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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6770 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Roma Sezione della Persona e della Famiglia
composta dai magistrati: dott.ssa IA NN Presidente dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 51489 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promosso con ricorso congiunto da Parte_1 nata in [...] il [...], e da nato in [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Viale America n. 111, presso lo studio dell'Avv. Claudia Pierini, che li rappresenta e difende come da procura in atti, Con l'intervento del P.G. in sede. Conclusioni: dichiarare l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza pronunciata il 21/3/2023 dal Tribunale ecclesiastico regionale di Roma, resa esecutiva con decreto del 4/7/2023 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica,
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato il 26/09/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto all'intestata Corte che sia dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza
. pronunciata inter partes il 21/3/2023 dal Tribunale ecclesiastico regionale di Roma, resa esecutiva con decreto del 4/7/2023 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica,
. con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio da loro contratto con rito concordatario in Roma il 10/10/2010. Hanno dedotto che 1) il 24/4/2014 con decreto del Tribunale Ordinario di Tivoli emesso nell'ambito del procedimento Nrg 4594/2013, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi 2) con atto del 16.11.2022 la chiedeva al Tribunale Pt_1 ecclesiastico regionale di Roma la dichiarazione di nullità del matrimonio e a tale richiesta aderiva il 3) la sentenza emessa in data 21.3.2023 dal Tribunale Parte_2 ecclesiastico regionale di Roma all'esito di giudizio nel quale è stato rispettato il principio del contraddittorio, ha dichiarato la nullità del matrimonio per “grave carenza di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali” in capo alla donna, 4) la nullità detta non urta con il limite dell'ordine pubblico italiano, 5) ricorrono gli altri requisiti di cui all'art 797, cpc, e in particolare quelli di cui ai nn 5 e 6 della norma richiamata, 6) non è stata pronunciata dal giudice italiano altra decisione sul medesimo oggetto, “né è pendente analogo giudizio”. Acquisiti gli atti prodotti dai ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione nelle forme del rito camerale.
È pervenuto il parere del PG.
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e merita accoglimento. Sussistono, in primo luogo, le condizioni per il riconoscimento della sentenza ecclesiastica, attesa la ricorrenza dei requisiti stabiliti dalla disposizione normativa di cui all'art. 8 n. 2 dell'Accordo e relativo Protocollo addizionale che ha apportato modifiche al Concordato Lateranense dell'11.2.1929, ratificato con la legge n. 121/85. Risulta invero dagli atti che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa
-trattandosi di matrimonio concordatario- e che nel procedimento davanti al Tribunale Ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in modo non difforme da quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano. Inoltre, si rileva che la citata sentenza, passata in giudicato secondo l'ordinamento canonico, non contrasta con l'ordine pubblico italiano, visto che
. la convivenza è durata tre anni e cinque mesi circa e non sono nati figli in corso di matrimonio,
. è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto dai ricorrenti per cause -grave carenza di discrezione di giudizio circa diritti e doveri matrimoniali da dare ed accettare reciprocamente da parte della donna- rapportabili ad un vizio del consenso dei coniugi (cfr in motivazione Cass 19808/2009, secondo la quale ("ob defectum discretionis iudicii") da parte di uno dei coniugi, assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano>; cfr in motivazione Cass. 13883/2015 secondo la quale dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall'ipotesi d'invalidità contemplata dall'art. 120 cod. civ.>),
. non si pone esigenza di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, stante la natura congiunta del ricorso. Va per l'effetto dichiarata l'efficacia in Italia della sentenza in questione, con ordine al competente ufficio dello stato civile di provvedere alle annotazioni di legge consequenziali. Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nata Parte_1 in Roma il 28/11/1984, e nato in [...] il [...], così Parte_2 provvede: dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza pronunciata inter partes il 21/3/2023 (depositata il 22/3/2023) dal Tribunale ecclesiastico interdiocesano di prima istanza del Vicariato di Roma, resa esecutiva con decreto del 4/7/2023 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio da loro contratto con rito concordatario in Roma il 10 ottobre 2010. Nulla sulle spese di lite, Manda al competente ufficio di stato civile per la trascrizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il 13/11/2025
Il Consigliere estensore Francesca Romana Salvadori Il Presidente
IA NN
composta dai magistrati: dott.ssa IA NN Presidente dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 51489 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promosso con ricorso congiunto da Parte_1 nata in [...] il [...], e da nato in [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Viale America n. 111, presso lo studio dell'Avv. Claudia Pierini, che li rappresenta e difende come da procura in atti, Con l'intervento del P.G. in sede. Conclusioni: dichiarare l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza pronunciata il 21/3/2023 dal Tribunale ecclesiastico regionale di Roma, resa esecutiva con decreto del 4/7/2023 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica,
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato il 26/09/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto all'intestata Corte che sia dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza
. pronunciata inter partes il 21/3/2023 dal Tribunale ecclesiastico regionale di Roma, resa esecutiva con decreto del 4/7/2023 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica,
. con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio da loro contratto con rito concordatario in Roma il 10/10/2010. Hanno dedotto che 1) il 24/4/2014 con decreto del Tribunale Ordinario di Tivoli emesso nell'ambito del procedimento Nrg 4594/2013, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi 2) con atto del 16.11.2022 la chiedeva al Tribunale Pt_1 ecclesiastico regionale di Roma la dichiarazione di nullità del matrimonio e a tale richiesta aderiva il 3) la sentenza emessa in data 21.3.2023 dal Tribunale Parte_2 ecclesiastico regionale di Roma all'esito di giudizio nel quale è stato rispettato il principio del contraddittorio, ha dichiarato la nullità del matrimonio per “grave carenza di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali” in capo alla donna, 4) la nullità detta non urta con il limite dell'ordine pubblico italiano, 5) ricorrono gli altri requisiti di cui all'art 797, cpc, e in particolare quelli di cui ai nn 5 e 6 della norma richiamata, 6) non è stata pronunciata dal giudice italiano altra decisione sul medesimo oggetto, “né è pendente analogo giudizio”. Acquisiti gli atti prodotti dai ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione nelle forme del rito camerale.
È pervenuto il parere del PG.
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e merita accoglimento. Sussistono, in primo luogo, le condizioni per il riconoscimento della sentenza ecclesiastica, attesa la ricorrenza dei requisiti stabiliti dalla disposizione normativa di cui all'art. 8 n. 2 dell'Accordo e relativo Protocollo addizionale che ha apportato modifiche al Concordato Lateranense dell'11.2.1929, ratificato con la legge n. 121/85. Risulta invero dagli atti che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa
-trattandosi di matrimonio concordatario- e che nel procedimento davanti al Tribunale Ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in modo non difforme da quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano. Inoltre, si rileva che la citata sentenza, passata in giudicato secondo l'ordinamento canonico, non contrasta con l'ordine pubblico italiano, visto che
. la convivenza è durata tre anni e cinque mesi circa e non sono nati figli in corso di matrimonio,
. è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto dai ricorrenti per cause -grave carenza di discrezione di giudizio circa diritti e doveri matrimoniali da dare ed accettare reciprocamente da parte della donna- rapportabili ad un vizio del consenso dei coniugi (cfr in motivazione Cass 19808/2009, secondo la quale ("ob defectum discretionis iudicii") da parte di uno dei coniugi, assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano>; cfr in motivazione Cass. 13883/2015 secondo la quale dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall'ipotesi d'invalidità contemplata dall'art. 120 cod. civ.>),
. non si pone esigenza di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, stante la natura congiunta del ricorso. Va per l'effetto dichiarata l'efficacia in Italia della sentenza in questione, con ordine al competente ufficio dello stato civile di provvedere alle annotazioni di legge consequenziali. Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nata Parte_1 in Roma il 28/11/1984, e nato in [...] il [...], così Parte_2 provvede: dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza pronunciata inter partes il 21/3/2023 (depositata il 22/3/2023) dal Tribunale ecclesiastico interdiocesano di prima istanza del Vicariato di Roma, resa esecutiva con decreto del 4/7/2023 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio da loro contratto con rito concordatario in Roma il 10 ottobre 2010. Nulla sulle spese di lite, Manda al competente ufficio di stato civile per la trascrizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il 13/11/2025
Il Consigliere estensore Francesca Romana Salvadori Il Presidente
IA NN