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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/06/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1822/2022
Successivamente alle ore 16.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP, dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1822/2022 promossa da:
, P.I. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dagli avv.ti Giulia Ferrante e Giuseppe Lammirato, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale Aziendale, sito in alla Via M. Nicoletta, Centro Pt_1
Direzionale “Il Granaio”;
PARTE ATTOREA OPPONENTE contro
, P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., con sede CP_1 P.IVA_2
legale in Milano, via San Prospero 4, e per essa la mandataria in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., giusta procura del 12/01/2022 a rogito del Notaio
(Rep. n. 7992) in atti, rappresentata e difesa dalla Persona_1 Controparte_3
e per essa dall'avv. Concetta Sorrentino giusta procura in calce al ricorso
[...]
per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo Arrigo
VII, 4.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 23.06.2022, la , CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - la Progetto Terza Età S.r.l. era titolare della struttura di residenza per anziani denominata Villa RM con sede in Cutro loc. Pozzoseccagno e la gestiva in forza e secondo le prescrizioni dettate dal decreto regionale di autorizzazione e accreditamento del 04.05.2017; - nell'anno 2021 la suddetta struttura erogava le prestazioni di RSA anziani (30pl R2) e Casa Protetta per anziani (26pl
R3), in virtù di contratto/accordo ex art. 8 quinquies D. Lgs. 502/1992, stipulato con l
[...]
in data 22.03.2021; - in relazione al predetto contratto era maturato un insoluto CP_4
da parte dell' pari ad euro 45.866,62, a seguito del mancato pagamento delle CP_4
fatture n. 2/PA del 10.01.2022 e n. 4/PA del 12.01.2022; -nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/99 e successive modifiche ed integrazioni, con contratto di cessione di crediti sottoscritto in data 02.02.2022 la Progetto Terza Età S.r.l. trasferiva alla odierna ricorrente i diritti di credito vantanti nei confronti dell'
[...]
, tra cui il credito esposto nelle fatture di cui sopra;
- detto Parte_1
contratto di cessione veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 16 del
10.02.2022 e comunicato al debitore con messaggio pec in data 11.02.2022; - inutilmente veniva sollecitato il pagamento del credito;
sulla base di tali premesse la ricorrente otteneva
Cont nei confronti dell' di decreto ingiuntivo n. 545/2022, emesso dal Tribunale di Pt_1
Crotone, in data 10.08.2022, nel procedimento n. 1206/2022 R.G., per la somma di €
45.866,62, oltre gli interessi ex D.Lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze fino all'effettivo pagamento, e le spese della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l' , in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., spiegava opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo.
A fondamento della domanda l'opponente deduceva che le fatture emesse erano relative alla quota sociale che per esplicito accordo e per disposizioni regionali venivano pagate successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria;
rilevava che il credito azionato era superiore al credito vantato della società cedente, poiché quest'ultima in relazione alla fattura 2/2002 aveva emesso una nota di credito di € 1.572,44; - eccepiva che
2 la cessione del credito non aveva efficacia nei confronti opponente, in Parte_1
quanto non esplicitamente accettata dalla stessa, ai sensi dell'art. 117 comma 4 bis, introdotto in sede di conversione del D.L. 34/2020; chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, chiedeva determinarsi il credito nel minore importo dovuto.
3.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 08.02.2023, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la mandataria Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., la quale adduceva Controparte_2
l'opponibilità della cessione del credito nei confronti dell' evidenziando che CP_4
la stessa era stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 10/02/2022 e comunicata a mezzo pec alla in data 11/02/2022; rilevava l'inapplicabilità della normativa eccezionale, di Pt_1 cui all'art. 17 comma 4 bis D.L. 34/2020, per cessazione dello stato di emergenza alla data del
31 marzo 2022; osservava che in ogni caso la normativa citata presupponeva la sussistenza dei requisiti di certezza liquidità ed esigibilità del credito, che potevano configurarsi solo allorché le fatture emesse avessero ottenuto la verifica e la positiva sanzione dell'autorità giudiziaria;
contestava la richiesta riduzione del credito, deducendo che l'importo di euro 1.572,44, di cui alla nota di credito in atti, era stato già stornato con diversa fattura n. 24/PA; chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione; in subordine, chiedeva la condanna dell' al pagamento in CP_4 favore dell'istante della somma di euro 45.866,62, o del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre gli interessi, così come previsti dal D. Lgs. n. 231/02 s.m.i, dalle scadenze al saldo.
4.
Disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita solo documentalmente, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
5.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
La Suprema Corte ha più volte affermato che: “ Nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, che si instaura con l'opposizione, ciascuna di esse assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste
3 sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto” ( cfr. ex plurimis Cass. n. 230/2016; Cass. n. 712/2018).
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007,
n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” ( cfr. Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
E', pertanto, onere della parte opposta provare non soltanto l'esistenza di un valido contratto, ma anche l'entità del corrispettivo pattuito e l'esatto adempimento della prestazione.
6.
Risulta documentato in atti che il credito vantato originariamente da Progetto Terza Età
S.r.l., titolare della struttura residenziale per anziani denominata Villa RM (cfr. doc.
5-6 fascicolo monitorio) è derivato dall'erogazioni di prestazioni socio-sanitarie per RSA e
Casa di Cura Protetta per anziani in virtù di contratto ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 (cfr. all. 2 fascicolo monitorio).
La somma pretesa da parte opposta, pari ad € 45.866,62, risulta da fattura n. 02/PA del
10.01.2022 e n. 04/PA del 12.01.2022 (cfr. all. 3 fascicolo monitorio).
La società creditrice, Progetto Terza Età S.r.l., ha trasferito alla i diritti Controparte_1
4 di credito vantanti nei confronti dell' , tra cui il Parte_1 credito esposto nelle fatture di cui sopra, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/99 e successive modifiche ed integrazioni, con contratto di cessione di crediti sottoscritto in data 02.02.2022.
La cessionaria ha dato prova di essere titolare del credito azionato in via monitoria e di aver posto in essere gli adempimenti richiesti dalla legge n. 130/1999; il contratto di cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 16 del 10.02.2022 (cfr. all. 5 fascicolo monitorio) e comunicato al debitore con messaggio pec in data 11.02.2022 (cfr. all.
6 fascicolo monitorio).
Parte opponente non ha formulato alcuna contestazione in merito al rapporto contrattuale intercorso con il cedente Progetto Terza Età S.r.l., e alla effettiva erogazione delle prestazioni come contabilizzate nelle fatture azionate
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
L'ultimo inciso convalida la giurisprudenza della Cassazione che a partire dall'arresto delle
Sezioni Unite (sent. n. 761/2002) ha affermato l'esistenza nell'ordinamento processuale civile di un onere di contestazione fra le parti in ordine ai fatti dedotti dall'altra, ritenendo che la mancanza di contestazione “rende inutile provare il fatto, poiché non controverso.. vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (cfr. ex plurimis Cass. n. 19185/2018).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la “non contestazione”, cui è processualmente equiparabile la contestazione generica, è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. n. 10031/2004).
Nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea e non può, inoltre, limitarsi alla generica contestazione del quantum del credito, così come la parte opposta, attrice in senso sostanziale, è tenuta a specificamente contestare i fatti estintivi del diritto rivendicato.
L'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non implica un'inversione dell'onere probatorio, ma impone un onere di allegazione;
la parte non può pertanto limitarsi
5 a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili.
Se manca tale indicazione, la contestazione è generica e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova.
Alla luce delle regole probatorie esaminate, la pretesa creditoria azionata deve ritenersi adeguatamente provata.
7.
L'opponente ha eccepito l'inefficacia della cessione del credito nei confronti dell'
[...]
opponente per mancata accettazione ai sensi dell'art. 117 comma 4 bis L. n. Parte_1
77/2020.
L'art. 4bis del d.l. 23 dicembre 2013, n.145 convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 9 che ha modificato la legge 30 aprile 1999, n. 130 (legge sulla cartolarizzazione dei crediti) dispone:
“Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art.2, comma 3, lett. c), a soggetti diversi dal cedente
è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Nessun altro adempimento formale è richiesto e, anzi, è espressamente esclusa l'accettazione/autorizzazione da parte della Azienda sanitaria.
Emerge con tutta evidenza il carattere speciale dell'art. 4bis della L. n. 130/1999, poiché la ratio della legge sulla cartolarizzazione era quella di favorire la competitività delle imprese, consentendo ai cedenti di ottenere il pagamento dei propri crediti in termini rapidissimi, assicurando la regolarità dei flussi finanziari necessari allo svolgimento dell'attività di impresa.
Per perseguire tale obiettivo, il legislatore ha quindi previsto degli adempimenti più snelli con riguardo ai debitori ceduti.
In ambito sanitario, l'applicazione della legge 130/999 ha trovato, poi, un valido ed efficace strumento per consentire alle strutture sanitarie accreditate di fronteggiare il cronico ritardo nei pagamenti da parte delle Aziende sanitarie e delle Regioni.
Al riguardo giova evidenziare che nel 2020 il Governo ha dovuto fa fronte all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid 19 e, tra le diverse misure dottate per assicurare una stabilità finanziaria del SSN, ha emanato il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che,
6 in tema di cessione di crediti sanitari ha, tra l'altro, temperato il regime di favore di cui alle disposizioni sopra esaminate.
All'art. 117, comma 4-bis, è stato infatti stabilito che per i crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti deli enti del SSN, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge n. 130/1999, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di quest'ultimo entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata.
E' stato, quindi, introdotto il c.d. silenzio-rifiuto che rende la cessione valida inter partes, ma inefficace nei confronti dell'ente debitore in caso di rifiuto o di silenzio.
Pertanto, la disciplina in punto di accettazione/rifiuto da parte della Amministrazione
Pubblica delle cessioni di crediti non è univoca e si atteggia diversamente in relazione allo scopo perseguito dal legislatore e dal momento storico in cui la stessa è stata emanata.
La disciplina generale della cessione dei debiti dovuti dallo Stato e alla quale la legge n.
130/1999, come già evidenziato, ha derogato, è contenuta negli artt. 69 e 70 del R.D. n.
2440/1923; le richiamate disposizioni prevedono, infatti, oltre alla forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio, anche la necessaria adesione della PA ai fini del perfezionamento e dell'opponibilità ai terzi delle cessioni aventi ad oggetto crediti derivanti da contratti di somministrazione, appalto o fornitura ancora in corso di esecuzione.
In siffatte ipotesi, diversamente dalle operazioni di cartolarizzazione, il legislatore ha voluto privilegiare la regolare esecuzione del contratto, evitando il rischio che dalla cessione potesse derivare il venir meno delle risorse finanziarie da parte del soggetto obbligato nei confronti dell'Amministrazione.
Le disposizioni che regolano l'accettazione delle cessioni dei crediti da parte delle Pubbliche
Amministrazioni sono altresì contenute nell'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 (cd.
Codice Appalti) che, diversamente dalla Legge n. 130/1999, prevede che il contratto di cessione debba avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e che la
PA possa rifiutare la cessione con comunicazione da inviare entro 45 giorni dall'avvenuta notifica della cessione. In difetto e diversamente dalla novella introdotta con il D.L. n.
34/2020, la cessione diviene inefficace, trovando dunque applicazione il principio del silenzio assenso.
Giova osservare che la legge sulla cartolarizzazione contiene una disciplina speciale che, come tale, prevale sull'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (Codice Appalti).
Ne discende che le uniche formalità cui soggiace una cartolarizzazione sono quelle relative alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti e all'invio di una
7 comunicazione di cessione con avviso di ricevimento. In sostanza, pur trattandosi di crediti da corrispettivo di appalto pubblico in corso, quando la cessione è finalizzata ad una cartolarizzazione, non rilevano in questo caso i requisiti di forma previsti dal Codice Appalti
a pena di nullità della cessione e, soprattutto, il debitore non può rifiutarla (Consiglio di
Stato, sentenza n. 5561/2020; Cass., ordinanza n. 10200/2021).
Inoltre, non appare applicabile alla fattispecie la normativa emergenziale ed eccezionale di cui al D.L. n. 34/2020 (cd Decreto Rilancio), facente riferimento alla previsione di “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” .
L'art. 117, comma 4-bis, L. 77/2020 ha introdotto una norma eccezionale per la cessione dei crediti verso gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, prevedendo che “per i crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del SSN, possono essere ceduti, anche ai sensi della Legge n. 130/1999, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di quest'ultimo entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata”.
La norma citata introduce l'istituto giuridico del cd silenzio-rifiuto, che rende la cessione valida inter partes, ma inefficace nei confronti dell'ente debitore in caso di rifiuto o di silenzio.
Ad una prima lettura, il disposto normativo in esame sembra voler ridurre significativamente lo spazio operativo delle cessioni dei crediti sanitari, rimettendo alla decisione del debitore pubblico la sorte della circolazione dei crediti sanitari.
Ad un esame più approfondito la norma appare circoscrivere la propria portata applicativa ai soli crediti che siano certi liquidi ed esigibili;
se ne deduce che la cessione dei crediti sanitari che non siano certi, liquidi ed esigibili potrà comunque aver luogo in conformità alla normativa generale.
Si ritiene che i requisiti di certezza e liquidità ed esigibilità non siano sussistenti in assenza di un preventivo accertamento dell'autorità giudiziaria.
Da tale soluzione interpretativa discende che l'art. 117 comma 4 bis si riferisce all'ipotesi in cui il credito oggetto di cessione rientri tra quelli accertati con decreto ingiuntivo (non opposto o provvisoriamente esecutivo) o tra quelli accertati con sentenza passata in giudicato (o esecutiva); in tal caso la cessione si perfezionerà solo dopo l'accettazione tempestiva del debitore ceduto;
al contrario, per tutti i crediti che non siano stati accertati con le modalità sopra indicate, il regime della cessione resta quello precedente
8 all'introduzione dell'art. 117, comma 4 bis in questione, ovvero nessuna accettazione da parte del debitore ceduto è richiesta ai fini dell'opponibilità al debitore ceduto del trasferimento del credito.
Anche diversamente opinando, non potrebbe, comunque, applicarsi la predetta normativa di natura eccezionale e temporanea, la quale, in quanto connessa con l'emergenza epidemiologica da Sars-Cov2/Covid19, è rimasta in vigore per il limitato periodo emergenziale.
Con il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, coordinato con la legge di conversione 19 maggio 2022, n. 52, recante: «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria», il Consiglio dei Ministri ha disposto alla data del 31 marzo 2022 la chiusura dello stato di emergenza, dichiarato il 31 gennaio 2020.
Pertanto, ritenuta l'inapplicabilità della legge eccezionale per cessazione dello stato di emergenza, non può che trovare applicazione la sola legge speciale di cui alla legge di cartolarizzazione.
Per le ragioni esposte, l'eccezione sollevata da parte opponente non merita accoglimento.
8.
Appare infondata anche l'eccezione di parziale pagamento del credito.
Dalla documentazione in atti si evince chiaramente che l' con la determina n. CP_4
2809 del 13/09/2022 ha disposto di liquidare alla Casa di Cura cedente la fattura n. 24/PA del 24 giugno 2022 di € 13.961,97 per le prestazioni di assistenza socio-sanitaria residenziale in RSA R2 Anziani al netto della nota di credito n. 02/PA del 13 luglio 2022 di
€ 1.572,44 (cfr. all. 4 comparsa di costituzione).
Deve pertanto ritenersi che l'importo di cui alla predetta nota di credito sia stato già stornato con la diversa fattura n. 24/PA, non oggetto dell'azione monitoria.
9.
Priva di pregio è anche la censura, mossa da parte opponente, secondo cui la quota sociale della retta giornaliera debba essere posta a carico del Fondo sociale regionale e quindi debba essere corrisposta dalla Regione Calabria.
Al riguardo, si rileva che tenuto al pagamento delle rette in favore delle strutture socio- sanitarie convenzionate, compresa la quota da imputarsi al Fondo Sociale Regionale è Cont unicamente l' e non anche la Regione Calabria, in quanto, in conformità a quanto affermato dalla Suprema Corte, le disposizioni che pongono a carico del fondo sociale una
9 quota del corrispettivo delle prestazioni sono destinate ad assumere rilevo esclusivamente
Cont sul piano interno dei rapporti finanziari tra Regione e competente (cfr. Cass. n.
6788/2024; Cass. n 28024/2019; Cass. n.11925/2017; Cass. n. 23067/2016).
10.
L'opposizione va pertanto rigettata.
11.
Ogni altra questione è assorbita.
12.
Ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase espletata, ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 545/2022, emesso dal Tribunale di Crotone, in data 10.08.2022, nel procedimento n. 1206/2022, di cui dichiara l'esecutività;
2. condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di parte opposta in euro 2.905,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 04.06.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
10
Successivamente alle ore 16.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP, dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1822/2022 promossa da:
, P.I. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dagli avv.ti Giulia Ferrante e Giuseppe Lammirato, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale Aziendale, sito in alla Via M. Nicoletta, Centro Pt_1
Direzionale “Il Granaio”;
PARTE ATTOREA OPPONENTE contro
, P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., con sede CP_1 P.IVA_2
legale in Milano, via San Prospero 4, e per essa la mandataria in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., giusta procura del 12/01/2022 a rogito del Notaio
(Rep. n. 7992) in atti, rappresentata e difesa dalla Persona_1 Controparte_3
e per essa dall'avv. Concetta Sorrentino giusta procura in calce al ricorso
[...]
per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo Arrigo
VII, 4.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 23.06.2022, la , CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - la Progetto Terza Età S.r.l. era titolare della struttura di residenza per anziani denominata Villa RM con sede in Cutro loc. Pozzoseccagno e la gestiva in forza e secondo le prescrizioni dettate dal decreto regionale di autorizzazione e accreditamento del 04.05.2017; - nell'anno 2021 la suddetta struttura erogava le prestazioni di RSA anziani (30pl R2) e Casa Protetta per anziani (26pl
R3), in virtù di contratto/accordo ex art. 8 quinquies D. Lgs. 502/1992, stipulato con l
[...]
in data 22.03.2021; - in relazione al predetto contratto era maturato un insoluto CP_4
da parte dell' pari ad euro 45.866,62, a seguito del mancato pagamento delle CP_4
fatture n. 2/PA del 10.01.2022 e n. 4/PA del 12.01.2022; -nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/99 e successive modifiche ed integrazioni, con contratto di cessione di crediti sottoscritto in data 02.02.2022 la Progetto Terza Età S.r.l. trasferiva alla odierna ricorrente i diritti di credito vantanti nei confronti dell'
[...]
, tra cui il credito esposto nelle fatture di cui sopra;
- detto Parte_1
contratto di cessione veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 16 del
10.02.2022 e comunicato al debitore con messaggio pec in data 11.02.2022; - inutilmente veniva sollecitato il pagamento del credito;
sulla base di tali premesse la ricorrente otteneva
Cont nei confronti dell' di decreto ingiuntivo n. 545/2022, emesso dal Tribunale di Pt_1
Crotone, in data 10.08.2022, nel procedimento n. 1206/2022 R.G., per la somma di €
45.866,62, oltre gli interessi ex D.Lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze fino all'effettivo pagamento, e le spese della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l' , in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., spiegava opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo.
A fondamento della domanda l'opponente deduceva che le fatture emesse erano relative alla quota sociale che per esplicito accordo e per disposizioni regionali venivano pagate successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria;
rilevava che il credito azionato era superiore al credito vantato della società cedente, poiché quest'ultima in relazione alla fattura 2/2002 aveva emesso una nota di credito di € 1.572,44; - eccepiva che
2 la cessione del credito non aveva efficacia nei confronti opponente, in Parte_1
quanto non esplicitamente accettata dalla stessa, ai sensi dell'art. 117 comma 4 bis, introdotto in sede di conversione del D.L. 34/2020; chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, chiedeva determinarsi il credito nel minore importo dovuto.
3.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 08.02.2023, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la mandataria Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., la quale adduceva Controparte_2
l'opponibilità della cessione del credito nei confronti dell' evidenziando che CP_4
la stessa era stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 10/02/2022 e comunicata a mezzo pec alla in data 11/02/2022; rilevava l'inapplicabilità della normativa eccezionale, di Pt_1 cui all'art. 17 comma 4 bis D.L. 34/2020, per cessazione dello stato di emergenza alla data del
31 marzo 2022; osservava che in ogni caso la normativa citata presupponeva la sussistenza dei requisiti di certezza liquidità ed esigibilità del credito, che potevano configurarsi solo allorché le fatture emesse avessero ottenuto la verifica e la positiva sanzione dell'autorità giudiziaria;
contestava la richiesta riduzione del credito, deducendo che l'importo di euro 1.572,44, di cui alla nota di credito in atti, era stato già stornato con diversa fattura n. 24/PA; chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione; in subordine, chiedeva la condanna dell' al pagamento in CP_4 favore dell'istante della somma di euro 45.866,62, o del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre gli interessi, così come previsti dal D. Lgs. n. 231/02 s.m.i, dalle scadenze al saldo.
4.
Disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita solo documentalmente, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
5.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
La Suprema Corte ha più volte affermato che: “ Nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, che si instaura con l'opposizione, ciascuna di esse assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste
3 sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto” ( cfr. ex plurimis Cass. n. 230/2016; Cass. n. 712/2018).
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007,
n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” ( cfr. Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
E', pertanto, onere della parte opposta provare non soltanto l'esistenza di un valido contratto, ma anche l'entità del corrispettivo pattuito e l'esatto adempimento della prestazione.
6.
Risulta documentato in atti che il credito vantato originariamente da Progetto Terza Età
S.r.l., titolare della struttura residenziale per anziani denominata Villa RM (cfr. doc.
5-6 fascicolo monitorio) è derivato dall'erogazioni di prestazioni socio-sanitarie per RSA e
Casa di Cura Protetta per anziani in virtù di contratto ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 (cfr. all. 2 fascicolo monitorio).
La somma pretesa da parte opposta, pari ad € 45.866,62, risulta da fattura n. 02/PA del
10.01.2022 e n. 04/PA del 12.01.2022 (cfr. all. 3 fascicolo monitorio).
La società creditrice, Progetto Terza Età S.r.l., ha trasferito alla i diritti Controparte_1
4 di credito vantanti nei confronti dell' , tra cui il Parte_1 credito esposto nelle fatture di cui sopra, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/99 e successive modifiche ed integrazioni, con contratto di cessione di crediti sottoscritto in data 02.02.2022.
La cessionaria ha dato prova di essere titolare del credito azionato in via monitoria e di aver posto in essere gli adempimenti richiesti dalla legge n. 130/1999; il contratto di cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 16 del 10.02.2022 (cfr. all. 5 fascicolo monitorio) e comunicato al debitore con messaggio pec in data 11.02.2022 (cfr. all.
6 fascicolo monitorio).
Parte opponente non ha formulato alcuna contestazione in merito al rapporto contrattuale intercorso con il cedente Progetto Terza Età S.r.l., e alla effettiva erogazione delle prestazioni come contabilizzate nelle fatture azionate
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
L'ultimo inciso convalida la giurisprudenza della Cassazione che a partire dall'arresto delle
Sezioni Unite (sent. n. 761/2002) ha affermato l'esistenza nell'ordinamento processuale civile di un onere di contestazione fra le parti in ordine ai fatti dedotti dall'altra, ritenendo che la mancanza di contestazione “rende inutile provare il fatto, poiché non controverso.. vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (cfr. ex plurimis Cass. n. 19185/2018).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la “non contestazione”, cui è processualmente equiparabile la contestazione generica, è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. n. 10031/2004).
Nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea e non può, inoltre, limitarsi alla generica contestazione del quantum del credito, così come la parte opposta, attrice in senso sostanziale, è tenuta a specificamente contestare i fatti estintivi del diritto rivendicato.
L'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non implica un'inversione dell'onere probatorio, ma impone un onere di allegazione;
la parte non può pertanto limitarsi
5 a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili.
Se manca tale indicazione, la contestazione è generica e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova.
Alla luce delle regole probatorie esaminate, la pretesa creditoria azionata deve ritenersi adeguatamente provata.
7.
L'opponente ha eccepito l'inefficacia della cessione del credito nei confronti dell'
[...]
opponente per mancata accettazione ai sensi dell'art. 117 comma 4 bis L. n. Parte_1
77/2020.
L'art. 4bis del d.l. 23 dicembre 2013, n.145 convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 9 che ha modificato la legge 30 aprile 1999, n. 130 (legge sulla cartolarizzazione dei crediti) dispone:
“Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art.2, comma 3, lett. c), a soggetti diversi dal cedente
è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Nessun altro adempimento formale è richiesto e, anzi, è espressamente esclusa l'accettazione/autorizzazione da parte della Azienda sanitaria.
Emerge con tutta evidenza il carattere speciale dell'art. 4bis della L. n. 130/1999, poiché la ratio della legge sulla cartolarizzazione era quella di favorire la competitività delle imprese, consentendo ai cedenti di ottenere il pagamento dei propri crediti in termini rapidissimi, assicurando la regolarità dei flussi finanziari necessari allo svolgimento dell'attività di impresa.
Per perseguire tale obiettivo, il legislatore ha quindi previsto degli adempimenti più snelli con riguardo ai debitori ceduti.
In ambito sanitario, l'applicazione della legge 130/999 ha trovato, poi, un valido ed efficace strumento per consentire alle strutture sanitarie accreditate di fronteggiare il cronico ritardo nei pagamenti da parte delle Aziende sanitarie e delle Regioni.
Al riguardo giova evidenziare che nel 2020 il Governo ha dovuto fa fronte all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid 19 e, tra le diverse misure dottate per assicurare una stabilità finanziaria del SSN, ha emanato il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che,
6 in tema di cessione di crediti sanitari ha, tra l'altro, temperato il regime di favore di cui alle disposizioni sopra esaminate.
All'art. 117, comma 4-bis, è stato infatti stabilito che per i crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti deli enti del SSN, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge n. 130/1999, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di quest'ultimo entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata.
E' stato, quindi, introdotto il c.d. silenzio-rifiuto che rende la cessione valida inter partes, ma inefficace nei confronti dell'ente debitore in caso di rifiuto o di silenzio.
Pertanto, la disciplina in punto di accettazione/rifiuto da parte della Amministrazione
Pubblica delle cessioni di crediti non è univoca e si atteggia diversamente in relazione allo scopo perseguito dal legislatore e dal momento storico in cui la stessa è stata emanata.
La disciplina generale della cessione dei debiti dovuti dallo Stato e alla quale la legge n.
130/1999, come già evidenziato, ha derogato, è contenuta negli artt. 69 e 70 del R.D. n.
2440/1923; le richiamate disposizioni prevedono, infatti, oltre alla forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio, anche la necessaria adesione della PA ai fini del perfezionamento e dell'opponibilità ai terzi delle cessioni aventi ad oggetto crediti derivanti da contratti di somministrazione, appalto o fornitura ancora in corso di esecuzione.
In siffatte ipotesi, diversamente dalle operazioni di cartolarizzazione, il legislatore ha voluto privilegiare la regolare esecuzione del contratto, evitando il rischio che dalla cessione potesse derivare il venir meno delle risorse finanziarie da parte del soggetto obbligato nei confronti dell'Amministrazione.
Le disposizioni che regolano l'accettazione delle cessioni dei crediti da parte delle Pubbliche
Amministrazioni sono altresì contenute nell'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 (cd.
Codice Appalti) che, diversamente dalla Legge n. 130/1999, prevede che il contratto di cessione debba avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e che la
PA possa rifiutare la cessione con comunicazione da inviare entro 45 giorni dall'avvenuta notifica della cessione. In difetto e diversamente dalla novella introdotta con il D.L. n.
34/2020, la cessione diviene inefficace, trovando dunque applicazione il principio del silenzio assenso.
Giova osservare che la legge sulla cartolarizzazione contiene una disciplina speciale che, come tale, prevale sull'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (Codice Appalti).
Ne discende che le uniche formalità cui soggiace una cartolarizzazione sono quelle relative alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti e all'invio di una
7 comunicazione di cessione con avviso di ricevimento. In sostanza, pur trattandosi di crediti da corrispettivo di appalto pubblico in corso, quando la cessione è finalizzata ad una cartolarizzazione, non rilevano in questo caso i requisiti di forma previsti dal Codice Appalti
a pena di nullità della cessione e, soprattutto, il debitore non può rifiutarla (Consiglio di
Stato, sentenza n. 5561/2020; Cass., ordinanza n. 10200/2021).
Inoltre, non appare applicabile alla fattispecie la normativa emergenziale ed eccezionale di cui al D.L. n. 34/2020 (cd Decreto Rilancio), facente riferimento alla previsione di “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” .
L'art. 117, comma 4-bis, L. 77/2020 ha introdotto una norma eccezionale per la cessione dei crediti verso gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, prevedendo che “per i crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del SSN, possono essere ceduti, anche ai sensi della Legge n. 130/1999, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di quest'ultimo entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata”.
La norma citata introduce l'istituto giuridico del cd silenzio-rifiuto, che rende la cessione valida inter partes, ma inefficace nei confronti dell'ente debitore in caso di rifiuto o di silenzio.
Ad una prima lettura, il disposto normativo in esame sembra voler ridurre significativamente lo spazio operativo delle cessioni dei crediti sanitari, rimettendo alla decisione del debitore pubblico la sorte della circolazione dei crediti sanitari.
Ad un esame più approfondito la norma appare circoscrivere la propria portata applicativa ai soli crediti che siano certi liquidi ed esigibili;
se ne deduce che la cessione dei crediti sanitari che non siano certi, liquidi ed esigibili potrà comunque aver luogo in conformità alla normativa generale.
Si ritiene che i requisiti di certezza e liquidità ed esigibilità non siano sussistenti in assenza di un preventivo accertamento dell'autorità giudiziaria.
Da tale soluzione interpretativa discende che l'art. 117 comma 4 bis si riferisce all'ipotesi in cui il credito oggetto di cessione rientri tra quelli accertati con decreto ingiuntivo (non opposto o provvisoriamente esecutivo) o tra quelli accertati con sentenza passata in giudicato (o esecutiva); in tal caso la cessione si perfezionerà solo dopo l'accettazione tempestiva del debitore ceduto;
al contrario, per tutti i crediti che non siano stati accertati con le modalità sopra indicate, il regime della cessione resta quello precedente
8 all'introduzione dell'art. 117, comma 4 bis in questione, ovvero nessuna accettazione da parte del debitore ceduto è richiesta ai fini dell'opponibilità al debitore ceduto del trasferimento del credito.
Anche diversamente opinando, non potrebbe, comunque, applicarsi la predetta normativa di natura eccezionale e temporanea, la quale, in quanto connessa con l'emergenza epidemiologica da Sars-Cov2/Covid19, è rimasta in vigore per il limitato periodo emergenziale.
Con il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, coordinato con la legge di conversione 19 maggio 2022, n. 52, recante: «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria», il Consiglio dei Ministri ha disposto alla data del 31 marzo 2022 la chiusura dello stato di emergenza, dichiarato il 31 gennaio 2020.
Pertanto, ritenuta l'inapplicabilità della legge eccezionale per cessazione dello stato di emergenza, non può che trovare applicazione la sola legge speciale di cui alla legge di cartolarizzazione.
Per le ragioni esposte, l'eccezione sollevata da parte opponente non merita accoglimento.
8.
Appare infondata anche l'eccezione di parziale pagamento del credito.
Dalla documentazione in atti si evince chiaramente che l' con la determina n. CP_4
2809 del 13/09/2022 ha disposto di liquidare alla Casa di Cura cedente la fattura n. 24/PA del 24 giugno 2022 di € 13.961,97 per le prestazioni di assistenza socio-sanitaria residenziale in RSA R2 Anziani al netto della nota di credito n. 02/PA del 13 luglio 2022 di
€ 1.572,44 (cfr. all. 4 comparsa di costituzione).
Deve pertanto ritenersi che l'importo di cui alla predetta nota di credito sia stato già stornato con la diversa fattura n. 24/PA, non oggetto dell'azione monitoria.
9.
Priva di pregio è anche la censura, mossa da parte opponente, secondo cui la quota sociale della retta giornaliera debba essere posta a carico del Fondo sociale regionale e quindi debba essere corrisposta dalla Regione Calabria.
Al riguardo, si rileva che tenuto al pagamento delle rette in favore delle strutture socio- sanitarie convenzionate, compresa la quota da imputarsi al Fondo Sociale Regionale è Cont unicamente l' e non anche la Regione Calabria, in quanto, in conformità a quanto affermato dalla Suprema Corte, le disposizioni che pongono a carico del fondo sociale una
9 quota del corrispettivo delle prestazioni sono destinate ad assumere rilevo esclusivamente
Cont sul piano interno dei rapporti finanziari tra Regione e competente (cfr. Cass. n.
6788/2024; Cass. n 28024/2019; Cass. n.11925/2017; Cass. n. 23067/2016).
10.
L'opposizione va pertanto rigettata.
11.
Ogni altra questione è assorbita.
12.
Ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase espletata, ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 545/2022, emesso dal Tribunale di Crotone, in data 10.08.2022, nel procedimento n. 1206/2022, di cui dichiara l'esecutività;
2. condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di parte opposta in euro 2.905,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 04.06.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
10