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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3329/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3329/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENCINI Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCA
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAGLIAFERRI RICCARDO CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Posta in decisione all'udienza del12.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: Piaccia al Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in via preliminare, dichiarare improponibile il decreto ingiuntivo opposto;
in via preliminare
(subordinata) sospendere la provvisoria esecutorietà concessa nella fase monitoria;
nel merito (in via subordinata) in via preliminare istruttoria ammettere le prove articolate nella memoria 183 VI n 2 e, con riguardo alla richiesta dei mezzi istruttori avanzata da parte convenuta opposta, così pronunciarsi sui capitoli di prova richiesti: Capitolo 1) indifferente;
capitolo 2) indifferente;
capitolo 3) pacifico;
capitolo 4) pacifico;
capitolo 5) indifferente;
capitolo 6) si chiede ammettersi a prova contraria l'Arch. capitolo 7) si chiede ammettersi a prova Testimone_1 contraria l'Arch. capitolo 8) si chiede ammettersi a prova contraria l'Arch. Testimone_1
capitolo 9) documentale;
capitolo 10) si chiede ammettersi a prova contraria Testimone_1
l'Arch. Testimone_1
In caso di ammissione delle prove per testi articolate da parte convenuta opposta nella memoria 183
VI n 2 si indica a teste, a prova contraria diretta su tutti i capitoli ammessi, l'Arch. Testimone_1
Nel merito, in accoglimento della opposizione, anche in via riconvenzionale, dichiarare la CP_1 obbligata a consegnare alla i certificati attestanti le prove di laboratorio dei Parte_1 provini dei FERRI e del CALCESTRUZZO e i relativi verbali e sospendere fino a quella data la richiesta di pagamento del saldo richiesto. pagina 1 di 5 Comunque, in accoglimento la domanda della opponente, respingere le pretese della Con CP_1 vittoria di onorari e spese accessorie.
per parte convenuta opposta: affinché l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, voglia:
- nel merito, in via principale: dichiarare inammissibile e/o rigettare nel merito l'opposizione avversaria e tutte le domande ivi contenute, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 974/2022, condannando altresì la società in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al rimborso delle spese del presente giudizio;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale adito ritenesse di non confermare il decreto de quo, accertare e dichiarare il diritto di credito vantato della società CP_1 in relazione ai lavori di cui alle fatture nn. 9/2019 del 2 marzo 2019, 19/2019 del 16 aprile e 36/2019 del 26 giugno 2019 e, conseguentemente, condannare, per le ragioni espresse in narrativa, la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma Parte_1 di euro 20.000,00, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
con le competenze e spese del presente giudizio, e quelle del procedimento monitorio;
- in via istruttoria: ammettere prova per testi come formulata al paragrafo 2) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie per le ragioni dedotte nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.
Si chiede altresì di essere ammessi a controesaminare i testimoni sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.
Con vittoria di spese e compensi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 974/2022 emesso dal giudice designato del Tribunale di Livorno in data
1.8.2022, su ricorso ingiungeva alla di pagare alla parte CP_1 Parte_1
ricorrente, per le causali di cui al ricorso, immediatamente la somma di € 20.000,00 oltre accessori e spese del procedimento monitorio a titolo di pagamento delle fatture nn. 9/2019 del 2 marzo 2019,
19/2019 del 16 aprile 2019 e 36/2019 del 26 giugno 2019, emesse a titolo di saldo delle opere di cui al contratto di appalto stipulato inter partes il 5 novembre 2017 con il quale la ingiungenda aveva commissionato alla ricorrente la realizzazione di un intervento avente ad oggetto la “Ristrutturazione, realizzazione di autorimessa pertinenziale ed ampliamento dell'immobile destinato a civile abitazione” sito in Riotorto (LI), Via della Bottaccina 13”.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato il 12.8.2022.
1.1. Avverso lo stesso proponeva in data 10.10.2022 tempestiva opposizione la Parte_1
ponendo a fondamento della medesima i seguenti motivi:
[...]
a) improponibilità della domanda in quanto con la sottoscrizione del contratto di appalto le parti hanno previsto, all'art. 12, la definizione delle controversie tra loro insorgende tramite un collegio arbitrale;
pagina 2 di 5 b) eccezione di inadempimento della opponente non avendo la stessa mai consegnato i risultati delle tecniche effettuate sia sui ferri (diametro 10 // 16 e 18) sia sul cemento armato (3 cubetti prelevati dalle fondamenta, 3 cubetti dai pilastri verticali e 3 cubetti dalle travi orizzontali).
Deduceva inoltre che il riconoscimento di debito sulla base del quale era stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo era stato sottoscritto da un socio della società e non dal legale rappresentante così che la stessa doveva essere revocata.
1.2. Radicatosi il contraddittorio si costituiva deducendo la infondatezza dei motivi di CP_1
opposizione chiedendone pertanto il rigetto
2. Quanto alla ammissione delle prove orali richieste dalle parti si può richiamare la ordinanza emessa il 5.1.2024 dal precedente giudice non avendo le parti in alcun modo criticato la erroneità della stessa
3. La eccezione di improponibilità della domanda è infondata e come tale deve essere rigettata.
L'art 12 del contratto concluso inter partes ha il seguente tenore letterale:
pagina 3 di 5 Dal tenore letterale della sopra riportata pattuizione contrattuale appare evidente che le parti con la stessa si sono impegnate, durante la esecuzione dei lavori, a demandare in via provvisoria la risoluzione delle controversie tra di loro insorgente, evidentemente di natura tecnica, al direttore dei lavori, salva la possibilità di entrambe le parti di rimetterne la definitiva decisione, al massimo entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle opere, ad un Collegio Arbitrale da nominarsi secondo le modalità ivi indicate.
Nel caso di specie si deve rilevare che la pretesa de qua non ha ad oggetto questioni di natura tecnica e in ogni caso è stata avanzata in via monitoria ben oltre il termine di giorni trenta dalla fine dei lavori, a nulla rilevando ai fini dell'operare della clausola la avvenuta verifica delle opere.
Ne consegue, pertanto, che sia in ragione del suo oggetto che del termine trascorso dalla ultimazione dei lavori non può operare la clausola arbitrale sopra trascritta.
Pertanto la eccezione in esame, in quanto infondata, deve essere rigettata.
4. La eccezione proposta da parte opponente ex art 1460 c.c. è infondata.
Il contratto è stato concluso tra le parti nel 2017; non è stato precisato quando le opere in calcestruzzo siano state eseguite.
Il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, vigente al momento della conclusione del contratto, all'art
11.2.3 prevede che sebbene il costruttore rimane comunque responsabile della qualità del calcestruzzo, tuttavia la qualità dello stesso va controllata dal direttore dei lavori con le modalità previste dell'art
11.2.5, che prevede controlli di tipo A e B in funzione del quantitativo di calcestruzzo in accettazione.
L'art. 11.2.5.3 prevede che il prelievo per il controllo in accettazione va eseguito alla presenza del
Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia, che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare il riferimento a tale verbale. La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo. Le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non possono fare parte dell'insieme statistico che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale. Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2003.
Analoga disciplina è prevista dal DM 17.1.2018.
Da tale disciplina si ricava che è compito del Direttore dei Lavori sorvegliare la messa in posa dei materiali, procedere al prelievo del materiale a campione e formulare le richieste di prova ai laboratori autorizzati.
pagina 4 di 5 Nel caso di specie non risulta che il Direttore dei Lavori indicato nel contratto di appalto, geom.
abbia mai richiesto il prelievo dei campioni e abbia provveduto a formulare le Parte_2
richieste di invio degli stessi ai laboratori specializzati.
Ne consegue pertanto che non è ravvisabile alcun inadempimento della opposta.
5. In definitiva essendo la opposizione infondata la stessa deve essere rigettata.
6. Deve altresì essere rigettata la domanda riconvenzionale con la quale la opponente ha chiesto che la sia dichiarata obbligata a consegnare alla i certificati attestanti le CP_1 Parte_1
prove di laboratorio dei provini dei ferri e del calcestruzzo e i relativi verbali non rinvenendosi tra gli obblighi del costruttore quelli sopra indicati, peraltro in maniera assolutamente generica, dalla opponente, che a fronte delle specifiche difese della opposta, che ha richiamato le norme tecniche, non si è confrontata con le stesse e non ha individuato la precisa fonte delle proprie richieste.
7. Del tutto irrilevante risulta la circostanza che il riconoscimento di debito non provenga dal legale rappresentante della opponente in quanto ove la provvisoria esecuzione del DI non fosse stata concessa ex art. 642 c.p.c. avrebbe dovuto essere concessa in questa sede ex art 653 c.p.c.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese.
Conseguentemente la opponente deve essere condannata a rifondere alla opposta e ulteriori spese della fase a cognizione piena del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
974/2022 emesso dal giudice designato del Tribunale di Livorno in data 1.8.2022.
Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
rimborsare alla le ulteriori spese della fase a cognizione piena del giudizio liquidate in € CP_1
919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Livorno, 4 marzo 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3329/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENCINI Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCA
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAGLIAFERRI RICCARDO CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Posta in decisione all'udienza del12.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: Piaccia al Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in via preliminare, dichiarare improponibile il decreto ingiuntivo opposto;
in via preliminare
(subordinata) sospendere la provvisoria esecutorietà concessa nella fase monitoria;
nel merito (in via subordinata) in via preliminare istruttoria ammettere le prove articolate nella memoria 183 VI n 2 e, con riguardo alla richiesta dei mezzi istruttori avanzata da parte convenuta opposta, così pronunciarsi sui capitoli di prova richiesti: Capitolo 1) indifferente;
capitolo 2) indifferente;
capitolo 3) pacifico;
capitolo 4) pacifico;
capitolo 5) indifferente;
capitolo 6) si chiede ammettersi a prova contraria l'Arch. capitolo 7) si chiede ammettersi a prova Testimone_1 contraria l'Arch. capitolo 8) si chiede ammettersi a prova contraria l'Arch. Testimone_1
capitolo 9) documentale;
capitolo 10) si chiede ammettersi a prova contraria Testimone_1
l'Arch. Testimone_1
In caso di ammissione delle prove per testi articolate da parte convenuta opposta nella memoria 183
VI n 2 si indica a teste, a prova contraria diretta su tutti i capitoli ammessi, l'Arch. Testimone_1
Nel merito, in accoglimento della opposizione, anche in via riconvenzionale, dichiarare la CP_1 obbligata a consegnare alla i certificati attestanti le prove di laboratorio dei Parte_1 provini dei FERRI e del CALCESTRUZZO e i relativi verbali e sospendere fino a quella data la richiesta di pagamento del saldo richiesto. pagina 1 di 5 Comunque, in accoglimento la domanda della opponente, respingere le pretese della Con CP_1 vittoria di onorari e spese accessorie.
per parte convenuta opposta: affinché l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, voglia:
- nel merito, in via principale: dichiarare inammissibile e/o rigettare nel merito l'opposizione avversaria e tutte le domande ivi contenute, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 974/2022, condannando altresì la società in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al rimborso delle spese del presente giudizio;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale adito ritenesse di non confermare il decreto de quo, accertare e dichiarare il diritto di credito vantato della società CP_1 in relazione ai lavori di cui alle fatture nn. 9/2019 del 2 marzo 2019, 19/2019 del 16 aprile e 36/2019 del 26 giugno 2019 e, conseguentemente, condannare, per le ragioni espresse in narrativa, la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma Parte_1 di euro 20.000,00, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
con le competenze e spese del presente giudizio, e quelle del procedimento monitorio;
- in via istruttoria: ammettere prova per testi come formulata al paragrafo 2) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie per le ragioni dedotte nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.
Si chiede altresì di essere ammessi a controesaminare i testimoni sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.
Con vittoria di spese e compensi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 974/2022 emesso dal giudice designato del Tribunale di Livorno in data
1.8.2022, su ricorso ingiungeva alla di pagare alla parte CP_1 Parte_1
ricorrente, per le causali di cui al ricorso, immediatamente la somma di € 20.000,00 oltre accessori e spese del procedimento monitorio a titolo di pagamento delle fatture nn. 9/2019 del 2 marzo 2019,
19/2019 del 16 aprile 2019 e 36/2019 del 26 giugno 2019, emesse a titolo di saldo delle opere di cui al contratto di appalto stipulato inter partes il 5 novembre 2017 con il quale la ingiungenda aveva commissionato alla ricorrente la realizzazione di un intervento avente ad oggetto la “Ristrutturazione, realizzazione di autorimessa pertinenziale ed ampliamento dell'immobile destinato a civile abitazione” sito in Riotorto (LI), Via della Bottaccina 13”.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato il 12.8.2022.
1.1. Avverso lo stesso proponeva in data 10.10.2022 tempestiva opposizione la Parte_1
ponendo a fondamento della medesima i seguenti motivi:
[...]
a) improponibilità della domanda in quanto con la sottoscrizione del contratto di appalto le parti hanno previsto, all'art. 12, la definizione delle controversie tra loro insorgende tramite un collegio arbitrale;
pagina 2 di 5 b) eccezione di inadempimento della opponente non avendo la stessa mai consegnato i risultati delle tecniche effettuate sia sui ferri (diametro 10 // 16 e 18) sia sul cemento armato (3 cubetti prelevati dalle fondamenta, 3 cubetti dai pilastri verticali e 3 cubetti dalle travi orizzontali).
Deduceva inoltre che il riconoscimento di debito sulla base del quale era stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo era stato sottoscritto da un socio della società e non dal legale rappresentante così che la stessa doveva essere revocata.
1.2. Radicatosi il contraddittorio si costituiva deducendo la infondatezza dei motivi di CP_1
opposizione chiedendone pertanto il rigetto
2. Quanto alla ammissione delle prove orali richieste dalle parti si può richiamare la ordinanza emessa il 5.1.2024 dal precedente giudice non avendo le parti in alcun modo criticato la erroneità della stessa
3. La eccezione di improponibilità della domanda è infondata e come tale deve essere rigettata.
L'art 12 del contratto concluso inter partes ha il seguente tenore letterale:
pagina 3 di 5 Dal tenore letterale della sopra riportata pattuizione contrattuale appare evidente che le parti con la stessa si sono impegnate, durante la esecuzione dei lavori, a demandare in via provvisoria la risoluzione delle controversie tra di loro insorgente, evidentemente di natura tecnica, al direttore dei lavori, salva la possibilità di entrambe le parti di rimetterne la definitiva decisione, al massimo entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle opere, ad un Collegio Arbitrale da nominarsi secondo le modalità ivi indicate.
Nel caso di specie si deve rilevare che la pretesa de qua non ha ad oggetto questioni di natura tecnica e in ogni caso è stata avanzata in via monitoria ben oltre il termine di giorni trenta dalla fine dei lavori, a nulla rilevando ai fini dell'operare della clausola la avvenuta verifica delle opere.
Ne consegue, pertanto, che sia in ragione del suo oggetto che del termine trascorso dalla ultimazione dei lavori non può operare la clausola arbitrale sopra trascritta.
Pertanto la eccezione in esame, in quanto infondata, deve essere rigettata.
4. La eccezione proposta da parte opponente ex art 1460 c.c. è infondata.
Il contratto è stato concluso tra le parti nel 2017; non è stato precisato quando le opere in calcestruzzo siano state eseguite.
Il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, vigente al momento della conclusione del contratto, all'art
11.2.3 prevede che sebbene il costruttore rimane comunque responsabile della qualità del calcestruzzo, tuttavia la qualità dello stesso va controllata dal direttore dei lavori con le modalità previste dell'art
11.2.5, che prevede controlli di tipo A e B in funzione del quantitativo di calcestruzzo in accettazione.
L'art. 11.2.5.3 prevede che il prelievo per il controllo in accettazione va eseguito alla presenza del
Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia, che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare il riferimento a tale verbale. La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo. Le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non possono fare parte dell'insieme statistico che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale. Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2003.
Analoga disciplina è prevista dal DM 17.1.2018.
Da tale disciplina si ricava che è compito del Direttore dei Lavori sorvegliare la messa in posa dei materiali, procedere al prelievo del materiale a campione e formulare le richieste di prova ai laboratori autorizzati.
pagina 4 di 5 Nel caso di specie non risulta che il Direttore dei Lavori indicato nel contratto di appalto, geom.
abbia mai richiesto il prelievo dei campioni e abbia provveduto a formulare le Parte_2
richieste di invio degli stessi ai laboratori specializzati.
Ne consegue pertanto che non è ravvisabile alcun inadempimento della opposta.
5. In definitiva essendo la opposizione infondata la stessa deve essere rigettata.
6. Deve altresì essere rigettata la domanda riconvenzionale con la quale la opponente ha chiesto che la sia dichiarata obbligata a consegnare alla i certificati attestanti le CP_1 Parte_1
prove di laboratorio dei provini dei ferri e del calcestruzzo e i relativi verbali non rinvenendosi tra gli obblighi del costruttore quelli sopra indicati, peraltro in maniera assolutamente generica, dalla opponente, che a fronte delle specifiche difese della opposta, che ha richiamato le norme tecniche, non si è confrontata con le stesse e non ha individuato la precisa fonte delle proprie richieste.
7. Del tutto irrilevante risulta la circostanza che il riconoscimento di debito non provenga dal legale rappresentante della opponente in quanto ove la provvisoria esecuzione del DI non fosse stata concessa ex art. 642 c.p.c. avrebbe dovuto essere concessa in questa sede ex art 653 c.p.c.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese.
Conseguentemente la opponente deve essere condannata a rifondere alla opposta e ulteriori spese della fase a cognizione piena del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
974/2022 emesso dal giudice designato del Tribunale di Livorno in data 1.8.2022.
Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
rimborsare alla le ulteriori spese della fase a cognizione piena del giudizio liquidate in € CP_1
919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Livorno, 4 marzo 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli pagina 5 di 5