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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Concetta Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2566 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente:
TRA
nato il [...] a [...]; Parte_1
, sposata , nata il [...] a Curitiba (Brasil), in [...] ed in Persona_1 CP_1 qualità di esercente la potestà genitoriale unitamente a nato il [...] a [...] Controparte_2
(Brasil) delle minori nata il [...] a [...] e Persona_2
nata il [...] a [...]; Persona_3
nata il [...] a Curitiba (Brasil) in [...] ed in qualità di esercenti la Controparte_3 potestà genitoriale unitamente a , sposata nata il [...] a [...] Persona_4 Per_1
(Brasil) dei minori nato il [...] a [...] ed Persona_5
nata il [...] a [...]; Persona_6
nata il [...] a Curitiba (Brasil) in [...] e in qualità di esercenti la Persona_7 potestà genitoriale unitamente a del minore Controparte_4 Persona_8 ato il 20.01.2010 a Ponta Grossa (Brasil);
[...] elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Vincenzo Carosi che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
(c.f. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_5 P.IVA_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
1 Conclusioni: all'udienza del 7 aprile 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il loro status di Controparte_5 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano nato il Persona_9
8.01.886 a San Fili, provincia di Cosenza, successivamente emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare espongono che aveva contratto matrimonio con (doc. n. Persona_9 CP_6
13), e non si era mai naturalizzatosi brasiliano (doc. n. 14).
Dall'albero genealogico degli odierni ricorrenti attraverso le certificazioni versate in atti e nei quali, a causa della pronuncia omofona lusitana, del grado di scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente e del metodo di trascrizione che vede ancora oggi la persona dichiarare oralmente allo scrivano di un Cartorio o
(ovvero un Notaio) l'evento da registrare, si può rilevare: la lieve modificazione del nome da Per_10
a “ o “ , circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro Per_9 Per_11 Persona_12 riconoscimento di discendenza attesa l'evidente coincidenza dei genitori e dei nonni, alla descrizione della discendenza di , capostipite italiano, padre di , nato il [...] a Persona_9 Persona_13
Pirahy, Brasile (doc. n. 15), sposato con (doc. n. 16). Persona_14
1. Dall'unione coniugale nascevano il 04.06.1948 a Curitiba, Brasile (doc. n. Persona_15
17), sposata con (doc. n. 18). Parte_1
1.1. Dall'unione nasceva il 9.04.1975 a Curitiba, Brasile (doc. n. 1) il quale Parte_1 si sposava con (doc. n. 19). Persona_16
2. , nata il [...] a [...], Brasile (doc. n. 20), sposata con Persona_17 Per_18
(doc. n. 21).
[...]
2.1 Dalla cui unione coniugale nasceva il 15.09.1979 a Curitiba, Brasile (doc. Persona_1
n. 2), la quale aveva due figlie , nata il [...] a [...], Persona_2
Brasile (doc. n. 4) e , nata il [...] a [...], Brasile (doc. Persona_3
n. 5).
2.2 Successivamente nasceva il 25.04.1981 a Curitiba, Brasile (doc. n. 6), il quale Controparte_3 aveva due figli nato il [...] a [...], Brasile (doc. n. 8) e Persona_5
, nata il [...] a [...], Brasile (doc. n. 9). Persona_6
2.3 Infine, nasceva il 05.04.1984 a Curitiba, Brasile (doc. n. 10), la quale aveva Persona_7 un figlio nato il [...] a [...], Brasile (doc. n. 11). Persona_8
2 I ricorrenti non hanno provato di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato d'Italia di San
Paolo (Brasile), limitandosi a produrre una visura generica dalla quale risultano che al momento, come visibile dalla lista di attesa, sono in evasione le richieste del 2009 e del 2010 (cfr. doc. n. 22).
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di cittadinanza, Controparte_5 rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite. All'esito, il Tribunale ha riservato la decisione.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 7 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, la scrivente ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di San Fili, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di Persona_9
unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
[...]
3 Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU.
24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo
(la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Consolato.
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei Parte_2 siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
Dalla documentazione versata in atti come sopra indicata emerge che: in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico- consolari italiane e apostillati.
Va, però, esaminata un'ulteriore criticità.
Come detto, l'avo italiano trasmetteva la cittadinanza al figlio , il quale la trasmetteva alle figlie Persona_13
a Curitiba, nata il [...] e , nata il [...] Persona_15 Persona_17
e da loro fino ai discendenti e odierni ricorrenti.
4 Con riferimento alla posizione di a Curitiba e di , Persona_15 Persona_17 occorre mettere in evidenza che tale circostanza, sulla base della legge del tempo, avrebbe dovuto determinare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero).
Tuttavia, con la nota sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima
Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_5 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle Controparte_5 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 07.04.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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