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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/06/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 695\2021 R.G.A.C., vertente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'Avv. Tiziano Antonioli e dall'Avv. Pietro Ambrosanio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Largo Matteotti, n. 6,
Massa; attrice
e
C.F. in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
protempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Riccarda Maria Bezzi, ed elettivamente domiciliata in Massa (MS), Piazza Aranci – Palazzo Ducale;
convenuta
Oggetto: responsabilità extracontrattuale;
Conclusioni: per : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Parte_1
reiectis, accertare e dichiarare la fondatezza della domanda e la responsabilità della
[...]
C.F. nella causazione del sinistro de quo, e per l'effetto Controparte_2 P.IVA_1
condannarla al pagamento nei confronti di nata a [...] il [...] e Parte_1
pagina 1 di 7 residente in [...] (C.F. , al risarcimento della C.F._1
somma di €5.620,00 per il valore della vettura ante sinistro già detratto quanto ricavato per la vendita del relitto, €500,00 per il oltre a € 1.671,70 per le lesioni fisiche e € 296,00, per spese CP_3
mediche, così come emerso da CTU espletata, per un totale di € 8.087,70 o per quella cifra maggiore o minore che riterrà congrua e provata a seguito dell'espletata istruttoria, con interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo effettivo, vittoria di spese legali e spese di CTU, diritti ed onorari del sottoscritto procuratore, con distrazione delle spese legali al sottoscritto procuratore che si dichiara fin da ora antistatario”; per la Provincia di “Rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in CP_1
fatto ed in diritto. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere sussistente una qualche responsabilità in capo alla , si chiede che la misura Controparte_2
del risarcimento venga determinata tenendo conto del concorso colposo dell'attrice nella provocazione dell'evento ex art. 1227 c.c., secondo la gravità della colpa attribuibile a quest'ultima. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge, del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda risarcitoria avanzata dalla sig.ra nei confronti della ai sensi degli artt. Parte_1 Controparte_1
2043 e\o 2051 c.c. in relazione ai danni dalla stessa subiti in occasione del sinistro intervenuto in data 7.7.2019. In particolare, secondo la ricostruzione della sig.ra questa si trovava alla guida della propria Ford Fiesta, tg. “EL968GR”, lungo Parte_1
Via Bassa Tambura, località Poggio Piastrone, in Massa (MS) con direzione monti mare, regolarmente all'interno della propria corsia di marcia, allorquando veniva a collisione con un masso staccatosi dalla scarpata presente a margine della propria corsia di marcia, discendendone danni al veicolo ed alla stessa incolumità fisica della conducente.
2. Ciò posto, quanto all'ambito applicativo di cui all'art. 2051 c.c., costituisce jus receptum nella più recente giurisprudenza della Corte regolatrice l'applicabilità della disciplina in tema di responsabilità da cose in custodia da parte della Pubblica Amministrazione,
pagina 2 di 7 anche in relazione a sinistri dipendenti dall'anomala conformazione e\o dalla mancata o inadeguata manutenzione di strade urbane o extraurbane.
Segnatamente, onde delineare il riparto dell'onere probatorio, giova riportare il supporto motivazionale di una delle plurime pronunce della Cassazione in materia, secondo cui “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia
e il danno e, ove la cosa sia inerte, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno;
allorché venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (cfr. Cass. civ., n. 15608\2022). Una volta verificato l'assolvimento di tale onere in capo al danneggiato, con specifico riferimento alla posizione del custode, è posta a carico di costui “la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità” (cfr. Cass. civ., n.
13729\2022).
3. Ancora, per quanto di interesse, appare utile richiamare un peculiare arresto della
Suprema Corte in una fattispecie analoga a quella che ne occupa, secondo cui “la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto cui la si imputa abbia con la cosa stessa (e sia in grado di esplicare riguardo ad essa) un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche. S'è ulteriormente precisato: a) che per le strade aperte al traffico
l'ente proprietario si trova certamente in tale situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa (il cui onere probatorio grava sul danneggiato); b) che è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) che l'ente proprietario non può far nulla quando la situazione all'origine del danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il pagina 3 di 7 caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode. Si è concluso, in sintesi, a) che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in linea generale e applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo "immanentemente" connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa;
b) che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, la suddetta situazione non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. 29 marzo 2007,
n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308). Ancor più di recente si è quindi sostenuto, a ulteriore specificazione dei criteri sin qui elaborati, che ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità
o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, quale quella verificatasi nella specie (frana), occorre avere riguardo, per quanto concerne i pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno e che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli analoghi eventi che lo abbiano in precedenza interessato (Cass., 3 aprile 2009, n. 8157)” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 20754 del 2009; in senso conforme: Cass., sez. VI, ord. del
12.10.2021, n. 27861). Anche sotto l'aspetto della omessa illuminazione, inoltre, è da escludersi la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario della strada per il sinistro occorso all'automobilista che adduca l'assenza d'illuminazione pubblica sul tratto viario teatro dell'incidente, perché nessun obbligo in tal senso sussiste in capo all'ente territoriale;
ciò, sia in ragione dell'assenza di prescrizioni normative (che ove esistenti avrebbero, oltretutto, impatto insostenibile sulle finanze pubbliche) sia perché la mancanza d'illuminazione è fatto evidente e come tale non può integrare gli estremi di una insidia (in tal senso, Tribunale di Bologna, sez. III, 16/04/2021, n.1035).
4. Muovendo da tale dato ermeneutico, può ritenersi che, sulla scorta del rapporto di incidente in atti e della testimonianza del sig. , risulti raggiunta la Testimone_1
prova del fatto storico e del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
5. E tuttavia, quanto emerso nel corso del giudizio depone ai fini della sussistenza del caso fortuito. La situazione che ha originato il danno, invero, non appare conseguenza pagina 4 di 7 di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma di una repentina e non specificamente prevenibile alterazione dello stato della cosa.
6. Segnatamente, non è contestato che l'evento si sia verificato presso la SP 5 Via Bassa
Tambura, ovvero la strada che collega il centro di Massa con i paesi a monte, che risulta particolarmente frequentata in quanto posta a servizio degli abitanti delle frazioni montane della città capoluogo. Emerge inoltre documentalmente dalla relazione del
Servizio Sinistri della (v. doc. 1 attrice) la presenza sul luogo di cartelli di CP_1
pericolo indicanti la caduta massi. Circostanza, questa, confermata altresì dal teste funzionario impiegato presso il Servizio viabilità della Provincia, il quale Testimone_2
ha riferito, appunto, che sulla SP 5 sono presenti cartelli di segnalazione pericolo caduta massi in entrambi i sensi di marcia ed in particolare a circa 200 metri prima della località
Poggio Piastrone in direzione monti/mare.
Nella medesima ottica appare rilevante la deposizione del teste Testimone_3
anch'egli funzionario del Servizio viabilità della Provincia, il quale ha dato conto di due ulteriori e significative circostanze: i) l'assenza di precedenti segnalazioni per episodi analoghi, anche nel periodo tra il 2 e l'8 luglio 2019 nonostante egli fosse il tecnico di turno reperibile (circostanza peraltro confermata anche dal teste di parte attrice,
, il quale ha dichiarato che: “era una strada che frequentavo abitualmente;
in Testimone_1
quel tratto non ho mai visto né sassi né incidenti”); ii) la proprietà privata dell'area sovrastante il luogo del sinistro, per come accertata, del resto, nella relazione tecnica in atti (v. doc.
3 ove si legge che: “abbiamo individuato il tratto di strada in cui è caduto il masso e, CP_1
individuati i mappali attraverso open catasto, abbiamo verificato che il mappale 533 del foglio 29 del catasto terreni del Comune di Massa sono privati (le visure sono conservate nella cartella d'ufficio)”).
7. In definitiva, non appare ravvisabile alcuna peculiare negligenza della CP_1
considerata la conformazione della strada, la presenza delle segnalazioni
[...]
previste dal Codice della strada, la proprietà privata dell'area sovrastante il tratto stradale di che trattasi, l'assenza di precedenti episodi analoghi a dispetto del significativo afflusso di traffico e\o comunque di circostanze tali da imporre all'Ente di richiedere ai privati proprietari eccezionali interventi di manutenzione e\o di apporre pagina 5 di 7 speciali reti di protezione, l'ora tarda in cui si è verificato l'evento, l'impossibilità, per evidenti ragioni di bilancio, di dotare decine e decine di chilometri di strade extraurbane di illuminazione pubblica, di guisa che - stante l'imprevedibilità dell'evento - risulta sussistente a tutti gli effetti il caso fortuito. Da qui l'assenza di responsabilità ex art. 2051 c.c. e\o ex art. 2043 c.c. (in difetto, quanto a quest'ultima fattispecie, dell'elemento soggettivo della colpa).
8. D'altra parte, anche a ravvisare, in via di mera ipotesi, una qualsivoglia responsabilità della convenuta, dovrebbe comunque dirsi sussistere ex art. 1227 c.c. il concorso di colpa dell'attrice, la quale, in considerazione dell'assenza di illuminazione e della presenza di un cartello segnalante il potenziale pericolo, avrebbe dovuto tenere ben altra condotta, che – a fronte della conformazione rettilinea e pianeggiante del tratto di strada – le avrebbe consentito di scorgere per tempo la presenza del masso, ed evitare l'impatto con questo: discendendone, in ogni caso, l'integrale rigetto della domanda risarcitoria.
E ben vero, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, “si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass., sez. VI,
17/11/2021, n. 34886). Rispetto ad un ipotetico onere per l'ente pubblico gestore di garantire la presenza di illuminazione sui lunghi tratti stradali montani o collinari e\o di imporre sempre e comunque ai privati proprietari dei terreni adiacenti l'apposizione di speciali reti di protezione, appare senz'altro più conforme al predetto art. 2 Cost. che sia pagina 6 di 7 il conducente a tenere una condotta di guida estremamente prudente in ragione della peculiare conformazione della viabilità.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte attrice. Le stesse, in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, e tenuto conto della natura della causa, del valore della stessa, e dell'attività processuale svolta, si quantificano in € 5.077,00 per compensi, oltre iva (se dovuta), c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione monocratica di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) condanna a rifondere alla le spese di Parte_1 Controparte_1
lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre iva (se dovuta) c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio;
3) pone le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto integralmente in capo a . Parte_1
Così deciso in Massa, il 20.6.2025.
il Giudice
Dott. Ilario Ottobrino
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 695\2021 R.G.A.C., vertente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'Avv. Tiziano Antonioli e dall'Avv. Pietro Ambrosanio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Largo Matteotti, n. 6,
Massa; attrice
e
C.F. in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
protempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Riccarda Maria Bezzi, ed elettivamente domiciliata in Massa (MS), Piazza Aranci – Palazzo Ducale;
convenuta
Oggetto: responsabilità extracontrattuale;
Conclusioni: per : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Parte_1
reiectis, accertare e dichiarare la fondatezza della domanda e la responsabilità della
[...]
C.F. nella causazione del sinistro de quo, e per l'effetto Controparte_2 P.IVA_1
condannarla al pagamento nei confronti di nata a [...] il [...] e Parte_1
pagina 1 di 7 residente in [...] (C.F. , al risarcimento della C.F._1
somma di €5.620,00 per il valore della vettura ante sinistro già detratto quanto ricavato per la vendita del relitto, €500,00 per il oltre a € 1.671,70 per le lesioni fisiche e € 296,00, per spese CP_3
mediche, così come emerso da CTU espletata, per un totale di € 8.087,70 o per quella cifra maggiore o minore che riterrà congrua e provata a seguito dell'espletata istruttoria, con interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo effettivo, vittoria di spese legali e spese di CTU, diritti ed onorari del sottoscritto procuratore, con distrazione delle spese legali al sottoscritto procuratore che si dichiara fin da ora antistatario”; per la Provincia di “Rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in CP_1
fatto ed in diritto. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere sussistente una qualche responsabilità in capo alla , si chiede che la misura Controparte_2
del risarcimento venga determinata tenendo conto del concorso colposo dell'attrice nella provocazione dell'evento ex art. 1227 c.c., secondo la gravità della colpa attribuibile a quest'ultima. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge, del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda risarcitoria avanzata dalla sig.ra nei confronti della ai sensi degli artt. Parte_1 Controparte_1
2043 e\o 2051 c.c. in relazione ai danni dalla stessa subiti in occasione del sinistro intervenuto in data 7.7.2019. In particolare, secondo la ricostruzione della sig.ra questa si trovava alla guida della propria Ford Fiesta, tg. “EL968GR”, lungo Parte_1
Via Bassa Tambura, località Poggio Piastrone, in Massa (MS) con direzione monti mare, regolarmente all'interno della propria corsia di marcia, allorquando veniva a collisione con un masso staccatosi dalla scarpata presente a margine della propria corsia di marcia, discendendone danni al veicolo ed alla stessa incolumità fisica della conducente.
2. Ciò posto, quanto all'ambito applicativo di cui all'art. 2051 c.c., costituisce jus receptum nella più recente giurisprudenza della Corte regolatrice l'applicabilità della disciplina in tema di responsabilità da cose in custodia da parte della Pubblica Amministrazione,
pagina 2 di 7 anche in relazione a sinistri dipendenti dall'anomala conformazione e\o dalla mancata o inadeguata manutenzione di strade urbane o extraurbane.
Segnatamente, onde delineare il riparto dell'onere probatorio, giova riportare il supporto motivazionale di una delle plurime pronunce della Cassazione in materia, secondo cui “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia
e il danno e, ove la cosa sia inerte, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno;
allorché venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (cfr. Cass. civ., n. 15608\2022). Una volta verificato l'assolvimento di tale onere in capo al danneggiato, con specifico riferimento alla posizione del custode, è posta a carico di costui “la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità” (cfr. Cass. civ., n.
13729\2022).
3. Ancora, per quanto di interesse, appare utile richiamare un peculiare arresto della
Suprema Corte in una fattispecie analoga a quella che ne occupa, secondo cui “la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto cui la si imputa abbia con la cosa stessa (e sia in grado di esplicare riguardo ad essa) un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche. S'è ulteriormente precisato: a) che per le strade aperte al traffico
l'ente proprietario si trova certamente in tale situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa (il cui onere probatorio grava sul danneggiato); b) che è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) che l'ente proprietario non può far nulla quando la situazione all'origine del danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il pagina 3 di 7 caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode. Si è concluso, in sintesi, a) che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in linea generale e applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo "immanentemente" connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa;
b) che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, la suddetta situazione non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. 29 marzo 2007,
n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308). Ancor più di recente si è quindi sostenuto, a ulteriore specificazione dei criteri sin qui elaborati, che ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità
o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, quale quella verificatasi nella specie (frana), occorre avere riguardo, per quanto concerne i pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno e che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli analoghi eventi che lo abbiano in precedenza interessato (Cass., 3 aprile 2009, n. 8157)” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 20754 del 2009; in senso conforme: Cass., sez. VI, ord. del
12.10.2021, n. 27861). Anche sotto l'aspetto della omessa illuminazione, inoltre, è da escludersi la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario della strada per il sinistro occorso all'automobilista che adduca l'assenza d'illuminazione pubblica sul tratto viario teatro dell'incidente, perché nessun obbligo in tal senso sussiste in capo all'ente territoriale;
ciò, sia in ragione dell'assenza di prescrizioni normative (che ove esistenti avrebbero, oltretutto, impatto insostenibile sulle finanze pubbliche) sia perché la mancanza d'illuminazione è fatto evidente e come tale non può integrare gli estremi di una insidia (in tal senso, Tribunale di Bologna, sez. III, 16/04/2021, n.1035).
4. Muovendo da tale dato ermeneutico, può ritenersi che, sulla scorta del rapporto di incidente in atti e della testimonianza del sig. , risulti raggiunta la Testimone_1
prova del fatto storico e del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
5. E tuttavia, quanto emerso nel corso del giudizio depone ai fini della sussistenza del caso fortuito. La situazione che ha originato il danno, invero, non appare conseguenza pagina 4 di 7 di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma di una repentina e non specificamente prevenibile alterazione dello stato della cosa.
6. Segnatamente, non è contestato che l'evento si sia verificato presso la SP 5 Via Bassa
Tambura, ovvero la strada che collega il centro di Massa con i paesi a monte, che risulta particolarmente frequentata in quanto posta a servizio degli abitanti delle frazioni montane della città capoluogo. Emerge inoltre documentalmente dalla relazione del
Servizio Sinistri della (v. doc. 1 attrice) la presenza sul luogo di cartelli di CP_1
pericolo indicanti la caduta massi. Circostanza, questa, confermata altresì dal teste funzionario impiegato presso il Servizio viabilità della Provincia, il quale Testimone_2
ha riferito, appunto, che sulla SP 5 sono presenti cartelli di segnalazione pericolo caduta massi in entrambi i sensi di marcia ed in particolare a circa 200 metri prima della località
Poggio Piastrone in direzione monti/mare.
Nella medesima ottica appare rilevante la deposizione del teste Testimone_3
anch'egli funzionario del Servizio viabilità della Provincia, il quale ha dato conto di due ulteriori e significative circostanze: i) l'assenza di precedenti segnalazioni per episodi analoghi, anche nel periodo tra il 2 e l'8 luglio 2019 nonostante egli fosse il tecnico di turno reperibile (circostanza peraltro confermata anche dal teste di parte attrice,
, il quale ha dichiarato che: “era una strada che frequentavo abitualmente;
in Testimone_1
quel tratto non ho mai visto né sassi né incidenti”); ii) la proprietà privata dell'area sovrastante il luogo del sinistro, per come accertata, del resto, nella relazione tecnica in atti (v. doc.
3 ove si legge che: “abbiamo individuato il tratto di strada in cui è caduto il masso e, CP_1
individuati i mappali attraverso open catasto, abbiamo verificato che il mappale 533 del foglio 29 del catasto terreni del Comune di Massa sono privati (le visure sono conservate nella cartella d'ufficio)”).
7. In definitiva, non appare ravvisabile alcuna peculiare negligenza della CP_1
considerata la conformazione della strada, la presenza delle segnalazioni
[...]
previste dal Codice della strada, la proprietà privata dell'area sovrastante il tratto stradale di che trattasi, l'assenza di precedenti episodi analoghi a dispetto del significativo afflusso di traffico e\o comunque di circostanze tali da imporre all'Ente di richiedere ai privati proprietari eccezionali interventi di manutenzione e\o di apporre pagina 5 di 7 speciali reti di protezione, l'ora tarda in cui si è verificato l'evento, l'impossibilità, per evidenti ragioni di bilancio, di dotare decine e decine di chilometri di strade extraurbane di illuminazione pubblica, di guisa che - stante l'imprevedibilità dell'evento - risulta sussistente a tutti gli effetti il caso fortuito. Da qui l'assenza di responsabilità ex art. 2051 c.c. e\o ex art. 2043 c.c. (in difetto, quanto a quest'ultima fattispecie, dell'elemento soggettivo della colpa).
8. D'altra parte, anche a ravvisare, in via di mera ipotesi, una qualsivoglia responsabilità della convenuta, dovrebbe comunque dirsi sussistere ex art. 1227 c.c. il concorso di colpa dell'attrice, la quale, in considerazione dell'assenza di illuminazione e della presenza di un cartello segnalante il potenziale pericolo, avrebbe dovuto tenere ben altra condotta, che – a fronte della conformazione rettilinea e pianeggiante del tratto di strada – le avrebbe consentito di scorgere per tempo la presenza del masso, ed evitare l'impatto con questo: discendendone, in ogni caso, l'integrale rigetto della domanda risarcitoria.
E ben vero, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, “si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass., sez. VI,
17/11/2021, n. 34886). Rispetto ad un ipotetico onere per l'ente pubblico gestore di garantire la presenza di illuminazione sui lunghi tratti stradali montani o collinari e\o di imporre sempre e comunque ai privati proprietari dei terreni adiacenti l'apposizione di speciali reti di protezione, appare senz'altro più conforme al predetto art. 2 Cost. che sia pagina 6 di 7 il conducente a tenere una condotta di guida estremamente prudente in ragione della peculiare conformazione della viabilità.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte attrice. Le stesse, in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, e tenuto conto della natura della causa, del valore della stessa, e dell'attività processuale svolta, si quantificano in € 5.077,00 per compensi, oltre iva (se dovuta), c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione monocratica di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) condanna a rifondere alla le spese di Parte_1 Controparte_1
lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre iva (se dovuta) c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio;
3) pone le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto integralmente in capo a . Parte_1
Così deciso in Massa, il 20.6.2025.
il Giudice
Dott. Ilario Ottobrino
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