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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/11/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3250/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ME CH Presidente dott.ssa UD ON Giudice rel. dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 8.5.2025, assunto in decisione in data 13.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Egitto) il 13.10.1977, con l'avvocato Mattia Tosi e con l'avvocato stabilito Francesca Riva ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Monte Rosa n.67;
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. , nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
1) Confermare l'affido congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre.
2) Disporre la riduzione del contributo al mantenimento mensile del padre per la figlia Persona_1 nella somma di € 100,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
Si chiede che tale disposizione di riduzione abbia effetto ex tunc, ovvero venga disposta retroattivamente dalla fuga della madre in Egitto nell'agosto 2021; pertanto, le somme non versate per oggettiva impossibilità dal padre dall'agosto 2021 ad oggi, non potranno essere considerate in alcun modo importi a debito dello stesso padre verso la madre.
3) In via principale, nel caso di auspicato rientro della minore in Italia, confermare che ciascun genitore rimborserà all'altro, nella misura del 50%, le spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di
Milano (14/11/2017), previa esibizione ogni mese in originale delle relative pezze giustificative, anticipate mezzo mail o consegnate in fotocopia a mani. Detto rimborso avverrà entro il giorno 30 del mese successivo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
2 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
3) In via principale autorizzare il padre, se del caso mediante l'instaurazione di un subprocedimento innanzi al giudice tutelare, all'apertura di un libretto di risparmio postale/bancario o altro prodotto finanziario equipollente intestato/cointestato alla minore o vincolato, ove il padre possa versare la somma mensile prevista quale contributo ordinario di mantenimento, somma che potrà essere prelevata anche direttamente dalla minore stessa autonomamente al compimento della maggiore età.
4) In via principale, disporre che il padre, nel caso di rientro in Italia della minore, possa frequentare la figlia in modalità graduale, inizialmente con le seguenti modalità:
- la domenica pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
In via istruttoria:
- ammettere il ricorrente prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa, circostanze che, precedute dalla locuzione “vero che”, devono intendersi qui integralmente riportate.
-con riserva di articolare ulteriori capitoli di prova anche sui fatti di cui in narrativa e/o posti a fondamento delle formulate e formulande istanze.
-con riserva di indicare testi.
-Con riserva di ogni più ampia e/o ulteriore produzione, deduzione – di merito e istruttoria differente conclusione anche in relazione all'esame delle difese ed allegazioni avversarie, di richiedere la produzione di documenti ex.art.210 c.p.c e di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione ex. 213 cpc.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze professionali di causa, oltre agli oneri di legge
3 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8.5.2025 esponeva che Parte_1 dall'unione tra lui e nasceva (4.12.2014); che le parti non erano Controparte_2 Persona_1 mai state unite in matrimonio;
che egli acquistava nel 2015 un immobile in Cesano Maderno, via Pavia
n.35, intestato per il 50% a ed adibito a casa familiare;
che la coppia si separava ed egli andava a CP_1 vivere con la nuova compagna, con cui viveva ancora all'attualità; che dapprima si trasferiva con CP_1 la figlia presso i di lei genitori e poi instaurava una nuova relazione e sposava in data Controparte_3
21.10.2018; che la casa familiare veniva messa a reddito;
che veniva instaurato un ulteriore giudizio con ricorso ex artt. 316-337 bis c.c. presso il Tribunale di Monza, r.g. 3713/2020, concluso con la sentenza
(20.5.2021); che tale sentenza disponeva nei confronti del padre il versamento di un importo di euro
500,00 da versarsi alla ricorrente in via anticipata entro il 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
che il Tribunale dichiarava la propria incompetenza sulle restanti domande, essendo competente il Tribunale dei Minorenni di Milano;
che invero era stato aperto il procedimento n. 2350/2018 innanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano, concluso in data 17.1.2023 con sentenza di non luogo a provvedere per stabile trasferimento all'Estero della minore;
che di fatto la madre si trasferiva in Egitto con la bambina senza consenso o autorizzazione del padre;
che all'epoca della pronuncia del Tribunale di Monza egli era titolare di impresa edile e di reddito mensile di euro 2.000, mentre la resistente percepiva solo reddito di cittadinanza;
di aver chiuso nel 2022 la partita iva e di essere aiutato economicamente dalla compagna convivente;
concludeva domandando la conferma dell'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre, che il contributo al mantenimento della minore fosse ridotto ad euro 100,00 mensili da agosto 2021; che, nel caso di rientro della minore in Italia, ciascun genitore rimborsasse all'altro il 50% delle spese straordinarie, e che fosse regolamentato il proprio diritto di visita;
che egli fosse autorizzato all'apertura di un libretto di risparmio postale/bancario o altro prodotto finanziario equipollente intestato/cointestato alla minore o vincolato, ove poter versare la somma mensile prevista quale contributo ordinario di mantenimento.
Con decreto del 14.5.2025 il Giudice delegato dettava i provvedimenti necessari all'instaurazione del contraddittorio, sollevando la questione della sussistenza della Giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria
Italiana a conoscere delle domande proposte.
Alla udienza del 13.11.2025 veniva dichiarata la contumacia della resistente ed il ricorrente dichiarava: vivo
a Milano, in locazione, con canone mensile di euro 500, vivo con la mia nuova moglie, che lavora in impresa di pulizie, con reddito mensile che 6000/7000 euro annui. Io non lavoro. Io non vedo e non sento né nostra figlia da quando CP_1 sono andate via di qui. Non prendo l'assegno unico per mia figlia.
Il suo legale insisteva nel ricorso.
*******
Ritenuto che difetti la giurisdizione del Giudice Italiano a decidere sul ricorso. 4 La Convenzione de L'Aja 1996 in materia di la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori Per conclusa all' il 19 ottobre 1996 individua tra l'altro lo Stato cui compete adottare misure volte alla protezione dei minori (articolo 1 lett. a) tra cui quelle afferenti il diritto di affidamento - che comprende il diritto di occuparsi della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere sul suo luogo di residenza - nonché il diritto di visita - che comprende il diritto di portare il minore, per un periodo di tempo limitato, in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza (articolo 3 lett. b).
Il criterio generale per la determinazione della giurisdizione è quello della residenza abituale del minore:
a norma dell'articolo 5 della Convenzione Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.
Fatto salvo l'articolo 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza.
A norma dell'articolo 7 In caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato e:
a. qualsiasi persona, istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno;
o
b. il minore abbia risieduto nell'altro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l'istituzione
o qualsiasi altro ente avente il diritto di affidamento ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda in vista del ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente.
2. Il trasferimento o il mancato ritorno del minore è considerato illecito se:
a. avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona, un'istituzione o qualsiasi altro ente, individualmente o congiuntamente, in base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno;
e
b. tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.
Il diritto di affidamento di cui alla lettera a può segnatamente derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria
o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione di tale Stato.
3. Finché le autorità citate nel paragrafo 1 conservano la loro competenza, le autorità dello Stato contraente in cui il minore
è stato trasferito o trattenuto possono adottare soltanto le misure urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni del minore, conformemente all'articolo 11.
I principi contenuti in tale normativa sono ricalcati anche negli articoli da 7 a 9 del Reg. UE 2019/1111.
La nozione di residenza abituale esula dal formale dato anagrafico e afferisce al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, considerate la durata, la regolarità, le condizioni, le ragioni del 5 soggiorno nel territorio di uno Stato membro, delle ragioni del trasloco in tale Stato, delle conoscenze linguistiche, delle frequentazioni scolastiche, delle relazioni sociali e familiari, della cittadinanza del minore. Il criterio fattuale deve dunque prevalere sul quello anagrafico, dovendosi far riferimento al luogo che costituisce il centro di ita del minore, ai suoi effettivi legami sociali e familiari, non solo parentali, ed all'elemento temporale, in considerazione del trascorrere del tempo sul consolidamento delle consuetudini di vita, e sul radicamento ambientale a seguito di una stabile e continua permanenza in
u determinato luogo.(CGUE 2.4.2009 n. 523).
Si veda anche Cass., ord. 7 giugno 2021, n. 15835 In materia di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio, il giudice territorialmente competente ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 337 bis e ss., c.c.,
è quello del luogo in cui il minore ha la "residenza abituale" al momento della domanda, al cui accertamento concorrono una pluralità di indicatori da valutarsi anche in chiave prognostica, al fine di individuare, insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore, il giudice che, alle condizioni in essere al momento della domanda, possa dare migliore risposta alle correlate esigenze, ferme quelle di certezza e garanzia di effettività della tutela giurisdizionale che nella regola sulla competenza trovano espressione.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che l'attuale residenza abituale della minore è l'Egitto, luogo ove ella vive stabilmente dal 2021 (cfr. decreto Tribunale per i Minorenni di Milano documento 5 ricorrente), e dove dunque, al di là del dato anagrafico, ella ha radicato le proprie abitudini di vita e relazioni sociali, e che pertanto non sussista la giurisdizione italiana sulla presente controversia.
È invero incontroverso che la residenza abituale della minore – intesa come il luogo in cui ella ha radicato la propria quotidianità, al di là del dato anagrafico – è da quattro anni in Egitto.
Anche ove il trasferimento fosse stato illecito il tempo trascorso dal trasferimento (oltre un anno),
l'assenza di documentazione in ordine all'accoglimento di una richiesta di ritorno presentata in questo periodo e l'integrazione della minore nel suo nuovo ambiente determinano il radicarsi della giurisdizione egiziana, ex articolo 7, par. 1 lett. b Convenzione de L'Aja.
Deve dunque dichiararsi il difetto di giurisdizione in merito a tutte le questioni afferenti la responsabilità genitoriale nel presente procedimento.
Quanto alla determinazione dell'assegno quale contributo al mantenimento della minore, la norma di riferimento per l'individuazione della giurisdizione è l'articolo 45 della legge n.218/1995, il quale stabilisce che Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla legge designata dal regolamento 2009/4/CE del
Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e successive modificazioni.
Ai senti dell'articolo 3 del predetto regolamento Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari: a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente;
o
b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente;
o
6 c) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;
o
d) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti.
Nel caso di specie, la resistente (che è anche creditrice del contributo), al di là del mero dato anagrafico, risiede stabilmente in Egitto con la figlia, il che di per sé radicherebbe la giurisdizione egiziana ex articolo
3 lett. a ) e b).
In ogni caso, ciò che è dirimente è che l'azione volta alla determinazione del contributo consegue alle statuizioni in materia di responsabilità genitoriale, poiché ai sensi dell'articolo 337 ter c.c. la determinazione del contributo dipende anche dal luogo di collocamento del figlio e dai tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Dunque l'autorità giudiziaria egiziana – competente sulle questioni in ordine alla responsabilità genitoriale
– ha giurisdizione anche in materia di obbligazioni alimentari ai sensi dell'articolo 3 lett.d) regolamento
UE ed articolo 45 l. 218/1995.
Anche sotto questo profilo difetta dunque la giurisdizione italiana.
Quanto sopra è assorbente rispetto alle ulteriori domande, eccezioni, istanze anche istruttorie delle parti.
-le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3250/2025 , ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. dichiara il difetto di giurisdizione sulle domande proposte;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 13.11.2025
Il Presidente
ME CH
Il Giudice est.
UD ON
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REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ME CH Presidente dott.ssa UD ON Giudice rel. dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 8.5.2025, assunto in decisione in data 13.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Egitto) il 13.10.1977, con l'avvocato Mattia Tosi e con l'avvocato stabilito Francesca Riva ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Monte Rosa n.67;
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. , nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
1) Confermare l'affido congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre.
2) Disporre la riduzione del contributo al mantenimento mensile del padre per la figlia Persona_1 nella somma di € 100,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
Si chiede che tale disposizione di riduzione abbia effetto ex tunc, ovvero venga disposta retroattivamente dalla fuga della madre in Egitto nell'agosto 2021; pertanto, le somme non versate per oggettiva impossibilità dal padre dall'agosto 2021 ad oggi, non potranno essere considerate in alcun modo importi a debito dello stesso padre verso la madre.
3) In via principale, nel caso di auspicato rientro della minore in Italia, confermare che ciascun genitore rimborserà all'altro, nella misura del 50%, le spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di
Milano (14/11/2017), previa esibizione ogni mese in originale delle relative pezze giustificative, anticipate mezzo mail o consegnate in fotocopia a mani. Detto rimborso avverrà entro il giorno 30 del mese successivo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
2 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
3) In via principale autorizzare il padre, se del caso mediante l'instaurazione di un subprocedimento innanzi al giudice tutelare, all'apertura di un libretto di risparmio postale/bancario o altro prodotto finanziario equipollente intestato/cointestato alla minore o vincolato, ove il padre possa versare la somma mensile prevista quale contributo ordinario di mantenimento, somma che potrà essere prelevata anche direttamente dalla minore stessa autonomamente al compimento della maggiore età.
4) In via principale, disporre che il padre, nel caso di rientro in Italia della minore, possa frequentare la figlia in modalità graduale, inizialmente con le seguenti modalità:
- la domenica pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
In via istruttoria:
- ammettere il ricorrente prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa, circostanze che, precedute dalla locuzione “vero che”, devono intendersi qui integralmente riportate.
-con riserva di articolare ulteriori capitoli di prova anche sui fatti di cui in narrativa e/o posti a fondamento delle formulate e formulande istanze.
-con riserva di indicare testi.
-Con riserva di ogni più ampia e/o ulteriore produzione, deduzione – di merito e istruttoria differente conclusione anche in relazione all'esame delle difese ed allegazioni avversarie, di richiedere la produzione di documenti ex.art.210 c.p.c e di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione ex. 213 cpc.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze professionali di causa, oltre agli oneri di legge
3 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8.5.2025 esponeva che Parte_1 dall'unione tra lui e nasceva (4.12.2014); che le parti non erano Controparte_2 Persona_1 mai state unite in matrimonio;
che egli acquistava nel 2015 un immobile in Cesano Maderno, via Pavia
n.35, intestato per il 50% a ed adibito a casa familiare;
che la coppia si separava ed egli andava a CP_1 vivere con la nuova compagna, con cui viveva ancora all'attualità; che dapprima si trasferiva con CP_1 la figlia presso i di lei genitori e poi instaurava una nuova relazione e sposava in data Controparte_3
21.10.2018; che la casa familiare veniva messa a reddito;
che veniva instaurato un ulteriore giudizio con ricorso ex artt. 316-337 bis c.c. presso il Tribunale di Monza, r.g. 3713/2020, concluso con la sentenza
(20.5.2021); che tale sentenza disponeva nei confronti del padre il versamento di un importo di euro
500,00 da versarsi alla ricorrente in via anticipata entro il 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
che il Tribunale dichiarava la propria incompetenza sulle restanti domande, essendo competente il Tribunale dei Minorenni di Milano;
che invero era stato aperto il procedimento n. 2350/2018 innanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano, concluso in data 17.1.2023 con sentenza di non luogo a provvedere per stabile trasferimento all'Estero della minore;
che di fatto la madre si trasferiva in Egitto con la bambina senza consenso o autorizzazione del padre;
che all'epoca della pronuncia del Tribunale di Monza egli era titolare di impresa edile e di reddito mensile di euro 2.000, mentre la resistente percepiva solo reddito di cittadinanza;
di aver chiuso nel 2022 la partita iva e di essere aiutato economicamente dalla compagna convivente;
concludeva domandando la conferma dell'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre, che il contributo al mantenimento della minore fosse ridotto ad euro 100,00 mensili da agosto 2021; che, nel caso di rientro della minore in Italia, ciascun genitore rimborsasse all'altro il 50% delle spese straordinarie, e che fosse regolamentato il proprio diritto di visita;
che egli fosse autorizzato all'apertura di un libretto di risparmio postale/bancario o altro prodotto finanziario equipollente intestato/cointestato alla minore o vincolato, ove poter versare la somma mensile prevista quale contributo ordinario di mantenimento.
Con decreto del 14.5.2025 il Giudice delegato dettava i provvedimenti necessari all'instaurazione del contraddittorio, sollevando la questione della sussistenza della Giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria
Italiana a conoscere delle domande proposte.
Alla udienza del 13.11.2025 veniva dichiarata la contumacia della resistente ed il ricorrente dichiarava: vivo
a Milano, in locazione, con canone mensile di euro 500, vivo con la mia nuova moglie, che lavora in impresa di pulizie, con reddito mensile che 6000/7000 euro annui. Io non lavoro. Io non vedo e non sento né nostra figlia da quando CP_1 sono andate via di qui. Non prendo l'assegno unico per mia figlia.
Il suo legale insisteva nel ricorso.
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Ritenuto che difetti la giurisdizione del Giudice Italiano a decidere sul ricorso. 4 La Convenzione de L'Aja 1996 in materia di la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori Per conclusa all' il 19 ottobre 1996 individua tra l'altro lo Stato cui compete adottare misure volte alla protezione dei minori (articolo 1 lett. a) tra cui quelle afferenti il diritto di affidamento - che comprende il diritto di occuparsi della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere sul suo luogo di residenza - nonché il diritto di visita - che comprende il diritto di portare il minore, per un periodo di tempo limitato, in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza (articolo 3 lett. b).
Il criterio generale per la determinazione della giurisdizione è quello della residenza abituale del minore:
a norma dell'articolo 5 della Convenzione Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.
Fatto salvo l'articolo 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza.
A norma dell'articolo 7 In caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato e:
a. qualsiasi persona, istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno;
o
b. il minore abbia risieduto nell'altro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l'istituzione
o qualsiasi altro ente avente il diritto di affidamento ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda in vista del ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente.
2. Il trasferimento o il mancato ritorno del minore è considerato illecito se:
a. avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona, un'istituzione o qualsiasi altro ente, individualmente o congiuntamente, in base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno;
e
b. tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.
Il diritto di affidamento di cui alla lettera a può segnatamente derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria
o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione di tale Stato.
3. Finché le autorità citate nel paragrafo 1 conservano la loro competenza, le autorità dello Stato contraente in cui il minore
è stato trasferito o trattenuto possono adottare soltanto le misure urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni del minore, conformemente all'articolo 11.
I principi contenuti in tale normativa sono ricalcati anche negli articoli da 7 a 9 del Reg. UE 2019/1111.
La nozione di residenza abituale esula dal formale dato anagrafico e afferisce al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, considerate la durata, la regolarità, le condizioni, le ragioni del 5 soggiorno nel territorio di uno Stato membro, delle ragioni del trasloco in tale Stato, delle conoscenze linguistiche, delle frequentazioni scolastiche, delle relazioni sociali e familiari, della cittadinanza del minore. Il criterio fattuale deve dunque prevalere sul quello anagrafico, dovendosi far riferimento al luogo che costituisce il centro di ita del minore, ai suoi effettivi legami sociali e familiari, non solo parentali, ed all'elemento temporale, in considerazione del trascorrere del tempo sul consolidamento delle consuetudini di vita, e sul radicamento ambientale a seguito di una stabile e continua permanenza in
u determinato luogo.(CGUE 2.4.2009 n. 523).
Si veda anche Cass., ord. 7 giugno 2021, n. 15835 In materia di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio, il giudice territorialmente competente ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 337 bis e ss., c.c.,
è quello del luogo in cui il minore ha la "residenza abituale" al momento della domanda, al cui accertamento concorrono una pluralità di indicatori da valutarsi anche in chiave prognostica, al fine di individuare, insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore, il giudice che, alle condizioni in essere al momento della domanda, possa dare migliore risposta alle correlate esigenze, ferme quelle di certezza e garanzia di effettività della tutela giurisdizionale che nella regola sulla competenza trovano espressione.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che l'attuale residenza abituale della minore è l'Egitto, luogo ove ella vive stabilmente dal 2021 (cfr. decreto Tribunale per i Minorenni di Milano documento 5 ricorrente), e dove dunque, al di là del dato anagrafico, ella ha radicato le proprie abitudini di vita e relazioni sociali, e che pertanto non sussista la giurisdizione italiana sulla presente controversia.
È invero incontroverso che la residenza abituale della minore – intesa come il luogo in cui ella ha radicato la propria quotidianità, al di là del dato anagrafico – è da quattro anni in Egitto.
Anche ove il trasferimento fosse stato illecito il tempo trascorso dal trasferimento (oltre un anno),
l'assenza di documentazione in ordine all'accoglimento di una richiesta di ritorno presentata in questo periodo e l'integrazione della minore nel suo nuovo ambiente determinano il radicarsi della giurisdizione egiziana, ex articolo 7, par. 1 lett. b Convenzione de L'Aja.
Deve dunque dichiararsi il difetto di giurisdizione in merito a tutte le questioni afferenti la responsabilità genitoriale nel presente procedimento.
Quanto alla determinazione dell'assegno quale contributo al mantenimento della minore, la norma di riferimento per l'individuazione della giurisdizione è l'articolo 45 della legge n.218/1995, il quale stabilisce che Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla legge designata dal regolamento 2009/4/CE del
Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e successive modificazioni.
Ai senti dell'articolo 3 del predetto regolamento Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari: a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente;
o
b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente;
o
6 c) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;
o
d) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti.
Nel caso di specie, la resistente (che è anche creditrice del contributo), al di là del mero dato anagrafico, risiede stabilmente in Egitto con la figlia, il che di per sé radicherebbe la giurisdizione egiziana ex articolo
3 lett. a ) e b).
In ogni caso, ciò che è dirimente è che l'azione volta alla determinazione del contributo consegue alle statuizioni in materia di responsabilità genitoriale, poiché ai sensi dell'articolo 337 ter c.c. la determinazione del contributo dipende anche dal luogo di collocamento del figlio e dai tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Dunque l'autorità giudiziaria egiziana – competente sulle questioni in ordine alla responsabilità genitoriale
– ha giurisdizione anche in materia di obbligazioni alimentari ai sensi dell'articolo 3 lett.d) regolamento
UE ed articolo 45 l. 218/1995.
Anche sotto questo profilo difetta dunque la giurisdizione italiana.
Quanto sopra è assorbente rispetto alle ulteriori domande, eccezioni, istanze anche istruttorie delle parti.
-le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3250/2025 , ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. dichiara il difetto di giurisdizione sulle domande proposte;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 13.11.2025
Il Presidente
ME CH
Il Giudice est.
UD ON
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