Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 settembre 1973 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 agosto 2012 |
Commentari • 13
- 1. Contagio da HIV: prescrizione del diritto al risarcimento dei danniAvv. Giulio Costanzo · https://www.studiocostanzo.net/ · 1 dicembre 2018
Orbene, occorre preliminarmente evidenziare che, secondo un orientamento ormai granitico e consolidato dei Giudici di Piazza Cavour, gli obblighi di controllo e di sorveglianza sull'attività concernente le trasfusioni di sangue e l'uso di emoderivati, gravano sul Ministero della Salute, il quale, in caso di violazione, risponde dei relativi danni ai sensi dell'art. 2043 c.c., come nei casi di epatite e/o di infezione da HIV conseguenti ad emotrasfusioni infette. In tal senso, esistono numerosissimi arresti giurisprudenziali (Cass., 31.10.2017, n. 25989; Cass., sez. un., 11.1.2008, n. 576; Cass., sez. un., 11.1.2008, n. 584 e altresì, conformemente, Cass., 27.4.2011, n. 9404; Cass., …
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Giurisprudenza • 406
- 1. Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 8916Provvedimento: N. 19733/2020 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI X Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Maria Corvino, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 19733/2020 R.G.a.c. vertente tra Parte_1 (c.f.: C.F._1 ), nata a [...] il [...], Parte_2 (c.f.: C.F._2 ) nata a [...] il [...], Parte_3 (c.f.: C.F._3 ), nato a [...] il [...], tutti in proprio e in qualità di eredi legittimi del sig. Persona_1 , nato a [...] il 28 luglio 1935, rappresentati e difesi dall'avv. Parte_3 , anche quale procuratore di se stesso, presso il cui studio sito in Via Armando Diaz, n. …Leggi di più...
- prescrizione quinquennale·
- interessi legali·
- danno non patrimoniale·
- responsabilità extracontrattuale·
- indennizzo legge 210/1992·
- art. 2043 c.c.·
- danno parentale·
- compensatio lucri cum damno·
- prescrizione decennale·
- art. 2050 c.c.
Versioni del testo
- Titolo I : Natura e funzioni dell'istituto
- Art. 1.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 267
(3) ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1° gennaio 1994". ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo". - Art. 2. (Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca)
Nello svolgimento della sua attivita', l'istituto puo' cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.
Ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 , puo' accogliere, in qualita' di ospiti, studiosi italiani e stranieri che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche e collaborare alle ricerche dell'Istituto e puo' conferire, nei limiti dei fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' a questo scopo, borse di studio per un periodo non superiore complessivamente a tre anni a cittadini italiani e stranieri.
Il comitato amministrativo, sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio, puo' autorizzare il direttore dell'istituto ad accordarsi con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali ricevendone contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti a compiti dell'Istituto stesso e indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati saranno di appartenenza sia dell'istituto sia della organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta.
I contributi di cui al precedente terzo comma sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature, per le missioni all'estero e quant'altro occorra per la specifica ricerca da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai ricercatori designati o ad altri dipendenti dell'istituto. A tal fine essi vengono gestiti direttamente dall'Istituto su indicazione del responsabile scientifico della ricerca, che ne presentera' un rendiconto al comitato amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".