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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 206/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RO ANTONIO, Presidente
GI NG, EL
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5936/2020 depositato il 26/10/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Riscossione Sicilia S.p.a.- Ag Riscoss Prov Di Messina - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 994/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 3 e pubblicata il 28/02/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180005917004 BOLLO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'appellato si riporta alle conclusioni formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con ricorso notificato, mediante raccomandata postale A/R inviata il 4.9.18 e recapitata il 7.9.18, alla Riscossione Sicilia s.p.a., Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento di cui all'intestazione, notificata il 6.6.18, emessa per tasse di possesso automobilistico anno 2014, articolando i seguenti motivi di impugnazione: Nullità delle cartelle per inesistenza giuridica della notifica, eseguita a mezzo posta senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario;
Intervenuta prescrizione triennale del credito tributario, per assenza di atti interruttivi;
Nullità dell'avviso di accertamento, trattandosi di atto non previsto dalla disciplina di riferimento.
In data 4.12.18, si è costituita Riscossione Sicilia s.p.a., rilevando preliminarmente l'improcedibilità del ricorso, per mancato rispetto del termine dilatorio per l'esperimento della mediazione, l'inammissibilità del ricorso, per mancata indicazione dell'ufficio cui era indirizzato. Nel merito, ha dedotto lapropria carenza di responsabilità, in relazione alle questioni antecedenti la formazione del ruolo. Ha sostenuto, ancora, la validità della notifica della cartella.
In data 11.2.19, telematicamente, ha spiegato atto di intervento l'Agenzia delle Entrate, segnatamente documentando l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento sottostante la cartella.
In vista dell'udienza, in data 10.2.2020, la ricorrente ha prodotto poi memoria illustrativa, tesa a contestare la ritualità della notifica dell'intervento dell'ufficio ed a specificare le proprie difese. All'udienza, sentite le parti, il giudizio è stato quindi deciso.
Avverso la sentenza predetta proponeva appello il contribuente chiedendo la riforma della sentenza.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere riformare la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1) non può essere recepita la doglianza del concessionario, circa l'improcedibilità del ricorso, per mancata attesa dei termini per l'esperimento del reclamo, essendo a tale intempestiva costituzione del ricorrente ricollegata una mera improcedibilità temporanea, per il periodo di 90 giorni a far data dalla notifica. Né sussiste la ventilata causa di inammissibilità del ricorso, per mancata indicazione dell'ufficio contro il quale esso è proposto, essendo chiaramente indicato nell'intestazione dell'atto introduttivo che trattasi di "ricorso
contro
Riscossione Sicilia s.p.a. Agente di Messina".
2) Nel merito, poi, il ricorso è fondato. Non può, difatti, che prendersi atto della mancata prova della tempestiva notifica dell'avviso di accertamento sottostante la cartella di pagamento, pur richiamato in essa cartella. La relata prodotta dall'ufficio attesta il perfezionamento di essa notifica - peraltro, mediante corriere privato - in data 2.1.18, allorché il termine di prescrizione triennale, cadente al 31.12.17, era già decorso. La cartella va pertanto annullata.
3) Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza: si impone, pertanto, la condanna dell'ente impositore alla rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente, mentre si giustifica la compensazione nei rapporti tra costei e Riscossione Sicilia s.p.a., non essendo la soccombenza imputabile al concessionario.
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo, con distrazione in favore del difensore anticipatario, che ne ha fatto espressa richiesta.
Invero, l'appello è infondato, in quanto il primo giudice non ha, secondo gli insegnamenti della Suprema
Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal resistente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria non condivide l'iter logico e le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la illegittimità della pretesa tributaria.
Infatti, la Commissione Tributaria Provinciale ha correttamente ritenuto ha errato nel ritenere che “La relata prodotta dall'ufficio attesta il perfezionamento di essa notifica - peraltro, mediante corriere privato - in data
2.1.18, allorché il termine di prescrizione triennale, cadente al 31.12.17, era già decorso.”
In punto di diritto, La tassa deve essere corrisposta , pertanto , nei termini , con le modalità e per i periodi fissi di imposta previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tassa di circolazione ( DPR n. 39 del 1953 e
DM 18-9-1982). Il diritto della Amministrazione finanziaria a richiedere la tassa si prescrive comunque con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento per cui la avvenuta prova dalla notifica dell'avviso di accertamento nel termine di tre anni ha la funzione di interrompere la prescrizione;
per effetto della interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione ( art. 2945 cod. civ.) che ricomincia a decorrere dal giorno successivo all'atto interruttivo.
In punto di fatto, nella fattispecie, la segnalazione tassa auto anno 2014 nr 14126662, come risulta dalla documentazione allegata telematicamente in primo grado dall'Ufficio, è stata notificata in data 11.12.2017 mediante RACCOMDATA AR n.ADSRAR20170000066039, con l'indicazione dell'identificativo del Pv Tassa Auto n. 14126662, all'indirizzo di residenza e domicilio fiscale della ricorrente sito in Indirizzo_1, LO (Me) ed il relativo avviso di ricevimento risulta ritualmente sottoscritto in data 02.01.2018. Pertanto essendo stata la Racc.AR, spedita entro il 31.12.2017, non si è maturato il termine di prescrizione triennale per la tassa auto a carico dell'Ente impositore.
Non rileva al riguardo la notifica della stessa a mezzo posta privata. Invero, gli atti dell'accertamento tributario emanati dalle Agenzie Fiscali e dagli altri enti impositori possono essere notificati mediante corriere privato.
Tale regola, affermata nella nota del Ministero dello Sviluppo economico del 6/12/2018, è infatti pienamente operativa dall'entrata in vigore del d.lgs. 58/2011, che ha realizzato la liberalizzazione del servizio postale italiano. Spiegano i giudici che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pronunciatesi con la sentenza n.
299/2020 hanno chiarito in modo inequivoco che eventuali illegittimità derivanti da notificazioni effettuate da operatori autorizzati, diversi da Banca_1, riguardano esclusivamente gli atti di natura giudiziaria e non quelli di natura amministrativa. Nel caso di specie, di conseguenza, la notifica delle cartelle di pagamento, effettuata tramite società privata, è da ritenersi pienamente valida e efficace. Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere riformata, in quanto non basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere accolto l'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in euro 1000, di cui euro 500 per il primo grado, oltre gli oneri di legge.
Messina, 16 dicembre 2025
Il EL Il Presidente
AN GI
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RO ANTONIO, Presidente
GI NG, EL
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5936/2020 depositato il 26/10/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Riscossione Sicilia S.p.a.- Ag Riscoss Prov Di Messina - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 994/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 3 e pubblicata il 28/02/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180005917004 BOLLO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'appellato si riporta alle conclusioni formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con ricorso notificato, mediante raccomandata postale A/R inviata il 4.9.18 e recapitata il 7.9.18, alla Riscossione Sicilia s.p.a., Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento di cui all'intestazione, notificata il 6.6.18, emessa per tasse di possesso automobilistico anno 2014, articolando i seguenti motivi di impugnazione: Nullità delle cartelle per inesistenza giuridica della notifica, eseguita a mezzo posta senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario;
Intervenuta prescrizione triennale del credito tributario, per assenza di atti interruttivi;
Nullità dell'avviso di accertamento, trattandosi di atto non previsto dalla disciplina di riferimento.
In data 4.12.18, si è costituita Riscossione Sicilia s.p.a., rilevando preliminarmente l'improcedibilità del ricorso, per mancato rispetto del termine dilatorio per l'esperimento della mediazione, l'inammissibilità del ricorso, per mancata indicazione dell'ufficio cui era indirizzato. Nel merito, ha dedotto lapropria carenza di responsabilità, in relazione alle questioni antecedenti la formazione del ruolo. Ha sostenuto, ancora, la validità della notifica della cartella.
In data 11.2.19, telematicamente, ha spiegato atto di intervento l'Agenzia delle Entrate, segnatamente documentando l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento sottostante la cartella.
In vista dell'udienza, in data 10.2.2020, la ricorrente ha prodotto poi memoria illustrativa, tesa a contestare la ritualità della notifica dell'intervento dell'ufficio ed a specificare le proprie difese. All'udienza, sentite le parti, il giudizio è stato quindi deciso.
Avverso la sentenza predetta proponeva appello il contribuente chiedendo la riforma della sentenza.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere riformare la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1) non può essere recepita la doglianza del concessionario, circa l'improcedibilità del ricorso, per mancata attesa dei termini per l'esperimento del reclamo, essendo a tale intempestiva costituzione del ricorrente ricollegata una mera improcedibilità temporanea, per il periodo di 90 giorni a far data dalla notifica. Né sussiste la ventilata causa di inammissibilità del ricorso, per mancata indicazione dell'ufficio contro il quale esso è proposto, essendo chiaramente indicato nell'intestazione dell'atto introduttivo che trattasi di "ricorso
contro
Riscossione Sicilia s.p.a. Agente di Messina".
2) Nel merito, poi, il ricorso è fondato. Non può, difatti, che prendersi atto della mancata prova della tempestiva notifica dell'avviso di accertamento sottostante la cartella di pagamento, pur richiamato in essa cartella. La relata prodotta dall'ufficio attesta il perfezionamento di essa notifica - peraltro, mediante corriere privato - in data 2.1.18, allorché il termine di prescrizione triennale, cadente al 31.12.17, era già decorso. La cartella va pertanto annullata.
3) Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza: si impone, pertanto, la condanna dell'ente impositore alla rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente, mentre si giustifica la compensazione nei rapporti tra costei e Riscossione Sicilia s.p.a., non essendo la soccombenza imputabile al concessionario.
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo, con distrazione in favore del difensore anticipatario, che ne ha fatto espressa richiesta.
Invero, l'appello è infondato, in quanto il primo giudice non ha, secondo gli insegnamenti della Suprema
Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal resistente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria non condivide l'iter logico e le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la illegittimità della pretesa tributaria.
Infatti, la Commissione Tributaria Provinciale ha correttamente ritenuto ha errato nel ritenere che “La relata prodotta dall'ufficio attesta il perfezionamento di essa notifica - peraltro, mediante corriere privato - in data
2.1.18, allorché il termine di prescrizione triennale, cadente al 31.12.17, era già decorso.”
In punto di diritto, La tassa deve essere corrisposta , pertanto , nei termini , con le modalità e per i periodi fissi di imposta previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tassa di circolazione ( DPR n. 39 del 1953 e
DM 18-9-1982). Il diritto della Amministrazione finanziaria a richiedere la tassa si prescrive comunque con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento per cui la avvenuta prova dalla notifica dell'avviso di accertamento nel termine di tre anni ha la funzione di interrompere la prescrizione;
per effetto della interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione ( art. 2945 cod. civ.) che ricomincia a decorrere dal giorno successivo all'atto interruttivo.
In punto di fatto, nella fattispecie, la segnalazione tassa auto anno 2014 nr 14126662, come risulta dalla documentazione allegata telematicamente in primo grado dall'Ufficio, è stata notificata in data 11.12.2017 mediante RACCOMDATA AR n.ADSRAR20170000066039, con l'indicazione dell'identificativo del Pv Tassa Auto n. 14126662, all'indirizzo di residenza e domicilio fiscale della ricorrente sito in Indirizzo_1, LO (Me) ed il relativo avviso di ricevimento risulta ritualmente sottoscritto in data 02.01.2018. Pertanto essendo stata la Racc.AR, spedita entro il 31.12.2017, non si è maturato il termine di prescrizione triennale per la tassa auto a carico dell'Ente impositore.
Non rileva al riguardo la notifica della stessa a mezzo posta privata. Invero, gli atti dell'accertamento tributario emanati dalle Agenzie Fiscali e dagli altri enti impositori possono essere notificati mediante corriere privato.
Tale regola, affermata nella nota del Ministero dello Sviluppo economico del 6/12/2018, è infatti pienamente operativa dall'entrata in vigore del d.lgs. 58/2011, che ha realizzato la liberalizzazione del servizio postale italiano. Spiegano i giudici che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pronunciatesi con la sentenza n.
299/2020 hanno chiarito in modo inequivoco che eventuali illegittimità derivanti da notificazioni effettuate da operatori autorizzati, diversi da Banca_1, riguardano esclusivamente gli atti di natura giudiziaria e non quelli di natura amministrativa. Nel caso di specie, di conseguenza, la notifica delle cartelle di pagamento, effettuata tramite società privata, è da ritenersi pienamente valida e efficace. Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere riformata, in quanto non basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere accolto l'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in euro 1000, di cui euro 500 per il primo grado, oltre gli oneri di legge.
Messina, 16 dicembre 2025
Il EL Il Presidente
AN GI