TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 04/06/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 3539 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. D'AMBROSIO ANTONIO;
Ricorrente
E
, Controparte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti PUNZI COSIMO NICOLA e TIBERINO CARLA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/04/2022 , premesso di essere beneficiaria del Parte_1 Cont reddito di cittadinanza (d'ora in poi anche solo “ ) a seguito di domanda presentata l'11.07.2019, proponeva azione di accertamento negativo dell'indebito di cui alla nota del 31.03.2021 - per la quale CP_3 eccepiva, comunque, la mancata notifica - nota richiamata, in ogni caso, anche dalla ultima comunicazione dell' , datata 1.02.2022, con cui l'Ente le chiedeva la restituzione dell'importo di euro 10.579,41 a titolo CP_1 di revoca del reddito di cittadinanza corrispostole per il periodo da agosto 2019 ad ottobre 2020.
Resisteva l' . CP_3
Espletata l'istruttoria a mezzo della escussione di tre testi di parte ricorrente e Parte_2 Tes_1
e alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
[...] Tes_2
----------------
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
------------
La domanda è fondata e pertanto va accolta.
In breve i fatti di causa.
1 Dalla nota allegata al fascicolo di parte ricorrente e dalle stesse deduzioni difensive dell' si evince CP_3 CP_1 che la ragione della revoca della prestazione trae fondamento dall'asserita mancanza del requisito di residenza
- prescritto dall'art. 2, co.1, L. n. 26/2019 – e, cioè, per non avere la ricorrente “risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo ….” e per non avere risieduto nel nostro paese per almeno 10 anni (cfr. nota
1.02.2022). CP_3
La con il ricorso contesta la suddetta circostanza e deduce: che, alla data della domanda Pt_1 amministrativa, risiedeva in Italia da circa dieci anni e, precisamente, dal 1992; che negli ultimi due anni, precedenti l'istanza, aveva vissuto in modo continuativo in Italia;
che, dunque, ingiustificata era la revoca delle somme erogatele a titolo di reddito di cittadinanza dall'agosto 2019 all'ottobre 2020.
E' incontestato che la revoca della prestazione disposta dall' sia stata determinata dalla comunicazione CP_3 del Comune di Barletta, ricevuta dall'Istituto, di irreperibilità della ricorrente dal 20.01.2017.
La , sul punto, deduce la non corrispondenza del dato anagrafico con quello fattuale per avere, Pt_1 essa istante, risieduto presso la via Canosa, n. 142, in Barletta sino alla data dello sfratto (10.10.2016) e, successivamente, dopo vari cambiamenti di domicilio – dal 10.10.2016 al 29.10.2016 in Barletta, dagli inizi di novembre 2016 e sino alla fine di luglio 2017 in provincia di Firenze – in Bari dal settembre 2017 sino al luglio 2019: dati, a riscontro dei quali, peraltro, la ricorrente richiama il rapporto della Guardia di Finanza emesso a seguito di controlli effettuati sulla “posizione RDC”. (vd. doc. n. 15 “verbale GDF di constatazione del 27.10.2020”, allegato al fascicolo telematico di parte ricorrente).
Dunque l' , a seguito della comunicazione del Comune di Barletta di irreperibilità, riteneva insussistente CP_3 il requisito previsto dall'art. 2 co. 1, lett. a, n. 2, legge n. 26/2019 e, con nota del 31.03.2021, revocava la prestazione erogata in accoglimento della domanda dell'11.07.2019, con conseguente indebito dell'importo di euro 10.579,41 (corrispondente all'importo percepito da agosto 2019 ad ottobre 2020).
----------
Partendo dal dato normativo, l'art. 2 della legge n. 26/2019 recita: <<Il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:1) (…);2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo>>.
Orbene, nel caso di specie, il su indicato requisito legittimante la percezione del reddito di cittadinanza deve sussistere dal mese di luglio 2017 e sino al luglio 2019, incombendo, come già si è detto, sulla parte ricorrente il relativo onere probatorio.
Sul punto va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui in ordine al valore probatorio del certificato anagrafico, questo costituisce una mera presunzione del luogo di residenza di un soggetto, superabile con altri mezzi di prova (Cass. sent. 30952/2017, n. 4274/2019, n. 12380/2017).
Ed, invero, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui <nel caso della residenza si richiedono la permanenza della dimora in un determinato luogo e l'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata
2 dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali (cfr. Cass., Sez. I,
5/08/2005, n. 16525; 8/11/1989, n. 4705). Ai fini dell'individuazione della residenza, poi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le indicazioni emergenti dalle risultanze anagrafiche danno luogo ad una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte, tali da evidenziare in concreto la diversa ubicazione di detta dimora (cfr. Cass., Sez. VI, 28/04/2014, n. 9373; Cass., Sez. I, 1/12/2011, n. 25726; Cass., Sez. II,
16/11/2006, n. 24422)>> (Cass. n.17294/2018).
--------
Facendo applicazione dei suddetti principi, ritiene questo giudice che, nella specie, le risultanze istruttorie - in particolare l'escussione dei testimoni e - depongono Parte_2 Tes_2 Testimone_1 nel senso del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge n. 26/2019 quali legittimanti l'erogazione del
RDC in favore della . Pt_1
Ed, invero, la teste a conoscenza dei fatti di causa in quanto amica della ricorrente, Parte_2 sentita all'udienza del 6.12.2023, premesso di aver frequentato fino al 2017 saltuariamente la e Pt_1 da quella data, invece, frequentemente, ha dichiarato che la ricorrente dopo essersi separata dal marito si trasferì da Barletta a Bari.
La teste inoltre, precisava che la , sino alla data del 31.07.2019, risiedeva in Bari Parte_2 Pt_1 nella sede della l “Sumus Bla”, sita in via Imbriani n. 9, occupandosi della gestione di Controparte_4 due ostelli.
Anche la teste sentita all'udienza del 7.02.2024, ha affermato di avere frequentato per circa 10 Tes_2 anni, sia pur in maniera saltuaria, la ricorrente, dopo averla conosciuta in Barletta, presso il negozio di arredamento di suo suocero.
Infine, all'udienza del 3.04.2024, è stato sentito il teste il quale ha confermato che la Testimone_1
gestiva, dal primo settembre 2017, l'ostello dell'Associazione “Sumus Bla” sito in Bari alla via Pt_1
Imbriani n. 9, ove la stessa risiedeva;
circostanza a conoscenza del teste dal momento che egli stesso, abitando nella stessa via, era dirimpettaio della ricorrente.
Orbene l'istruttoria testimoniale ha provato che la ricorrente dal luglio 2017 al luglio 2019 era residente in
Italia e precisamente in Puglia.
----------
In conclusione, sussistendo i requisiti di cui all'art. 2 della l. n. 26 del 2019, la domanda di accertamento negativo dell'indebito merita accoglimento.
----------
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti Parte_1 dell' , con ricorso depositato il 01/04/2022, così provvede: CP_3
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuto all' l'importo di euro 10.579,41 di cui alla nota CP_3
3 del 31.03.2021;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.700,00, oltre accessori di legge CP_3
e di tariffa.
Così deciso in Bari, in data 04/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
4