsabilità civile, destinato ad operare ogniqualvolta risultino integrati i presupposti normativi della prevista garanzia assicurativa. In altri termini, l'intervento del F.G.V.S. - lungi dal sostituirsi all'ordinario sistema di tutela risarcitoria
- non modifica la regola generale in forza della quale il danneggiato è tenuto a provare il fatto generatore del danno e, più in generale, ogni presupposto di operatività della tutela concretamente invocata (cfr. Cass. n. 8086/95; Cass. n. 1905/91).
Più segnatamente, in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada “l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (Cfr. Cass. 9 gennaio 2025, n. 450; Cass. n. 3019/2016).
Costituisce, pertanto, onere del danneggiato che promuova giudizio risarcitorio nei confronti del
F.G.V.S., nel presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, provare non solo che il sinistro si sia verificato a causa della condotta dolosa o colposa - esclusiva o concorrente - del conducente di un altro veicolo, ma anche che questo sia rimasto sconosciuto, costituendo la mancata identificazione del medesimo, elemento alla concorrenza del quale l'art. 283, comma primo, lett. a), del D.Lvo n. 209/2005 subordina il sorgere del diritto del danneggiato al risarcimento nei confronti del Fondo. (Sul punto, cfr. sentenza Tribunale di Ragusa sentenza 30 maggio 2023, n. 885).
A tal riguardo, tuttavia, deve precisarci che la legge non impone al danneggiato il compimento di indagini approfondite e complesse, potendo lo stesso fornire dimostrazione della mancata identificazione del veicolo documentando ad esempio che, dopo la denuncia del sinistro alle competenti autorità, le attività di indagine abbiano avuto esito negativo (cfr. ex plurimis Cass. n. 1860/90; Cass. n.
8086/95; Cass. n. 15367/2011). D'altra parte “Il danneggiato non è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo” (Corte di Cassazione, Sez. VI civile, sentenza n. 21983 del 2022; sul punto si veda anche Cass. 9873 del 2021).
Pertanto, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali o dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza o di complessa e/o onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto, purché egli abbia tenuto una condotta diligente ed abbia esaustivamente esposto i fatti denunciati (cfr. Cass. 13/7/2011 n. 15367; Cass. 18/11/2005 n. 24449; Cass. 8/3/1990 n.
1860).
Tanto premesso, le risultanze istruttorie acquisite consentono di affermare la sussistenza dei presupposti per l'operatività della responsabilità invocata.
pagina 4 di 10 In primo luogo, va osservato che dal rapporto di intervento redatto della Polizia Municipale di OL intervenuta presumibilmente a 20 minuti dall'incidente, emerge che l'attrice, alla guida del suo velocipede elettrico Smart Ray, alle 16.30 circa, era venuta a collisione con un veicolo ignoto il cui conducente non si arrestava e di cui, pertanto, non era stato possibile rilevare la targa. Nell'immediatezza del fatto, ed in particolare prima di essere trasportata presso il nosocomio a causa delle lesioni riportate, la conducente del velocipede forniva in merito all'accaduto la seguente versione:
“riferiva di avere percorso via Saragozza provenendo dal centro ed avendo direzione San Luca, facendo uso della corsia ciclabile e di avere già notato in precedenza una macchina di colore grigio, del tipo VO LO, arrivare da viale Aldini e “curvare” in via Saragozza verso Casalecchio di Reno.
La precisava che il conducente di questa automobile aveva “allargato la curva”, andando a
Pt_1 transitare sulla corsia ciclabile sulla quale lei procedeva e di avere tentato di spostarsi alla sua destra, verso il portico, per evitare la collisione senza però riuscirci. Il conducente dell'automobile grigia la urtava sulla parte sinistra della bicicletta e del suo corpo, facendola cadere. La signora
Pt_1 affermava che il colpo aveva causato un rumore tale da dover essere percepito da parte del conducente dell'auto che, tuttavia, incurante, aveva proseguito la marcia in direzione di Casalecchio di Reno, non solo senza fermarsi a soccorrerla ma senza nemmeno rallentare la marcia. La affermava che
Pt_1 dietro di lei si trovava un'autovettura, il cui conducente si era fermato per aiutarla ma non era sicura che avesse visto l'incidente. In merito all'auto la la descriveva genericamente quale tipologia
Pt_1
VO LO ma non era in grado di indicare marca o modello né, tanto meno, la targa, aveva solamente visto il colore grigio. In relazione al conducente lo descriveva quale persona di sesso maschile, sui 45 anni ma non era in grado di fornire qualsiasi altra indicazione aggiuntiva” (doc. 1 fascicolo parte convenuta).
Se è vero che tali dichiarazioni provengono direttamente da parte attrice, tuttavia deve evidenziarsi che le stesse furono rese dalla nell'immediatezza dell'occorso, mentre si trovava a bordo Pt_1 dell'autolettiga, sottoposta alle prime cure mediche ed in attesa di essere trasferita all'ospedale Rizzoli. Chiaramente, ciò costituisce un elemento in grado di rafforzarne la credibilità, essendo poco verosimile che l'attrice, appena reduce da una frattura all'arto superiore sinistro e soccorsa dai sanitari del 118, abbia avuto la freddezza di imputare l'evento ad un veicolo rimasto sconosciuto, al fine di precostituire una versione dei fatti in grado di supportare la sua futura pretesa risarcitoria nei confronti del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada. Gli stessi agenti della Polizia Municipale che condussero le indagini, peraltro, non hanno mai sollevato dubbi in ordine alla versione resa dall'odierna esponente reputandola, pertanto, credibile. In data 28.01.2022, inoltre, l'attrice provvedeva a sporgere querela presso la Stazione dei Carabinieri
OL NA (doc. 5 fascicolo attoreo); tale circostanza, pur essendo di per sé insufficiente a fornire la prova dell'effettivo avveramento del sinistro con le modalità descritte dalla vittima, tuttavia, se considerata congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti, costituisce valido indizio in tal senso.
La dinamica del sinistro decritta dalla vittima trova inoltre riscontro nella testimonianza resa avanti ai
Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno dal signor il quale, presentatosi Per_1 spontaneamente, in data 09.07.2022, quale persona informata sui fatti, dichiarava di aver visto direttamente lo scontro tra il veicolo e la bicicletta dell'attrice. In particolare, il signor riferiva che: “(…) verso le ore 16:30/16.45, (…), mi trovavo al Per_1 CP_2 sito in via Saragozza a prendere un caffè, uscendo dal locale mi soffermavo ai bordi del portico all'altezza del civico n. 83 mentre aspettavo l'orario di apertura, sentivo un urlo di una signora (successivamente ho scoperto che si chiamasse mi voltavo istintivamente e vedevo una donna su Pt_1 una bici che mentre percorreva via Saragozza, direzione San Luca, veniva urtata da un'auto che la faceva cadere rovinosamente a terra”. Precisava, altresì, di non ricordare la targa del veicolo ma che lo stesso era probabilmente di colore grigio (doc. 9 fascicolo attoreo). Le medesime circostanze erano confermate dal all'udienza del 28.11.2023, quando, escusso Per_1 nell'odierno procedimento in qualità di teste di parte attrice, ribadiva sia di aver visto un'auto di colore pagina 5 di 10 grigio che, muovendosi nella stessa direzione di marcia dell'attrice, urtava la bicicletta condotta dalla causandone la caduta, sia che detta autovettura non si fermava a prestare soccorso. Pt_1
Aggiungeva, inoltre, quanto segue: “Ho sentito un urlo ed istintivamente mi sono voltato nella direzione dalla quale proveniva vedendo l'impatto. Mi trovavo fronte strada di via Saragozza appoggiato alla colonna. Vedendo che la signora è stata subito soccorsa mi sono allontanato per andare ad aprire il mio negozio in via Saragozza ed anche perché avendo di recente subito una grave perdita a causa di un incidente, gli incidenti mi turbano”. La deposizione risulta precisa, priva di contraddizioni intrinseche nonché coerente con il rapporto di
Polizia Municipale e con la ricostruzione offerta dall'attrice, con la quale il non ha alcun Per_1 rapporto di conoscenza. Il signor inoltre, a fronte di specifica domanda, ha dato una spiegazione del tutto plausibile e Per_1 ragionevole del motivo per il quale, dopo l'incidente non è rimasto sul posto e quindi la sua presenza non è stata rilevata dalla Polizia locale intervenuta 20 minuti dopo l'incidente. Il teste ha spiegato, infatti, di essersi recato ad aprire il proprio negozio in via Saragozza, una volta constatato che l'attrice riceveva soccorso da altre persone presenti sul luogo, nonché ha precisato di aver sentito la necessità di allontanarsi avendo di recente subito una grave perdita proprio a seguito di un sinistro stradale.
Neppure può aderirsi alle deduzioni di parte convenuta laddove afferma che sarebbe inverosimile che - come appunto rappresentato dal signor ai Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno - la Per_1 abbia urlato prima dello scontro con il veicolo che ne ha causato la caduta “dando il tempo” a Pt_1 quest'ultimo di voltarsi e assistere all'urto tra i due veicoli. E' evidente, infatti, che quanto riferito dal testimone non può essere inteso come una sequenza di eventi distinti (prima l'urlo, poi la percezione di tale urlo, poi il gesto di voltarsi e successivamente ancora lo scontro) costituendo, invece, la descrizione di quanto avvenuto in un attimo.
In tale ottica non appare per nulla inverosimile che la al sopraggiungere del veicolo abbia urlato e Pt_1 tale grido abbia istintivamente (e dunque immediatamente) portato il signor a voltarsi e assistere Per_1 allo scontro.
Non meritano pertanto condivisione le censure mosse dalla difesa della convenuta circa la dubbia attendibilità di tali dichiarazioni testimoniali.
Infine, la veridicità della ricostruzione rappresentata dall'attrice trova ulteriore riscontro nella documentazione prodotta dalla convenuta.
Infatti, dall'analisi del fascicolo fotografico e in particolare dai fotogrammi della telecamera di sorveglianza della Fioreria Quadri di Via Saragozza, allegati alla Relazione della Polizia Locale intervenuta sul luogo dell'incidente e prodotta sub. doc. 1 da si apprezza chiaramente la CP_1 presenza di una vettura VOswagen LO di colore grigio in prossimità del velocipede della ricorrente, cioè a dire un veicolo del medesimo colore e modello indicato dalla nella immediatezza del Pt_1 sinistro e poi dal signor Per_1
Quanto al fatto che il veicolo e il conducente siano rimasti ignoti, basti osservare che a nulla sono valsi i tentativi effettuati dagli organi investiti dell'indagine, sia nell'immediatezza del fatto che a seguito della querela sporta dalla non essendo stato possibile acquisire elementi utili all'identificazione. Pt_1
In conclusione, le emergenze istruttorie agli atti corroborano in forma sufficiente l'impianto narrativo prospettato dall'attrice, e impongono, quindi, di ritenere provati i presupposti per l'azione risarcitoria avverso il FGVS e, per esso, quale impresa assicurativa designata per la Controparte_1
Regione Emilia-Romagna.
pagina 6 di 10 Sulla responsabilità esclusiva del veicolo non identificato
sostiene che debba trovare applicazione al caso di specie l'art. 2054, Controparte_1 comma 2 c.c., in quanto l'attrice non avrebbe dato prova di aver rispettato le prescrizioni del Codice della Strada né di aver utilizzato tutte le misure precauzionali idonee ad evitare il sinistro.
Anzi, dall'analisi del fascicolo fotografico allegato alla Relazione della Polizia Locale, (cfr. p. 8), emergerebbe che l'attrice, anziché percorrere la pista ciclabile, si trovasse in mezzo alla carreggiata destinata al transito delle automobili.
L'assunto deve essere disatteso.
Certamente l'art. 182, comma 9, C.d.S. dispone che “i velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento”; tuttavia, tale principio generale non è immune da eccezioni.
Si pensi, ad esempio, a situazioni di scarsa manutenzione o insufficiente visibilità della pista stessa;
oppure di segnaletica errata o assente, per misure non a norma, o per la presenza di pericoli sulla pista come cani randagi o animali selvatici.
Nel caso in esame, al momento del transito dell'attrice la pista ciclabile era occupata da un veicolo in sosta.
Tale circostanza di fatto, oltre a non essere mai stata contestata da è chiaramente evincibile CP_1 dai fotogrammi del filmato della telecamera di sorveglianza posta al civico 81/E allegati alla relazione della Polizia Municipale (doc. 1 fascicolo parte convenuta). In particolare, la foto n.13 rappresenta un veicolo in sosta proprio sulla pista ciclabile che costeggia il gazebo di pertinenza della Caffetteria CP_2 Ne consegue che all'attrice non è imputabile alcun profilo di responsabilità neppure concorsuale, versando la stessa nell'oggettiva impossibilità, in quel tratto, di proseguire la marcia utilizzando la pista ciclabile. Peraltro, le circostanze di luogo come descritte, ovvero la presenza di un veicolo in sosta che impediva il transito sulla ciclabile per un breve tratto, imponeva agli automobilisti una diligenza ulteriore rispetto a quella normalmente esigibile, proprio in funzione del pericolo di prevedibile immissione di velocipedi nella carreggiata.
Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, infatti, “l'utente della strada ha l'obbligo non solo di regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, ma deve anche preoccuparsi delle prevedibili irregolarità di comportamento degli altri, che possano determinare situazioni di pericolo ed adeguarvi conseguentemente la propria condotta.” (cfr. ex plurimis Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n.
37853 del 2009; Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza 31 maggio 2014, n. 14776)
Tanto premesso, la condotta tenuta dal conducente del veicolo non identificato, nelle circostanze di luogo sussistenti al momento del sinistro, risulta in contrasto con le regole di diligenza, prudenza e perizia dettate dall'articolo 141 C.d.S., in quanto le condizioni della strada al momento del fatto imponevano l'adozione di una condotta particolarmente prudente, consistente nel rallentare il proprio mezzo nella prevedibile ipotesi che qualche ciclista potesse utilizzare la carreggiata per superare il veicolo in sosta sulla ciclabile.
pagina 7 di 10 Si ritiene, pertanto, che non possa trovare applicazione al caso di specie la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, 2 comma, c.c.
La norma, infatti, avendo funzione sussidiaria opera “soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (Così Corte di Cassazione, Sez. 3 Ordinanza 30 maggio 2023 n. 15152).
Tuttavia “(…) una volta che, valutando le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, sia stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell'articolo 2054 c.c., comma 2, che ha carattere sussidiario (cfr., tra le tante, Cass. n. 4755/04, n. 11772/06, n. 1317/06) ed è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro - da parte del giudice - e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale (cfr. Cass. n. 456/05)" (Corte di Cassazione, Sez. 3 Ordinanza 30 maggio 2023 n.
15152).
Alla luce di tutto quanto sopra, quindi, va affermata la totale responsabilità del veicolo non identificato nella causazione del sinistro, mentre non pare ravvisabile alcun concorso colposo dell'attrice.
Sul quantum debeatur
Circa la quantificazione dei danni occorre fare riferimento alla CTU depositata in atti, affidata al Dott.
dalle cui conclusioni, condivise non solo dal consulente dell'attrice ma altresì dal CTP Persona_3 della assicurazione convenuta, non vi è motivo di discostarsi, essendo la perizia metodologicamente corretta, esaustiva e saldamente motivata.
Il CTU ha così concluso: , nata il [...], casalinga, a seguito del sinistro del Parte_1
22.01.2022, riportò una frattura a più rime, scomposta, del collo chirurgico-diafisi prossimale di omero sinistro con distacco del trochite, che fu trattata chirurgicamente.
Il danno biologico temporaneo conseguente alle lesioni appare così suddivisibile:
- inabilità temporanea totale per 5 giorni,
- inabilità temporanea parziale al 75% per 40 giorni,
- inabilità temporanea parziale al 50% per 60 giorni,
- inabilità temporanea parziale al 25% per 60 giorni. Non ricorrono in concreto circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo.
Tenuto conto della sintomatologia lamentata dalla perizianda, dell'obiettività clinica riscontrata e delle risultanze strumentali (tra cui radiografia eseguita in sede di pronto soccorso), nonché dei lavori della Commissione ex DM 26 maggio 2004, pare equo valutare il danno biologico permanente, con riferimento alla integrità psicofisica, nella misura del 15-16% della totale.
Non ricorrono nel caso concreto in esame eventuali circostanze in misura apprezzabilmente superiore
a quella media che rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva. Per quanto concerne poi l'incidenza sulla produttività della perizianda non si ravvedono ripercussioni negative dato che la Sig.ra è casalinga;
corre l'obbligo comunque indicare che le mansioni Pt_1 tipiche della casalinga, specie nello svolgimento di quelle più impegnative, risultano inficiate dal quadro menomativo esitale visto il quadro algico-disfunzionale a carico della spalla sinistra.
Non ricorrono condizioni di non autosufficienza.
Le spese mediche congrue e giustificate ammontano a complessivi Euro 2.711,00. Il quadro clinico riscontrato appare stabilizzato e quindi non si ravvede la necessità di terapie future.” (CTU pagg. 14-
15)
pagina 8 di 10 Ebbene, tenuto conto che la danneggiata aveva 57 anni al momento del sinistro, e considerata pure la sussistenza del danno morale, in ragione dei postumi permanenti riportati e della durata dell'inabilità temporanea, il danno biologico e le spese mediche, in base alle Tabelle di Milano aggiornate, vanno liquidati come segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 57 anni
Percentuale di invalidità permanente 16%
Punto danno biologico € 3.330,81
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%) € 1.065,86
Punto danno non patrimoniale € 4.396,67
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 5
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Danno biologico risarcibile € 38.371,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 50.650,00
Invalidità temporanea totale € 575,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 9.200,00
Spese mediche € 2.711,00
Totale generale: € 62.561,00
Sulle somme come sopra liquidate compete anche il danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, nell'applicazione degli interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutata al momento del momento del fatto e rivalutata anno per anno (S.U. 1712/1995), così per un importo, all'attualità, di € 68.037,43, oltre interessi dalla sentenza al saldo. Le spese del presente procedimento, liquidate in base al decisum, in applicazione del D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, e tenuto conto della nota spese, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta, come liquidate in dispositivo.
Le spese di CTU e le spese di CTP, debitamente documentate, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna la società quale impresa designata dalla CONSAP per la Regione Controparte_1
Emilia Romagna per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., al pagamento, in favore di
, per i titoli di cui in motivazione, della somma di € 68.037,43 oltre interessi Parte_1 dalla sentenza al saldo.
2) Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio, liquidate in €9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU e di CTP documentate.
OL 14.03.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6673/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SENIN Parte_1 C.F._1
NA, elettivamente domiciliato in VIALE G. GOZZADINI N. 11/2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. SENIN NA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRONI Controparte_1 P.IVA_1
SC, elettivamente domiciliato in V. DU. N. 25 20122 MILANO presso il difensore avv.
FERRONI SC
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni) Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: Nel merito:
- accertato e dichiarato che il sinistro per cui è causa è stato causato da autovettura rimasta non identificata, condannare la società quale impresa designata dalla CONSAP per la Controparte_1
Regione Emilia Romagna per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., a risarcire tutti i danni subiti dalla sig.ra conseguenti alle lesioni da quest'ultima subite a seguito del sinistro Parte_1 per cui è causa, pari alla somma complessiva di € 63.861,00 (di cui € 59.850,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 4.011,56 a titolo di danno patrimoniale) ovvero ai diversi importi, minori o maggiori, ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal giorno del sinistro al saldo.
In via subordinata:
pagina 1 di 10
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. si chiede che, accertata comunque la corresponsabilità del veicolo rimasto ignoto nella causazione del sinistro per cui è causa, la convenuta venga condannata a risarcire - nella misura che verrà ritenuta di giustizia - il danno patito dall'attrice in seguito al sinistro per cui è causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal giorno del sinistro al saldo.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, I.v.a. e C.N.P.A. come per legge.”
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni) Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via principale:
- RIGETTARE tutte le domande proposte dalla parte attrice nei confronti di per le Controparte_1 ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata:
- ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità concorrente dell'attrice nella causazione del sinistro e, per l'effetto, contenere il risarcimento dovuto entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di colpa dell'attrice e, dall'altro, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle concrete ed obiettive risultanze di causa, con esclusione di ogni maggior domanda e detratte in ogni caso eventuali somme percepite a ristoro dei danni di cui è richiesto il risarcimento nel presente giudizio.
In ogni caso, con vittoria dei compensi e delle spese del giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio, avanti il Parte_1
Tribunale di OL, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Controparte_1 per le Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento del danno da lei patito a causa del sinistro occorso il giorno 22.01.2022 alle ore 16,20-16,40 circa a OL in via Saragozza.
A sostegno della propria pretesa, l'attrice esponeva che: i) in data 22.01.2022, alle ore 16,20- 16,40 circa, stava percorrendo in sella alla propria bicicletta la via Saragozza di OL, in direzione Casalecchio di Reno, quando, una volta giunta all'altezza del civico n. 81, veniva urtata da un veicolo che, marciando nella medesima direzione sopraggiungeva da tergo e con lo specchietto retrovisore, lato passeggero, agganciava il manubrio della bicicletta, provocando la rovinosa e violenta caduta a terra dell'attrice; ii) il conducente della vettura coinvolta non si fermava a prestare il dovuto soccorso alla vittima, consentendole di notare solo il modello e la marca della vettura, una VOswagen LO di colore grigio metallizzato, ma impedendole di prendere nota della targa;
iii) sul posto interveniva una pattuglia della Polizia Municipale che redigeva verbale del sinistro
(doc. 1 fascicolo attoreo); iv) soccorsa da alcuni passanti, la era trasportata al Pronto Soccorso dell'Istituto Ortopedico Pt_1 Rizzoli di OL, dove le veniva diagnosticata la frattura scomposta dell'omero prossimale (doc. 2 fascicolo attoreo); v) alla diagnosi seguiva ricovero per intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con placca e viti;
in data 26.01.2022 l'attrice era dimessa con prognosi di 60 giorni (docc.
3-4 fascicolo attoreo);
pagina 2 di 10 vi) in data 28.01.2022, la provvedeva a sporgere querela per i fatti occorsi presso la Stazione Pt_1 dei Carabinieri OL NA, a seguito della quale veniva aperto procedimento penale contro ignoti (doc. 5 fascicolo attoreo); vii) ritenendo sussistente la legittimazione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in data
28.02.2022 l'attrice inviava lettera di richiesta di risarcimento danni alla Compagnia
[...]
quale impresa designata dalla CONSAP per la Regione Emilia-Romagna Controparte_1
(doc. 7 fascicolo attoreo); viii) tale richiesta, tuttavia, era respinta dalla Compagnia assicurativa che, ritenendo non provata la dinamica del sinistro, affermava la mancata legittimazione del Fondo Vittime della Strada (doc.
8 fascicolo attoreo); ix) in data 03.08.2022 la dopo essere venuta a conoscenza che nell'ambito del procedimento Pt_1 penale era stato sentito il signor il quale aveva testimoniato di aver visto Per_1 direttamente lo scontro tra il veicolo e la bicicletta, reiterava, seppur invano, la richiesta risarcitoria (doc. 10 fascicolo attoreo); x) in data 14.12.2022, a fronte della stabilizzazione dei postumi del sinistro e previa quantificazione dei postumi invalidanti da parte del consulente di parte, Prof. Per_2
l'attrice nuovamente inviava ad una richiesta risarcitoria, la
[...] Controparte_1 quale, però, restava inevasa (doc.14 fascicolo attoreo).
Preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, Parte_1 instaurava l'odierno procedimento, chiamando in giudizio e rassegnando Controparte_1 le conclusioni in epigrafe riportate.
Costituitasi in lite, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto infondata in Controparte_1 fatto e in diritto, e non provata. Più segnatamente, la Compagnia assicurativa eccepiva l'insussistenza dei presupposti di operatività del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, atteso che l'attrice non avrebbe fornito la prova dei fatti posti a fondamento della propria domanda.
In via subordinata, la convenuta chiedeva, in applicazione dell'art. 2054 comma 2 c.c., di accertare la responsabilità concorrente dell'attrice nella causazione del sinistro e, per l'effetto, di contenere il risarcimento dovuto entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di colpa dell'attrice e, dall'altro, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro. Depositate le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., il Giudice ammetteva la prova testimoniale del signor sui capitoli nn. 1, 2, 3 articolati da parte attrice nel libello introduttivo, e disponeva Per_1
CTU medico-legale affidata al Dott. Persona_3
Terminata la fase istruttoria, il Giudice rinviava all'udienza del 20.02.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini ex art. 189 c.p.c. All'udienza del 20.02.2025, i difensori delle parti, riportandosi agli scritti depositati, insistevano nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione. Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
***
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito spiegate.
Sulla sussistenza dei presupposti di operatività del F.G.V.S.
La domanda risarcitoria oggetto del presente procedimento è stata avanzata da ai sensi Parte_1 dell'art. 283, comma primo lett. A), D.Lvo n. 209/2005.
Secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza del Supremo Collegio - con argomentazioni la cui validità va ritenuta anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lvo n. 209/2005- con la legge n. 990/69
pagina 3 di 10 il legislatore non ha inteso introdurre nell'ordinamento un generalizzato sistema di tutela assicurativa per i danni cagionati dalla circolazione di veicoli soggetti all'obbligo assicurativo, bensì uno strumento integrativo dell'ordinaria tutela sanzionatoria della responsabilità civile, destinato ad operare ogniqualvolta risultino integrati i presupposti normativi della prevista garanzia assicurativa. In altri termini, l'intervento del F.G.V.S. - lungi dal sostituirsi all'ordinario sistema di tutela risarcitoria
- non modifica la regola generale in forza della quale il danneggiato è tenuto a provare il fatto generatore del danno e, più in generale, ogni presupposto di operatività della tutela concretamente invocata (cfr. Cass. n. 8086/95; Cass. n. 1905/91).
Più segnatamente, in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada “l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (Cfr. Cass. 9 gennaio 2025, n. 450; Cass. n. 3019/2016).
Costituisce, pertanto, onere del danneggiato che promuova giudizio risarcitorio nei confronti del
F.G.V.S., nel presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, provare non solo che il sinistro si sia verificato a causa della condotta dolosa o colposa - esclusiva o concorrente - del conducente di un altro veicolo, ma anche che questo sia rimasto sconosciuto, costituendo la mancata identificazione del medesimo, elemento alla concorrenza del quale l'art. 283, comma primo, lett. a), del D.Lvo n. 209/2005 subordina il sorgere del diritto del danneggiato al risarcimento nei confronti del Fondo. (Sul punto, cfr. sentenza Tribunale di Ragusa sentenza 30 maggio 2023, n. 885).
A tal riguardo, tuttavia, deve precisarci che la legge non impone al danneggiato il compimento di indagini approfondite e complesse, potendo lo stesso fornire dimostrazione della mancata identificazione del veicolo documentando ad esempio che, dopo la denuncia del sinistro alle competenti autorità, le attività di indagine abbiano avuto esito negativo (cfr. ex plurimis Cass. n. 1860/90; Cass. n.
8086/95; Cass. n. 15367/2011). D'altra parte “Il danneggiato non è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo” (Corte di Cassazione, Sez. VI civile, sentenza n. 21983 del 2022; sul punto si veda anche Cass. 9873 del 2021).
Pertanto, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali o dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza o di complessa e/o onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto, purché egli abbia tenuto una condotta diligente ed abbia esaustivamente esposto i fatti denunciati (cfr. Cass. 13/7/2011 n. 15367; Cass. 18/11/2005 n. 24449; Cass. 8/3/1990 n.
1860).
Tanto premesso, le risultanze istruttorie acquisite consentono di affermare la sussistenza dei presupposti per l'operatività della responsabilità invocata.
pagina 4 di 10 In primo luogo, va osservato che dal rapporto di intervento redatto della Polizia Municipale di OL intervenuta presumibilmente a 20 minuti dall'incidente, emerge che l'attrice, alla guida del suo velocipede elettrico Smart Ray, alle 16.30 circa, era venuta a collisione con un veicolo ignoto il cui conducente non si arrestava e di cui, pertanto, non era stato possibile rilevare la targa. Nell'immediatezza del fatto, ed in particolare prima di essere trasportata presso il nosocomio a causa delle lesioni riportate, la conducente del velocipede forniva in merito all'accaduto la seguente versione:
“riferiva di avere percorso via Saragozza provenendo dal centro ed avendo direzione San Luca, facendo uso della corsia ciclabile e di avere già notato in precedenza una macchina di colore grigio, del tipo VO LO, arrivare da viale Aldini e “curvare” in via Saragozza verso Casalecchio di Reno.
La precisava che il conducente di questa automobile aveva “allargato la curva”, andando a
Pt_1 transitare sulla corsia ciclabile sulla quale lei procedeva e di avere tentato di spostarsi alla sua destra, verso il portico, per evitare la collisione senza però riuscirci. Il conducente dell'automobile grigia la urtava sulla parte sinistra della bicicletta e del suo corpo, facendola cadere. La signora
Pt_1 affermava che il colpo aveva causato un rumore tale da dover essere percepito da parte del conducente dell'auto che, tuttavia, incurante, aveva proseguito la marcia in direzione di Casalecchio di Reno, non solo senza fermarsi a soccorrerla ma senza nemmeno rallentare la marcia. La affermava che
Pt_1 dietro di lei si trovava un'autovettura, il cui conducente si era fermato per aiutarla ma non era sicura che avesse visto l'incidente. In merito all'auto la la descriveva genericamente quale tipologia
Pt_1
VO LO ma non era in grado di indicare marca o modello né, tanto meno, la targa, aveva solamente visto il colore grigio. In relazione al conducente lo descriveva quale persona di sesso maschile, sui 45 anni ma non era in grado di fornire qualsiasi altra indicazione aggiuntiva” (doc. 1 fascicolo parte convenuta).
Se è vero che tali dichiarazioni provengono direttamente da parte attrice, tuttavia deve evidenziarsi che le stesse furono rese dalla nell'immediatezza dell'occorso, mentre si trovava a bordo Pt_1 dell'autolettiga, sottoposta alle prime cure mediche ed in attesa di essere trasferita all'ospedale Rizzoli. Chiaramente, ciò costituisce un elemento in grado di rafforzarne la credibilità, essendo poco verosimile che l'attrice, appena reduce da una frattura all'arto superiore sinistro e soccorsa dai sanitari del 118, abbia avuto la freddezza di imputare l'evento ad un veicolo rimasto sconosciuto, al fine di precostituire una versione dei fatti in grado di supportare la sua futura pretesa risarcitoria nei confronti del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada. Gli stessi agenti della Polizia Municipale che condussero le indagini, peraltro, non hanno mai sollevato dubbi in ordine alla versione resa dall'odierna esponente reputandola, pertanto, credibile. In data 28.01.2022, inoltre, l'attrice provvedeva a sporgere querela presso la Stazione dei Carabinieri
OL NA (doc. 5 fascicolo attoreo); tale circostanza, pur essendo di per sé insufficiente a fornire la prova dell'effettivo avveramento del sinistro con le modalità descritte dalla vittima, tuttavia, se considerata congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti, costituisce valido indizio in tal senso.
La dinamica del sinistro decritta dalla vittima trova inoltre riscontro nella testimonianza resa avanti ai
Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno dal signor il quale, presentatosi Per_1 spontaneamente, in data 09.07.2022, quale persona informata sui fatti, dichiarava di aver visto direttamente lo scontro tra il veicolo e la bicicletta dell'attrice. In particolare, il signor riferiva che: “(…) verso le ore 16:30/16.45, (…), mi trovavo al Per_1 CP_2 sito in via Saragozza a prendere un caffè, uscendo dal locale mi soffermavo ai bordi del portico all'altezza del civico n. 83 mentre aspettavo l'orario di apertura, sentivo un urlo di una signora (successivamente ho scoperto che si chiamasse mi voltavo istintivamente e vedevo una donna su Pt_1 una bici che mentre percorreva via Saragozza, direzione San Luca, veniva urtata da un'auto che la faceva cadere rovinosamente a terra”. Precisava, altresì, di non ricordare la targa del veicolo ma che lo stesso era probabilmente di colore grigio (doc. 9 fascicolo attoreo). Le medesime circostanze erano confermate dal all'udienza del 28.11.2023, quando, escusso Per_1 nell'odierno procedimento in qualità di teste di parte attrice, ribadiva sia di aver visto un'auto di colore pagina 5 di 10 grigio che, muovendosi nella stessa direzione di marcia dell'attrice, urtava la bicicletta condotta dalla causandone la caduta, sia che detta autovettura non si fermava a prestare soccorso. Pt_1
Aggiungeva, inoltre, quanto segue: “Ho sentito un urlo ed istintivamente mi sono voltato nella direzione dalla quale proveniva vedendo l'impatto. Mi trovavo fronte strada di via Saragozza appoggiato alla colonna. Vedendo che la signora è stata subito soccorsa mi sono allontanato per andare ad aprire il mio negozio in via Saragozza ed anche perché avendo di recente subito una grave perdita a causa di un incidente, gli incidenti mi turbano”. La deposizione risulta precisa, priva di contraddizioni intrinseche nonché coerente con il rapporto di
Polizia Municipale e con la ricostruzione offerta dall'attrice, con la quale il non ha alcun Per_1 rapporto di conoscenza. Il signor inoltre, a fronte di specifica domanda, ha dato una spiegazione del tutto plausibile e Per_1 ragionevole del motivo per il quale, dopo l'incidente non è rimasto sul posto e quindi la sua presenza non è stata rilevata dalla Polizia locale intervenuta 20 minuti dopo l'incidente. Il teste ha spiegato, infatti, di essersi recato ad aprire il proprio negozio in via Saragozza, una volta constatato che l'attrice riceveva soccorso da altre persone presenti sul luogo, nonché ha precisato di aver sentito la necessità di allontanarsi avendo di recente subito una grave perdita proprio a seguito di un sinistro stradale.
Neppure può aderirsi alle deduzioni di parte convenuta laddove afferma che sarebbe inverosimile che - come appunto rappresentato dal signor ai Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno - la Per_1 abbia urlato prima dello scontro con il veicolo che ne ha causato la caduta “dando il tempo” a Pt_1 quest'ultimo di voltarsi e assistere all'urto tra i due veicoli. E' evidente, infatti, che quanto riferito dal testimone non può essere inteso come una sequenza di eventi distinti (prima l'urlo, poi la percezione di tale urlo, poi il gesto di voltarsi e successivamente ancora lo scontro) costituendo, invece, la descrizione di quanto avvenuto in un attimo.
In tale ottica non appare per nulla inverosimile che la al sopraggiungere del veicolo abbia urlato e Pt_1 tale grido abbia istintivamente (e dunque immediatamente) portato il signor a voltarsi e assistere Per_1 allo scontro.
Non meritano pertanto condivisione le censure mosse dalla difesa della convenuta circa la dubbia attendibilità di tali dichiarazioni testimoniali.
Infine, la veridicità della ricostruzione rappresentata dall'attrice trova ulteriore riscontro nella documentazione prodotta dalla convenuta.
Infatti, dall'analisi del fascicolo fotografico e in particolare dai fotogrammi della telecamera di sorveglianza della Fioreria Quadri di Via Saragozza, allegati alla Relazione della Polizia Locale intervenuta sul luogo dell'incidente e prodotta sub. doc. 1 da si apprezza chiaramente la CP_1 presenza di una vettura VOswagen LO di colore grigio in prossimità del velocipede della ricorrente, cioè a dire un veicolo del medesimo colore e modello indicato dalla nella immediatezza del Pt_1 sinistro e poi dal signor Per_1
Quanto al fatto che il veicolo e il conducente siano rimasti ignoti, basti osservare che a nulla sono valsi i tentativi effettuati dagli organi investiti dell'indagine, sia nell'immediatezza del fatto che a seguito della querela sporta dalla non essendo stato possibile acquisire elementi utili all'identificazione. Pt_1
In conclusione, le emergenze istruttorie agli atti corroborano in forma sufficiente l'impianto narrativo prospettato dall'attrice, e impongono, quindi, di ritenere provati i presupposti per l'azione risarcitoria avverso il FGVS e, per esso, quale impresa assicurativa designata per la Controparte_1
Regione Emilia-Romagna.
pagina 6 di 10 Sulla responsabilità esclusiva del veicolo non identificato
sostiene che debba trovare applicazione al caso di specie l'art. 2054, Controparte_1 comma 2 c.c., in quanto l'attrice non avrebbe dato prova di aver rispettato le prescrizioni del Codice della Strada né di aver utilizzato tutte le misure precauzionali idonee ad evitare il sinistro.
Anzi, dall'analisi del fascicolo fotografico allegato alla Relazione della Polizia Locale, (cfr. p. 8), emergerebbe che l'attrice, anziché percorrere la pista ciclabile, si trovasse in mezzo alla carreggiata destinata al transito delle automobili.
L'assunto deve essere disatteso.
Certamente l'art. 182, comma 9, C.d.S. dispone che “i velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento”; tuttavia, tale principio generale non è immune da eccezioni.
Si pensi, ad esempio, a situazioni di scarsa manutenzione o insufficiente visibilità della pista stessa;
oppure di segnaletica errata o assente, per misure non a norma, o per la presenza di pericoli sulla pista come cani randagi o animali selvatici.
Nel caso in esame, al momento del transito dell'attrice la pista ciclabile era occupata da un veicolo in sosta.
Tale circostanza di fatto, oltre a non essere mai stata contestata da è chiaramente evincibile CP_1 dai fotogrammi del filmato della telecamera di sorveglianza posta al civico 81/E allegati alla relazione della Polizia Municipale (doc. 1 fascicolo parte convenuta). In particolare, la foto n.13 rappresenta un veicolo in sosta proprio sulla pista ciclabile che costeggia il gazebo di pertinenza della Caffetteria CP_2 Ne consegue che all'attrice non è imputabile alcun profilo di responsabilità neppure concorsuale, versando la stessa nell'oggettiva impossibilità, in quel tratto, di proseguire la marcia utilizzando la pista ciclabile. Peraltro, le circostanze di luogo come descritte, ovvero la presenza di un veicolo in sosta che impediva il transito sulla ciclabile per un breve tratto, imponeva agli automobilisti una diligenza ulteriore rispetto a quella normalmente esigibile, proprio in funzione del pericolo di prevedibile immissione di velocipedi nella carreggiata.
Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, infatti, “l'utente della strada ha l'obbligo non solo di regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, ma deve anche preoccuparsi delle prevedibili irregolarità di comportamento degli altri, che possano determinare situazioni di pericolo ed adeguarvi conseguentemente la propria condotta.” (cfr. ex plurimis Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n.
37853 del 2009; Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza 31 maggio 2014, n. 14776)
Tanto premesso, la condotta tenuta dal conducente del veicolo non identificato, nelle circostanze di luogo sussistenti al momento del sinistro, risulta in contrasto con le regole di diligenza, prudenza e perizia dettate dall'articolo 141 C.d.S., in quanto le condizioni della strada al momento del fatto imponevano l'adozione di una condotta particolarmente prudente, consistente nel rallentare il proprio mezzo nella prevedibile ipotesi che qualche ciclista potesse utilizzare la carreggiata per superare il veicolo in sosta sulla ciclabile.
pagina 7 di 10 Si ritiene, pertanto, che non possa trovare applicazione al caso di specie la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, 2 comma, c.c.
La norma, infatti, avendo funzione sussidiaria opera “soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (Così Corte di Cassazione, Sez. 3 Ordinanza 30 maggio 2023 n. 15152).
Tuttavia “(…) una volta che, valutando le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, sia stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell'articolo 2054 c.c., comma 2, che ha carattere sussidiario (cfr., tra le tante, Cass. n. 4755/04, n. 11772/06, n. 1317/06) ed è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro - da parte del giudice - e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale (cfr. Cass. n. 456/05)" (Corte di Cassazione, Sez. 3 Ordinanza 30 maggio 2023 n.
15152).
Alla luce di tutto quanto sopra, quindi, va affermata la totale responsabilità del veicolo non identificato nella causazione del sinistro, mentre non pare ravvisabile alcun concorso colposo dell'attrice.
Sul quantum debeatur
Circa la quantificazione dei danni occorre fare riferimento alla CTU depositata in atti, affidata al Dott.
dalle cui conclusioni, condivise non solo dal consulente dell'attrice ma altresì dal CTP Persona_3 della assicurazione convenuta, non vi è motivo di discostarsi, essendo la perizia metodologicamente corretta, esaustiva e saldamente motivata.
Il CTU ha così concluso: , nata il [...], casalinga, a seguito del sinistro del Parte_1
22.01.2022, riportò una frattura a più rime, scomposta, del collo chirurgico-diafisi prossimale di omero sinistro con distacco del trochite, che fu trattata chirurgicamente.
Il danno biologico temporaneo conseguente alle lesioni appare così suddivisibile:
- inabilità temporanea totale per 5 giorni,
- inabilità temporanea parziale al 75% per 40 giorni,
- inabilità temporanea parziale al 50% per 60 giorni,
- inabilità temporanea parziale al 25% per 60 giorni. Non ricorrono in concreto circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo.
Tenuto conto della sintomatologia lamentata dalla perizianda, dell'obiettività clinica riscontrata e delle risultanze strumentali (tra cui radiografia eseguita in sede di pronto soccorso), nonché dei lavori della Commissione ex DM 26 maggio 2004, pare equo valutare il danno biologico permanente, con riferimento alla integrità psicofisica, nella misura del 15-16% della totale.
Non ricorrono nel caso concreto in esame eventuali circostanze in misura apprezzabilmente superiore
a quella media che rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva. Per quanto concerne poi l'incidenza sulla produttività della perizianda non si ravvedono ripercussioni negative dato che la Sig.ra è casalinga;
corre l'obbligo comunque indicare che le mansioni Pt_1 tipiche della casalinga, specie nello svolgimento di quelle più impegnative, risultano inficiate dal quadro menomativo esitale visto il quadro algico-disfunzionale a carico della spalla sinistra.
Non ricorrono condizioni di non autosufficienza.
Le spese mediche congrue e giustificate ammontano a complessivi Euro 2.711,00. Il quadro clinico riscontrato appare stabilizzato e quindi non si ravvede la necessità di terapie future.” (CTU pagg. 14-
15)
pagina 8 di 10 Ebbene, tenuto conto che la danneggiata aveva 57 anni al momento del sinistro, e considerata pure la sussistenza del danno morale, in ragione dei postumi permanenti riportati e della durata dell'inabilità temporanea, il danno biologico e le spese mediche, in base alle Tabelle di Milano aggiornate, vanno liquidati come segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 57 anni
Percentuale di invalidità permanente 16%
Punto danno biologico € 3.330,81
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%) € 1.065,86
Punto danno non patrimoniale € 4.396,67
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 5
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Danno biologico risarcibile € 38.371,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 50.650,00
Invalidità temporanea totale € 575,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 9.200,00
Spese mediche € 2.711,00
Totale generale: € 62.561,00
Sulle somme come sopra liquidate compete anche il danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, nell'applicazione degli interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutata al momento del momento del fatto e rivalutata anno per anno (S.U. 1712/1995), così per un importo, all'attualità, di € 68.037,43, oltre interessi dalla sentenza al saldo. Le spese del presente procedimento, liquidate in base al decisum, in applicazione del D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, e tenuto conto della nota spese, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta, come liquidate in dispositivo.
Le spese di CTU e le spese di CTP, debitamente documentate, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna la società quale impresa designata dalla CONSAP per la Regione Controparte_1
Emilia Romagna per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., al pagamento, in favore di
, per i titoli di cui in motivazione, della somma di € 68.037,43 oltre interessi Parte_1 dalla sentenza al saldo.
2) Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio, liquidate in €9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU e di CTP documentate.
OL 14.03.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 10 di 10