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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/07/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 777/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gaetano CAMPO Presidente rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in appello promossa con ricorso depositato in data 21.10.2022 da:
MINISTERO Parte_1
[...]
rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato, sede di Venezia sede di Venezia (C.F. ), domiciliataria ex lege – presso i propri uffici P.IVA_1 in Piazza San Marco n. 63 – la quale indica come recapiti il numero telefax 041
522 41 05 e l'indirizzo PEC Email_1
- appellante - contro
Controparte_1
[...]
[...]
[...] [...]
rappresentati e difesi giusta mandati allegati ai ricorsi depositati presso il Tribunale di Venezia – Giudice del lavoro – rispettivamente nelle cause rubricate ai nr. RG
1933/21, 1934/2021, 1935/2021 e 1936/2021 tutti riuniti al primo, dall'avv.
Marina Guarinoni del Foro di Venezia (C.F. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima in Venezia, Via Lazzari
22, (per comunicazioni si indicano i n. di fax 041.8872245 e pec
Email_2
-appellati-
Oggetto: Riforma della sentenza n. 519/2022 del Tribunale di Venezia.
In punto: Pubblico Impiego. Riconoscimento anzianità di servizio.
Causa trattata all'udienza del 12 giugno 2025.
CONCLUSIONI:
Conclusioni dell'appellante: riformare, accogliendo tutti i motivi della presente impugnazione, la sentenza appellata, dichiarando: - in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, comunque, l'intangibilità delle clausole del Bando non fatte oggetto di tempestivo ricorso proposto;
- in via principale, nel merito, inammissibile e/o comunque infondata la domanda proposta dagli originari ricorrenti, per quanto ampiamente illustrato in atto;
- in via principale, condannare i ricorrenti alla restituzione di quanto corrisposto dall'Amministrazione appellante per differenze retributive in esecuzione della sentenza appellata.
In via istruttoria, si depositano:
1- sentenza Tribunale di Venezia, sez. lav. n.
519/2022 ed annesse relate di notifica del 23 settembre 2022; 2- Decreto
Direttoriale n. 5905/RU del 1° aprile 2008; 3- Decreto Direttoriale n.330 del
12.09.2019; 4- Decreto Direttoriale n 336 del 16.9.2019; 5- Decreto Direttoriale
n.347 del 24.09.2019; 6- Decreto Direttoriale n.587 del 18 dicembre 2019; 7- 3
Decreto Direttoriale n.362 del 19 agosto 2020; 8- Accordo integrativo siglato in data 24 luglio 2019; 9- D.D. n.525 del 17.12.2020; 10- circolare prot.n. 21 del
4.1.2021; 11- memorie difensive di costituzione del in prime cure. CP_2
Conclusioni dell'appellante:
Conclusioni degli appellati:
1. rigettare integralmente il proposto gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
2. condannare il al pagamento di Controparte_3
spese, diritti e onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Svolgimento del processo.
Con sentenza n. 519 emessa in data 15.9.2022, il Tribunale di Venezia ha accolto la domanda formulata dagli attuali appellati, diretta all'accertamento dell'illegittimità della procedura selettiva di cui al bando n. 330 del 12 settembre
2019 per la progressione alla fascia retributiva superiore e del diritto al riconoscimento del punteggio corrispondente all'anzianità di servizio maturata nella fascia F3 durante i periodi di lavoro prestati in forza di contratti a tempo determinato.
La sentenza, dopo aver respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal resistente e accertato che i ricorrenti avevano prestato attività CP_3 lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione per più di 12 anni ed erano stati stabilizzati ai sensi dell'art. 1 comma 519 l. 296/2006, ha ritenuto l'illegittimità della procedura selettiva indetta dal , che aveva escluso dal computo CP_3 dell'anzianità di servizio i periodi di lavoro prestati a tempo determinato. In particolare, la sentenza ha ritenuto il contrasto tra l'accordo integrativo del 19 febbraio 2020 e la il bando che ha avviato la procedura selettiva con il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato sancito dall'art. 4 dell'Accordo Quadro su lavoro a tempo 4
determinato, attuato dalla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999. La sentenza ha quindi richiamato le sentenze della CGUE in materia di parità di trattamento e di nozione delle “ragioni oggettive” che giustificano la deroga al principio di non discriminazione, oltre all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
Con ricorso depositato in data 21.10.2022, il Parte_2 ha appellato la sentenza di primo grado sulla base dei seguenti
[...] motivi:
A) la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. L'appellante richiama sul punto la sentenza n. 7483/2017 della Corte di Cassazione e sottolinea come la giurisdizione in materia di impugnazione delle clausole di un bando relativo a una procedura di progressione sia del giudice amministrativo.
B) Nel merito, il appellante ribadisce l'assenza di differenziazione CP_3 di trattamento economico e normativo tra dipendenti e tempo determinato e a tempo indeterminato e che il principio di non discriminazione non trova applicazione alla sfera relativa all'indizione di procedure a carattere selettivo. In ogni caso, il bando aveva previsto il requisito dell'anzianità nei ruoli, mentre il personale a tempo determinato non rientra nel ruolo organico. Inoltre, non sussisterebbe alcuna discriminazione in ordine alle condizioni di impiego di cui all'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato e la giurisprudenza richiamata dalla sentenza, che invece atterrebbe alla gestione del rapporto e non ai requisiti di accesso a procedure concorsuali, peraltro fondate sulla specifica disciplina contrattuale collettiva.
Gli appellati si sono costituiti nel presente grado di giudizio e hanno contestato la fondatezza dell'appello.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, hanno richiamato la pronuncia della S.C. n. 8985/2018, che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in merito alle controversie relative a procedure concernenti le progressioni 5
all'interno della stessa area professionale, tanto per il riconoscimento di un incremento retributivo che per l'assegnazione di mansioni superiori.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, hanno ribadito la correttezza delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata e hanno chiesto il rigetto dell'appello.
La causa è stata decisa nel presente grado di giudizio all'udienza di discussione del
12 giugno 2025.
Motivi della decisione.
L'appello non è fondato e va respinto.
Con riferimento al primo motivo d'appello, la Corte condivide il giudizio espresso dalla sentenza di primo grado.
In questo senso, occorre richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per cui rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario tanto le controversie in materia di progressioni economiche all'interno della stessa area professionale di inquadramento, che quelle che comportano l'attribuzione di una qualifiche più elevate, ma ricomprese nella stessa area, disciplinate dal contratto collettivo, a differenza delle controversie in materia di progressioni verticali, come previsto dall'art. 63 D. Lgs. 165/2001 (cfr. Cass. 8985/2018; Cass. 7218/2020).
La SC ha anche precisato che la giurisdizione del giudice ordinario in queste materie riguarda “le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la
P.A.”(cfr. Cass. 18653/2024).
Si pone nel solco di questo orientamento anche la sentenza richiamata dall'appellante (cfr. Cass. 7483/2017). La S.C. infatti ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole procedure concorsuali in senso stretto, nelle quali comprendere quelle dirette alla progressione verticale per le aree o fasce funzionali superiori, dalla pubblicazione del bando alla valutazione dei candidati, sino all'approvazione della graduatoria finale.
Non vi è dubbio che la fattispecie in esame sia estranea all'ambito di applicazione individuato dalla giurisprudenza di legittimità per la giurisdizione del giudice 6
amministrativo, dal momento che la procedura selettiva in questione non è diretta all'instaurazione di un rapporto di lavoro con l'amministrazione, né ad attuare una progressione verticale vero un'area professionale superiore.
L'applicazione di questi principi alla fattispecie in esame porta senz'altro a condividere la decisione espressa dalla sentenza impugnata. La procedura selettiva oggetto di causa rientra infatti tra quelle dirette ad attuare le progressioni economiche all'interno dell'area di appartenenza, procedure queste prive di qualsiasi strumentalità rispetto alla costituzione del rapporto di lavoro con l'amministrazione.
§§§
Il secondo motivo d'impugnazione investe invece il merito della controversia ed
è diretto a censurare il capo della sentenza di primo grado che ha ritenuto la natura discriminatoria, in danno dei lavoratori a tempo determinato, dell'art. 3 dell'Accordo integrativo del 19 febbraio 2020 e del bando nella parte in cui hanno escluso dal computo dell'anzianità di servizio i periodi d'impiego dei ricorrenti in forza di contratto a tempo determinato.
La Corte ritiene che la sentenza di primo grado abbia correttamente applicato alla fattispecie in esame i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e da quella unionale in materia di principio di non discriminazione sancito dall'art. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, di cui alla direttiva
1999/70/CE del 28 giugno 1999.
Nel caso in esame gli appellati, dopo un periodo di lavoro prestato in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, sono stati stabilizzati secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 519 l. 296/2006. Il , nell'ambito della CP_3 procedura selettiva, ha valutato esclusivamente l'anzianità di servizio maturata dal momento dell'assunzione a tempo indeterminato.
La mancata valutazione del periodo prestato dagli appellati con contratto a termine costituisce senz'altro violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE. In questo senso la sentenza impugnata recepisce l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “Nel pubblico impiego privatizzato, al lavoratore stabilizzato va riconosciuta la progressione economica raggiunta all'esito del superamento di una 7
procedura selettiva espletata durante il servizio pre-ruolo, sia in quanto la deroga che la stabilizzazione determina rispetto alla regola del pubblico concorso è giustificata proprio dalla sua funzione di valorizzazione delle esperienze professionali pregresse, sia perché la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE impone di non operare discriminazioni tra i dipendenti stabilizzati e quelli assunti "ab origine" a tempo indeterminato.” (cfr. Cass. 24201/2020; nello stesso senso: Cass. 8706/2025; Cass,
7584/2022; Cass. 15231/2020; Cass. 27950/2017).
Come ha condivisibilmente sottolineato la sentenza impugnata, la deroga al principio di non giustificazione può essere ammessa solo in presenza di “ragioni oggettive”, come si esprime la clausola 4 n.1 dell'Accordo quadro, che avrebbero dovuto essere allegate e dimostrate dall'amministrazione.
Le considerazioni che precedono portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ricorrono le condizioni di cui all'art. 93 c.p.c. per la distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa,
A) Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario di cui all'art. 2 DM 10 marzo n. 2014 n.55 e a CPA e IVA.
Venezia, 12 giugno 2025.
Il Presidente rel.