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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/07/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2195/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Forastiere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al N. 2195/2021 R.G., promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Mario Parte_1 C.F._1
Bruto Gaggioli Santini e Giacomo Mancini del Foro di Perugia (C.F.
- C.F. C.F._2 C.F._3
Email_1
ed elezione di domicilio presso il loro Email_2 studio legale in Gubbio (PG), alla Via Cavour, n. 18 – Palazzo Tondi, giusta procura in atti;
RICORRENTE CONTRO
, compiutamente in persona Controparte_1 del suo Direttore Generale pro tempore, con sede in Ravenna, via De Gasperi, n. 8 (Cod. Fisc. e Part. I.V.A.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Renato P.IVA_1
Partisani del Foro di Forlì-Cesena (Cod. Fisc. C.F._4
), presso e nel cui studio in Cesena, Email_3
Corso G. Sozzi, 27 è eletto domicilio, giusta determinazione di costituzione in giudizio e di conferimento dell'incarico defensionale n. 3868 del giorno 30 dicembre 2021 e procura speciale in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE OGGETTO: responsabilità sanitaria;
CONCLUSIONI: come da udienza di discussione e che di seguito si trascrivono;
per il ricorrente:
“accertare e dichiarare che il gravissimo danno subito dal ricorrente è riconducibile ad un comportamento colposo dei medici operanti nell'Ospedale Morgagni L. Pierantoni di Forlì,
1 facente parte del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna e comunque alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti dalla convenuta e per Controparte_2 l'effetto condannare questa ultima al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dal ricorrente nella misura di Euro € 91.625,00, salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali”; per la convenuta:
“Ogni contraria istanza ed eccezione reietta, con riserva di ogni ulte1riore e diversa deduzione (anche istruttoria), produzione e conclusione, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e con vittoria di spese e compensi professionali (oltre ad I.V.A., C.P.A. e spese generali 15,00%): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito Rigettare la domanda di risarcimento danni formulata dal ricorrente nei confronti della convenuta Parte_2
, perché non dimostrata e comunque infondata in fatto ed in diritto, Controparte_3 all'esito della richiamata CTU medico legale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio l al fine di Parte_1 Controparte_4 sentirla dichiarare tenuta e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti a causa dell'errata diagnosi di carcinoma polmonare effettuata presso l'Ospedale di Forlì.
In particolare, la difesa di parte attrice, a sostegno della domanda proposta, deduceva che:
- nell'anno 2015 si sottopose ad un esame radiografico di controllo Parte_1 presso il nosocomio di Cagli, dal quale emergeva un'area di addensamento del polmone destro, compatibile con un quadro infiammatorio e che, peraltro, persisteva nonostante una cura antinfiammatoria;
- dopo ulteriori esami ed indagini diagnostiche, il Prof. primario del Per_1 reparto di pneumologia dell'ospedale di Forlì, avrebbe comunicato al la Pt_1 diagnosi di tumore maligno del polmone e l'aspettativa di vita di un anno e mezzo al massimo;
- per stabilire la gravità del carcinoma il paziente era di nuovo ricoverato dal 12 al 13 novembre 2015 in regime di degenza presso il medesimo Ospedale di Forlì ed era sottoposto ad una broncospia, durante la quale era colto da una insufficienza respiratoria, che richiedeva il ricovero di una notte al reparto rianimazione;
- era dimesso con la diagnosi di “insufficienza respiratoria acuta Parte_1 post procedura endoscopica in paziente affetto da adenocarcinoma polmonare destro”;
2 - “compiuti tutti gli accertamenti del caso, era comunicato al che il tumore era Pt_1 circoscritto al solo polmone e che quindi poteva essere sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione”;
- il si rivolgeva al dott. dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Pt_1 CP_5
Perugia e il 5 febbraio 2016 veniva ivi sottoposto a toracotomia posterolaterale destra;
- a distanza di alcuni giorni dalle dimissioni, riceveva la comunicazione che gli esami istologici effettuati sul lobo asportato non avevano rinvenuto alcuna forma tumorale.
Rilevava, quindi, che il trattamento chirurgico effettuato a causa dell'errata diagnosi si era rivelato inutile, avendo determinato peraltro una menomazione anatomica permanente dell'apparato respiratorio del paziente (asportazione di un lobo polmonare), oltre al danno psichico provocato dalla comunicazione della grave malattia tumorale.
In punto di diritto, invocava la responsabilità della convenuta ex artt. 1218 CP_3
c.c. e 1228 c.c.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle conclusioni nei termini riportati in premessa.
Nel giudizio così radicato, si costituiva l' , rilevando la Controparte_4 congruità ed adeguatezza degli accertamenti diagnostico-strumentali effettuati, sulla base delle “linee guida neoplasie del polmone AIOM - Edizione 2015”, della Associazione Italiana di Oncologia Medica.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
Disposta la trasformazione del rito (da sommario di cognizione ad ordinario) e scambiate le memorie istruttorie, la causa veniva istruita mediante lo svolgimento di CTU medico-legale e giunge oggi in decisione, all'esito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
***
Con riferimento alle suddette domande e deduzioni, va preliminarmente osservato che in materia di responsabilità medica è onere del paziente-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista (o alla struttura sanitaria convenuta) dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed
3 inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cass. Sentenza n. 10050 del 29/03/2022).
Il creditore, quindi, deve allegare l'inadempimento (e cioè la negligenza/errore del sanitario), ma deve provare sia l'evento dannoso (e le conseguenze che ne sono derivate;
c.d. causalità giuridica) sia il nesso causale tra condotta del sanitario nella sua materialità (e cioè a prescindere dalla negligenza) ed evento dannoso (cd. causalità materiale).
Una volta emerso e provato il nesso causale tra l'intervento sanitario e l'evento dannoso, non spetta al paziente, che ha debitamente allegato l'errore del medico dimostrare tale circostanza, concretante l'inesatto adempimento della obbligazione professionale, ma spetta al professionista e alla struttura sanitaria dimostrare l'esatto adempimento, provando, in ossequio al parametro della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., di avere eseguito la prestazione in modo corretto, attenendosi alle regole tecniche proprie della professione esercitata (Cass. Sentenza n. 10050 del 29/03/2022, già citata).
La struttura sanitaria, quindi, per andare esente da condanna, dovrà dimostrare o l'assenza di inadempimento o l'assenza di causalità e, quindi, che, pur essendovi stato inadempimento, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass., S.U., 577/2008; Cass. 24073/2017).
Orbene, nel caso in esame il profilo di responsabilità ascritto dall'attore alla CP_3 convenuta attiene alla diagnosi di “adenocarcinoma polmonare del lobo inferiore destro”, che sarebbe risultata errata all'esito degli esami svolti sul lobo asportato chirurgicamente.
Tale allegazione è stata smentita dalle risultanze della CTU, in seno alla quale il Collegio peritale (composto dal dott. specialista in Medicina Persona_2
Legale e dal dott. specialista in Anatomia Patologica ed Isto- Persona_3
Citopatologia) ha escluso profili di responsabilità a carico dei sanitari.
In particolare, dall'esame della documentazione medica e dei preparati anatomopatologici il Collegio peritale ha ricostruito che:
- il paziente si sottoponeva a controlli toracici annuali a fine diagnostico preventivo, per l'incrementato rischio di lesioni tumorali causato dall'abitudine tabagica;
- il 21.08.2015, venne eseguita una TC del torace senza e con mdc, che descrisse in particolare un addensamento parenchimale di circa 7,4 x 2,2 cm. a livello del segmento basale-posteriore e basale-laterale del lobo inferiore destro;
- “tale esame venne eseguito per la persistenza di un addensamento basale destro, rilevato la prima volta il 29.06.2015 a seguito di radiografia in assenza di 4 sintomatologia e non modificato alla radiografia del 06.08.2015, dopo ciclo di terapia pluriantibiotica;
- espletata ulteriore radiografia del torace in data 28.09.2015 (che evidenziò anche un modesto versamento pleurico basale a destra associato a consolidamento parenchimale al III medio-inferiore dell'emitorace di destra, in corrispondenza del segmento apicale del lobo inferiore), fu espletata una fibrobroncoscopia con EBUS (il 01.10.2015), procedendosi così tra l'altro a biopsie transbronchiali;
- l'esame istologico (n.12228/15) di tali preparati non rilevò la presenza di localizzazioni neoplastiche, per cui, alla luce dei diversi rilievi a disposizione, oltre che dei limiti intrinseci alla fibrobroncoscopia, si suggerì correttamente una biopsia polmonare TAC guidata” (pagg. 40-41);
- “fu eseguita una TC di centratura (che confermò la presenza di area di consolidamento parenchimale interessante i segmenti postero e latero basale del lobo inferiore destro) e si procedette a biopsia con ago tagliente automatico da 18G; la preliminare indagine citologica descrisse sufficiente la quantità di materiale ai fini diagnostici;
- da tale materiale scaturì l'esame istologico n. 13508/15a che depose per parenchima polmonare alveolare sede di adenocarcinoma non mucinoso, assenza di aspetti invasivi;
le ulteriori indagini documentarono la positività per TTF1 delle cellule neoplastiche”;
- “fecero seguito ulteriori approfondimenti, descrivendosi da un lato la persistenza dell'addensamento polmonare e del versamento pleurico e dall'altro la negatività per metastasi del materiale linfonodale, per cui si suggerì la valutazione chirurgico toracica” (pag. 41).
Il Collegio ha evidenziato, quindi, la correttezza del percorso diagnostico attuato dai sanitari dell' a fronte del rilievo di una formazione Controparte_3 polmonare di nuova insorgenza, persistente ai diversi accertamenti e non responsiva alle terapie pluriantibiotiche.
Con riferimento ai preparati istologici contrassegnati come I-13508/15, i periti hanno osservato come “il materiale fornito, compatibile con quello che si ottiene da un'agobiopsia toracica TAC guidata, [fosse] del tutto sufficiente per porre la formulazione diagnostica” (pag. 42).
Hanno concluso, pertanto, per la correttezza delle formulazioni diagnostiche anatomopatologiche svolte sul materiale rimosso nel corso delle biopsie e per l'assenza di errori o inosservanze di doverose regole di condotta o di profili di negligenza.
5 Inoltre, risulta dalla CTU che i preparati istologici di cui al referto del 28.10.2015 venivano inviati per una consulenza anche ad altro specialista (il dott. Per_4
dell'Anatomia Patologica di Reggio Emilia), il quale confermava la
[...] diagnosi di adenocarcinoma polmonare, qualificando il caso come “difficile” (pag. 15).
L'elaborato peritale veniva trasmesso via PEC ai consulenti di parte, i quali non trasmettevano osservazioni al Collegio peritale.
Non sussiste ragione per discostarsi dalle persuasive conclusioni cui è pervenuto il Collegio atteso il livello di tecnicismo scientifico della questione oggetto della presente controversia, nonché il rigore scientifico e logico dell'elaborato peritale, caratterizzato da approfondito esame delle risultanze acquisite e congrue motivazioni.
Del resto, come ricordato anche dai periti, la valutazione della condotta dei sanitari deve essere effettuata ponendosi in una prospettiva ex ante, tenendo conto di ciò che emergeva dai referti e materiali istologici, e non già secondo una prospettiva ex post, legata alle evidenze raccolte sul materiale anatomico ormai asportato chirurgicamente. In altri termini, anche ove la diagnosi fosse risultata ex post “errata”, ciò non concreterebbe un inadempimento nel caso in esame, in assenza di qualsivoglia errore/imperizia/negligenza nella lettura e interpretazione dei risultati dei numerosi approfondimenti diagnostici.
La domanda, quindi, deve essere rigettata.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla scorta del D.M. 55/2014, tenuto conto del presumibile effettivo valore della controversia, del fatto che la fase istruttoria si è limitata alla CTU e della oralità della fase decisoria. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono poste in via definitiva a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda risarcitoria;
- condanna alla rifusione in favore della convenuta delle spese del Parte_1 presente giudizio che si liquidano in €. 6.000,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva, come per legge;
6 - pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio.
Così deciso in Ravenna, il 19.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adriana Forastiere
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Forastiere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al N. 2195/2021 R.G., promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Mario Parte_1 C.F._1
Bruto Gaggioli Santini e Giacomo Mancini del Foro di Perugia (C.F.
- C.F. C.F._2 C.F._3
Email_1
ed elezione di domicilio presso il loro Email_2 studio legale in Gubbio (PG), alla Via Cavour, n. 18 – Palazzo Tondi, giusta procura in atti;
RICORRENTE CONTRO
, compiutamente in persona Controparte_1 del suo Direttore Generale pro tempore, con sede in Ravenna, via De Gasperi, n. 8 (Cod. Fisc. e Part. I.V.A.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Renato P.IVA_1
Partisani del Foro di Forlì-Cesena (Cod. Fisc. C.F._4
), presso e nel cui studio in Cesena, Email_3
Corso G. Sozzi, 27 è eletto domicilio, giusta determinazione di costituzione in giudizio e di conferimento dell'incarico defensionale n. 3868 del giorno 30 dicembre 2021 e procura speciale in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE OGGETTO: responsabilità sanitaria;
CONCLUSIONI: come da udienza di discussione e che di seguito si trascrivono;
per il ricorrente:
“accertare e dichiarare che il gravissimo danno subito dal ricorrente è riconducibile ad un comportamento colposo dei medici operanti nell'Ospedale Morgagni L. Pierantoni di Forlì,
1 facente parte del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna e comunque alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti dalla convenuta e per Controparte_2 l'effetto condannare questa ultima al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dal ricorrente nella misura di Euro € 91.625,00, salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali”; per la convenuta:
“Ogni contraria istanza ed eccezione reietta, con riserva di ogni ulte1riore e diversa deduzione (anche istruttoria), produzione e conclusione, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e con vittoria di spese e compensi professionali (oltre ad I.V.A., C.P.A. e spese generali 15,00%): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito Rigettare la domanda di risarcimento danni formulata dal ricorrente nei confronti della convenuta Parte_2
, perché non dimostrata e comunque infondata in fatto ed in diritto, Controparte_3 all'esito della richiamata CTU medico legale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio l al fine di Parte_1 Controparte_4 sentirla dichiarare tenuta e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti a causa dell'errata diagnosi di carcinoma polmonare effettuata presso l'Ospedale di Forlì.
In particolare, la difesa di parte attrice, a sostegno della domanda proposta, deduceva che:
- nell'anno 2015 si sottopose ad un esame radiografico di controllo Parte_1 presso il nosocomio di Cagli, dal quale emergeva un'area di addensamento del polmone destro, compatibile con un quadro infiammatorio e che, peraltro, persisteva nonostante una cura antinfiammatoria;
- dopo ulteriori esami ed indagini diagnostiche, il Prof. primario del Per_1 reparto di pneumologia dell'ospedale di Forlì, avrebbe comunicato al la Pt_1 diagnosi di tumore maligno del polmone e l'aspettativa di vita di un anno e mezzo al massimo;
- per stabilire la gravità del carcinoma il paziente era di nuovo ricoverato dal 12 al 13 novembre 2015 in regime di degenza presso il medesimo Ospedale di Forlì ed era sottoposto ad una broncospia, durante la quale era colto da una insufficienza respiratoria, che richiedeva il ricovero di una notte al reparto rianimazione;
- era dimesso con la diagnosi di “insufficienza respiratoria acuta Parte_1 post procedura endoscopica in paziente affetto da adenocarcinoma polmonare destro”;
2 - “compiuti tutti gli accertamenti del caso, era comunicato al che il tumore era Pt_1 circoscritto al solo polmone e che quindi poteva essere sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione”;
- il si rivolgeva al dott. dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Pt_1 CP_5
Perugia e il 5 febbraio 2016 veniva ivi sottoposto a toracotomia posterolaterale destra;
- a distanza di alcuni giorni dalle dimissioni, riceveva la comunicazione che gli esami istologici effettuati sul lobo asportato non avevano rinvenuto alcuna forma tumorale.
Rilevava, quindi, che il trattamento chirurgico effettuato a causa dell'errata diagnosi si era rivelato inutile, avendo determinato peraltro una menomazione anatomica permanente dell'apparato respiratorio del paziente (asportazione di un lobo polmonare), oltre al danno psichico provocato dalla comunicazione della grave malattia tumorale.
In punto di diritto, invocava la responsabilità della convenuta ex artt. 1218 CP_3
c.c. e 1228 c.c.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle conclusioni nei termini riportati in premessa.
Nel giudizio così radicato, si costituiva l' , rilevando la Controparte_4 congruità ed adeguatezza degli accertamenti diagnostico-strumentali effettuati, sulla base delle “linee guida neoplasie del polmone AIOM - Edizione 2015”, della Associazione Italiana di Oncologia Medica.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
Disposta la trasformazione del rito (da sommario di cognizione ad ordinario) e scambiate le memorie istruttorie, la causa veniva istruita mediante lo svolgimento di CTU medico-legale e giunge oggi in decisione, all'esito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
***
Con riferimento alle suddette domande e deduzioni, va preliminarmente osservato che in materia di responsabilità medica è onere del paziente-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista (o alla struttura sanitaria convenuta) dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed
3 inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cass. Sentenza n. 10050 del 29/03/2022).
Il creditore, quindi, deve allegare l'inadempimento (e cioè la negligenza/errore del sanitario), ma deve provare sia l'evento dannoso (e le conseguenze che ne sono derivate;
c.d. causalità giuridica) sia il nesso causale tra condotta del sanitario nella sua materialità (e cioè a prescindere dalla negligenza) ed evento dannoso (cd. causalità materiale).
Una volta emerso e provato il nesso causale tra l'intervento sanitario e l'evento dannoso, non spetta al paziente, che ha debitamente allegato l'errore del medico dimostrare tale circostanza, concretante l'inesatto adempimento della obbligazione professionale, ma spetta al professionista e alla struttura sanitaria dimostrare l'esatto adempimento, provando, in ossequio al parametro della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., di avere eseguito la prestazione in modo corretto, attenendosi alle regole tecniche proprie della professione esercitata (Cass. Sentenza n. 10050 del 29/03/2022, già citata).
La struttura sanitaria, quindi, per andare esente da condanna, dovrà dimostrare o l'assenza di inadempimento o l'assenza di causalità e, quindi, che, pur essendovi stato inadempimento, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass., S.U., 577/2008; Cass. 24073/2017).
Orbene, nel caso in esame il profilo di responsabilità ascritto dall'attore alla CP_3 convenuta attiene alla diagnosi di “adenocarcinoma polmonare del lobo inferiore destro”, che sarebbe risultata errata all'esito degli esami svolti sul lobo asportato chirurgicamente.
Tale allegazione è stata smentita dalle risultanze della CTU, in seno alla quale il Collegio peritale (composto dal dott. specialista in Medicina Persona_2
Legale e dal dott. specialista in Anatomia Patologica ed Isto- Persona_3
Citopatologia) ha escluso profili di responsabilità a carico dei sanitari.
In particolare, dall'esame della documentazione medica e dei preparati anatomopatologici il Collegio peritale ha ricostruito che:
- il paziente si sottoponeva a controlli toracici annuali a fine diagnostico preventivo, per l'incrementato rischio di lesioni tumorali causato dall'abitudine tabagica;
- il 21.08.2015, venne eseguita una TC del torace senza e con mdc, che descrisse in particolare un addensamento parenchimale di circa 7,4 x 2,2 cm. a livello del segmento basale-posteriore e basale-laterale del lobo inferiore destro;
- “tale esame venne eseguito per la persistenza di un addensamento basale destro, rilevato la prima volta il 29.06.2015 a seguito di radiografia in assenza di 4 sintomatologia e non modificato alla radiografia del 06.08.2015, dopo ciclo di terapia pluriantibiotica;
- espletata ulteriore radiografia del torace in data 28.09.2015 (che evidenziò anche un modesto versamento pleurico basale a destra associato a consolidamento parenchimale al III medio-inferiore dell'emitorace di destra, in corrispondenza del segmento apicale del lobo inferiore), fu espletata una fibrobroncoscopia con EBUS (il 01.10.2015), procedendosi così tra l'altro a biopsie transbronchiali;
- l'esame istologico (n.12228/15) di tali preparati non rilevò la presenza di localizzazioni neoplastiche, per cui, alla luce dei diversi rilievi a disposizione, oltre che dei limiti intrinseci alla fibrobroncoscopia, si suggerì correttamente una biopsia polmonare TAC guidata” (pagg. 40-41);
- “fu eseguita una TC di centratura (che confermò la presenza di area di consolidamento parenchimale interessante i segmenti postero e latero basale del lobo inferiore destro) e si procedette a biopsia con ago tagliente automatico da 18G; la preliminare indagine citologica descrisse sufficiente la quantità di materiale ai fini diagnostici;
- da tale materiale scaturì l'esame istologico n. 13508/15a che depose per parenchima polmonare alveolare sede di adenocarcinoma non mucinoso, assenza di aspetti invasivi;
le ulteriori indagini documentarono la positività per TTF1 delle cellule neoplastiche”;
- “fecero seguito ulteriori approfondimenti, descrivendosi da un lato la persistenza dell'addensamento polmonare e del versamento pleurico e dall'altro la negatività per metastasi del materiale linfonodale, per cui si suggerì la valutazione chirurgico toracica” (pag. 41).
Il Collegio ha evidenziato, quindi, la correttezza del percorso diagnostico attuato dai sanitari dell' a fronte del rilievo di una formazione Controparte_3 polmonare di nuova insorgenza, persistente ai diversi accertamenti e non responsiva alle terapie pluriantibiotiche.
Con riferimento ai preparati istologici contrassegnati come I-13508/15, i periti hanno osservato come “il materiale fornito, compatibile con quello che si ottiene da un'agobiopsia toracica TAC guidata, [fosse] del tutto sufficiente per porre la formulazione diagnostica” (pag. 42).
Hanno concluso, pertanto, per la correttezza delle formulazioni diagnostiche anatomopatologiche svolte sul materiale rimosso nel corso delle biopsie e per l'assenza di errori o inosservanze di doverose regole di condotta o di profili di negligenza.
5 Inoltre, risulta dalla CTU che i preparati istologici di cui al referto del 28.10.2015 venivano inviati per una consulenza anche ad altro specialista (il dott. Per_4
dell'Anatomia Patologica di Reggio Emilia), il quale confermava la
[...] diagnosi di adenocarcinoma polmonare, qualificando il caso come “difficile” (pag. 15).
L'elaborato peritale veniva trasmesso via PEC ai consulenti di parte, i quali non trasmettevano osservazioni al Collegio peritale.
Non sussiste ragione per discostarsi dalle persuasive conclusioni cui è pervenuto il Collegio atteso il livello di tecnicismo scientifico della questione oggetto della presente controversia, nonché il rigore scientifico e logico dell'elaborato peritale, caratterizzato da approfondito esame delle risultanze acquisite e congrue motivazioni.
Del resto, come ricordato anche dai periti, la valutazione della condotta dei sanitari deve essere effettuata ponendosi in una prospettiva ex ante, tenendo conto di ciò che emergeva dai referti e materiali istologici, e non già secondo una prospettiva ex post, legata alle evidenze raccolte sul materiale anatomico ormai asportato chirurgicamente. In altri termini, anche ove la diagnosi fosse risultata ex post “errata”, ciò non concreterebbe un inadempimento nel caso in esame, in assenza di qualsivoglia errore/imperizia/negligenza nella lettura e interpretazione dei risultati dei numerosi approfondimenti diagnostici.
La domanda, quindi, deve essere rigettata.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla scorta del D.M. 55/2014, tenuto conto del presumibile effettivo valore della controversia, del fatto che la fase istruttoria si è limitata alla CTU e della oralità della fase decisoria. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono poste in via definitiva a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda risarcitoria;
- condanna alla rifusione in favore della convenuta delle spese del Parte_1 presente giudizio che si liquidano in €. 6.000,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva, come per legge;
6 - pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio.
Così deciso in Ravenna, il 19.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adriana Forastiere
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