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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/05/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1358/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1358/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 20 maggio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. LISANTI CAMILLA Parte_1 Per l'avv. ZAFFINA ANTONELLO CP_1
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'intervenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta.
L'avv. Lisanti insiste nella domanda di condanna di al pagamento delle spese processuali, in virtù CP_1
del principio della soccombenza virtuale. L'avv. Zaffina chiede l'integrale compensazione delle spese processuali.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1358/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LISANTI CAMILLA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CERVO PIETRO, con elezione di domicilio in VIA BEZZECCA N. 18 50139 FIRENZE, presso il difensore avv. LISANTI CAMILLA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato in data 19.04.2024, il trasgressore principale ha Parte_1 chiesto all'intestato Tribunale di: “- accertare e dichiarare – per tutti i motivi esposti - l'illegittimità CP_ dell'ordinanza - ingiunzione n. OI-001313810, relativa ad atto di accertamento n. n.
3000.13/09/2018.0253407, notificata in data 21.03.2024; - accertata la nullità dell'atto presupposto -
CP_ atto di accertamento n. n. 3000.13/09/2018.0253407 - per difetto di legittimazione passiva del destinatario, dichiarare la conseguente l'illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione n. OI-001313810; - per l'effetto dichiarare nulla e/o inefficace e comunque revocare l'ordinanza - ingiunzione n. OI- CP_ 001313810, relativa ad atto di accertamento n. n. 3000.13/09/2018.0253407, notificata in data
21.03.2024, e ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data ed estremi sconosciuti alla ricorrente. IN DENEGATA
IPOTESI: accertata l'illegittima applicazione dell'art. 23 del DL 4 maggio 2023 n 48, disporre la rideterminazione della sanzione nella misura minima indicata dalla legge. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
2 Si è costituito in giudizio , dando atto che l'ufficio amministrativo ha riesaminato gli atti ed ha CP_1 emesso provvedimento di annullamento in autotutela dell'OI-001313810 oggetto di causa (doc. 1) e chiedendo all'intestato Tribunale di: “-dichiarare cessata la materia del contendere;
-respingere ogni eventuale, ulteriore e diversa domanda di parte ricorrente;
-compensare le spese e competenze di lite.”.
All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'intervenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta;
parte ricorrente ha insistito per la condanna di al pagamento CP_1
delle spese processuali, mentre ne ha chiesto la compensazione. CP_1
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia” (v. Cass. sent. n. 13085/2008).
Nel caso di specie, ha dedotto e documentato (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte resistente) di CP_1
avere provveduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Pertanto, all'odierna udienza le parti hanno concordemente chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Ciò posto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti, sulla scorta dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Tenuto conto della condotta processuale di parte resistente (che ha provveduto in autotutela all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta), le spese processuali sono parzialmente compensate tra le parti nella misura di 1/3, le spese residue seguono la soccombenza (virtuale) di CP_1
e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (valori minimi dello scaglione di riferimento), con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
3 - dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, per intervenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta;
- compensa parzialmente le spese processuali tra le parti nella misura di 1/3 e condanna al CP_1
pagamento delle spese residue a favore del ricorrente, queste ultime liquidate in complessivi euro
1.243,34 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
4
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1358/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 20 maggio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. LISANTI CAMILLA Parte_1 Per l'avv. ZAFFINA ANTONELLO CP_1
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'intervenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta.
L'avv. Lisanti insiste nella domanda di condanna di al pagamento delle spese processuali, in virtù CP_1
del principio della soccombenza virtuale. L'avv. Zaffina chiede l'integrale compensazione delle spese processuali.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1358/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LISANTI CAMILLA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CERVO PIETRO, con elezione di domicilio in VIA BEZZECCA N. 18 50139 FIRENZE, presso il difensore avv. LISANTI CAMILLA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato in data 19.04.2024, il trasgressore principale ha Parte_1 chiesto all'intestato Tribunale di: “- accertare e dichiarare – per tutti i motivi esposti - l'illegittimità CP_ dell'ordinanza - ingiunzione n. OI-001313810, relativa ad atto di accertamento n. n.
3000.13/09/2018.0253407, notificata in data 21.03.2024; - accertata la nullità dell'atto presupposto -
CP_ atto di accertamento n. n. 3000.13/09/2018.0253407 - per difetto di legittimazione passiva del destinatario, dichiarare la conseguente l'illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione n. OI-001313810; - per l'effetto dichiarare nulla e/o inefficace e comunque revocare l'ordinanza - ingiunzione n. OI- CP_ 001313810, relativa ad atto di accertamento n. n. 3000.13/09/2018.0253407, notificata in data
21.03.2024, e ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data ed estremi sconosciuti alla ricorrente. IN DENEGATA
IPOTESI: accertata l'illegittima applicazione dell'art. 23 del DL 4 maggio 2023 n 48, disporre la rideterminazione della sanzione nella misura minima indicata dalla legge. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
2 Si è costituito in giudizio , dando atto che l'ufficio amministrativo ha riesaminato gli atti ed ha CP_1 emesso provvedimento di annullamento in autotutela dell'OI-001313810 oggetto di causa (doc. 1) e chiedendo all'intestato Tribunale di: “-dichiarare cessata la materia del contendere;
-respingere ogni eventuale, ulteriore e diversa domanda di parte ricorrente;
-compensare le spese e competenze di lite.”.
All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'intervenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta;
parte ricorrente ha insistito per la condanna di al pagamento CP_1
delle spese processuali, mentre ne ha chiesto la compensazione. CP_1
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia” (v. Cass. sent. n. 13085/2008).
Nel caso di specie, ha dedotto e documentato (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte resistente) di CP_1
avere provveduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Pertanto, all'odierna udienza le parti hanno concordemente chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Ciò posto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti, sulla scorta dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Tenuto conto della condotta processuale di parte resistente (che ha provveduto in autotutela all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta), le spese processuali sono parzialmente compensate tra le parti nella misura di 1/3, le spese residue seguono la soccombenza (virtuale) di CP_1
e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (valori minimi dello scaglione di riferimento), con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
3 - dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, per intervenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta;
- compensa parzialmente le spese processuali tra le parti nella misura di 1/3 e condanna al CP_1
pagamento delle spese residue a favore del ricorrente, queste ultime liquidate in complessivi euro
1.243,34 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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