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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4694 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Napoli
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 4633/2024, con ordinanza del 5.5.2025, questa Corte così disponeva: “Dichiara la contumacia di Dispone, a norma dell'art. 127 ter Controparte_1
c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 10.9.2025, per il deposito di note conclusionali e fino alle 09.30 del giorno 3.10.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.”.
Lette le note depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali l'appellante, , così concludeva: “Condannare il sig. Parte_1
, ricorrente nel giudizio di primo grado al pagamento Parte_2
delle spese e competenze in favore del procuratore antistatario della sig.ra che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre spese Parte_1
generali, iva e cpa come per legge, Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione”;
OS di così concludeva: “-dichiarare l'inammissibilità, CP_2
la tardività e comunque l'infondatezza dell'appello principale;
- dichiarare l'inammissibilità, la tardività e comunque l'infondatezza dell'appello incidentale;
-condannare le controparti al pagamento delle spese del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
-condannare altresì le controparti per lite temeraria ex art.
96 c.p.c.”; così concludeva: “confermare il rigetto del Controparte_3
ricorso e, per l'effetto, condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore della parte appellante in via incidentale”.
Questa Corte decideva la causa, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
-dr. IO Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi -Consigliere Relatore- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. R.G. 4633/2024, pendente: tra
(c.f.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.07.1968, ivi residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe di Nuzzo, (c.f.:
); C.F._2
appellante pag. 2/11 e
(c.f.: , anche nella Controparte_4 C.F._3
qualità di procuratore generale di (c.f.: Controparte_5
, giusta procura generale del 2\5\2017 del C.F._4
Notaio in atti, entrambi anche quali eredi di Persona_1 [...]
nato il 7\6\1959 a Maddaloni, deceduto in data Persona_2
27\12\2016 in Maddaloni, con eredi i germani sopra indicati e
, , Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , tutti rappresentati dal CP_8 Controparte_9
procuratore speciale come da procura in atti, Controparte_4
, rappresentati e difesi dall'avv.to Eugenia Fantini (c.f.
[...] [...]
), giusta procura in calce alla comparsa di C.F._5
costituzione in appello;
appellati nonché
e , (c.f./p.i.: ), con CP_3 Controparte_10 P.IVA_1
sede in Maddaloni alla via Statale Appia n.5, in persona del liquidatore e legale rapp.te p.t., , rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_11
procura allegata alla memoria difensiva di primo grado, dall'Avv.
IO EL ( ); C.F._6
appellata/appellante incidentale nonché
Controparte_1
appellato contumace
Oggetto: pagamento compenso professionale ctu;
appello avverso ordinanza emessa ai sensi dell'art. 15 d. lgs 150/2011. pag. 3/11 Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso depositato in data 14.12.2017 ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.
e dell'art. 3 D. lgs. n. 150/2011, , in proprio e Controparte_4
quale procuratore della sorella, , impugnava il Controparte_5
decreto di liquidazione dei compensi al ctu, ing. Controparte_1
emesso il 28.11.2017 nel procedimento per ATP avente n. 5043/15
R.G. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, instando per la riduzione del compenso spettante al ctu ad € 568,80 per vacazioni ed onorario e ad € 634,40 per spese vive (pari al 50% della somma liquidata per i rilievi tecnici).
Si costituiva l'ing. il quale evidenziava la Controparte_1
complessità dell'incarico svolto, comprensivo di accessi e verifiche effettuati anche ad ora tarda (oltre le 22.00), e chiedeva, in ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, che gli venisse liquidato anche il compenso richiesto con la nota del 6.12.2016, relativo alla relazione integrativa, avendo il giudice liquidato, con il decreto impugnato, solo quello richiesto con nota del 9.10.2017.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti del procedimento per ATP, si costituivano la e Controparte_12 Pt_1
chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
§ 2.
pag. 4/11 L'adito Tribunale, decidendo con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 15
d. lgs 150/2011, rigettava il ricorso, ritenendo che il calcolo del compenso spettante all'ausiliare in base al sistema delle vacazioni andava effettuato con rigoroso riferimento al numero delle ore impiegate per l'espletamento dell'incarico, da valutarsi, con prudente apprezzamento del Giudice, in considerazione delle difficoltà delle indagini, della loro durata, dell'entità della materia controversa.
Posta tale premessa, osservava che “250 vacazioni corrispondono a 500 ore di lavoro, che distribuite idealmente su 5 giorni lavorativi a settimana, con otto ore per ciascun giorno, corrispondono a circa due mesi e mezzo di lavoro, tempo che si ritiene congruente con l'attività svolta, comprensiva della partecipazione dell'udienza di conferimento dell'incarico, nonché a quella di convocazione del ctu per chiarimenti, al numero degli accessi eseguiti, alle richieste rivolte al giudice, al reperimento e noleggio delle attrezzature sostitutive, al tempo presumibilmente impiegato per lo studio del fascicolo, per l'elaborazione della relazione, per l'esame e la risposta alle osservazioni delle parti, per la stesura della relazione, per il deposito presso la cancelleria del giudice”.
Rigettato il ricorso, il Tribunale condannava, altresì, Controparte_4
, nella predetta qualità, al pagamento delle spese di lite in
[...]
favore dell'ing. e compensava interamente le spese tra il CP_1
ricorrente e le restanti parti in causa, rilevando al riguardo quanto segue: “considerato che la loro evocazione in giudizio è stata determinata solo da ragioni derivanti dalla sussistenza del litisconsorzio
pag. 5/11 e che le spese nel procedimento di ATP sono a carico della (sola) parte ricorrente”.
§ 3.
Avverso la predetta ordinanza, comunicatagli dalla Cancelleria in data
19.3.2024, interponeva appello mediante citazione Parte_1
notificata in data 21/10/2024, sollecitandone la riforma nella parte in cui aveva disposto, nei suoi confronti, l'integrale compensazione delle spese processuali ed instando per l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Con comparsa depositata in data 23.4.2025, si costituiva OS
, resistendo, per quanto di ragione, al gravame. CP_2
La costituendosi, contestava l'avversa CP_3 CP_12
impugnazione, proponendo, a sua volta, appello incidentale per ottenere la condanna dello OS di alla refusione delle spese e CP_2
competenze del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza del 5.5.2025, la Corte dichiarava la contumacia di e disponeva la sostituzione dell'udienza di Controparte_1
precisazione delle conclusioni e di decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., con il deposito di note scritte.
Depositate le note scritte con le quali le parti chiedevano l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 4.
pag. 6/11 L'appello è inammissibile.
Invero, l'ordinanza impugnata veniva emessa dal Tribunale ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, il quale rinvia espressamente alla disciplina procedimentale prevista dall'art. 15 D.lgs. 150/11, norma che, nella formulazione ratione temporis vigente, testualmente dispone: "Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile."
§ 5.
Il giudizio di primo grado, inoltre, si è inequivocamente svolto secondo il rito delineato dall'art. 15 del D. Lgs. n. 150/11.
Infatti, come si ricava dall'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado,
a seguito dell'istanza di integrazione del contraddittorio, il Giudice di pag. 7/11 prime cure, con ordinanza del 28.03.2022, disponeva l'integrazione del contraddittorio dopo aver “rilevato che nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari (cfr.
Cass. n. 31072/18)” e la decisione veniva espressamente resa dal
Tribunale, richiamando l'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale a sua volta rinvia all'art. 15 del d.lgs. 150/2011.
Da quanto premesso discende che, nella specie, debba applicarsi il principio secondo cui “l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all'azione proposta, a prescindere dalla sua esattezza. Tale scelta è stata ritenuta l'unica conforme ai principi fondamentali della certezza dei rimedi impugnatori e dell'economia dell'attività processuale, evitando
l'irragionevolezza di imporre di fatto all'interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo, nel dubbio circa
l'esattezza della qualificazione operata dal giudice a quo” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Ordinanza n. 10648 del 2020).
§ 6.
Alla luce delle considerazioni esposte, dunque, né né la Parte_1
e potevano appellare l'ordinanza in questione, CP_3 CP_3
stante l'espresso divieto in tale senso previsto dall'art. 15 ultimo comma del D.lgs. n. 150/11, trattandosi di provvedimento impugnabile solo con ricorso per Cassazione.
pag. 8/11 Ogni valutazione in ordine alla tempestività dell'appello ed alla relativa fondatezza nel merito, deve, quindi, ritenersi assorbita in ragione della rilevata inammissibilità del gravame.
§ 7.
Quanto alle spese del grado di appello, l'esito dell'impugnazione impone la condanna dell'appellante principale e dell'appellante incidentale alla relativa rifusione in favore della controparte
[...]
. CP_4
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da 1.101,00 fino ad 5.200,00, tenuto conto del disputatum, corrispondente all'ammontare del compenso oggetto dell'appello principale e incidentale, e con riconoscimento dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi, avuto riguardo alla natura in rito della pronuncia adottata ed alla ridotta complessità della causa.
Stante la contumacia di , nei suoi confronti non si Controparte_1
impone alcuna pronuncia sulle spese di lite.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, , nonché da Parte_1
parte dell'appellante incidentale, e di un ulteriore CP_3 CP_3
importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pag. 9/11
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto Parte_1
dalla e avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così CP_3 CP_3
provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello principale;
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla e CP_3 CP_3
c) condanna e e alla rifusione, in Parte_1 CP_3 CP_3
favore dell'avv. avv. Eugenia Fantini, procuratore antistatario, delle spese processuali del grado di appello, che, in relazione a ciascuna parte soccombente, liquida in euro 1.458,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
d) da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 03/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 10/11 (Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione dell'Aupp dott. ) Persona_3
pag. 11/11
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 4633/2024, con ordinanza del 5.5.2025, questa Corte così disponeva: “Dichiara la contumacia di Dispone, a norma dell'art. 127 ter Controparte_1
c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 10.9.2025, per il deposito di note conclusionali e fino alle 09.30 del giorno 3.10.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.”.
Lette le note depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali l'appellante, , così concludeva: “Condannare il sig. Parte_1
, ricorrente nel giudizio di primo grado al pagamento Parte_2
delle spese e competenze in favore del procuratore antistatario della sig.ra che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre spese Parte_1
generali, iva e cpa come per legge, Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione”;
OS di così concludeva: “-dichiarare l'inammissibilità, CP_2
la tardività e comunque l'infondatezza dell'appello principale;
- dichiarare l'inammissibilità, la tardività e comunque l'infondatezza dell'appello incidentale;
-condannare le controparti al pagamento delle spese del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
-condannare altresì le controparti per lite temeraria ex art.
96 c.p.c.”; così concludeva: “confermare il rigetto del Controparte_3
ricorso e, per l'effetto, condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore della parte appellante in via incidentale”.
Questa Corte decideva la causa, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
-dr. IO Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi -Consigliere Relatore- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. R.G. 4633/2024, pendente: tra
(c.f.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.07.1968, ivi residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe di Nuzzo, (c.f.:
); C.F._2
appellante pag. 2/11 e
(c.f.: , anche nella Controparte_4 C.F._3
qualità di procuratore generale di (c.f.: Controparte_5
, giusta procura generale del 2\5\2017 del C.F._4
Notaio in atti, entrambi anche quali eredi di Persona_1 [...]
nato il 7\6\1959 a Maddaloni, deceduto in data Persona_2
27\12\2016 in Maddaloni, con eredi i germani sopra indicati e
, , Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , tutti rappresentati dal CP_8 Controparte_9
procuratore speciale come da procura in atti, Controparte_4
, rappresentati e difesi dall'avv.to Eugenia Fantini (c.f.
[...] [...]
), giusta procura in calce alla comparsa di C.F._5
costituzione in appello;
appellati nonché
e , (c.f./p.i.: ), con CP_3 Controparte_10 P.IVA_1
sede in Maddaloni alla via Statale Appia n.5, in persona del liquidatore e legale rapp.te p.t., , rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_11
procura allegata alla memoria difensiva di primo grado, dall'Avv.
IO EL ( ); C.F._6
appellata/appellante incidentale nonché
Controparte_1
appellato contumace
Oggetto: pagamento compenso professionale ctu;
appello avverso ordinanza emessa ai sensi dell'art. 15 d. lgs 150/2011. pag. 3/11 Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso depositato in data 14.12.2017 ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.
e dell'art. 3 D. lgs. n. 150/2011, , in proprio e Controparte_4
quale procuratore della sorella, , impugnava il Controparte_5
decreto di liquidazione dei compensi al ctu, ing. Controparte_1
emesso il 28.11.2017 nel procedimento per ATP avente n. 5043/15
R.G. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, instando per la riduzione del compenso spettante al ctu ad € 568,80 per vacazioni ed onorario e ad € 634,40 per spese vive (pari al 50% della somma liquidata per i rilievi tecnici).
Si costituiva l'ing. il quale evidenziava la Controparte_1
complessità dell'incarico svolto, comprensivo di accessi e verifiche effettuati anche ad ora tarda (oltre le 22.00), e chiedeva, in ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, che gli venisse liquidato anche il compenso richiesto con la nota del 6.12.2016, relativo alla relazione integrativa, avendo il giudice liquidato, con il decreto impugnato, solo quello richiesto con nota del 9.10.2017.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti del procedimento per ATP, si costituivano la e Controparte_12 Pt_1
chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
§ 2.
pag. 4/11 L'adito Tribunale, decidendo con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 15
d. lgs 150/2011, rigettava il ricorso, ritenendo che il calcolo del compenso spettante all'ausiliare in base al sistema delle vacazioni andava effettuato con rigoroso riferimento al numero delle ore impiegate per l'espletamento dell'incarico, da valutarsi, con prudente apprezzamento del Giudice, in considerazione delle difficoltà delle indagini, della loro durata, dell'entità della materia controversa.
Posta tale premessa, osservava che “250 vacazioni corrispondono a 500 ore di lavoro, che distribuite idealmente su 5 giorni lavorativi a settimana, con otto ore per ciascun giorno, corrispondono a circa due mesi e mezzo di lavoro, tempo che si ritiene congruente con l'attività svolta, comprensiva della partecipazione dell'udienza di conferimento dell'incarico, nonché a quella di convocazione del ctu per chiarimenti, al numero degli accessi eseguiti, alle richieste rivolte al giudice, al reperimento e noleggio delle attrezzature sostitutive, al tempo presumibilmente impiegato per lo studio del fascicolo, per l'elaborazione della relazione, per l'esame e la risposta alle osservazioni delle parti, per la stesura della relazione, per il deposito presso la cancelleria del giudice”.
Rigettato il ricorso, il Tribunale condannava, altresì, Controparte_4
, nella predetta qualità, al pagamento delle spese di lite in
[...]
favore dell'ing. e compensava interamente le spese tra il CP_1
ricorrente e le restanti parti in causa, rilevando al riguardo quanto segue: “considerato che la loro evocazione in giudizio è stata determinata solo da ragioni derivanti dalla sussistenza del litisconsorzio
pag. 5/11 e che le spese nel procedimento di ATP sono a carico della (sola) parte ricorrente”.
§ 3.
Avverso la predetta ordinanza, comunicatagli dalla Cancelleria in data
19.3.2024, interponeva appello mediante citazione Parte_1
notificata in data 21/10/2024, sollecitandone la riforma nella parte in cui aveva disposto, nei suoi confronti, l'integrale compensazione delle spese processuali ed instando per l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Con comparsa depositata in data 23.4.2025, si costituiva OS
, resistendo, per quanto di ragione, al gravame. CP_2
La costituendosi, contestava l'avversa CP_3 CP_12
impugnazione, proponendo, a sua volta, appello incidentale per ottenere la condanna dello OS di alla refusione delle spese e CP_2
competenze del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza del 5.5.2025, la Corte dichiarava la contumacia di e disponeva la sostituzione dell'udienza di Controparte_1
precisazione delle conclusioni e di decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., con il deposito di note scritte.
Depositate le note scritte con le quali le parti chiedevano l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 4.
pag. 6/11 L'appello è inammissibile.
Invero, l'ordinanza impugnata veniva emessa dal Tribunale ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, il quale rinvia espressamente alla disciplina procedimentale prevista dall'art. 15 D.lgs. 150/11, norma che, nella formulazione ratione temporis vigente, testualmente dispone: "Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile."
§ 5.
Il giudizio di primo grado, inoltre, si è inequivocamente svolto secondo il rito delineato dall'art. 15 del D. Lgs. n. 150/11.
Infatti, come si ricava dall'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado,
a seguito dell'istanza di integrazione del contraddittorio, il Giudice di pag. 7/11 prime cure, con ordinanza del 28.03.2022, disponeva l'integrazione del contraddittorio dopo aver “rilevato che nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari (cfr.
Cass. n. 31072/18)” e la decisione veniva espressamente resa dal
Tribunale, richiamando l'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale a sua volta rinvia all'art. 15 del d.lgs. 150/2011.
Da quanto premesso discende che, nella specie, debba applicarsi il principio secondo cui “l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all'azione proposta, a prescindere dalla sua esattezza. Tale scelta è stata ritenuta l'unica conforme ai principi fondamentali della certezza dei rimedi impugnatori e dell'economia dell'attività processuale, evitando
l'irragionevolezza di imporre di fatto all'interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo, nel dubbio circa
l'esattezza della qualificazione operata dal giudice a quo” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Ordinanza n. 10648 del 2020).
§ 6.
Alla luce delle considerazioni esposte, dunque, né né la Parte_1
e potevano appellare l'ordinanza in questione, CP_3 CP_3
stante l'espresso divieto in tale senso previsto dall'art. 15 ultimo comma del D.lgs. n. 150/11, trattandosi di provvedimento impugnabile solo con ricorso per Cassazione.
pag. 8/11 Ogni valutazione in ordine alla tempestività dell'appello ed alla relativa fondatezza nel merito, deve, quindi, ritenersi assorbita in ragione della rilevata inammissibilità del gravame.
§ 7.
Quanto alle spese del grado di appello, l'esito dell'impugnazione impone la condanna dell'appellante principale e dell'appellante incidentale alla relativa rifusione in favore della controparte
[...]
. CP_4
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da 1.101,00 fino ad 5.200,00, tenuto conto del disputatum, corrispondente all'ammontare del compenso oggetto dell'appello principale e incidentale, e con riconoscimento dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi, avuto riguardo alla natura in rito della pronuncia adottata ed alla ridotta complessità della causa.
Stante la contumacia di , nei suoi confronti non si Controparte_1
impone alcuna pronuncia sulle spese di lite.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, , nonché da Parte_1
parte dell'appellante incidentale, e di un ulteriore CP_3 CP_3
importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto Parte_1
dalla e avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così CP_3 CP_3
provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello principale;
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla e CP_3 CP_3
c) condanna e e alla rifusione, in Parte_1 CP_3 CP_3
favore dell'avv. avv. Eugenia Fantini, procuratore antistatario, delle spese processuali del grado di appello, che, in relazione a ciascuna parte soccombente, liquida in euro 1.458,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
d) da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 03/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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