CA
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/12/2025, n. 3316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3316 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 1685/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(GIÀ in persona del Parte_1 Parte_2
l.r.p.t. (C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. BONALUME PAOLO P.IVA_1 appellante e
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. BANDIERA MARCO P.IVA_2 appellato
CONCLUSIONI:
Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Venezia, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 1849/24 pubblicata dal Tribunale di Verona il 30.07.24 nel giudizio RG
450/21 tra – nuova denominazione di Parte_1 [...]
– e il e notificata al Parte_2 CP_1 Controparte_1 difensore di l 2.09.24, Parte_1
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti del Parte_1 Controparte_1
[...] • € 24.166,87 per sorte capitale, quale residuo della fattura n. 3900002299 emessa il
5.09.18 e scaduta il 20.09.18, emessa da IS Energia S.p.A. a titolo di corrispettivo Part delle forniture di energia erogate in favore del e ceduta a CP_1
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 per l'omesso pagamento della fattura
• gli interessi di mora maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dal e portata dalle seguenti 4 fatture: CP_1
Numero Data emissione Data scadenza
3900002302 05/09/2018 20/09/2018
3900002308 10/09/2018 25/09/2018
2900126801 16/04/2019 16/05/2019
2900144594 20/01/2020 19/02/2020
interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dal pag. 2/12 che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi CP_1 dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 160 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 4 fatture costituenti la predetta sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dal CP_1
• € 837,05 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte CP_1 capitale: interessi di mora già fatturati mediante i seguenti 2 documenti denominati Note
Debito, riepilogate nell'elenco prodotto con la citazione sub doc. 4 e prodotte sub docc.
5.1-5.2: documenti nei quali sono indicate le 71 fatture il cui tardivo pagamento ha generato i predetti interessi di mora
Numero Data emissione Importo
90006271 24/07/2017 630,67
90013469 22/07/2019 206,38
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 2.840 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 71 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 [...] oltre alle spese di primo grado e condannare il Parte_1 Controparte_1 pag. 3/12 Part a restituire a le somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di CP_1 lite nonché le spese relative alla CTU
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che creditrice nei Parte_1 confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per Controparte_1
Part l'effetto, condannare il a pagare a la diversa somma Controparte_1 ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M.
n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Per parte appellata:
“In via istruttoria
Ammettere l'interrogatorio formale e la prova per testi come richiesti dal convenuto appellato nella propria memoria ex art. 183 co. VI n. 2 Controparte_1 cpc e riportati nella narrativa del presente atto, affinché non siano dati per abbandonati.
Nel Merito:
- Rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto per i motivi tutti indicati nella narrativa del presente atto;
- confermare integralmente la sentenza n.1849/2024 del Tribunale di Verona emanata nel giudizio n. 450/2021;
- condannare l'appellante al pagamento in favore del Parte_3 [...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc, per le ragioni di cui in Controparte_1 narrativa, determinati d'ufficio dall'Ill.ma Corte d'Appello adita, se del caso anche in via equitativa;
- condannare l'appellante alla refusione delle spese e compensi oltre Parte_1 rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il fatto e il processo di primo grado.
1. Con atto di citazione, già (d'ora Parte_1 Parte_2
Part in poi anche solo ), riferendo di essere cessionaria del credito vantato da IS pag. 4/12 Energia S.p.A. nei confronti del (d'ora in poi anche solo Controparte_1
CP_ il o ), citava quest'ultimo in giudizio chiedendone, in via principale di CP_1 merito, la condanna al pagamento in proprio favore:
- della somma di €37.710,05 per sorte capitale portata dalle fatture:
• 390002299 del 05/09/2018;
• 390002302 del 05/09/2018;
• 390002308 del 10/09/2018;
• 200126801 del 16/04/2019 e
• 2900144594 del 20/01/2020;
- oltre ad interessi moratori ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 231/02 dalla scadenza al saldo, agli interessi anatocistici ex art. 5 D. Lgs. 231/02,
- di €200,00 ex art. 6 D.L.gs 231/2020 in ragione di €40,00 per ciascuna delle fatture azionate sopra indicate,
- di € 837,50 per interessi moratori relativi al riferito ritardato pagamento di altre fatture non azionate in tale sede, e portati dalle fatture 90006271 del 24/07/2017 e n. 90013469 del 22/07/2019, oltre agli ulteriori interessi anatocistici ex D. Lgs. 231/02 con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione,
- di €2.840,00 ai sensi dell'art. 6 co. 2, D. Lgs. 231/02 in relazione al ritardato pagamento delle fatture dalle quali sono scaturiti gli interessi portati fatture 90006271 del 24/07/2017 e n. 90013469 del 22/07/2019.
1.1. In via di subordine chiedeva l'accertamento e la declaratoria della debenza da parte del in proprio favore delle somme provate in corso di causa per sorte capitale, CP_1 interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale, interessi anatocistici sugli interessi moratori sulla sorte capitale, costi di recupero ex art. 6, co. 2, D. Lgs. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale, interessi moratori portati dalle note di debito in relazione a riferiti ritardi di pagamento non azionate in linea capitale, interessi anatocistici su interessi moratori per le note di debito, costi di recupero ex art. 6, co. 2,
D. Lgs. 231/02 in relazione alle note di debito interessi.
pag. 5/12 1.2. In via di ulteriore subordine chiedeva la condanna del Controparte_1 al pagamento in proprio favore delle somme che fossero ritenute dovute in
[...] corso di causa a qualunque titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
1.3. Costituitosi in giudizio, l'Ente contestava integralmente le pretese creditorie di Part parte attrice, deducendo l'inesistenza del credito vantato da per sorte capitale per intervenuto integrale pagamento delle fatture azionate con conseguente inesistenza del credito vantato per interessi moratori, interessi anatocistici e spese di recupero. Part
1.4. Veniva altresì eccepita l'inesistenza del credito vantato da in relazione ad interessi moratori, interessi anatocistici e ristoro forfettario delle spese di recupero maturati per crediti ulteriori asseritamente onorati in ritardo.
1.5. Concludeva parte convenuta per il rigetto delle domande tutte attoree e per la condanna di parte attrice al ristoro delle spese di lite.
1.6. All'udienza del 23/09/2021, parte attrice riduceva le proprie domande come segue:
“quanto alla fattura 3900002308 si riduce la domanda ad €382,90 in sorte capitale;
quanto alla fattura 3900002302 ad €2.659,33 per sorte capitale;
quanto alla fattura
3900002299 ad €30.797,11 per sorte capitale”.
1.7. La causa veniva istruita mediante CTU, Ing. di Verona, per Persona_1
“accertare la corrispondenza dei documentati pagamenti del alle fatture CP_1 azionate dalla banca attrice”.
1.8. Con sentenza n. 1849/2024, il Tribunale di Verona disponeva il rigetto della domanda attorea con condanna alle spese, liquidate in €7.616,00 oltre accessori e spese di CTU.
1.9. Riteneva il Giudice di prime cure che la documentazione in atti evidenziasse e comprovasse l'intervenuto pagamento delle voci di credito asseritamente (da parte attrice) impagate.
1.10. Un tanto era confermato anche dalla CTU disposta. Part
1.11. Avverso la suindicata sentenza propone appello dolendosi del mancato accoglimento delle proprie domande.
I motivi di appello.
2. Con primo motivo, censura la sentenza per aver ritenuto pagata la sorte capitale insoluta di €24.166,87, somma residua della fattura n. 3900002299 emessa in data pag. 6/12 05.09.2018 e scaduta il 20.09.2018, emessa da IS Energia S.p.A. a titolo di Part corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del e ceduta a CP_1
2.1. Allega che il non ha pagato e non ha dato prova di averlo fatto. Asserisce CP_1 che la produzione dei soli mandati di pagamento non è sufficiente a provare Part l'adempimento. Di conseguenza, ha diritto anche ai relativi interessi di mora e anatocistici su tale somma, oltre all'importo di €40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. lgs. 231/2002 come novellato dal D. lgs. 192/2012 per l'omesso pagamento della fattura.
2.2. Con secondo motivo, censura la sentenza nella parte in cui ritiene che la sorte capitale portata dalle ulteriori 4 fatture sia stata tempestivamente pagata e che dunque non sono dovuti gli interessi di mora e anatocistici.
2.3. Sul punto, il non ha dimostrato di aver pagato tempestivamente le fatture. CP_1
2.4. Con terzo motivo, censura la sentenza nella parte in cui ritiene tempestivamente pagata la sorta capitale portata dalle 71 fatture indicate nei documenti denominati “Note Part di debito” e nella parte in cui ha conseguentemente escluso il diritto di al pagamento dell'importo di €873,05 a titolo di interessi di mora oltre agli interessi anatocistici e agli importi ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. lgs. 231/2002, per €2.840,00. Part
2.5. In particolare, fa riferimento agli interessi di mora già fatturati mediante i documenti denominati Note Debito, riepilogate nell'elenco prodotto con la citazione sub doc. 4 e prodotte sub docc. 5.1-5.2.
2.6. Sul punto, sostiene che il non avrebbe avanzato specifiche contestazioni, CP_1 né fornito prova in ordine al tempestivo pagamento delle fatture.
2.7. Con quarto motivo, si duole della condanna alle spese di lite e di CTU data l'asserita fondatezza della domanda.
3. Si costituiva il chiedendo il rigetto delle avverse pretese e la conferma della CP_1 sentenza di prime cure.
3.1. Quanto al primo motivo, sostiene che la fattura in esame era stata emessa in data
05.09.2018 e che, per la medesima fornitura, avvenuta dal mese di settembre 2017 al mese di agosto 2018, la cedente IS Energia aveva emesso le relative fatture, tutte regolarmente onorate dal CP_1
pag. 7/12 3.2. Tali fatture sono state successivamente stornate con altrettante note di credito (cfr. tabella pag. 5 comparsa in appello); pertanto, il dopo avere stornato CP_1 contabilmente le fatture già emesse e pagate con le note di credito, ha provveduto al saldo della differenza, relativa alla fatturazione di ulteriore fornitura di energia elettrica.
3.3. Anche il CTU ha confermato tale circostanze accertando la corrispondenza dei documentati pagamenti del alle fatture azionate dalla Banca. CP_1
Part
3.4. Deduce come, contrariamente a quanto affermato da il ha sin da CP_1 subito contestato fermamente sia le domande attoree sia la produzione documentale che consta di fogli di calcolo redatti unilateralmente dall'appellante.
3.5. Deduce l'infondatezza del secondo motivo di appello, sia in fatto che in diritto, basandosi su mere deduzioni ed essendo sprovvisto del benché minimo supporto probatorio. Part
3.6. chiede il pagamento degli interessi di mora e anatocistici delle quattro fatture pagate dal nel corso del giudizio di primo grado e la cui relativa domanda è CP_1 stata abbandonata. Ribadisce gli errori di contabilizzazione in cui IS è incorsa più Part volte che avrebbero causato errori nella relativa fatturazione, su cui ora chiede gli interessi.
3.7. Sostiene che, a fronte delle contestazioni avanzate sin dall'atto introduttivo in Part giudizio dal era su che incombeva l'onere di provare i fatti costitutivi CP_1 della propria domanda. Tale onere non può dirsi assolto dalla produzione di fogli di calcolo unilateralmente confezionati. Part
3.8. Quanto al terzo motivo, sostiene che anche in questo caso non ha prodotto documenti atti a provare il proprio credito, limitandosi ad affermare di presunti ritardi nei pagamenti. Part
3.9. Quanto alle somme richieste ex art. 6, comma 2, D. lgs. 231/02, sostiene che è incorso in errore per aver arbitrariamente ritenuto coincidente la data di emissione della fattura con la data di ricevimento dalla stessa da parte del e per aver in più CP_1 occasioni indicato un termine di pagamento inferiore a quello di giorni 30 previsto dalla medesima norma. Part
3.10. Sul quarto motivo, deduce che, data l'infondatezza delle domande di deve necessariamente conseguire la condanna alle spese, di entrambi i gradi di giudizio. pag. 8/12 DIRITTO
1. L'appello è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi. Part
1.1. Quanto al primo motivo, sostiene che il non avrebbe dato prova CP_1 dell'intervenuto pagamento della fattura 3900002299 emessa in data 05.09.2018 e che pertanto dovrebbe essere tenuto al pagamento della rimanente somma pari ad
€24.166,87, oltre agli interessi di mora, anatocistici e ad €40,00 ex art. 6 comma 2, D. lgs. 231/2002 come novellato dal D. lgs. 192/2012 per l'omesso pagamento della fattura.
1.2. Ritiene la Corte che correttamente il Tribunale, richiamando la CTU, ha ritenuto Part che non sia titolare di alcun credito nei confronti dell'appellato.
1.3. Con particolare riferimento alla fattura 3900002299, va precisato che la stessa è relativa al periodo di fornitura da settembre 2017 ad agosto 2018, oltre vari conguagli.
1.4. In riferimento al suddetto periodo, IS aveva già provveduto ad emettere fatture dei consumi registrati con documentazione periodica emessa nelle mensilità precedenti concorrenti da ottobre 2017 ad agosto 2018, fatture tutte saldate dal Comune.
1.5. IS provvedeva ad emettere nota di credito (all'inizio di settembre 2018) stornando tutte le fatture emesse per il periodo di fornitura.
1.6. Puntualmente il CTU ha provveduto a riportare a pag. 11 dell'elaborato peritale i riferimenti della fattura in questione, le note di credito emesse da IS relative al periodo di fornitura e i riferimenti del mandato di pagamento n. 563 del 18.09.2018.
1.7. Si specifica a pag. 12 della perizia che la differenza tra le fatture emesse e le note di credito è pari ad €3.376,52, pari all'importo versato dal come si evince dal CP_1 mandato di pagamento n. 563 del 18.09.2018.
1.8. Relativamente a detta fattura, il CTU, nei “Chiarimenti”, ha ulteriormente specificato l'iter che ha portato a tale affermazione, con puntuale riferimento ai documenti prodotti dalle parti.
1.9. In particolare, afferma che la fattura n. 3900002299 è richiamata nel mandato di pagamento n. 563 del 18/09/2018 del Comune all'interno del quale risultano: il riferimento documenti (numero documento), la data, l'importo di liquidazione;
nell'elenco sono presenti sia documenti con importi positivi che documenti con importi negativi. Sono stati esaminati i singoli documenti fiscali prodotti nel PCT all'interno del pag. 9/12 fascicolo della P.A. convenuta. Il documento fiscale n. 2900114019 del 05/09/2018
(primo dell'elenco del mandato) riguarda una fattura emessa dalla società EDISON nei confronti del Comune.
1.9. Il documento riporta l'importo negativo di €814,05 (importo ivato), pari importo di cui all'elenco del mandato di pagamento 563 riportato in estratto in fig. 3 di pag. 6 ed è pertanto qualificabile come nota di credito.
1.10. Inoltre, sulla fattura emessa da IS vi è un riquadro denominato “EDISON
INFORMA” all'interno del quale è indicato “…questo è lo storno del documento n.
2900098086”.
1.11. Osserva il CTU come la fattura richiamata (n. 2900098086) è prodotta all'interno della cartella di PCT dell'avv. Bandiera “EDISON 2017 – FATTURE” e, in tale posizione, vi è sia la fattura emessa da IS che copia della fattura elettronica del pagamento disposto dal per € 667,25, importo al netto di iva che corrisponde CP_1 ad € 814,05 ivato.
1.12. Sulla base della documentazione prodotta ed esaminata, non residuano importi a debito del in riferimento a tale fattura. CP_1
1.13. Il CTU ha evidenziato che risulta una chiusura “aritmetica” in tema di dare-avere tra le fatture azionate, i pagamenti effettuati dal e le note di credito, nel senso CP_1 che le note di credito coprono, in termini di importo, la quasi totalità del preteso pagamento poi completato con disposizioni specifiche attraverso i mandati di pagamento 563-540-564; i mandati 414 e 62 coprono per intero le fatture 2900126801 e
2900144594.
1.14. Il produce anche le quietanze relative ai mandati di pagamento e alle note CP_1 di credito, assolvendo l'onere probatorio in capo all'appellato (docc. 15, 17, 18 dimessi in prime cure dal . CP_1
1.15. La domanda attorea andrà quindi rigettato sul punto.
1.16. Dovranno essere rigettate le domande relative agli interessi di mora, anatocistici ed ex art. 6 D. Lgs. 231/2002 in quanto onere di provare il ritardo nei pagamenti incombe sull'appellante, avendo l'appellato contestato sin dalla costituzione in primo grado sia le domande di controparte sia la documentazione prodotta.
pag. 10/12 2. Quanto al secondo motivo, parte appellante chiede il pagamento degli interessi di mora ed anatocistici sulle fatture 3900002302 del 05.09.2018; 3900002308 del
10.09.2018; 2900126801 del 16.04.2019 e 200144594 del 20.01.2020, in quanto la sorte capitale da queste portata risulta interamente pagata dal nel giudizio di primo CP_1 grado e la relativa domanda è stata abbandonata.
2.1. Come anzidetto, risulta sin dal primo atto di costituzione del la CP_1 contestazione circa la debenza di interessi moratori e anatocistici con riguardo alle suddette fatture (pag. 3, primo capoverso;
pag. 9 secondo capoverso;
pag. 10 penultimo capoverso - comparsa di costituzione e risposta primo grado).
2.2. La pretesa dell'appellante si basa su un documento di formazione unilaterale, tempestivamente contestato da controparte.
2.3. In assenza di altri supporti probatori documentali, va rilevato che l'onere ex art. 2697 c.c. – che impone a che vuol fare valere un diritto in giudizio l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento – non è stato assolto. Part
2.4. Grava su la prova della tardività dei pagamenti e tale prova non è stata raggiunta.
3. Quanto al terzo motivo, valgono le argomentazioni già esposte per il precedente Part motivo. non ha prodotto documenti atti a provare il proprio credito, limitandosi ad affermare di presunti ritardi assunti su fogli di calcolo contestati dal convenuto e portati da note di debito contestate ante causam dall'appellato.
3.1. Anche in riferimento a tale motivo d'appello, si rileva come ex art. 2697 c.c. Part incomba su cioè la parte che vuole far valere un diritto in giudizio l'onere di Part provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. invece si limita ad affermare i ritardi lamentati, senza supporto probatorio documentale.
4. Il quarto motivo relativo alla condanna alle spese e al pagamento del CTU, conseguentemente, va rigettato e va confermata la statuizione di prime cure.
5. Quanto alla domanda proposta dal volta alla condanna per lite temeraria ex CP_1 ar.t 96 c.p.c., si ritiene non ricorrano i presupposti per la sua applicazione, pertanto la domanda deve essere rigettata.
6. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 155/2014 e succ. mod. del pag. 11/12 relativo scaglione di riferimento previsti per le cause di media difficoltà, escludendo per l'appello quello per la fase istruttoria in appello, non tenutasi.
6.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da Part parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
(GIÀ in persona del l.r.p.t., nei
[...] Parte_2 confronti di , in persona del Sindaco p.t., avverso Controparte_1 la sentenza del Tribunale di Verona n. 1849/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Verona n.
1849/2024 del 29.07.2024, nel procedimento R.G. n. 450/2021;
2. condanna la parte appellante (GIÀ Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore Parte_2 della parte appellato , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in
€6.946,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 24/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott. Luca Boccuni
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 1685/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(GIÀ in persona del Parte_1 Parte_2
l.r.p.t. (C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. BONALUME PAOLO P.IVA_1 appellante e
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. BANDIERA MARCO P.IVA_2 appellato
CONCLUSIONI:
Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Venezia, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 1849/24 pubblicata dal Tribunale di Verona il 30.07.24 nel giudizio RG
450/21 tra – nuova denominazione di Parte_1 [...]
– e il e notificata al Parte_2 CP_1 Controparte_1 difensore di l 2.09.24, Parte_1
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti del Parte_1 Controparte_1
[...] • € 24.166,87 per sorte capitale, quale residuo della fattura n. 3900002299 emessa il
5.09.18 e scaduta il 20.09.18, emessa da IS Energia S.p.A. a titolo di corrispettivo Part delle forniture di energia erogate in favore del e ceduta a CP_1
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 per l'omesso pagamento della fattura
• gli interessi di mora maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dal e portata dalle seguenti 4 fatture: CP_1
Numero Data emissione Data scadenza
3900002302 05/09/2018 20/09/2018
3900002308 10/09/2018 25/09/2018
2900126801 16/04/2019 16/05/2019
2900144594 20/01/2020 19/02/2020
interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dal pag. 2/12 che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi CP_1 dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 160 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 4 fatture costituenti la predetta sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dal CP_1
• € 837,05 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte CP_1 capitale: interessi di mora già fatturati mediante i seguenti 2 documenti denominati Note
Debito, riepilogate nell'elenco prodotto con la citazione sub doc. 4 e prodotte sub docc.
5.1-5.2: documenti nei quali sono indicate le 71 fatture il cui tardivo pagamento ha generato i predetti interessi di mora
Numero Data emissione Importo
90006271 24/07/2017 630,67
90013469 22/07/2019 206,38
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 2.840 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 71 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 [...] oltre alle spese di primo grado e condannare il Parte_1 Controparte_1 pag. 3/12 Part a restituire a le somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di CP_1 lite nonché le spese relative alla CTU
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che creditrice nei Parte_1 confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per Controparte_1
Part l'effetto, condannare il a pagare a la diversa somma Controparte_1 ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M.
n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Per parte appellata:
“In via istruttoria
Ammettere l'interrogatorio formale e la prova per testi come richiesti dal convenuto appellato nella propria memoria ex art. 183 co. VI n. 2 Controparte_1 cpc e riportati nella narrativa del presente atto, affinché non siano dati per abbandonati.
Nel Merito:
- Rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto per i motivi tutti indicati nella narrativa del presente atto;
- confermare integralmente la sentenza n.1849/2024 del Tribunale di Verona emanata nel giudizio n. 450/2021;
- condannare l'appellante al pagamento in favore del Parte_3 [...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc, per le ragioni di cui in Controparte_1 narrativa, determinati d'ufficio dall'Ill.ma Corte d'Appello adita, se del caso anche in via equitativa;
- condannare l'appellante alla refusione delle spese e compensi oltre Parte_1 rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il fatto e il processo di primo grado.
1. Con atto di citazione, già (d'ora Parte_1 Parte_2
Part in poi anche solo ), riferendo di essere cessionaria del credito vantato da IS pag. 4/12 Energia S.p.A. nei confronti del (d'ora in poi anche solo Controparte_1
CP_ il o ), citava quest'ultimo in giudizio chiedendone, in via principale di CP_1 merito, la condanna al pagamento in proprio favore:
- della somma di €37.710,05 per sorte capitale portata dalle fatture:
• 390002299 del 05/09/2018;
• 390002302 del 05/09/2018;
• 390002308 del 10/09/2018;
• 200126801 del 16/04/2019 e
• 2900144594 del 20/01/2020;
- oltre ad interessi moratori ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 231/02 dalla scadenza al saldo, agli interessi anatocistici ex art. 5 D. Lgs. 231/02,
- di €200,00 ex art. 6 D.L.gs 231/2020 in ragione di €40,00 per ciascuna delle fatture azionate sopra indicate,
- di € 837,50 per interessi moratori relativi al riferito ritardato pagamento di altre fatture non azionate in tale sede, e portati dalle fatture 90006271 del 24/07/2017 e n. 90013469 del 22/07/2019, oltre agli ulteriori interessi anatocistici ex D. Lgs. 231/02 con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione,
- di €2.840,00 ai sensi dell'art. 6 co. 2, D. Lgs. 231/02 in relazione al ritardato pagamento delle fatture dalle quali sono scaturiti gli interessi portati fatture 90006271 del 24/07/2017 e n. 90013469 del 22/07/2019.
1.1. In via di subordine chiedeva l'accertamento e la declaratoria della debenza da parte del in proprio favore delle somme provate in corso di causa per sorte capitale, CP_1 interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale, interessi anatocistici sugli interessi moratori sulla sorte capitale, costi di recupero ex art. 6, co. 2, D. Lgs. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale, interessi moratori portati dalle note di debito in relazione a riferiti ritardi di pagamento non azionate in linea capitale, interessi anatocistici su interessi moratori per le note di debito, costi di recupero ex art. 6, co. 2,
D. Lgs. 231/02 in relazione alle note di debito interessi.
pag. 5/12 1.2. In via di ulteriore subordine chiedeva la condanna del Controparte_1 al pagamento in proprio favore delle somme che fossero ritenute dovute in
[...] corso di causa a qualunque titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
1.3. Costituitosi in giudizio, l'Ente contestava integralmente le pretese creditorie di Part parte attrice, deducendo l'inesistenza del credito vantato da per sorte capitale per intervenuto integrale pagamento delle fatture azionate con conseguente inesistenza del credito vantato per interessi moratori, interessi anatocistici e spese di recupero. Part
1.4. Veniva altresì eccepita l'inesistenza del credito vantato da in relazione ad interessi moratori, interessi anatocistici e ristoro forfettario delle spese di recupero maturati per crediti ulteriori asseritamente onorati in ritardo.
1.5. Concludeva parte convenuta per il rigetto delle domande tutte attoree e per la condanna di parte attrice al ristoro delle spese di lite.
1.6. All'udienza del 23/09/2021, parte attrice riduceva le proprie domande come segue:
“quanto alla fattura 3900002308 si riduce la domanda ad €382,90 in sorte capitale;
quanto alla fattura 3900002302 ad €2.659,33 per sorte capitale;
quanto alla fattura
3900002299 ad €30.797,11 per sorte capitale”.
1.7. La causa veniva istruita mediante CTU, Ing. di Verona, per Persona_1
“accertare la corrispondenza dei documentati pagamenti del alle fatture CP_1 azionate dalla banca attrice”.
1.8. Con sentenza n. 1849/2024, il Tribunale di Verona disponeva il rigetto della domanda attorea con condanna alle spese, liquidate in €7.616,00 oltre accessori e spese di CTU.
1.9. Riteneva il Giudice di prime cure che la documentazione in atti evidenziasse e comprovasse l'intervenuto pagamento delle voci di credito asseritamente (da parte attrice) impagate.
1.10. Un tanto era confermato anche dalla CTU disposta. Part
1.11. Avverso la suindicata sentenza propone appello dolendosi del mancato accoglimento delle proprie domande.
I motivi di appello.
2. Con primo motivo, censura la sentenza per aver ritenuto pagata la sorte capitale insoluta di €24.166,87, somma residua della fattura n. 3900002299 emessa in data pag. 6/12 05.09.2018 e scaduta il 20.09.2018, emessa da IS Energia S.p.A. a titolo di Part corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del e ceduta a CP_1
2.1. Allega che il non ha pagato e non ha dato prova di averlo fatto. Asserisce CP_1 che la produzione dei soli mandati di pagamento non è sufficiente a provare Part l'adempimento. Di conseguenza, ha diritto anche ai relativi interessi di mora e anatocistici su tale somma, oltre all'importo di €40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. lgs. 231/2002 come novellato dal D. lgs. 192/2012 per l'omesso pagamento della fattura.
2.2. Con secondo motivo, censura la sentenza nella parte in cui ritiene che la sorte capitale portata dalle ulteriori 4 fatture sia stata tempestivamente pagata e che dunque non sono dovuti gli interessi di mora e anatocistici.
2.3. Sul punto, il non ha dimostrato di aver pagato tempestivamente le fatture. CP_1
2.4. Con terzo motivo, censura la sentenza nella parte in cui ritiene tempestivamente pagata la sorta capitale portata dalle 71 fatture indicate nei documenti denominati “Note Part di debito” e nella parte in cui ha conseguentemente escluso il diritto di al pagamento dell'importo di €873,05 a titolo di interessi di mora oltre agli interessi anatocistici e agli importi ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. lgs. 231/2002, per €2.840,00. Part
2.5. In particolare, fa riferimento agli interessi di mora già fatturati mediante i documenti denominati Note Debito, riepilogate nell'elenco prodotto con la citazione sub doc. 4 e prodotte sub docc. 5.1-5.2.
2.6. Sul punto, sostiene che il non avrebbe avanzato specifiche contestazioni, CP_1 né fornito prova in ordine al tempestivo pagamento delle fatture.
2.7. Con quarto motivo, si duole della condanna alle spese di lite e di CTU data l'asserita fondatezza della domanda.
3. Si costituiva il chiedendo il rigetto delle avverse pretese e la conferma della CP_1 sentenza di prime cure.
3.1. Quanto al primo motivo, sostiene che la fattura in esame era stata emessa in data
05.09.2018 e che, per la medesima fornitura, avvenuta dal mese di settembre 2017 al mese di agosto 2018, la cedente IS Energia aveva emesso le relative fatture, tutte regolarmente onorate dal CP_1
pag. 7/12 3.2. Tali fatture sono state successivamente stornate con altrettante note di credito (cfr. tabella pag. 5 comparsa in appello); pertanto, il dopo avere stornato CP_1 contabilmente le fatture già emesse e pagate con le note di credito, ha provveduto al saldo della differenza, relativa alla fatturazione di ulteriore fornitura di energia elettrica.
3.3. Anche il CTU ha confermato tale circostanze accertando la corrispondenza dei documentati pagamenti del alle fatture azionate dalla Banca. CP_1
Part
3.4. Deduce come, contrariamente a quanto affermato da il ha sin da CP_1 subito contestato fermamente sia le domande attoree sia la produzione documentale che consta di fogli di calcolo redatti unilateralmente dall'appellante.
3.5. Deduce l'infondatezza del secondo motivo di appello, sia in fatto che in diritto, basandosi su mere deduzioni ed essendo sprovvisto del benché minimo supporto probatorio. Part
3.6. chiede il pagamento degli interessi di mora e anatocistici delle quattro fatture pagate dal nel corso del giudizio di primo grado e la cui relativa domanda è CP_1 stata abbandonata. Ribadisce gli errori di contabilizzazione in cui IS è incorsa più Part volte che avrebbero causato errori nella relativa fatturazione, su cui ora chiede gli interessi.
3.7. Sostiene che, a fronte delle contestazioni avanzate sin dall'atto introduttivo in Part giudizio dal era su che incombeva l'onere di provare i fatti costitutivi CP_1 della propria domanda. Tale onere non può dirsi assolto dalla produzione di fogli di calcolo unilateralmente confezionati. Part
3.8. Quanto al terzo motivo, sostiene che anche in questo caso non ha prodotto documenti atti a provare il proprio credito, limitandosi ad affermare di presunti ritardi nei pagamenti. Part
3.9. Quanto alle somme richieste ex art. 6, comma 2, D. lgs. 231/02, sostiene che è incorso in errore per aver arbitrariamente ritenuto coincidente la data di emissione della fattura con la data di ricevimento dalla stessa da parte del e per aver in più CP_1 occasioni indicato un termine di pagamento inferiore a quello di giorni 30 previsto dalla medesima norma. Part
3.10. Sul quarto motivo, deduce che, data l'infondatezza delle domande di deve necessariamente conseguire la condanna alle spese, di entrambi i gradi di giudizio. pag. 8/12 DIRITTO
1. L'appello è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi. Part
1.1. Quanto al primo motivo, sostiene che il non avrebbe dato prova CP_1 dell'intervenuto pagamento della fattura 3900002299 emessa in data 05.09.2018 e che pertanto dovrebbe essere tenuto al pagamento della rimanente somma pari ad
€24.166,87, oltre agli interessi di mora, anatocistici e ad €40,00 ex art. 6 comma 2, D. lgs. 231/2002 come novellato dal D. lgs. 192/2012 per l'omesso pagamento della fattura.
1.2. Ritiene la Corte che correttamente il Tribunale, richiamando la CTU, ha ritenuto Part che non sia titolare di alcun credito nei confronti dell'appellato.
1.3. Con particolare riferimento alla fattura 3900002299, va precisato che la stessa è relativa al periodo di fornitura da settembre 2017 ad agosto 2018, oltre vari conguagli.
1.4. In riferimento al suddetto periodo, IS aveva già provveduto ad emettere fatture dei consumi registrati con documentazione periodica emessa nelle mensilità precedenti concorrenti da ottobre 2017 ad agosto 2018, fatture tutte saldate dal Comune.
1.5. IS provvedeva ad emettere nota di credito (all'inizio di settembre 2018) stornando tutte le fatture emesse per il periodo di fornitura.
1.6. Puntualmente il CTU ha provveduto a riportare a pag. 11 dell'elaborato peritale i riferimenti della fattura in questione, le note di credito emesse da IS relative al periodo di fornitura e i riferimenti del mandato di pagamento n. 563 del 18.09.2018.
1.7. Si specifica a pag. 12 della perizia che la differenza tra le fatture emesse e le note di credito è pari ad €3.376,52, pari all'importo versato dal come si evince dal CP_1 mandato di pagamento n. 563 del 18.09.2018.
1.8. Relativamente a detta fattura, il CTU, nei “Chiarimenti”, ha ulteriormente specificato l'iter che ha portato a tale affermazione, con puntuale riferimento ai documenti prodotti dalle parti.
1.9. In particolare, afferma che la fattura n. 3900002299 è richiamata nel mandato di pagamento n. 563 del 18/09/2018 del Comune all'interno del quale risultano: il riferimento documenti (numero documento), la data, l'importo di liquidazione;
nell'elenco sono presenti sia documenti con importi positivi che documenti con importi negativi. Sono stati esaminati i singoli documenti fiscali prodotti nel PCT all'interno del pag. 9/12 fascicolo della P.A. convenuta. Il documento fiscale n. 2900114019 del 05/09/2018
(primo dell'elenco del mandato) riguarda una fattura emessa dalla società EDISON nei confronti del Comune.
1.9. Il documento riporta l'importo negativo di €814,05 (importo ivato), pari importo di cui all'elenco del mandato di pagamento 563 riportato in estratto in fig. 3 di pag. 6 ed è pertanto qualificabile come nota di credito.
1.10. Inoltre, sulla fattura emessa da IS vi è un riquadro denominato “EDISON
INFORMA” all'interno del quale è indicato “…questo è lo storno del documento n.
2900098086”.
1.11. Osserva il CTU come la fattura richiamata (n. 2900098086) è prodotta all'interno della cartella di PCT dell'avv. Bandiera “EDISON 2017 – FATTURE” e, in tale posizione, vi è sia la fattura emessa da IS che copia della fattura elettronica del pagamento disposto dal per € 667,25, importo al netto di iva che corrisponde CP_1 ad € 814,05 ivato.
1.12. Sulla base della documentazione prodotta ed esaminata, non residuano importi a debito del in riferimento a tale fattura. CP_1
1.13. Il CTU ha evidenziato che risulta una chiusura “aritmetica” in tema di dare-avere tra le fatture azionate, i pagamenti effettuati dal e le note di credito, nel senso CP_1 che le note di credito coprono, in termini di importo, la quasi totalità del preteso pagamento poi completato con disposizioni specifiche attraverso i mandati di pagamento 563-540-564; i mandati 414 e 62 coprono per intero le fatture 2900126801 e
2900144594.
1.14. Il produce anche le quietanze relative ai mandati di pagamento e alle note CP_1 di credito, assolvendo l'onere probatorio in capo all'appellato (docc. 15, 17, 18 dimessi in prime cure dal . CP_1
1.15. La domanda attorea andrà quindi rigettato sul punto.
1.16. Dovranno essere rigettate le domande relative agli interessi di mora, anatocistici ed ex art. 6 D. Lgs. 231/2002 in quanto onere di provare il ritardo nei pagamenti incombe sull'appellante, avendo l'appellato contestato sin dalla costituzione in primo grado sia le domande di controparte sia la documentazione prodotta.
pag. 10/12 2. Quanto al secondo motivo, parte appellante chiede il pagamento degli interessi di mora ed anatocistici sulle fatture 3900002302 del 05.09.2018; 3900002308 del
10.09.2018; 2900126801 del 16.04.2019 e 200144594 del 20.01.2020, in quanto la sorte capitale da queste portata risulta interamente pagata dal nel giudizio di primo CP_1 grado e la relativa domanda è stata abbandonata.
2.1. Come anzidetto, risulta sin dal primo atto di costituzione del la CP_1 contestazione circa la debenza di interessi moratori e anatocistici con riguardo alle suddette fatture (pag. 3, primo capoverso;
pag. 9 secondo capoverso;
pag. 10 penultimo capoverso - comparsa di costituzione e risposta primo grado).
2.2. La pretesa dell'appellante si basa su un documento di formazione unilaterale, tempestivamente contestato da controparte.
2.3. In assenza di altri supporti probatori documentali, va rilevato che l'onere ex art. 2697 c.c. – che impone a che vuol fare valere un diritto in giudizio l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento – non è stato assolto. Part
2.4. Grava su la prova della tardività dei pagamenti e tale prova non è stata raggiunta.
3. Quanto al terzo motivo, valgono le argomentazioni già esposte per il precedente Part motivo. non ha prodotto documenti atti a provare il proprio credito, limitandosi ad affermare di presunti ritardi assunti su fogli di calcolo contestati dal convenuto e portati da note di debito contestate ante causam dall'appellato.
3.1. Anche in riferimento a tale motivo d'appello, si rileva come ex art. 2697 c.c. Part incomba su cioè la parte che vuole far valere un diritto in giudizio l'onere di Part provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. invece si limita ad affermare i ritardi lamentati, senza supporto probatorio documentale.
4. Il quarto motivo relativo alla condanna alle spese e al pagamento del CTU, conseguentemente, va rigettato e va confermata la statuizione di prime cure.
5. Quanto alla domanda proposta dal volta alla condanna per lite temeraria ex CP_1 ar.t 96 c.p.c., si ritiene non ricorrano i presupposti per la sua applicazione, pertanto la domanda deve essere rigettata.
6. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 155/2014 e succ. mod. del pag. 11/12 relativo scaglione di riferimento previsti per le cause di media difficoltà, escludendo per l'appello quello per la fase istruttoria in appello, non tenutasi.
6.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da Part parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
(GIÀ in persona del l.r.p.t., nei
[...] Parte_2 confronti di , in persona del Sindaco p.t., avverso Controparte_1 la sentenza del Tribunale di Verona n. 1849/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Verona n.
1849/2024 del 29.07.2024, nel procedimento R.G. n. 450/2021;
2. condanna la parte appellante (GIÀ Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore Parte_2 della parte appellato , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in
€6.946,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 24/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott. Luca Boccuni
pag. 12/12