TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/04/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1629/2022 R.G.
tra rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Parte_1 avv.ti Luigi Falcone e Francesco Battaglia
ricorrente e
- in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Muscari
Tomaioli e Silvia Parisi
resistente e
Controparte_2
-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Grazia Maida
resistente e
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Raimondo
resistente
FATTO E DIRITTO
1 In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
09.04.2025.
Con ricorso depositato il 25.08.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076202200000410000 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali portati dagli avvisi di addebito n. CP_1
33020170000553190000 e di sanzioni e interessi per rate e premi portate dalla CP_2 cartella di pagamento n. 03020170007548524000, eccepiva l'inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria perché effettuata da un indirizzo Pec non iscritto nei pubblici elenchi, nonché l'omessa notifica degli atti presupposti alla predetta comunicazione e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
La doglianza con la quale parte ricorrente eccepisce l'inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, perché avvenuta da un indirizzo di posta elettronica ( t) non presente Email_1 nei pubblici registri, è infondata.
Invero, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73, così introdotto dall'art. 38, comma 4, lett. b), del D.L. n. 78/2010, “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Pertanto, secondo la suddetta disposizione, è possibile affermare che solo l'indirizzo di posta elettronica del destinatario debba risultare dai pubblici registri (INI-PEC)
2 oppure deve essere indicato dal destinatario stesso, qualora si tratti di soggetto non obbligato per legge a munirsi di un indirizzo PEC.
Al contrario, non vi è alcuna norma che dia indicazioni in merito all'indirizzo di posta elettronica del mittente, circostanza da cui deve desumersi che non vi è alcuna norma che imponga a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010 consentono quindi al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dall'art. 26 D.P.R.
n. 602/1973 e 30, comma 4, d.l. n.78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata – a monte – l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di
PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali e degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio (Trib. Roma, Sez. lav., n. 3342/2020).
A conferma delle ragioni che precedono, la Suprema Corte a Sezioni Unite, in tema di notificazione effettuata dalle PPAA a mezzo pec, ha statuito il seguente principio di diritto: la notifica effettuata “utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche
l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale
3 in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 15979/2022).
Deve essere respinta, inoltre, l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito e della cartella di pagamento prodromici all'intimazione di pagamento opposta, dal momento che, dagli atti di causa, emerge che l'AVA n. 33020170000553190000 è stato notificato il 03.10.2017 (cfr. all.ti 2 e 2.1 della memoria di costituzione di , CP_1 mentre la cartella di pagamento n. 03020170007548524000 è stata notifica il
22.10.2018 (cfr. all. 4 della memoria di costituzione di . CP_4
Ciò posto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo
(coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento a tutti i crediti portati ad esecuzione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza
4 dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_1 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente sia infondata, atteso che al momento della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (11.07.2022), il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito (03.10.2017) e della cartella di pagamento (22.10.2018), non era ancora maturato.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione è infondata e l'opposizione va conseguentemente rigettata.
Le spese processuali sostenute dalle resistenti, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_1 dalle resistenti, liquidate in € 1.865,00 ciascuna, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1629/2022 R.G.
tra rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Parte_1 avv.ti Luigi Falcone e Francesco Battaglia
ricorrente e
- in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Muscari
Tomaioli e Silvia Parisi
resistente e
Controparte_2
-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Grazia Maida
resistente e
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Raimondo
resistente
FATTO E DIRITTO
1 In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
09.04.2025.
Con ricorso depositato il 25.08.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076202200000410000 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali portati dagli avvisi di addebito n. CP_1
33020170000553190000 e di sanzioni e interessi per rate e premi portate dalla CP_2 cartella di pagamento n. 03020170007548524000, eccepiva l'inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria perché effettuata da un indirizzo Pec non iscritto nei pubblici elenchi, nonché l'omessa notifica degli atti presupposti alla predetta comunicazione e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
La doglianza con la quale parte ricorrente eccepisce l'inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, perché avvenuta da un indirizzo di posta elettronica ( t) non presente Email_1 nei pubblici registri, è infondata.
Invero, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73, così introdotto dall'art. 38, comma 4, lett. b), del D.L. n. 78/2010, “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Pertanto, secondo la suddetta disposizione, è possibile affermare che solo l'indirizzo di posta elettronica del destinatario debba risultare dai pubblici registri (INI-PEC)
2 oppure deve essere indicato dal destinatario stesso, qualora si tratti di soggetto non obbligato per legge a munirsi di un indirizzo PEC.
Al contrario, non vi è alcuna norma che dia indicazioni in merito all'indirizzo di posta elettronica del mittente, circostanza da cui deve desumersi che non vi è alcuna norma che imponga a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010 consentono quindi al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dall'art. 26 D.P.R.
n. 602/1973 e 30, comma 4, d.l. n.78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata – a monte – l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di
PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali e degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio (Trib. Roma, Sez. lav., n. 3342/2020).
A conferma delle ragioni che precedono, la Suprema Corte a Sezioni Unite, in tema di notificazione effettuata dalle PPAA a mezzo pec, ha statuito il seguente principio di diritto: la notifica effettuata “utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche
l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale
3 in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 15979/2022).
Deve essere respinta, inoltre, l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito e della cartella di pagamento prodromici all'intimazione di pagamento opposta, dal momento che, dagli atti di causa, emerge che l'AVA n. 33020170000553190000 è stato notificato il 03.10.2017 (cfr. all.ti 2 e 2.1 della memoria di costituzione di , CP_1 mentre la cartella di pagamento n. 03020170007548524000 è stata notifica il
22.10.2018 (cfr. all. 4 della memoria di costituzione di . CP_4
Ciò posto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo
(coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento a tutti i crediti portati ad esecuzione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza
4 dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_1 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente sia infondata, atteso che al momento della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (11.07.2022), il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito (03.10.2017) e della cartella di pagamento (22.10.2018), non era ancora maturato.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione è infondata e l'opposizione va conseguentemente rigettata.
Le spese processuali sostenute dalle resistenti, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_1 dalle resistenti, liquidate in € 1.865,00 ciascuna, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
5