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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/06/2025, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
III^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Fasano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del
Tribunale Ordinario di Bari, per l'anno 2017 sotto il numero d'ordine 11343, avente ad oggetto “Prestazione d'opera intellettuale”, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Galluzzi Marta, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-appellante-
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Garofalo Raffaele, in virtù Controparte_1
di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello;
- appellato –
/// Conclusioni: come rassegnate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.03.2025 celebrata in modalità cartolare.
FATTO e DIRITTO
1.Con decreto emesso il 02.12.2015 il Giudice di Pace di Bari aveva ingiunto a Parte_1
in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, il pagamento in favore
[...] dell'avv. della somma di € 4.972,75, oltre accessori e spese, a titolo Controparte_1 di compensi professionali per l'attività difensiva svolta in favore dell'intimato in tre giudizi di opposizione a cartelle esattoriali, ex art. 24 D. lgs n. 46/1999, azionati dinanzi al Tribunale di Bari nei confronti di e Controparte_2 CP_3 CP_4
Nello specifico, il credito vantato dall'opposto afferiva a compensi per l'attività professionale svolta in favore di nei giudizi di opposizione avverso le Parte_1
cartelle esattoriali n. 0142005000658511600 e n.01420070000269465000, rispettivamente notificate il 30.06.2005 e il 15.02.2007 dalla e la cartella CP_2
esattoriale n. 01420050097254856000 notificata il 13.02.2006 dalla tutte CP_5 riguardanti contributi e somme aggiuntive rivendicate dall' . CP_3
2.Avverso il prefato decreto aveva proposto opposizione assumendone Parte_1
l'illegittimità e infondatezza per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità di cui all'art. 633 c.p.c. nonché per violazione dell'art. 636 c.p.c.
2.1. A fondamento dell'opposizione il aveva dedotto la mancanza dei Pt_1 presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e che l'attività professionale realmente svolta dal non corrispondeva a quella indicata nel ricorso. CP_1
2.3. Aveva, quindi, concluso per la revoca del D.I. e la richiesta di accertamento dell'effettivo compenso dovuto all'opposto.
3.Si era costituito in giudizio l'avv. chiedendo il rigetto di tutte le Controparte_1 domande avanzate dall'opponente con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese di lite.
pag. 2/16 3.1. In particolare aveva dedotto l'infondatezza dell'avversa opposizione e la conformità del decreto agli art. 633 c.p.c. e 636 c.p.c.
4.Il Giudice di Pace, con sentenza n.2868/16, emessa il 20.12.2016 e notificata a cura della cancelleria il 14.02.2017, aveva rigettato l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
5.Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello formulando un Parte_1 unico motivo di gravame così rubricato “ Gravi vizi di motivazione della sentenza-
Violazione ed errata applicazione degli articoli 115 e 116 c. p.c.”.
6.Con comparsa depositata il 04.01.2018 si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione degli art. 342 e 348 bis c.p.c. e, in via subordinata e nel merito, l'infondatezza del gravame.
Concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e, nel merito, il rigetto delle domande formulate.
7.La causa, istruita mediante acquisizione del fascicolo di primo grado e rinviata più volte per esigenze dell'ufficio , veniva trattenuta in decisione all'udienza del 06.3.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
///
8. In via del tutto preliminare va precisato che, quantunque la presente controversia – avente ad oggetto la liquidazione di compensi maturati nell'ambito di un giudizio civile
- è soggetta al rito stabilito dall'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, deve, ad ogni modo, procedersi alla sua decisione nelle forme prescelte dalla parte opponente non potendosi disporre, in questa fase, il mutamento del rito in forza della previsione normativa di cui al secondo comma dell'art. 4 del D.Lgs. cit..
Sul punto si richiama il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 186/2020 in una fattispecie analoga alla presente: 'Il D. Lgs 150/2011, applicabile alle cause relative agli onorari degli avvocati, prevede che "quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza". Il secondo comma dell'art. 4
pag. 3/16 dispone che l'ordinanza di mutamento del rito viene pronunciata dal giudice, anche
d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti. E' evidente dalla lettura del testo normativo che il legislatore abbia previsto un rigido sbarramento per il mutamento del rito, attraverso la fissazione di un termine perentorio coincidente con la prima udienza. Il mutamento del rito non è, infatti, privo di conseguenze per le parti in relazione al regime di impugnazione, in quanto l'ordinanza che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 14, comma IV,
D.Igs. 150/2011, mentre la sentenza è impugnabile con l'appello. Nel caso di specie,
l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore dell'Avv. ….. era stata introdotta con citazione e non con ricorso, come previsto dall'art. 14 D.Lgs. 150/2011, come interpretato con indirizzo consolidato di questa Corte, che ha trovato conferma nella sentenza a Sezioni Unite n, 4485 del 23.2.2018. Tuttavia, poiché il mutamento del rito non era avvenuto entro la prima udienza di comparizione delle parti, il Tribunale non poteva mutare il rito dopo che le parti avevano precisato le conclusioni e la causa era stata trattenuta in decisione'.
L'omesso mutamento del rito alla prima udienza neppure ha conseguenza in punto di tempestività dell'opposizione in forza del disposto di cui al comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 150/2011 secondo cui 'Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento'.
9. In via altrettanto preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata.
Assume, infatti, il che, in spregio alla citata disposizione, il non CP_1 Pt_1
aveva indicato né le parti da riformare né le ragioni della violazione di legge .
9.1. Ebbene, com'è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il paradigma generale introdotto nell'art. 342 c.p.c., con la novella del 2012, "non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il 'quantum appellatum', circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare
pag. 4/16 la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata" (Cass.
Civ., Sez. VI, ord. 21336/2017).
Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno precisato : "Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado". (Cass. civ. sent. n. 27199/2017).
9.2.Nel caso di specie, l'appellante ha avuto cura di indicare in maniera chiara le ragioni di gravame avverso le determinazioni adottate dal primo giudice.
Ed invero, dal contenuto delle critiche mosse alla sentenza impugnata si ricava agevolmente che l'appellante si duole, in buona sostanza, della valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice e dell'omessa motivazione in merito al richiesto accertamento dell'effettiva attività svolta dall'opposto.
Del resto, che il gravame sia ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. si desume, indirettamente, anche dal fatto che l'odierna appellata ha interloquito compiutamente sulle censure mosse alla sentenza di primo grado, dimostrando di avere ben compreso le questioni di fatto e di diritto sollevate con l'impugnazione.
10.Riguardo all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 348 c.p.c., altrettanto formulata in via preliminare, deve osservarsi che la disposizione - inserita dall'art. 54 comma 1 lett. a) d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. con mod. in l. 7 agosto 2012 n. 134, che si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo all'entrata in pag. 5/16 vigore della legge suddetta (ossia dall'11 settembre 2012) - ruota intorno al concetto della "non ragionevole probabilità di accoglimento" dell'appello.
Tale formula, va intesa in termini restrittivi, nel senso di circoscrivere l'operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito).
In favore di tale interpretazione depongono, invero, sia il dato letterale dell'art. 348 bis c.p.c. in base al quale è sufficiente, per evitare la pronunzia di inammissibilità che l'appello abbia anche una sola probabilità di accoglimento sia criteri di ordine logico- sistematico data la prevista adozione, in luogo della forma (più impegnativa) della sentenza, dello strumento (più agile) dell'ordinanza succintamente motivata (che ben si attaglia agli appelli che non hanno alcuna chance di accoglimento), sia ancora la ratio legis (in considerazione della funzione acceleratoria attribuita al filtro).
10.1.Nel caso di specie va evidenziato che, a seguito del rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, è stata implicitamente disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c.
È certo, infatti, che l'emissione dell'ordinanza ex art. 348-ter cpc è concettualmente consentita solamente “prima di procedere alla trattazione”, sicché successivamente non è più possibile procedere al vaglio di manifesta infondatezza del gravame.
11. Da ultimo, ma sempre in via preliminare, viene rigettata l'eccezione di inammissibilità , sollevata dall'appellante , circa il deposito della documentazione allegata al n. 3 della comparsa di costituzione e risposta dell'appellato, posto che essa, costituita dalla ricevuta di un bonifico bancario, da un incarico di esecuzione bonifici e dalla scheda di adesione al piano di ristrutturazione, risulta già in atti in quanto esibita dalla stessa parte appellante all'interno degli allegati n. 3 e 4 del fascicolo di primo grado.
12.Tanto premesso, e passando al merito, va detto che l'appello è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
pag. 6/16 13. Parte appellante ha formulato un unico motivo di gravame censurando la sentenza del giudice di primo grado per la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l'omessa motivazione in ordine alla domanda di accertamento dell'effettiva attività professionale svolta dall'opposto.
Secondo l'appellante, invero, il giudice di prime cure, effettuando un ragionamento privo di criterio logico e omettendo di motivare in merito alla domanda di accertamento della reale attività svolta dall'opposto, avrebbe erroneamente ritenuto che, dalla documentazione in atti, non emergessero elementi dai quali trarre ragioni per discostarsi dai valori applicati dall'opposto nelle note di spese poste a fondamento dell'ingiunzione.
Evidenzia , altresì, il che, invece, proprio le risultanze istruttorie avrebbero Pt_1 dovuto indurre il giudice ad accogliere l'opposizione e a parametrare il compenso all'effettiva attività svolta.
Nello specifico, secondo la prospettazione dell'appellante, il giudice di prime cure non avrebbe considerato, innanzitutto, l'identità di procedura e degli atti introduttivi dei giudizi oggetto dell'attività professionale dell'opposto (appunto identici tra loro e diversi solo nel numero identificativo della cartella, nella data e nell'importo).
Ancora, il giudice non avrebbe tenuto conto del valore reale delle controversie, differente dal valore delle cartelle, giacchè i giudizi di opposizione alle cartelle esattoriali n.01420050006585116000 e n.01420050097254856000 si erano conclusi per cessazione della materia del contendere a seguito di adesione dell'opponente alla procedura di ristrutturazione del debito (circostanze che avrebbero giustificato l'applicazione dei minimi tariffari o un criterio equitativo consensuale).
Da ultimo, il giudice di prime cure avrebbe ignorato la dedotta illegittimità delle richieste di compensi per le udienze di mero rinvio, per l' esame delle ordinanze di mero rinvio, per il ritiro fascicoli, in realtà mai avvenuto, e per la redazione della nota spese, mai depositata in giudizio.
14. TI , di contro, l'appellato che le voci richieste erano correlate all'effettiva attività da lui svolta poiché i ricorsi non potevano intendersi l'uno uguale all'altro, pena snaturare l'identità di ogni vicenda processuale.
pag. 7/16 Evidenzia, inoltre, come il principio del valore del decisum invocato dall'appellante avrebbe potuto operare solo quando vi fosse stata un' effettiva riduzione della pretesa della parte, là dove, invece, nel caso di specie vi era stata semplicemente una riduzione del debito legato alla adesione dell'ente alla ristrutturazione del debito.
15. Ebbene, riguardo alla censura di omessa motivazione da parte del giudice di prime cure circa la domanda di accertamento dell'effettiva attività professionale svolta dall'opposto, occorre osservare che il difetto di motivazione della sentenza si configura nel caso in cui essa sia completamente assente o nei casi in cui la motivazione, pur formalmente presente, risulti talmente contraddittoria o incongrua da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum.
Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza qui impugnata è dato evincere chiaramente l'iter logico-giuridico posto dal primo giudice a fondamento della decisione adottata.
Neppure sono ravvisabili profili di contraddittorietà o illogicità della motivazione nelle quale è, peraltro, espressamente riportato che “ in forza, pertanto, della prova documentale versata in atti, che dimostra l'attività professionale svolta dal convenuto parte opposta a favore dell'attore parte opponente nell'ambito dei predetti procedimenti, devesi pervenire al rigetto dell'opposizione , in quanto infondata , con
l'effetto che il decreto ingiuntivo opposto va confermato” ( cfr. pag. 3 sentenza).
E, quindi, evidente come il giudice abbia dato contezza del suo ragionamento.
16.Passando alle ulteriori doglianze sollevate dall'appellante, occorre premettere che presupposto della violazione dell'articolo 116 c.p.c. è che il giudice (in assenza di diversa indicazione normativa), nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo “prudente apprezzamento” pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale) oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento.
pag. 8/16 Diversamente, ove si deduca che il giudice abbia solo male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui è ancora consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, e dunque solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle stesse Sezioni unite (cfr. Cass., S.U., n. 8053 e n.
8054 del 2014; Cass., S.U., 27.12.2019, n. 34474; Cass., S.U., n. 20867/20, cit.).
Quanto alla violazione dell'115 c.p.c. , essa presuppone che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio).
17.Orbene, nel caso di specie l'appellante si duole sostanzialmente di un'erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti nel giudizio di primo grado che avrebbero dovuto confermare l'infondatezza della pretesa creditoria posta alla base del ricorso monitorio.
Al riguardo va evidenziato che, in tema di compensi professionali, l'avvocato che intenda agire per la richiesta dei compensi maturati, possa avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale.
Tuttavia, come precisato dalla Suprema Corte, “In caso di contestazione della parcella, è l'avvocato che deve dare la prova del suo diritto, e quindi, delle prestazioni professionali effettuate. Infatti, incombono sul professionista i relativi oneri probatori ex art. 2697 cod. civ., ove vi sia contestazione da parte del cliente in ordine alla effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite: il professionista ha, quindi, l'onere probatorio in ordine tanto all'attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa” (Cass. 22 marzo 2016 n.
5612).
pag. 9/16 Sul punto, la stessa Suprema Corte ha altresì affermato che, nel giudizio di opposizione, conseguente al procedimento monitorio, il giudice non è vincolato dal parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, che attesta solo la conformità in astratto della parcella ai parametri, senza vincolare il giudice circa l'effettività della prestazione (Cass. civ. n 7618/21; Cass. civ 26860/19; Cass. civ. n. 14443/08).
La prova del fatto costitutivo del credito, specie nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre 2015, n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071).
Ne consegue, quindi, che nell'ordinario processo di cognizione spetta al professionista fornire la prova dell'effettività dell'attività prestata e al giudice il potere – dovere di verificarne la fondatezza di fronte alla contestazione anche generica da parte del cliente (Cass. n.15930/18).
Ed invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex multis Cass. n. 2421/2006).
18.Facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, posta la legittimità formale dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e 636 c.p.c. , essendo stato il titolo emesso sulla scorta della parcella corredata dal parere del
Consiglio dell'ordine competente (vincolante per il giudice nella fase monitoria), occorre verificare se, sulla scorta della documentazione a disposizione del giudice di primo grado, è stata corretta la sua valutazione circa l'entità del credito vantato dal professionista.
pag. 10/16 Ebbene, dalla documentazione in atti si evince che l'appellato ha prestato la propria attività professionale in favore dell'appellante per tre giudizi di opposizione, rispettivamente avverso le cartelle esattoriali n.0142005000658511600 di € 3.906,09, n.
01420050097254856000 di €11.384,16 e n.01420070000269465000 di €14.780,26, notificate dalla e dall' e che, per ciascuno dei giudizi, l'opposto CP_2 CP_5
ha provveduto alla redazione dei relativi ricorsi, partecipando a tutte le udienze, come riportate nello stesso ricorso per ingiunzione, fino alla decisione, costituita, per tutti due dei ricorsi, dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere e, per uno, di rigetto .
Ciò posto, occorre premettere che , riguardo alla censura dell'appellante in ordine alla determinazione del valore effettivo delle suddette controversie, deve rilevarsi che la
Cassazione ha ripetutamente affermato che, in tema di compensi professionali forensi da liquidare a carico del cliente, deve farsi riferimento al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello derivante dall'applicazione degli articoli 10 ss. del codice di procedura civile (valore della domanda) e che, in tal caso, il giudice deve verificare in concreto l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare in relazione alle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se, al fine di determinare le competenze dovute al legale, l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia, come nel caso in cui il legale abbia esagerato in modo assolutamente ingiustificato la misura della pretesa azionata, in evidente sproporzione rispetto a quanto poi attribuito alla parte assistita, perché in tali casi il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere considerato corrispettivo della prestazione espletata, stante la sua obiettiva inadeguatezza rispetto alla attività svolta (Cass. Sez. 2, 13/03/2023, n. 7224; Cass. Sez. 2, 23/11/2022, n.
34523; Cass. Sez. 2, 12/07/2018, n. 18507; Cass. Sez. 2, 31/05/2010, n. 13229; Cass.
Sez. 2, 08/02/2012, n. 1805).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che, nei giudizi di opposizione alla cartelle n.
0142005000638116 di €3.906,09 e n. 01420050097254856000 di €11.384,16 conclusisi entrambi con la declaratoria di cessazione della materia del contendere per l'adesione pag. 11/16 dell'appellante alla procedura di ristrutturazione, non è ravvisabile alcuna inadeguatezza rispetto alle prestazioni svolte, tenuto conto che dai motivi della decisione emerge che tale cessazione è stata conseguente, nel primo caso al riconoscimento da parte dell' CP_3
del diritto azionato da parte del resistente e provveduto al relativo sgravio, dunque, di valore corrispondente all'importo della cartella e nel secondo allo sgravio concesso a seguito di adesione al piano di ristrutturazione del debito.
Analogamente riguardo al giudizio relativo alla cartella n. 01420070000269465000 di
€14.754,30, conclusosi con pronuncia di rigetto, appare corretto, quale parametro di riferimento, l'importo di cui alla cartella oggetto di opposizione.
Del resto, secondo quanto ribadito di recente dalla Suprema Corte, il principio di cui all'art. 6 co. 2 del DM 127/2004 è destinato a trovare applicazione nei casi in cui il codice di rito fissi il valore delle domande sulla scorta di presunzioni e non per il pagamento di somme il cui valore si ricavi dall'importo azionato ( cfr. Cass. civ. n.
18723/24; Cass. civ. n. 16465/24).
Ne può avere alcuna rilevanza l'identità di questioni o la conclusione dei procedimenti per cessazione della materia del contendere, atteso che, in caso di giudizio definito a seguito di transazione fra le parti (o di accordi di “ristrutturazione”, come avvenuto in taluni dei giudizi oggetto della richiesta di compenso), il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato nei confronti del cliente, si determina in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo all'oggetto della domanda considerata al momento iniziale della lite.
Pertanto, appare corretta la determinazione del valore delle controversie operata dal e condivisa dal primo giudice utilizzando, quale parametro di riferimento, CP_1
l'importo di cui alle cartelle oggetto di opposizione e il conseguente scaglione di valore corrispondente.
A tali considerazioni deve, peraltro, aggiungersi che, anche volendo calcolare il valore dei giudizi alla stregua delle somme oggetto di ristrutturazione del debito e, dunque, applicando lo scaglione inferiore del DM 271/2004, i compensi non si appaleserebbero sproporzionati, essendo, comunque, stati calcolati secondo i minimi tariffari .
pag. 12/16 Né la riconducibilità delle singole controversie ad una medesima tipologia consente di svilire l'attività professionale espletata dall'avvocato, dovendosi considerare, non soltanto l'eventuale serialità delle difese, ma anche le caratteristiche proprie di ogni controversia e il differente valore di ognuna delle cartelle di pagamento oggetto di opposizione.
Parimenti non meritevoli di accoglimento sono le doglianze relative all'asserita strumentalità delle richieste di rinvio al prolungamento dei tempi del giudizio di opposizione avverso la cartella n.01420050006585116000 di €3.906,09 (n.2865/2005
r.g.), atteso che tali contestazioni, in quanto afferenti ad ipotesi di responsabilità professionale, esulano dall'ambito del presente giudizio di opposizione in assenza di una specifica domanda riconvenzionale dell'opponente.
Non merita accoglimento neppure la doglianza relativa all'illegittimità dei compensi richieste per le udienze del 20.03.2006; 24.10.2006;19.06.2007 ; 18.02.2007 e
05.06.2008 ritenute dall'appellante di mero rinvio, ma delle quali non è specificato il giudizio di opposizione al quale fanno riferimento.
Sul punto, peraltro, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la partecipazione dell'avvocato di ufficio alle udienze di mero rinvio non esclude il diritto al compenso, ma incide solo sulla sua quantificazione, nel caso di specie calcolata ai minimi tariffari.
(Cass. N. civ. sez. II con ord. N. 4539/2025).
Analogamente non merita accoglimento l'asserita illegittimità degli importi richiesti per l'esame delle ordinanze di mero rinvio, afferendo gli importi richiesti a tale titolo ai soli diritti.
Sul punto, la Suprema Corte con l'arresto n. 5806/ 2016, ha riaffermato il principio per cui “ Al riguardo non può che essere ribadito in questa sede il condiviso orientamento per cui i diritti (a differenza degli onorari) sono sempre dovuti secondo noto e consolidato principio, pure per le udienze di mero rinvio. Al riguardo va riaffermato il principio per cui i diritti di procuratore devono essere riconosciuti anche per le udienze di mero rinvio in quanto la “voce” n. 16 della tabella B) allegata al D.M. 31 ottobre
1985, applicabile “ratione temporis”, attribuisce il diritto “per la partecipazione a
pag. 13/16 ciascuna udienza”, senza operare la distinzione tra “udienze di trattazione” e “udienze di semplice rinvio”, contenuta invece nella tabella A) per gli onorari di avvocato”
(Cass. Civ., Sezione Seconda, Sent. 3 settembre 2013, n. 20147, nonché Cass. N.
920/1994).
Ciò chiarito, deve, invece, accogliersi la censura dell'appellante riguardo all'illegittimità delle voci di spesa richieste per tutti e tre i giudizi di opposizione a titolo di “ritiro fascicoli”, “redazione nota spese” e “dattilo e collazione nota spese”, in quanto prive di supporto probatorio, non essendo documentati in atti né il ritiro dei fascicoli di parte né la nota spese, da intendersi come nota giudiziale, e non quale notula che il legale redige per il proprio cliente .
In particolare andranno detratti i seguenti importi:
-giudizio di opposizione avverso cartella esattoriale n. 0142005000638116 di
€3.906,09: €13,00 (ritiro fascicolo di parte); €26,00 (redazione nota spese); €8,00
(dattilo e collazione nota spese) per un totale di € 47,00;
-giudizio di opposizione avverso cartella esattoriale n. 01420050097254856000 di
€11.384,16: € 16,00 (ritiro fascicolo di parte); € 32,00 (redazione nota spese); € 10,00
(dattilo e collazione nota spese) per un totale di € 58,00;
-giudizio di opposizione avverso cartella esattoriale: € n.01420070000269465000 di
€14.780,26: € 16,00 (ritiro fascicolo di parte); € 32,00 (redazione nota spese); € 10,00
(dattilo e collazione nota spese) per un totale di € 58,00.
Ne deriva un importo complessivo di voci non dovute pari a € 163,00.
19.Quanto alle ulteriori contestazioni di parte opponente, relative alla spettanza di talune voci richieste a titolo di spese non documentate, se ne rileva la genericità.
20.Dall'accoglimento dell'appello nei termini suesposti consegue, quindi, l' accoglimento dell' opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 5804/15 con rideterminazione dell'importo dovuto da nella qualità dell'omonima Parte_1 ditta individuale, in favore dell'avv. da quantificarsi in misura pari Controparte_1
ad euro 4.809,75, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
pag. 14/16 21.Le spese del primo grado di giudizio e del giudizio di appello devono essere regolate secondo soccombenza.
Esse vengono liquidate , per il giudizio dinanzi al giudice di pace, secondo il DM 55/14
( vigente all'epoca della sentenza) nei valori medi per le cause da € 1101,00 ad €
5200,oo.
Le spese del giudizio di appello sono liquidate secondo il DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 nei valori minimi per tutte le fasi in ragione della esiguità dell'attività difensiva , applicati i parametri delle cause di valore da € 5200,00 ad € 26.000,oo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza n.
2868/16 pronunciata dal Giudice di pace di Bari in data 20.12.2016, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna , in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, al pagamento in favore dell'avv. dell'importo di euro Controparte_1
4.809,75, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- condanna l'avv. alla refusione delle spese di lite del giudizio di Controparte_1 primo grado che liquida in € 76,00 per esborso ed € 1205,00 per compensi, oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- condanna l'avv. alla refusione delle spese di lite del giudizio di Controparte_1 secondo grado che liquida in € 355,50 per esborsi ed € 1205,00 per compensi, oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Così deciso in Bari, 12.06.2025
Il giudice pag. 15/16 Cristina Fasano
pag. 16/16