Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951.