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Sentenza 16 gennaio 2023
Sentenza 16 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2023, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA (1‘- sul ricorso iscritto al n. 7681/2016 proposto da: (\5 CO.RE.TUR soc. coop. a.r.l. in liquidazione, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. RO AG ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza del Popolo n. 3;
- ricorrente -
Contro RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. già SE.RI.T. SICILIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LA IN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via Ausonia n. 83; - intimata - nonché COMUNE DI CINISI
- intimato -
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1003 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: PEPE STEFANO Data pubblicazione: 16/01/2023 avverso la sentenza n. 3831/25/15 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, depositata il 14/9/2015; udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 15/12/2022 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe;
udite le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni rassegnate dall'Avv. RO AG per la ricorrente. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza n. 3831/25/15, depositata il 14/9/2015, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (CTR), in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l'appello proposto dal Comune di Cinisi e, per l'effetto, dichiarava dovuta la TA per l'anno 2009 riferita ad un albergo della CO.RE .TUR soc. coop. a.r.l. 2. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi. 3. La RISCOSSIONE Sicilia s.p.a. ha depositato memoria di costituzione. 4. Il Comune di Cinisi non si è costituito. 5. In prossimità dell'udienza pubblica la ricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. «e conseguente nullità della sentenza in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c». Con tale censura la contribuente rileva che con ordinanza n 20020 del 2011 questa Corte - nell'ambito di un giudizio tra le stesse parti e riferito alle annualità 2003 e 2004 della TA richieste per lo stesso 2 immobile - aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Cinisi e, per l'effetto, confermato la sentenza della CTR che aveva dichiarato non dovuto il tributo richiesto. 2. Con il secondo motivo, la contribuente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, dell'art. 16 del Regolamento comunale;
nonché, ex art. 360, primo comma, n 4 c.p.c., l'omessa pronuncia circa la compatibilità della tariffa applicata con l'art. 16 cit. Secondo la contribuente la CTR avrebbe omesso di dichiarare l'illegittimità della delibera di Giunta n. 69 del 2007, con la quale il Comune di Cinisi aveva differenziato la tariffa TA per l'anno 2009 per le diverse aree e locali ad uso abitativo (prevendendo un importo più alto per gli esercizi alberghieri); delibera in contrasto con gli artt. 68 e 16 cit., i quali non prevedevano tale differenziazione. 3. Con il terzo motivo la contribuente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 e dell'art. 15 lett a) della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006 2006/12/CE relativa ai rifiuti;
nonché la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. La CTR avrebbe violato le norme sopra indicate nel non dare rilevanza, ai fini della richiesta riduzione del tributo, alla natura stagionale dell'attività svolta;
natura non oggetto di contestazione tra le parti. 4. Con il quarto motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 4, della legge n 135 del 2001; nonché l'error in procedendo e conseguente violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. 3 La ricorrente censura la sentenza della CTR nella parte in cui non ha ritenuto di applicare alle strutture alberghiere la stessa tariffa a titolo TA prevista per "gli stabilimenti ed edifici industriali" dalla delibera n. 69 del 2007, con ciò violando l'art. 7 cit. 5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, nonché degli artt. 65, comma 2, e 69, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 e degli artt. 27 e 28 del Regolamento comunale. La contribuente deduce, altresì, la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 e conseguente error in procedendo per omessa disapplicazione della delibera di Giunta comunale n 69 del 2007 in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 4, c.p.c.; nonché l'ulteriore error in procedendo per violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. Con tale motivo la ricorrente lamenta la mancata disapplicazione della delibera di Giunta n. 69 del 2007; disapplicazione richiesta per contrasto con gli articoli del d.lgs. n. 507 1993 indicati e con l'art. 28 del Regolamento comunale, stante il difetto di motivazione della delibera circa i criteri utilizzati per determinare il tributo. Lamenta, altresì, la contribuente, la motivazione apparente e contraddittoria sul punto della CTR. 6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 2, lett g) della legge n 142 de11990 come recepita nella Regione Sicilia con legge regionale n 48 del 1991, art. 1 lett e). La CTR, in violazione delle norme richiamate, non avrebbe dichiarato l'incompetenza della Giunta Comunale a deliberare le tariffe TA. 7. Il primo motivo non è fondato. 4 7.1 Va premesso che nel processo tributario trovano applicazione le norme di cui al Titolo III, capo I, del libro secondo del codice di procedura civile e, dunque, tra esse l'art. 324 c.p.c. in tema di giudicato. Fatta tale premessa si rileva che l'ordinamento tributario si caratterizza per l'autonomia dei periodi d'imposta, conseguentemente, la pronuncia del giudice tributario può avere effetti esterni solo quando inerisce a fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale e che producono effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta. Il criterio dell'autonomia dei periodi d'imposta, quindi, non rileva in termini assoluti ed incondizionatamente, atteso che esso non opera in relazione a situazioni geneticamente unitarie, ove le stesse siano comunque destinate a ripercuotersi su annualità successive. 7.2 II giudicato inteso nei termini sopra indicati non può però estendersi a qualsivoglia interpretazione giuridica delle norme fatta dal giudice nell'ambito del processo, dovendosi distinguere gli elementi costitutivi della fattispecie che assumono carattere tendenzialmente permanente, dalla interpretazione giuridica che di una norma fa il giudice, per la quale non può certamente invocarsi l'efficacia preclusiva del giudicato. L'efficacia preclusiva del giudicato esterno trova, infatti, ostacolo in relazione all'interpretazione giuridica della norma tributaria compiuta dal giudice che connota lo stesso esercizio della funzione giurisdizionale e non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione. Nella specie, è indirizzo univoco di questa Corte (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 8308 del 2018 Rv. 647687 - 01; Cass. n. 25214 del 2016 Rv. 642030 - 01) quello secondo cui «In tema di TA, è legittima la 5 delibera comunale che preveda una tariffa per la categoria degli esercizi alberghieri notevolmente superiore a quella applicata alle civili abitazioni, in quanto costituisce un dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti propria di tali esercizi»; principio richiamato nel motivo di ricorso che segue. 7.3 Alla luce di tali principi va rilevato che il richiamato giudicato (CTR Sicilia n. 90/25/2008) - invocato dalla contribuente e conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata da questa Corte (n. 20020 del 2011) - seppure attiene al medesimo tributo (TA per gli anni 2003 e 2004) e al medesimo immobile di quella oggetto di giudicato ha, da un lato, quale presupposto argomentativo l'interpretazione non conforme all'indirizzo di questa Corte dell'art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993 sopra indicato e, dall'altro, si fonda su un diverso fondamento normativo, non potendo prendere in esame la delibera di Giunta n. 69 del 2007. Alle stesse conclusioni si prestano gli ulteriori giudicati intervenuti tra le parti ed afferenti allo stesso immobile invocati dalla ricorrente con le memorie (CTR Sicilia n. 919/01/2018, n. 370/01/12 n. 9496/2021 e n. 3466/01/2015 riferiti, rispettivamente, alla TA 2005, 2006, 2007 e 2011). Tali pronunce, infatti, oltre a non tenere evidentemente conto della delibera n. 69 del 2007 sopra indicata (CTR n. 919/01/2018 e n. 370/01/12), si fondano (CTR. n. 9496/2021) sulla medesima errata interpretazione dell'art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993 di cui alla sentenza di merito richiamata nel ricorso. Oltre a ciò, la CTR (n. 919/01/2018) non ha tenuto conto dei principi affermati da questa Corte in materia di riduzione di imposta dovuta alla stagionalità dell'attività e alla discrezionalità sul punto dell'ente territoriale (Cass. n. 25214 del 2016 Rv. 642030 - 01), nonché in tema di motivazione della delibera comunale di fissazione dei criteri di determinazione della TA (CTR n. 3466/01/2015). 6 7.4 Le sopra indicate motivazioni sorreggono il principio applicabile nella presente fattispecie secondo cui non può invocarsi il giudicato esterno qualora esso si fondi su una errata qualificazione giuridica operata dal giudice di merito in palese contrasto con il testo e la ratio di legge, non potendo il secondo giudice essere limitato da una precedente statuizione contra legem;
principio quest'ultimo sul quale non si rinviene il dedotto, da parte della ricorrente, contrasto di giurisprudenza. Ed invero, l'efficacia del giudicato esterno non può investire la questione di diritto laddove la stessa si concretizzi nell'affermazione di un principio giuridico astratto, e questo principio poi sia stato disatteso dall'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente opinando una interpretazione errata di una questione di diritto avrebbe efficacia di giudicato per diverse annualità d'imposta, senza che il secondo giudice possa in concreto, magari sul medesimo accertamento di fatto coperto da giudicato, esprimere correttamente il principio di diritto astratto come illustrato dalla Corte di legittimità. 8. Il secondo motivo non è fondato. La censura proposta è frutto di un errato presupposto interpretativo. L'art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993 prevede, al comma 1, che, per l'applicazione della TA, i Comuni determinano con un apposito Regolamento (lett. a) «la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria». Al successivo comma 2, dispone che «l'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: (...) c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri». 7 Il legislatore accomuna nella medesima categoria o sottocategoria «gruppi di attività appartenenti alla medesima area di potenzialità di rifiuti» ma le relative previsioni non assumono carattere di tassatività assumendo all'uopo rilievo l'inciso «di massima». In tal modo viene lasciato ai singoli Comuni il potere di discostarsene, ad esempio, prevedendo ulteriori tipologie di utenze (come caserme, carceri, ospedali, stazioni ferroviarie, distributori di carburante, ecc.); così come può prevedere diverse sottocategorie nell'ambito della medesima tipologia di utenza (ad esempio, per la tipologia degli alberghi possono essere previste le sottocategorie di alberghi con ristorante, alberghi senza ristorante). Infine, è possibile tenere distinti, ai fini della misura delle tariffe, utenze (abitazioni ed alberghi) che l'art. 68, comma 2, cit. ha ricondotto allo stesso «gruppo di attività o di utilizzazione». L'esercizio di tale facoltà è esercizio di una scelta che rientra nell'ambito della discrezionalità tecnica a cui possono aggiungersi anche considerazioni di carattere "politico": si pensi, ad esempio, alla scelta del Comune, nella ripartizione dei costi del servizio, di tenere più basse le tariffe per le abitazioni in virtù del loro essere un "bene primario", da tutelare maggiormente rispetto ad altre categorie di utenza. In sostanza, e per quanto attiene al caso in esame, il testo letterale della norma dato dall'assimilazione dei locali ed aree 'ad uso abitativo' con quelli destinati ad 'esercizi alberghieri' è previsto solo in via di massima e come indirizzo programmatico, senza escludere, pertanto, una diversità applicativa, cosi come avvenuto, per le due categorie sulla base di specifiche caratteristiche che ne comportino un diverso trattamento ai fini dell'imposizione della tassa in questione. Questa Corte ha più volte, e condivisibilmente, affermato che deve ritenersi legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni ed 8 assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime, tenuto conto che la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. n. 22 del 1997, n. 22 (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 33545 del 2019) e dal quale discende che tale differenziazione può essere effettuata anche in assenza della indicazione precisa dei motivi da parte del Comune. La delibera posta a fondamento della pretesa tributaria risulta, dunque, conforme ai principi di cui all'art. 68 cit. nonché al dettato di cui all'art. 16 del Regolamento comunale. Quest'ultimo, infatti, non può non essere interpretato in senso conforme a quanto previsto dal legislatore nazionale (essendo il cennato Regolamento emesso ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993), di talché la pronuncia della CTR circa la conformità della delibera all'art. 68 cit. ne ha implicitamente riconosciuto identica conformità con l'art. 16 cit. risultando, di conseguenza, infondata anche la censura relativa alla presunta omessa motivazione sul punto da parte dei giudici di merito. 9. Il terzo motivo non è fondato. 9.1 Quanto alla presunta violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione al vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. va premesso che dagli atti (sentenza CTR), diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, risulta che il Comune di Cinisi sin dal primo grado si era opposto alla richiesta di riduzione del tributo richiesto in ragione della dedotta "attività stagionale" dell'albergo della ricorrente e, dunque, tale circostanza non era da ritenersi non contestata. Va, poi, ulteriormente osservato che «Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera 9 interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1 , n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» (Cass. n. 27847 del 2021 Rv. 662803 - 01). Pertanto, in tali ipotesi, viene in rilievo il vizio di omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. n. 22397 del 06/09/2019 Rv. 655413 - 01). 9.2 Per quanto attiene alla parte di censura afferente la presunta violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR va osservato che, a norma dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, la TA è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte (a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti. Tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché ponendo la norma una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. L'art. 66 del d.lgs. cit. contempla, diversamente, dei temperamenti dell'imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore 10 utilizzazione del servizio, come nel caso dell'uso stagionale o non continuativo in situazioni che danno luogo ad una riduzione percentuale della tariffa, risultanti dalla licenza rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, regolando in modo peculiare la fattispecie e ponendo a carico del contribuente un onere di dichiarazione e di prova delle situazioni fattuali (Cass. n. 31460 del 2019 Rv. 656023 - 01). E', dunque, onere del contribuente quello di fornire la prova dei presupposti richiesti per legge al fine di ottenere la riduzione in esame (nella specie mediante la licenza di esercizio); prova che la CTR nel caso di specie ha correttamente affermato non sussistente. La riduzione di imposta dovuta alla stagionalità dell'attività e, poi, rimessa alla discrezionalità dell'ente territoriale (Cass. n. 25214 del 2016 Rv. 642030 - 01). 9.3 La differenziazione della tariffa degli esercizi alberghieri da quella delle civili abitazioni, operata dai Comuni è stata, poi, considerata legittima da questa Corte anche alla luce della conformità al principio unionale "chi inquina paga", espresso dall'art. 15 della direttiva 2006/12/CE e dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE, che, nell'osservanza del principio di proporzionalità, consentono al diritto nazionale di differenziare il calcolo della tassa di smaltimento per categorie di utenti (ex plurimis Cass. n. 15041 del 2017). 9.4 In conclusione la CTR risulta aver fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati, non ricorrendo il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. È, quindi, sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina 11 degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass. n. 13571 del 2021). 10. Il quarto motivo non è fondato. Con esso la ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 7, comma 4, della legge n 135 del 2001 il quale prevede, nel testo applicabile ratione temporis, che «Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente». E' evidente la totale estraneità - così come rilevato dalla CTR che, dunque, non è incorsa nel lamentato vizio di omessa pronuncia - della TA dai concetti di "agevolazioni", "contributi", "sovvenzioni", "incentivi" e "benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria" utilizzati dal legislatore, risultando frutto di un salto logico affermare che la determinazione della tariffa TA per gli "stabilimenti ed edifici industriali" è espressione di una scelta normativa di favore nei confronti di tali attività. 11. Il quinto motivo non è fondato. Con tale motivo la ricorrente chiede la disapplicazione della delibera di Giunta n 69 del 2007 per contrasto con gli artt. 65, 68 e 69 del d.lgs. n. 507 del 1993 e dell'art. 28 del Regolamento comunale. L'art. 65, in attuazione del successivo art. 69 d.lgs. cit., prevede che Comuni deliberano ogni anno le tariffe da applicare, in base alla classificazione e agli altri criteri di graduazione contenuti nel regolamento, precisando al comma 2 che «Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio 12 discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo». 11.1 In base alle regole generali si deve considerare che la motivazione dei provvedimenti amministrativi, richiesta dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, a cui rinvia l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, non riguarda gli atti normativi e quelli di carattere generale, che il successivo comma 3 esenta dall'obbligo di motivazione. Alla luce di quanto sopra questa Corte (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 16165 del 2018 Rv. 649267 - 01) ha affermato il seguente principio «In tema di TA, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 507 del 1993, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile "ex post", di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili». 11.2 Si deve, poi, richiamare la giurisprudenza di questa Corte che, ribadendo il principio secondo cui non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 507 del 1993, ha anche affermato che «il potere di disapplicare l'atto amministrativo in relazione alla decisione del caso concreto, che spetta al giudice tributario, può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)» e che «la contestazione della validità dei criteri seguiti dal Comune nell'adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alla dichiarazione (incidentale) d'illegittimità della stessa, dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell'ambito degli atti regolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità di orientamento politico- amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria» (Cass. n. 7044 del 13 2014) Di conseguenza la circostanza che la società contribuente abbia "contestato" la delibera del Comune che differenziano la tariffa degli alberghi rispetto a quella delle civili abitazioni, è irrilevante, poiché così non si evidenzia un vizio di legittimità della delibera, ma si contesta il merito della scelta sotto il profilo tecnico -amministrativo. 11.3 La conclusione della commissione tributaria regionale secondo cui il tributo è dovuto - ancorchè meritevole delle integrazioni motivazionali su riportate - deve dunque ritenersi sostanzialmente corretta in quanto conforme alle norme indicate come costantemente interpretate da questo giudice di legittimità. 12. Il sesto motivo non è fondato. Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità secondo cui «In tema di TA, nella Regione Sicilia la concreta determinazione delle aliquote tariffarie annuali per la fruizione di beni e servizi è di competenza della giunta e non del consiglio comunale, poiché il riferimento letterale alla "disciplina generale delle tariffe" contenuto nell'art. 32, comma 2, lett. g), della I. n. 142 del 1990 - tuttora applicabile (in luogo del d.lgs. n. 267 del 2000) perché recepito dalla I.r. n. 48 del 1991 - contrapposto alle parole 'istituzione e ordinamento' adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione e, inoltre, i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell'ente, ma sono funzionali alla individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un'ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria» (Cass. n. n. 28675 del 2018 Rv. 651228 - 02). 13. Nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, tenuto conto della irrituale costituzione della Riscossione Sicilia 14 avvenuta a mezzo di "memoria di costituzione" non notificata alla controparte. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2022.
- ricorrente -
Contro RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. già SE.RI.T. SICILIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LA IN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via Ausonia n. 83; - intimata - nonché COMUNE DI CINISI
- intimato -
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1003 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: PEPE STEFANO Data pubblicazione: 16/01/2023 avverso la sentenza n. 3831/25/15 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, depositata il 14/9/2015; udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 15/12/2022 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe;
udite le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni rassegnate dall'Avv. RO AG per la ricorrente. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza n. 3831/25/15, depositata il 14/9/2015, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (CTR), in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l'appello proposto dal Comune di Cinisi e, per l'effetto, dichiarava dovuta la TA per l'anno 2009 riferita ad un albergo della CO.RE .TUR soc. coop. a.r.l. 2. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi. 3. La RISCOSSIONE Sicilia s.p.a. ha depositato memoria di costituzione. 4. Il Comune di Cinisi non si è costituito. 5. In prossimità dell'udienza pubblica la ricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. «e conseguente nullità della sentenza in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c». Con tale censura la contribuente rileva che con ordinanza n 20020 del 2011 questa Corte - nell'ambito di un giudizio tra le stesse parti e riferito alle annualità 2003 e 2004 della TA richieste per lo stesso 2 immobile - aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Cinisi e, per l'effetto, confermato la sentenza della CTR che aveva dichiarato non dovuto il tributo richiesto. 2. Con il secondo motivo, la contribuente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, dell'art. 16 del Regolamento comunale;
nonché, ex art. 360, primo comma, n 4 c.p.c., l'omessa pronuncia circa la compatibilità della tariffa applicata con l'art. 16 cit. Secondo la contribuente la CTR avrebbe omesso di dichiarare l'illegittimità della delibera di Giunta n. 69 del 2007, con la quale il Comune di Cinisi aveva differenziato la tariffa TA per l'anno 2009 per le diverse aree e locali ad uso abitativo (prevendendo un importo più alto per gli esercizi alberghieri); delibera in contrasto con gli artt. 68 e 16 cit., i quali non prevedevano tale differenziazione. 3. Con il terzo motivo la contribuente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 e dell'art. 15 lett a) della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006 2006/12/CE relativa ai rifiuti;
nonché la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. La CTR avrebbe violato le norme sopra indicate nel non dare rilevanza, ai fini della richiesta riduzione del tributo, alla natura stagionale dell'attività svolta;
natura non oggetto di contestazione tra le parti. 4. Con il quarto motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 4, della legge n 135 del 2001; nonché l'error in procedendo e conseguente violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. 3 La ricorrente censura la sentenza della CTR nella parte in cui non ha ritenuto di applicare alle strutture alberghiere la stessa tariffa a titolo TA prevista per "gli stabilimenti ed edifici industriali" dalla delibera n. 69 del 2007, con ciò violando l'art. 7 cit. 5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, nonché degli artt. 65, comma 2, e 69, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 e degli artt. 27 e 28 del Regolamento comunale. La contribuente deduce, altresì, la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 e conseguente error in procedendo per omessa disapplicazione della delibera di Giunta comunale n 69 del 2007 in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 4, c.p.c.; nonché l'ulteriore error in procedendo per violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. Con tale motivo la ricorrente lamenta la mancata disapplicazione della delibera di Giunta n. 69 del 2007; disapplicazione richiesta per contrasto con gli articoli del d.lgs. n. 507 1993 indicati e con l'art. 28 del Regolamento comunale, stante il difetto di motivazione della delibera circa i criteri utilizzati per determinare il tributo. Lamenta, altresì, la contribuente, la motivazione apparente e contraddittoria sul punto della CTR. 6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 2, lett g) della legge n 142 de11990 come recepita nella Regione Sicilia con legge regionale n 48 del 1991, art. 1 lett e). La CTR, in violazione delle norme richiamate, non avrebbe dichiarato l'incompetenza della Giunta Comunale a deliberare le tariffe TA. 7. Il primo motivo non è fondato. 4 7.1 Va premesso che nel processo tributario trovano applicazione le norme di cui al Titolo III, capo I, del libro secondo del codice di procedura civile e, dunque, tra esse l'art. 324 c.p.c. in tema di giudicato. Fatta tale premessa si rileva che l'ordinamento tributario si caratterizza per l'autonomia dei periodi d'imposta, conseguentemente, la pronuncia del giudice tributario può avere effetti esterni solo quando inerisce a fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale e che producono effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta. Il criterio dell'autonomia dei periodi d'imposta, quindi, non rileva in termini assoluti ed incondizionatamente, atteso che esso non opera in relazione a situazioni geneticamente unitarie, ove le stesse siano comunque destinate a ripercuotersi su annualità successive. 7.2 II giudicato inteso nei termini sopra indicati non può però estendersi a qualsivoglia interpretazione giuridica delle norme fatta dal giudice nell'ambito del processo, dovendosi distinguere gli elementi costitutivi della fattispecie che assumono carattere tendenzialmente permanente, dalla interpretazione giuridica che di una norma fa il giudice, per la quale non può certamente invocarsi l'efficacia preclusiva del giudicato. L'efficacia preclusiva del giudicato esterno trova, infatti, ostacolo in relazione all'interpretazione giuridica della norma tributaria compiuta dal giudice che connota lo stesso esercizio della funzione giurisdizionale e non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione. Nella specie, è indirizzo univoco di questa Corte (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 8308 del 2018 Rv. 647687 - 01; Cass. n. 25214 del 2016 Rv. 642030 - 01) quello secondo cui «In tema di TA, è legittima la 5 delibera comunale che preveda una tariffa per la categoria degli esercizi alberghieri notevolmente superiore a quella applicata alle civili abitazioni, in quanto costituisce un dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti propria di tali esercizi»; principio richiamato nel motivo di ricorso che segue. 7.3 Alla luce di tali principi va rilevato che il richiamato giudicato (CTR Sicilia n. 90/25/2008) - invocato dalla contribuente e conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata da questa Corte (n. 20020 del 2011) - seppure attiene al medesimo tributo (TA per gli anni 2003 e 2004) e al medesimo immobile di quella oggetto di giudicato ha, da un lato, quale presupposto argomentativo l'interpretazione non conforme all'indirizzo di questa Corte dell'art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993 sopra indicato e, dall'altro, si fonda su un diverso fondamento normativo, non potendo prendere in esame la delibera di Giunta n. 69 del 2007. Alle stesse conclusioni si prestano gli ulteriori giudicati intervenuti tra le parti ed afferenti allo stesso immobile invocati dalla ricorrente con le memorie (CTR Sicilia n. 919/01/2018, n. 370/01/12 n. 9496/2021 e n. 3466/01/2015 riferiti, rispettivamente, alla TA 2005, 2006, 2007 e 2011). Tali pronunce, infatti, oltre a non tenere evidentemente conto della delibera n. 69 del 2007 sopra indicata (CTR n. 919/01/2018 e n. 370/01/12), si fondano (CTR. n. 9496/2021) sulla medesima errata interpretazione dell'art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993 di cui alla sentenza di merito richiamata nel ricorso. Oltre a ciò, la CTR (n. 919/01/2018) non ha tenuto conto dei principi affermati da questa Corte in materia di riduzione di imposta dovuta alla stagionalità dell'attività e alla discrezionalità sul punto dell'ente territoriale (Cass. n. 25214 del 2016 Rv. 642030 - 01), nonché in tema di motivazione della delibera comunale di fissazione dei criteri di determinazione della TA (CTR n. 3466/01/2015). 6 7.4 Le sopra indicate motivazioni sorreggono il principio applicabile nella presente fattispecie secondo cui non può invocarsi il giudicato esterno qualora esso si fondi su una errata qualificazione giuridica operata dal giudice di merito in palese contrasto con il testo e la ratio di legge, non potendo il secondo giudice essere limitato da una precedente statuizione contra legem;
principio quest'ultimo sul quale non si rinviene il dedotto, da parte della ricorrente, contrasto di giurisprudenza. Ed invero, l'efficacia del giudicato esterno non può investire la questione di diritto laddove la stessa si concretizzi nell'affermazione di un principio giuridico astratto, e questo principio poi sia stato disatteso dall'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente opinando una interpretazione errata di una questione di diritto avrebbe efficacia di giudicato per diverse annualità d'imposta, senza che il secondo giudice possa in concreto, magari sul medesimo accertamento di fatto coperto da giudicato, esprimere correttamente il principio di diritto astratto come illustrato dalla Corte di legittimità. 8. Il secondo motivo non è fondato. La censura proposta è frutto di un errato presupposto interpretativo. L'art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993 prevede, al comma 1, che, per l'applicazione della TA, i Comuni determinano con un apposito Regolamento (lett. a) «la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria». Al successivo comma 2, dispone che «l'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: (...) c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri». 7 Il legislatore accomuna nella medesima categoria o sottocategoria «gruppi di attività appartenenti alla medesima area di potenzialità di rifiuti» ma le relative previsioni non assumono carattere di tassatività assumendo all'uopo rilievo l'inciso «di massima». In tal modo viene lasciato ai singoli Comuni il potere di discostarsene, ad esempio, prevedendo ulteriori tipologie di utenze (come caserme, carceri, ospedali, stazioni ferroviarie, distributori di carburante, ecc.); così come può prevedere diverse sottocategorie nell'ambito della medesima tipologia di utenza (ad esempio, per la tipologia degli alberghi possono essere previste le sottocategorie di alberghi con ristorante, alberghi senza ristorante). Infine, è possibile tenere distinti, ai fini della misura delle tariffe, utenze (abitazioni ed alberghi) che l'art. 68, comma 2, cit. ha ricondotto allo stesso «gruppo di attività o di utilizzazione». L'esercizio di tale facoltà è esercizio di una scelta che rientra nell'ambito della discrezionalità tecnica a cui possono aggiungersi anche considerazioni di carattere "politico": si pensi, ad esempio, alla scelta del Comune, nella ripartizione dei costi del servizio, di tenere più basse le tariffe per le abitazioni in virtù del loro essere un "bene primario", da tutelare maggiormente rispetto ad altre categorie di utenza. In sostanza, e per quanto attiene al caso in esame, il testo letterale della norma dato dall'assimilazione dei locali ed aree 'ad uso abitativo' con quelli destinati ad 'esercizi alberghieri' è previsto solo in via di massima e come indirizzo programmatico, senza escludere, pertanto, una diversità applicativa, cosi come avvenuto, per le due categorie sulla base di specifiche caratteristiche che ne comportino un diverso trattamento ai fini dell'imposizione della tassa in questione. Questa Corte ha più volte, e condivisibilmente, affermato che deve ritenersi legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni ed 8 assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime, tenuto conto che la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. n. 22 del 1997, n. 22 (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 33545 del 2019) e dal quale discende che tale differenziazione può essere effettuata anche in assenza della indicazione precisa dei motivi da parte del Comune. La delibera posta a fondamento della pretesa tributaria risulta, dunque, conforme ai principi di cui all'art. 68 cit. nonché al dettato di cui all'art. 16 del Regolamento comunale. Quest'ultimo, infatti, non può non essere interpretato in senso conforme a quanto previsto dal legislatore nazionale (essendo il cennato Regolamento emesso ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993), di talché la pronuncia della CTR circa la conformità della delibera all'art. 68 cit. ne ha implicitamente riconosciuto identica conformità con l'art. 16 cit. risultando, di conseguenza, infondata anche la censura relativa alla presunta omessa motivazione sul punto da parte dei giudici di merito. 9. Il terzo motivo non è fondato. 9.1 Quanto alla presunta violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione al vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. va premesso che dagli atti (sentenza CTR), diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, risulta che il Comune di Cinisi sin dal primo grado si era opposto alla richiesta di riduzione del tributo richiesto in ragione della dedotta "attività stagionale" dell'albergo della ricorrente e, dunque, tale circostanza non era da ritenersi non contestata. Va, poi, ulteriormente osservato che «Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera 9 interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1 , n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» (Cass. n. 27847 del 2021 Rv. 662803 - 01). Pertanto, in tali ipotesi, viene in rilievo il vizio di omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. n. 22397 del 06/09/2019 Rv. 655413 - 01). 9.2 Per quanto attiene alla parte di censura afferente la presunta violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR va osservato che, a norma dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, la TA è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte (a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti. Tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché ponendo la norma una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. L'art. 66 del d.lgs. cit. contempla, diversamente, dei temperamenti dell'imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore 10 utilizzazione del servizio, come nel caso dell'uso stagionale o non continuativo in situazioni che danno luogo ad una riduzione percentuale della tariffa, risultanti dalla licenza rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, regolando in modo peculiare la fattispecie e ponendo a carico del contribuente un onere di dichiarazione e di prova delle situazioni fattuali (Cass. n. 31460 del 2019 Rv. 656023 - 01). E', dunque, onere del contribuente quello di fornire la prova dei presupposti richiesti per legge al fine di ottenere la riduzione in esame (nella specie mediante la licenza di esercizio); prova che la CTR nel caso di specie ha correttamente affermato non sussistente. La riduzione di imposta dovuta alla stagionalità dell'attività e, poi, rimessa alla discrezionalità dell'ente territoriale (Cass. n. 25214 del 2016 Rv. 642030 - 01). 9.3 La differenziazione della tariffa degli esercizi alberghieri da quella delle civili abitazioni, operata dai Comuni è stata, poi, considerata legittima da questa Corte anche alla luce della conformità al principio unionale "chi inquina paga", espresso dall'art. 15 della direttiva 2006/12/CE e dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE, che, nell'osservanza del principio di proporzionalità, consentono al diritto nazionale di differenziare il calcolo della tassa di smaltimento per categorie di utenti (ex plurimis Cass. n. 15041 del 2017). 9.4 In conclusione la CTR risulta aver fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati, non ricorrendo il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. È, quindi, sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina 11 degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass. n. 13571 del 2021). 10. Il quarto motivo non è fondato. Con esso la ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 7, comma 4, della legge n 135 del 2001 il quale prevede, nel testo applicabile ratione temporis, che «Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente». E' evidente la totale estraneità - così come rilevato dalla CTR che, dunque, non è incorsa nel lamentato vizio di omessa pronuncia - della TA dai concetti di "agevolazioni", "contributi", "sovvenzioni", "incentivi" e "benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria" utilizzati dal legislatore, risultando frutto di un salto logico affermare che la determinazione della tariffa TA per gli "stabilimenti ed edifici industriali" è espressione di una scelta normativa di favore nei confronti di tali attività. 11. Il quinto motivo non è fondato. Con tale motivo la ricorrente chiede la disapplicazione della delibera di Giunta n 69 del 2007 per contrasto con gli artt. 65, 68 e 69 del d.lgs. n. 507 del 1993 e dell'art. 28 del Regolamento comunale. L'art. 65, in attuazione del successivo art. 69 d.lgs. cit., prevede che Comuni deliberano ogni anno le tariffe da applicare, in base alla classificazione e agli altri criteri di graduazione contenuti nel regolamento, precisando al comma 2 che «Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio 12 discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo». 11.1 In base alle regole generali si deve considerare che la motivazione dei provvedimenti amministrativi, richiesta dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, a cui rinvia l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, non riguarda gli atti normativi e quelli di carattere generale, che il successivo comma 3 esenta dall'obbligo di motivazione. Alla luce di quanto sopra questa Corte (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 16165 del 2018 Rv. 649267 - 01) ha affermato il seguente principio «In tema di TA, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 507 del 1993, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile "ex post", di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili». 11.2 Si deve, poi, richiamare la giurisprudenza di questa Corte che, ribadendo il principio secondo cui non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 507 del 1993, ha anche affermato che «il potere di disapplicare l'atto amministrativo in relazione alla decisione del caso concreto, che spetta al giudice tributario, può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)» e che «la contestazione della validità dei criteri seguiti dal Comune nell'adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alla dichiarazione (incidentale) d'illegittimità della stessa, dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell'ambito degli atti regolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità di orientamento politico- amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria» (Cass. n. 7044 del 13 2014) Di conseguenza la circostanza che la società contribuente abbia "contestato" la delibera del Comune che differenziano la tariffa degli alberghi rispetto a quella delle civili abitazioni, è irrilevante, poiché così non si evidenzia un vizio di legittimità della delibera, ma si contesta il merito della scelta sotto il profilo tecnico -amministrativo. 11.3 La conclusione della commissione tributaria regionale secondo cui il tributo è dovuto - ancorchè meritevole delle integrazioni motivazionali su riportate - deve dunque ritenersi sostanzialmente corretta in quanto conforme alle norme indicate come costantemente interpretate da questo giudice di legittimità. 12. Il sesto motivo non è fondato. Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità secondo cui «In tema di TA, nella Regione Sicilia la concreta determinazione delle aliquote tariffarie annuali per la fruizione di beni e servizi è di competenza della giunta e non del consiglio comunale, poiché il riferimento letterale alla "disciplina generale delle tariffe" contenuto nell'art. 32, comma 2, lett. g), della I. n. 142 del 1990 - tuttora applicabile (in luogo del d.lgs. n. 267 del 2000) perché recepito dalla I.r. n. 48 del 1991 - contrapposto alle parole 'istituzione e ordinamento' adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione e, inoltre, i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell'ente, ma sono funzionali alla individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un'ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria» (Cass. n. n. 28675 del 2018 Rv. 651228 - 02). 13. Nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, tenuto conto della irrituale costituzione della Riscossione Sicilia 14 avvenuta a mezzo di "memoria di costituzione" non notificata alla controparte. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2022.