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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 6321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6321 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice unico del lavoro, dott. Luigi Ruoppolo, all'esito dell'udienza di discussione del 17.09.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sotto il n.r.g. 8729 dell'anno 2024
vertente tra
Parte_1
rappresentato\a e difeso\a dall'avv. Luciano Lepre e Luciano Corda, presso il cui studio in Napoli alla via dei Missionari n.11, elettivamente domicilia, giusta procura in atti, ricorrente e
, in persona del rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia ope legis resistente avente ad oggetto: indennità operativa di campagna FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente deduce di essere dipendente civile del , Controparte_1 in servizio presso l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, con mansioni di addetto alla vigilanza e sorveglianza, con inquadramento nella categoria II F3
– profilo professionale XXB3: addetto ai servizi generali di cui al CCNL Funzione Pubblica Deduce che la propria prestazione lavorativa è sempre stata resa su turni mensili, con erogazione di una specifica indennità di turno diurno e notturno nonché di una specifica indennità di reperibilità, secondo le previsioni dell'art. 19 e 20 del predetto CCNL. Deduce che, in costanza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, in data 10.3.2020 e sino al 30.9.2021 è stato posto, con decisione unilaterale del datore di lavoro e senza previa consultazione con le organizzazioni sindacali, in modalità di lavoro agile – di seguito anche smart working -, con orario dalle ore 7,30 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì, venendo sostituito nelle funzioni di vigilanza da personale militare e senza erogazione delle indennità specifiche sopra indicate. Asserisce la violazione delle disposizioni di legge, contratto collettivo e regolamentari disciplinanti la collocazione del lavoratore in smart working e chiede il riconoscimento del diritto alle predette indennità, anche a titolo risarcitorio, con la condanna della controparte al pagamento del dovuto, quantificato, anche per la subordinata domanda di risarcimento danni, mediante analitici conteggi, facenti parte del ricorso.
LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE L'amministrazione statale convenuta si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso con diversi argomenti in fatto e in diritto. Deduce la piena legittimità della collocazione in smart working del ricorrente, in applicazione della normativa emergenziale, di natura prima e secondaria, ispirata dall'obiettivo di ridurre al massimo la presenza effettiva dei lavoratori presso il luogo di lavoro. Deduce altresì la legittimità delle scelte datoriali di sostituire il personale civile di vigilanza con personale militare, potendo tale personale essere assegnato a turni di 24 ore consecutive a differenza di quello civile. Contesta inoltre le deduzioni di controparte circa il numero mensili dei turni di lavoro esigibili. Deduce l'infondatezza della pretesa azionata tanto in via principale, per la mancata effettiva prestazione di lavoro secondo articolazione in turni e con reperibilità, quanto in via subordinata, per la piena legittimità del comportamento e delle scelte del datore di lavoro. Conclude per il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi regolarmente il contraddittorio, rinviata in data 13 novembre 2024 la causa per consentire la comparizione personale del ricorrente, impedito per motivi di salute, all'udienza del 29 gennaio 2025, espletato il libero interrogatorio del ricorrente, acquisita ulteriore documentazione su istanza di parte ricorrente e ritenuta quindi la causa matura per la decisione sulla base delle risultanze in atti, la stessa è stata rinviata all'udienza odierna per la discussione, con concessione di termini per il deposito di note difensive. Depositate le note, all'esito dell'odierna udienza, la causa viene infine decisa con la presente sentenza. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono. Ritiene lo Scrivente di dover dare seguito all'orientamento giurisprudenziale della Sezione lavoro reso con recenti pronunce su casi analoghi. Si fa riferimento in particolare anche ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c. alla sentenza pubblicata in data 12.12.2024 nel procedimento iscritto al n. RG 9322\2024 e quelli ad esso riuniti, dovendosi prestare piena e consapevole adesione al percorso motivazionale ivi rappresentato. Ritiene, in particolare, il tribunale che la pretesa azionata in via principale dal ricorrente e volta ad ottenere le somme richieste per indennità di turno e di reperibilità a titolo retributivo, deve essere senz'altro disattesa. Le predette indennità accessorie, volte a compensare il peculiare disagio connesso all'espletamento delle mansioni lavorative con articolazione in turno e in reperibilità, sono dovute al prestatore di lavoro per le sole attività effettivamente prestate nelle predette condizioni, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa del Ministero della Difesa 2016\2018 e 2021\2023, Titolo II rubricato “indennità correlate all'effettivo espletamento di attività disagiate”, rispettivamente articolo 6 per l'indennità di turno e 7 per l'indennità di reperibilità. Nel caso in esame dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti risulta pacifico che il ricorrente, nel periodo in esame, ha svolto la propria prestazione di lavoro con modalità di lavoro agile senza alcuna articolazione in turni bensì osservando orario di lavoro dalle ore 7,30 alle ore 15 dal lunedì al giovedì e dalle ore 7,30 alle ore 13,30 il venerdì, secondo il c.d. orario aeroportuale richiamato da entrambe le difese. Risulta inoltre l'assenza di alcuna condizione di reperibilità risultando unicamente l'esigenza di rispettare una fascia di controllo della presenza giornaliera pari a tre ore, in alcun modo equiparabile alla reperibilità in esame. In tal senso va evidenziato che nessuna allegazione attorea è volta a sostenere la predetta equiparazione. Il mancato svolgimento effettivo della prestazione di lavoro in condizioni di disagio determina la insussistenza del fatto costitutivo correlato e giustificato della specifica controprestazione retributiva. Deve, del resto, richiamarsi quanto riportato nel precedente sopra richiamato, dovendosi pienamente condividere quanto affermato dal giudice Parte_2 secondo cui con la predetta modalità di lavoro e correlata retribuzione “ Neppure può ritenersi violato il principio secondo cui i lavoratori non dovessero subire pregiudizi nel trattamento economico e giuridico, dal momento che le indennità pretese in giudizio non accedono alla nozione di retribuzione, non essendo stata offerta alcuna prova del carattere costante del loro versamento. Al contrario dalla produzione datoriale è possibile ravvisare che tali indennità erano versate in modo discontinuo ed in corrispondenza delle sole occasioni in cui se ne verificassero i presupposti. In tale senso, può osservarsi che le irregolarità dei turni e delle irreperibilità costituisce un ulteriore indice del fatto che l'indennità non compensasse la professionalità esplicata dal lavoratore, sì da poter accedere alla nozione comunitaria di “normale retribuzione”, ma rifletteva mere modalità contingenti e occasionali di svolgimento della prestazione, slegate dallo status personale e professionale dei lavoratori.” Deve aggiungersi che deve ritenersi altresì superabile il pur suggestivo argomento difensivo attoreo, reiterato in sede di note di discussione, secondo cui la mancata esplicita previsione delle indennità in esame tra quelle espressamente escluse dal trattamento spettante al lavoratore in smart working (straordinario, prolungamento orario, trasferta, buono pasto) secondo le previsioni di legge e regolamento, confermerebbe la spettanza di esse quale
“medesimo trattamento del lavoratore in presenza”. L'argomento prova troppo. Il mancato richiamo delle indennità in esame si spiega facilmente ove si consideri che, contrariamente agli altri istituti espressamente contemplati, la disciplina emergenziale non ha inteso escludere in radice la compatibilità della prestazione di lavoro in modalità agile con le condizioni di disagio considerate – articolazione su turni e reperibilità -, dovendosi valutare la spettanza o meno degli emolumenti alla sussistenza di siffatte condizioni. Per le considerazioni sopra esposte, nel caso in esame, in cui l'orario di lavoro non è stato articolato su turni né è stata mai richiesta la reperibilità del lavoratore non sono ravvisabili le condizioni di disagio a cui è condizionata l'erogazione delle indennità, con la conseguenza che le stesse non sono dovute quale controprestazione retributiva. Va pertanto respinta la domanda principale.
Quanto alla pretesa subordinata e formulata a titolo di risarcimento del danno va ritenuto che la stessa sia infondata. Dando seguito ai precedenti della Sezione lavoro del Tribunale di Napoli richiamati dalla difesa erariale, ma a ben vedere anche a quelli depositati dalla difesa del ricorrente, deve invero ritenersi che nessun profilo di illegittimità possa ravvisarsi nella condotta del resistente di disporre il CP_1 collocamento del ricorrente in modalità di lavoro agile. Deve infatti considerarsi che con la disciplina emergenziale – DL n. 18 del 2020 art. 87 – il lavoro agile è stato individuato quale una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, anche in deroga ai contratti individuali e collettivi, al chiaro ed evidente scopo di diradare i contatti sociali e limitare il fattore di contagio del virus Covid 19 nella massima misura possibile. La conseguente regolamentazione del lavoro agile dei dipendenti civili dell'amministrazione convenuta appare legittima applicazione di siffatta normativa emergenziale, in quanto adottata in conformità alle norme di legge al dichiarato fine di ridurre al massimo la presenza dei dipendenti sul luogo di lavoro. Né la stessa può ritenersi discriminatoria nei confronti del ricorrente, considerata, da un lato, la generale applicazione al personale civile addetto alla vigilanza presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli e, dall'altro lato, il conferimento solo in via temporanea, per la durata del periodo emergenziale, dei compiti di vigilanza, non espletati dagli addetti civili, al personale militare stazionato presso l'Accademia medesima, allo scopo di contingentare i flussi in entrata e uscita dalla struttura, che risultano peraltro notevolmente ridotti nel periodo emergenziale – circostanza da ritenersi non contestata tra le parti. Deve pertanto ritenersi lecita la condotta datoriale, con conseguente difetto dell'elemento oggettivo della fattispecie risarcitoria prospettata. Va pertanto respinta anche la domanda subordinata. Respinto il ricorso, si ritengono sussistere i motivi per la compensazione delle spese di lite, in considerazione della complessità e novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, così decide: rigetta il ricorso;
compensa le spese. Napoli, 17.9.2025 Il Giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice unico del lavoro, dott. Luigi Ruoppolo, all'esito dell'udienza di discussione del 17.09.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sotto il n.r.g. 8729 dell'anno 2024
vertente tra
Parte_1
rappresentato\a e difeso\a dall'avv. Luciano Lepre e Luciano Corda, presso il cui studio in Napoli alla via dei Missionari n.11, elettivamente domicilia, giusta procura in atti, ricorrente e
, in persona del rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia ope legis resistente avente ad oggetto: indennità operativa di campagna FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente deduce di essere dipendente civile del , Controparte_1 in servizio presso l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, con mansioni di addetto alla vigilanza e sorveglianza, con inquadramento nella categoria II F3
– profilo professionale XXB3: addetto ai servizi generali di cui al CCNL Funzione Pubblica Deduce che la propria prestazione lavorativa è sempre stata resa su turni mensili, con erogazione di una specifica indennità di turno diurno e notturno nonché di una specifica indennità di reperibilità, secondo le previsioni dell'art. 19 e 20 del predetto CCNL. Deduce che, in costanza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, in data 10.3.2020 e sino al 30.9.2021 è stato posto, con decisione unilaterale del datore di lavoro e senza previa consultazione con le organizzazioni sindacali, in modalità di lavoro agile – di seguito anche smart working -, con orario dalle ore 7,30 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì, venendo sostituito nelle funzioni di vigilanza da personale militare e senza erogazione delle indennità specifiche sopra indicate. Asserisce la violazione delle disposizioni di legge, contratto collettivo e regolamentari disciplinanti la collocazione del lavoratore in smart working e chiede il riconoscimento del diritto alle predette indennità, anche a titolo risarcitorio, con la condanna della controparte al pagamento del dovuto, quantificato, anche per la subordinata domanda di risarcimento danni, mediante analitici conteggi, facenti parte del ricorso.
LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE L'amministrazione statale convenuta si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso con diversi argomenti in fatto e in diritto. Deduce la piena legittimità della collocazione in smart working del ricorrente, in applicazione della normativa emergenziale, di natura prima e secondaria, ispirata dall'obiettivo di ridurre al massimo la presenza effettiva dei lavoratori presso il luogo di lavoro. Deduce altresì la legittimità delle scelte datoriali di sostituire il personale civile di vigilanza con personale militare, potendo tale personale essere assegnato a turni di 24 ore consecutive a differenza di quello civile. Contesta inoltre le deduzioni di controparte circa il numero mensili dei turni di lavoro esigibili. Deduce l'infondatezza della pretesa azionata tanto in via principale, per la mancata effettiva prestazione di lavoro secondo articolazione in turni e con reperibilità, quanto in via subordinata, per la piena legittimità del comportamento e delle scelte del datore di lavoro. Conclude per il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi regolarmente il contraddittorio, rinviata in data 13 novembre 2024 la causa per consentire la comparizione personale del ricorrente, impedito per motivi di salute, all'udienza del 29 gennaio 2025, espletato il libero interrogatorio del ricorrente, acquisita ulteriore documentazione su istanza di parte ricorrente e ritenuta quindi la causa matura per la decisione sulla base delle risultanze in atti, la stessa è stata rinviata all'udienza odierna per la discussione, con concessione di termini per il deposito di note difensive. Depositate le note, all'esito dell'odierna udienza, la causa viene infine decisa con la presente sentenza. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono. Ritiene lo Scrivente di dover dare seguito all'orientamento giurisprudenziale della Sezione lavoro reso con recenti pronunce su casi analoghi. Si fa riferimento in particolare anche ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c. alla sentenza pubblicata in data 12.12.2024 nel procedimento iscritto al n. RG 9322\2024 e quelli ad esso riuniti, dovendosi prestare piena e consapevole adesione al percorso motivazionale ivi rappresentato. Ritiene, in particolare, il tribunale che la pretesa azionata in via principale dal ricorrente e volta ad ottenere le somme richieste per indennità di turno e di reperibilità a titolo retributivo, deve essere senz'altro disattesa. Le predette indennità accessorie, volte a compensare il peculiare disagio connesso all'espletamento delle mansioni lavorative con articolazione in turno e in reperibilità, sono dovute al prestatore di lavoro per le sole attività effettivamente prestate nelle predette condizioni, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa del Ministero della Difesa 2016\2018 e 2021\2023, Titolo II rubricato “indennità correlate all'effettivo espletamento di attività disagiate”, rispettivamente articolo 6 per l'indennità di turno e 7 per l'indennità di reperibilità. Nel caso in esame dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti risulta pacifico che il ricorrente, nel periodo in esame, ha svolto la propria prestazione di lavoro con modalità di lavoro agile senza alcuna articolazione in turni bensì osservando orario di lavoro dalle ore 7,30 alle ore 15 dal lunedì al giovedì e dalle ore 7,30 alle ore 13,30 il venerdì, secondo il c.d. orario aeroportuale richiamato da entrambe le difese. Risulta inoltre l'assenza di alcuna condizione di reperibilità risultando unicamente l'esigenza di rispettare una fascia di controllo della presenza giornaliera pari a tre ore, in alcun modo equiparabile alla reperibilità in esame. In tal senso va evidenziato che nessuna allegazione attorea è volta a sostenere la predetta equiparazione. Il mancato svolgimento effettivo della prestazione di lavoro in condizioni di disagio determina la insussistenza del fatto costitutivo correlato e giustificato della specifica controprestazione retributiva. Deve, del resto, richiamarsi quanto riportato nel precedente sopra richiamato, dovendosi pienamente condividere quanto affermato dal giudice Parte_2 secondo cui con la predetta modalità di lavoro e correlata retribuzione “ Neppure può ritenersi violato il principio secondo cui i lavoratori non dovessero subire pregiudizi nel trattamento economico e giuridico, dal momento che le indennità pretese in giudizio non accedono alla nozione di retribuzione, non essendo stata offerta alcuna prova del carattere costante del loro versamento. Al contrario dalla produzione datoriale è possibile ravvisare che tali indennità erano versate in modo discontinuo ed in corrispondenza delle sole occasioni in cui se ne verificassero i presupposti. In tale senso, può osservarsi che le irregolarità dei turni e delle irreperibilità costituisce un ulteriore indice del fatto che l'indennità non compensasse la professionalità esplicata dal lavoratore, sì da poter accedere alla nozione comunitaria di “normale retribuzione”, ma rifletteva mere modalità contingenti e occasionali di svolgimento della prestazione, slegate dallo status personale e professionale dei lavoratori.” Deve aggiungersi che deve ritenersi altresì superabile il pur suggestivo argomento difensivo attoreo, reiterato in sede di note di discussione, secondo cui la mancata esplicita previsione delle indennità in esame tra quelle espressamente escluse dal trattamento spettante al lavoratore in smart working (straordinario, prolungamento orario, trasferta, buono pasto) secondo le previsioni di legge e regolamento, confermerebbe la spettanza di esse quale
“medesimo trattamento del lavoratore in presenza”. L'argomento prova troppo. Il mancato richiamo delle indennità in esame si spiega facilmente ove si consideri che, contrariamente agli altri istituti espressamente contemplati, la disciplina emergenziale non ha inteso escludere in radice la compatibilità della prestazione di lavoro in modalità agile con le condizioni di disagio considerate – articolazione su turni e reperibilità -, dovendosi valutare la spettanza o meno degli emolumenti alla sussistenza di siffatte condizioni. Per le considerazioni sopra esposte, nel caso in esame, in cui l'orario di lavoro non è stato articolato su turni né è stata mai richiesta la reperibilità del lavoratore non sono ravvisabili le condizioni di disagio a cui è condizionata l'erogazione delle indennità, con la conseguenza che le stesse non sono dovute quale controprestazione retributiva. Va pertanto respinta la domanda principale.
Quanto alla pretesa subordinata e formulata a titolo di risarcimento del danno va ritenuto che la stessa sia infondata. Dando seguito ai precedenti della Sezione lavoro del Tribunale di Napoli richiamati dalla difesa erariale, ma a ben vedere anche a quelli depositati dalla difesa del ricorrente, deve invero ritenersi che nessun profilo di illegittimità possa ravvisarsi nella condotta del resistente di disporre il CP_1 collocamento del ricorrente in modalità di lavoro agile. Deve infatti considerarsi che con la disciplina emergenziale – DL n. 18 del 2020 art. 87 – il lavoro agile è stato individuato quale una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, anche in deroga ai contratti individuali e collettivi, al chiaro ed evidente scopo di diradare i contatti sociali e limitare il fattore di contagio del virus Covid 19 nella massima misura possibile. La conseguente regolamentazione del lavoro agile dei dipendenti civili dell'amministrazione convenuta appare legittima applicazione di siffatta normativa emergenziale, in quanto adottata in conformità alle norme di legge al dichiarato fine di ridurre al massimo la presenza dei dipendenti sul luogo di lavoro. Né la stessa può ritenersi discriminatoria nei confronti del ricorrente, considerata, da un lato, la generale applicazione al personale civile addetto alla vigilanza presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli e, dall'altro lato, il conferimento solo in via temporanea, per la durata del periodo emergenziale, dei compiti di vigilanza, non espletati dagli addetti civili, al personale militare stazionato presso l'Accademia medesima, allo scopo di contingentare i flussi in entrata e uscita dalla struttura, che risultano peraltro notevolmente ridotti nel periodo emergenziale – circostanza da ritenersi non contestata tra le parti. Deve pertanto ritenersi lecita la condotta datoriale, con conseguente difetto dell'elemento oggettivo della fattispecie risarcitoria prospettata. Va pertanto respinta anche la domanda subordinata. Respinto il ricorso, si ritengono sussistere i motivi per la compensazione delle spese di lite, in considerazione della complessità e novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, così decide: rigetta il ricorso;
compensa le spese. Napoli, 17.9.2025 Il Giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo