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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12051 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro 1^ Il Giudice designato, Dott.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 24/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 45721 R.A.C.C. dell'anno 2024
TRA
( Avv.to D. Caudullo ) Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
( funzionari ex art 417 bis c.p.c)
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art 414 e 700 c.p.c. ritualmente notificato , docente inserito Parte_1 nella seconda fascia delle graduatorie provinciali ( GPS) della provincia di Roma per le classi di concorso A046 , B015 e B003 , adiva questo Tribunale in funzione di G.L. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “ ai sensi dell'art.700 c.p.c. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuire - accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia delle operazioni di convocazione e conferimento degli incarichi di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso B015e B003 poste in essere dall' in date 24.09.2024 Controparte_2
e 11.10.2024, nella parte in cui il ricorrente è risultato pretermesso rispetto ad altri candidati collocati nella II fascia delle Gps con minore punteggio;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al conferimento di un incarico fino al termine delle attività didattiche (con termine al 30 giugno 2025), per la classe di concorso B015 o B003 presso una delle sedi indicate come preferenze nel modulo “informatizzazione nomine supplenze” del 31.07.2024 ed assegnate a docenti meno graduati. Nel merito, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, fissata l'udienza di comparizione delle parti e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale disapplicazione dell'art.12 comma 4 e comma 10 dell'O.M. 88/2024 in quanto illegittimo nei termini di cui in narrativa, così statuire
- accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio-Ambito territoriale di Roma laddove non ha convocato il ricorrente per le operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza per le classi di concorso B015, B003 ed A046 effettuate in data 24.09.2024, o per quelle successive;
- accertare e dichiarare che il ricorrente aveva diritto ad essere convocato per il turno di nomine del 24.09.2024, o per quelle successive;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al conferimento dell'incarico fino al termine delle attività didattiche (termine al 30.06.2025) presso l'Istituto GI WO P.IVA_1
o presso l'Istituto ZO FE , o presso Istituto Arangio UI C.F._1 C.F._2
o presso l'ITIS A. Volta Tivoli o presso l'Istituto Luigi Calamatta C.F._3
, o presso la Scuola Piazza Resistenza, 1 o presso la Scuola Via C.F._4 P.IVA_2
Gramsci S.N.C. con decorrenza dal 24.09.2024, o con la diversa decorrenza C.F._5 che verrà accertata in corso di causa;
- quindi ordinare al in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore e l di Roma di procedere alla Controparte_3 costituzione del rapporto di lavoro in favore del ricorrente quale docente per la classe di concorso B015 con incarico fino al termine delle attività didattiche presso uno dei predetti istituti con decorrenza dal 24.09.2024 fino al 30.06.2025;
- condannare altresì il in persona del pro Controparte_1 CP_4 tempore e l' , a risarcire al ricorrente Controparte_5 il danno patrimoniale subito per il mancato conferimento dell'incarico fino al termine delle attività didattiche (termine al 30.06.2025) presso uno dei predetti istituti, danno pari alle retribuzioni che avrebbe avuto diritto a percepire dal 24.09.2024 al 30.06.2025, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo;
- condannare altresì il in persona del pro Controparte_1 CP_4 tempore e l' , al riconoscimento ai fini Controparte_5 giuridici, economici, previdenziali e di carriera dell'incarico fino al termine delle attività didattiche (termine al 30.06.2025) presso uno dei predetti istituti con decorrenza dal 24.09.2024, con conseguente riconoscimento anche del punteggio corrispondente ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali. Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e compensi di giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario. “ . Premetteva in sintesi di aver presentato domanda di aggiornamento ai sensi dell'O.M. 88/2024 e che per le classi di concorso di inserimento era emersa la seguente situazione : A046 posizione n. 127 con il punteggio di 130; B015 posizione n. 4 con il punteggio di 181; B003 posizione n. 31 con il punteggio di 121 ; entro i termini previsti aveva quindi presentato l'istanza di indicazione delle preferenze ai fini del conferimento delle supplenze. ; con D.D. Prot. 37570 del 13.09.2024 era stato pubblicato il Bollettino dei destinatari di proposta di contratto a tempo determinato relativo al primo turno di convocazioni e, non avendo richiesto specificamente anche spezzoni di cattedra ai docenti di II fascia , il ricorrente non è risultato destinatario di alcun incarico , venendo assegnati solo incarichi su spezzoni di cattedra;
in seguito al primo turno di convocazioni del 13.09.2024, non solo non era stato più convocato nei successivi turni (24.09.2024 e 11.10.2024), ed era emerso che lo stesso era stato illegittimamente pretermesso nell'assegnazione dell'incarico per la classe di concorso B015 e per la classe di concorso B003 ; dal bollettino delle convocazioni per il 24.09.2024 per classe di concorso di concorso B015e B003 era emerso come il ricorrente era stato pretermesso nel conferimento dell'incarico rispetto ad altri aspiranti , indicati segnatamente in ricorso , con minor punteggio e posizione successiva in graduatoria, sebbene avesse espresso nel modulo di domanda preferenze analitiche e sintetiche relative a sedi effettivamente disponibili in occasione di tale turno di nomine;
altrettanto era accaduto per le convocazioni dell'11/10/2024 ; pertanto dopo le nomine del 13.09.2024, in occasione delle quali non risultava disponibilità tra le sedi disponibili e le preferenze espresse in domanda da esso ricorrente, non era stato più convocato per le operazioni successive, in occasione delle quali, avrebbe certamente ottenuto l'incarico di supplenza, che invece era stato conferito a docenti meno graduati ,considerandolo
“rinunciatario”, e ciò in presunta applicazione del combinato disposto dei commi 4 e 10 dell'art.12 dell'O.M. 88/2024.
OM diffusamente in ordine all'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione , quantomeno con riferimento al fatto che il ricorrente non avrebbe potuto considerarsi rinunciatario ai sensi dell'art 12 comma 4 dell'O.M. 88/2024 relativamente a tutte le sedi richieste pur se per spezzoni di cattedra , peraltro non indicato nelle opzioni di scelta dei candidati . OM , inoltre sul periculum in mora . Cont Il veniva dichiarato contumace nella fase cautelare ( il in fase di reclamo CP_1 ha sostenuto di aver depositato comparsa in fase cautelare con ricevuta di accettazione ma non recepita dal sistema per errore ) e con ordinanza dell'11/2/2025 veniva accolta la domanda cautelare . Con memoria depositata l'1/4/2025 si costituiva il convenuto contestando la CP_1 domanda cautelare ( già decisa con l'ordinanza sopra menzionata) e nel merito deducendo che il ricorrente “ è rimasto privo di incarico da Graduatoria provinciale per le supplenze (d'ora in poi GPS), esclusivamente per ragioni insite nel fisiologico funzionamento del sistema informatizzato di nomina.” Evidenziava che Per la classe di concorso B003, il ricorrente era rientrato nel bollettino del 13/09/2024, in occasione del quale l'unico docente risultato destinatario di inc rico, benché in possesso di minor punteggio, è stato Per_1
nominato con punti 120,5, presso RMTF02201D, su spezzone di 8 ore;
il
[...] ricorrente nella domanda aveva indicato solo due tipologie di contratto: annuale (31/8/2025) e fino al termine delle attività didattiche (30/6/2025) e , pertanto, l'Ufficio, non aveva potuto assegnargli uno spezzone orario. Anche per la classe di concorso B015, la posizione dell'interessato era stata processata nel primo bollettino, in occasione del quale sono stati nominati esclusivamente docenti inseriti in fascia superiore, dunque abilitati, e candidati inseriti in II Fascia con minor punteggio, ma assegnati su spezzoni orari , non desiderati dal ricorrente. Per la classe di concorso A046, invece, il docente non era risultato destinatario di incarico, perché non in posizione utile per la nomina ( nell'anno scolastico 2024/2025, l'ultima candidata nominata per merito era stata
, inserita in prima fascia con punti 23. Il ricorrente, invece, in quanto privo Controparte_7 di abilitazione, è inserito in II fascia. Sosteneva che la mancata nomina da GPS per le classi di concorso B003 e B015 era dipesa esclusivamente dalla limitatezza delle preferenze espresse dal ricorrente . Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese .
All'udienza del 6/5/2025 il difensore del ricorrente evidenziava che l'ordinanza cautelare di accoglimento era stata confermata in fase di reclamo e che a seguito di tale conferma era stato conferito incarico al ricorrente con decorrenza dall'aprile 2025 e cessazione al giugno 2025 ; il difensore del ricorrente chiedeva rinvio per discussione con le modalità della Cont trattazione scritta e il funzionario del si riportava ai propri scritti insistendo per il rigetto . All'esito dell'udienza di discussione in trattazione scritta , la causa viene decisa . Il ricorso merita accoglimento . Il ricorrente , iscritto nella II fascia delle GPS della Provincia di Roma ,deduce l'illegittimità Contr dell'operato del nelle operazione di convocazione annuale per l'anno 2024/2025 per le classi di concorso B015 e B003 effettuate ai sensi dell'O.M. 88/2024 lamentando che l'Amministrazione , attraverso un errato utilizzo di algoritmo per le operazione di gestione e conferimento degli incarichi , abbia totalmente stravolto il principio del merito nel reclutamento dei docenti , considerando esso ricorrente rinunciatario . Ed invero l'art 12 dell'O.M. 88/2024 prevede che “ 2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del .
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti CP_1 possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento. … 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.”. Come evidenziato nell'ordinanza di definizione della fase cautelare , si ritiene di condividere quanto statuito da questo Tribunale con ordinanza emessa in sede di reclamo del 21/2/2024 RG 40826/2023 , con la precisazione che pur essendo il detto provvedimento relativo a precedente O.M. 112/2022 relativa alla procedura straordinaria 2023/2024 , è applicabile alla fattispecie in quanto l'art 12 comma 4 O.M. 88/2024 prevede una regolamentazione identica alla precedente . Nella predetta ordinanza collegiale viene condivisibilmente chiarito che “ Il conferimento che qui rileva riguarda i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuino dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e che consente in via straordinaria, esclusivamente per l'a.s. 2023/2024, l'assunzione del docente a tempo indeterminato e la sua conferma in ruolo, “con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato…, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato”; l'assunzione a tempo indeterminato presuppone il positivo superamento di un percorso di formazione e prova come integrato da una “lezione simulata” dinanzi al comitato per la valutazione dei docenti istituito in ogni scuola (art. 5, commi 5-9, D.L. 44/2023, convertito con modificazioni dalla L. 74/2023). Ora, il sistema di assegnazione delle docenze finalizzato all'immissione in ruolo così come congegnato è irragionevole. In effetti, qualora il candidato non scelga tutte le sedi disponibili – come avvenuto nel caso di specie in cui la ha indicato, per le Parte_2 supplenze annuali, 98 preferenze sulle 150 possibili (vd. la domanda protocollata in data 31.7.2023 in all. 3 al fasc. ricorrente-procedimento cautelare) –, egli sarà assegnatario di un posto di lavoro solo se, per caso, si rendesse disponibile una fra le sedi prescelte;
qualora, invece, nel turno di nomina, nessuna delle sedi per le quali ha espresso la preferenza fosse disponibile, egli verrà escluso non soltanto da quel turno ma anche dagli eventuali turni successivi e, in definitiva, dall'intera procedura di conferimento. Se l'esclusione dal singolo turno di nomina e l'individuazione da parte del sistema informatico, quali destinatari di supplenza, di docenti collocati in graduatoria anche in posizione deteriore può apparire ragionevole, non lo è considerare l'aspirante rinunciatario rispetto alle sedi non indicate per i turni successivi e per l'intera procedura di conferimento. In effetti, come osservato anche da altri Tribunali (in particolare, Trib. Torino 1535/2023),
“l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno della provincia;
il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza”. Si aggiunga che anche nell'ipotesi in cui l'elenco delle preferenze fosse completato non si avrebbe la certezza del posto essendo possibile, negli ambiti provinciali di maggior ampiezza e consistenza, che rimangano “scoperti” taluni istituti. È notorio, del resto, che, al momento in cui si presenta la domanda – nel mese di luglio di ogni anno – le cattedre e i posti d'insegnamento disponibili, sia per l'organico di diritto (sono i posti previsti sulla base del numero degli alunni iscritti che siano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno prevedibilmente scoperti per l'intero anno) sia per l'organico di fatto (sono i posti che si vengono a costituire in ragione dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione reale per diversi fattori quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, il trasferimento di alunni successivo all'iscrizione o nuove certificazioni ai sensi della L. 104/1992), benché conosciuti, siano pubblicati in ritardo dall'Amministrazione. Pertanto, se il candidato, al momento della compilazione della domanda, fosse posto in condizione di conoscere le disponibilità dei posti, egli potrebbe manifestare le proprie preferenze non “al buio” ma consapevolmente. Solo in una ipotesi del genere, avrebbe senso equiparare ad una rinuncia la mancata preferenza per un posto disponibile. Il sistema finisce per penalizzare, paradossalmente, proprio i soggetti che possono vantare, in graduatoria, un punteggio più elevato in quanto essi, confidando nel punteggio, potrebbero esser indotti a restringere il campo delle preferenze (ad es. a quelle più vicine alla propria residenza). Dunque, va censurata l'ordinanza ministeriale sopra cit. nella parte in cui esclude dall'attribuzione di incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico di riferimento il candidato che, nel turno di nomina, non sia stato possibile soddisfare in relazione alle preferenze espresse perché assegna priorità al criterio della preferenza a scapito del criterio meritocratico. L'effetto che dall'applicazione dell'ordinanza deriva contravviene ai principi costituzionali, segnatamente al principio enunciato dall'art. 97 Cost. che subordina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni alla procedura del concorso pubblico e, dunque, pone a a fondamento, anche per l'assegnazione delle cattedre e dei posti d'insegnamento, il criterio meritocratico basato sul punteggio conseguito;
“ Nell'ordinanza collegiale di conferma del provvedimento cautelare il Collegio ha fatto applicazione alla fattispecie delle richiamate argomentazioni evidenziando che
“Dalla lettera della norma richiamata emerge, con evidenza, che qualora l'aspirante non esprima preferenza per tutte le classi di concorso o tipologia di posto la rinuncia all'incarico per i successivi turni di nomina è limitata “alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza” e non già ai posti relativi alle classi di concorso ed alle tipologie di posto per le quali ha espresso preferenza nella domanda e che sono diventati disponibili ai sensi dell'art.12 co.3 O.M. n.88 cit. per effetto del quale: “il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente. Ciò posto, il reclamato è stato escluso dai turni di nomina successivi al 13.9.2024 all'esito dei quali incarichi su posti dallo stesso richiesti in domanda sono stati assegnati ad aspiranti con punteggio inferiore a quello del , circostanze, Parte_1 quest'ultime pacifiche tra le parti, e ciò in violazione del criterio di merito al quale dev'essere prioritariamente informata la procedura di conferimento delle supplenze. Non trova, invero, riscontro nelle richiamate disposizioni l'esclusione dall'intera procedura e per tutti i turni di nomina successivi dell'aspirante che ha legittimamente limitato le proprie preferenze quando i posti in concorso nel precedente turno di nomina non rientravano per tipologia ovvero in base al criterio territoriale tra i posti non indicati nelle preferenze espresse nella domanda. Né la mancata assegnazione di incarico non rientrante nelle preferenze espresse può assimilarsi alle ipotesi di rinuncia all'incarico di supplenza già conferita ovvero di rinuncia per mancata assunzione del servizio nel termine assegnato dall'Amministrazione per le quali, ai sensi dell'art.12 co.11, è previsto che tali aspiranti rinunciatari “non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.”. In tali fattispecie la rinuncia ha ad oggetto incarico già conferito su posto richiesto dall'aspirante laddove, nel caso di specie, il reclamato non è stato assegnatario di incarico nel primo turno di nomina per indisponibilità dei posti richiesti e, tuttavia, essendosi resi disponibili posti rientranti nelle preferenze da egli espresse, aveva diritto al conferimento dei relativi incarichi in quanto titolare di punteggio superiore a quello degli aspiranti nominati ” Pertanto deve - accertarsi l'illegittimità della condotta del convenuto laddove non ha convocato il CP_8 ricorrente per le operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza per le classi di concorso B015, B003 ed A046 effettuate in data 24.09.2024 e 11.10.2024 ; per l'effetto il convenuto deve essere condannato al riconoscimento ad ogni fine di incarico con CP_1 Cont decorrenza dal 24.9.2024 fino al termine delle attività scolastiche . Tenuto conto che il ha poi proceduto al conferimento dell'incarico con decorrenza dall'aprile 2025 e cessazione al giugno 2025 la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente deve essere accolta limitatamente al periodo 24/9/2024 fino al conferimento dell'incarico e quindi il danno deve liquidarsi in misura pari alle retribuzioni non percepite dal 24/9/2024 all'aprile 2025 , oltre accessori di legge . Le spese della fase cautelare ,compresa la fase di reclamo e della presente fase , liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando , così provvede : accerta e dichiara l'illegittimità della condotta del convenuto laddove non ha CP_1 convocato il ricorrente per le operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza per le classi di concorso B015, B003 ed A046 effettuate in data 24.09.2024 e 11.10.2024 ; per l'effetto condanna il convenuto al riconoscimento ad ogni fine di incarico CP_1 con decorrenza dal 24.9.2024 fino al termine delle attività scolastiche;
condanna il convenuto al risarcimento del danno liquidato in misura pari alle CP_1 retribuzioni non percepite dal 24/9/2024 all'aprile 2025 , oltre accessori di legge;
condanna il convenuto al pagamento in favore del procuratore antistatario del CP_1 ricorrente di € 8000,00 a titolo di compensi professionali , oltre accessori di legge .
Roma , 25/11/2025 Il. G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro 1^ Il Giudice designato, Dott.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 24/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 45721 R.A.C.C. dell'anno 2024
TRA
( Avv.to D. Caudullo ) Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
( funzionari ex art 417 bis c.p.c)
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art 414 e 700 c.p.c. ritualmente notificato , docente inserito Parte_1 nella seconda fascia delle graduatorie provinciali ( GPS) della provincia di Roma per le classi di concorso A046 , B015 e B003 , adiva questo Tribunale in funzione di G.L. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “ ai sensi dell'art.700 c.p.c. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuire - accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia delle operazioni di convocazione e conferimento degli incarichi di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso B015e B003 poste in essere dall' in date 24.09.2024 Controparte_2
e 11.10.2024, nella parte in cui il ricorrente è risultato pretermesso rispetto ad altri candidati collocati nella II fascia delle Gps con minore punteggio;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al conferimento di un incarico fino al termine delle attività didattiche (con termine al 30 giugno 2025), per la classe di concorso B015 o B003 presso una delle sedi indicate come preferenze nel modulo “informatizzazione nomine supplenze” del 31.07.2024 ed assegnate a docenti meno graduati. Nel merito, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, fissata l'udienza di comparizione delle parti e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale disapplicazione dell'art.12 comma 4 e comma 10 dell'O.M. 88/2024 in quanto illegittimo nei termini di cui in narrativa, così statuire
- accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio-Ambito territoriale di Roma laddove non ha convocato il ricorrente per le operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza per le classi di concorso B015, B003 ed A046 effettuate in data 24.09.2024, o per quelle successive;
- accertare e dichiarare che il ricorrente aveva diritto ad essere convocato per il turno di nomine del 24.09.2024, o per quelle successive;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al conferimento dell'incarico fino al termine delle attività didattiche (termine al 30.06.2025) presso l'Istituto GI WO P.IVA_1
o presso l'Istituto ZO FE , o presso Istituto Arangio UI C.F._1 C.F._2
o presso l'ITIS A. Volta Tivoli o presso l'Istituto Luigi Calamatta C.F._3
, o presso la Scuola Piazza Resistenza, 1 o presso la Scuola Via C.F._4 P.IVA_2
Gramsci S.N.C. con decorrenza dal 24.09.2024, o con la diversa decorrenza C.F._5 che verrà accertata in corso di causa;
- quindi ordinare al in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore e l di Roma di procedere alla Controparte_3 costituzione del rapporto di lavoro in favore del ricorrente quale docente per la classe di concorso B015 con incarico fino al termine delle attività didattiche presso uno dei predetti istituti con decorrenza dal 24.09.2024 fino al 30.06.2025;
- condannare altresì il in persona del pro Controparte_1 CP_4 tempore e l' , a risarcire al ricorrente Controparte_5 il danno patrimoniale subito per il mancato conferimento dell'incarico fino al termine delle attività didattiche (termine al 30.06.2025) presso uno dei predetti istituti, danno pari alle retribuzioni che avrebbe avuto diritto a percepire dal 24.09.2024 al 30.06.2025, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo;
- condannare altresì il in persona del pro Controparte_1 CP_4 tempore e l' , al riconoscimento ai fini Controparte_5 giuridici, economici, previdenziali e di carriera dell'incarico fino al termine delle attività didattiche (termine al 30.06.2025) presso uno dei predetti istituti con decorrenza dal 24.09.2024, con conseguente riconoscimento anche del punteggio corrispondente ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali. Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e compensi di giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario. “ . Premetteva in sintesi di aver presentato domanda di aggiornamento ai sensi dell'O.M. 88/2024 e che per le classi di concorso di inserimento era emersa la seguente situazione : A046 posizione n. 127 con il punteggio di 130; B015 posizione n. 4 con il punteggio di 181; B003 posizione n. 31 con il punteggio di 121 ; entro i termini previsti aveva quindi presentato l'istanza di indicazione delle preferenze ai fini del conferimento delle supplenze. ; con D.D. Prot. 37570 del 13.09.2024 era stato pubblicato il Bollettino dei destinatari di proposta di contratto a tempo determinato relativo al primo turno di convocazioni e, non avendo richiesto specificamente anche spezzoni di cattedra ai docenti di II fascia , il ricorrente non è risultato destinatario di alcun incarico , venendo assegnati solo incarichi su spezzoni di cattedra;
in seguito al primo turno di convocazioni del 13.09.2024, non solo non era stato più convocato nei successivi turni (24.09.2024 e 11.10.2024), ed era emerso che lo stesso era stato illegittimamente pretermesso nell'assegnazione dell'incarico per la classe di concorso B015 e per la classe di concorso B003 ; dal bollettino delle convocazioni per il 24.09.2024 per classe di concorso di concorso B015e B003 era emerso come il ricorrente era stato pretermesso nel conferimento dell'incarico rispetto ad altri aspiranti , indicati segnatamente in ricorso , con minor punteggio e posizione successiva in graduatoria, sebbene avesse espresso nel modulo di domanda preferenze analitiche e sintetiche relative a sedi effettivamente disponibili in occasione di tale turno di nomine;
altrettanto era accaduto per le convocazioni dell'11/10/2024 ; pertanto dopo le nomine del 13.09.2024, in occasione delle quali non risultava disponibilità tra le sedi disponibili e le preferenze espresse in domanda da esso ricorrente, non era stato più convocato per le operazioni successive, in occasione delle quali, avrebbe certamente ottenuto l'incarico di supplenza, che invece era stato conferito a docenti meno graduati ,considerandolo
“rinunciatario”, e ciò in presunta applicazione del combinato disposto dei commi 4 e 10 dell'art.12 dell'O.M. 88/2024.
OM diffusamente in ordine all'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione , quantomeno con riferimento al fatto che il ricorrente non avrebbe potuto considerarsi rinunciatario ai sensi dell'art 12 comma 4 dell'O.M. 88/2024 relativamente a tutte le sedi richieste pur se per spezzoni di cattedra , peraltro non indicato nelle opzioni di scelta dei candidati . OM , inoltre sul periculum in mora . Cont Il veniva dichiarato contumace nella fase cautelare ( il in fase di reclamo CP_1 ha sostenuto di aver depositato comparsa in fase cautelare con ricevuta di accettazione ma non recepita dal sistema per errore ) e con ordinanza dell'11/2/2025 veniva accolta la domanda cautelare . Con memoria depositata l'1/4/2025 si costituiva il convenuto contestando la CP_1 domanda cautelare ( già decisa con l'ordinanza sopra menzionata) e nel merito deducendo che il ricorrente “ è rimasto privo di incarico da Graduatoria provinciale per le supplenze (d'ora in poi GPS), esclusivamente per ragioni insite nel fisiologico funzionamento del sistema informatizzato di nomina.” Evidenziava che Per la classe di concorso B003, il ricorrente era rientrato nel bollettino del 13/09/2024, in occasione del quale l'unico docente risultato destinatario di inc rico, benché in possesso di minor punteggio, è stato Per_1
nominato con punti 120,5, presso RMTF02201D, su spezzone di 8 ore;
il
[...] ricorrente nella domanda aveva indicato solo due tipologie di contratto: annuale (31/8/2025) e fino al termine delle attività didattiche (30/6/2025) e , pertanto, l'Ufficio, non aveva potuto assegnargli uno spezzone orario. Anche per la classe di concorso B015, la posizione dell'interessato era stata processata nel primo bollettino, in occasione del quale sono stati nominati esclusivamente docenti inseriti in fascia superiore, dunque abilitati, e candidati inseriti in II Fascia con minor punteggio, ma assegnati su spezzoni orari , non desiderati dal ricorrente. Per la classe di concorso A046, invece, il docente non era risultato destinatario di incarico, perché non in posizione utile per la nomina ( nell'anno scolastico 2024/2025, l'ultima candidata nominata per merito era stata
, inserita in prima fascia con punti 23. Il ricorrente, invece, in quanto privo Controparte_7 di abilitazione, è inserito in II fascia. Sosteneva che la mancata nomina da GPS per le classi di concorso B003 e B015 era dipesa esclusivamente dalla limitatezza delle preferenze espresse dal ricorrente . Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese .
All'udienza del 6/5/2025 il difensore del ricorrente evidenziava che l'ordinanza cautelare di accoglimento era stata confermata in fase di reclamo e che a seguito di tale conferma era stato conferito incarico al ricorrente con decorrenza dall'aprile 2025 e cessazione al giugno 2025 ; il difensore del ricorrente chiedeva rinvio per discussione con le modalità della Cont trattazione scritta e il funzionario del si riportava ai propri scritti insistendo per il rigetto . All'esito dell'udienza di discussione in trattazione scritta , la causa viene decisa . Il ricorso merita accoglimento . Il ricorrente , iscritto nella II fascia delle GPS della Provincia di Roma ,deduce l'illegittimità Contr dell'operato del nelle operazione di convocazione annuale per l'anno 2024/2025 per le classi di concorso B015 e B003 effettuate ai sensi dell'O.M. 88/2024 lamentando che l'Amministrazione , attraverso un errato utilizzo di algoritmo per le operazione di gestione e conferimento degli incarichi , abbia totalmente stravolto il principio del merito nel reclutamento dei docenti , considerando esso ricorrente rinunciatario . Ed invero l'art 12 dell'O.M. 88/2024 prevede che “ 2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del .
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti CP_1 possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento. … 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.”. Come evidenziato nell'ordinanza di definizione della fase cautelare , si ritiene di condividere quanto statuito da questo Tribunale con ordinanza emessa in sede di reclamo del 21/2/2024 RG 40826/2023 , con la precisazione che pur essendo il detto provvedimento relativo a precedente O.M. 112/2022 relativa alla procedura straordinaria 2023/2024 , è applicabile alla fattispecie in quanto l'art 12 comma 4 O.M. 88/2024 prevede una regolamentazione identica alla precedente . Nella predetta ordinanza collegiale viene condivisibilmente chiarito che “ Il conferimento che qui rileva riguarda i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuino dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e che consente in via straordinaria, esclusivamente per l'a.s. 2023/2024, l'assunzione del docente a tempo indeterminato e la sua conferma in ruolo, “con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato…, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato”; l'assunzione a tempo indeterminato presuppone il positivo superamento di un percorso di formazione e prova come integrato da una “lezione simulata” dinanzi al comitato per la valutazione dei docenti istituito in ogni scuola (art. 5, commi 5-9, D.L. 44/2023, convertito con modificazioni dalla L. 74/2023). Ora, il sistema di assegnazione delle docenze finalizzato all'immissione in ruolo così come congegnato è irragionevole. In effetti, qualora il candidato non scelga tutte le sedi disponibili – come avvenuto nel caso di specie in cui la ha indicato, per le Parte_2 supplenze annuali, 98 preferenze sulle 150 possibili (vd. la domanda protocollata in data 31.7.2023 in all. 3 al fasc. ricorrente-procedimento cautelare) –, egli sarà assegnatario di un posto di lavoro solo se, per caso, si rendesse disponibile una fra le sedi prescelte;
qualora, invece, nel turno di nomina, nessuna delle sedi per le quali ha espresso la preferenza fosse disponibile, egli verrà escluso non soltanto da quel turno ma anche dagli eventuali turni successivi e, in definitiva, dall'intera procedura di conferimento. Se l'esclusione dal singolo turno di nomina e l'individuazione da parte del sistema informatico, quali destinatari di supplenza, di docenti collocati in graduatoria anche in posizione deteriore può apparire ragionevole, non lo è considerare l'aspirante rinunciatario rispetto alle sedi non indicate per i turni successivi e per l'intera procedura di conferimento. In effetti, come osservato anche da altri Tribunali (in particolare, Trib. Torino 1535/2023),
“l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno della provincia;
il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza”. Si aggiunga che anche nell'ipotesi in cui l'elenco delle preferenze fosse completato non si avrebbe la certezza del posto essendo possibile, negli ambiti provinciali di maggior ampiezza e consistenza, che rimangano “scoperti” taluni istituti. È notorio, del resto, che, al momento in cui si presenta la domanda – nel mese di luglio di ogni anno – le cattedre e i posti d'insegnamento disponibili, sia per l'organico di diritto (sono i posti previsti sulla base del numero degli alunni iscritti che siano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno prevedibilmente scoperti per l'intero anno) sia per l'organico di fatto (sono i posti che si vengono a costituire in ragione dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione reale per diversi fattori quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, il trasferimento di alunni successivo all'iscrizione o nuove certificazioni ai sensi della L. 104/1992), benché conosciuti, siano pubblicati in ritardo dall'Amministrazione. Pertanto, se il candidato, al momento della compilazione della domanda, fosse posto in condizione di conoscere le disponibilità dei posti, egli potrebbe manifestare le proprie preferenze non “al buio” ma consapevolmente. Solo in una ipotesi del genere, avrebbe senso equiparare ad una rinuncia la mancata preferenza per un posto disponibile. Il sistema finisce per penalizzare, paradossalmente, proprio i soggetti che possono vantare, in graduatoria, un punteggio più elevato in quanto essi, confidando nel punteggio, potrebbero esser indotti a restringere il campo delle preferenze (ad es. a quelle più vicine alla propria residenza). Dunque, va censurata l'ordinanza ministeriale sopra cit. nella parte in cui esclude dall'attribuzione di incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico di riferimento il candidato che, nel turno di nomina, non sia stato possibile soddisfare in relazione alle preferenze espresse perché assegna priorità al criterio della preferenza a scapito del criterio meritocratico. L'effetto che dall'applicazione dell'ordinanza deriva contravviene ai principi costituzionali, segnatamente al principio enunciato dall'art. 97 Cost. che subordina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni alla procedura del concorso pubblico e, dunque, pone a a fondamento, anche per l'assegnazione delle cattedre e dei posti d'insegnamento, il criterio meritocratico basato sul punteggio conseguito;
“ Nell'ordinanza collegiale di conferma del provvedimento cautelare il Collegio ha fatto applicazione alla fattispecie delle richiamate argomentazioni evidenziando che
“Dalla lettera della norma richiamata emerge, con evidenza, che qualora l'aspirante non esprima preferenza per tutte le classi di concorso o tipologia di posto la rinuncia all'incarico per i successivi turni di nomina è limitata “alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza” e non già ai posti relativi alle classi di concorso ed alle tipologie di posto per le quali ha espresso preferenza nella domanda e che sono diventati disponibili ai sensi dell'art.12 co.3 O.M. n.88 cit. per effetto del quale: “il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente. Ciò posto, il reclamato è stato escluso dai turni di nomina successivi al 13.9.2024 all'esito dei quali incarichi su posti dallo stesso richiesti in domanda sono stati assegnati ad aspiranti con punteggio inferiore a quello del , circostanze, Parte_1 quest'ultime pacifiche tra le parti, e ciò in violazione del criterio di merito al quale dev'essere prioritariamente informata la procedura di conferimento delle supplenze. Non trova, invero, riscontro nelle richiamate disposizioni l'esclusione dall'intera procedura e per tutti i turni di nomina successivi dell'aspirante che ha legittimamente limitato le proprie preferenze quando i posti in concorso nel precedente turno di nomina non rientravano per tipologia ovvero in base al criterio territoriale tra i posti non indicati nelle preferenze espresse nella domanda. Né la mancata assegnazione di incarico non rientrante nelle preferenze espresse può assimilarsi alle ipotesi di rinuncia all'incarico di supplenza già conferita ovvero di rinuncia per mancata assunzione del servizio nel termine assegnato dall'Amministrazione per le quali, ai sensi dell'art.12 co.11, è previsto che tali aspiranti rinunciatari “non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.”. In tali fattispecie la rinuncia ha ad oggetto incarico già conferito su posto richiesto dall'aspirante laddove, nel caso di specie, il reclamato non è stato assegnatario di incarico nel primo turno di nomina per indisponibilità dei posti richiesti e, tuttavia, essendosi resi disponibili posti rientranti nelle preferenze da egli espresse, aveva diritto al conferimento dei relativi incarichi in quanto titolare di punteggio superiore a quello degli aspiranti nominati ” Pertanto deve - accertarsi l'illegittimità della condotta del convenuto laddove non ha convocato il CP_8 ricorrente per le operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza per le classi di concorso B015, B003 ed A046 effettuate in data 24.09.2024 e 11.10.2024 ; per l'effetto il convenuto deve essere condannato al riconoscimento ad ogni fine di incarico con CP_1 Cont decorrenza dal 24.9.2024 fino al termine delle attività scolastiche . Tenuto conto che il ha poi proceduto al conferimento dell'incarico con decorrenza dall'aprile 2025 e cessazione al giugno 2025 la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente deve essere accolta limitatamente al periodo 24/9/2024 fino al conferimento dell'incarico e quindi il danno deve liquidarsi in misura pari alle retribuzioni non percepite dal 24/9/2024 all'aprile 2025 , oltre accessori di legge . Le spese della fase cautelare ,compresa la fase di reclamo e della presente fase , liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando , così provvede : accerta e dichiara l'illegittimità della condotta del convenuto laddove non ha CP_1 convocato il ricorrente per le operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza per le classi di concorso B015, B003 ed A046 effettuate in data 24.09.2024 e 11.10.2024 ; per l'effetto condanna il convenuto al riconoscimento ad ogni fine di incarico CP_1 con decorrenza dal 24.9.2024 fino al termine delle attività scolastiche;
condanna il convenuto al risarcimento del danno liquidato in misura pari alle CP_1 retribuzioni non percepite dal 24/9/2024 all'aprile 2025 , oltre accessori di legge;
condanna il convenuto al pagamento in favore del procuratore antistatario del CP_1 ricorrente di € 8000,00 a titolo di compensi professionali , oltre accessori di legge .
Roma , 25/11/2025 Il. G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli