Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/05/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
Rilasciata spedizione in SSEENNTTEENNZZAA forma esecutiva all'Avv. nella causa iscritta al n. 4120/2022 del Ruolo Generale vertente
_____________________________ TRA
____________________________
(Avv. ALESSI CHRISTIAN) Parte_1
per ricorrente
CONTRO
[...]
___________________________
(Avv. INZERILLO DARIO) Controparte_1
Il Cancelliere (Avv. DOA CP_2 Controparte_3
e Avv. SOTGIA STEFANIA) CP_4
Resistenti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 18/03/2025, disposta ex art. 127-ter
c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
◊ annulla l'intimazione di pagamento n. 29620229002094828000, notificata in data
04/04/2022, limitatamente all'avviso di addebito n. 59620160002189652 di cui dichiara prescritto il credito;
◊ rigetta il ricorso nella restante parte;
CP_
◊ Dichiara interamente compensate le spese di lite con l'
Compensa per la metà le spese di lite con condannando quest'ultimo a pagare CP_5
al ricorrente la restante parte che liquida euro 884,50 oltre spese generali, IVA e CPA
come per legge disponendone la distrazione in favore dell'avv. Christian Alessi.
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso depositato il 28/04/2022, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l e l proponendo Controparte_6 CP_2
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229002094828000,
notificata in data 04/04/2022, dell'importo complessivo di euro 110.078,72,
limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:
- n. 59620160002189652, per un importo di euro 2.423,16 notificato in data
19/05/2016;
- n. 59620160006936692, per un importo di euro 2.371,45, notificato in data
01/12/2016,
relativi a contributi previdenziali I.N.P.S. IVS fissi per gli anni 2015 e 2016 e relative somme aggiuntive, chiedendo in via preliminare la sospensione della sua efficacia esecutiva e nel merito l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta, stante l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
A sostegno delle proprie pretese deduceva l'omessa o irregolare notifica degli atti prodromici l'intimazione opposta, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro creditoria di controparte anche successivamente alla notifica degli avvisi di addebito presupposti e la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora,
domandandone l'annullamento.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_7
, rilevando la propria estraneità alla fase relativa alla notifica degli avvisi
[...]
di addebito contestati. Contestava, nel merito, ciascuno dei motivi dell'opposizione e negava il perfezionamento della invocata fattispecie estintiva, non risultando il termine prescrizionale maturato in virtù del periodo di sospensione disposto dalla normativa emergenziale anti-Covid.
Si costituiva in giudizio anche l evidenziando la regolarità delle notifiche CP_2
degli avvisi di addebito sottesi all'impugnata intimazione e come l'eventuale prescrizione successiva fosse ascrivibile unicamente all'Agente, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, con deposito del dispositivo nel fascicolo telematico.
◊
Il ricorso va parzialmente accolto nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente va rilevato che, con riferimento all'omessa notifica degli atti presupposti, il ricorso introduce una opposizione agli atti esecutivi - rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell - da far valere Controparte_7
nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti esecutivi stessi (ex art. 617 c.p.c.). E
poiché il termine de quo deve essere rispettato a pena di decadenza e la eventuale ricorrenza il Giudice deve verificarla anche d'ufficio (così Cass. n.18207/2003), nel caso di specie risulta per tabulas che l'opposizione è stata presentata ben al di là di esso.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Va, altresì, osservato, che il ricorrente, eccependo quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615,
comma 1, c.p.c. .
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è l'Ente. Deve, infatti, rilevarsi, come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di Controparte_8
quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n.
7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno chiarito che “In tema di riscossione dei crediti
previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.L.gs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione
tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di fare valere l'inesistenza del
credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della
prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente impositore, quale
unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
Va, ancora, evidenziata l'infondatezza della censura afferente all'incompletezza dell'avviso di intimazione con riguardo alla quantificazione degli interessi applicati e alla loro decorrenza temporale, atteso che il tasso di interesse è di diretta derivazione normativa e l'intimazione, redatta con modalità indubbiamente analitica e dettagliata, ben consente di effettuare qualsivoglia verifica essendo specificate le singole decorrenze e il criterio di liquidazione applicato.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha evidenziato come il tasso annuo degli interessi sia noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati (Cass.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 15/04/2011, n. 8613).
Nel caso di specie, parte ricorrente contesta la titolarità del diritto delle controparti di procedere all'esecuzione, adducendo la omessa notifica degli atti prodromici impugnati, nonché fatti estintivi sopravvenuti alla formazione degli stessi, ovvero la prescrizione dei crediti in essi portati.
Si osserva preliminarmente, con riferimento alla legittimazione passiva dell'agente della riscossione, che l'intimazione di pagamento è atto esclusivo dello stesso, unico titolare dell'azione esecutiva (cfr. Cass. n. 3870/2024); rilevandosi che la Suprema
Corte con sentenza a SS.UU. n. 7514/2022 ha chiarito che l'ente creditore è
litisconsorte necessario allorquando il motivo di opposizione riguardi il merito della pretesa (ivi compresa dunque la prescrizione del titolo) non escludendo però la qualità di litisconsorte di altri soggetti che possano essere chiamati in giudizio.
E' noto che, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/99, “contro l'iscrizione a
ruolo il contribuente può proporre opposizione al Giudice del lavoro entro il termine di
quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
È, pertanto, evidente che solo in assenza di notifica della cartella di pagamento è
consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza. In caso contrario laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica della cartella e la stessa non sia stata tempestivamente opposta deve escludersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c.,
i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella.
Orbene, dalla documentazione versata in atti, risulta provato per tabulas che gli avvisi di addebito n. 59620160002189652 e n. 59620160006936692 sono stati regolarmente notificati - rispettivamente in data 19/05/2016 e in data 01/12/2016
– per il tramite di ad opera dell'Ente impositore (cfr. all.ti Controparte_9
memoria di costituzione . CP_2
Dunque, stante la regolare notifica degli atti opposti e la mancata impugnazione tempestiva degli stessi, parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di censurare vizi di legittimità di detti atti, potendo semmai, far valere in questa sede come in effetti ha fatto eventi successivi alla formazione del titolo, quale la prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti.
Ciò posto, non resta che esaminare il merito dell'opposizione, ovvero la prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento de qua.
Va innanzitutto chiarito che in tema di contributi previdenziali la prescrizione è
quinquennale, come stabilito dall'art. 3, co. 9, L. 335/1995.
Quanto al termine di prescrizione quinquennale applicabile, deve osservarsi come la giurisprudenza abbia chiarito che “la scadenza del termine – pacificamente perentorio
per proporre opposizione a cartella di pagamento (pur determinando la decadenza
dalla possibilità di proporre impugnazione) produce esclusivamente l'effetto essenziale
della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quello
ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. . Infatti, si è ritenuto che tale ultima
norma si applichi nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo, mentre la
suddetta cartella - avendo natura di atto amministrativo - è priva di efficacia di
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro giudicato” (Cass. civ., sez. Lav., 26/05/2021, n. 14690).
Ora, tornando alla disamina dei sopra menzionati avvisi di addebito n.
59620160002189652 e n. 59620160006936692, di cui è stata fornita la prova della regolare notifica rispettivamente in data 19/05/2016 e in data 01/12/2016, ai fini del maturare dei termini di prescrizione occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.L. 2020 n. 18 (“Decreto Cura Italia”),
convertito in L. n. 27 del 24/04/2020, “i termini di prescrizione delle contribuzioni di
previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 8
agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia
inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129
giorni.
È poi intervenuta una ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021, cioè per 182 giorni. Invero, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto – legge
31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio
2021, n. 21), “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza
sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 8 agosto 1995 n. 335, sono
sospesi dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione … omissis …”.
La lettura coordinata delle due norme, che hanno introdotto due differenti periodi di sospensione, caratterizzati dalla soluzione di continuità, comporta che nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare durante il periodo di
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sospensione compreso tra il 23/02/2020 al 30/06/2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dal 01/07/2020,
sommando 129 giorni all'originario termine di maturazione della prescrizione.
Inoltre, per effetto dell'art. 11 comma 9 del D.L. n. 183/2020, opera l'ulteriore sospensione della prescrizione per 182 giorni.
Orbene, con riguardo al periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito n.
59620160002189652, avvenuta in data 19/05/2016, l'eccezione di prescrizione risulta fondata, stante il decorso del termine quinquennale tra tale data e la data della notifica dell'intimazione oggi impugnata, avvenuta il 04/04/2022, pur considerando il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dagli artt. 37, comma 2, del D.L. 2020 n. 18 e 11, comma 9, del
D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 per come sopra già illustrato (gg. 311), in assenza di atti interruttivi.
Invero, i crediti sottostanti si sarebbero estinti, per prescrizione, il 19/05/2021;
aggiungendo a tale data la sospensione Covid di giorni 311, il termine viene a perfezionarsi il 26/03/2022. Quindi il termine di prescrizione risulta spirato alla data di notifica dell'intimazione impugnata (04/04/2022).
Di contro, non può ritenersi maturata la prescrizione quinquennale relativamente ai crediti portati nell'avviso di addebito n. 59620160006936692, notificato in data
01/12/2016. Invero, i crediti si sarebbero estinti, per prescrizione, il 01/12/2021;
aggiungendo a tale data la sospensione Covid di giorni 311, il termine prescrizionale,
perfezionatosi in data 08/10/2022, viene interrotto dalla notifica (in data
04/04/2022) dell'intimazione di pagamento impugnata.
In definitiva, deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n. 59620160002189652. Di contro, non può ritenersi maturata la
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro prescrizione quinquennale relativamente ai crediti portati nell'avviso di addebito n.
59620160006936692, in applicazione di quanto disposto dal legislatore in periodo emergenziale Covid, ragion per cui i relativi crediti restano dovuti.
Sussistono giusti motivi, connessi alla esclusiva responsabilità dell
[...]
in ordine alla prescrizione, per compensare le spese di lite tra Controparte_10
il ricorrente e l . CP_2
Le restanti spese, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, vengono compensate per la metà con condanna dell'ente riscossore al pagamento in favore dell'opponente della restante parte, liquidata come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Alessi Christian che ha reso la dichiarazione ex art 93
c.p.c.
PP..QQ..MM..
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 7.05.2025
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro