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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 6018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6018 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 15712/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15712 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
Parte_2
2 Controparte_1
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 30.10.2023
1. nata il [...] in Parte_1 ND RS (Brasile) residente in [...], Santa Cruz do Sul RS/BR cittadina brasiliana, CF;
P.IVA_1
Dott. Giovanni Calasso 1
2. nata il [...] in [...] Ângelo RS Controparte_1 (Brasile) residente in [...], interno n.803, Lajeado RS/BR cittadina brasiliana, CF in proprio e, unitamente a , P.IVA_2 CP_6 in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
3. nato il [...] in [...] Parte_3 (Brasile) residente in [...], interno n.803, Lajeado RS/BR, cittadino brasiliano;
4. nato il [...] in [...] Controparte_3 (Brasile) residente in [...], interno 403, Brusque SC/BR, cittadino brasiliano, CF , in proprio e, unitamente a , in P.IVA_3 Controparte_7 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
5. nato il [...] in [...] Parte_4 residente in [...], interno 403, Brusque SC/BR, cittadino brasiliano;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
1.ACCERTARE E DICHIARARE lo stato di cittadini italiani dei Sigg.ri:
nata il [...] in [...]_1 residente in [...], Santa Cruz do Sul RS/BR cittadina brasiliana, CF;
C.F._1
nata il [...] in [...] Ângelo RS (Brasile) Controparte_1 residente in [...], interno n.803, Lajeado RS/BR cittadina brasiliana, CF;
C.F._2
nato il [...] in [...] residente in [...]
Via Saldanha Marinho n.04, interno n.803, Lajeado RS/BR, cittadino brasiliano, minorenne rapp.to dai genitori CF P.IVA_4
nato il [...] in [...]_3 residente in [...], interno 403, Brusque SC/BR, cittadino brasiliano, CF;
C.F._3
nato il [...] in [...] residente in [...]
João Olinger, 72, interno 403, Brusque SC/BR, cittadino brasiliano, minorenne rapp.to dai genitori CF;
P.IVA_5
in quanto discendenti diretti iure sanguinis del Sig. . Persona_1
2.ORDINARE al in persona del Ministro pro tempore e per esso, Controparte_5
l'Ufficiale di Stato Civile competente e per esso il Sindaco facente funzione di ufficiale di stato civile del comune dell'ultima residenza dell'avo, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni, annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana, anche ex art. 24 della Legge 218/1995, dei Sigg.ri:
nata il [...] in [...]_1 residente in [...], Santa Cruz do Sul RS/BR cittadina brasiliana, CF;
C.F._1
nata il [...] in [...] Ângelo RS (Brasile) Controparte_1 residente in [...], interno n.803, Lajeado RS/BR cittadina brasiliana, CF;
C.F._2
nato il [...] in [...] residente in [...]
Dott. Giovanni Calasso 2
Via Saldanha Marinho n.04, interno n.803, Lajeado RS/BR, cittadino brasiliano, minorenne rapp.to dai genitori CF P.IVA_4 nato il [...] in [...]_3 residente in [...], interno 403, Brusque SC/BR, cittadino brasiliano, CF;
C.F._3
nato il [...] in [...] residente in [...]
João Olinger, 72, interno 403, Brusque SC/BR, cittadino brasiliano, minorenne rapp.to dai genitori CF;
P.IVA_5 provvedendo anche alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari Competenti. Con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti diretti del cittadino italiano , nato il [...] in [...] Persona_1 che emigrava in Brasile, dove sposava in data 04/09/1915, senza mai Persona_2 rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Dal loro matrimonio nasceva:
• in data 02/03/1927, in Jaguari, , la quale contraeva matrimonio con Controparte_8
in data 04/11/1947 e dalla loro unione nasceva: Persona_3
➢ , in data 04/01/1951, in ND, Parte_1 odierna ricorrente, la quale contraeva un primo matrimonio con Per_4 in data 14/02/1976 e un secondo matrimonio con
[...] Persona_5 in data 17/07/1982. Dopo tale matrimonio la stessa assumva il nome di
. Dalla loro unione Parte_1 nascevano:
✓ in data 23/08/1983 in Controparte_1 Santo Ângelo, odierna ricorrente, che contraeva matrimonio con in data 04/04/2014 e dalla loro unione nasceva: CP_6
❖ , in data 22/01/2018 in Santa Parte_3 Cruz do Sul, odierno ricorrente;
✓ in data 04/05/1988 in Santo Controparte_3 Angelo, odierno ricorrente, il quale contraeva matrimonio con
[...]
in data 08/01/2022 e dalla loro unione nasceva: CP_7
❖ , in data 04/05/2022 in Parte_4 Brusque, odierno ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 3
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_5 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato il [...] in Persona_1
Rosa (VI).
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione
Dott. Giovanni Calasso 4
sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 04.12.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15712 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
Parte_2
2 Controparte_1
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 30.10.2023
1. nata il [...] in Parte_1 ND RS (Brasile) residente in [...], Santa Cruz do Sul RS/BR cittadina brasiliana, CF;
P.IVA_1
Dott. Giovanni Calasso 1
2. nata il [...] in [...] Ângelo RS Controparte_1 (Brasile) residente in [...], interno n.803, Lajeado RS/BR cittadina brasiliana, CF in proprio e, unitamente a , P.IVA_2 CP_6 in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
3. nato il [...] in [...] Parte_3 (Brasile) residente in [...], interno n.803, Lajeado RS/BR, cittadino brasiliano;
4. nato il [...] in [...] Controparte_3 (Brasile) residente in [...], interno 403, Brusque SC/BR, cittadino brasiliano, CF , in proprio e, unitamente a , in P.IVA_3 Controparte_7 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
5. nato il [...] in [...] Parte_4 residente in [...], interno 403, Brusque SC/BR, cittadino brasiliano;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
1.ACCERTARE E DICHIARARE lo stato di cittadini italiani dei Sigg.ri:
nata il [...] in [...]_1 residente in [...], Santa Cruz do Sul RS/BR cittadina brasiliana, CF;
C.F._1
nata il [...] in [...] Ângelo RS (Brasile) Controparte_1 residente in [...], interno n.803, Lajeado RS/BR cittadina brasiliana, CF;
C.F._2
nato il [...] in [...] residente in [...]
Via Saldanha Marinho n.04, interno n.803, Lajeado RS/BR, cittadino brasiliano, minorenne rapp.to dai genitori CF P.IVA_4
nato il [...] in [...]_3 residente in [...], interno 403, Brusque SC/BR, cittadino brasiliano, CF;
C.F._3
nato il [...] in [...] residente in [...]
João Olinger, 72, interno 403, Brusque SC/BR, cittadino brasiliano, minorenne rapp.to dai genitori CF;
P.IVA_5
in quanto discendenti diretti iure sanguinis del Sig. . Persona_1
2.ORDINARE al in persona del Ministro pro tempore e per esso, Controparte_5
l'Ufficiale di Stato Civile competente e per esso il Sindaco facente funzione di ufficiale di stato civile del comune dell'ultima residenza dell'avo, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni, annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana, anche ex art. 24 della Legge 218/1995, dei Sigg.ri:
nata il [...] in [...]_1 residente in [...], Santa Cruz do Sul RS/BR cittadina brasiliana, CF;
C.F._1
nata il [...] in [...] Ângelo RS (Brasile) Controparte_1 residente in [...], interno n.803, Lajeado RS/BR cittadina brasiliana, CF;
C.F._2
nato il [...] in [...] residente in [...]
Dott. Giovanni Calasso 2
Via Saldanha Marinho n.04, interno n.803, Lajeado RS/BR, cittadino brasiliano, minorenne rapp.to dai genitori CF P.IVA_4 nato il [...] in [...]_3 residente in [...], interno 403, Brusque SC/BR, cittadino brasiliano, CF;
C.F._3
nato il [...] in [...] residente in [...]
João Olinger, 72, interno 403, Brusque SC/BR, cittadino brasiliano, minorenne rapp.to dai genitori CF;
P.IVA_5 provvedendo anche alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari Competenti. Con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti diretti del cittadino italiano , nato il [...] in [...] Persona_1 che emigrava in Brasile, dove sposava in data 04/09/1915, senza mai Persona_2 rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Dal loro matrimonio nasceva:
• in data 02/03/1927, in Jaguari, , la quale contraeva matrimonio con Controparte_8
in data 04/11/1947 e dalla loro unione nasceva: Persona_3
➢ , in data 04/01/1951, in ND, Parte_1 odierna ricorrente, la quale contraeva un primo matrimonio con Per_4 in data 14/02/1976 e un secondo matrimonio con
[...] Persona_5 in data 17/07/1982. Dopo tale matrimonio la stessa assumva il nome di
. Dalla loro unione Parte_1 nascevano:
✓ in data 23/08/1983 in Controparte_1 Santo Ângelo, odierna ricorrente, che contraeva matrimonio con in data 04/04/2014 e dalla loro unione nasceva: CP_6
❖ , in data 22/01/2018 in Santa Parte_3 Cruz do Sul, odierno ricorrente;
✓ in data 04/05/1988 in Santo Controparte_3 Angelo, odierno ricorrente, il quale contraeva matrimonio con
[...]
in data 08/01/2022 e dalla loro unione nasceva: CP_7
❖ , in data 04/05/2022 in Parte_4 Brusque, odierno ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 3
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_5 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato il [...] in Persona_1
Rosa (VI).
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione
Dott. Giovanni Calasso 4
sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 04.12.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5