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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/11/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa NA Di MA in data 05/11/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.523/2022R.g.
Tra
n.29/09/1975 Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Regio Michele
RICORRENTE
E
in persona del suo amministratore e legale rapp.te pro-tempore Controparte_1
P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Russo Giovanni
RESISTENTE
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 08/03/2022, depositato in data 07/03/2022,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare che il licenziamento impugnato è nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace il provvedimento di licenziamento intimato dalla al ricorrente con nota del 10 settembre 2021; per Controparte_1
l'effetto, condannare la resistente, alla reintegrazione dell'odierno ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima 1 retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ed al versamento, con gli accessori di legge, sempre dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dei contributi previdenziali ed assistenziali, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti. - In via solo subordinata, per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare che il licenziamento impugnato è stato comminato in violazione delle procedura prevista dalla legge e, di conseguenza, accogliere il presente ricorso col ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace il provvedimento di licenziamento intimato dalla l CP_1 ricorrente con nota del 10.9.2021; per l'effetto condannare la resistente
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura massima di 24 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti. Sempre con vittoria di spese e compensi di causa, oltre
Iva e C.p.a. e quant'altro dovuto per legge.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria difensiva.
Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del 26.10.2022, 07.06.2023, 27.03.2024, 12.06.2024,
26.02.2025, e all'udienza del 24.09.2025 frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il
Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
In via preliminare deve procedersi alla qualificazione della fattispecie concreta relativa alla intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, dedotta in giudizio;
nella specie, deve essere esaminata la presenza della cosiddetta giusta causa, ossia di un fatto di gravità tale da non
Pag. 2 di 4 consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro (Corte App. Milano
4.4.2013) tant'è che, secondo la giurisprudenza, neanche la riorganizzazione dell'assetto produttivo dell'impresa è circostanza idonea a risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato, (cfr. per tutte Cass. 10 febbraio 2009, n. 3276; per il merito cfr. Trib.
Bolzano 3.10.2008).
Al riguardo, va altresì ricordato che il licenziamento per giusta causa non può essere irrogato senza che il datore abbia ottemperato alle regole/garanzie procedimentali previste dall'articolo
7 della legge 300 del 70 tra le quali com'è noto- si colloca l'obbligo della preventiva contestazione dell'addebito.
In punto di diritto si ribadisce che per “contestazione” dell'addebito deve intendersi la comunicazione (al lavoratore) della ricostruzione storica dei fatti addebitatigli al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa (cfr., sulla specifica funzione di detta contestazione, cfr. principi consolidati già in C.4659/21.4.1993; C. 12117/21.12.1990;
C.10955/8.10.1992; C. 3404/19.3.1992; C. 317/1995). Il carattere della specificità «è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.» (Cass. 13 settembre 2006, n. 19554). Ne deriva che essa deve contenere una esposizione degli elementi essenziali del fatto storico: quel tanto, cioè, che consenta al lavoratore di comprendere esattamente quale sia il fatto addebitatogli e, conseguentemente, gli consenta di propriamente difendersi (Cfr. C. 5419/1998).
Nel caso di specie, come dedotto da parte ricorrente e come emerge dagli atti, con nota del
10.9.2021, la comunicava al Sig. il licenziamento per giusta Controparte_1 Pt_1 causa con effetto immediato adducendo che “in data 27.8.2021 siamo venuti a conoscenza che la S.V. è sprovvista di patente di guida circostanza questa sempre taciuta dalla S.V. nonostante più volte richiesto, e pertanto impossibilitato a svolgere la mansione per la quale
è stato assunto. Si rileva pertanto l'impossibilità a proseguire lo svolgimento del rapporto di lavoro, per le motivazioni di cui sopra, altre al venir meno del rapporto fiduciario.
Parte attrice contesta la qualificazione del predetto accadimento come giusta causa di licenziamento, rilevando la non indefettibilità del requisito del possesso della patente di guida e, comunque, la conoscenza di tale circostanza da parte datoriale.
Sul punto deve evidenziarsi che parte datoriale in sede di memoria di costituzione ha dedotto che aveva sempre richiesto al di fornire la propria patente di Parte_2 Pt_3 guida, senza mai ricevere alcuna risposta in tal senso fino al 26/08/2021; pertanto, tenuto
Pag. 3 di 4 conto che l'assunzione è avvenuta il 5 maggio 2021, deve ritenersi che la parte resistente fosse al corrente di tale circostanza, al punto di averne fatto richiesta più volte al ricorrente.
Ne discende l'illegittimità del recesso datoriale, non sussistendo il fatto contestato. Trova applicazione, nel caso di specie, il 4°co. dell'art.18, d.lgs.300/1970 in base al quale il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
Il ricorso può dunque trovare accoglimento nei termini anzidetti. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente ex art.91c.p.c.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il licenziamento e condanna parte resistente alla reintegrazione del prestatore nel posto di lavoro;
- condanna parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura di due mensilità, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in €4166,10 oltre spese generali (15%), I.v.a. e C.p.a. come per legge, nei confronti della parte ricorrente.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 05 novembre 2025
Il Giudice
NA Di MA
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