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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 192/2025 depositato il 01/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terracina - Piazza Municipio, 1 04019 Terracina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4632 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1064/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso e ne chiede accoglimento
Resistente/Appellato: nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 conviene in giudizio il Comune di Terracina proponendo ricorso all'avviso di accertamento n. 4632 portante Imu per a.i. 2019 relativo al mancato pagamento del tributo, notificato il
3/12/2024, per un importo complessivo preteso di euro 2.588,00.
La ricorrente premette di appartenere, nell'anno oggetto di accertamento, alla categoria dei Coltivatori
Diretti in qualità di coadiuvante dell'Azienda agricola del marito Sig. Nominativo_1.
Per tal fatto, assume di esser esonerata dal tributo in quanto l'Imu pretesa dal Comune di Terracina si riferisce ai terreni agricoli oggetto dell'attività agricola esercitata per il tramite dell'azienda agricola del marito Nominativo_1. Insieme a quest'ultima, quindi, risultando a tutti gli effetti coltivatrice diretta nell'azienda familiare come attestato dal modello Inps CD4 che allega, che conferma la sua iscrizione nella previdenza agricola nell'anno oggetto di accertamento.
Risulta costituito il Comune di Terracina il quale in primis rappresenta di aver comunque parzialmente sgravato l'atto impugnato a seguito di riesame della posizione della contribuente alla luce della sentenza n. 694/2024 resa dalla Corte di giustizia tributaria di Latina in merito ad analogo contenzioso per annualità
2018 precedente. Tuttavia, il comune insiste sul residuo della pretesa atteso che, in forza di quella sentenza, solo alcune aree sono state espunte dalla stessa mentre altre sono rimaste immeritevoli di esenzione ed è rispetto ad esse che sussiste l'attuale contenzioso. Quindi, l'avviso impugnato n.
4632/2024, come rettificato, altro non fa che applicare il disposto di altro precedente giurisprudenziale formatosi sull'avviso IMU 2018, sul quale si è formato il giudicato. Per il resto, va invece confermata la pretesa sui mappali non coinvolti dall'esenzione stabilita in sentenza, posto che per essi non vi sono i requisiti soggettivi e oggettivi di riferimento per l'applicazione dell'esenzione alla ricorrente quale ausiliaria nell'esercizio dell'attività di coltivatore diretto.
Deposita memoria illustrativa la ricorrente, in replica alle deduzioni del comune ed alla condotta processuale tenuta dallo stesso, insistendo per l'accoglimento del ricorso e contestando la richiesta di cessazione parziale della materia del contendere che, trasmessagli con pec del 17/03/2025, ritiene la parte, non può dipendere dallo sgravio disposto dal comune su accertamento analogo ma relativo ad altra annualità sottoposta a giudizio concluso pur favorevolmente alla parte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente ricorso si verte sulla invocata esenzione dall'Imu per una serie di mappali, residuanti dopo la rettifica comunale dell'atto oggi impugnato, sui quali la ricorrente invoca il beneficio Imu a fronte della sua qualifica di coadiuvante nell'azienda agricola del marito nell'attività della quale sono coinvolti proprio quei terreni. La stessa si qualifica quindi anch'essa come coltivatrice diretta nell'azienda familiare ed allega documentazione Inps che lo attesta.
Preliminarmente, si ricorda che il presupposto per l'ottenimento dell'esenzione è che i terreni agricoli siano posseduti da coltivatori diretti (CD) o da imprenditori agricoli professionali (IAP) e dagli stessi condotti e che, detti soggetti, siano regolarmente iscritti nella gestione previdenziale agricola.
Sul punto, infatti, si richiama la nota n. 20535/2016 del 23 maggio 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale il dicastero ha precisato che il coadiuvante dell'impresa agricola, alla stessa stregua delle società agricole IAP e del socio di società personale, beneficia dell'esenzione IMU sui terreni agricoli. In capo a detto soggetto, infatti, si riscontrano sia la coltivazione diretta del fondo concesso in godimento, sia la qualifica di coltivatore diretto (o IAP), iscritto alla previdenza agricola;
la nota 20535/2016 dello scorso 23 maggio ha fornito precisazioni in ordine all'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli, di cui alla legge di Stabilità 2016 (comma 13, art. 1, legge 208/2015).
Il dicastero ha puntualmente evidenziato che il coadiuvante del titolare dell'impresa agricola esercita
“direttamente” l'attività agricola e risulta regolarmente iscritto, come “coltivatore diretto” nel nucleo familiare del capo-azienda, negli elenchi previdenziali, di cui all'art. 11, legge 9/1963.
L'esenzione introdotta spetta quando i terreni agricoli “sono posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”.
Di conseguenza, per ottenere l'esenzione è necessario rispettare un requisito “oggettivo” ovvero il
“possesso” e la “conduzione” del fondo agricolo e un requisito “soggettivo” concernente il possesso della qualifica di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP).
La ricorrente risulta aver dimostrato, come da documentazione che allega, di essere iscritta all'anagrafe
Inps quale coltivatrice diretta insieme al marito sin dal 1997 e di aver regolarmente dichiarato ai fini del tributo e della relativa esenzione di svolgere attività di coadiuvante e coltivatrice diretta insieme al marito.
Allega, all'uopo, persino una nota di trasmissione della dichiarazione Imu per l'anno 2020 nella sua qualifica di familiare coadiuvante iscritto alla gestione previdenziale agricola dei coltivatori diretti, la visura aziendale nella quale anch'ella è presente, con codice fiscale, quale diretta partecipante dell'azienda agricola familiare, per la quale allega anche certificato di stato di famiglia.
Tali dati non sono infatti stati contestati dall'ufficio costituitosi, il quale peraltro infondatamente invoca una soltanto parziale conduzione agricola dei terreni assoggettati, posto che la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti.
Tra l'altro, neppure il comune potrebbe affermare di non conoscere la posizione della contribuente atteso che è lo stesso ad affermare di aver considerato gli esiti definitivi di un precedente contenzioso nell'ambito del quale le stesse argomentazioni ed allegazioni erano state fornite dalla stessa ricorrente, di cui pertanto l'ente locale era ben a conoscenza, avendole poi acquisite anche ai fini dello sgravio parziale disposto per l'annualità in contestazione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Latina in c.m. accoglie il ricorso come da motivazione e condanna l'Ente resistente alle spese di lite liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 192/2025 depositato il 01/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terracina - Piazza Municipio, 1 04019 Terracina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4632 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1064/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso e ne chiede accoglimento
Resistente/Appellato: nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 conviene in giudizio il Comune di Terracina proponendo ricorso all'avviso di accertamento n. 4632 portante Imu per a.i. 2019 relativo al mancato pagamento del tributo, notificato il
3/12/2024, per un importo complessivo preteso di euro 2.588,00.
La ricorrente premette di appartenere, nell'anno oggetto di accertamento, alla categoria dei Coltivatori
Diretti in qualità di coadiuvante dell'Azienda agricola del marito Sig. Nominativo_1.
Per tal fatto, assume di esser esonerata dal tributo in quanto l'Imu pretesa dal Comune di Terracina si riferisce ai terreni agricoli oggetto dell'attività agricola esercitata per il tramite dell'azienda agricola del marito Nominativo_1. Insieme a quest'ultima, quindi, risultando a tutti gli effetti coltivatrice diretta nell'azienda familiare come attestato dal modello Inps CD4 che allega, che conferma la sua iscrizione nella previdenza agricola nell'anno oggetto di accertamento.
Risulta costituito il Comune di Terracina il quale in primis rappresenta di aver comunque parzialmente sgravato l'atto impugnato a seguito di riesame della posizione della contribuente alla luce della sentenza n. 694/2024 resa dalla Corte di giustizia tributaria di Latina in merito ad analogo contenzioso per annualità
2018 precedente. Tuttavia, il comune insiste sul residuo della pretesa atteso che, in forza di quella sentenza, solo alcune aree sono state espunte dalla stessa mentre altre sono rimaste immeritevoli di esenzione ed è rispetto ad esse che sussiste l'attuale contenzioso. Quindi, l'avviso impugnato n.
4632/2024, come rettificato, altro non fa che applicare il disposto di altro precedente giurisprudenziale formatosi sull'avviso IMU 2018, sul quale si è formato il giudicato. Per il resto, va invece confermata la pretesa sui mappali non coinvolti dall'esenzione stabilita in sentenza, posto che per essi non vi sono i requisiti soggettivi e oggettivi di riferimento per l'applicazione dell'esenzione alla ricorrente quale ausiliaria nell'esercizio dell'attività di coltivatore diretto.
Deposita memoria illustrativa la ricorrente, in replica alle deduzioni del comune ed alla condotta processuale tenuta dallo stesso, insistendo per l'accoglimento del ricorso e contestando la richiesta di cessazione parziale della materia del contendere che, trasmessagli con pec del 17/03/2025, ritiene la parte, non può dipendere dallo sgravio disposto dal comune su accertamento analogo ma relativo ad altra annualità sottoposta a giudizio concluso pur favorevolmente alla parte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente ricorso si verte sulla invocata esenzione dall'Imu per una serie di mappali, residuanti dopo la rettifica comunale dell'atto oggi impugnato, sui quali la ricorrente invoca il beneficio Imu a fronte della sua qualifica di coadiuvante nell'azienda agricola del marito nell'attività della quale sono coinvolti proprio quei terreni. La stessa si qualifica quindi anch'essa come coltivatrice diretta nell'azienda familiare ed allega documentazione Inps che lo attesta.
Preliminarmente, si ricorda che il presupposto per l'ottenimento dell'esenzione è che i terreni agricoli siano posseduti da coltivatori diretti (CD) o da imprenditori agricoli professionali (IAP) e dagli stessi condotti e che, detti soggetti, siano regolarmente iscritti nella gestione previdenziale agricola.
Sul punto, infatti, si richiama la nota n. 20535/2016 del 23 maggio 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale il dicastero ha precisato che il coadiuvante dell'impresa agricola, alla stessa stregua delle società agricole IAP e del socio di società personale, beneficia dell'esenzione IMU sui terreni agricoli. In capo a detto soggetto, infatti, si riscontrano sia la coltivazione diretta del fondo concesso in godimento, sia la qualifica di coltivatore diretto (o IAP), iscritto alla previdenza agricola;
la nota 20535/2016 dello scorso 23 maggio ha fornito precisazioni in ordine all'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli, di cui alla legge di Stabilità 2016 (comma 13, art. 1, legge 208/2015).
Il dicastero ha puntualmente evidenziato che il coadiuvante del titolare dell'impresa agricola esercita
“direttamente” l'attività agricola e risulta regolarmente iscritto, come “coltivatore diretto” nel nucleo familiare del capo-azienda, negli elenchi previdenziali, di cui all'art. 11, legge 9/1963.
L'esenzione introdotta spetta quando i terreni agricoli “sono posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”.
Di conseguenza, per ottenere l'esenzione è necessario rispettare un requisito “oggettivo” ovvero il
“possesso” e la “conduzione” del fondo agricolo e un requisito “soggettivo” concernente il possesso della qualifica di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP).
La ricorrente risulta aver dimostrato, come da documentazione che allega, di essere iscritta all'anagrafe
Inps quale coltivatrice diretta insieme al marito sin dal 1997 e di aver regolarmente dichiarato ai fini del tributo e della relativa esenzione di svolgere attività di coadiuvante e coltivatrice diretta insieme al marito.
Allega, all'uopo, persino una nota di trasmissione della dichiarazione Imu per l'anno 2020 nella sua qualifica di familiare coadiuvante iscritto alla gestione previdenziale agricola dei coltivatori diretti, la visura aziendale nella quale anch'ella è presente, con codice fiscale, quale diretta partecipante dell'azienda agricola familiare, per la quale allega anche certificato di stato di famiglia.
Tali dati non sono infatti stati contestati dall'ufficio costituitosi, il quale peraltro infondatamente invoca una soltanto parziale conduzione agricola dei terreni assoggettati, posto che la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti.
Tra l'altro, neppure il comune potrebbe affermare di non conoscere la posizione della contribuente atteso che è lo stesso ad affermare di aver considerato gli esiti definitivi di un precedente contenzioso nell'ambito del quale le stesse argomentazioni ed allegazioni erano state fornite dalla stessa ricorrente, di cui pertanto l'ente locale era ben a conoscenza, avendole poi acquisite anche ai fini dello sgravio parziale disposto per l'annualità in contestazione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Latina in c.m. accoglie il ricorso come da motivazione e condanna l'Ente resistente alle spese di lite liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge.