Sentenza 3 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 03/10/2022, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/10/2022
N. 01524/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00660/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 660 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Sticchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Economia e Finanze - Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'ottemperanza
della sentenza del TAR Puglia, Sez. III, Lecce, 26.11.2021, n. 1718 -divenuta cosa giudicata per omessa impugnazione nel termine semestrale dalla relativa pubblicazione-, con la quale l'On.le Tribunale ha annullato il decreto n. -OMISSIS- adottato dalla Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, unitamente al parere n. -OMISSIS- del 14.3.2018, adottato dal Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero delle Finanze, e al parere n. -OMISSIS- del 16.1.2018, adottato dal medesimo Comitato, coi quali era stata rigettata la richiesta di riconoscimento della causa di servizio avanzata dal ricorrente, unitamente alla richiesta di equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to L. Sticchi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso notificato il 26 giugno 2018, con cui il ricorrente, Luogotenente e già Comandante della Stazione di -OMISSIS-dell’Arma dei Carabinieri dal 6 luglio 2005 al 6 settembre 2016 (data in cui è stato collocato a riposo perché non idoneo per infermità), ha impugnato, domandandone l’annullamento, il decreto n.-OMISSIS- adottato dalla Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, notificato dalla Stazione di Soleto della Legione Carabinieri Puglia in data 28 aprile 2018, con cui, prendendo atto del parere negativo vincolante n. -OMISSIS- del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) del 14 marzo 2018, è stata rigettata la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio avanzata dal militare ricorrente in data 9 marzo 2016 in relazione alla patologia: “ Cardiopatia ipertensivo-ischemica infartuale rivascolarizzata mediante PTCA; Steatosi epatica in
dislipidemico; Diabete mellito tipo 2 in terapia insulinica; Parziale lesione lacerativa di cuffia sinistra, ispessimento edemigenodisomogeneo del capo distale sovraspinato con piccola calcificazione preinserzionale a destra ” e la correlata richiesta di equo indennizzo;
- vista la sentenza n. 1718/21, passata in giudicato, con cui questo TAR ha testualmente affermato che: “ se nella nozione di “concausa efficiente e determinante di servizio” possono farsi rientrare, per insegnamento invalso, <<soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, eccezionalmente gravosi per intensità e durata>> (ex multis T.A.R. , Roma , sez. I ,
04/11/2019, n. 12632), in tale definizione ricade, almeno in astratto, anche un carico di lavoro straordinariamente gravoso che si sostanzi nel sistematico e continuativo superamento degli ordinari limiti di orario lavorativo. Nel caso in esame, dalla nota depositata in data 27 maggio 2021 dalla Legione Carabinieri Puglia - Comando Provinciale di -OMISSIS-emerso che il ricorrente ha svolto, dal 6 luglio 2005 al 6 settembre 2016, (quanto meno) ben 2,32 ore di lavoro straordinario medio giornaliero per un totale di 6.852 ore complessive di lavoro straordinario. Ad un così consistente monte orario, va aggiunto, costituendd ciò fatto notorio (oltre che confermato dall’art. 47 del Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri), che il Comandante di Stazione, anche se normalmente non incaricato di servizi notturni, ha il dovere di essere comunque reperibile fuori dell’orario di lavoro, specie per fronteggiare il compimento di atti urgenti o altre emergenze.
Inoltre, come messo in evidenza anche dalla relazione medico legale di parte a firma del dott. Bruno Causo (pag. 11), le patologie cardiache trovano un loro consueto fattore eziologico nell’esposizione a periodi prolungati ed intensi di stress psico-fisico, sicché non può escludersi a priori, nel caso che occupa, senza il compimento dei dovuti puntuali accertamenti, che lo svolgimento di un così elevato numero di ore di straordinario e la reperibilità anche in orario notturno abbiano potuto assurgere a concausa rilevante nel verificarsi degli episodi infartuali che hanno interessato il ricorrente. In proposito, occorre, peraltro, sottolineare che detti episodi infartuali (i primi nei quali si è manifestata la patologia ipertensiva di cui soffre il ricorrente) sono occorsi proprio durante lo svolgimento dell’attività lavorativa ”; per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, questo TAR ha annullato gli atti impugnati, “ fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione resistente intenderà adottare ”;
- rilevato che, in sede di riesercizio del potere, l’Amministrazione ha nuovamente escluso la dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente; in particolare, il parere CVCS, posto a base dell’atto odiernamente impugnato, si esprime nei termini seguenti: “ … l'eventuale ruolo dello stress psico-fisico può essere considerato come possibile fattore etiopatogenetico nella genesi della patologia ipertensive ed infartuale, solamente se io stesso risulti eccedente a quello legato alla mansione ricoperta, condizione questa che non si riscontra nel caso di specie, così come non si ravvisano specifici episodi che possano aver svolto un possibile ruolo concausale sull'evoluzione dell'infermità in oggetto; che l'infermità "Cardiopatia ipertensiva ischemia infartuale rivascolarizzata mediante Pica” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di cardiopatia conseguente ad ipertensione arteriosa sistemica e ad insufficiente irrorazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronarico, a sua volta derivante da restringimento o subocclusione del lume vasale per fatti ateromatosi della parete arteriosa. Poiché l'ipertensione e l'aterornatosi vasale possono derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale, la forma in questione non può attribuirsi al servizio prestato, anche perché in esso non risultano sussistenti, specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psicofisico tali da rivestire un ruolo di causa o concausa efficiente e determinante ”;
- rilevato che tale statuizione concreti violazione del giudicato, avendo l’Amministrazione escluso la valenza causale/concausale dell’accertata patologia, sulla base delle medesime affermazioni censurate da questo TAR con la suddetta pronuncia giudiziale (sent. TAR Lecce n. 1718/21), passata in giudicato;
- ritenuto, per tale ragione, ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. b) c.p.a, di dichiarare la nullità dell’impugnato decreto n. -OMISSIS- della Direzione di Amministrazione, 2° Sezione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 1°.3.2022, e del presupposto parere del CVCS n. -OMISSIS- del 24.2.2022, in quanto atti violativi del giudicato riveniente dalla suddetta pronuncia giudiziale;
- spese di lite secondo soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto dichiara la nullità del decreto n. -OMISSIS- della Direzione di Amministrazione, 2° Sezione, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 1°.3.2022, nonché del presupposto parere n. -OMISSIS- del 24.2.2022.
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € 1.500 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO