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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/06/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1880/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia
Tomasetti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1880/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. sino al
10.2.2025, e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
) e (C.F.: ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
in proprio quali rispettivamente moglie e figli del defunto Persona_1
nato ad [...] in data [...] e deceduto in Potenza il 13.5.2007, rappresentati e difesi dall'Avv. ANNIBALE CONFORTI (C.F.:
), giusta procura in atti, pec: C.F._5 Email_1
-ATTORI-
E
(C.F.: ), in persona del Ministro p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza (C.F.:
), elettivamente domiciliato ope legis in Potenza al Corso XVIII Agosto P.IVA_2
n. 46 presso la sede degli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, pec:
Email_2
-CONVENUTO-
1 R.G. N. 1880/2017
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Gli attori, in proprio quali congiunti del defunto , hanno Persona_1
citato in giudizio il al fine di sentir accogliere la seguente Controparte_1
domanda:
«Voglia l'Illustre Tribunale ordinario civile di Potenza così giudicare:
I) (voglia) accertare (e dichiarare) la responsabilità (extracontrattuale ex artt. 2043,
2049, 2050 e 2059 cod.civ. e/o contrattuale ex art. 1176 cod.civ.) del Controparte_1
(già ), in persona del suo Ministro pro tempore, in ordine
[...] Controparte_2 alla infezione da virus dell'epatite (virale di tipo) C contratta dal sopraindicato
(deceduto) sig. (in vita) a causa delle emotrasfusioni ricevute Persona_1
durante il periodo (del ricovero) dal 19 gennaio al 5 febbraio 1983 presso il Servizio autonomo di chirurgia d'urgenza dell'Ospedale “San Carlo” (dell'Unità sanitaria locale n. 2) di Potenza;
(e), quindi, in ordine alla sua conseguente epatopatia HCV correlata sviluppatasi (a seguito dell'infezione stessa); e, infine, in ordine alla sua conseguente morte (causata dall'epatopatia stessa), nonché in ordine a tutti i danni
(patrimoniali e non patrimoniali) patiti e patiendi da tutti (e quattro) gli attori;
II) (voglia) condannare (per l'effetto) il (già Controparte_1 Controparte_2
), in persona del Ministro pro tempore, ai seguenti adempimenti:
[...]
1°) al risarcimento a favore della sig.ra attrice , in proprio, in qualità Parte_1
di prossima congiunta del (deceduto) sig. dei danni (patrimoniali Persona_1
e non patrimoniali) patiti e patiendi dall'attrice stessa, per le causali dedotte, e segnatamente (e descrittivamente) del danno non patrimoniale (da perdita del rapporto parentale [c.d. danno parentale], morale soggettivo ed esistenziale [c.d.
“riflesso” e/o da compromissione della sessualità e da compromissione del rapporto parentale]) e del danno patrimoniale (sia emergente sia da lucro cessante) iure proprio- nonché degli altri danni (patrimoniali e non patrimoniali) iure proprio- patiti
e patiendi dalla medesima attrice, nell'entità che risulterà provata in corso di causa,
o comunque in quella meglio ritenuta da codesto illustre Giudice anche in via
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equitativa, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla sorte capitale,
a decorrere dalla data dall'evento dannoso e sino al saldo;
2°) al risarcimento a favore dei sig.ri attori , Parte_2 Parte_3
e in proprio, in qualità di prossimi congiunti del
[...] Parte_4
(deceduto) sig. dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) patiti Persona_1
e patiendi dagli attori stessi, per le causali dedotte, e segnatamente (e descrittivamente) del danno non patrimoniale (da perdita del rapporto parentale [c.d. danno parentale], morale soggettivo ed esistenziale [c.d. “riflesso” e/o da compromissione del rapporto parentale]) e del danno patrimoniale (sia emergente sia da lucro cessante) iure proprio- nonché degli altri danni (patrimoniali e non patrimoniali) iure proprio- patiti e patiendi dai medesimi attori, nell'entità che risulterà provata in corso di causa, o comunque in quella meglio ritenuta da codesto illustre Giudice anche in via equitativa, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla sorte capitale, a decorrere dalla data dall'evento dannoso e sino al saldo;
3°) al pagamento, da distrarsi a favore del suindicato difensore antistatario, delle spese e dei compensi professionali di giudizio».
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto:
- che dal 19 gennaio al 5 febbraio 1983, all'età di quarant'anni, era Persona_1 stato ricoverato presso il Servizio autonomo di chirurgia d'urgenza dell'Ospedale San
Carlo di Potenza e che durante tale periodo di ricovero non gli erano stati accertati segni né clinici né di laboratorio di una alterazione epatica (neppure lieve), tanto meno di una disfunzione epatica;
- che «in particolare, da esami di laboratorio del 19 gennaio 1983 (ivi eseguiti), gli
erano stati accertati valori delle transaminasi glutammico-ossalacetica (GOT o AST)
e glutammico-piruvica (GPT o ALT) nella norma»;
- che nel corso del su citato periodo di ricovero era stato sottoposto a varie emotrasfusioni, come risultava dalla cartella clinica n. 001118 dell'Ospedale San Carlo di Potenza ed era evincibile dal verbale n. 28 del 21.8.1993 della Commissione medico- ospedaliera dell'Ospedale militare “L. Bonomo” di medicina legale di Bari;
- che dal 21 febbraio al 9 aprile 1983 era stato ricoverato presso la Divisione di malattie infettive dell'Ospedale San Carlo di Potenza e che era stato sottoposto a vari esami diagnostici. «In particolare, […] da esami di laboratorio del 25 febbraio, del 12 e del
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24 marzo e dell'8 aprile 1983 (ivi eseguiti), gli erano stati accertati valori delle transaminasi GOT (o AST) e GPT (o ALT) (di molto) sopra la norma. In secondo luogo, da esami di laboratorio del 22 febbraio 1983 (ivi eseguiti), gli erano stati accertati valori della gamma glutamil transferasi […] sopra la norma;
In terzo luogo, con esame ecografico addominale del 24 febbraio 1983 (ivi eseguito), gli era stata posta la seguente diagnosi: “Sindrome epatitica acuta post-trasfusionale […] fegato notevolmente aumentato di volume, ad ecostruttura […] di tipo brillante”»;
- che il 9.4.1983, all'esito dei detti esami, gli era stata comunicata la diagnosi di “Epatite virale in politrasfuso”, come risultava dalla cartella clinica dell'Ospedale San Carlo di Potenza relativa al periodo di ricovero 21 febbraio – 9 aprile 1983 e recante n. 3129,
e come si evinceva dal verbale n. 28 del 21.8.1993 della Commissione medico- ospedaliera dell'Ospedale militare “L. Bonomo” di medicina legale di Bari;
- che la diagnosi di “Epatite virale in politrasfuso” trovava conferma anche nella cartella clinica dell'Ospedale San Carlo di Potenza relativa al periodo di ricovero 2 marzo - 24 maggio 1983, nonché nella relativa relazione di dimissione del 24.5.1983 del prof. dott.
, medico primario della Divisione di malattie infettive del poc'anzi citato Persona_2
ospedale;
- che per la prima volta, allorquando agli inizi di settembre era stato Persona_1 ricoverato in day hospital presso la Divisione di malattie infettive dell'Ospedale San
Carlo di Potenza, era stato sottoposto ad una terapia antivirale, che aveva sortito esito negativo, talché il 7.9.1990 gli era stata riferita la diagnosi di “Epatite cronica da HCV in trattamento con interferone”, come emergeva dalla cartella clinica dell'Ospedale
San Carlo di Potenza relativa al periodo di ricovero dal 5 al 7 settembre 1990 e dalla relazione di dimissione del 7.9.1990 del dott. , medico primario della Persona_2
Divisione di malattie infettive;
- che dal 1990 al 1994, allorquando era stato ricoverato in day Persona_1
hospital presso il su menzionato reparto ospedaliero, era stato sottoposto nuovamente a terapie antivirali, tutte aventi esito negativo;
- che «in particolare, da esami di laboratorio del 10 dicembre 1990 […] gli era stata accertata la positività al test (ELSA) degli anticorpi (anti HCV o HCVAb) del virus dell'epatite (virale di tipo) C (HCV)»;
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- che il 31.5.1991 e il 3.7.1991 gli erano state riferite le diagnosi di “Epatite da HCV in trattamento con interferone ricombinante” e di “Epatite da HCV in trattamento con interferone”, la prima riportata nella cartella clinica dell'Ospedale San Carlo di
Potenza relativamente al periodo di ricovero 22-31 maggio 1991 e nella relativa relazione di dimissione del 31.5.1991 del dott. ; la seconda riportata nella Persona_2 cartella clinica dell'Ospedale San Carlo di Potenza relativa al periodo di ricovero dal
1 al 3 luglio 1991, nonché nella relazione di dimissione del su indicato medico primario del 3.7.1991. E che nell'anno 1994 era stato reso edotto della diagnosi di “Epatite cronica da HCV […]”, come risultava dalla cartella clinica recante n. 15947 attinente al periodo di ricovero 1991-1994 presso l'Ospedale San Carlo di Potenza.
Gli attori hanno -altresì- dedotto:
- che , allorquando era ancora in vita, aveva presentato in data Persona_1
23.4.1992 (n. prot. 68) domanda presso l'Ufficio protocollo del Ministero della Salute per ottenere l'indennizzo e gli altri benefici di cui alla Legge n. 210 del 25.2.1992;
- che successivamente era stata eseguita su visita medica da parte Persona_1 della 2a Sezione della Commissione medico-ospedaliera del Centro militare di
medicina legale di Catanzaro, Commissione che aveva espresso i seguenti giudizi:
« • Giudizio sul nesso causale: “[…] Sì esiste nesso causale tra […] trasfusione” e “la
[…] infermità […] Epatopatia anti-HCV positiva”;
• Giudizio di ascrivibilità tabellare : “Dalla […] infermità […] è derivata la […] menomazione permanente dell'integrità psico-fisica […] Epatopatia anti-HCV positiva […] ascrivibile alla 5a (quinta) categoria della tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834”; • Giudizio diagnostico: “Epatopatia cronica anti-HCV positiva”; […]»;
- che era deceduto il 13.5.2007 per le seguenti cause: «• “causa Persona_1
iniziale: Epatite cronica HCV-correlata”; • causa intermedia: Colangiocarcinoma”;
• causa terminale: Encefalopatia epatica”», come da certificato di morte rilasciato dal
Comune di Potenza il 16.2.2017;
- che in qualità di avente diritto ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge Parte_1
n. 210 del 25.2.1992 poiché moglie del suddetto defunto, aveva presentato il 10.9.2007 domanda presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda-Unità sanitaria locale di Potenza al fine di ottenere l'indennizzo ex Legge n. 210/1992 post mortem (una tantum), e che in
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seguito era stata eseguita la prescritta visita medico-legale da parte della Commissione medico-ospedaliera del Centro militare di Taranto, come da verbale n. 2512 del
7.9.2008;
- che, sebbene con atti stragiudiziali del 4.10.2011 e del 20.9.2016 avevano chiesto al il risarcimento dei danni subìti (da ciascun attore e dal defunto Controparte_1
in vita), non era giunta loro sino al momento della redazione dell'atto di citazione alcuna risposta in merito.
II In data 13.7.2017 si è tempestivamente costituito in giudizio il
[...]
, il quale ha contestato le avverse deduzioni e ha concluso la CP_1
comparsa di costituzione e risposta domandando dichiararsi prescritto il diritto azionato, rigettarsi la domanda attorea e, in caso di accoglimento, detrarre dalla somma liquidata a titolo di risarcimento quanto eventualmente percepito dagli attori a titolo di indennizzo ex Legge n. 210/1992.
Segnatamente, il convenuto ha eccepito l'intervenuto decorso della CP_1 prescrizione quinquennale sostenendo che «[…] nel caso di specie, usando l'ordinaria diligenza sia gli odierni attori che il loro dante causa , con semplici Persona_1
esami di laboratorio, avevano potuto percepire l'esistenza della malattia sin dal 1983
(per stessa ammissione degli attori: vedasi punto 2/d dell'atto di citazione). Inoltre, con nota del 19.11.1993 n. 500/68/92/ il aveva comunicato Controparte_1
formalmente al sig. il riconoscimento dei benefici ex lege n. Persona_1
210/1992 […]».
A tal proposito, l'Amministrazione convenuta ha precisato che nel caso in esame la percezione della malattia «non poteva essere seriamente esclusa per tutto il lasso di tempo che andava dalla data dell'intervento (1983) alla data della citazione, attesi i numerosi esami a cui la parte che si assumeva danneggiata si era sottoposta nel predetto periodo, come documentato nello stesso atto di citazione. A ciò si aggiungeva che già dal 1990, a seguito del clamore mediatico, era possibile ricondurre la patologia alla trasfusione di sangue infetto e che, pertanto,» il defunto ER
«avrebbe dovuto e potuto acquisire tale consapevolezza ben prima della
[...] presentazione dell'istanza di indennizzo, utilizzando l'ordinaria diligenza,
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configurandosi, pertanto, consumata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno».
Il convenuto, poi, a sostegno del difetto di prova del nesso di causalità CP_1 tra l'infezione epatica e l'emotrasfusione subìta dal defunto , ha Persona_1
rappresentato che «la prova della sussistenza del nesso causale poteva essere raggiunta da parte attrice o dimostrando direttamente la positività al virus del donatore del sangue, oppure dimostrando che la parte che si assumeva danneggiata era negativa al virus prima del ricovero, fornendo la documentazione idonea a tale dimostrazione o, quanto meno, rappresentando gli elementi di fatto indispensabili al giudice per poter operare il ragionamento presuntivo di cui all'art. 2727 c.c.».
Ebbene, il ha evidenziato che «parte attrice non aveva fornito la prova CP_1
del nesso di causalità in nessuna delle modalità sopra descritte», che «ciò era tanto più rilevante in considerazione del notevole lasso di tempo che era intercorso tra la trasfusione e i primi sintomi della patologia virale […]» e, inoltre, che «[…] le trasfusioni di sangue erano solo una delle diverse modalità di trasmissione del virus, tra le quali potevano annoverarsi, a titolo esemplificativo, le cure odontoiatriche, le esposizioni parentali legate ad attività di manicure o pedicure, i trattamenti dialitici, la trasmissione secondaria per via sessuale o per contatti con familiari infetti».
Da ultimo, l'Amministrazione ha sostenuto che qualora l'intestato Tribunale avesse accolto la domanda degli attori e -per l'effetto- liquidato la somma ad essi dovuta a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., dalla detta somma «[…] andava comunque detratto quanto parte attrice aveva percepito a titolo di indennizzo ex lege 210/1992 al fine di evitare una forma di indebito arricchimento da parte degli odierni attori», poiché «[…] se l'indennizzo istituito dalla richiamata legge assolveva alla funzione di reintegrare sul piano patrimoniale la menomazione dell'integrità fisica quando questa non poteva trovare, per mancanza di colpa della Pubblica
Amministrazione, un idoneo ristoro nel normale istituto risarcitorio, non vi era motivo per duplicare la riparazione patrimoniale quando questa poteva essere conseguita mediante il rimedio indennitario».
Per l'effetto, il ha concluso la comparsa di costituzione e risposta CP_1
domandando di:
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«• rigettare la domanda proposta nei confronti del in quanto Controparte_1
prescritta e comunque infondata;
• nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea voglia il Tribunale adito detrarre dalla somma liquidata a titolo di risarcimento quanto parte attrice abbia eventualmente percepito a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992.
Spese vinte».
III Successivamente alla concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.,
è stata disposta C.T.U. nominando -da ultimo- il dottor quale Persona_3 ausiliario, al quale all'udienza del 21.11.2018 è stato conferito l'incarico consulenziale.
In data 27.12.2018 è stato nominato da parte attrice il dottor Persona_4
quale C.T.P.
In data 9.2.2019 è stata depositata la relazione peritale da parte dell'ausiliario incaricato dottor . Persona_3
Con provvedimento dell'1.7.2019, attesa la necessità di procedere ad una razionale riorganizzazione del ruolo del Magistrato assegnatario -anche alla luce delle cause già pendenti e già fissate e di più risalente iscrizione rispetto a quella in oggetto
(nonché in considerazione delle “corsie preferenziali” previste dall'allora vigente piano di gestione) - la causa è stata rinviata al 24.3.2020.
Disposto un ulteriore rinvio a causa dell'emergenza sanitaria per la diffusione del virus Covid-19, all'udienza dell'11.11.2020, ritenuta la causa matura per la decisione,
è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il dì 27.10.2021.
Dopo rinvii giustificati dalla necessità di rimettere alla fase decisoria cause recanti anno di iscrizione al ruolo generale più risalente nel tempo, all'udienza del
20.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla fase decisoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Solo parte attrice ha depositato ritualmente la comparsa conclusionale.
IV Sull'eccezione di prescrizione.
Preliminare, rispetto al vaglio del merito della pretesa attorea, è l'accertamento circa la prescrizione del diritto di credito risarcitorio vantato dagli attori.
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In tale prospettiva, operazione preliminare all'esame della surriferita eccezione è la qualificazione giuridica dei titoli di responsabilità invocabili nei confronti del
[...]
. CP_1
IV.1 Orbene, va innanzitutto rilevato che tra e il defunto Controparte_1 ER
(ovvero i suoi congiunti attori) non è configurabile alcun rapporto giuridico di
[...]
tipo obbligatorio, il che conduce a escludere una responsabilità da inadempimento del convenuto, attesa -peraltro- la piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, CP_1
delle strutture che erogano i servizi sanitari (aziende sanitarie locali, già unità sanitarie locali, e aziende ospedaliere). Del resto, è la parte attrice a prospettare la violazione da parte del del principio del neminem laedere, sulla base dell'assunta Controparte_1
violazione dei doveri istituzionali di sorveglianza e vigilanza in materia sanitaria.
Dal complessivo esame della normativa che regola l'attività del CP_1 CP_1
in tema di emotrasfusione e di emoderivati (all'epoca dei fatti e nelle successive
[...]
evoluzioni) -tra le quali, a titolo esemplificativo, si annoverano la Legge n. 592/1967, il
D.P.R. n. 1256/1971, la Legge n. 519/1973 e la Legge n. 833/1978, il d.l. n. 443/1987
(convertito nella Legge n. 531/1987), la Legge n. 107/1990, il d.lgs. n. 178/1991, il d.lgs.
n. 266/1993- è possibile desumere che, anche dopo il trasferimento di competenze in materia sanitaria alle Regioni e dopo l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, il
(oggi ) ha mantenuto una posizione Controparte_2 Controparte_1 preminente nell'organizzazione del sistema della raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e nella produzione e commercializzazione degli emoderivati, essendo tenuto - in ragione delle competenze normative e amministrative espressamente attribuite dalla
Legge- a emanare tutte le prescrizioni tecniche necessarie a impedire la diffusione o trasmissione di patologie (nella specie virali) collegate all'utilizzo, in medicina, del sangue umano e dei suoi derivati, specificamente al servizio trasfusionale effettuato in sede ospedaliera, nonché a organizzare ed eseguire la vigilanza (anche periodica o a campione) e i necessari controlli sulla corretta e regolare applicazione delle metodiche da parte degli operatori sanitari e dei Centri trasfusionali.
Pertanto, si deve ritenere che sussistano -in materia- obblighi comportamentali connessi alle funzioni pubbliche assegnate al convenuto. Invero, come CP_1 sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità alla luce dell'esame del complessivo quadro normativo dinanzi illustrato, anche prima dell'entrata in vigore della Legge n.
9 R.G. N. 1880/2017
107/1990, era previsto in capo al un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza CP_1
in materia di sangue umano, strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, al quale corrisponde un dovere aggravato di diligenza nell'impiego delle cure e attenzioni necessarie alla verifica della sua sicurezza (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent., 11.1.2008, n. 581).
Tanto puntualizzato, la responsabilità attribuibile al ha sullo Controparte_1 sfondo l'omissione colposa dei doveri normativamente imposti e aventi per oggetto la regolamentazione normativa, l'adozione di misure tecniche adeguate e la vigilanza sull'applicazione delle stesse, l'esecuzione di controlli effettivi sulla sicurezza del plasma, sullo approvvigionamento e sulla distribuzione, sulle modalità e sulle cautele seguite nella preparazione dei prodotti ematici. L'omissione cosciente di tali doveri è idonea in astratto a integrare la colpa (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent., 11.1.2008, n. 576; Cass. civ., Sez.
Unite, sent., 11.1.2008, n. 579; Cass. civ., Sez. Unite, 11.1.2008, n. 583).
La Corte di Cassazione ha, però, escluso che il profilo aquiliano prospettato sia riconducibile al parametro di cui all'art. 2050 c.c. E infatti, pur essendo indubbio il connotato della pericolosità insito nella pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, essa non si traduce nella pericolosità anche della correlata attività di controllo e vigilanza cui è tenuto il Ministero della Salute. Ne consegue che la responsabilità del per i danni conseguenti a infezioni contratte da soggetti CP_1
emotrasfusi per omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati è inquadrabile nella violazione della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. e non in quella di cui all'art. 2050 c.c. (così -ancora- Cass. civ., Sez. Unite, sent., 11.1.2008, n. 576).
IV.2 La qualificazione della responsabilità ministeriale quale aquiliana incide - ovviamente- sul termine di prescrizione.
Precipuamente, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da lesione del bene salute, consistente nell'invalidità permanente e transitoria derivante dalla trasfusione infetta, azionato iure proprio da soggetti contagiati da infezioni da HCV a seguito di emotrasfusioni o assunzioni di emoderivati infetti ovvero iure hereditatis dai familiari
(cosa che non è nel caso di specie), è ordinariamente quinquennale nei confronti del
, difettando un rapporto contrattuale in forza del quale sia possibile Controparte_1
derogare agli ordinari termini di prescrizione della responsabilità aquiliana.
10 R.G. N. 1880/2017
A tali rilievi è da aggiungersi il dato che gli attori, in qualità di congiunti (moglie e figli) del soggetto contagiato, hanno agito iure proprio per i danni patiti a causa del decesso del loro congiunto (marito e padre), scaturito dall'infezione contratta da soggetto trasfuso (deceduto), azionando pertanto il cd. danno parentale.
Ebbene, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da cd. lesione del rapporto parentale azionato iure proprio dai familiari del paziente trasfuso è, ordinariamente, quinquennale (sia nei confronti del che nei CP_1 CP_1 confronti dell' della Regione che sia eventualmente chiamata a Controparte_3
rispondere in solido). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito: «In materia di responsabilità sanitaria, va esclusa la natura contrattuale, da effetti di protezione per terzi, della pretesa risarcitoria vantata iure proprio da un congiunto (nella specie, il coniuge) per i danni, mediati o riflessi, subiti in seguito all'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente in forza di contratto di spedalità; la natura extracontrattuale di tale responsabilità la assoggetta alla relativa disciplina» (cfr. Cass. civile, sez. III, sent., 7.4.2022, n. 11320).
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da cd. perdita del rapporto parentale azionato iure proprio dai familiari del trasfuso poi deceduto sarebbe -per le medesime considerazioni- ordinariamente quinquennale, non ravvisandosi un rapporto contrattuale tra gli eredi del danneggiato deceduto ed il . Controparte_1
Nondimeno, venendo in rilievo un fatto astrattamente riconducibile al delitto di omicidio colposo, in favore di chi agisce per il risarcimento del danno subito (iure proprio) per la morte di un congiunto opera la prescrizione decennale (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent.,
11.1.2008, n. 581).
IV.3 Dipoi, il danno cd. terminale azionato iure hereditatis dagli eredi del trasfuso che sia successivamente deceduto in conseguenza della patologia infettiva (domanda non formulata nella specie), costituendo il successivo decesso del trasfuso un mero aggravamento della patologia infettiva e, non già, un autonomo e distinto evento di danno,
è privo di autonomia ontologica e deve pertanto essere valutato limitatamente agli ulteriori postumi invalidanti conseguenti alla lesione del bene salute, soggetti agli ordinari termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute, dovendosi peraltro escludere l'autonoma risarcibilità del danno
11 R.G. N. 1880/2017
cd. tanatologico, da perdita del bene-vita, quale autonomo e diverso rispetto al bene salute
(cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent., 22.7.2015, n. 15350).
IV.4 A ulteriore chiarificazione dei suesposti principi, è utile riportare taluni stralci giurisprudenziali di particolare efficacia.
Circa la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da lesione del bene salute, azionato iure hereditatis dagli eredi del trasfuso che sia deceduto in conseguenza della patologia virale nei confronti del , a partire dalle Sezioni Unite della Controparte_1
Suprema Corte di Cassazione n. 581/2008, la concorde giurisprudenza di legittimità ha affermato che «qualora i soggetti contagiati da infezioni da Hbv, Hcv e Hiv, a seguito di trasfusioni o assunzioni di emoderivati, abbiano fatto valere la responsabilità dell'amministrazione sanitaria, addebitandole l'omessa sorveglianza sulla distribuzione del sangue e dei suoi derivati, non sono configurabili i reati di epidemia colposa o di lesioni colpose plurime» e che «l'azione risarcitoria non è assoggettata alla prescrizione stabilita dalla legge penale per tali fattispecie criminose, mentre operano la prescrizione quinquennale per le vittime di lesioni colpose e la prescrizione decennale in favore di chi abbia agito iure proprio per il risarcimento del danno derivante dall'omicidio colposo del proprio congiunto». Ciò in quanto: il reato di epidemia colposa, che presuppone la volontaria diffusione di germi patogeni, non appare conciliarsi con l'addebito di responsabilità a carico del , prospettato in termini di omessa sorveglianza sulla CP_1
distribuzione del sangue e dei suoi derivati;
il reato di lesioni colpose plurime presuppone una condotta omissiva unica dalla quale scaturirebbero le lesioni sofferte dai vari danneggiati, non configurabile in tali ipotesi, avuto riguardo ai molteplici soggetti cui fa capo l'attività di controllo e vigilanza asseritamente negligente;
la prescrizione decennale nell'ipotesi di configurabilità di omicidio colposo opera, ex art. 2947, comma 3, c.c., solo in favore di quegli attori (familiari del contagiato) che abbiano agito in giudizio iure proprio per il risarcimento del danno causato dal decesso ascrivibile all'emotrasfusione o all'assunzione di emoderivati con sangue infetto e non per gli stessi attori che, nello stesso giudizio, abbiano agito iure hereditatis per il danno da lesione colposa subito dal de cuius, per la quale ultima ipotesi opera la prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c.
(cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 19.12.2013, n. 28464).
Pertanto, «in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto
12 R.G. N. 1880/2017
chieda il risarcimento iure hereditatis, trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale, mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima iure proprio, in quanto, per tale aspetto, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale” (cfr.
Cass. civ., sez. III, sent., 14.11.2019, n. 29492).
In estrema sintesi, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da trasfusione infetta si atteggia diversamente a seconda del soggetto contro cui si agisce in giudizio, per cui se il danno è reclamato iure proprio da chi sia stato contagiato dall'infezione a seguito di emotrasfusioni o assunzioni di emoderivati infetti ovvero iure hereditatis dai familiari è ordinariamente quinquennale nei confronti del
, difettando un rapporto contrattuale in forza del quale sia possibile Controparte_1
derogare agli ordinari termini di prescrizione della responsabilità aquiliana;
è invece decennale nei confronti dell' e della Regione, che sia chiamata a Controparte_3
rispondere in solido con la prima in considerazione della responsabilità su di essa incombente in forza del contratto di spedalità.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da cd. “lesione del rapporto parentale” azionato iure proprio dai familiari del paziente trasfuso è quinquennale sia nei confronti del , che nei confronti dell' e della Controparte_1 Controparte_3
Regione.
Infine, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da cd. “perdita del rapporto parentale” azionato iure proprio dai familiari del trasfuso, poi deceduto, come nel caso di specie, è decennale in quanto, pur non ravvisandosi un rapporto contrattuale tra gli eredi del danneggiato deceduto ed il (o l' Controparte_1 Controparte_4
), opererà, ai sensi del comma 3 dell'art. 2947 c.c., il termine prescrizionale
[...]
del reato di omicidio colposo, appunto decennale (cfr. Corte Appello Perugia, sez. I, sent.,
13.7.2022, n. 340).
IV.5 Chiariti i termini prescrizionali delle responsabilità e delle differenti voci di danno eventualmente azionate, resta ora da sciogliere il nodo concernente il dies a quo di ciascuno di tali termini.
Secondo la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, da cui non vi è ragione di discostarsi, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo,
13 R.G. N. 1880/2017
decorre -a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c.- non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
L'exordium praescriptionis, pertanto, coincide con il momento in cui il soggetto ha conoscenza non solo della malattia, ma anche della sua rapportabilità causale (cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 9.7.2020, n. 14615). Talché, il momento di proposizione della domanda di indennizzo ai sensi della Legge n. 210/1992, e non già il momento di comunicazione della decisione delle Commissioni Mediche, costituisce il termine ultimo da assumersi quale dies a quo, dovendosi ragionevolmente ipotizzare, nel difetto di prova di precedente conoscenza del proprio stato patologico e di ascrivibilità causale alle trasfusioni precedentemente eseguite da parte del danneggiato, che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio abbia avuto sufficiente percezione della malattia e delle possibili conseguenze dannose.
Né dal verificarsi dell'evento morte può farsi decorrere un nuovo termine di prescrizione del danno da lesione del bene salute azionato iure hereditatis dai familiari del danneggiato. Invero, la morte, quale esito astrattamente possibile, ma del tutto incerto nel suo accadimento al momento del perfezionamento della fattispecie illecita, è il terminale della evoluzione peggiorativa della patologia virale contratta dalla vittima, in quanto malattia lungolatente a carattere ingravescente, e non costituisce una conseguenza dannosa differente rispetto a quelle pregiudizievoli per la salute riconducibili alla medesima patologia.
Ne consegue che il dies a quo del termine prescrizionale (quinquennale nei confronti del ) del risarcimento di tutti i danni azionati iure hereditatis dal familiare del CP_1
trasfuso/contagiato va individuato, nel difetto di prova di precedente conoscenza del proprio stato patologico e di ascrivibilità causale alle trasfusioni precedentemente eseguite da parte del danneggiato, nella data di inoltro della richiesta di riconoscimento dell'indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992.
Invece, il dies a quo del termine di prescrizione (decennale) del risarcimento dei danni azionati iure proprio dai familiari del trasfuso/contagiato, sussumibili nella categoria del danno da perdita del rapporto parentale, non può che farsi decorrere dalla
14 R.G. N. 1880/2017
data del decesso del congiunto, morte che nella specie è intervenuta il 13.5.2007, posto che solo tale evento attualizza tale voce di danno.
IV.6 Traendo le fila del ragionamento sin qui speso, occorre prendere atto dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Invero, la difesa attorea alla prima udienza del 22.11.2017 ha chiarito che gli attori hanno agito in giudizio esclusivamente iure proprio, giammai iure hereditario, facendo valere la c.d. lesione del rapporto parentale, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione decorrente dalla morte del congiunto. Anche nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., la difesa attorea ha specificato: «gli attori agiscono nel presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento solo dei danni patiti iure proprio a seguito del contagio post-trasfusionale da epatite C e del conseguente decesso del loro congiunto, sig. (verificatosi in data 13 maggio Persona_1
2007). Dunque, gli attori (tra i due diritti al risarcimento dei danni azionabili) hanno fatto valere in giudizio esclusivamente il diritto al risarcimento dei danni patiti iure proprio a seguito della morte del proprio congiunto, e non invece il diritto al risarcimento iure hereditario dei danni patiti (in vita) dal loro dante causa (a seguito del contagio)».
Per tali ragioni, la difesa attorea ha invocato l'applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 581/2008, ovvero che nelle ipotesi, come nella specie, di decesso ascrivibile ad emotrasfusione, configurandosi il reato di omicidio colposo, deve trovare applicazione il termine di prescrizione decennale decorrente dalla morte del congiunto di cui i familiari chiedono il risarcimento del danno iure proprio ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c.
Dunque, l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio concernente il danno patito iure proprio in ragione della perdita del rapporto parentale è infondata, in quanto il relativo termine prescrizionale (decennale) è iniziato a decorrere il 13.5.2007, quale dì del decesso di (cfr. certificato di morte del di Potenza allegato Persona_1 CP_5
DOC. n. D15/a del fascicolo di parte attrice, atto di morte n. 315, P. II, S. B, anno 2007).
Talché, alla data di notificazione dell'atto di citazione (10.5.2017) non era ancora decorso il termine prescrizionale decennale.
V Sul danno -iure proprio- da perdita del rapporto parentale.
15 R.G. N. 1880/2017
Al fine di conseguire il risarcimento per l'imputata lesione del rapporto familiare con il de cuius, abbisogna anzitutto provare che, secondo la logica del più probabile che non, la morte non si sarebbe avverata (o, comunque, si sarebbe avverata in condizioni o in tempi diversi) espungendo dal percorso logico-ricostruttivo il contagio da sangue infetto. Ciò in quanto, laddove sia da escludere una riferibilità eziologica, anche parziale, dell'evento alla condotta umana, il convenuto non potrà essere chiamato a rispondere dei relativi danni (cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 12.5.2023, n. 13037; Cass. civ., sez. III, sent.,
23.2.2023, n. 5632).
Intanto è consentito il risarcimento tout court del danno da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e dimostrabile sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale, posto che -in tal caso- l'evento di danno è specularmente costituito dalla perdita anticipata della vita e dall'impedimento a vivere il tempo residuo in condizioni migliori e consapevoli (cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 11.11.2019, n. 28993).
In seno a tale categoria di responsabilità aquiliana per perdita del rapporto parentale, inoltre, è necessaria la prova della colpevole omissione da parte del dell'attività CP_1
di vigilanza e controllo di cui è istituzionalmente attributario.
V.1 Orbene, occorre prendere le mosse dal dato che al de cuius la Persona_1
Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare “L. Bonomo” di Bari in data
21.8.1993 (verbale n. 28) diagnosticò “Epatopatia cronica anti HCV positiva” e riconobbe l'esistenza del nesso causale diretto tra le emotrasfusioni (dallo stesso subite nel ricovero del 1983, con inizio al dì 19.1.1983, presso l'Ospedale San Carlo di Potenza)
e l'infermità virale diagnosticata, riconoscendo -con riguardo al giudizio di ascrivibilità tabellare- l'infermità del de cuius quale ascrivibile nelle 5^ categoria della tabella A allegata al D.P.R. 30.12.1981 n. 834. Nel verbale n. 28 della detta C.M.O. si legge:
«-Considerato che il 19.1.'83 ricoverato per emorragia digestiva in pregresso operato di resezione gastroduodenale. Esofagite erosiva come da cartella clinica della ed Pt_5
è stato sottoposto a diverse emotrasfusioni;
che in quel ricovero gli accertamenti laboratoristici e clinici epatici risultavano nella norma (dimesso il 5.1.1983). -A fine febbraio del 1983 si rilevavano alterazioni ematologiche epatiche per cui si ricoverava nuovamente nello stesso ospedale San Carlo di Potenza dove all'esame ecografico si rileva: sindrome epatica acuta post trasfusionale con notevole impronta colostatica in
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gastroresezione - fegato notevolmente aumentato di volume ad ecostruttura omogenea ma di tipo brillante - colecisti a pareti notev. ispessite, senza contenuto calcolotico. Non dilatazione delle vie biliari intraepatiche, come da esame del 26.2.'83 n. 3130 dell'Ospedale San Carlo USL n. 2 Potenza. -Considerando che lo stesso, prima che venisse sottoposto alle predette trasfusioni, non presentava alterazioni di funzionalità epatica. -Che pertanto deve ammettersi ruolo causale diretto tra le emotrasfusioni e
l'infermità virale di cui trattasi».
Sulla base dell'accertamento e di quanto riconosciuto dalla C.M.O. di Bari, l'allora
, pronunciandosi sull'istanza presentata da in Controparte_2 Persona_1 relazione all'indennizzo di cui all'art. 2 della Legge n. 210/1992, riconobbe al de cuius
«l'indennizzo annuo di lire 13.245.600
(tredicimilioniduecentoquarantacinquemilaseicento) a decorrere dal 1^ giugno 1992 e da durare a vita» (cfr. documenti 733.pdf allegati dal convenuto alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.).
Ancora, la Commissione Medica Ospedaliera del centro Ospedaliero Militare di
Taranto il 7.11.2008 (verbale n. 2512), riunitasi per esaminare la pratica medico legale di corresponsione dell'assegno una tamtum del deceduto presentata da Persona_1
effettuò la seguente diagnosi: “Carcinoma epatico colangiocellulare Parte_1
in soggetto con epatite cirogena post trasfusionale da virus C evoluta in decesso”. Poi, espresse le seguenti considerazioni medico legali: «È ormai universalmente riconosciuta la correlazione tra carcinoma epatocellulare e virus dell'epatite; non vi sarebbero invece legami diretti tra virus e carcinoma epatico di tipo colangiocellulare. Nonostante il paziente in questione fosse affetto da quest'ultimo tipo di neoplasia, non correlabile quindi al virus dell'epatite C da lui contratto con le trasfusioni, non si può non tenere conto di quanto abbia pesato nella determinazione dell'exitus la grave epatopatia post trasfusionale di base, già a suo tempo (1993) ascritta alla 5^ categoria tabella A del CMO di Bari;
tale peso deve essere infatti stato considerevole se si considerano le dimensioni del tumore all'ultima ecografia (non tali da poter da solo giustificare un'insufficienza epatica) ed il fatto che la causa terminale del decesso è stata una encefalopatia epatica con valori di PT del 28%, proteine totali 5.9 ed albumina 2.4, come nelle forme più severe di insufficienza d'organo. Da quanto sopra, il parere favorevole da parte di questa CM alla corresponsione dell'indennità una tantum prevista dalla legge».
17 R.G. N. 1880/2017
Pertanto, fu conferito a l'una tantum di cui alla Legge n. Parte_1
210/1992, ammontante a € 77.468,53 (cfr. documenti 733.pdf allegati dal convenuto alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.).
V.2 Ebbene, quanto al nesso eziologico del contagio da emotrasfusione, va rilevato come il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, pur chiarendo come il verbale della Commissione medica di cui all'art. 4 della Legge n. 210/1992 non può rivestire efficacia di prova legale -non integrando una confessione stragiudiziale-, ha tuttavia precisato come lo stesso costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale. Sicché il , per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici CP_1 elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent., 6.7.2023, n. 19129). Ciò in quanto il verbale della C.M.O., al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale.
Ancor più di recente, è stato evidenziato: «Il verbale della Commissione medica di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, pur non rivestendo efficacia di prova legale, può essere utilizzato, nel giudizio contro il per il risarcimento dei danni Controparte_1
da emotrasfusioni, ai fini della dimostrazione del nesso causale tra queste ultime e
l'insorgenza della patologia, trattandosi di diritti (quello all'indennizzo di cui alla legge citata e quello al risarcimento ex art. 2043 c.c.) che l'ordinamento riconosce come concorrenti, siccome presupponenti il medesimo fatto lesivo originato dalla stessa attività» (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 29.12.2023, n. 36504).
Dunque, secondo gli insegnamenti del massimo consesso giurisdizionale, sebbene l'accertamento operato dalla Commissione ospedaliera non possa vincolare iuris et de iure il convenuto, il relativo verbale può -nondimeno- valorizzare anche di per sé CP_1
18 R.G. N. 1880/2017
solo il convincimento circa l'effettiva sussistenza del nesso eziologico tra emotrasfusione e contagio, qualora non sia offerta, da parte del , una valida prova contraria. CP_1
Nel caso di specie, acclarato che il verbale della Commissione ha riscontrato e certificato il nesso eziologico tra l'epatite contratta da e le cinque Persona_1
emotrasfusioni subite nel periodo di ricovero ospedaliero del 1983, non essendo stata offerta alcuna prova contraria da parte del convenuto, può validamente ritenersi CP_1
dimostrato tale nesso eziologico. Invero, nella specie risulta accertato che ER
al momento del ricovero ospedaliero del 1983 non era affetto da alcuna
[...]
alterazione epatica. Il de cuius, come si legge nella relazione di C.T.U. (pag. 7), dimesso a gennaio 1983, fece nuovamente accesso all'Ospedale San Carlo di Potenza circa due settimane dopo per febbricola, astenia, iporessia, dispepsia, dolore addominale, ipercromia urinaria ed acolia fecale, e poi dimesso il 9.4.1983 con la diagnosi di “Epatite virale in politrasfuso”. Talché, può ritenersi provato che il de cuius anteriormente al primo ricovero ospedaliero del 1983, durante il quale subì cinque emotrasfusioni, non era affetto da epatite virale.
V.3 L'esistenza del nesso causale ha trovato conferma anche nell'espletata C.T.U., la quale -con accertamento immune da vizi logici, metodologici e giuridici, e con motivazione congrua e conforme alle risultanze documentali in atti- ha riscontrato la riconducibilità, secondo il canone probatorio del più probabile che non, del contagio epatico del de cuius alle cinque emotrasfusioni da questi subite nel ricovero ospedaliero del 1983.
Infatti, sul punto il C.T.U. ha osservato quanto segue: «L'avvenuta infezione da virus epatitico C, la sua correlazione causale con la trasfusione di sangue subita dal ricorrente, l'esistenza di un danno epatico permanente causalmente correlato all'infezione da virus C con successiva epatite virale e infine la sua ascrivibilità, in rapporto all'entità del danno, ad una delle categorie della tabella A del DPR 834/1981 sono state già accertate positivamente nel 1993 dalla CMO di Bari, dando luogo, nel quadro dei diritti che discendono dalla citata legge 210/92, al riconoscimento della V
Categoria della tab A.
Il CTU concorda in pieno con le conclusioni della CMO di Bari sul nesso causale, anche in considerazione delle caratteristiche storiche, cliniche e fisiopatologiche dell'infezione da virus C, il cui genoma è stato isolato nell'uomo soltanto nel 1989 (quindi ben 6 anni
19 R.G. N. 1880/2017
dopo l'epatite che ha colpito il sig. , al termine di una lunga serie di ricerche ER
indotte dal fatto che fin dalla seconda metà degli anni '70 si erano manifestate con sempre maggior frequenza epatiti post-trasfusionali non correlabili ai virus già conosciuti, A e
B, e genericamente indicate come Epatiti non A e non B. Fino al 1989 non era infatti possibile discriminare il sangue infetto da virus C ma tutt'al più si potevano escludere dal novero dei donatori quei soggetti che presentavano transaminasi superiori a 30 U/I e che quindi potevano essere portatori di virus epatici (come disponeva già la circolare n. 50 del 28/3/1966 del citata anche nel Rapporto del 4.7.2017 Controparte_2
richiamato nelle osservazioni della parte convenuta). A questo proposito e in merito al problema della responsabilità del , NELLE OSSERVAZIONI ALLA Controparte_1
BOZZA DI CTU il Direttore dell'Ufficio 5 Dr. , confermando e Persona_5
richiamando il citato rapporto informativo, che si esprimeva in misura più estesa e dettagliata su questo specifico aspetto, esclude del tutto tale responsabilità “poiché
l'Amministrazione ha sempre posto in atto tempestivamente ogni misura, resa disponibile dalle conoscenze scientifiche e dalla tecnologia e riconosciuta idonea e necessaria a tutelare la salute del ricevente in tema di sicurezza di sangue e derivati”. A questa osservazione il CTU risponde che non gli è stato chiesto specificamente di esprimersi sulla responsabilità del (problema che solleva invece lo stesso nelle CP_1 CP_1
citate osservazioni) e pertanto si limita solo a ricordare che alcune pronunce della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576; Cass. 14 luglio 2011, n. 15453;
Cass. 29 agosto 2011, n. 17685) hanno consolidato un orientamento di legittimità in base al quale sussisteva a carico del (oggi ), anche Controparte_2 Controparte_1
prima dell'entrata in vigore della L. 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico. Per questo motivo il giudice, se fosse accertata l'omissione di tali attività e con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata
l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, potrebbe ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata la causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi CP_1
dell'evento. Secondo tali sentenze la responsabilità si può riconoscere nell'omissione, da parte del , dei controlli, consentiti dalle conoscenze mediche e dai parametri CP_1
20 R.G. N. 1880/2017
scientifici del tempo, sull'idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione, in epoca anche anteriore a quella delle scoperte dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni.
Studi autorevoli erano infatti già comparsi su riviste scientifiche nel 1981 tanto che negli anni '80 molti centri trasfusionali applicavano tali criteri di selezione tra i propri donatori. Allo stesso modo anche il criterio di indagine anamnestica, alla luce della accertata sussistenza di comportamenti costituenti fattori di rischio era prassi già ben nota e poteva essere sollecitata e controllata nella selezione dei donatori oltre che formalmente individuata nello stesso regolamento di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano contenuto nella L. 14 luglio 1967, n. 592. Ma naturalmente questi aspetti che investono l'eventuale responsabilità del sono CP_1
di natura prettamente giuridica, tenendo anche conto del fatto che ci sono state successivamente sentenze di diverso orientamento come quelle del Tribunale di Lecce citate nel Rapporto Informativo del . Soltanto dal 1989 sono effettivamente CP_1
disponibili mezzi diagnostici atti ad identificare specificamente la presenza del virus C nei donatori attraverso il dosaggio degli anticorpi anti-HCV e dell'HCV-RNA, cioè del genoma virale che attesta la permanenza del virus, ed è stato quindi possibile determinare anche l'entità della replicazione virale nel singolo soggetto mediante dosaggio quantitativo. Da quel momento le epatiti post-trasfusionali sviluppatesi prima dell'introduzione degli screening di massa sui donatori di sangue per la presenza dell'infezione da virus C (iniziati nel 1990) e indicate fino ad allora come epatiti non A non B sono state considerate epatiti post-trasfusionali HCV correlate, perlomeno in tutti
i casi in cui non c'era l'evidenza di altre situazioni oggi conosciute come ulteriori fattori di rischio per l'epatite C, non rilevabili nemmeno nel caso del Sig. . ER
Venendo propriamente al rapporto tra la malattia epatica e la morte di ER
, il C.T.U. ha così risposto: «Il secondo aspetto relativo alle conseguenze della
[...]
malattia epatica è il rapporto tra questa e la morte del Sig. che è la materia ER
della presente controversia in sede civile e che è stato già affrontato in sede medico legale, sebbene in relazione ad altro contesto relativo alla richiesta dell'Una Tantum prevista della Legge 210/1992. A questo riguardo la CMO di Taranto, su richiesta della _6
, ha già espresso il 7 Novembre 2008 un giudizio di ammissibilità del nesso
[...]
causale tra la malattia post-trasfusionale (epatite virale C) e la morte del de cuius.
21 R.G. N. 1880/2017
Il CTU concorda anche con questo secondo giudizio medico legale, espresso dalla CMO di Taranto, e non solo, come si chiarirà in seguito, per le considerazioni svolte dalla
Commissione circa il ruolo preponderante che hanno avuto le dirette conseguenze dell'epatite cronica C rispetto al colangiocarcinoma nel provocare la grave insufficienza epatica e il decesso. Il colangiocarcinoma era infatti ritenuto dalla CMO di dimensioni tali e in uno stadio tale da non poter determinare da solo o con prevalente forza causale la grave insufficienza d'organo che ha causato la morte del Sig. ER
A questo punto è opportuno un breve richiamo alle caratteristiche dell'infezione da HCV.
Il virus dell'epatite C è responsabile di un'infezione epatica che, in Italia come nella maggior parte dei paesi, è una delle cause principali di malattie croniche del fegato. Per la precisione l'infezione da virus C cronicizza nel 60-80% dei casi ed è responsabile di circa il 90% delle epatiti croniche e delle cirrosi epatiche che un tempo erano definite criptogenetiche cioè da causa sconosciuta. L'infezione da HCV colpisce prevalentemente gli adulti sopra i 40 anni e si trasmette per via parenterale evidente (trasfusioni, somministrazione di emoderivati, scambio di siringhe tra tossicodipendenti, contatti continui per motivi professionali con sangue infetto) o inapparente (microparenterale) cioè per inoculazione di microscopiche quantità di sangue o di secreti infetti (cure dentarie, trattamenti estetici, tatuaggi, rapporti sessuali). L'infezione determina, dopo un periodo di incubazione che va dalle 2 alle 30 settimane nei casi estremi (generalmente 7-
8 settimane) l'Epatite acuta C che generalmente ha un decorso benigno, spesso è del tutto asintomatica o si accompagna a sintomi analoghi alle altre forme di epatite, con malessere generale, febbre, nausea, dolenzia epatica, ittero. Durante la malattia è oggi possibile individuare la presenza del virus mediante la ricerca del suo acido nucleico nel sangue (l'HCV-RNA è dosabile a partire da 1-2 settimane dopo il contagio). Nella fase acuta si verifica altresì un aumento delle transaminasi che si attestano mediamente intorno alle 700 UI/ml ma talvolta raggiungono e superano le 1000 UI/ml. Nei casi favorevoli la malattia si risolve completamente, dopo 2-12 settimane, con la guarigione caratterizzata dalla normalizzazione delle transaminasi e dalla scomparsa della replicazione virale
(negativizzazione dell'HCV-RNA nel sangue). Persiste naturalmente la presenza di anticorpi anti HCV che le metodiche attuali riescono ad evidenziare già nella prima settimana di malattia e che resteranno per sempre nel corredo immunitario del soggetto.
22 R.G. N. 1880/2017
In una percentuale che varia a seconda delle statistiche ma che comunque è molto alta
(tra il 60 e l‟ 80% dei casi) l'epatite C evolve verso la cronicizzazione, caratterizzata da sintomi intermittenti, aspecifici e più modesti rispetto alla fase acuta, dallo stabile o intermittente aumento delle transaminasi (indice di attività) e dalla persistenza nel sangue dell'HCV-RNA. Questi casi evolvono lentamente ma inesorabilmente verso un danno epatico irreversibile (fibrosi, cirrosi epatica) con grave insufficienza d'organo e questa si conclude con l'encefalopatia epatica o porto-sistemica e il coma epatico che possono portare alla morte, come si è verificato nel caso in esame e come attesta anche il certificato necroscopico che individua proprio nell'encefalopatia epatica la causa terminale.
La storia clinica del Sig. quale risulta dalla documentazione in atti, è quella di ER
un'epatite virale C evoluta in ECA, cioè Epatite cronica attiva, caratterizzata da costanti indici di citolisi e di attività della malattia (ipertransaminasemia e ipergammaglobulinemia) e da resistenza ai vari cicli di terapia con interferone fatta allo scopo di eradicare il virus. Nel tempo la malattia ha mantenuto lo stato di infiammazione cronica che via via si è complicata con l'insufficienza funzionale irreversibile del fegato dimostrata dalla riduzione dell'albuminemia e della protrombinemia e dall'encefalopatia epatica. Per capire l'importanza del fegato e della sua insufficienza funzionale ai fini della sopravvivenza basta pensare che 1) la protrombina, prodotta dagli epatociti, è il precursore della trombina, indispensabile per la trasformazione del fibrinogeno in fibrina, momento fondamentale del processo di coagulazione, 2) l'albumina, prodotta anch'essa dalle cellule epatiche è un potente antiossidante e serve inoltre a regolare l'omeostasi dei liquidi corporei tra compartimento intravascolare ed extravascolare, a trasportare sostanze utili nel sangue, a legare sostanze tossiche o nocive, a regolare il pH ematico, a modulare la funzione coagulativa, 3) la ridotta funzionalità del fegato impedisce agli epatociti la rimozione dal sangue di sostanze di rifiuto e tossiche quali l'ammoniaca. Questa deriva soprattutto dalla digestione di proteine ed aminoacidi e normalmente viene trasformata in urea dagli epatociti ed eliminata per via urinaria. Nell'insufficienza epatica, per la riduzione del numero di epatociti funzionanti, l'ammoniaca si accumula nel sangue,
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supera la barriera emato-encefalica, raggiunge i neuroni cerebrali e ne altera la struttura
e il funzionamento causando l'encefalopatia epatica fino al coma epatico vero e proprio.
Quanto precede consente di affermare, secondo un grado di probabilità molto elevata, che l'insufficienza funzionale epatica del Sig. era talmente grave ed avanzata ER
da causare il decesso in misura preponderante e determinante rispetto ad altre patologie tra cui il colangiocarcinoma che può avere comunque influito come concausa. Ma c'è un altro aspetto che va considerato nel caso in questione in merito al nesso causale. Secondo la più recente letteratura scientifica, di cui si riportano di seguito alcuni riferimenti, e in disaccordo con quanto si riteneva fino a pochi anni fa, ricerche effettuate in tutto il mondo hanno confermato la valenza causale del Virus C anche nei confronti del colangiocarcinoma oltre che dell'epatocarcinoma, rispetto al quale il suo ruolo causale
è invece ammesso già da molti anni.
Con il termine colangiocarcinoma si indica un gruppo di tumori maligni delle vie biliari che possono colpire le vie biliari intraepatiche (iCCA), quelle extraepatiche peri-ilari
(pCCA), quelle extraepatiche distali (dCCA) e la colecisti. Dal punto di vista eziologico si tratta di una malattia multifattoriale in cui entrano in gioco fattori predisponenti di tipo genetico e fattori di rischio acquisiti. Fino ad alcuni anni fa i fattori di rischio riconosciuti erano i parassiti epatobiliari, la colangite sclerosante primaria, le cisti delle vie biliari,
l'epatolitiasi ed altre situazioni di infiammazione cronica e di aumentato turnover cellulare. Più recentemente tra gli agenti eziologici di elevata probabilità la letteratura scientifica internazionale ha inserito anche patologie che erano già accreditate come cause del carcinoma epatico, come la cirrosi epatica, le epatiti croniche B e C, l'obesità, il diabete e l'alcol, mentre il fumo, le malattie infiammatorie croniche intestinali, i polimorfismi genetici e l'amianto restano fattori per il momento soltanto sospetti. Tra i meccanismi patogenetici che indurrebbero la cancerogenesi il principale sarebbe
l'infiammazione cronica indotta dall'epatite, mediante l'iperespressione dell'Interleuchina-6, del Monossido di azoto e della Ciclossigenasi (COX- 2). La prima provoca una cascata di attivazioni (chinasi, modulatori della trascrizione, ecc…) che riduce l'apoptosi e promuove la proliferazione cellulare, mentre gli altri, in particolare la COX-2 inducono la formazione di ossisteroli che sono gli anelli di congiunzione tra la colestasi e la flogosi cronica. A questo riguardo si segnala che l'epatite C che ha
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sviluppato il Sig. è stata fin dall'inizio proprio ad impronta colestatica e che si ER
è caratterizzata sempre come epatite cronica attiva, cioè con persistenza dell'attività citolitica e della flogosi.
ANCHE IN MERITO ALLA CAUSALITÀ DI MORTE DEL SIG. GENOVESE IL
MINISTERO DELLA SALUTE HA FORMULATO DUE OSSERVAZIONI. La prima, in realtà, non si può ritenere una critica in quanto il Dr. osserva che “la dottrina Per_6
riconosce l'associazione tra infezione cronica da HCV e insorgenza di colangiocarcinoma” e ciò è proprio quello che afferma il CTU quale più recente acquisizione in tema di eziopatogenesi del colangiocarcinoma sulla base della bibliografia specialistica di riferimento. Tanto dimostra anche che il colangiocarcinoma, che ha avuto in questo caso un ruolo concausale nel decesso del de cuius, avrebbe comunque ricondotto all'infezione da virus C e quindi all'epatite post-trasfusionale se fosse stato ritenuto la causa principale del decesso. La seconda osservazione riguarda
l'assenza di evidenze ecografiche di evoluzione cirrogena dell'epatite cronica da HCV” che, sembra di capire, sarebbe per il Dr. l'unica condizione capace di Per_5
determinare un'insufficienza epatica grave con encefalopatia epatica e morte. Il Dr.
ha ragione circa l'assenza di una condizione certa di cirrosi epatica ma si fa Per_5
notare che nemmeno il CTU ha parlato di cirrosi epatica in quanto non è stata mai diagnosticata e non esistono indagini diagnostiche per immagini che la documentino.
Tuttavia l'insufficienza funzionale epatica, che si sviluppa quando l'organo è irreparabilmente danneggiato e non può più eseguire le sue funzioni, si verifica non solo nella cirrosi evoluta ma anche nelle epatiti croniche virali B e C, nell'emocromatosi, nelle fibrosi epatiche e nelle condizioni di estrema malnutrizione. In questo caso l'insufficienza
d'organo grave era correlata all'infiammazione cronica del fegato da Virus C con sviluppo di fibrosi, la quale ultima era documentata già nel 1993 (aspetto “brillante” del parenchima epatico con aumento di volume) e confermata nel marzo 2017 (“ecostruttuta finemente disomogenea”).
In conclusione, per quanto sopra considerato e tenuto conto delle osservazioni della parte convenuta, si conferma che la patologia post-trasfusionale è stata la causa preponderante
e determinante del decesso del Sig. per due motivi: 1) l'encefalopatia epatica è ER
la conseguenza terminale e determinante della grave insufficienza epatica indotta dall'epatite virale cronica attiva da virus C post-trasfusionale. Il colangiocarcinoma può
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aver partecipato come concausa di importanza marginale viste le dimensioni e lo stadio del tumore;
2) lo stesso colangiocarcinoma, cui è riconosciuto un ruolo concausale secondario, è comunque con elevata probabilità, sulla base della più recente letteratura scientifica in materia, esso stesso conseguenza della flogosi cronica causata dall'epatite
C e rientra quindi nella complessiva patologia post-trasfusionale».
V.4. Dalla lettura della documentazione in atti e dall'elaborato peritale, poi, è possibile ritenere provato il nesso eziologico tra l'infezione e il decesso, posto che l'emersione di patologie concomitanti non ha fatto venir meno l'efficienza causale dell'infezione HCV al decesso (equivalenza causale).
V.5 Tutti gli elementi summenzionati avvalorano la sussistenza di profili di responsabilità del convenuto;
peraltro, per mere esigenze di completezza, deve ribadirsi che la CP_1
sola circostanza che il virus HCV sia stato individuato solo nel 1989 è inidonea ad escludere la grave negligenza del , che, conscio dell'esistenza di Controparte_1
epatiti non-A e non-B già a partire dagli anni Settanta, nonché della necessità di provvedere al dosaggio delle transaminasi nei donatori di sangue già a partire dagli anni
Sessanta, come dimostrato dalla Circolare n. 50 del 1966, ha omesso di effettuare i dovuti controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico. Pare opportuno richiamare l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità in casi analoghi, involgenti emotrasfusioni infette eseguite in epoca antecedente all'individuazione del virus HCV, a mente della quale: «Già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B sussiste la responsabilità del anche per il contagio CP_1
degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il non aveva controllato, come pure era obbligato per CP_1
legge» (cfr. Cass. civ, sent. nn. 20933/2015, 17685/2011, 15453/2011, 11301/2011, S.U.
576/2008), mentre in relazione a trasfusioni antecedenti alla scoperta del virus HBV, ha affermato: «in caso di patologie da infezioni HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazioni di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi, ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell'anno 1978, in cui il virus dell'epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevedibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del per l'omissione dei controlli in Controparte_1
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materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent., n. 2232/2016).
Deve dirsi -dunque- pienamente accertata la responsabilità aquiliana del , CP_1
sul quale grava, un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico.
V.6 Venendo alla ragione di credito in commento, è a dirsi che il danno c.d. da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dai familiari è un danno diretto, e non già riflesso, che può manifestarsi in termini di sofferenza interiore ovvero di contrazione delle abitudini di vita. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito (Cass. civ., sez. III, sent., 26.7.2019, n. 20287).
Il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dell'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo). Ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (cfr. Cass. civ., sez. III, 3.2.2011, n. 2557).
V.7 Nel precisarsi che il riconoscimento dei “diritti della famiglia” (art. 29 Cost.) va inteso non restrittivamente, cioè come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, bensì nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati, si è nella giurisprudenza di legittimità posto in rilievo che laddove il fatto lesivo alteri profondamente tale complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei
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bisogni e dei doveri e una determinante riduzione -se non annullamento- delle positività che dal rapporto parentale derivano (fr. Cass. civ., sez. III, 20.10.2005, n. 20324), viene a determinarsi quello “sconvolgimento delle abitudini di vita” che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell'alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione.
V.8 Esso si sostanzia in una modificazione (peggiorativa) della personalità dell'individuo, che si concretizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare, che all'esterno del medesimo, nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione. E ciò in conseguenza della subita alterazione, ossia della privazione (oltre che di quello materiale anche) del rapporto personale con lo stretto congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro.
Con riferimento, in particolare, al danno da uccisione del congiunto, esso consiste non già nella violazione del rapporto familiare quanto piuttosto nelle conseguenze che dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali discendono.
V.9 Si è, infatti, escluso che tale tipo di danno sia configurabile in re ipsa, precisandosi che deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza rimanere tuttavia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche, presunzioni, fatti notori e massime di esperienza, sulla base di elementi obiettivi forniti dall'interessato (cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 17.1.2018, n. 901). E proiettandosi esso nel futuro, assume al riguardo rilievo la considerazione del periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato quel godimento del congiunto che l'illecito ha reso invece impossibile.
V.10 Tanto premesso, in caso di risarcimento del danno da perdita o lesione del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva, e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 24.4.2019, n. 11212), spetta al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di
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uno solo o di entrambi i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia la sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita). Un danno ulteriore rispetto alla sofferenza morale esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche (cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 19.10.2016, n. 21060).
V.11 In particolare, sotto il profilo probatorio, non può dubitarsi che la prova del danno esistenziale da uccisione dello stretto congiunto possa essere data anche a mezzo di presunzioni, le quali al riguardo assumono “precipuo rilievo”. Le presunzioni, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent., 24.3.2006,
n. 6572) e sostenuto anche in dottrina, non costituiscono uno strumento probatorio di rango “secondario” nella gerarchia dei mezzi di prova e “più debole” rispetto alla prova diretta o rappresentativa. Va al riguardo sottolineato come, alla stessa stregua di quella legale, la presunzione vale invero nel caso a sostanzialmente facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria.
Da tale considerazione consegue il ritenere la parte onerata ex art. 2697 c.c. sollevata dal provare il fatto previsto (che, come posto in rilievo anche in dottrina, deve considerarsi provato ove provato il “fatto base”). E altresì che, come per quella legale, anche per la presunzione semplice, in assenza di prova contraria, il Giudice è tenuto a ritenere provato il fatto previsto, non essendogli consentita al riguardo la valutazione ai sensi dell'art. 116
c.p.c.
V.12 La parte contro cui gioca la presunzione è in ogni caso ammessa a fornire la prova contraria, spettando in tal caso al Giudice stabilire l'idoneità nel caso concreto di quest'ultima a vincerla. Pur se anche nell'ambiente familiare è astrattamente possibile che la perdita dello stretto congiunto (coniuge, figlio, genitore o fratello) possa non determinare conseguenze pregnanti nella sfera soggettiva laddove rimangano garantite quelle economiche, tale conseguenza appare invero nei normali rapporti di vita familiare assolutamente meno probabile e frequente che non nei rapporti di tipo lavorativo. Nella
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giurisprudenza di legittimità si è affermato rispondere, invero, a regole di comune esperienza che quanto più stretto è il rapporto parentale tanto più intenso è il dolore, specie se al rapporto si associa la convivenza, laddove la vastità e la coesione del nucleo familiare della vittima può essere tale da lenire la sofferenza, nei limiti di quanto possibile in un evento tragico del tipo in esame, con la presenza di altri affetti familiari.
V.13 Pertanto, provato il fatto-base della sussistenza di un rapporto di coniugio o di filiazione o di parentela con il congiunto defunto, è allora da ritenersi che la privazione di tale rapporto presuntivamente determini ripercussioni (anche se non necessariamente per tutta la vita) sia sull'assetto degli stabiliti ed armonici rapporti del nucleo familiare, sia sul modo di relazionarsi degli stretti congiunti del defunto (anche) all'esterno di esso rispetto ai terzi, nei comuni rapporti della vita di relazione.
Incombe allora sulla parte in cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria al riguardo, idonea a vincerla (es. situazione di mera convivenza “forzata”, caratterizzata da rapporti deteriorati, contrassegnati da continue tensioni e screzi;
coniugi in realtà
“separati in casa”, ecc.), non trattandosi, come già detto, di un''ipotesi di presunzione
“iuris et de iure”.
V.14 Di converso, un danno non patrimoniale diverso e ulteriore rispetto alla sofferenza morale derivante dalla rottura del rapporto parentale non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare. Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 13.5.2011, n. 10527).
V.15 Nel caso di specie, l'attrice moglie del de cuius Parte_1 ER
, la quale al momento della morte del coniuge aveva anni 53, ha sofferto la
[...]
perdita del marito con ella convivente, il quale all'epoca del decesso aveva anni 58, assistendo al decesso del medesimo, sicché deve ritenersi accertato il grave pregiudizio morale sofferto.
Avuto riguardo alle allegazioni contenute nell'atto di citazione circa il significativo cambiamento delle abitudini di vita (e ciò valga anche con riguardo ai restanti tre attori figli di ), si osserva che la relativa prova testimoniale articolata nella Persona_1
memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. non supera il vaglio di
30 R.G. N. 1880/2017
ammissibilità. Invero, il capitolo 1) della menzionata memoria è volto a dimostrare circostanze che non appaiono idonee a superare la soglia minima di offensività tratteggiata dalla cc.dd. Sezioni Unite di San Martino del 2008. Invece, i capitoli 2) e 3) della citata memoria si presentano articolati in chiave eccessivamente generica.
V.16 Conseguentemente, possono dirsi dimostrati i requisiti per la riconoscibilità del risarcimento del danno a titolo di compromissione del rapporto parentale, laddove, viceversa, il convenuto non ha offerto prova idonea a vincere le presunzioni CP_1
legate al vincolo familiare ossia al concreto rapporto d'affezione (e alla precisa entità di esso) esistente tra moglie e marito nonché tra padre e figli, con accoglimento della domanda risarcitoria in disamina.
V.17 Ciò posto in ordine all'an, va poi rilevato in relazione al profilo concernente il quantum, che -trattandosi di un pregiudizio di natura non patrimoniale- la relativa liquidazione deve, per evidenti ragioni, essere effettuata in via equitativa.
V.18 In proposito, si è anche di recente precisato che il danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un prossimo congiunto dev'essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice. Tali criteri devono tener conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e dell'integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione.
V.19 In particolare, ritiene il Tribunale di dover fare applicazione -nel caso di specie- dei valori tabellari aggiornati al 2024 elaborati dal Tribunale di Milano, in quanto le c.d. tabelle milanesi «costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione» (Cass. civ, sez. III, ord.m16.12.2022, n. 37009).
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In applicazione dei valori tabellari, considerate l'età dell'istante al momento della perdita del congiunto (marito), l'età della vittima (58 anni), valorizzato il profilo della convivenza sussistente nella specie e tenuto conto della compromissione della vita sessuale della moglie (dunque, con riconoscimento del valore massimo risarcibile), la sopravvivenza di altri congiunti e l'intensità della relazione affettiva perduta, si perviene alla liquidazione della seguente somma:
-in favore dell'attrice quale moglie convivente del de cuius Parte_1
(cfr. atto di matrimonio del Comune di Potenza n. 329, P. II, S. A, Persona_1
Anno 1971 – allegato DOC. N. D13/a del fascicolo di parte attrice), di anni 53 al momento del decesso del congiunto -avente anni 58 al decesso- in presenza di altri 3 componenti nel nucleo familiare primario come emerge dalla documentazione di cui all'allegato DOC.
N. D13/e del fascicolo di parte attrice, atteso il valore massimo di intensità e qualità della relazione, la somma di € 330.000,00 (nei limiti di quanto domandato in comparsa conclusionale) per il risarcimento del solo profilo morale della perdita.
V.20 Posto che va disattesa per le motivazioni esposte in comparsa conclusionale dalla difesa attorea la domanda di scomputo dal risarcimento liquidato della somma ricevuta dal de cuius allorquando era in vita ai sensi dell'art. 1, comma 2, Persona_1
Legge n. 210/1992; avuto riguardo all'istanza avanzata dal convenuto di scomputo -dal risarcimento liquidato in favore dell'attrice dell'importo percepito a Parte_6
titolo di indennizzo da quest'ultima ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 210/1992, si ritiene che l'istanza debba trovare accoglimento, in modifica di quanto precedentemente ritenuto da questo Giudice in cause similari, per l'intervenuto recente orientamento della
Corte della nomofilachia, al quale si ritiene di dover aderire atteso quanto chiarito dalla
Cassazione in materia.
V.21 Al riguardo, la più recente giurisprudenza ha osservato: «Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni conseguenti al contagio Controparte_1
a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo "una tantum", previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 in favore dei congiunti del danneggiato che sia deceduto a causa del contagio, dev'essere scomputato - in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno" - dalle somme liquidabili in loro favore a titolo di risarcimento del danno parentale, spettandogli tale beneficio "iure proprio" e non "iure hereditario", e dunque anche quando la persona contagiata, prima di morire, abbia
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ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della medesima legge» (cfr.
Cass. civ., Sez. VI - 3, ord., 17.3.2022, n. 8773; nello stesso senso si veda anche Cass. civ,
Sez. III, sent., 13.6.2023, n. 16808: «Nel giudizio promosso nei confronti del
[...]
per il risarcimento dei danni, subiti dai congiunti "iure hereditatis" e "iure CP_1
proprio", conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto,
l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio, in applicazione del principio della
"compensatio lucri cum damno»).
V.22 Nel caso di specie, la percezione di tale indennizzo è stata puntualmente documentata dal mediante la produzione in giudizio della determina attributiva CP_1 dell'indennizzo ex art. 2, comma 3, Legge n. 210/1992 in favore di E, Parte_1
in sede di comparsa conclusionale la difesa attorea ha precisato e chiesto quanto segue:
«Per ciò che riguarda, invece, la somma di 77.468,53 euro percepita dall'attrice sig.ra
(moglie del defunto) a titolo di indennizzo post mortem una tantum ex lege n. Pt_1
210/1992, in applicazione del principio della “compensatio lucri cum damno”, il suddetto importo dovrà essere detratto dalla somma liquidabile a favore della stessa a titolo di risarcimento dei danni iure proprio».
Pertanto, pacifica la percezione di tale indennizzo iure proprio da parte dell'attrice e preso atto della relativa quantificazione (€ 77.468,53), deve Parte_1
procedersi alla sottrazione, dalla somma liquidata sopra a titolo risarcitorio (€
330.000,00), dell'importo percepita spettante dall'attrice a titolo indennitario (€
77.468,53).
Ne consegue che, operata tale detrazione (€ 330.000,00 - € 77.468,53), spetta all'attrice la somma di € 252.531,47. Parte_1
V.23 Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€
252.531,47), devalutata alla data del decesso del familiare dell'attrice (13.5.2007) [al riguardo si veda la recentissima Cass. civ, Sez. III, ord., 21.2.2024, n. 4658, secondo la quale «Gli interessi sulla somma liquidata ai congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza di una patologia contratta a seguito di emotrasfusioni infette, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, decorrono non già dalla data della diagnosi della malattia, bensì da quella della morte della vittima primaria,
33 R.G. N. 1880/2017
rappresentando quest'ultima l'evento di danno nel quale il fatto illecito trova il proprio compimento»] e rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C.
(S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 13.5.2007 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulle somme complessivamente liquidate all'attualità fino al soddisfo.
V.24 Avuto riguardo al risarcimento del danno relativamente all'attore Parte_4
in applicazione dei valori tabellari, considerate l'età di anni 25 dell'istante al momento della perdita del congiunto (padre), l'età della vittima (58 anni), valorizzato il profilo della convivenza sussistente nella specie (cfr. allegato DOC. N. D13/e del fascicolo di parte attrice), la sopravvivenza di altri congiunti e l'intensità della relazione affettiva perduta, si perviene alla liquidazione della seguente somma:
-in favore dell'attore quale figlio convivente del de cuius Parte_4 ER
, di anni 25 al momento del decesso del padre -avente anni 58 alla morte- in
[...]
presenza di altri 3 componenti nel nucleo familiare primario come emerge dalla documentazione di cui all'allegato DOC. N. D13/e del fascicolo di parte attrice, la somma di € 320.702,00 in applicazione del valore tabellare medio, per il risarcimento del solo profilo morale della perdita.
V.25 Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€
320.702,00), devalutata alla data del decesso del familiare dell'attore (13.5.2007) [al riguardo si veda la recentissima Cass. civ, Sez. III, ord., 21.2.2024, n. 4658, secondo la quale «Gli interessi sulla somma liquidata ai congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza di una patologia contratta a seguito di emotrasfusioni infette, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, decorrono non già dalla data della diagnosi della malattia, bensì da quella della morte della vittima primaria, rappresentando quest'ultima l'evento di danno nel quale il fatto illecito trova il proprio compimento»] e rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C.
(S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 13.5.2007 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulle somme complessivamente liquidate all'attualità fino al soddisfo.
34 R.G. N. 1880/2017
V.26 Sul risarcimento del danno relativamente all'attrice Parte_2
pacificamente al momento del decesso del padre non convivente con Persona_1
lo stesso, atteso che dal certificato storico di stato di famiglia prodotto in atti risulta che la detta figlia a far data dal 5.11.1998 ha fatto parte di altro stato di famiglia (la circostanza
è confermata da quanto si legge a pag. 25 della comparsa conclusionale attorea, dove si dà atto che convisse con il padre per circa 35 anni), in Parte_2
applicazione dei valori tabellari medi, considerate l'età di anni 34 dell'istante al momento della perdita del congiunto (padre), l'età della vittima (58 anni), la sopravvivenza di altri congiunti e l'intensità della relazione affettiva perduta, si perviene alla liquidazione della seguente somma:
-in favore dell'attrice , quale figlia non convivente del de cuius Parte_2
, di anni 34 al momento del decesso del padre -avente anni 58 alla Persona_1
morte- in presenza di altri 3 componenti nel nucleo familiare primario come emerge dalla documentazione di cui all'allegato DOC. N. D13/e del fascicolo di parte attrice, la somma di € 250.304,00 in applicazione del valore tabellare medio, per il risarcimento del solo profilo morale della perdita.
V.27 Invero, in relazione ai criteri di personalizzazione del danno invocati nella comparsa conclusionale attorea circa le attrici-figlie non conviventi della vittima, si ritiene che (qui richiamata l'inammissibilità della prova orale articolata nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di cui si è detto sopra) in ogni caso i capitoli di prova testimoniale non sono idonei a dimostrare la maggiore intensità della relazione affettiva tale da operare una quantificazione al di sopra del parametro medio.
V.28 Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€), €
250.304,00 devalutata alla data del decesso del familiare dell'attrice (13.5.2007) [al riguardo si veda la recentissima Cass. civ, Sez. III, ord., 21.2.2024, n. 4658, secondo la quale «Gli interessi sulla somma liquidata ai congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza di una patologia contratta a seguito di emotrasfusioni infette, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, decorrono non già dalla data della diagnosi della malattia, bensì da quella della morte della vittima primaria, rappresentando quest'ultima l'evento di danno nel quale il fatto illecito trova il proprio compimento»] e rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo
35 R.G. N. 1880/2017
per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C.
(S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 13.5.2007 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulle somme complessivamente liquidate all'attualità fino al soddisfo.
V.29 Medesimo discorso vale con riguardo alla liquidazione del danno per l'attrice che pacificamente al momento del decesso del padre Parte_3 ER
non era convivente con lo stesso, atteso che dal certificato storico di stato di
[...]
famiglia prodotto in atto risulta che la detta figlia a far data dal 19.9.1997 ha fatto parte di altro stato di famiglia (la circostanza è confermata da quanto si legge a pag. 25 della comparsa conclusionale attorea, dove si dà atto che convisse con il Parte_3
padre per circa 32 anni). Sicché, in applicazione dei valori tabellari medi, considerate l'età di anni 31 dell'istante al momento della perdita del congiunto (padre), l'età della vittima
(58 anni), la sopravvivenza di altri congiunti e l'intensità della relazione affettiva perduta, si perviene alla liquidazione della seguente somma:
-in favore dell'attrice quale figlia non convivente del de cuius Parte_3
, di anni 31 al momento del decesso del padre -avente anni 58 al Persona_1
decesso- in presenza di altri 3 componenti nel nucleo familiare primario come emerge dalla documentazione di cui all'allegato DOC. N. D13/e del fascicolo di parte attrice, la somma di € 250.304,00 in applicazione del valore tabellare medio, per il risarcimento del solo profilo morale della perdita.
V.30 S richiamano, poi, le considerazioni sopra svolte al paragrafo V.27.
V.31 Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€
250.304,00) devalutata alla data del decesso del familiare dell'attrice (13.5.2007) [al riguardo si veda la recentissima Cass. civ, Sez. III, ord., 21.2.2024, n. 4658, secondo la quale «Gli interessi sulla somma liquidata ai congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza di una patologia contratta a seguito di emotrasfusioni infette, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, decorrono non già dalla data della diagnosi della malattia, bensì da quella della morte della vittima primaria, rappresentando quest'ultima l'evento di danno nel quale il fatto illecito trova il proprio compimento»] e rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C.
36 R.G. N. 1880/2017
(S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 13.5.2007 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulle somme complessivamente liquidate all'attualità fino al soddisfo.
VI Sulle spese di lite e della C.T.U.
Secondo il principio di soccombenza, va disposta la condanna del
[...]
, in favore degli attori (in solido tra loro dal lato attivo) delle spese di Controparte_7
lite.
Le spese si liquidano in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni per tutte e quattro le fasi di giudizio, con riferimento al decisum
(cfr. Cass. civ., sez. I, 26.4.2021, n. 10984) scaglione di valore da € 1.000.001 a €
2.000.000, senza operare l'aumento richiesto di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 atteso che la disposizione normativa prevede che l'aumento «può» essere operato ma non
“deve”, in complessivi € 37.951,00, oltre accessori di Legge, oltre a euro 545,00 a titolo di esborsi, con attribuzione al difensore degli attori -Avv. Annibale Conforti- dichiaratosi antistatario.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Adelia Tomasetti, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1880/2017 R.G., ogni ulteriore istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda risarcitoria attorea concernente i danni da perdita del rapporto parentale e -per l'effetto- condanna il convenuto al Controparte_1
pagamento della somma
a) di € 252.531,47 (€ 330.000,00 - € 77.468,53) in favore dell'attrice Pt_1
, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
[...]
b) di € 320.702,00 in favore dell'attore oltre rivalutazione e Parte_4
interessi come indicato in parte motiva;
c) di € 250.304,00 in favore dell'attrice , oltre Parte_2
rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
37 R.G. N. 1880/2017
d) di € 250.304,00 in favore dell'attrice , oltre rivalutazione e Parte_3
interessi come indicato in parte motiva;
2) condanna il alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_1
degli attori (in solido tra loro dal lato attivo), le quali si liquidano in complessivi euro €
37.951,00 per compenso professionale, oltre al 15% forfetario per spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per Legge, oltre a euro 545,00 a titolo di esborsi, con attribuzione al difensore degli attori -Avv. Annibale Conforti- dichiaratosi antistatario;
3) pone a definitivo carico del le spese della consulenza Controparte_1
tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Potenza, il 9.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti
38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia
Tomasetti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1880/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. sino al
10.2.2025, e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
) e (C.F.: ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
in proprio quali rispettivamente moglie e figli del defunto Persona_1
nato ad [...] in data [...] e deceduto in Potenza il 13.5.2007, rappresentati e difesi dall'Avv. ANNIBALE CONFORTI (C.F.:
), giusta procura in atti, pec: C.F._5 Email_1
-ATTORI-
E
(C.F.: ), in persona del Ministro p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza (C.F.:
), elettivamente domiciliato ope legis in Potenza al Corso XVIII Agosto P.IVA_2
n. 46 presso la sede degli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, pec:
Email_2
-CONVENUTO-
1 R.G. N. 1880/2017
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Gli attori, in proprio quali congiunti del defunto , hanno Persona_1
citato in giudizio il al fine di sentir accogliere la seguente Controparte_1
domanda:
«Voglia l'Illustre Tribunale ordinario civile di Potenza così giudicare:
I) (voglia) accertare (e dichiarare) la responsabilità (extracontrattuale ex artt. 2043,
2049, 2050 e 2059 cod.civ. e/o contrattuale ex art. 1176 cod.civ.) del Controparte_1
(già ), in persona del suo Ministro pro tempore, in ordine
[...] Controparte_2 alla infezione da virus dell'epatite (virale di tipo) C contratta dal sopraindicato
(deceduto) sig. (in vita) a causa delle emotrasfusioni ricevute Persona_1
durante il periodo (del ricovero) dal 19 gennaio al 5 febbraio 1983 presso il Servizio autonomo di chirurgia d'urgenza dell'Ospedale “San Carlo” (dell'Unità sanitaria locale n. 2) di Potenza;
(e), quindi, in ordine alla sua conseguente epatopatia HCV correlata sviluppatasi (a seguito dell'infezione stessa); e, infine, in ordine alla sua conseguente morte (causata dall'epatopatia stessa), nonché in ordine a tutti i danni
(patrimoniali e non patrimoniali) patiti e patiendi da tutti (e quattro) gli attori;
II) (voglia) condannare (per l'effetto) il (già Controparte_1 Controparte_2
), in persona del Ministro pro tempore, ai seguenti adempimenti:
[...]
1°) al risarcimento a favore della sig.ra attrice , in proprio, in qualità Parte_1
di prossima congiunta del (deceduto) sig. dei danni (patrimoniali Persona_1
e non patrimoniali) patiti e patiendi dall'attrice stessa, per le causali dedotte, e segnatamente (e descrittivamente) del danno non patrimoniale (da perdita del rapporto parentale [c.d. danno parentale], morale soggettivo ed esistenziale [c.d.
“riflesso” e/o da compromissione della sessualità e da compromissione del rapporto parentale]) e del danno patrimoniale (sia emergente sia da lucro cessante) iure proprio- nonché degli altri danni (patrimoniali e non patrimoniali) iure proprio- patiti
e patiendi dalla medesima attrice, nell'entità che risulterà provata in corso di causa,
o comunque in quella meglio ritenuta da codesto illustre Giudice anche in via
2 R.G. N. 1880/2017
equitativa, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla sorte capitale,
a decorrere dalla data dall'evento dannoso e sino al saldo;
2°) al risarcimento a favore dei sig.ri attori , Parte_2 Parte_3
e in proprio, in qualità di prossimi congiunti del
[...] Parte_4
(deceduto) sig. dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) patiti Persona_1
e patiendi dagli attori stessi, per le causali dedotte, e segnatamente (e descrittivamente) del danno non patrimoniale (da perdita del rapporto parentale [c.d. danno parentale], morale soggettivo ed esistenziale [c.d. “riflesso” e/o da compromissione del rapporto parentale]) e del danno patrimoniale (sia emergente sia da lucro cessante) iure proprio- nonché degli altri danni (patrimoniali e non patrimoniali) iure proprio- patiti e patiendi dai medesimi attori, nell'entità che risulterà provata in corso di causa, o comunque in quella meglio ritenuta da codesto illustre Giudice anche in via equitativa, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla sorte capitale, a decorrere dalla data dall'evento dannoso e sino al saldo;
3°) al pagamento, da distrarsi a favore del suindicato difensore antistatario, delle spese e dei compensi professionali di giudizio».
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto:
- che dal 19 gennaio al 5 febbraio 1983, all'età di quarant'anni, era Persona_1 stato ricoverato presso il Servizio autonomo di chirurgia d'urgenza dell'Ospedale San
Carlo di Potenza e che durante tale periodo di ricovero non gli erano stati accertati segni né clinici né di laboratorio di una alterazione epatica (neppure lieve), tanto meno di una disfunzione epatica;
- che «in particolare, da esami di laboratorio del 19 gennaio 1983 (ivi eseguiti), gli
erano stati accertati valori delle transaminasi glutammico-ossalacetica (GOT o AST)
e glutammico-piruvica (GPT o ALT) nella norma»;
- che nel corso del su citato periodo di ricovero era stato sottoposto a varie emotrasfusioni, come risultava dalla cartella clinica n. 001118 dell'Ospedale San Carlo di Potenza ed era evincibile dal verbale n. 28 del 21.8.1993 della Commissione medico- ospedaliera dell'Ospedale militare “L. Bonomo” di medicina legale di Bari;
- che dal 21 febbraio al 9 aprile 1983 era stato ricoverato presso la Divisione di malattie infettive dell'Ospedale San Carlo di Potenza e che era stato sottoposto a vari esami diagnostici. «In particolare, […] da esami di laboratorio del 25 febbraio, del 12 e del
3 R.G. N. 1880/2017
24 marzo e dell'8 aprile 1983 (ivi eseguiti), gli erano stati accertati valori delle transaminasi GOT (o AST) e GPT (o ALT) (di molto) sopra la norma. In secondo luogo, da esami di laboratorio del 22 febbraio 1983 (ivi eseguiti), gli erano stati accertati valori della gamma glutamil transferasi […] sopra la norma;
In terzo luogo, con esame ecografico addominale del 24 febbraio 1983 (ivi eseguito), gli era stata posta la seguente diagnosi: “Sindrome epatitica acuta post-trasfusionale […] fegato notevolmente aumentato di volume, ad ecostruttura […] di tipo brillante”»;
- che il 9.4.1983, all'esito dei detti esami, gli era stata comunicata la diagnosi di “Epatite virale in politrasfuso”, come risultava dalla cartella clinica dell'Ospedale San Carlo di Potenza relativa al periodo di ricovero 21 febbraio – 9 aprile 1983 e recante n. 3129,
e come si evinceva dal verbale n. 28 del 21.8.1993 della Commissione medico- ospedaliera dell'Ospedale militare “L. Bonomo” di medicina legale di Bari;
- che la diagnosi di “Epatite virale in politrasfuso” trovava conferma anche nella cartella clinica dell'Ospedale San Carlo di Potenza relativa al periodo di ricovero 2 marzo - 24 maggio 1983, nonché nella relativa relazione di dimissione del 24.5.1983 del prof. dott.
, medico primario della Divisione di malattie infettive del poc'anzi citato Persona_2
ospedale;
- che per la prima volta, allorquando agli inizi di settembre era stato Persona_1 ricoverato in day hospital presso la Divisione di malattie infettive dell'Ospedale San
Carlo di Potenza, era stato sottoposto ad una terapia antivirale, che aveva sortito esito negativo, talché il 7.9.1990 gli era stata riferita la diagnosi di “Epatite cronica da HCV in trattamento con interferone”, come emergeva dalla cartella clinica dell'Ospedale
San Carlo di Potenza relativa al periodo di ricovero dal 5 al 7 settembre 1990 e dalla relazione di dimissione del 7.9.1990 del dott. , medico primario della Persona_2
Divisione di malattie infettive;
- che dal 1990 al 1994, allorquando era stato ricoverato in day Persona_1
hospital presso il su menzionato reparto ospedaliero, era stato sottoposto nuovamente a terapie antivirali, tutte aventi esito negativo;
- che «in particolare, da esami di laboratorio del 10 dicembre 1990 […] gli era stata accertata la positività al test (ELSA) degli anticorpi (anti HCV o HCVAb) del virus dell'epatite (virale di tipo) C (HCV)»;
4 R.G. N. 1880/2017
- che il 31.5.1991 e il 3.7.1991 gli erano state riferite le diagnosi di “Epatite da HCV in trattamento con interferone ricombinante” e di “Epatite da HCV in trattamento con interferone”, la prima riportata nella cartella clinica dell'Ospedale San Carlo di
Potenza relativamente al periodo di ricovero 22-31 maggio 1991 e nella relativa relazione di dimissione del 31.5.1991 del dott. ; la seconda riportata nella Persona_2 cartella clinica dell'Ospedale San Carlo di Potenza relativa al periodo di ricovero dal
1 al 3 luglio 1991, nonché nella relazione di dimissione del su indicato medico primario del 3.7.1991. E che nell'anno 1994 era stato reso edotto della diagnosi di “Epatite cronica da HCV […]”, come risultava dalla cartella clinica recante n. 15947 attinente al periodo di ricovero 1991-1994 presso l'Ospedale San Carlo di Potenza.
Gli attori hanno -altresì- dedotto:
- che , allorquando era ancora in vita, aveva presentato in data Persona_1
23.4.1992 (n. prot. 68) domanda presso l'Ufficio protocollo del Ministero della Salute per ottenere l'indennizzo e gli altri benefici di cui alla Legge n. 210 del 25.2.1992;
- che successivamente era stata eseguita su visita medica da parte Persona_1 della 2a Sezione della Commissione medico-ospedaliera del Centro militare di
medicina legale di Catanzaro, Commissione che aveva espresso i seguenti giudizi:
« • Giudizio sul nesso causale: “[…] Sì esiste nesso causale tra […] trasfusione” e “la
[…] infermità […] Epatopatia anti-HCV positiva”;
• Giudizio di ascrivibilità tabellare : “Dalla […] infermità […] è derivata la […] menomazione permanente dell'integrità psico-fisica […] Epatopatia anti-HCV positiva […] ascrivibile alla 5a (quinta) categoria della tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834”; • Giudizio diagnostico: “Epatopatia cronica anti-HCV positiva”; […]»;
- che era deceduto il 13.5.2007 per le seguenti cause: «• “causa Persona_1
iniziale: Epatite cronica HCV-correlata”; • causa intermedia: Colangiocarcinoma”;
• causa terminale: Encefalopatia epatica”», come da certificato di morte rilasciato dal
Comune di Potenza il 16.2.2017;
- che in qualità di avente diritto ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge Parte_1
n. 210 del 25.2.1992 poiché moglie del suddetto defunto, aveva presentato il 10.9.2007 domanda presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda-Unità sanitaria locale di Potenza al fine di ottenere l'indennizzo ex Legge n. 210/1992 post mortem (una tantum), e che in
5 R.G. N. 1880/2017
seguito era stata eseguita la prescritta visita medico-legale da parte della Commissione medico-ospedaliera del Centro militare di Taranto, come da verbale n. 2512 del
7.9.2008;
- che, sebbene con atti stragiudiziali del 4.10.2011 e del 20.9.2016 avevano chiesto al il risarcimento dei danni subìti (da ciascun attore e dal defunto Controparte_1
in vita), non era giunta loro sino al momento della redazione dell'atto di citazione alcuna risposta in merito.
II In data 13.7.2017 si è tempestivamente costituito in giudizio il
[...]
, il quale ha contestato le avverse deduzioni e ha concluso la CP_1
comparsa di costituzione e risposta domandando dichiararsi prescritto il diritto azionato, rigettarsi la domanda attorea e, in caso di accoglimento, detrarre dalla somma liquidata a titolo di risarcimento quanto eventualmente percepito dagli attori a titolo di indennizzo ex Legge n. 210/1992.
Segnatamente, il convenuto ha eccepito l'intervenuto decorso della CP_1 prescrizione quinquennale sostenendo che «[…] nel caso di specie, usando l'ordinaria diligenza sia gli odierni attori che il loro dante causa , con semplici Persona_1
esami di laboratorio, avevano potuto percepire l'esistenza della malattia sin dal 1983
(per stessa ammissione degli attori: vedasi punto 2/d dell'atto di citazione). Inoltre, con nota del 19.11.1993 n. 500/68/92/ il aveva comunicato Controparte_1
formalmente al sig. il riconoscimento dei benefici ex lege n. Persona_1
210/1992 […]».
A tal proposito, l'Amministrazione convenuta ha precisato che nel caso in esame la percezione della malattia «non poteva essere seriamente esclusa per tutto il lasso di tempo che andava dalla data dell'intervento (1983) alla data della citazione, attesi i numerosi esami a cui la parte che si assumeva danneggiata si era sottoposta nel predetto periodo, come documentato nello stesso atto di citazione. A ciò si aggiungeva che già dal 1990, a seguito del clamore mediatico, era possibile ricondurre la patologia alla trasfusione di sangue infetto e che, pertanto,» il defunto ER
«avrebbe dovuto e potuto acquisire tale consapevolezza ben prima della
[...] presentazione dell'istanza di indennizzo, utilizzando l'ordinaria diligenza,
6 R.G. N. 1880/2017
configurandosi, pertanto, consumata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno».
Il convenuto, poi, a sostegno del difetto di prova del nesso di causalità CP_1 tra l'infezione epatica e l'emotrasfusione subìta dal defunto , ha Persona_1
rappresentato che «la prova della sussistenza del nesso causale poteva essere raggiunta da parte attrice o dimostrando direttamente la positività al virus del donatore del sangue, oppure dimostrando che la parte che si assumeva danneggiata era negativa al virus prima del ricovero, fornendo la documentazione idonea a tale dimostrazione o, quanto meno, rappresentando gli elementi di fatto indispensabili al giudice per poter operare il ragionamento presuntivo di cui all'art. 2727 c.c.».
Ebbene, il ha evidenziato che «parte attrice non aveva fornito la prova CP_1
del nesso di causalità in nessuna delle modalità sopra descritte», che «ciò era tanto più rilevante in considerazione del notevole lasso di tempo che era intercorso tra la trasfusione e i primi sintomi della patologia virale […]» e, inoltre, che «[…] le trasfusioni di sangue erano solo una delle diverse modalità di trasmissione del virus, tra le quali potevano annoverarsi, a titolo esemplificativo, le cure odontoiatriche, le esposizioni parentali legate ad attività di manicure o pedicure, i trattamenti dialitici, la trasmissione secondaria per via sessuale o per contatti con familiari infetti».
Da ultimo, l'Amministrazione ha sostenuto che qualora l'intestato Tribunale avesse accolto la domanda degli attori e -per l'effetto- liquidato la somma ad essi dovuta a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., dalla detta somma «[…] andava comunque detratto quanto parte attrice aveva percepito a titolo di indennizzo ex lege 210/1992 al fine di evitare una forma di indebito arricchimento da parte degli odierni attori», poiché «[…] se l'indennizzo istituito dalla richiamata legge assolveva alla funzione di reintegrare sul piano patrimoniale la menomazione dell'integrità fisica quando questa non poteva trovare, per mancanza di colpa della Pubblica
Amministrazione, un idoneo ristoro nel normale istituto risarcitorio, non vi era motivo per duplicare la riparazione patrimoniale quando questa poteva essere conseguita mediante il rimedio indennitario».
Per l'effetto, il ha concluso la comparsa di costituzione e risposta CP_1
domandando di:
7 R.G. N. 1880/2017
«• rigettare la domanda proposta nei confronti del in quanto Controparte_1
prescritta e comunque infondata;
• nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea voglia il Tribunale adito detrarre dalla somma liquidata a titolo di risarcimento quanto parte attrice abbia eventualmente percepito a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992.
Spese vinte».
III Successivamente alla concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.,
è stata disposta C.T.U. nominando -da ultimo- il dottor quale Persona_3 ausiliario, al quale all'udienza del 21.11.2018 è stato conferito l'incarico consulenziale.
In data 27.12.2018 è stato nominato da parte attrice il dottor Persona_4
quale C.T.P.
In data 9.2.2019 è stata depositata la relazione peritale da parte dell'ausiliario incaricato dottor . Persona_3
Con provvedimento dell'1.7.2019, attesa la necessità di procedere ad una razionale riorganizzazione del ruolo del Magistrato assegnatario -anche alla luce delle cause già pendenti e già fissate e di più risalente iscrizione rispetto a quella in oggetto
(nonché in considerazione delle “corsie preferenziali” previste dall'allora vigente piano di gestione) - la causa è stata rinviata al 24.3.2020.
Disposto un ulteriore rinvio a causa dell'emergenza sanitaria per la diffusione del virus Covid-19, all'udienza dell'11.11.2020, ritenuta la causa matura per la decisione,
è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il dì 27.10.2021.
Dopo rinvii giustificati dalla necessità di rimettere alla fase decisoria cause recanti anno di iscrizione al ruolo generale più risalente nel tempo, all'udienza del
20.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla fase decisoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Solo parte attrice ha depositato ritualmente la comparsa conclusionale.
IV Sull'eccezione di prescrizione.
Preliminare, rispetto al vaglio del merito della pretesa attorea, è l'accertamento circa la prescrizione del diritto di credito risarcitorio vantato dagli attori.
8 R.G. N. 1880/2017
In tale prospettiva, operazione preliminare all'esame della surriferita eccezione è la qualificazione giuridica dei titoli di responsabilità invocabili nei confronti del
[...]
. CP_1
IV.1 Orbene, va innanzitutto rilevato che tra e il defunto Controparte_1 ER
(ovvero i suoi congiunti attori) non è configurabile alcun rapporto giuridico di
[...]
tipo obbligatorio, il che conduce a escludere una responsabilità da inadempimento del convenuto, attesa -peraltro- la piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, CP_1
delle strutture che erogano i servizi sanitari (aziende sanitarie locali, già unità sanitarie locali, e aziende ospedaliere). Del resto, è la parte attrice a prospettare la violazione da parte del del principio del neminem laedere, sulla base dell'assunta Controparte_1
violazione dei doveri istituzionali di sorveglianza e vigilanza in materia sanitaria.
Dal complessivo esame della normativa che regola l'attività del CP_1 CP_1
in tema di emotrasfusione e di emoderivati (all'epoca dei fatti e nelle successive
[...]
evoluzioni) -tra le quali, a titolo esemplificativo, si annoverano la Legge n. 592/1967, il
D.P.R. n. 1256/1971, la Legge n. 519/1973 e la Legge n. 833/1978, il d.l. n. 443/1987
(convertito nella Legge n. 531/1987), la Legge n. 107/1990, il d.lgs. n. 178/1991, il d.lgs.
n. 266/1993- è possibile desumere che, anche dopo il trasferimento di competenze in materia sanitaria alle Regioni e dopo l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, il
(oggi ) ha mantenuto una posizione Controparte_2 Controparte_1 preminente nell'organizzazione del sistema della raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e nella produzione e commercializzazione degli emoderivati, essendo tenuto - in ragione delle competenze normative e amministrative espressamente attribuite dalla
Legge- a emanare tutte le prescrizioni tecniche necessarie a impedire la diffusione o trasmissione di patologie (nella specie virali) collegate all'utilizzo, in medicina, del sangue umano e dei suoi derivati, specificamente al servizio trasfusionale effettuato in sede ospedaliera, nonché a organizzare ed eseguire la vigilanza (anche periodica o a campione) e i necessari controlli sulla corretta e regolare applicazione delle metodiche da parte degli operatori sanitari e dei Centri trasfusionali.
Pertanto, si deve ritenere che sussistano -in materia- obblighi comportamentali connessi alle funzioni pubbliche assegnate al convenuto. Invero, come CP_1 sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità alla luce dell'esame del complessivo quadro normativo dinanzi illustrato, anche prima dell'entrata in vigore della Legge n.
9 R.G. N. 1880/2017
107/1990, era previsto in capo al un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza CP_1
in materia di sangue umano, strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, al quale corrisponde un dovere aggravato di diligenza nell'impiego delle cure e attenzioni necessarie alla verifica della sua sicurezza (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent., 11.1.2008, n. 581).
Tanto puntualizzato, la responsabilità attribuibile al ha sullo Controparte_1 sfondo l'omissione colposa dei doveri normativamente imposti e aventi per oggetto la regolamentazione normativa, l'adozione di misure tecniche adeguate e la vigilanza sull'applicazione delle stesse, l'esecuzione di controlli effettivi sulla sicurezza del plasma, sullo approvvigionamento e sulla distribuzione, sulle modalità e sulle cautele seguite nella preparazione dei prodotti ematici. L'omissione cosciente di tali doveri è idonea in astratto a integrare la colpa (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent., 11.1.2008, n. 576; Cass. civ., Sez.
Unite, sent., 11.1.2008, n. 579; Cass. civ., Sez. Unite, 11.1.2008, n. 583).
La Corte di Cassazione ha, però, escluso che il profilo aquiliano prospettato sia riconducibile al parametro di cui all'art. 2050 c.c. E infatti, pur essendo indubbio il connotato della pericolosità insito nella pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, essa non si traduce nella pericolosità anche della correlata attività di controllo e vigilanza cui è tenuto il Ministero della Salute. Ne consegue che la responsabilità del per i danni conseguenti a infezioni contratte da soggetti CP_1
emotrasfusi per omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati è inquadrabile nella violazione della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. e non in quella di cui all'art. 2050 c.c. (così -ancora- Cass. civ., Sez. Unite, sent., 11.1.2008, n. 576).
IV.2 La qualificazione della responsabilità ministeriale quale aquiliana incide - ovviamente- sul termine di prescrizione.
Precipuamente, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da lesione del bene salute, consistente nell'invalidità permanente e transitoria derivante dalla trasfusione infetta, azionato iure proprio da soggetti contagiati da infezioni da HCV a seguito di emotrasfusioni o assunzioni di emoderivati infetti ovvero iure hereditatis dai familiari
(cosa che non è nel caso di specie), è ordinariamente quinquennale nei confronti del
, difettando un rapporto contrattuale in forza del quale sia possibile Controparte_1
derogare agli ordinari termini di prescrizione della responsabilità aquiliana.
10 R.G. N. 1880/2017
A tali rilievi è da aggiungersi il dato che gli attori, in qualità di congiunti (moglie e figli) del soggetto contagiato, hanno agito iure proprio per i danni patiti a causa del decesso del loro congiunto (marito e padre), scaturito dall'infezione contratta da soggetto trasfuso (deceduto), azionando pertanto il cd. danno parentale.
Ebbene, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da cd. lesione del rapporto parentale azionato iure proprio dai familiari del paziente trasfuso è, ordinariamente, quinquennale (sia nei confronti del che nei CP_1 CP_1 confronti dell' della Regione che sia eventualmente chiamata a Controparte_3
rispondere in solido). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito: «In materia di responsabilità sanitaria, va esclusa la natura contrattuale, da effetti di protezione per terzi, della pretesa risarcitoria vantata iure proprio da un congiunto (nella specie, il coniuge) per i danni, mediati o riflessi, subiti in seguito all'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente in forza di contratto di spedalità; la natura extracontrattuale di tale responsabilità la assoggetta alla relativa disciplina» (cfr. Cass. civile, sez. III, sent., 7.4.2022, n. 11320).
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da cd. perdita del rapporto parentale azionato iure proprio dai familiari del trasfuso poi deceduto sarebbe -per le medesime considerazioni- ordinariamente quinquennale, non ravvisandosi un rapporto contrattuale tra gli eredi del danneggiato deceduto ed il . Controparte_1
Nondimeno, venendo in rilievo un fatto astrattamente riconducibile al delitto di omicidio colposo, in favore di chi agisce per il risarcimento del danno subito (iure proprio) per la morte di un congiunto opera la prescrizione decennale (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent.,
11.1.2008, n. 581).
IV.3 Dipoi, il danno cd. terminale azionato iure hereditatis dagli eredi del trasfuso che sia successivamente deceduto in conseguenza della patologia infettiva (domanda non formulata nella specie), costituendo il successivo decesso del trasfuso un mero aggravamento della patologia infettiva e, non già, un autonomo e distinto evento di danno,
è privo di autonomia ontologica e deve pertanto essere valutato limitatamente agli ulteriori postumi invalidanti conseguenti alla lesione del bene salute, soggetti agli ordinari termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute, dovendosi peraltro escludere l'autonoma risarcibilità del danno
11 R.G. N. 1880/2017
cd. tanatologico, da perdita del bene-vita, quale autonomo e diverso rispetto al bene salute
(cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent., 22.7.2015, n. 15350).
IV.4 A ulteriore chiarificazione dei suesposti principi, è utile riportare taluni stralci giurisprudenziali di particolare efficacia.
Circa la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da lesione del bene salute, azionato iure hereditatis dagli eredi del trasfuso che sia deceduto in conseguenza della patologia virale nei confronti del , a partire dalle Sezioni Unite della Controparte_1
Suprema Corte di Cassazione n. 581/2008, la concorde giurisprudenza di legittimità ha affermato che «qualora i soggetti contagiati da infezioni da Hbv, Hcv e Hiv, a seguito di trasfusioni o assunzioni di emoderivati, abbiano fatto valere la responsabilità dell'amministrazione sanitaria, addebitandole l'omessa sorveglianza sulla distribuzione del sangue e dei suoi derivati, non sono configurabili i reati di epidemia colposa o di lesioni colpose plurime» e che «l'azione risarcitoria non è assoggettata alla prescrizione stabilita dalla legge penale per tali fattispecie criminose, mentre operano la prescrizione quinquennale per le vittime di lesioni colpose e la prescrizione decennale in favore di chi abbia agito iure proprio per il risarcimento del danno derivante dall'omicidio colposo del proprio congiunto». Ciò in quanto: il reato di epidemia colposa, che presuppone la volontaria diffusione di germi patogeni, non appare conciliarsi con l'addebito di responsabilità a carico del , prospettato in termini di omessa sorveglianza sulla CP_1
distribuzione del sangue e dei suoi derivati;
il reato di lesioni colpose plurime presuppone una condotta omissiva unica dalla quale scaturirebbero le lesioni sofferte dai vari danneggiati, non configurabile in tali ipotesi, avuto riguardo ai molteplici soggetti cui fa capo l'attività di controllo e vigilanza asseritamente negligente;
la prescrizione decennale nell'ipotesi di configurabilità di omicidio colposo opera, ex art. 2947, comma 3, c.c., solo in favore di quegli attori (familiari del contagiato) che abbiano agito in giudizio iure proprio per il risarcimento del danno causato dal decesso ascrivibile all'emotrasfusione o all'assunzione di emoderivati con sangue infetto e non per gli stessi attori che, nello stesso giudizio, abbiano agito iure hereditatis per il danno da lesione colposa subito dal de cuius, per la quale ultima ipotesi opera la prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c.
(cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 19.12.2013, n. 28464).
Pertanto, «in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto
12 R.G. N. 1880/2017
chieda il risarcimento iure hereditatis, trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale, mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima iure proprio, in quanto, per tale aspetto, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale” (cfr.
Cass. civ., sez. III, sent., 14.11.2019, n. 29492).
In estrema sintesi, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da trasfusione infetta si atteggia diversamente a seconda del soggetto contro cui si agisce in giudizio, per cui se il danno è reclamato iure proprio da chi sia stato contagiato dall'infezione a seguito di emotrasfusioni o assunzioni di emoderivati infetti ovvero iure hereditatis dai familiari è ordinariamente quinquennale nei confronti del
, difettando un rapporto contrattuale in forza del quale sia possibile Controparte_1
derogare agli ordinari termini di prescrizione della responsabilità aquiliana;
è invece decennale nei confronti dell' e della Regione, che sia chiamata a Controparte_3
rispondere in solido con la prima in considerazione della responsabilità su di essa incombente in forza del contratto di spedalità.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da cd. “lesione del rapporto parentale” azionato iure proprio dai familiari del paziente trasfuso è quinquennale sia nei confronti del , che nei confronti dell' e della Controparte_1 Controparte_3
Regione.
Infine, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da cd. “perdita del rapporto parentale” azionato iure proprio dai familiari del trasfuso, poi deceduto, come nel caso di specie, è decennale in quanto, pur non ravvisandosi un rapporto contrattuale tra gli eredi del danneggiato deceduto ed il (o l' Controparte_1 Controparte_4
), opererà, ai sensi del comma 3 dell'art. 2947 c.c., il termine prescrizionale
[...]
del reato di omicidio colposo, appunto decennale (cfr. Corte Appello Perugia, sez. I, sent.,
13.7.2022, n. 340).
IV.5 Chiariti i termini prescrizionali delle responsabilità e delle differenti voci di danno eventualmente azionate, resta ora da sciogliere il nodo concernente il dies a quo di ciascuno di tali termini.
Secondo la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, da cui non vi è ragione di discostarsi, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo,
13 R.G. N. 1880/2017
decorre -a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c.- non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
L'exordium praescriptionis, pertanto, coincide con il momento in cui il soggetto ha conoscenza non solo della malattia, ma anche della sua rapportabilità causale (cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 9.7.2020, n. 14615). Talché, il momento di proposizione della domanda di indennizzo ai sensi della Legge n. 210/1992, e non già il momento di comunicazione della decisione delle Commissioni Mediche, costituisce il termine ultimo da assumersi quale dies a quo, dovendosi ragionevolmente ipotizzare, nel difetto di prova di precedente conoscenza del proprio stato patologico e di ascrivibilità causale alle trasfusioni precedentemente eseguite da parte del danneggiato, che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio abbia avuto sufficiente percezione della malattia e delle possibili conseguenze dannose.
Né dal verificarsi dell'evento morte può farsi decorrere un nuovo termine di prescrizione del danno da lesione del bene salute azionato iure hereditatis dai familiari del danneggiato. Invero, la morte, quale esito astrattamente possibile, ma del tutto incerto nel suo accadimento al momento del perfezionamento della fattispecie illecita, è il terminale della evoluzione peggiorativa della patologia virale contratta dalla vittima, in quanto malattia lungolatente a carattere ingravescente, e non costituisce una conseguenza dannosa differente rispetto a quelle pregiudizievoli per la salute riconducibili alla medesima patologia.
Ne consegue che il dies a quo del termine prescrizionale (quinquennale nei confronti del ) del risarcimento di tutti i danni azionati iure hereditatis dal familiare del CP_1
trasfuso/contagiato va individuato, nel difetto di prova di precedente conoscenza del proprio stato patologico e di ascrivibilità causale alle trasfusioni precedentemente eseguite da parte del danneggiato, nella data di inoltro della richiesta di riconoscimento dell'indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992.
Invece, il dies a quo del termine di prescrizione (decennale) del risarcimento dei danni azionati iure proprio dai familiari del trasfuso/contagiato, sussumibili nella categoria del danno da perdita del rapporto parentale, non può che farsi decorrere dalla
14 R.G. N. 1880/2017
data del decesso del congiunto, morte che nella specie è intervenuta il 13.5.2007, posto che solo tale evento attualizza tale voce di danno.
IV.6 Traendo le fila del ragionamento sin qui speso, occorre prendere atto dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Invero, la difesa attorea alla prima udienza del 22.11.2017 ha chiarito che gli attori hanno agito in giudizio esclusivamente iure proprio, giammai iure hereditario, facendo valere la c.d. lesione del rapporto parentale, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione decorrente dalla morte del congiunto. Anche nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., la difesa attorea ha specificato: «gli attori agiscono nel presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento solo dei danni patiti iure proprio a seguito del contagio post-trasfusionale da epatite C e del conseguente decesso del loro congiunto, sig. (verificatosi in data 13 maggio Persona_1
2007). Dunque, gli attori (tra i due diritti al risarcimento dei danni azionabili) hanno fatto valere in giudizio esclusivamente il diritto al risarcimento dei danni patiti iure proprio a seguito della morte del proprio congiunto, e non invece il diritto al risarcimento iure hereditario dei danni patiti (in vita) dal loro dante causa (a seguito del contagio)».
Per tali ragioni, la difesa attorea ha invocato l'applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 581/2008, ovvero che nelle ipotesi, come nella specie, di decesso ascrivibile ad emotrasfusione, configurandosi il reato di omicidio colposo, deve trovare applicazione il termine di prescrizione decennale decorrente dalla morte del congiunto di cui i familiari chiedono il risarcimento del danno iure proprio ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c.
Dunque, l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio concernente il danno patito iure proprio in ragione della perdita del rapporto parentale è infondata, in quanto il relativo termine prescrizionale (decennale) è iniziato a decorrere il 13.5.2007, quale dì del decesso di (cfr. certificato di morte del di Potenza allegato Persona_1 CP_5
DOC. n. D15/a del fascicolo di parte attrice, atto di morte n. 315, P. II, S. B, anno 2007).
Talché, alla data di notificazione dell'atto di citazione (10.5.2017) non era ancora decorso il termine prescrizionale decennale.
V Sul danno -iure proprio- da perdita del rapporto parentale.
15 R.G. N. 1880/2017
Al fine di conseguire il risarcimento per l'imputata lesione del rapporto familiare con il de cuius, abbisogna anzitutto provare che, secondo la logica del più probabile che non, la morte non si sarebbe avverata (o, comunque, si sarebbe avverata in condizioni o in tempi diversi) espungendo dal percorso logico-ricostruttivo il contagio da sangue infetto. Ciò in quanto, laddove sia da escludere una riferibilità eziologica, anche parziale, dell'evento alla condotta umana, il convenuto non potrà essere chiamato a rispondere dei relativi danni (cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 12.5.2023, n. 13037; Cass. civ., sez. III, sent.,
23.2.2023, n. 5632).
Intanto è consentito il risarcimento tout court del danno da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e dimostrabile sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale, posto che -in tal caso- l'evento di danno è specularmente costituito dalla perdita anticipata della vita e dall'impedimento a vivere il tempo residuo in condizioni migliori e consapevoli (cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 11.11.2019, n. 28993).
In seno a tale categoria di responsabilità aquiliana per perdita del rapporto parentale, inoltre, è necessaria la prova della colpevole omissione da parte del dell'attività CP_1
di vigilanza e controllo di cui è istituzionalmente attributario.
V.1 Orbene, occorre prendere le mosse dal dato che al de cuius la Persona_1
Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare “L. Bonomo” di Bari in data
21.8.1993 (verbale n. 28) diagnosticò “Epatopatia cronica anti HCV positiva” e riconobbe l'esistenza del nesso causale diretto tra le emotrasfusioni (dallo stesso subite nel ricovero del 1983, con inizio al dì 19.1.1983, presso l'Ospedale San Carlo di Potenza)
e l'infermità virale diagnosticata, riconoscendo -con riguardo al giudizio di ascrivibilità tabellare- l'infermità del de cuius quale ascrivibile nelle 5^ categoria della tabella A allegata al D.P.R. 30.12.1981 n. 834. Nel verbale n. 28 della detta C.M.O. si legge:
«-Considerato che il 19.1.'83 ricoverato per emorragia digestiva in pregresso operato di resezione gastroduodenale. Esofagite erosiva come da cartella clinica della ed Pt_5
è stato sottoposto a diverse emotrasfusioni;
che in quel ricovero gli accertamenti laboratoristici e clinici epatici risultavano nella norma (dimesso il 5.1.1983). -A fine febbraio del 1983 si rilevavano alterazioni ematologiche epatiche per cui si ricoverava nuovamente nello stesso ospedale San Carlo di Potenza dove all'esame ecografico si rileva: sindrome epatica acuta post trasfusionale con notevole impronta colostatica in
16 R.G. N. 1880/2017
gastroresezione - fegato notevolmente aumentato di volume ad ecostruttura omogenea ma di tipo brillante - colecisti a pareti notev. ispessite, senza contenuto calcolotico. Non dilatazione delle vie biliari intraepatiche, come da esame del 26.2.'83 n. 3130 dell'Ospedale San Carlo USL n. 2 Potenza. -Considerando che lo stesso, prima che venisse sottoposto alle predette trasfusioni, non presentava alterazioni di funzionalità epatica. -Che pertanto deve ammettersi ruolo causale diretto tra le emotrasfusioni e
l'infermità virale di cui trattasi».
Sulla base dell'accertamento e di quanto riconosciuto dalla C.M.O. di Bari, l'allora
, pronunciandosi sull'istanza presentata da in Controparte_2 Persona_1 relazione all'indennizzo di cui all'art. 2 della Legge n. 210/1992, riconobbe al de cuius
«l'indennizzo annuo di lire 13.245.600
(tredicimilioniduecentoquarantacinquemilaseicento) a decorrere dal 1^ giugno 1992 e da durare a vita» (cfr. documenti 733.pdf allegati dal convenuto alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.).
Ancora, la Commissione Medica Ospedaliera del centro Ospedaliero Militare di
Taranto il 7.11.2008 (verbale n. 2512), riunitasi per esaminare la pratica medico legale di corresponsione dell'assegno una tamtum del deceduto presentata da Persona_1
effettuò la seguente diagnosi: “Carcinoma epatico colangiocellulare Parte_1
in soggetto con epatite cirogena post trasfusionale da virus C evoluta in decesso”. Poi, espresse le seguenti considerazioni medico legali: «È ormai universalmente riconosciuta la correlazione tra carcinoma epatocellulare e virus dell'epatite; non vi sarebbero invece legami diretti tra virus e carcinoma epatico di tipo colangiocellulare. Nonostante il paziente in questione fosse affetto da quest'ultimo tipo di neoplasia, non correlabile quindi al virus dell'epatite C da lui contratto con le trasfusioni, non si può non tenere conto di quanto abbia pesato nella determinazione dell'exitus la grave epatopatia post trasfusionale di base, già a suo tempo (1993) ascritta alla 5^ categoria tabella A del CMO di Bari;
tale peso deve essere infatti stato considerevole se si considerano le dimensioni del tumore all'ultima ecografia (non tali da poter da solo giustificare un'insufficienza epatica) ed il fatto che la causa terminale del decesso è stata una encefalopatia epatica con valori di PT del 28%, proteine totali 5.9 ed albumina 2.4, come nelle forme più severe di insufficienza d'organo. Da quanto sopra, il parere favorevole da parte di questa CM alla corresponsione dell'indennità una tantum prevista dalla legge».
17 R.G. N. 1880/2017
Pertanto, fu conferito a l'una tantum di cui alla Legge n. Parte_1
210/1992, ammontante a € 77.468,53 (cfr. documenti 733.pdf allegati dal convenuto alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.).
V.2 Ebbene, quanto al nesso eziologico del contagio da emotrasfusione, va rilevato come il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, pur chiarendo come il verbale della Commissione medica di cui all'art. 4 della Legge n. 210/1992 non può rivestire efficacia di prova legale -non integrando una confessione stragiudiziale-, ha tuttavia precisato come lo stesso costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale. Sicché il , per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici CP_1 elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent., 6.7.2023, n. 19129). Ciò in quanto il verbale della C.M.O., al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale.
Ancor più di recente, è stato evidenziato: «Il verbale della Commissione medica di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, pur non rivestendo efficacia di prova legale, può essere utilizzato, nel giudizio contro il per il risarcimento dei danni Controparte_1
da emotrasfusioni, ai fini della dimostrazione del nesso causale tra queste ultime e
l'insorgenza della patologia, trattandosi di diritti (quello all'indennizzo di cui alla legge citata e quello al risarcimento ex art. 2043 c.c.) che l'ordinamento riconosce come concorrenti, siccome presupponenti il medesimo fatto lesivo originato dalla stessa attività» (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 29.12.2023, n. 36504).
Dunque, secondo gli insegnamenti del massimo consesso giurisdizionale, sebbene l'accertamento operato dalla Commissione ospedaliera non possa vincolare iuris et de iure il convenuto, il relativo verbale può -nondimeno- valorizzare anche di per sé CP_1
18 R.G. N. 1880/2017
solo il convincimento circa l'effettiva sussistenza del nesso eziologico tra emotrasfusione e contagio, qualora non sia offerta, da parte del , una valida prova contraria. CP_1
Nel caso di specie, acclarato che il verbale della Commissione ha riscontrato e certificato il nesso eziologico tra l'epatite contratta da e le cinque Persona_1
emotrasfusioni subite nel periodo di ricovero ospedaliero del 1983, non essendo stata offerta alcuna prova contraria da parte del convenuto, può validamente ritenersi CP_1
dimostrato tale nesso eziologico. Invero, nella specie risulta accertato che ER
al momento del ricovero ospedaliero del 1983 non era affetto da alcuna
[...]
alterazione epatica. Il de cuius, come si legge nella relazione di C.T.U. (pag. 7), dimesso a gennaio 1983, fece nuovamente accesso all'Ospedale San Carlo di Potenza circa due settimane dopo per febbricola, astenia, iporessia, dispepsia, dolore addominale, ipercromia urinaria ed acolia fecale, e poi dimesso il 9.4.1983 con la diagnosi di “Epatite virale in politrasfuso”. Talché, può ritenersi provato che il de cuius anteriormente al primo ricovero ospedaliero del 1983, durante il quale subì cinque emotrasfusioni, non era affetto da epatite virale.
V.3 L'esistenza del nesso causale ha trovato conferma anche nell'espletata C.T.U., la quale -con accertamento immune da vizi logici, metodologici e giuridici, e con motivazione congrua e conforme alle risultanze documentali in atti- ha riscontrato la riconducibilità, secondo il canone probatorio del più probabile che non, del contagio epatico del de cuius alle cinque emotrasfusioni da questi subite nel ricovero ospedaliero del 1983.
Infatti, sul punto il C.T.U. ha osservato quanto segue: «L'avvenuta infezione da virus epatitico C, la sua correlazione causale con la trasfusione di sangue subita dal ricorrente, l'esistenza di un danno epatico permanente causalmente correlato all'infezione da virus C con successiva epatite virale e infine la sua ascrivibilità, in rapporto all'entità del danno, ad una delle categorie della tabella A del DPR 834/1981 sono state già accertate positivamente nel 1993 dalla CMO di Bari, dando luogo, nel quadro dei diritti che discendono dalla citata legge 210/92, al riconoscimento della V
Categoria della tab A.
Il CTU concorda in pieno con le conclusioni della CMO di Bari sul nesso causale, anche in considerazione delle caratteristiche storiche, cliniche e fisiopatologiche dell'infezione da virus C, il cui genoma è stato isolato nell'uomo soltanto nel 1989 (quindi ben 6 anni
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dopo l'epatite che ha colpito il sig. , al termine di una lunga serie di ricerche ER
indotte dal fatto che fin dalla seconda metà degli anni '70 si erano manifestate con sempre maggior frequenza epatiti post-trasfusionali non correlabili ai virus già conosciuti, A e
B, e genericamente indicate come Epatiti non A e non B. Fino al 1989 non era infatti possibile discriminare il sangue infetto da virus C ma tutt'al più si potevano escludere dal novero dei donatori quei soggetti che presentavano transaminasi superiori a 30 U/I e che quindi potevano essere portatori di virus epatici (come disponeva già la circolare n. 50 del 28/3/1966 del citata anche nel Rapporto del 4.7.2017 Controparte_2
richiamato nelle osservazioni della parte convenuta). A questo proposito e in merito al problema della responsabilità del , NELLE OSSERVAZIONI ALLA Controparte_1
BOZZA DI CTU il Direttore dell'Ufficio 5 Dr. , confermando e Persona_5
richiamando il citato rapporto informativo, che si esprimeva in misura più estesa e dettagliata su questo specifico aspetto, esclude del tutto tale responsabilità “poiché
l'Amministrazione ha sempre posto in atto tempestivamente ogni misura, resa disponibile dalle conoscenze scientifiche e dalla tecnologia e riconosciuta idonea e necessaria a tutelare la salute del ricevente in tema di sicurezza di sangue e derivati”. A questa osservazione il CTU risponde che non gli è stato chiesto specificamente di esprimersi sulla responsabilità del (problema che solleva invece lo stesso nelle CP_1 CP_1
citate osservazioni) e pertanto si limita solo a ricordare che alcune pronunce della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576; Cass. 14 luglio 2011, n. 15453;
Cass. 29 agosto 2011, n. 17685) hanno consolidato un orientamento di legittimità in base al quale sussisteva a carico del (oggi ), anche Controparte_2 Controparte_1
prima dell'entrata in vigore della L. 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico. Per questo motivo il giudice, se fosse accertata l'omissione di tali attività e con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata
l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, potrebbe ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata la causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi CP_1
dell'evento. Secondo tali sentenze la responsabilità si può riconoscere nell'omissione, da parte del , dei controlli, consentiti dalle conoscenze mediche e dai parametri CP_1
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scientifici del tempo, sull'idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione, in epoca anche anteriore a quella delle scoperte dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni.
Studi autorevoli erano infatti già comparsi su riviste scientifiche nel 1981 tanto che negli anni '80 molti centri trasfusionali applicavano tali criteri di selezione tra i propri donatori. Allo stesso modo anche il criterio di indagine anamnestica, alla luce della accertata sussistenza di comportamenti costituenti fattori di rischio era prassi già ben nota e poteva essere sollecitata e controllata nella selezione dei donatori oltre che formalmente individuata nello stesso regolamento di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano contenuto nella L. 14 luglio 1967, n. 592. Ma naturalmente questi aspetti che investono l'eventuale responsabilità del sono CP_1
di natura prettamente giuridica, tenendo anche conto del fatto che ci sono state successivamente sentenze di diverso orientamento come quelle del Tribunale di Lecce citate nel Rapporto Informativo del . Soltanto dal 1989 sono effettivamente CP_1
disponibili mezzi diagnostici atti ad identificare specificamente la presenza del virus C nei donatori attraverso il dosaggio degli anticorpi anti-HCV e dell'HCV-RNA, cioè del genoma virale che attesta la permanenza del virus, ed è stato quindi possibile determinare anche l'entità della replicazione virale nel singolo soggetto mediante dosaggio quantitativo. Da quel momento le epatiti post-trasfusionali sviluppatesi prima dell'introduzione degli screening di massa sui donatori di sangue per la presenza dell'infezione da virus C (iniziati nel 1990) e indicate fino ad allora come epatiti non A non B sono state considerate epatiti post-trasfusionali HCV correlate, perlomeno in tutti
i casi in cui non c'era l'evidenza di altre situazioni oggi conosciute come ulteriori fattori di rischio per l'epatite C, non rilevabili nemmeno nel caso del Sig. . ER
Venendo propriamente al rapporto tra la malattia epatica e la morte di ER
, il C.T.U. ha così risposto: «Il secondo aspetto relativo alle conseguenze della
[...]
malattia epatica è il rapporto tra questa e la morte del Sig. che è la materia ER
della presente controversia in sede civile e che è stato già affrontato in sede medico legale, sebbene in relazione ad altro contesto relativo alla richiesta dell'Una Tantum prevista della Legge 210/1992. A questo riguardo la CMO di Taranto, su richiesta della _6
, ha già espresso il 7 Novembre 2008 un giudizio di ammissibilità del nesso
[...]
causale tra la malattia post-trasfusionale (epatite virale C) e la morte del de cuius.
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Il CTU concorda anche con questo secondo giudizio medico legale, espresso dalla CMO di Taranto, e non solo, come si chiarirà in seguito, per le considerazioni svolte dalla
Commissione circa il ruolo preponderante che hanno avuto le dirette conseguenze dell'epatite cronica C rispetto al colangiocarcinoma nel provocare la grave insufficienza epatica e il decesso. Il colangiocarcinoma era infatti ritenuto dalla CMO di dimensioni tali e in uno stadio tale da non poter determinare da solo o con prevalente forza causale la grave insufficienza d'organo che ha causato la morte del Sig. ER
A questo punto è opportuno un breve richiamo alle caratteristiche dell'infezione da HCV.
Il virus dell'epatite C è responsabile di un'infezione epatica che, in Italia come nella maggior parte dei paesi, è una delle cause principali di malattie croniche del fegato. Per la precisione l'infezione da virus C cronicizza nel 60-80% dei casi ed è responsabile di circa il 90% delle epatiti croniche e delle cirrosi epatiche che un tempo erano definite criptogenetiche cioè da causa sconosciuta. L'infezione da HCV colpisce prevalentemente gli adulti sopra i 40 anni e si trasmette per via parenterale evidente (trasfusioni, somministrazione di emoderivati, scambio di siringhe tra tossicodipendenti, contatti continui per motivi professionali con sangue infetto) o inapparente (microparenterale) cioè per inoculazione di microscopiche quantità di sangue o di secreti infetti (cure dentarie, trattamenti estetici, tatuaggi, rapporti sessuali). L'infezione determina, dopo un periodo di incubazione che va dalle 2 alle 30 settimane nei casi estremi (generalmente 7-
8 settimane) l'Epatite acuta C che generalmente ha un decorso benigno, spesso è del tutto asintomatica o si accompagna a sintomi analoghi alle altre forme di epatite, con malessere generale, febbre, nausea, dolenzia epatica, ittero. Durante la malattia è oggi possibile individuare la presenza del virus mediante la ricerca del suo acido nucleico nel sangue (l'HCV-RNA è dosabile a partire da 1-2 settimane dopo il contagio). Nella fase acuta si verifica altresì un aumento delle transaminasi che si attestano mediamente intorno alle 700 UI/ml ma talvolta raggiungono e superano le 1000 UI/ml. Nei casi favorevoli la malattia si risolve completamente, dopo 2-12 settimane, con la guarigione caratterizzata dalla normalizzazione delle transaminasi e dalla scomparsa della replicazione virale
(negativizzazione dell'HCV-RNA nel sangue). Persiste naturalmente la presenza di anticorpi anti HCV che le metodiche attuali riescono ad evidenziare già nella prima settimana di malattia e che resteranno per sempre nel corredo immunitario del soggetto.
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In una percentuale che varia a seconda delle statistiche ma che comunque è molto alta
(tra il 60 e l‟ 80% dei casi) l'epatite C evolve verso la cronicizzazione, caratterizzata da sintomi intermittenti, aspecifici e più modesti rispetto alla fase acuta, dallo stabile o intermittente aumento delle transaminasi (indice di attività) e dalla persistenza nel sangue dell'HCV-RNA. Questi casi evolvono lentamente ma inesorabilmente verso un danno epatico irreversibile (fibrosi, cirrosi epatica) con grave insufficienza d'organo e questa si conclude con l'encefalopatia epatica o porto-sistemica e il coma epatico che possono portare alla morte, come si è verificato nel caso in esame e come attesta anche il certificato necroscopico che individua proprio nell'encefalopatia epatica la causa terminale.
La storia clinica del Sig. quale risulta dalla documentazione in atti, è quella di ER
un'epatite virale C evoluta in ECA, cioè Epatite cronica attiva, caratterizzata da costanti indici di citolisi e di attività della malattia (ipertransaminasemia e ipergammaglobulinemia) e da resistenza ai vari cicli di terapia con interferone fatta allo scopo di eradicare il virus. Nel tempo la malattia ha mantenuto lo stato di infiammazione cronica che via via si è complicata con l'insufficienza funzionale irreversibile del fegato dimostrata dalla riduzione dell'albuminemia e della protrombinemia e dall'encefalopatia epatica. Per capire l'importanza del fegato e della sua insufficienza funzionale ai fini della sopravvivenza basta pensare che 1) la protrombina, prodotta dagli epatociti, è il precursore della trombina, indispensabile per la trasformazione del fibrinogeno in fibrina, momento fondamentale del processo di coagulazione, 2) l'albumina, prodotta anch'essa dalle cellule epatiche è un potente antiossidante e serve inoltre a regolare l'omeostasi dei liquidi corporei tra compartimento intravascolare ed extravascolare, a trasportare sostanze utili nel sangue, a legare sostanze tossiche o nocive, a regolare il pH ematico, a modulare la funzione coagulativa, 3) la ridotta funzionalità del fegato impedisce agli epatociti la rimozione dal sangue di sostanze di rifiuto e tossiche quali l'ammoniaca. Questa deriva soprattutto dalla digestione di proteine ed aminoacidi e normalmente viene trasformata in urea dagli epatociti ed eliminata per via urinaria. Nell'insufficienza epatica, per la riduzione del numero di epatociti funzionanti, l'ammoniaca si accumula nel sangue,
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supera la barriera emato-encefalica, raggiunge i neuroni cerebrali e ne altera la struttura
e il funzionamento causando l'encefalopatia epatica fino al coma epatico vero e proprio.
Quanto precede consente di affermare, secondo un grado di probabilità molto elevata, che l'insufficienza funzionale epatica del Sig. era talmente grave ed avanzata ER
da causare il decesso in misura preponderante e determinante rispetto ad altre patologie tra cui il colangiocarcinoma che può avere comunque influito come concausa. Ma c'è un altro aspetto che va considerato nel caso in questione in merito al nesso causale. Secondo la più recente letteratura scientifica, di cui si riportano di seguito alcuni riferimenti, e in disaccordo con quanto si riteneva fino a pochi anni fa, ricerche effettuate in tutto il mondo hanno confermato la valenza causale del Virus C anche nei confronti del colangiocarcinoma oltre che dell'epatocarcinoma, rispetto al quale il suo ruolo causale
è invece ammesso già da molti anni.
Con il termine colangiocarcinoma si indica un gruppo di tumori maligni delle vie biliari che possono colpire le vie biliari intraepatiche (iCCA), quelle extraepatiche peri-ilari
(pCCA), quelle extraepatiche distali (dCCA) e la colecisti. Dal punto di vista eziologico si tratta di una malattia multifattoriale in cui entrano in gioco fattori predisponenti di tipo genetico e fattori di rischio acquisiti. Fino ad alcuni anni fa i fattori di rischio riconosciuti erano i parassiti epatobiliari, la colangite sclerosante primaria, le cisti delle vie biliari,
l'epatolitiasi ed altre situazioni di infiammazione cronica e di aumentato turnover cellulare. Più recentemente tra gli agenti eziologici di elevata probabilità la letteratura scientifica internazionale ha inserito anche patologie che erano già accreditate come cause del carcinoma epatico, come la cirrosi epatica, le epatiti croniche B e C, l'obesità, il diabete e l'alcol, mentre il fumo, le malattie infiammatorie croniche intestinali, i polimorfismi genetici e l'amianto restano fattori per il momento soltanto sospetti. Tra i meccanismi patogenetici che indurrebbero la cancerogenesi il principale sarebbe
l'infiammazione cronica indotta dall'epatite, mediante l'iperespressione dell'Interleuchina-6, del Monossido di azoto e della Ciclossigenasi (COX- 2). La prima provoca una cascata di attivazioni (chinasi, modulatori della trascrizione, ecc…) che riduce l'apoptosi e promuove la proliferazione cellulare, mentre gli altri, in particolare la COX-2 inducono la formazione di ossisteroli che sono gli anelli di congiunzione tra la colestasi e la flogosi cronica. A questo riguardo si segnala che l'epatite C che ha
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sviluppato il Sig. è stata fin dall'inizio proprio ad impronta colestatica e che si ER
è caratterizzata sempre come epatite cronica attiva, cioè con persistenza dell'attività citolitica e della flogosi.
ANCHE IN MERITO ALLA CAUSALITÀ DI MORTE DEL SIG. GENOVESE IL
MINISTERO DELLA SALUTE HA FORMULATO DUE OSSERVAZIONI. La prima, in realtà, non si può ritenere una critica in quanto il Dr. osserva che “la dottrina Per_6
riconosce l'associazione tra infezione cronica da HCV e insorgenza di colangiocarcinoma” e ciò è proprio quello che afferma il CTU quale più recente acquisizione in tema di eziopatogenesi del colangiocarcinoma sulla base della bibliografia specialistica di riferimento. Tanto dimostra anche che il colangiocarcinoma, che ha avuto in questo caso un ruolo concausale nel decesso del de cuius, avrebbe comunque ricondotto all'infezione da virus C e quindi all'epatite post-trasfusionale se fosse stato ritenuto la causa principale del decesso. La seconda osservazione riguarda
l'assenza di evidenze ecografiche di evoluzione cirrogena dell'epatite cronica da HCV” che, sembra di capire, sarebbe per il Dr. l'unica condizione capace di Per_5
determinare un'insufficienza epatica grave con encefalopatia epatica e morte. Il Dr.
ha ragione circa l'assenza di una condizione certa di cirrosi epatica ma si fa Per_5
notare che nemmeno il CTU ha parlato di cirrosi epatica in quanto non è stata mai diagnosticata e non esistono indagini diagnostiche per immagini che la documentino.
Tuttavia l'insufficienza funzionale epatica, che si sviluppa quando l'organo è irreparabilmente danneggiato e non può più eseguire le sue funzioni, si verifica non solo nella cirrosi evoluta ma anche nelle epatiti croniche virali B e C, nell'emocromatosi, nelle fibrosi epatiche e nelle condizioni di estrema malnutrizione. In questo caso l'insufficienza
d'organo grave era correlata all'infiammazione cronica del fegato da Virus C con sviluppo di fibrosi, la quale ultima era documentata già nel 1993 (aspetto “brillante” del parenchima epatico con aumento di volume) e confermata nel marzo 2017 (“ecostruttuta finemente disomogenea”).
In conclusione, per quanto sopra considerato e tenuto conto delle osservazioni della parte convenuta, si conferma che la patologia post-trasfusionale è stata la causa preponderante
e determinante del decesso del Sig. per due motivi: 1) l'encefalopatia epatica è ER
la conseguenza terminale e determinante della grave insufficienza epatica indotta dall'epatite virale cronica attiva da virus C post-trasfusionale. Il colangiocarcinoma può
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aver partecipato come concausa di importanza marginale viste le dimensioni e lo stadio del tumore;
2) lo stesso colangiocarcinoma, cui è riconosciuto un ruolo concausale secondario, è comunque con elevata probabilità, sulla base della più recente letteratura scientifica in materia, esso stesso conseguenza della flogosi cronica causata dall'epatite
C e rientra quindi nella complessiva patologia post-trasfusionale».
V.4. Dalla lettura della documentazione in atti e dall'elaborato peritale, poi, è possibile ritenere provato il nesso eziologico tra l'infezione e il decesso, posto che l'emersione di patologie concomitanti non ha fatto venir meno l'efficienza causale dell'infezione HCV al decesso (equivalenza causale).
V.5 Tutti gli elementi summenzionati avvalorano la sussistenza di profili di responsabilità del convenuto;
peraltro, per mere esigenze di completezza, deve ribadirsi che la CP_1
sola circostanza che il virus HCV sia stato individuato solo nel 1989 è inidonea ad escludere la grave negligenza del , che, conscio dell'esistenza di Controparte_1
epatiti non-A e non-B già a partire dagli anni Settanta, nonché della necessità di provvedere al dosaggio delle transaminasi nei donatori di sangue già a partire dagli anni
Sessanta, come dimostrato dalla Circolare n. 50 del 1966, ha omesso di effettuare i dovuti controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico. Pare opportuno richiamare l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità in casi analoghi, involgenti emotrasfusioni infette eseguite in epoca antecedente all'individuazione del virus HCV, a mente della quale: «Già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B sussiste la responsabilità del anche per il contagio CP_1
degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il non aveva controllato, come pure era obbligato per CP_1
legge» (cfr. Cass. civ, sent. nn. 20933/2015, 17685/2011, 15453/2011, 11301/2011, S.U.
576/2008), mentre in relazione a trasfusioni antecedenti alla scoperta del virus HBV, ha affermato: «in caso di patologie da infezioni HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazioni di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi, ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell'anno 1978, in cui il virus dell'epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevedibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del per l'omissione dei controlli in Controparte_1
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materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent., n. 2232/2016).
Deve dirsi -dunque- pienamente accertata la responsabilità aquiliana del , CP_1
sul quale grava, un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico.
V.6 Venendo alla ragione di credito in commento, è a dirsi che il danno c.d. da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dai familiari è un danno diretto, e non già riflesso, che può manifestarsi in termini di sofferenza interiore ovvero di contrazione delle abitudini di vita. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito (Cass. civ., sez. III, sent., 26.7.2019, n. 20287).
Il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dell'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo). Ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (cfr. Cass. civ., sez. III, 3.2.2011, n. 2557).
V.7 Nel precisarsi che il riconoscimento dei “diritti della famiglia” (art. 29 Cost.) va inteso non restrittivamente, cioè come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, bensì nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati, si è nella giurisprudenza di legittimità posto in rilievo che laddove il fatto lesivo alteri profondamente tale complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei
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bisogni e dei doveri e una determinante riduzione -se non annullamento- delle positività che dal rapporto parentale derivano (fr. Cass. civ., sez. III, 20.10.2005, n. 20324), viene a determinarsi quello “sconvolgimento delle abitudini di vita” che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell'alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione.
V.8 Esso si sostanzia in una modificazione (peggiorativa) della personalità dell'individuo, che si concretizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare, che all'esterno del medesimo, nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione. E ciò in conseguenza della subita alterazione, ossia della privazione (oltre che di quello materiale anche) del rapporto personale con lo stretto congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro.
Con riferimento, in particolare, al danno da uccisione del congiunto, esso consiste non già nella violazione del rapporto familiare quanto piuttosto nelle conseguenze che dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali discendono.
V.9 Si è, infatti, escluso che tale tipo di danno sia configurabile in re ipsa, precisandosi che deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza rimanere tuttavia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche, presunzioni, fatti notori e massime di esperienza, sulla base di elementi obiettivi forniti dall'interessato (cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 17.1.2018, n. 901). E proiettandosi esso nel futuro, assume al riguardo rilievo la considerazione del periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato quel godimento del congiunto che l'illecito ha reso invece impossibile.
V.10 Tanto premesso, in caso di risarcimento del danno da perdita o lesione del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva, e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 24.4.2019, n. 11212), spetta al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di
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uno solo o di entrambi i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia la sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita). Un danno ulteriore rispetto alla sofferenza morale esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche (cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 19.10.2016, n. 21060).
V.11 In particolare, sotto il profilo probatorio, non può dubitarsi che la prova del danno esistenziale da uccisione dello stretto congiunto possa essere data anche a mezzo di presunzioni, le quali al riguardo assumono “precipuo rilievo”. Le presunzioni, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent., 24.3.2006,
n. 6572) e sostenuto anche in dottrina, non costituiscono uno strumento probatorio di rango “secondario” nella gerarchia dei mezzi di prova e “più debole” rispetto alla prova diretta o rappresentativa. Va al riguardo sottolineato come, alla stessa stregua di quella legale, la presunzione vale invero nel caso a sostanzialmente facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria.
Da tale considerazione consegue il ritenere la parte onerata ex art. 2697 c.c. sollevata dal provare il fatto previsto (che, come posto in rilievo anche in dottrina, deve considerarsi provato ove provato il “fatto base”). E altresì che, come per quella legale, anche per la presunzione semplice, in assenza di prova contraria, il Giudice è tenuto a ritenere provato il fatto previsto, non essendogli consentita al riguardo la valutazione ai sensi dell'art. 116
c.p.c.
V.12 La parte contro cui gioca la presunzione è in ogni caso ammessa a fornire la prova contraria, spettando in tal caso al Giudice stabilire l'idoneità nel caso concreto di quest'ultima a vincerla. Pur se anche nell'ambiente familiare è astrattamente possibile che la perdita dello stretto congiunto (coniuge, figlio, genitore o fratello) possa non determinare conseguenze pregnanti nella sfera soggettiva laddove rimangano garantite quelle economiche, tale conseguenza appare invero nei normali rapporti di vita familiare assolutamente meno probabile e frequente che non nei rapporti di tipo lavorativo. Nella
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giurisprudenza di legittimità si è affermato rispondere, invero, a regole di comune esperienza che quanto più stretto è il rapporto parentale tanto più intenso è il dolore, specie se al rapporto si associa la convivenza, laddove la vastità e la coesione del nucleo familiare della vittima può essere tale da lenire la sofferenza, nei limiti di quanto possibile in un evento tragico del tipo in esame, con la presenza di altri affetti familiari.
V.13 Pertanto, provato il fatto-base della sussistenza di un rapporto di coniugio o di filiazione o di parentela con il congiunto defunto, è allora da ritenersi che la privazione di tale rapporto presuntivamente determini ripercussioni (anche se non necessariamente per tutta la vita) sia sull'assetto degli stabiliti ed armonici rapporti del nucleo familiare, sia sul modo di relazionarsi degli stretti congiunti del defunto (anche) all'esterno di esso rispetto ai terzi, nei comuni rapporti della vita di relazione.
Incombe allora sulla parte in cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria al riguardo, idonea a vincerla (es. situazione di mera convivenza “forzata”, caratterizzata da rapporti deteriorati, contrassegnati da continue tensioni e screzi;
coniugi in realtà
“separati in casa”, ecc.), non trattandosi, come già detto, di un''ipotesi di presunzione
“iuris et de iure”.
V.14 Di converso, un danno non patrimoniale diverso e ulteriore rispetto alla sofferenza morale derivante dalla rottura del rapporto parentale non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare. Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 13.5.2011, n. 10527).
V.15 Nel caso di specie, l'attrice moglie del de cuius Parte_1 ER
, la quale al momento della morte del coniuge aveva anni 53, ha sofferto la
[...]
perdita del marito con ella convivente, il quale all'epoca del decesso aveva anni 58, assistendo al decesso del medesimo, sicché deve ritenersi accertato il grave pregiudizio morale sofferto.
Avuto riguardo alle allegazioni contenute nell'atto di citazione circa il significativo cambiamento delle abitudini di vita (e ciò valga anche con riguardo ai restanti tre attori figli di ), si osserva che la relativa prova testimoniale articolata nella Persona_1
memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. non supera il vaglio di
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ammissibilità. Invero, il capitolo 1) della menzionata memoria è volto a dimostrare circostanze che non appaiono idonee a superare la soglia minima di offensività tratteggiata dalla cc.dd. Sezioni Unite di San Martino del 2008. Invece, i capitoli 2) e 3) della citata memoria si presentano articolati in chiave eccessivamente generica.
V.16 Conseguentemente, possono dirsi dimostrati i requisiti per la riconoscibilità del risarcimento del danno a titolo di compromissione del rapporto parentale, laddove, viceversa, il convenuto non ha offerto prova idonea a vincere le presunzioni CP_1
legate al vincolo familiare ossia al concreto rapporto d'affezione (e alla precisa entità di esso) esistente tra moglie e marito nonché tra padre e figli, con accoglimento della domanda risarcitoria in disamina.
V.17 Ciò posto in ordine all'an, va poi rilevato in relazione al profilo concernente il quantum, che -trattandosi di un pregiudizio di natura non patrimoniale- la relativa liquidazione deve, per evidenti ragioni, essere effettuata in via equitativa.
V.18 In proposito, si è anche di recente precisato che il danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un prossimo congiunto dev'essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice. Tali criteri devono tener conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e dell'integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione.
V.19 In particolare, ritiene il Tribunale di dover fare applicazione -nel caso di specie- dei valori tabellari aggiornati al 2024 elaborati dal Tribunale di Milano, in quanto le c.d. tabelle milanesi «costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione» (Cass. civ, sez. III, ord.m16.12.2022, n. 37009).
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In applicazione dei valori tabellari, considerate l'età dell'istante al momento della perdita del congiunto (marito), l'età della vittima (58 anni), valorizzato il profilo della convivenza sussistente nella specie e tenuto conto della compromissione della vita sessuale della moglie (dunque, con riconoscimento del valore massimo risarcibile), la sopravvivenza di altri congiunti e l'intensità della relazione affettiva perduta, si perviene alla liquidazione della seguente somma:
-in favore dell'attrice quale moglie convivente del de cuius Parte_1
(cfr. atto di matrimonio del Comune di Potenza n. 329, P. II, S. A, Persona_1
Anno 1971 – allegato DOC. N. D13/a del fascicolo di parte attrice), di anni 53 al momento del decesso del congiunto -avente anni 58 al decesso- in presenza di altri 3 componenti nel nucleo familiare primario come emerge dalla documentazione di cui all'allegato DOC.
N. D13/e del fascicolo di parte attrice, atteso il valore massimo di intensità e qualità della relazione, la somma di € 330.000,00 (nei limiti di quanto domandato in comparsa conclusionale) per il risarcimento del solo profilo morale della perdita.
V.20 Posto che va disattesa per le motivazioni esposte in comparsa conclusionale dalla difesa attorea la domanda di scomputo dal risarcimento liquidato della somma ricevuta dal de cuius allorquando era in vita ai sensi dell'art. 1, comma 2, Persona_1
Legge n. 210/1992; avuto riguardo all'istanza avanzata dal convenuto di scomputo -dal risarcimento liquidato in favore dell'attrice dell'importo percepito a Parte_6
titolo di indennizzo da quest'ultima ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 210/1992, si ritiene che l'istanza debba trovare accoglimento, in modifica di quanto precedentemente ritenuto da questo Giudice in cause similari, per l'intervenuto recente orientamento della
Corte della nomofilachia, al quale si ritiene di dover aderire atteso quanto chiarito dalla
Cassazione in materia.
V.21 Al riguardo, la più recente giurisprudenza ha osservato: «Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni conseguenti al contagio Controparte_1
a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo "una tantum", previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 in favore dei congiunti del danneggiato che sia deceduto a causa del contagio, dev'essere scomputato - in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno" - dalle somme liquidabili in loro favore a titolo di risarcimento del danno parentale, spettandogli tale beneficio "iure proprio" e non "iure hereditario", e dunque anche quando la persona contagiata, prima di morire, abbia
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ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della medesima legge» (cfr.
Cass. civ., Sez. VI - 3, ord., 17.3.2022, n. 8773; nello stesso senso si veda anche Cass. civ,
Sez. III, sent., 13.6.2023, n. 16808: «Nel giudizio promosso nei confronti del
[...]
per il risarcimento dei danni, subiti dai congiunti "iure hereditatis" e "iure CP_1
proprio", conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto,
l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio, in applicazione del principio della
"compensatio lucri cum damno»).
V.22 Nel caso di specie, la percezione di tale indennizzo è stata puntualmente documentata dal mediante la produzione in giudizio della determina attributiva CP_1 dell'indennizzo ex art. 2, comma 3, Legge n. 210/1992 in favore di E, Parte_1
in sede di comparsa conclusionale la difesa attorea ha precisato e chiesto quanto segue:
«Per ciò che riguarda, invece, la somma di 77.468,53 euro percepita dall'attrice sig.ra
(moglie del defunto) a titolo di indennizzo post mortem una tantum ex lege n. Pt_1
210/1992, in applicazione del principio della “compensatio lucri cum damno”, il suddetto importo dovrà essere detratto dalla somma liquidabile a favore della stessa a titolo di risarcimento dei danni iure proprio».
Pertanto, pacifica la percezione di tale indennizzo iure proprio da parte dell'attrice e preso atto della relativa quantificazione (€ 77.468,53), deve Parte_1
procedersi alla sottrazione, dalla somma liquidata sopra a titolo risarcitorio (€
330.000,00), dell'importo percepita spettante dall'attrice a titolo indennitario (€
77.468,53).
Ne consegue che, operata tale detrazione (€ 330.000,00 - € 77.468,53), spetta all'attrice la somma di € 252.531,47. Parte_1
V.23 Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€
252.531,47), devalutata alla data del decesso del familiare dell'attrice (13.5.2007) [al riguardo si veda la recentissima Cass. civ, Sez. III, ord., 21.2.2024, n. 4658, secondo la quale «Gli interessi sulla somma liquidata ai congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza di una patologia contratta a seguito di emotrasfusioni infette, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, decorrono non già dalla data della diagnosi della malattia, bensì da quella della morte della vittima primaria,
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rappresentando quest'ultima l'evento di danno nel quale il fatto illecito trova il proprio compimento»] e rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C.
(S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 13.5.2007 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulle somme complessivamente liquidate all'attualità fino al soddisfo.
V.24 Avuto riguardo al risarcimento del danno relativamente all'attore Parte_4
in applicazione dei valori tabellari, considerate l'età di anni 25 dell'istante al momento della perdita del congiunto (padre), l'età della vittima (58 anni), valorizzato il profilo della convivenza sussistente nella specie (cfr. allegato DOC. N. D13/e del fascicolo di parte attrice), la sopravvivenza di altri congiunti e l'intensità della relazione affettiva perduta, si perviene alla liquidazione della seguente somma:
-in favore dell'attore quale figlio convivente del de cuius Parte_4 ER
, di anni 25 al momento del decesso del padre -avente anni 58 alla morte- in
[...]
presenza di altri 3 componenti nel nucleo familiare primario come emerge dalla documentazione di cui all'allegato DOC. N. D13/e del fascicolo di parte attrice, la somma di € 320.702,00 in applicazione del valore tabellare medio, per il risarcimento del solo profilo morale della perdita.
V.25 Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€
320.702,00), devalutata alla data del decesso del familiare dell'attore (13.5.2007) [al riguardo si veda la recentissima Cass. civ, Sez. III, ord., 21.2.2024, n. 4658, secondo la quale «Gli interessi sulla somma liquidata ai congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza di una patologia contratta a seguito di emotrasfusioni infette, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, decorrono non già dalla data della diagnosi della malattia, bensì da quella della morte della vittima primaria, rappresentando quest'ultima l'evento di danno nel quale il fatto illecito trova il proprio compimento»] e rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C.
(S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 13.5.2007 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulle somme complessivamente liquidate all'attualità fino al soddisfo.
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V.26 Sul risarcimento del danno relativamente all'attrice Parte_2
pacificamente al momento del decesso del padre non convivente con Persona_1
lo stesso, atteso che dal certificato storico di stato di famiglia prodotto in atti risulta che la detta figlia a far data dal 5.11.1998 ha fatto parte di altro stato di famiglia (la circostanza
è confermata da quanto si legge a pag. 25 della comparsa conclusionale attorea, dove si dà atto che convisse con il padre per circa 35 anni), in Parte_2
applicazione dei valori tabellari medi, considerate l'età di anni 34 dell'istante al momento della perdita del congiunto (padre), l'età della vittima (58 anni), la sopravvivenza di altri congiunti e l'intensità della relazione affettiva perduta, si perviene alla liquidazione della seguente somma:
-in favore dell'attrice , quale figlia non convivente del de cuius Parte_2
, di anni 34 al momento del decesso del padre -avente anni 58 alla Persona_1
morte- in presenza di altri 3 componenti nel nucleo familiare primario come emerge dalla documentazione di cui all'allegato DOC. N. D13/e del fascicolo di parte attrice, la somma di € 250.304,00 in applicazione del valore tabellare medio, per il risarcimento del solo profilo morale della perdita.
V.27 Invero, in relazione ai criteri di personalizzazione del danno invocati nella comparsa conclusionale attorea circa le attrici-figlie non conviventi della vittima, si ritiene che (qui richiamata l'inammissibilità della prova orale articolata nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di cui si è detto sopra) in ogni caso i capitoli di prova testimoniale non sono idonei a dimostrare la maggiore intensità della relazione affettiva tale da operare una quantificazione al di sopra del parametro medio.
V.28 Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€), €
250.304,00 devalutata alla data del decesso del familiare dell'attrice (13.5.2007) [al riguardo si veda la recentissima Cass. civ, Sez. III, ord., 21.2.2024, n. 4658, secondo la quale «Gli interessi sulla somma liquidata ai congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza di una patologia contratta a seguito di emotrasfusioni infette, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, decorrono non già dalla data della diagnosi della malattia, bensì da quella della morte della vittima primaria, rappresentando quest'ultima l'evento di danno nel quale il fatto illecito trova il proprio compimento»] e rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo
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per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C.
(S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 13.5.2007 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulle somme complessivamente liquidate all'attualità fino al soddisfo.
V.29 Medesimo discorso vale con riguardo alla liquidazione del danno per l'attrice che pacificamente al momento del decesso del padre Parte_3 ER
non era convivente con lo stesso, atteso che dal certificato storico di stato di
[...]
famiglia prodotto in atto risulta che la detta figlia a far data dal 19.9.1997 ha fatto parte di altro stato di famiglia (la circostanza è confermata da quanto si legge a pag. 25 della comparsa conclusionale attorea, dove si dà atto che convisse con il Parte_3
padre per circa 32 anni). Sicché, in applicazione dei valori tabellari medi, considerate l'età di anni 31 dell'istante al momento della perdita del congiunto (padre), l'età della vittima
(58 anni), la sopravvivenza di altri congiunti e l'intensità della relazione affettiva perduta, si perviene alla liquidazione della seguente somma:
-in favore dell'attrice quale figlia non convivente del de cuius Parte_3
, di anni 31 al momento del decesso del padre -avente anni 58 al Persona_1
decesso- in presenza di altri 3 componenti nel nucleo familiare primario come emerge dalla documentazione di cui all'allegato DOC. N. D13/e del fascicolo di parte attrice, la somma di € 250.304,00 in applicazione del valore tabellare medio, per il risarcimento del solo profilo morale della perdita.
V.30 S richiamano, poi, le considerazioni sopra svolte al paragrafo V.27.
V.31 Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€
250.304,00) devalutata alla data del decesso del familiare dell'attrice (13.5.2007) [al riguardo si veda la recentissima Cass. civ, Sez. III, ord., 21.2.2024, n. 4658, secondo la quale «Gli interessi sulla somma liquidata ai congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza di una patologia contratta a seguito di emotrasfusioni infette, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, decorrono non già dalla data della diagnosi della malattia, bensì da quella della morte della vittima primaria, rappresentando quest'ultima l'evento di danno nel quale il fatto illecito trova il proprio compimento»] e rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C.
36 R.G. N. 1880/2017
(S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 13.5.2007 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulle somme complessivamente liquidate all'attualità fino al soddisfo.
VI Sulle spese di lite e della C.T.U.
Secondo il principio di soccombenza, va disposta la condanna del
[...]
, in favore degli attori (in solido tra loro dal lato attivo) delle spese di Controparte_7
lite.
Le spese si liquidano in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni per tutte e quattro le fasi di giudizio, con riferimento al decisum
(cfr. Cass. civ., sez. I, 26.4.2021, n. 10984) scaglione di valore da € 1.000.001 a €
2.000.000, senza operare l'aumento richiesto di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 atteso che la disposizione normativa prevede che l'aumento «può» essere operato ma non
“deve”, in complessivi € 37.951,00, oltre accessori di Legge, oltre a euro 545,00 a titolo di esborsi, con attribuzione al difensore degli attori -Avv. Annibale Conforti- dichiaratosi antistatario.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Adelia Tomasetti, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1880/2017 R.G., ogni ulteriore istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda risarcitoria attorea concernente i danni da perdita del rapporto parentale e -per l'effetto- condanna il convenuto al Controparte_1
pagamento della somma
a) di € 252.531,47 (€ 330.000,00 - € 77.468,53) in favore dell'attrice Pt_1
, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
[...]
b) di € 320.702,00 in favore dell'attore oltre rivalutazione e Parte_4
interessi come indicato in parte motiva;
c) di € 250.304,00 in favore dell'attrice , oltre Parte_2
rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
37 R.G. N. 1880/2017
d) di € 250.304,00 in favore dell'attrice , oltre rivalutazione e Parte_3
interessi come indicato in parte motiva;
2) condanna il alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_1
degli attori (in solido tra loro dal lato attivo), le quali si liquidano in complessivi euro €
37.951,00 per compenso professionale, oltre al 15% forfetario per spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per Legge, oltre a euro 545,00 a titolo di esborsi, con attribuzione al difensore degli attori -Avv. Annibale Conforti- dichiaratosi antistatario;
3) pone a definitivo carico del le spese della consulenza Controparte_1
tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Potenza, il 9.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti
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