CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
TA AN, RE
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 36/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4915/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- SENTENZA n. 4915_2024 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5211/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.4915/01/2024 del 6 novembre 2024, depositata il 6 maggio 2024, la CGT di primo grado di
Caserta rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento n. 1740 del
02/03/2024, emesso dal comune di San Nicola la Strada (CE), - notificato il 25/03/2024 a mezzo servizio postale recante una richiesta per omesso/parziale versamento imposta TARI, anno d'imposta 2018, per un totale complessivo di € 248,00.
Ha interposto appello il Contribuente che ha censurato l'impugnata sentenza, in primo luogo, per non aver ritenuto la Corte di primo grado l'inesistenza dell'originale dell'atto impugnato, avendo l'Ufficio notificato al contribuente “una copia cartacea di originale analogico”; evidenziando altresì che negare l'esistenza dell'originale dell'atto equivale a valido disconoscimento dell'atto stesso;
in secondo luogo per motivazione apparente circa il difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato e circa il difetto di motivazione segnatamente circa l'identificazione catastale dell'immobile e la chiarezza dei calcoli;
ancora per omessa motivazione circa eccezioni rilevanti;
ed infine circa l'errata applicazione della normativa covid sotto il profilo della eccepita decadenza dalla potestà impositiva
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l'Ente impositore che ha resistito punto per punto all'avverso dedotto deducendone l'infondatezza in fatto e diritto e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Nella seduta del 10 settembre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente è fondato e va accolto.
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento della sola questione del difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Fatta questa doverosa premessa giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della
“ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata — senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Cass 12002/2014). In applicazione del suddetto principio, va evidenziato che l'avviso di accertamento notificato non risulta in alcun modo motivato atteso che non indica l'immobile per il quale viene richiesto il tributo, il numero di occupanti e le tariffe applicate approvate con delibera di C.C. n. 4 del 30.03.2018.
Come giustamente argomentato dalla Cassazione (sent. n. 1905/2007) nell'avviso di accertamento devono confluire tutte le conoscenze dell'ufficio tributario e deve essere esternato con chiarezza, sia pur sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata. Il comma 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (la legge finanziaria del 2007) stabilisce che: «Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo».
Nell'avviso di accertamento, al di là della determinazione della somma dovuta, manca ogni indicazione del bene tassato, della sua superficie e delle aliquote applicate, ricorrendo così un difetto di motivazione dell'atto impugnato, non essendo indicati gli elementi della pretesa tributaria quali l'immobile oggetto di tassazione
(è indicato solo l'indirizzo di residenza attuale del contribuente), i dati catastali, la tariffa applicata, il numero degli occupanti, la superficie tassata, il periodo di occupazione dell'immobile. Nell'atto impugnato non vi è neppure il richiamo ad eventuali precedenti atti e/o avvisi bonari portati a conoscenza del contribuente da cui possa desumersi per relationem, l'immobile oggetto d'imposizione.
E' pacifico che nell'atto impugnato, notificato per l'omesso versamento della TARI dovuta per l'anno 2018, sia elencata la disciplina sia nazionale che regolamentare di riferimento e indicato l'ammontare dell'imposta, senza tuttavia fornire alcun elemento che consenta l'individuazione dell'immobile, il cui possesso legittimerebbe la pretesa impositiva e le cui caratteristiche consentirebbero di determinare la base imponibile.
Vale aggiungere che non è evidentemente sufficiente l'indicazione del solo indirizzo di residenza del contribuente;
ed, invero, un soggetto ben può essere residente in un Comune, ma non è per ciò solo legittimato passivo della pretesa tributaria, non essendo essa legata al requisito della residenza, bensì a quello diverso del possesso o detenzione di un immobile. In altri termini, il concetto di residenza non equivale a quello di possesso o detenzione di un bene, per cui una persona può risiedere in un immobile, a qualunque titolo, gratuito od oneroso, mentre il possessore o detentore dello stesso può essere un altro soggetto, tenuto al pagamento della TARI;
ad esempio, in ipotesi di un nucleo familiare residente nel medesimo immobile, evidentemente non tutti i componenti devono pagare la TARI, ma solo l'intestatario della “scheda”, o comunque il soggetto che ha fatto la denuncia o era tenuto a farlo. Di tutte le suddette circostanze, a fronte delle contestazioni del contribuente (nel caso in esame, il contribuente ha negato di avere presentato una dichiarazione al Comune di San Nicola la Strada ai fini TARI, allo scopo di eccepire che nell'avviso di accertamento impugnato non è individuato l'immobile oggetto della TARI, di cui non sono nemmeno indicati gli estremi catastali), non vi è agli atti prova alcuna. Il contribuente si duole, in altri termini, che nell'atto impugnato non è specificato per quale immobile, e per quale motivo, gli viene accertata l'imposta comunale.
Inoltre nell'avviso non sono indicati i criteri adottati per la liquidazione dell'importo di 248 euro. Tali carenze ledono evidentemente il diritto di difesa del contribuente.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza l'accoglimento dell'originaria domanda del contribuente.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna l'appellato Comune al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in € 280,00 per il primo grado ed in € 330,00 per il secondo grado, oltre accessori e CUT, con attribuzione al difensore dichiaratosene anticipatario
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
TA AN, RE
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 36/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4915/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- SENTENZA n. 4915_2024 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5211/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.4915/01/2024 del 6 novembre 2024, depositata il 6 maggio 2024, la CGT di primo grado di
Caserta rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento n. 1740 del
02/03/2024, emesso dal comune di San Nicola la Strada (CE), - notificato il 25/03/2024 a mezzo servizio postale recante una richiesta per omesso/parziale versamento imposta TARI, anno d'imposta 2018, per un totale complessivo di € 248,00.
Ha interposto appello il Contribuente che ha censurato l'impugnata sentenza, in primo luogo, per non aver ritenuto la Corte di primo grado l'inesistenza dell'originale dell'atto impugnato, avendo l'Ufficio notificato al contribuente “una copia cartacea di originale analogico”; evidenziando altresì che negare l'esistenza dell'originale dell'atto equivale a valido disconoscimento dell'atto stesso;
in secondo luogo per motivazione apparente circa il difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato e circa il difetto di motivazione segnatamente circa l'identificazione catastale dell'immobile e la chiarezza dei calcoli;
ancora per omessa motivazione circa eccezioni rilevanti;
ed infine circa l'errata applicazione della normativa covid sotto il profilo della eccepita decadenza dalla potestà impositiva
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l'Ente impositore che ha resistito punto per punto all'avverso dedotto deducendone l'infondatezza in fatto e diritto e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Nella seduta del 10 settembre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente è fondato e va accolto.
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento della sola questione del difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Fatta questa doverosa premessa giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della
“ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata — senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Cass 12002/2014). In applicazione del suddetto principio, va evidenziato che l'avviso di accertamento notificato non risulta in alcun modo motivato atteso che non indica l'immobile per il quale viene richiesto il tributo, il numero di occupanti e le tariffe applicate approvate con delibera di C.C. n. 4 del 30.03.2018.
Come giustamente argomentato dalla Cassazione (sent. n. 1905/2007) nell'avviso di accertamento devono confluire tutte le conoscenze dell'ufficio tributario e deve essere esternato con chiarezza, sia pur sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata. Il comma 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (la legge finanziaria del 2007) stabilisce che: «Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo».
Nell'avviso di accertamento, al di là della determinazione della somma dovuta, manca ogni indicazione del bene tassato, della sua superficie e delle aliquote applicate, ricorrendo così un difetto di motivazione dell'atto impugnato, non essendo indicati gli elementi della pretesa tributaria quali l'immobile oggetto di tassazione
(è indicato solo l'indirizzo di residenza attuale del contribuente), i dati catastali, la tariffa applicata, il numero degli occupanti, la superficie tassata, il periodo di occupazione dell'immobile. Nell'atto impugnato non vi è neppure il richiamo ad eventuali precedenti atti e/o avvisi bonari portati a conoscenza del contribuente da cui possa desumersi per relationem, l'immobile oggetto d'imposizione.
E' pacifico che nell'atto impugnato, notificato per l'omesso versamento della TARI dovuta per l'anno 2018, sia elencata la disciplina sia nazionale che regolamentare di riferimento e indicato l'ammontare dell'imposta, senza tuttavia fornire alcun elemento che consenta l'individuazione dell'immobile, il cui possesso legittimerebbe la pretesa impositiva e le cui caratteristiche consentirebbero di determinare la base imponibile.
Vale aggiungere che non è evidentemente sufficiente l'indicazione del solo indirizzo di residenza del contribuente;
ed, invero, un soggetto ben può essere residente in un Comune, ma non è per ciò solo legittimato passivo della pretesa tributaria, non essendo essa legata al requisito della residenza, bensì a quello diverso del possesso o detenzione di un immobile. In altri termini, il concetto di residenza non equivale a quello di possesso o detenzione di un bene, per cui una persona può risiedere in un immobile, a qualunque titolo, gratuito od oneroso, mentre il possessore o detentore dello stesso può essere un altro soggetto, tenuto al pagamento della TARI;
ad esempio, in ipotesi di un nucleo familiare residente nel medesimo immobile, evidentemente non tutti i componenti devono pagare la TARI, ma solo l'intestatario della “scheda”, o comunque il soggetto che ha fatto la denuncia o era tenuto a farlo. Di tutte le suddette circostanze, a fronte delle contestazioni del contribuente (nel caso in esame, il contribuente ha negato di avere presentato una dichiarazione al Comune di San Nicola la Strada ai fini TARI, allo scopo di eccepire che nell'avviso di accertamento impugnato non è individuato l'immobile oggetto della TARI, di cui non sono nemmeno indicati gli estremi catastali), non vi è agli atti prova alcuna. Il contribuente si duole, in altri termini, che nell'atto impugnato non è specificato per quale immobile, e per quale motivo, gli viene accertata l'imposta comunale.
Inoltre nell'avviso non sono indicati i criteri adottati per la liquidazione dell'importo di 248 euro. Tali carenze ledono evidentemente il diritto di difesa del contribuente.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza l'accoglimento dell'originaria domanda del contribuente.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna l'appellato Comune al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in € 280,00 per il primo grado ed in € 330,00 per il secondo grado, oltre accessori e CUT, con attribuzione al difensore dichiaratosene anticipatario