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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/05/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 267/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 267/2024
PROMOSSA DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso il Parte_1 C.F._1
suo studio di Catania in via Etnea n. 205 e rappresentato e difeso da sé ex art. 86
c.p.c.
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore (P.IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Rosamaria Distefano giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Grammichele, Corso Cavour n. 75
APPELLATA
pagina 1 di 17 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 19.09.2013 la Parte_2
ha citato in giudizio l'avv. chiedendo di convalidare il
[...] Parte_1
provvedimento cautelare adottato nel giudizio ex art. 670 c.p.c. di sequestro giudiziario, avente ad oggetto l'assegno bancario n. 71736678 del 26.07.2013 dell'importo di € 5.292,00, promosso dalla stessa società nei confronti dell'avv.
di dichiarare il diritto di essa attrice alla restituzione del titolo n. 71736678 di Pt_1
€ 5.292,00 oggetto di sequestro stabilendo l'eventuale corrispettivo dovuto all'avv. commisurato all'effettiva attività professionale da questi svolta fino alla data Pt_1
della revoca dell'incarico, e di condannare il convenuto al pagamento delle Pt_1
spese e degli onorari di giudizio, compresi quelli della precedente fase cautelare e del successivo reclamo.
A sostegno della propria domanda la ha dedotto che con Parte_2
lettera di conferimento incarico del 31.01.2013 aveva attribuito all'avv. Parte_1
mandato a redigere e depositare apposito ricorso, presso la Commissione Tributaria
Provinciale di Catania, avverso l'avviso di accertamento n. TYS01DC02467 emesso dall'Agenzia delle Entrate ai propri danni;
che per lo svolgimento di tale attività era stato stabilito un onorario pari ad € 21.170,65 da tacitare con la consegna di cinque assegni postdatati a garanzia del compenso pattuito;
che dei superiori cinque assegni l'avv. ne aveva incassati quattro, mentre restava non incassato l'assegno n. Pt_1
71736678, portante scadenza 31.07.2013, dell'importo di € 5.292,00, oggetto di sequestro giudiziario concesso dal Tribunale;
che, con note inoltrate a mezzo p.e.c. del
22.05.2013 e del 07.06.2013, aveva revocato l'incarico all'avv. chiedendo la Pt_1
restituzione della documentazione e la nota spese al fine di procedere alla regolarizzazione dell'eventuale posizione debitoria, tenendo conto degli assegni in pagina 2 di 17 precedenza consegnati ed in considerazione della conclusione anticipata dell'incarico; che, con nota del giorno 11.06.2013, l'avv. aveva riscontrato la richiesta di cui Pt_1
sopra limitandosi a dire che “la differenza fra quanto a me dovuto per l'attività di assistenza nel ricorso, espletata fino alla data della revoca dell'incarico e, l'importo complessivo degli assegni post datati consegnati dalla Sua ditta, è pari ad € 3.000,00
e che la stessa eccedenza di somme, qualora non fissiate un apposito appuntamento presso il mio studio prima della scadenza dell'ultimo assegno del 31.07.2013, sarà imputata in acconto delle somme dovute per l'assistenza all'accertamento fiscale degli anni 2007- 2012”; che lo stesso avv. aveva provveduto, in sostanza, a Pt_1
quantificare il saldo per la sua attività espletata in complessivi € 2.292,00, mentre l'assegno nella sua disponibilità, con scadenza 31.07.2013, ammontava complessivamente ad € 5.292,00 con un'eccedenza in proprio favore di € 3.000,00; che, con note del 12 e 18 Luglio 2013, nel chiedere la fissazione di appuntamento presso lo studio dell'avv. aveva rappresentato la propria disponibilità ad Pt_1
emettere un ulteriore assegno di € 2.292,00 per il saldo ex adverso quantificato, chiedendo, al contempo, la restituzione del predetto titolo;
che alla superiore richiesta l'Avv. aveva risposto che il predetto titolo non sarebbe stato restituito in Pt_1
quanto la somma eccedente di € 3.000,00 sarebbe stata trattenuta per l'attività di ricostruzione contabile degli anni 2007-2012; che tale ultima attività, però, non era stata effettuata dall'avv. ma dalla società quest'ultima, di cui Pt_1 Controparte_2
l'avv. era legale rappresentante, che aveva svolto l'attività prodromica Parte_1
all'impugnazione dell'avviso di accertamento sopra menzionato;
che, a fronte dell'illegittimo rifiuto di consegna del titolo, aveva promosso ricorso ex art. 670 c.p.c. chiedendo il sequestro giudiziario dell'assegno n. 71736678 di € 5.292,00 successivamente accolto con decreto inaudita altera parte del 26.07.2013 con il quale il Giudice altresì nominava l'Avv. quale custode giudiziario e disponeva Pt_1
pagina 3 di 17 depositarsi presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa – Agenzia di Caltagirone - la somma di € 6.000,00 a titolo cauzionale;
che, ultimata la fase cautelare di reclamo, che del pari aveva registrato la conferma del sequestro giudiziario, la
[...]
aveva iniziato il giudizio di merito avverso l'avv. Parte_2
rassegnando le conclusioni sopra menzionate. Pt_1
L'avv. si è costituito in giudizio chiedendo in via preliminare di Parte_1
accertare l'esistenza del proprio credito vantato nei confronti della società attrice e, nel merito, di rigettare la richiesta di convalida dei provvedimenti cautelari già adottati nonché la richiesta di restituzione dell'assegno n. 717366678, e ciò in quanto le somme portate dal titolo contestato gli erano integralmente dovute per le ulteriori attività professionali espletate a vantaggio della società attrice: a fondamento delle sue difese il ha rilevato di avere svolto attività professionale in favore della società attrice Pt_1
ben prima del conferimento dell'incarico, avvenuto nel gennaio 2013, volto all'impugnazione dell'avviso di accertamento n. TYS01DC02467, avendo infatti espletato consulenza fiscale e tributaria sin dal 26 giugno 2012 allorché CP
, legale rappresentante della società attrice, si recò presso il suo studio per
[...]
commissionargli mandati professionali ulteriori rispetto alla predisposizione del ricorso ed all'attività difensiva avanti alle Commissioni Tributarie, ed ha sottolineato come la comunicazione recapitata alla società attrice, lungi dal costituire riconoscimento del debito nei confronti di controparte, aveva imputato la residua somma di Euro 3.000,00 alla tacitazione di altri crediti maturati in proprio favore per diversi ed ulteriori incarichi professionali ricevuti quali l'assistenza assolta durante la fase delle indagini tributarie e l'espletamento di attività extragiudiziali.
Radicatosi il contraddittorio nella fase di merito, con sentenza n. 83/2024, pubblicata il 24/01/2024, il Tribunale di Caltagirone ha accolto la domanda della
[...]
ed ha dichiarato il diritto di quest'ultima ad avere Parte_2
pagina 4 di 17 restituito l'assegno oggetto di sequestro giudiziario, ha dichiarato che il residuo credito vantato dal convenuto per l'attività professionale dallo Stesso espletata ammontava ad
€ 2.292.00, ed ha condannato l'avv. al pagamento delle spese processuali Pt_1
liquidate in complessivi € 5.000.00 per compensi relativi alle tre fasi di giudizio, oltre a € 85.00 per spese nonché i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali: a fondamento della decisione il decidente in primo grado ha riconosciuto che il credito residuo spettante al per l'espletamento dell'attività di difensore avanti alle Pt_1
Commissioni Tributarie ammontava, tenuto conto dell'anticipata revoca del mandato, ad Euro 2.292,00 salvo, però, ritenere non provato ad opera del l'esistenza di Pt_1
ulteriori voci di credito per asserite attività professionali espletate in favore della cui imputare la residua somma di Euro 3.000,00, “a ciò Parte_2
ostando la considerazione che l'attività di assistenza fiscale presuntivamente svolta nel corso dell'accertamento fiscale che ha riguardato la società è stata svolta da soggetto diverso dall'odierno convenuto e precisamente dalla società , CP_2
società facente si capo all'odierno convenuto, ma costituente soggetto giuridico diverso. Sul punto è qui sufficiente richiamare il contento dell'ordinanza emessa dal giudice cautelare in data 19.8.2013 nonché l'ordinanza emessa a conclusione del giudizio di reclamo in data 13.3.2014, da intendersi qui pienamente confermate, che compiutamente ricostruiscono i rapporti tra le parti escludendo la possibilità per il di opporre in compensazione all'odierna attrice un credito vantato da altro Pt_1
soggetto e, al momento in cui lo stesso veniva opposto, incerto nell'an e nel quantum da accertare nelle apposite sedi giudiziarie e con riguardo ai soggetti titolari delle rispettive posizioni giuridiche. A riprova della correttezza della ricostruzione effettuata nei provvedimenti cautelari, va evidenziato che pur il rapporto intercorso tra la società e l'attrice è stato oggetto di procedimento conclusosi con il CP_2
pagina 5 di 17 riconoscimento delle pretese dalla prima vantate nei confronti della Parte_2
e la relativa quantificazione”.
Avverso la sentenza n. 83/2024 l'Avv. ha proposto appello censurando il Pt_1
contenuto del deciso stante, a suo dire, l'errata ricostruzione dei fatti di causa ivi palesata che aveva imputato la somma di Euro 3.000,00, pari alla differenza tra l'importo dell'assegno bancario n. 71736678, datato 26.07.2013, dell'importo di €
5.292,00 e quanto riconosciutogli a titolo di compenso per l'attività difensiva scolta avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Catania pari ad Euro 2.292,00, ad attività svolta da altro soggetto giuridico individuato nella la quale, in Controparte_2
realtà, aveva già visto il riconoscimento delle proprie spettanze nei confronti della giusta sentenza del Tribunale di Parte_2
Catania n. 2118 del 2018, pubblicata in data 14 maggio 2018, con la quale era stato confermato in favore della l'importo di Euro 8.263,56 “a titolo di Controparte_2
saldo dovuto per compensi professionali relativi a prestazioni di servizi ed assistenza amministrativa e contabile, resi nell'accertamento fiscale Guardia di Finanza Tenenza di Caltagirone, con elaborazione, ricostruzione e stampa della contabilità per
l'accertamento inerente gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012”: l'appellante ha infatti dedotto che la sua attività in favore della Pt_1 Parte_2
era iniziata nel giugno del 2012, ben prima del conferimento
[...]
del mandato difensivo avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, allorché la lo contattò per avere lumi in merito all'indagine finanziaria in Parte_2
corso nei suoi confronti ed in merito al procedimento penale che la vedeva indagata per i reati di cui agli artt. 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, circostanza confermata dal saldo, ad opera della Parte_2
, della fattura n. 34 emessa il 28 agosto 2012 a titolo di acconto per l'attività di
[...]
“consulenza ed assistenza accertamento fiscale Guardia di Finanza Tenenza di
pagina 6 di 17 Caltagirone” dell'importo di Euro 2.646,00, a dimostrazione che la predetta società era pienamente a conoscenza dell'attività professionale svolta in proprio favore da esso professionista sin dal giugno del 2012, senza comunque sottacere che nel periodo che andava dal giugno 2012 sino al conferimento dell'incarico difensivo avanti la
Commissione Tributaria Provinciale di Catania egli aveva svolto innumerevoli attività extragiudiziali quali la predisposizione dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale in capo a e la predisposizione Controparte_1 CP_3
dell'atto di costituzione e dello statuto della , la redazione del Parte_3
contratto di affitto d'azienda tra la Parte_2
e la , con coevo inventario del beni aziendali, la partecipazione a Parte_3
riunioni in banca ed avanti al notaio rogante i predetti atti nonché infine l'espletamento di attività complementari al predetto contratto di affitto d'azienda, e che, in definitiva, la missiva del giorno 11.06.2013 a mente della quale egli aveva asserito che “la differenza fra quanto a me dovuto per l'attività di assistenza nel ricorso, espletata fino alla data della revoca dell'incarico e, l'importo complessivo degli assegni post datati consegnati dalla Sua ditta, è pari ad € 3.000,00 e che la stessa eccedenza di somme, qualora non fissiate un apposito appuntamento presso il mio studio prima della scadenza dell'ultimo assegno del 31.07.2013, sarà imputata in acconto delle somme dovute per l'assistenza all'accertamento fiscale degli anni 2007- 2012”, lungi dal costituire acquiescenza alle avverse difese, mirava a specificare che l'importo residuo di Euro 3.000,00 andava a coprire le ulteriori attività professionali che egli aveva espletato sempre in favore della medesima società odierna appellata.
L'Avv. ha inoltre censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva Pt_1
liquidato gli interessi moratori ex decreto legislativo n. 231 del 2002 sul credito riconosciutogli, da corrispondere a carico della Parte_2
a far data dal 9 ottobre 2012 sino al soddisfo, ha comunque aderito alla
[...]
pagina 7 di 17 richiesta di restituzione dell'assegno bancario oggetto del concesso sequestro giudiziario essendo decorso il termine decennale dalla sua emissione ed, infine, ha formulato domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. della Parte_2
, il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di
[...]
giudizio.
Si è costituita nel giudizio di appello la Parte_2 Controparte_1
contestando il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto del gravame: a fondamento delle proprie difese la società appellata ha evidenziato che l'attività di assistenza prestata in relazione alle operazioni di accertamento eseguite presso gli
Uffici della Guardia di Finanza di Caltagirone, a seguito delle indagini dalla stessa avviate, era stata espletata dalla di cui l'avv. era legale Controparte_2 Pt_1
rappresentante, e dalla dott.ssa ma non dall'avv. in persona, Persona_1 Pt_1
come si evinceva sia dalla lettera di conferimento incarico professionale alla Dott.ssa ed alla datata 19.07.2012 su carta intestata Persona_2 Controparte_2
alla sia dalla lettera di conferimento incarico del 31.01.2013 all'avv. Controparte_2
laddove quest'ultimo, nel formulare la sua offerta per il ricorso avverso Parte_1
l'avviso di accertamento n. TYS01DC02467, aveva specificato testualmente che
“Preciso che il mio studio fa svolgere tutte le attività non professionali e di servizi connessi alle prestazioni professionali ad una Società di servizi denominata
[...]
, sia dalla raccomandata a/r della versata in atti in CP_2 Controparte_2
occasione dell'udienza del giorno 08.08.2013 avanti al Tribunale di Caltagirone, con la quale l'avv. quale amministratore unico della predetta società, aveva chiesto Pt_1
il pagamento delle somme per la medesima attività di accertamento presso la Guardia di Finanza per la quale il medesimo professionista rivendicava ulteriori compensi professionali nel presente giudizio, sia dalla raccomandata a/r del 27.05.2013 a firma dell'avv. con la quale era stato lo stesso professionista a distinguere tra il Pt_1
pagina 8 di 17 compenso al medesimo dovuto per il ricorso avverso l'avviso di accertamento ed il diverso compenso per “l'assistenza prestata dal mio studio nell'accertamento svolto dalla Guardia di Finanza”, sia infine dal ricorso per decreto ingiuntivo promosso dalla e pedissequo decreto monitorio n. 2864/2014 emesso dal Tribunale Controparte_2
di Catania, la cui opposizione era culminata con l'adozione della sentenza del
Tribunale di Catania n. 2111/18 del 14.05.2018, con cui era stato riconosciuto alla CP_2
il compenso professionale per la medesima attività per la quale il CP_2 Pt_1
aveva nuovamente invocato la liquidazione del compenso;
che, con riferimento all'attività svolta dal per assistere penalmente, quale difensore di fiducia, Pt_1
, si trattava di attività svolta nei confronti di quest'ultima non Controparte_1
passibile di ristoro ad opera di essa società; che le asserite ulteriori attività ex adverso elencate alle pagine 14 e 15 dell'atto di appello erano state oggetto di contenziosi con la per incarichi svolti e rimunerati in favore di quest'ultima che non Controparte_2
ammettevano duplicazioni di compenso;
che, ad ogni buon conto, trattavasi di attività per le quali lo stesso avv. nella lettera di conferimento incarico del 31.01.2013, Pt_1
aveva precisato “che il mio studio fa svolgere tutte le attività non professionali e di servizi connessi alle prestazioni professionali ad una Società di servizi denominata
; che, infine, per tutte le sbandierate attività indicate dalla parte Controparte_2
appellante quest'ultima non aveva fornito alcuna quantificazione da poter opporre come controcredito al fine di paralizzare le domande accolte dal giudice di primo grado.
La , sulla premessa che “Con decreto del Parte_2
26.07.2013 il Tribunale di Caltagirone, Sezione Distaccata di Grammichele, nel disporre il sequestro giudiziario dell'assegno oggetto del contendere, disponeva depositarsi presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa – Agenzia di Caltagirone, la somma di € 6.000,00 a titolo cauzionale. In data 31.07.2013 il predetto Istituto di
pagina 9 di 17 credito provvedeva all'accensione del libretto di risparmio nominativo n. 476651519 intestato a con vincolo giudiziale, con saldo di € 6.000,00; Parte_2
Attualmente il superiore libretto è conservato presso la cassaforte della cancelleria civile giusta nota dell'08.02.2024 della Cancelleria. Già nel giudizio di primo grado la ha chiesto disporre lo svincolo, in favore dell'attrice odierna Parte_2
appellata, della superiore somma e conseguentemente disporre la consegna alla del predetto libretto affinchè la possa procedere alla Parte_2 Pt_4
riscossione dell'intera somma in essa depositata ed estinzione del relativo libretto. Il
Giudice di prime cure per mero errore non ha disposto lo svincolo”, ha incoato appello incidentale avverso la sentenza n. 83/2024 nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sullo svincolo della somma di Euro 6.000,00 accantonata a titolo di cauzione.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di discussione del 19 maggio 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello azionato da per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
Tra l'avv. e la è Parte_1 Parte_2
intercorso un rapporto professionale in virtù del quale il primo ha prestato assistenza difensiva in favore della seconda con riferimento all'impugnazione dell'avviso di accertamento n. emesso dall'Agenzia delle Entrate a detrimento della NumeroDiC_1
; per lo svolgimento di tale attività era Parte_2
stato stabilito un onorario pari ad € 21.170,65 da tacitare con la consegna di cinque assegni, dei quali quattro incassati dall'avv. mentre il quinto assegno n. Pt_1
71736678, portante scadenza 31.07.2013 e dell'importo di € 5.292,00, è rimasto nella disponibilità di quest'ultimo e non è stato incassato stante la concretizzazione della pagina 10 di 17 sopraggiunta revoca dell'incarico professionale posto in essere dalla società committente.
Insorta controversia tra le parti circa le sorti del predetto assegno, con la nota del giorno
11.06.2013 l'avv. evidenziava alla società committente odierna appellata che Pt_1
“la differenza fra quanto a me dovuto per l'attività di assistenza nel ricorso, espletata fino alla data della revoca dell'incarico e, l'importo complessivo degli assegni postdatati consegnati dalla Sua ditta, è pari ad € 3.000,00 e che la stessa eccedenza di somme, qualora non fissiate un apposito appuntamento presso il mio studio prima della scadenza dell'ultimo assegno del 31.07.2013, sarà imputata in acconto delle somme dovute per l'assistenza all'accertamento fiscale degli anni 2007- 2012”: in sostanza il asseriva che il compenso residuo per l'attività difensiva avanti alla Pt_1
Commissione Tributaria ammontava ad Euro 2.292,00 e che egli avrebbe comunque trattenuto il residuo importo di Euro 3.000,00 “in acconto delle somme dovute per
l'assistenza all'accertamento fiscale degli anni 2007- 2012”.
E' emerso inoltre dagli atti di causa che la Parte_2
odierna appellata abbia beneficiato di ulteriori attività professionali espletate
[...]
in suo favore dalla società di cui l'avv. era legale Controparte_2 Parte_1
rappresentante, come si evince sia dal contenuto della sentenza del Tribunale di Catania
n. 2111/18 del 14.05.2018, con cui era stato riconosciuto alla il Controparte_2
compenso professionale di Euro 8.263,56 “a titolo di saldo dovuto per compensi professionali relativi a prestazioni di servizi ed assistenza amministrativa e contabile, resi nell'accertamento fiscale Guardia di Finanza Tenenza di Caltagirone, con elaborazione, ricostruzione e stampa della contabilità per l'accertamento inerente gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012”, sia da quanto affermato dallo stesso con la missiva del 27.05.2013 con la quale era stato lo stesso professionista a Pt_1
distinguere tra il compenso al medesimo dovuto per il ricorso avverso l'avviso di pagina 11 di 17 accertamento ed il diverso compenso per “l'assistenza prestata dal mio studio nell'accertamento svolto dalla Guardia di Finanza”.
Stanti la coeva compresenza del ruolo del quale professionista singolo e quale Pt_1
legale rappresentante della nonché il fatto che la Controparte_2 [...]
odierna appellata abbia beneficiato di prestazioni da parte Parte_2
di entrambi i predetti soggetti, occorre nella presente sede capire se il residuo di Euro
3.000,00 scaturente dalla differenza tra l'importo dell'assegno bancario n. 71736678, datato 26.07.2013, dell'importo di € 5.292,00 e quanto autoliquidatosi, ad opera del a titolo di residuo compenso spettantegli prima della revoca del mandato ad Pt_1
litem per l'attività difensiva scolta avanti la Commissione Tributaria Provinciale di
Catania pari ad Euro 2.292,00, sia da riferire ad ulteriori attività professionali svolte dal medesimo o ad attività svolte da altro soggetto giuridico da individuare Pt_1
nella la Corte sul punto condivide quanto affermato dal Tribunale di Controparte_2
Caltagirone e ritiene che il abbia invocato la liquidazione di un compenso Pt_1
professionale già riconosciuto alla di cui lo stesso era Controparte_2 Pt_1
amministratore, per attività da quest'ultima già espletata e già rimunerata giusta sentenza del Tribunale di Catania n. 2111/18 del 14.05.2018 che ha riconosciuto alla il compenso professionale di Euro 8.263,56 “a titolo di saldo dovuto Controparte_2
per compensi professionali relativi a prestazioni di servizi ed assistenza amministrativa e contabile, resi nell'accertamento fiscale Guardia di Finanza Tenenza di Caltagirone, con elaborazione, ricostruzione e stampa della contabilità per
l'accertamento inerente gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012”, vale a dire per le medesime attività per le quali il ha richiesto nel presente giudizio l'importo Pt_1
di Euro 3.000,00 al fine di paralizzare la restituzione dell'assegno n. 71736678 per le cui sorti si è addivenuti all'odierno contenzioso che si trascina da quasi dodici anni.
pagina 12 di 17 Innanzitutto tutta la documentazione esaustivamente indicata dalla difesa della società opposta dimostra inequivocabilmente che l'attività per la quale il ha invocato Pt_1
il riconoscimento del credito di Euro 3.000,00 afferiva a prestazioni rese dalla
[...]
ciò lo si evince sia dalla lettera di conferimento incarico professionale alla CP_2
Dott.ssa ed alla datata 19.07.2012 su carta Persona_2 Controparte_2
intestata alla con cui la società odierna appellata attribuì a Controparte_2
quest'ultima incarico professionale per lo svolgimento dell'attività di assistenza e consulenza fiscale, sia dalla lettera di conferimento incarico del 31.01.2013 all'avv. laddove quest'ultimo, nel formulare la sua offerta per il ricorso avverso Parte_1
l'avviso di accertamento n. TYS01DC02467, aveva specificato testualmente che
“Preciso che il mio studio fa svolgere tutte le attività non professionali e di servizi connessi alle prestazioni professionali ad una Società di servizi denominata
[...]
quasi a distinguere tra attività di assistenza legale a sé riferibile ed CP_2
attività di assistenza e consulenza prettamente contabile e fiscale da far svolgere alla sia dalla raccomandata a/r della versata in atti in Controparte_2 Controparte_2
occasione dell'udienza del giorno 08.08.2013 con la quale l'avv. aveva chiesto Pt_1
il pagamento del compenso per attività di supporto in seno al procedimento di accertamento fiscale avanti la Guardia di Finanza ma quale amministratore unico della predetta società, sia dalla raccomandata a/r del 27.05.2013 a firma dell'avv. Pt_1
con la quale era stato lo stesso professionista a distinguere tra il compenso al medesimo dovuto per il ricorso avverso l'avviso di accertamento ed il diverso compenso per
“l'assistenza prestata dal mio studio nell'accertamento svolto dalla Guardia di
Finanza”, sia infine dal contenuto della sentenza del Tribunale di Catania n. 2111/18 del 14.05.2018 in precedenza menzionata;
le risultanze sopra palesate non lasciano ombra di dubbio sul soggetto che ha espletato l'attività professionale di supporto e di integrazione alla difesa avanti la Commissione Tributaria precedente l'incarico del pagina 13 di 17 gennaio 2013 conferito al soggetto da individuare nella che Pt_1 Controparte_2
è già stato per tali incombenze rimunerato.
Non coglie nel segno quanto affermato dalla difesa del secondo cui, avendo la Pt_1
visto riconosciuto le proprie pretese con l'adozione della sentenza n. Controparte_2
2118 del 2018 del Tribunale di Catania, il compenso per l'attività oggetto del presente giudizio non poteva che spettare a se stesso, e ciò per il fatto che, in realtà, con il presente giudizio l'appellante ha preteso di fare valere un credito per attività Pt_1
professionali già svolte dalla e definitivamente riconosciutele come Controparte_2
tali ad opera del Tribunale di Catania con la predetta sentenza n. 2118 del 2018: si noti poi la contraddizione cui è pervenuto il nella parte in cui, alla pagina 9 dell'atto Pt_1
di appello ha sostenuto che “Sebbene la abbia intrattenuto rapporti Parte_2
professionali anche con la la somma di € 3.000,00 (euro tremila/00) è CP_2
dovuta, dalla predetta società, nei confronti dell'Avv. per l'attività Parte_1
professionale espletata sulla base dell'incarico conferito in data 31.01.20213” salvo poi asserire, nelle successive pagine 10 ed 11, che tale compenso era riferibile ad attività poste in essere a far data dal mese di giugno 2012, attività sì effettivamente effettuate ma, come detto, ad opera della la quale ha già visto Controparte_2
riconosciuto per l'espletamento di esse il proprio compenso.
Inconferente poi si palesa l'assunto difensivo del di fare risultare le attività Pt_1
espletate in favore di terzi soggetti, quali la difesa della nel procedimento Parte_2
penale che l'ha vista coinvolta o le prestazioni rese in favore della Parte_3
, come riconducibili alla sfera giuridica soggettiva sostanziale della odierna
[...]
parte appellata la quale non può essere tenuta a dovere sostenere esborsi per prestazioni professionali rese in favore di terzi soggetti.
Da ultimo merita piena adesione quanto affermato dalla difesa della parte appellata secondo cui la documentazione prodotta dal non sia stata idonea a provare la Pt_1
pagina 14 di 17 sussistenza di alcun controcredito considerato che “L'allegato 1 della produzione documentale avversaria (il modulo privacy) non è riferibile all'Avv. Esso Pt_1
(modulo) è su carta intestata della ed è sottoscritto dal convenuto quale Controparte_2
amministratore unico della Gli allegati nn. 2, 3, 4 e 5 afferiscono ai Controparte_2
verbali di accertamento della Guardia di Finanza. In essi si dà espressamente atto della presenza del Dott. nella qualità di consulente fiscale (e non di Parte_1
Avvocato) e della Dott.ssa , emergendo in tutta la sua evidenza la Per_2
riconducibilità di tale attività alla L'allegato 6 non comprova alcuna Controparte_2
attività materialmente espletata dall'Avv. ma una mera nomina peraltro non Pt_1
da parte della società odierna concludente ma da parte di un diverso soggetto (la
Sig.ra personalmente). L'allegato 7 è espressamente riferibile alla Parte_2
“consulenza ed assistenza accertamento fiscale” oggetto dello specifico incarico dato alla giusta lettera di conferimento incarico del 19.07.12 (doc. 1 della Controparte_2
produzione del reclamo). L'allegato 8 è probatorio di quanto sin da sempre ha sostenuto questa difesa e cioè che “tutte le attività non professionali e di servizi connessi alle prestazioni professionali” venivano fatte svolgere “ad una società di servizi denominata . Gli allegati 9, 10 e 11 non comprovano alcuna Controparte_2
attività dell'Avv. e anche quando così non fosse, rientrerebbero certamente Pt_1
nell'ambito delle attività connesse alla prestazione professionale e dunque fatta svolgere alla Gli allegati 12 e 13 sono probatori dell'eccedenza che Controparte_2
l'Avv. è tenuto a restituire alla per sua stessa ammissione. Pt_1 Parte_2
Gli allegati 14, 15 e 16 non comprovano alcun controcredito”: tali affermazioni, cui non è seguita apposita contestazione ad opera della difesa di parte appellante, ben chiariscono l'incedere degli avvenimenti come ricostruito dal Giudice di primo grado e chiudono il cerchio circa la infondatezza dell'odierno appello.
pagina 15 di 17 Il gravame va del pari disatteso non soltanto per il mancato riconoscimento di un ulteriore compenso in capo al ma anche avuto riguardo alla richiesta di Pt_1
quest'ultimo, oggetto del secondo motivo di doglianza, con la quale è stato invocato il riconoscimento degli interessi moratori ex d.lgs 231/2002 sul credito riconosciutogli di Euro 2.292,00: a parte il fatto che tale domanda è stata azionata dal per la Pt_1
prima volta in seno al verbale di udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, palesandosi per ciò solo tardiva, devesi comunque rilevare che la spettanza degli interessi opera di diritto ex art. 821 c.c. in ragione del principio di naturale fecondità del denaro e che essi verranno riconosciuti nel momento in cui formeranno, al pari del credito accertato nella sentenza oggetto di gravame, oggetto di apposita domanda di condanna, attesa viepiù l'efficacia di mero accertamento della relativa statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 83 del 2024 che ha acclarato la esistenza.
Va infine, in accoglimento dell'appello incidentale azionato dalla
[...]
, disposto lo svincolo della somma di Euro 6.000,00 Parte_2
depositata a titolo di cauzione nel libretto di risparmio nominativo n. 476651519 intestato a , libretto acceso in data 31.07.2013 presso la Banca Parte_2
Agricola Popolare di Ragusa, Agenzia di Caltagirone, somma da restituire alla società odierna appellata.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno addossate a
[...]
nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle Pt_1
controversie il cui valore va da Euro 1.101,00 ad Euro 5.200,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 267/2024 R.G., così provvede:
pagina 16 di 17 Rigetta l'appello azionato da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Caltagirone n. 83/2024, pubblicata in data 22 gennaio 2024, che conferma;
In accoglimento dell'appello incidentale azionato dalla Parte_2
, dispone in favore di quest'ultima lo svincolo della somma di
[...]
Euro 6.000,00 depositata nel libretto di risparmio nominativo n. 476651519 intestato a ed acceso in data 31.07.2013 presso la Banca Agricola Parte_2
Popolare di Ragusa, Agenzia di Caltagirone;
Condanna al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
, delle spese processuali del presente grado di Parte_2
giudizio che si liquidano in Euro 2.915,00 per compenso di avvocato (di cui euro
536,00 per la fase di studio, euro 536,00 per la fase introduttiva, euro 992,00 per la fase di trattazione ed euro 851,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di Parte_1
dell'ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 30 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 267/2024
PROMOSSA DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso il Parte_1 C.F._1
suo studio di Catania in via Etnea n. 205 e rappresentato e difeso da sé ex art. 86
c.p.c.
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore (P.IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Rosamaria Distefano giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Grammichele, Corso Cavour n. 75
APPELLATA
pagina 1 di 17 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 19.09.2013 la Parte_2
ha citato in giudizio l'avv. chiedendo di convalidare il
[...] Parte_1
provvedimento cautelare adottato nel giudizio ex art. 670 c.p.c. di sequestro giudiziario, avente ad oggetto l'assegno bancario n. 71736678 del 26.07.2013 dell'importo di € 5.292,00, promosso dalla stessa società nei confronti dell'avv.
di dichiarare il diritto di essa attrice alla restituzione del titolo n. 71736678 di Pt_1
€ 5.292,00 oggetto di sequestro stabilendo l'eventuale corrispettivo dovuto all'avv. commisurato all'effettiva attività professionale da questi svolta fino alla data Pt_1
della revoca dell'incarico, e di condannare il convenuto al pagamento delle Pt_1
spese e degli onorari di giudizio, compresi quelli della precedente fase cautelare e del successivo reclamo.
A sostegno della propria domanda la ha dedotto che con Parte_2
lettera di conferimento incarico del 31.01.2013 aveva attribuito all'avv. Parte_1
mandato a redigere e depositare apposito ricorso, presso la Commissione Tributaria
Provinciale di Catania, avverso l'avviso di accertamento n. TYS01DC02467 emesso dall'Agenzia delle Entrate ai propri danni;
che per lo svolgimento di tale attività era stato stabilito un onorario pari ad € 21.170,65 da tacitare con la consegna di cinque assegni postdatati a garanzia del compenso pattuito;
che dei superiori cinque assegni l'avv. ne aveva incassati quattro, mentre restava non incassato l'assegno n. Pt_1
71736678, portante scadenza 31.07.2013, dell'importo di € 5.292,00, oggetto di sequestro giudiziario concesso dal Tribunale;
che, con note inoltrate a mezzo p.e.c. del
22.05.2013 e del 07.06.2013, aveva revocato l'incarico all'avv. chiedendo la Pt_1
restituzione della documentazione e la nota spese al fine di procedere alla regolarizzazione dell'eventuale posizione debitoria, tenendo conto degli assegni in pagina 2 di 17 precedenza consegnati ed in considerazione della conclusione anticipata dell'incarico; che, con nota del giorno 11.06.2013, l'avv. aveva riscontrato la richiesta di cui Pt_1
sopra limitandosi a dire che “la differenza fra quanto a me dovuto per l'attività di assistenza nel ricorso, espletata fino alla data della revoca dell'incarico e, l'importo complessivo degli assegni post datati consegnati dalla Sua ditta, è pari ad € 3.000,00
e che la stessa eccedenza di somme, qualora non fissiate un apposito appuntamento presso il mio studio prima della scadenza dell'ultimo assegno del 31.07.2013, sarà imputata in acconto delle somme dovute per l'assistenza all'accertamento fiscale degli anni 2007- 2012”; che lo stesso avv. aveva provveduto, in sostanza, a Pt_1
quantificare il saldo per la sua attività espletata in complessivi € 2.292,00, mentre l'assegno nella sua disponibilità, con scadenza 31.07.2013, ammontava complessivamente ad € 5.292,00 con un'eccedenza in proprio favore di € 3.000,00; che, con note del 12 e 18 Luglio 2013, nel chiedere la fissazione di appuntamento presso lo studio dell'avv. aveva rappresentato la propria disponibilità ad Pt_1
emettere un ulteriore assegno di € 2.292,00 per il saldo ex adverso quantificato, chiedendo, al contempo, la restituzione del predetto titolo;
che alla superiore richiesta l'Avv. aveva risposto che il predetto titolo non sarebbe stato restituito in Pt_1
quanto la somma eccedente di € 3.000,00 sarebbe stata trattenuta per l'attività di ricostruzione contabile degli anni 2007-2012; che tale ultima attività, però, non era stata effettuata dall'avv. ma dalla società quest'ultima, di cui Pt_1 Controparte_2
l'avv. era legale rappresentante, che aveva svolto l'attività prodromica Parte_1
all'impugnazione dell'avviso di accertamento sopra menzionato;
che, a fronte dell'illegittimo rifiuto di consegna del titolo, aveva promosso ricorso ex art. 670 c.p.c. chiedendo il sequestro giudiziario dell'assegno n. 71736678 di € 5.292,00 successivamente accolto con decreto inaudita altera parte del 26.07.2013 con il quale il Giudice altresì nominava l'Avv. quale custode giudiziario e disponeva Pt_1
pagina 3 di 17 depositarsi presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa – Agenzia di Caltagirone - la somma di € 6.000,00 a titolo cauzionale;
che, ultimata la fase cautelare di reclamo, che del pari aveva registrato la conferma del sequestro giudiziario, la
[...]
aveva iniziato il giudizio di merito avverso l'avv. Parte_2
rassegnando le conclusioni sopra menzionate. Pt_1
L'avv. si è costituito in giudizio chiedendo in via preliminare di Parte_1
accertare l'esistenza del proprio credito vantato nei confronti della società attrice e, nel merito, di rigettare la richiesta di convalida dei provvedimenti cautelari già adottati nonché la richiesta di restituzione dell'assegno n. 717366678, e ciò in quanto le somme portate dal titolo contestato gli erano integralmente dovute per le ulteriori attività professionali espletate a vantaggio della società attrice: a fondamento delle sue difese il ha rilevato di avere svolto attività professionale in favore della società attrice Pt_1
ben prima del conferimento dell'incarico, avvenuto nel gennaio 2013, volto all'impugnazione dell'avviso di accertamento n. TYS01DC02467, avendo infatti espletato consulenza fiscale e tributaria sin dal 26 giugno 2012 allorché CP
, legale rappresentante della società attrice, si recò presso il suo studio per
[...]
commissionargli mandati professionali ulteriori rispetto alla predisposizione del ricorso ed all'attività difensiva avanti alle Commissioni Tributarie, ed ha sottolineato come la comunicazione recapitata alla società attrice, lungi dal costituire riconoscimento del debito nei confronti di controparte, aveva imputato la residua somma di Euro 3.000,00 alla tacitazione di altri crediti maturati in proprio favore per diversi ed ulteriori incarichi professionali ricevuti quali l'assistenza assolta durante la fase delle indagini tributarie e l'espletamento di attività extragiudiziali.
Radicatosi il contraddittorio nella fase di merito, con sentenza n. 83/2024, pubblicata il 24/01/2024, il Tribunale di Caltagirone ha accolto la domanda della
[...]
ed ha dichiarato il diritto di quest'ultima ad avere Parte_2
pagina 4 di 17 restituito l'assegno oggetto di sequestro giudiziario, ha dichiarato che il residuo credito vantato dal convenuto per l'attività professionale dallo Stesso espletata ammontava ad
€ 2.292.00, ed ha condannato l'avv. al pagamento delle spese processuali Pt_1
liquidate in complessivi € 5.000.00 per compensi relativi alle tre fasi di giudizio, oltre a € 85.00 per spese nonché i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali: a fondamento della decisione il decidente in primo grado ha riconosciuto che il credito residuo spettante al per l'espletamento dell'attività di difensore avanti alle Pt_1
Commissioni Tributarie ammontava, tenuto conto dell'anticipata revoca del mandato, ad Euro 2.292,00 salvo, però, ritenere non provato ad opera del l'esistenza di Pt_1
ulteriori voci di credito per asserite attività professionali espletate in favore della cui imputare la residua somma di Euro 3.000,00, “a ciò Parte_2
ostando la considerazione che l'attività di assistenza fiscale presuntivamente svolta nel corso dell'accertamento fiscale che ha riguardato la società è stata svolta da soggetto diverso dall'odierno convenuto e precisamente dalla società , CP_2
società facente si capo all'odierno convenuto, ma costituente soggetto giuridico diverso. Sul punto è qui sufficiente richiamare il contento dell'ordinanza emessa dal giudice cautelare in data 19.8.2013 nonché l'ordinanza emessa a conclusione del giudizio di reclamo in data 13.3.2014, da intendersi qui pienamente confermate, che compiutamente ricostruiscono i rapporti tra le parti escludendo la possibilità per il di opporre in compensazione all'odierna attrice un credito vantato da altro Pt_1
soggetto e, al momento in cui lo stesso veniva opposto, incerto nell'an e nel quantum da accertare nelle apposite sedi giudiziarie e con riguardo ai soggetti titolari delle rispettive posizioni giuridiche. A riprova della correttezza della ricostruzione effettuata nei provvedimenti cautelari, va evidenziato che pur il rapporto intercorso tra la società e l'attrice è stato oggetto di procedimento conclusosi con il CP_2
pagina 5 di 17 riconoscimento delle pretese dalla prima vantate nei confronti della Parte_2
e la relativa quantificazione”.
Avverso la sentenza n. 83/2024 l'Avv. ha proposto appello censurando il Pt_1
contenuto del deciso stante, a suo dire, l'errata ricostruzione dei fatti di causa ivi palesata che aveva imputato la somma di Euro 3.000,00, pari alla differenza tra l'importo dell'assegno bancario n. 71736678, datato 26.07.2013, dell'importo di €
5.292,00 e quanto riconosciutogli a titolo di compenso per l'attività difensiva scolta avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Catania pari ad Euro 2.292,00, ad attività svolta da altro soggetto giuridico individuato nella la quale, in Controparte_2
realtà, aveva già visto il riconoscimento delle proprie spettanze nei confronti della giusta sentenza del Tribunale di Parte_2
Catania n. 2118 del 2018, pubblicata in data 14 maggio 2018, con la quale era stato confermato in favore della l'importo di Euro 8.263,56 “a titolo di Controparte_2
saldo dovuto per compensi professionali relativi a prestazioni di servizi ed assistenza amministrativa e contabile, resi nell'accertamento fiscale Guardia di Finanza Tenenza di Caltagirone, con elaborazione, ricostruzione e stampa della contabilità per
l'accertamento inerente gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012”: l'appellante ha infatti dedotto che la sua attività in favore della Pt_1 Parte_2
era iniziata nel giugno del 2012, ben prima del conferimento
[...]
del mandato difensivo avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, allorché la lo contattò per avere lumi in merito all'indagine finanziaria in Parte_2
corso nei suoi confronti ed in merito al procedimento penale che la vedeva indagata per i reati di cui agli artt. 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, circostanza confermata dal saldo, ad opera della Parte_2
, della fattura n. 34 emessa il 28 agosto 2012 a titolo di acconto per l'attività di
[...]
“consulenza ed assistenza accertamento fiscale Guardia di Finanza Tenenza di
pagina 6 di 17 Caltagirone” dell'importo di Euro 2.646,00, a dimostrazione che la predetta società era pienamente a conoscenza dell'attività professionale svolta in proprio favore da esso professionista sin dal giugno del 2012, senza comunque sottacere che nel periodo che andava dal giugno 2012 sino al conferimento dell'incarico difensivo avanti la
Commissione Tributaria Provinciale di Catania egli aveva svolto innumerevoli attività extragiudiziali quali la predisposizione dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale in capo a e la predisposizione Controparte_1 CP_3
dell'atto di costituzione e dello statuto della , la redazione del Parte_3
contratto di affitto d'azienda tra la Parte_2
e la , con coevo inventario del beni aziendali, la partecipazione a Parte_3
riunioni in banca ed avanti al notaio rogante i predetti atti nonché infine l'espletamento di attività complementari al predetto contratto di affitto d'azienda, e che, in definitiva, la missiva del giorno 11.06.2013 a mente della quale egli aveva asserito che “la differenza fra quanto a me dovuto per l'attività di assistenza nel ricorso, espletata fino alla data della revoca dell'incarico e, l'importo complessivo degli assegni post datati consegnati dalla Sua ditta, è pari ad € 3.000,00 e che la stessa eccedenza di somme, qualora non fissiate un apposito appuntamento presso il mio studio prima della scadenza dell'ultimo assegno del 31.07.2013, sarà imputata in acconto delle somme dovute per l'assistenza all'accertamento fiscale degli anni 2007- 2012”, lungi dal costituire acquiescenza alle avverse difese, mirava a specificare che l'importo residuo di Euro 3.000,00 andava a coprire le ulteriori attività professionali che egli aveva espletato sempre in favore della medesima società odierna appellata.
L'Avv. ha inoltre censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva Pt_1
liquidato gli interessi moratori ex decreto legislativo n. 231 del 2002 sul credito riconosciutogli, da corrispondere a carico della Parte_2
a far data dal 9 ottobre 2012 sino al soddisfo, ha comunque aderito alla
[...]
pagina 7 di 17 richiesta di restituzione dell'assegno bancario oggetto del concesso sequestro giudiziario essendo decorso il termine decennale dalla sua emissione ed, infine, ha formulato domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. della Parte_2
, il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di
[...]
giudizio.
Si è costituita nel giudizio di appello la Parte_2 Controparte_1
contestando il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto del gravame: a fondamento delle proprie difese la società appellata ha evidenziato che l'attività di assistenza prestata in relazione alle operazioni di accertamento eseguite presso gli
Uffici della Guardia di Finanza di Caltagirone, a seguito delle indagini dalla stessa avviate, era stata espletata dalla di cui l'avv. era legale Controparte_2 Pt_1
rappresentante, e dalla dott.ssa ma non dall'avv. in persona, Persona_1 Pt_1
come si evinceva sia dalla lettera di conferimento incarico professionale alla Dott.ssa ed alla datata 19.07.2012 su carta intestata Persona_2 Controparte_2
alla sia dalla lettera di conferimento incarico del 31.01.2013 all'avv. Controparte_2
laddove quest'ultimo, nel formulare la sua offerta per il ricorso avverso Parte_1
l'avviso di accertamento n. TYS01DC02467, aveva specificato testualmente che
“Preciso che il mio studio fa svolgere tutte le attività non professionali e di servizi connessi alle prestazioni professionali ad una Società di servizi denominata
[...]
, sia dalla raccomandata a/r della versata in atti in CP_2 Controparte_2
occasione dell'udienza del giorno 08.08.2013 avanti al Tribunale di Caltagirone, con la quale l'avv. quale amministratore unico della predetta società, aveva chiesto Pt_1
il pagamento delle somme per la medesima attività di accertamento presso la Guardia di Finanza per la quale il medesimo professionista rivendicava ulteriori compensi professionali nel presente giudizio, sia dalla raccomandata a/r del 27.05.2013 a firma dell'avv. con la quale era stato lo stesso professionista a distinguere tra il Pt_1
pagina 8 di 17 compenso al medesimo dovuto per il ricorso avverso l'avviso di accertamento ed il diverso compenso per “l'assistenza prestata dal mio studio nell'accertamento svolto dalla Guardia di Finanza”, sia infine dal ricorso per decreto ingiuntivo promosso dalla e pedissequo decreto monitorio n. 2864/2014 emesso dal Tribunale Controparte_2
di Catania, la cui opposizione era culminata con l'adozione della sentenza del
Tribunale di Catania n. 2111/18 del 14.05.2018, con cui era stato riconosciuto alla CP_2
il compenso professionale per la medesima attività per la quale il CP_2 Pt_1
aveva nuovamente invocato la liquidazione del compenso;
che, con riferimento all'attività svolta dal per assistere penalmente, quale difensore di fiducia, Pt_1
, si trattava di attività svolta nei confronti di quest'ultima non Controparte_1
passibile di ristoro ad opera di essa società; che le asserite ulteriori attività ex adverso elencate alle pagine 14 e 15 dell'atto di appello erano state oggetto di contenziosi con la per incarichi svolti e rimunerati in favore di quest'ultima che non Controparte_2
ammettevano duplicazioni di compenso;
che, ad ogni buon conto, trattavasi di attività per le quali lo stesso avv. nella lettera di conferimento incarico del 31.01.2013, Pt_1
aveva precisato “che il mio studio fa svolgere tutte le attività non professionali e di servizi connessi alle prestazioni professionali ad una Società di servizi denominata
; che, infine, per tutte le sbandierate attività indicate dalla parte Controparte_2
appellante quest'ultima non aveva fornito alcuna quantificazione da poter opporre come controcredito al fine di paralizzare le domande accolte dal giudice di primo grado.
La , sulla premessa che “Con decreto del Parte_2
26.07.2013 il Tribunale di Caltagirone, Sezione Distaccata di Grammichele, nel disporre il sequestro giudiziario dell'assegno oggetto del contendere, disponeva depositarsi presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa – Agenzia di Caltagirone, la somma di € 6.000,00 a titolo cauzionale. In data 31.07.2013 il predetto Istituto di
pagina 9 di 17 credito provvedeva all'accensione del libretto di risparmio nominativo n. 476651519 intestato a con vincolo giudiziale, con saldo di € 6.000,00; Parte_2
Attualmente il superiore libretto è conservato presso la cassaforte della cancelleria civile giusta nota dell'08.02.2024 della Cancelleria. Già nel giudizio di primo grado la ha chiesto disporre lo svincolo, in favore dell'attrice odierna Parte_2
appellata, della superiore somma e conseguentemente disporre la consegna alla del predetto libretto affinchè la possa procedere alla Parte_2 Pt_4
riscossione dell'intera somma in essa depositata ed estinzione del relativo libretto. Il
Giudice di prime cure per mero errore non ha disposto lo svincolo”, ha incoato appello incidentale avverso la sentenza n. 83/2024 nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sullo svincolo della somma di Euro 6.000,00 accantonata a titolo di cauzione.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di discussione del 19 maggio 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello azionato da per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
Tra l'avv. e la è Parte_1 Parte_2
intercorso un rapporto professionale in virtù del quale il primo ha prestato assistenza difensiva in favore della seconda con riferimento all'impugnazione dell'avviso di accertamento n. emesso dall'Agenzia delle Entrate a detrimento della NumeroDiC_1
; per lo svolgimento di tale attività era Parte_2
stato stabilito un onorario pari ad € 21.170,65 da tacitare con la consegna di cinque assegni, dei quali quattro incassati dall'avv. mentre il quinto assegno n. Pt_1
71736678, portante scadenza 31.07.2013 e dell'importo di € 5.292,00, è rimasto nella disponibilità di quest'ultimo e non è stato incassato stante la concretizzazione della pagina 10 di 17 sopraggiunta revoca dell'incarico professionale posto in essere dalla società committente.
Insorta controversia tra le parti circa le sorti del predetto assegno, con la nota del giorno
11.06.2013 l'avv. evidenziava alla società committente odierna appellata che Pt_1
“la differenza fra quanto a me dovuto per l'attività di assistenza nel ricorso, espletata fino alla data della revoca dell'incarico e, l'importo complessivo degli assegni postdatati consegnati dalla Sua ditta, è pari ad € 3.000,00 e che la stessa eccedenza di somme, qualora non fissiate un apposito appuntamento presso il mio studio prima della scadenza dell'ultimo assegno del 31.07.2013, sarà imputata in acconto delle somme dovute per l'assistenza all'accertamento fiscale degli anni 2007- 2012”: in sostanza il asseriva che il compenso residuo per l'attività difensiva avanti alla Pt_1
Commissione Tributaria ammontava ad Euro 2.292,00 e che egli avrebbe comunque trattenuto il residuo importo di Euro 3.000,00 “in acconto delle somme dovute per
l'assistenza all'accertamento fiscale degli anni 2007- 2012”.
E' emerso inoltre dagli atti di causa che la Parte_2
odierna appellata abbia beneficiato di ulteriori attività professionali espletate
[...]
in suo favore dalla società di cui l'avv. era legale Controparte_2 Parte_1
rappresentante, come si evince sia dal contenuto della sentenza del Tribunale di Catania
n. 2111/18 del 14.05.2018, con cui era stato riconosciuto alla il Controparte_2
compenso professionale di Euro 8.263,56 “a titolo di saldo dovuto per compensi professionali relativi a prestazioni di servizi ed assistenza amministrativa e contabile, resi nell'accertamento fiscale Guardia di Finanza Tenenza di Caltagirone, con elaborazione, ricostruzione e stampa della contabilità per l'accertamento inerente gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012”, sia da quanto affermato dallo stesso con la missiva del 27.05.2013 con la quale era stato lo stesso professionista a Pt_1
distinguere tra il compenso al medesimo dovuto per il ricorso avverso l'avviso di pagina 11 di 17 accertamento ed il diverso compenso per “l'assistenza prestata dal mio studio nell'accertamento svolto dalla Guardia di Finanza”.
Stanti la coeva compresenza del ruolo del quale professionista singolo e quale Pt_1
legale rappresentante della nonché il fatto che la Controparte_2 [...]
odierna appellata abbia beneficiato di prestazioni da parte Parte_2
di entrambi i predetti soggetti, occorre nella presente sede capire se il residuo di Euro
3.000,00 scaturente dalla differenza tra l'importo dell'assegno bancario n. 71736678, datato 26.07.2013, dell'importo di € 5.292,00 e quanto autoliquidatosi, ad opera del a titolo di residuo compenso spettantegli prima della revoca del mandato ad Pt_1
litem per l'attività difensiva scolta avanti la Commissione Tributaria Provinciale di
Catania pari ad Euro 2.292,00, sia da riferire ad ulteriori attività professionali svolte dal medesimo o ad attività svolte da altro soggetto giuridico da individuare Pt_1
nella la Corte sul punto condivide quanto affermato dal Tribunale di Controparte_2
Caltagirone e ritiene che il abbia invocato la liquidazione di un compenso Pt_1
professionale già riconosciuto alla di cui lo stesso era Controparte_2 Pt_1
amministratore, per attività da quest'ultima già espletata e già rimunerata giusta sentenza del Tribunale di Catania n. 2111/18 del 14.05.2018 che ha riconosciuto alla il compenso professionale di Euro 8.263,56 “a titolo di saldo dovuto Controparte_2
per compensi professionali relativi a prestazioni di servizi ed assistenza amministrativa e contabile, resi nell'accertamento fiscale Guardia di Finanza Tenenza di Caltagirone, con elaborazione, ricostruzione e stampa della contabilità per
l'accertamento inerente gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012”, vale a dire per le medesime attività per le quali il ha richiesto nel presente giudizio l'importo Pt_1
di Euro 3.000,00 al fine di paralizzare la restituzione dell'assegno n. 71736678 per le cui sorti si è addivenuti all'odierno contenzioso che si trascina da quasi dodici anni.
pagina 12 di 17 Innanzitutto tutta la documentazione esaustivamente indicata dalla difesa della società opposta dimostra inequivocabilmente che l'attività per la quale il ha invocato Pt_1
il riconoscimento del credito di Euro 3.000,00 afferiva a prestazioni rese dalla
[...]
ciò lo si evince sia dalla lettera di conferimento incarico professionale alla CP_2
Dott.ssa ed alla datata 19.07.2012 su carta Persona_2 Controparte_2
intestata alla con cui la società odierna appellata attribuì a Controparte_2
quest'ultima incarico professionale per lo svolgimento dell'attività di assistenza e consulenza fiscale, sia dalla lettera di conferimento incarico del 31.01.2013 all'avv. laddove quest'ultimo, nel formulare la sua offerta per il ricorso avverso Parte_1
l'avviso di accertamento n. TYS01DC02467, aveva specificato testualmente che
“Preciso che il mio studio fa svolgere tutte le attività non professionali e di servizi connessi alle prestazioni professionali ad una Società di servizi denominata
[...]
quasi a distinguere tra attività di assistenza legale a sé riferibile ed CP_2
attività di assistenza e consulenza prettamente contabile e fiscale da far svolgere alla sia dalla raccomandata a/r della versata in atti in Controparte_2 Controparte_2
occasione dell'udienza del giorno 08.08.2013 con la quale l'avv. aveva chiesto Pt_1
il pagamento del compenso per attività di supporto in seno al procedimento di accertamento fiscale avanti la Guardia di Finanza ma quale amministratore unico della predetta società, sia dalla raccomandata a/r del 27.05.2013 a firma dell'avv. Pt_1
con la quale era stato lo stesso professionista a distinguere tra il compenso al medesimo dovuto per il ricorso avverso l'avviso di accertamento ed il diverso compenso per
“l'assistenza prestata dal mio studio nell'accertamento svolto dalla Guardia di
Finanza”, sia infine dal contenuto della sentenza del Tribunale di Catania n. 2111/18 del 14.05.2018 in precedenza menzionata;
le risultanze sopra palesate non lasciano ombra di dubbio sul soggetto che ha espletato l'attività professionale di supporto e di integrazione alla difesa avanti la Commissione Tributaria precedente l'incarico del pagina 13 di 17 gennaio 2013 conferito al soggetto da individuare nella che Pt_1 Controparte_2
è già stato per tali incombenze rimunerato.
Non coglie nel segno quanto affermato dalla difesa del secondo cui, avendo la Pt_1
visto riconosciuto le proprie pretese con l'adozione della sentenza n. Controparte_2
2118 del 2018 del Tribunale di Catania, il compenso per l'attività oggetto del presente giudizio non poteva che spettare a se stesso, e ciò per il fatto che, in realtà, con il presente giudizio l'appellante ha preteso di fare valere un credito per attività Pt_1
professionali già svolte dalla e definitivamente riconosciutele come Controparte_2
tali ad opera del Tribunale di Catania con la predetta sentenza n. 2118 del 2018: si noti poi la contraddizione cui è pervenuto il nella parte in cui, alla pagina 9 dell'atto Pt_1
di appello ha sostenuto che “Sebbene la abbia intrattenuto rapporti Parte_2
professionali anche con la la somma di € 3.000,00 (euro tremila/00) è CP_2
dovuta, dalla predetta società, nei confronti dell'Avv. per l'attività Parte_1
professionale espletata sulla base dell'incarico conferito in data 31.01.20213” salvo poi asserire, nelle successive pagine 10 ed 11, che tale compenso era riferibile ad attività poste in essere a far data dal mese di giugno 2012, attività sì effettivamente effettuate ma, come detto, ad opera della la quale ha già visto Controparte_2
riconosciuto per l'espletamento di esse il proprio compenso.
Inconferente poi si palesa l'assunto difensivo del di fare risultare le attività Pt_1
espletate in favore di terzi soggetti, quali la difesa della nel procedimento Parte_2
penale che l'ha vista coinvolta o le prestazioni rese in favore della Parte_3
, come riconducibili alla sfera giuridica soggettiva sostanziale della odierna
[...]
parte appellata la quale non può essere tenuta a dovere sostenere esborsi per prestazioni professionali rese in favore di terzi soggetti.
Da ultimo merita piena adesione quanto affermato dalla difesa della parte appellata secondo cui la documentazione prodotta dal non sia stata idonea a provare la Pt_1
pagina 14 di 17 sussistenza di alcun controcredito considerato che “L'allegato 1 della produzione documentale avversaria (il modulo privacy) non è riferibile all'Avv. Esso Pt_1
(modulo) è su carta intestata della ed è sottoscritto dal convenuto quale Controparte_2
amministratore unico della Gli allegati nn. 2, 3, 4 e 5 afferiscono ai Controparte_2
verbali di accertamento della Guardia di Finanza. In essi si dà espressamente atto della presenza del Dott. nella qualità di consulente fiscale (e non di Parte_1
Avvocato) e della Dott.ssa , emergendo in tutta la sua evidenza la Per_2
riconducibilità di tale attività alla L'allegato 6 non comprova alcuna Controparte_2
attività materialmente espletata dall'Avv. ma una mera nomina peraltro non Pt_1
da parte della società odierna concludente ma da parte di un diverso soggetto (la
Sig.ra personalmente). L'allegato 7 è espressamente riferibile alla Parte_2
“consulenza ed assistenza accertamento fiscale” oggetto dello specifico incarico dato alla giusta lettera di conferimento incarico del 19.07.12 (doc. 1 della Controparte_2
produzione del reclamo). L'allegato 8 è probatorio di quanto sin da sempre ha sostenuto questa difesa e cioè che “tutte le attività non professionali e di servizi connessi alle prestazioni professionali” venivano fatte svolgere “ad una società di servizi denominata . Gli allegati 9, 10 e 11 non comprovano alcuna Controparte_2
attività dell'Avv. e anche quando così non fosse, rientrerebbero certamente Pt_1
nell'ambito delle attività connesse alla prestazione professionale e dunque fatta svolgere alla Gli allegati 12 e 13 sono probatori dell'eccedenza che Controparte_2
l'Avv. è tenuto a restituire alla per sua stessa ammissione. Pt_1 Parte_2
Gli allegati 14, 15 e 16 non comprovano alcun controcredito”: tali affermazioni, cui non è seguita apposita contestazione ad opera della difesa di parte appellante, ben chiariscono l'incedere degli avvenimenti come ricostruito dal Giudice di primo grado e chiudono il cerchio circa la infondatezza dell'odierno appello.
pagina 15 di 17 Il gravame va del pari disatteso non soltanto per il mancato riconoscimento di un ulteriore compenso in capo al ma anche avuto riguardo alla richiesta di Pt_1
quest'ultimo, oggetto del secondo motivo di doglianza, con la quale è stato invocato il riconoscimento degli interessi moratori ex d.lgs 231/2002 sul credito riconosciutogli di Euro 2.292,00: a parte il fatto che tale domanda è stata azionata dal per la Pt_1
prima volta in seno al verbale di udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, palesandosi per ciò solo tardiva, devesi comunque rilevare che la spettanza degli interessi opera di diritto ex art. 821 c.c. in ragione del principio di naturale fecondità del denaro e che essi verranno riconosciuti nel momento in cui formeranno, al pari del credito accertato nella sentenza oggetto di gravame, oggetto di apposita domanda di condanna, attesa viepiù l'efficacia di mero accertamento della relativa statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 83 del 2024 che ha acclarato la esistenza.
Va infine, in accoglimento dell'appello incidentale azionato dalla
[...]
, disposto lo svincolo della somma di Euro 6.000,00 Parte_2
depositata a titolo di cauzione nel libretto di risparmio nominativo n. 476651519 intestato a , libretto acceso in data 31.07.2013 presso la Banca Parte_2
Agricola Popolare di Ragusa, Agenzia di Caltagirone, somma da restituire alla società odierna appellata.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno addossate a
[...]
nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle Pt_1
controversie il cui valore va da Euro 1.101,00 ad Euro 5.200,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 267/2024 R.G., così provvede:
pagina 16 di 17 Rigetta l'appello azionato da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Caltagirone n. 83/2024, pubblicata in data 22 gennaio 2024, che conferma;
In accoglimento dell'appello incidentale azionato dalla Parte_2
, dispone in favore di quest'ultima lo svincolo della somma di
[...]
Euro 6.000,00 depositata nel libretto di risparmio nominativo n. 476651519 intestato a ed acceso in data 31.07.2013 presso la Banca Agricola Parte_2
Popolare di Ragusa, Agenzia di Caltagirone;
Condanna al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
, delle spese processuali del presente grado di Parte_2
giudizio che si liquidano in Euro 2.915,00 per compenso di avvocato (di cui euro
536,00 per la fase di studio, euro 536,00 per la fase introduttiva, euro 992,00 per la fase di trattazione ed euro 851,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di Parte_1
dell'ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 30 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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