Articolo 1767 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1766Articolo 1768
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9 ottobre 2010
Art. 1767. Qualifica di pubblico ufficiale 1. Gli iscritti al personale del sovrano militare Ordine di Malta, compresi i cavalieri dell'ordine, quando prestano servizio nella qualita' di appartenenti al personale stesso, sono considerati anche pubblici ufficiali.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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